Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/04/2025, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 197/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 197 /2024 , promossa da:
, parte nata a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. ASARO CP_1
FRANCESCA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
E
parte nata a [...] il [...] , con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
SEVERI STEFANIA parte elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI DIVORZIO
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito disporre la modifica degli accordi di divorzio assunti tra le parti il 20.05.2017 come segue:
A) quanto alla frequentazione padre figlia:
1) disporsi la facoltà del padre e dei nonni paterni di riprendere all'uscita dalla Per_1 scuola nei giorni infrasettimanali in cui è previsto che stia con il padre, statuendo che in
2) disporsi la facoltà del padre di far cenare e pernottare presso di sé in occasione Per_1 dei turni lavorativi notturni della madre e in caso di assenza del padre disporre che
possa pernottare presso i nonni paterni;
Per_1
3) disporre che la minore trascorra ad anni alterni il periodo 22/30 dicembre con un genitore e il periodo 31 dicembre/7 (o 8) gennaio con l'altro;
4) disporre che la minore trascorra il primo fine settimana successivo alle vacanze natalizie con il genitore che non l'ha tenuta con sé dal 31 dicembre al 7 (o 8) gennaio;
5) disporre che trascorra ad anni alterni le vacanze pasquali con l'uno o l'altro Per_1 genitore, e ad anni alterni il 25 aprile con un genitore e il 1° maggio con l'altro;
6) disporre il diritto del padre di tenere con sé durante le vacanze estive per 30 Per_1 giorni anche non consecutivi a luglio o ad agosto ad anni alterni, con obbligo per i genitori di tenere conto di tale alternanza nella scelta delle ferie, nel prioritario rispetto e compatibilmente con le esigenze, volontà ed impegni della minore e in secondo luogo dei genitori, con obbligo di comunicarsi le date di inizio e fine vacanze entro il 30 maggio di ogni anno;
7) disporre che trascorra il primo week end successivo alle vacanze estive con il Per_1 genitore che non l'ha tenuta con sé nell'ultimo periodo delle vacanze suddette.
B) Quanto al contributo al mantenimento della minore:
8) revocare l'obbligo attualmente posto a carico del ricorrente di versare alla sig.ra la somma di € 100,00 per ogni weekend di sua spettanza in caso di partecipazione CP_2 del ricorrente a missioni internazionali;
9) disporre la riduzione del contributo mensile a carico del ricorrente per il mantenimento della minore da € 350,00/mese ad € 250,00 /mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, fermo restando l'obbligo della partecipazione al 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo adottato da questo Tribunale.
Voglia infine questo Ecc.mo Tribunale, per tutte le circostanze esposte in narrativa, adottare ogni provvedimento volto a garantire il pieno e corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento condiviso, con ammonizione della sig.ra al Controparte_2 rispetto degli accordi sottoscritti con il ricorrente in data 20.05.2017, modificati nel senso richiesto in questa sede.
Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio oltre accessori di legge.”
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale adito, contriis reiectis:
1) rigettare tutte le richieste ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto;
2) confermare le condizioni concordate dalle parti in causa nell'accordo di divorzio raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 DL 132/2014.
3) ammonire il Sig. a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti CP_1 della resistente;
4) adottare ogni altro provvedimento ritenuto necessario e nell'interesse della minore. Con vittoria di spese e compensi legali.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso proposto in data 1.2.2024 ha chiesto la modifica delle CP_1 condizioni di divorzio quanto alle modalità di affidamento e mantenimento della figlia delle parti. Il ricorrente ha esposto:
- di aver contratto matrimonio con il 13.07.2008, da cui è nata, in data Controparte_2
09.09.2009 la figlia convivente con la madre, e che dopo la pronuncia della Persona_2 separazione, le parti concludevano convenzione di negoziazione assistita sottoscritta il
20.05.2017 con l'assistenza dei rispettivi legali per lo scioglimento del matrimonio;
-che negli anni successivi le modalità di frequentazione tra il padre e la figlia , Per_1 dettagliatamente previste nella suddetta convenzione, sarebbero state sistematicamente violate dalla la quale soprattutto dopo la celebrazione del secondo matrimonio CP_2 dell'ex marito, avrebbe compiuto innumerevoli e quasi quotidiane intromissioni nella frequentazione padre-figlia, rendendo estremamente difficoltoso per il ricorrente incontrare la minore e trascorrere serenamente il proprio tempo con lei;
- che tali intromissioni si sarebbero verificate in particolare in occasione degli incontri infrasettimanali, e nei week end di pertinenza del padre, durante le vacanze natalizie, pasquali ed estive: quando l arbitrariamente e unilateralmente, avrebbe imposto CP_2 al resistente ed alla figlia di abbreviare la durata degli incontri infrasettimanali, ovvero li avrebbe unilateralmente annullati, modificando le modalità di frequentazione padre figlia, abbreviando la durata delle vacanze padre-figlia (estive, natalizie o pasquali);
- che tali allegazioni trovavano pieno riscontro in una serie di screenshot riportanti estratti delle conversazioni tra ricorrente e resistente;
- che tali condotte della resistente avrebbero creato disagio nella figlia Per_3
- che in data successiva allo scioglimento del matrimonio sarebbe mutata la situazione economico reddituale del ricorrente in conseguenza della nascita di due figli dal nuovo matrimonio, con conseguente onere per il loro mantenimento, e ulteriori esposizioni debitorie quali la rata di € 270,00 del finanziamento contratto per l'acquisto della casa familiare, la rata di € 150,00 per la retta dell'asilo nido per il figlio minore la rata Per_4 di € 100,00 per la mensa della figlia minore;
oltre ai costi per le spese della figlia Per_5
; Per_1
- di voler trascorrere più tempo con la figlia con maggiori oneri di mantenimento diretto con conseguente richiesta di riduzione del contributo mensile corrisposto alla resistente per il mantenimento della figlia;
tanto premesso il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di affidamento della figlia con ampliamento dei tempi di permanenza presso di sé, chiedendo la riduzione ad €
250,00 del contributo per il di lei mantenimento, oltre a formulate le ulteriori richieste riportate in epigrafe.
Si è costituita contestando le allegazioni della controparte e CP_3 rappresentando l'esistenza di rapporti altamente conflittuali tra le parti, da ricondurre, secondo le prospettazioni della resistente alle condotte della controparte che avrebbe reso difficile ogni forma di dialogo, interrompendo le comunicazioni dirette e pretendendo che ogni comunicazione tra i genitori avvenisse in modalità telematica. La resistente ha sul punto evidenziato la mancanza di dialogo e di comunicazione, tanto che il ricorrente non avrebbe avvertito la resistente del nuovo matrimonio, lamentando la scarsa partecipazione del padre alle attività scolastiche ed extrascolastiche della figlia demandate totalmente alla resistente, rappresentando che il padre non avrebbe curato le ripetizioni seguite dalla ragazza e la preparazione per partecipazione a test per il conseguimento di certificazioni linguistiche, non partecipando quasi mai ai colloqui con gli insegnanti, salvo quelli effettuati durante il periodo del Covid-19, poiché svolti online. La si è opposta alla richiesta CP_2 della controparte di aumento dei tempi di permanenza con la figlia segnalando l'impegno lavorativo del ricorrente, militare spesso impegnato per missioni all'estero. Quanto alla richiesta di riduzione del contributo per il mantenimento della figlia la resistente ha rilevato l'aumento delle esigenze della ragazza ormai adolescente, e il presumibile aumento dei redditi del ricorrente, cui sommare le indennità per le ricorrenti missioni, e i redditi percepiti dalla attuale moglie, insegnate, in grado di contribuire ai costi per il mantenimento dei figli nati dalla nuova unione. Tanto premesso ha chiesto il rigetto della domande della controparte e l'ammonimento rivolto al al fine di tenere una condotta più rispettosa CP_1 con la resistente;
con vittoria di spese.
All'udienza di comparizione le parti hanno dichiarato: il ricorrente di risiedere in immobile di proprietà, di percepire come militare appartenente alla Aeronautica militare, reddito mensile netto di € 1900 per 13 mensilità, di essere proprietario della casa di abitazione, titolare di risparmi per circa € 7000,00, e gravato da esposizioni debitorio di € 270 mensili per la casa e di € 330 per cessione del quinto;
la resistente di risiedere in immobile di proprietà della famiglia, di percepire come infermiera reddito mensile di € 1900 per 13 mensilità, di non aver proprietà immobiliari, di aver risparmi per circa € 4000,00 e di essere gravata da cessione del quinto dello stipendio con rata di € 300 mensili , e di rata di € 200 mensili per ulteriore finanziamento. All'esito dell'udienza avendo le parti riportato le difficoltà già esposte negli atti introduttivi, sono state invitate a seguire un percorso di mediazione familiare, ed è stato disposto l'ascolto diretto della figlia minore.
Disposto l'ascolto della minore, preso atto della mancata riuscita del percorso di mediazione familiare intrapreso dalle parti, la decisione è stata rimessa la Collegio sulle conclusioni riportate in epigrafe.
Modifica delle modalità di affidamento della figlia minore
Dall'esame della documentazione prodotta e dalle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell'interrogatorio libero emerge con chiarezza la elevata difficoltà di comunicazione tra i genitori. Le parti non sono in grado di comunicare, e da ciò origina la difficoltà nella gestione della quotidianità relativa alla figlia, poiché ogni modifica, aggiustamento e richiesta si infrange sul muro comunicativo che le parti hanno eretto.
Neppure la scelta di seguire un percorso di mediazione familiare ha permesso di superare questa difficoltà. Preso atto della difficoltà di comunicazione e di relazione tra i genitori è stato disposto l'ascolto diretto della figlia minore per verificare i possibili effetti di questa situazione sul benessere della ragazza.
Nel corso dell'ascolto la figlia delle parti ha dichiarato: “Frequento il 1 superiore del liceo scientifico, mi piace, a scuola vado bene: mi piace inglese, storia. Mi trovo bene con i compagni di classe, qualcuno lo conoscevo già. Dopo scuola torno a casa, studio, esco o vado da papà. I compiti li faccio da sola ma a volte faccio ripetizioni, a volte e principalmente da mamma e altre volte da papà. Papà mi viene a prendere intorno alle
15:30 o intorno alle 17:30, dipende dai pomeriggi. Nella settimana il lunedì e mercoledì sto con papà e gli altri giorni con mamma, poi a weekend alterni sto con mamma o papà.
Ho la possibilità di andare da papà quando voglio, sono abbastanza libera di scegliere con flessibilità. Mamma e papà sono due persone disponibili e gentili, ho un legame più forte con mamma perché parliamo di più ma voglio bene anche a papà. Sono contenta della attuale situazione, a me va bene così.”
Dagli esiti dell'ascolto non sono emerse le difficoltà della minore palesate dal ricorrente. La ragazza ha riferito di avere ampie frequentazioni con entrambi i genitori, di avere un positivo rapporto con ciascuno, descrivendoli con aggettivi positivi, senza palesare alcun disagio e precisando di poter decidere di andare dal padre anche al di fuori dei periodi indicati nel provvedimento di divorzio (“Ho la possibilità di andare da papà quando voglio, sono abbastanza libera di scegliere con flessibilità”).
Tali risultanze rendono superfluo ogni ulteriore accertamento, poiché i genitori non hanno rappresentato ulteriori e diverse difficoltà della ragazza (per esempio scolastiche o di relazioni amicali con i pari) dai quali possa desumersi che il conflitto genitoriale si riverberi negativamente sulla crescita della figlia.
Inoltre il Collegio deve evidenziare come l'età della ragazza (15 anni e mezzo) imporrà ai genitori una fisiologica flessibilità collegata alla necessità di una adolescente di privilegiare i propri impegni, scolastici ed amicali, ai quali i genitori, fermo il compito di direzione e indirizzo educativo, dovranno adattarsi. Pertanto, prevedere rigidi orari di frequentazioni settimanale da rispettare meticolosamente, ovvero prevedere da chi la ragazza sia accompagnata e a che orari, appare allo stato non congruo rispetto alla normale evoluzione nella crescita della figlia, che imporrà ai genitori adattamento e piena flessibilità.
Appare, infatti, al Collegio che non è mutando le modalità di frequentazione settimanale padre figlia, che la difficile situazione tra i genitori potrà modificarsi, essendo a tal fine necessario uno sforzo delle parti chiamate, per il benessere della ragazza, a seguire percorsi di sostegno genitoriale (dato il fallimento dei percorsi di mediazione familiare) per comprendere gli errori relazionali e comunicativi che dall'esame della documentazione prodotta emergono da entrambi i lati.
Il Collegio ritiene tuttavia di dover modificare le modalità di frequentazioni vigenti solo con riferimento ai periodi di vacanza per aumentare, rispetto a quanto previsto negli accordi di divorzio la permanenza della ragazza con il padre e conseguentemente con i fratelli, evitando le tensioni che potrebbero prodursi in considerazione delle difficoltà comunicative tra le parti, qualora fosse rimesso ad un futuro accordo tra i genitori tale ampiamento.
In parziale modifica dei provvedimenti vigenti deve pertanto essere previsto che salvo diverso accordo scritto tra le parti:
- per le vacanze natalizie la minore trascorra ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie con l'altro, trascorrendo il primo fine settimana successivo alle vacanze natalizie con il genitore che non l'ha tenuta con sé dal 31 dicembre al 7 (o 8) gennaio;
-per le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo), e ad anni alterni il 25 aprile con un genitore e il 1° maggio con l'altro;
- per le vacanze estive la minore trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore (in mancanza di accordo secondo il seguente calendario ad anni alterni: dal 1 al 16 luglio e al 1 al 16 agosto con un genitore e dal 17 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto con l'altro ad anni alterni), tenendo conto delle esigenze, volontà ed impegni della minore.
Inoltre deve essere suggerito alle parti di rivolgersi al Servizio Sociale territorialmente competente per seguire percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati a migliorare la comunicazione e a trovare una sede nella quale rappresentare le diverse esigenze (di frequentazione e di educazione della figlia) alla presenza di un professionista capace di guidare i genitori nel superamento dei conflitti.
Tale prescrizione, assorbe le ulteriori domande delle parti che ad avviso del Collegio non migliorerebbero la situazione ma finirebbero per compromettere ulteriormente le relazioni tra le parti, con l'avvertimento diretto ad entrambi i genitori che l'eventuale incapacità di gestione la relazione genitoriale condivisa potrebbe portare ad ulteriori scelte, con interventi di terzi, chiamati a sostituirsi ai genitori qualora le difficoltà relazionali si trasformassero in incapacità di operare le scelte necessarie per la corretta crescita della minore.
Modifica delle modalità di mantenimento della figlia minore
Il ricorrente ha chiesto la riduzione del contributo posto a suo carico per il mantenimento della figlia determinate nel divorzio, nel 2017, allegando quale sopravvenienza la costituzione di un nuovo nucleo familiare con la nascita di due figli, con conseguenti oneri di mantenimento, da condividere con l'attuale coniuge (insegnante). La resistente si è opposta a tale domanda evidenziando le aumentate esigenze della figlia in relazione all'età
e il presumibile aumento dei redditi percepiti dal ricorrente dalla data del divorzio.
Al fine di verificare la domanda del ricorrente occorre valutare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti al momento del divorzio ed all'attualità per accertare se si sono verificate le prospettate rilevanti modificazioni.
militare, ha dichiarato di percepire i seguenti redditi: CP_1 al momento del divorzio:
dichiarazione dei redditi 2018 reddito complessivo lordo € 28.741 negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi:
dichiarazione dei redditi 2021 reddito complessivo lordo € 31.583
dichiarazione dei redditi 2022 reddito complessivo lordo € 31.734
dichiarazione dei redditi 2023 reddito complessivo lordo € 36.608 dall'esame dei conti correnti emerge la percezione di ulteriori emolumenti presumibilmente per missioni lavorative, indennità che detratti i rimborsi delle spese vive (che nella specie il ricorrente non ha dimostrato) devono essere considerate ai fini del calcolo del contributo al mantenimento dei figli (a titolo di esempio risulta sul conto corrente del ricorrente un accredito di € 5.900 in data 14.4.2022)
E' proprietario della casa di abitazione, gravato da rata mensile di € 270,00 ed è gravato da ulteriore finanziamento per € 330.
Dall'esame dell'ultima denuncia dei redditi emerge un reddito lordo superiore a quello percepito nel 2017 per € 7.867.
Il ricorrente deve provvedere al mantenimento dei due figli nati dalla nuova unione onere al quale deve partecipare, pro quota, la madre dei bambini (insegnante, percettrice di proprio congruo reddito).
infermiera ha dichiarato di percepire i seguenti redditi: CP_3 al momento del divorzio:
dichiarazione dei redditi 2018 reddito complessivo lordo € 28.887 negli ultimi tre anni ha percepito i seguenti redditi:
dichiarazione dei redditi 2021 reddito complessivo lordo € 31.097
dichiarazione dei redditi 2022 reddito complessivo lordo € 26.191
dichiarazione dei redditi 2023 reddito complessivo lordo € 31.887 non è proprietaria di immobili, pur non sostenendo costi abitativi risiedendo in immobile di proprietà della famiglia è gravata da alcune esposizioni debitorie (cfr. supra).
Alla luce delle risultanze sopra descritte, considerando le aumentate esigenze della figlia delle parti che al momento del divorzio aveva appena 8 anni ed ora ha 15 anni e mezzo, con incremento dei costi di mantenimento ordinario (quali ad esempio abbigliamento e costi per relazioni con i pari, gravanti sulla madre convivente), considerato l'incremento reddituale del ricorrente (maggiore di quello della resistente) e la percezione da parte dello stesso di consistenti indennità che si aggiungono (seppure non continuativamente) agli emolumenti mensili, valutato che ai costi per il mantenimento dei due figli nati dalla nuova unione, ancora in tenera età, il ricorrente può far fronte con i rilevati incrementi reddituali (oltre che con la partecipazione a tale onere della moglie convivente), la domanda di modifica del contributo al mantenimento della figlia deve essere rigettata.
Spese di giudizio
Le spese di giudizio alla luce della decisione, e in considerazione del contributo causale di entrambi i genitori alla difficile gestione condivisa della responsabilità genitoriale devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a parziale modifica delle modalità di frequentazione padre figlia dispone che, salvo diverso accordo scritto tra le parti:
- per le vacanze natalizie la minore trascorra ad anni alterni il periodo dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie al 30 dicembre con un genitore e dal 31 dicembre alla fine delle vacanze scolastiche natalizie con l'altro, trascorrendo il primo fine settimana successivo alle vacanze natalizie con il genitore che non l'ha tenuta con sé dal 31 dicembre al 7 (o 8) gennaio;
-per le vacanze pasquali la minore trascorrerà ad anni alterni metà delle vacanze pasquali con l'uno o l'altro genitore (comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello del
Lunedì dell'Angelo), e ad anni alterni il 25 aprile con un genitore e il 1° maggio con l'altro;
- per le vacanze estive la minore trascorrerà 30 giorni con ciascun genitore (in mancanza di diverso accordo scritto, secondo il seguente calendario ad anni alterni: dal 1 al 16 luglio e al 1 al 16 agosto con un genitore e dal 17 al 31 luglio e dal 17 al 31 agosto con l'altro ad anni alterni), tenendo conto delle esigenze, volontà ed impegni della minore.
rigetta le ulteriori domande formulate dal ricorrente, esortando le parti a rivolgersi al
Servizio Sociale territorialmente competente per seguire percorsi di sostegno alla genitorialità finalizzati a superare le difficoltà di relazione rilevate;
compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in collegamento da remoto del 3.4.2025
Presidente est.
Dr.ssa Monica Velletti