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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 26/03/2025, n. 163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 163 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 171/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data
14/01/2025 da
C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati GUIDO MUSSI e ROBERTO PAGLIUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massa (MS), via Dante n. 43, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio degli Avvocati GUIDO MUSSI e ROBERTO PAGLIUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massa (MS), via Dante n. 43, giusta procura in atti
- ADOTTANDA - con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il SI. ha proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione della SI.ra
[...]
. Pt_2
Con decreto del 20/1/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/3/2025 per la comparizione personale delle parti.
Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal SI. Pt_1
nonché del consenso manifestato dalla SI.ra , si è riservato di riferire la causa
[...] Parte_2 al Collegio ai fini della decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta.
1 Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione della SI.ra è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 19/3/2025 il SI. ha dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . Io e la Parte_1 Pt_2 mamma di stiamo insieme dal 1977. Per me è come una figlia, pur essendo figlia naturale solo Pt_2 di mia moglie. Il padre di era molto assente. Io ad oggi la sento come una figlia vera e propria». Pt_2
La SI.ra , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Il rapporto Parte_2 con il SI. è un rapporto ottimo. La scelta è quella di dare forma alla sostanza». Pt_1
Infine, anche la SI.ra , coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda, Persona_1 presente anch'ella in sede di udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Io sono perfettamente d'accordo all'adozione. È una vita che sta con noi. C'è sempre stato un Pt_2 rapporto continuo. è sempre stato il punto di riferimento per . È una figura paterna a Pt_1 Pt_2 tutti gli effetti».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dagli artt. 297 cod. civ e 299 cod. civ., ritenendo, pertanto, di dover accogliere l'istanza di posposizione del cognome dell'adottante ( a quello dell'adottanda ( ), alla luce anche delle Pt_1 Pt_2 dichiarazioni della SI.ra e del SI. Parte_2 Parte_1
Ed invero, la SI.ra in sede di udienza ha dichiarato: «Esprimo il mio desiderio di Parte_2 poter mantenere come primo cognome ON posponendo il cognome Pini»; anche il SI. Pt_1 ha manifestato il suo consenso in tal senso, dichiarando: «Esprimo il mio consenso a posporre il
[...] cognome Pini».
Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di
Viareggio (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione della SI.ra , nata a [...] il Parte_2
29/10/1969, da parte del SI. nato a [...] il [...]. Parte_1
b) DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio (risultando, quindi, ). Parte_3
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di conSIlio in data 19/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 291 e ss. cod. civ. depositato in data
14/01/2025 da
C.F. ), nato a [...] il [...], con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avvocati GUIDO MUSSI e ROBERTO PAGLIUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massa (MS), via Dante n. 43, giusta procura in atti
- RICORRENTE-ADOTTANTE - per l'adozione di
(C.F. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio degli Avvocati GUIDO MUSSI e ROBERTO PAGLIUCA ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Massa (MS), via Dante n. 43, giusta procura in atti
- ADOTTANDA - con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: adozione di maggiorenni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 291 e seguenti cod. civ., civ., il SI. ha proposto ricorso al Parte_1
Tribunale di Lucca ai fini della dichiarazione in proprio favore dell'adozione della SI.ra
[...]
. Pt_2
Con decreto del 20/1/2025, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza del 19/3/2025 per la comparizione personale delle parti.
Nel corso dell'udienza, il Presidente, preso atto della conferma di volontà espressa dal SI. Pt_1
nonché del consenso manifestato dalla SI.ra , si è riservato di riferire la causa
[...] Parte_2 al Collegio ai fini della decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda di adozione possa essere accolta.
1 Come è noto, l'adozione di persone maggiori di età è disciplinata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ. In particolare, l'art. 296 cod. civ. stabilisce che, ai fini dell'adozione, è necessario il consenso manifestato sia dall'adottante che dall'adottando. Nel caso in esame, la volontà del ricorrente all'adozione della SI.ra è stata Parte_2 manifestata sin dall'atto introduttivo e confermata nel corso del processo, laddove all'udienza tenutasi il 19/3/2025 il SI. ha dichiarato: «Confermo la volontà di adottare . Io e la Parte_1 Pt_2 mamma di stiamo insieme dal 1977. Per me è come una figlia, pur essendo figlia naturale solo Pt_2 di mia moglie. Il padre di era molto assente. Io ad oggi la sento come una figlia vera e propria». Pt_2
La SI.ra , a sua volta, ha affermato: «Presto il consenso all'adozione. Il rapporto Parte_2 con il SI. è un rapporto ottimo. La scelta è quella di dare forma alla sostanza». Pt_1
Infine, anche la SI.ra , coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda, Persona_1 presente anch'ella in sede di udienza, ha espresso il proprio assenso all'adozione, dichiarando: «Io sono perfettamente d'accordo all'adozione. È una vita che sta con noi. C'è sempre stato un Pt_2 rapporto continuo. è sempre stato il punto di riferimento per . È una figura paterna a Pt_1 Pt_2 tutti gli effetti».
Alla luce di quanto sopra esposto, risulta evidente, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 296 citato per la pronuncia di adozione. Risultano, inoltre, sussistenti le condizioni previste dall'art. 291 cod. civ., nonché i requisiti prescritti dagli artt. 297 cod. civ e 299 cod. civ., ritenendo, pertanto, di dover accogliere l'istanza di posposizione del cognome dell'adottante ( a quello dell'adottanda ( ), alla luce anche delle Pt_1 Pt_2 dichiarazioni della SI.ra e del SI. Parte_2 Parte_1
Ed invero, la SI.ra in sede di udienza ha dichiarato: «Esprimo il mio desiderio di Parte_2 poter mantenere come primo cognome ON posponendo il cognome Pini»; anche il SI. Pt_1 ha manifestato il suo consenso in tal senso, dichiarando: «Esprimo il mio consenso a posporre il
[...] cognome Pini».
Infine, anche alla luce del contenuto della relazione trasmessa dalla Stazione dei Carabinieri di
Viareggio (LU), non emergono elementi ostativi all'accoglimento del ricorso.
Conclusivamente, ritiene il Collegio che, ai sensi dell'art. 312 cod. civ., tutte le condizioni della legge sono state adempiute e che l'adozione conviene all'adottanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DECIDE di far luogo all'adozione della SI.ra , nata a [...] il Parte_2
29/10/1969, da parte del SI. nato a [...] il [...]. Parte_1
b) DISPONE che l'adottata assuma il cognome dell'adottante e lo posponga al proprio (risultando, quindi, ). Parte_3
c) MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Lucca, il 19/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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