Articolo 66 della Legge 29 dicembre 1969, n. 1085
Articolo 65Articolo 67
Versione
12 febbraio 1970
Art. 66. Le spese ordinarie e straordinarie del bi-
lancio dell'amministrazione predetta, ac-
certate nell'esercizio 1961-62, per la com-
petenza propria dell'esercizio medesimo,
sono stabilite in.......................... L. 258.019.274.087
delle quali furono pagate.................. " 183.105.346.874
--------------------- e rimasero da pagare....................... L. 74.913.927.213
---------------------
Entrata in vigore il 12 febbraio 1970