Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/04/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.L. n. 351/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il n. 351 degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Piero Gallo per mandato allegato al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Alba, corso Torino n. 10 parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco per mandato generale alle liti del 22/03/2024 in notar ed elettivamente Per_1 domiciliato presso l'Ufficio Legale dell'Istituto sito in Asti, via F.lli Rosselli n. 22 parte resistente
C O N T R O
Controparte_2 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Domenico Albanese, per mandato allegato alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Milano, via Delfico n. 7
parte resistente
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: per parte ricorrente: come in ricorso
1
per le parti resistenti: come in memoria di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/03/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l' e l (di seguito per brevità anche CP_1 Controparte_3 solo o ), proponendo opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_2 CP_4
03720199003387162000 del 26/09/2019, notificata il 06/02/2024 ed emessa in relazione a crediti previdenziali portati dalla cartella di pagamento n.
03720100000890990000.
A fondamento della domanda eccepiva:
1. la nullità dell'atto impositivo opposto per omessa notifica del titolo fondante l'azione esecutiva, eseguita mediante servizio postale senza il rispetto delle formalità previste dalla legge per tale modalità, e per omessa notifica dei verbali di contestazione dell'Autorità competente;
2. la violazione del disposto di cui alla L. n. 212/2000;
3. la prescrizione della pretesa creditoria, essendo decorso il termine quinquennale dalla notificazione dell'atto presupposto, risalente al 23/03/2010.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio resisteva in giudizio l che eccepiva CP_1
l'inammissibilità dell'indagine di merito stante l'omessa impugnazione dell'atto presupposto regolarmente notificato, la carenza di interesse ad agire in capo all'istante, in difetto di una effettiva esecuzione espropriativa, e il difetto di legittimazione passiva per le contestazioni che attengono all'eventuale perenzione dei crediti successivamente alla regolare iscrizione a ruolo, negando infine il maturare della prescrizione.
Con memoria depositata in data 04/06/2024 si costituiva, altresì, l Controparte_5
, che deduceva di aver sospeso sine die la cartella fondante l'azione
[...] esecutiva, instando per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Concesso termine all'Agenzia al fine di acquisire documentazione attestante l'intervenuto sgravio, all'udienza del 14/02/2025 i procuratori delle parti discutevano la causa, che, sulle conclusioni di cui ai rispettivi atti defensionali, è stata decisa come da separato dispositivo.
* * * * *
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'Ente di previdenza: si deve, infatti, al riguardo osservare come l'intimazione di pagamento nella presente sede impugnata sia equiparabile a un precetto, essendo, al
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pari di quest'ultimo, atto che precede l'esecuzione forzata e che ha natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa.
1.1. Il soggetto nei cui confronti esso viene notificato è dunque legittimato a proporre altresì opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. che disciplina appunto l'ipotesi in cui l'esecuzione non sia stata ancora iniziata, ma solo preannunciata con l'atto di precetto, facoltà dalla quale la parte non decade per il sol fatto di non aver assunto analoga iniziativa rispetto ad atti equivalenti.
2. Tanto in limine premesso, giova in primo luogo procedere alla corretta qualificazione dell'azione proposta dall'opponente, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento della doglianze sollevata a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti, rammentando che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, dal quale non v'è motivo di discostarsi, “il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n.
122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010; n. 6119 del 2004): a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti ai merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n.
46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615
c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di
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esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro
a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617
c.p.c. primo comma). Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24,
d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di 40 giorni” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 18256/2020).
2. Nel caso in esame parte ricorrente, oltre a contestare il merito della pretesa, ha dedotto la nullità del titolo per violazione delle disposizioni regolanti la notifica a mezzo il servizio postale, per omessa notifica dei verbali di contestazione e per difetto di motivazione in spregio all'art. 7 L. n. 212/2000.
2.1. Alla luce dei diversi vizi prospettati da parte ricorrente, la presente opposizione risulta dunque introduttiva di due distinte azioni: l'una da qualificarsi come un'opposizione agli atti esecutivi, poiché investe la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, ossia la regolarità formale del titolo esecutivo, e l'altra da qualificarsi come opposizione all'esecuzione in quanto diretta a contestare il diritto di procedere “in executivis”, facendo falere fatti estintivi e impeditivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo.
2.3. Sussiste, pertanto, la piena legittimazione passiva delle parti convenute, e dunque dell'esattore quanto ai dedotti vizi del procedimento esecutivo e dell'ente impositore quanto al merito della pretesa contributiva. Il principio è stato di recente ribadito dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenza n. 7514/2022), secondo cui nelle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e in genere nelle opposizioni concernenti l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva spetta esclusivamente all'ente impositore ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 46/1999, quale titolare della situazione sostanziale contestata, e non all'esattore.
3. Tanto in limine precisato, l'opposizione agli atti esecutivi deve essere dichiarata inammissibile, in quanto è stata proposta dopo la scadenza del termine perentorio dalla notifica dell'atto impugnato stabilito dall'art. 617 c.p.c.
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Lo stesso opponente dà atto, infatti, che l'intimazione è stata notificata in data
06/02/2024, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto il 12/03/2024.
È poi pacifico che l'inosservanza del termine perentorio previsto dall'art. 617 c.p.c. per l'opposizione agli atti esecutivi è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo
(cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 3404/2004; Cass. civ. n. 3045/99; Cass. civ. n. 8738/2000;
Cass. civ. n. 9185/2000).
4. Merita al contrario accoglimento l'opposizione all'esecuzione poiché è ampiamente maturata la prescrizione nel periodo successivo alla notifica della cartella di pagamento, non essendo stata fornita prova dell'invio al ricorrente di atti interruttivi della prescrizione anteriori all'inoltro in data 06/02/2024 dell'intimazione di pagamento oggetto della presente opposizione, allorquando il credito si era irrimediabilmente prescritto, di guisa che la relativa riscossione è stata sospesa dal concessionario “sine die”.
Va, per l'effetto, dichiarata l'insussistenza in capo ad del diritto a procedere CP_4 all'esecuzione forzata in forza del suddetto titolo.
4.1. Malgrado quanto diversamente sostenuto dalla difesa dell' , non può infatti CP_2 reputarsi essere venuta meno la ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio, posto che la dichiarata sospensione “sine die” dell'azione esecutiva ne rimette all'evidenza la disponibilità assoluta in capo a una delle parti, ben potendo essere revocata dall'agente di riscossione;
si aggiunga che tale provvedimento è stato meramente indicato da senza far riferimento a una precisa CP_4 disposizione di legge ciò che impedisce di accertarne la legittimità.
Si aggiunga che l'intimazione di pagamento di cui si discute evidenzia la volontà dell'ente impositore, da una parte, e del concessionario, dall'altra, di non rinunciare al credito in contestazione, con conseguente permanenza dell'interesse ad agire.
In sostanza il mero dato del perdurare dell'affidamento del credito al concessionario per la riscossione è elemento di per sé solo idoneo a comprovare uno stato d'incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico pregiudizievole per la parte debitrice, presupposto imprescindibile ai fini della permanenza in capo all'opponente dell'interesse a una pronuncia di merito.
5. La soccombenza giustifica la condanna dell' a rifondere all'opponente le spese CP_1 di lite, con rinvio al dispositivo per la relativa liquidazione eseguita alla luce dei valori minimi previsti dal D.M. 55/2014, in ragione della complessità delle questioni affrontate.
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In forza del medesimo principio, stante il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi,
l'opponente va condannato a rifondere ad le spese di lite, con rinvio al dispositivo CP_4 per la relativa liquidazione eseguita alla luce dei valori minimi previsti dal D.M.
55/2014, in ragione della particolarità delle ragioni della decisione.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi.
Dichiara che non sussiste il diritto a procedere all'esecuzione forzata, e che per l'effetto nulla è dovuto dal ricorrente, con riferimento alla cartella di pagamento n.
03720100000890990000.
Condanna l' a rifondere al ricorrente le spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 1.900, oltre € 43 per esposti, IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Condanna il ricorrente a rifondere all' le spese di lite, Controparte_2 che si liquidano in complessivi € 1.900, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Visto l'art. 429 c.p.c. indica in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione della sentenza.
Così deciso in Asti, 14/02/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
6