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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 26/02/2025, n. 1275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1275 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Enrico Colognesi Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 6000/2021 posta in deliberazione il giorno 26.2.2025
TRA
N 901/2014 Parte_1
(03963451004)
Avv. NICOLAI MARCO;
Parte_2
[...]
[.
( )
[...] C.F._1
Avv. MENGHINI RICCARDO
E
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 13817/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. a proposto appello avverso la Parte_1
sentenza in oggetto che aveva respinto le domande infra specificate.
Si è costituita in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Parte_2
Precisate le conclusioni all'odierna udienza, la causa è stata decisa con lettura della sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
2. Parte appellante aveva proposto in primo grado le seguenti domande:
“ A. accertare e dichiarare, per le ragioni meglio evidenziate in narrativa, l'inefficacia, ai sensi dell'art.1414 ss., c.c., dell'atto del 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del
Notaio dott. di Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 al Per_1
n.16205 serie 1T in data 30 luglio 2013 e trascritto in data 31 luglio 2013 presso l'Agenzia del
Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.33208 e reg. part. n.23871, con cui Parte_1
ha alienato alla signora i seguenti immobili: I. appartamento,
[...] Parte_2 facente parte del complesso immobiliare “Le Magnolie”, sito in Comune di PO (RM), con accesso da via Naro n.10/A (catastalmente snc) e da via PA n.5, posto al piano primo, distinto con il numero interno catastale 118, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con passaggio condominiale, con appartamento interno 119 e con distacco su via
PA , salvo altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto Comune di PO (RM) al foglio 9, particella 1065, sub 672, via Naro snc, piano 1, interno 118, cat. A/2, cl. 2, vani
5,5, R.C. euro 624,91; II. box auto, facente parte del complesso immobiliare “Le Magnolie”, sito in PO, con accesso da via Naro n.10/A (catastalmente snc) e da via PA n.5, posto al piano seminterrato primo, distinto con il numero 249 (duecentoquarantanove), della superficie di metri quadri 20 (venti) circa, confinante con box auto n.122, area di manovra, rampa, salvo altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto Comune di PO al foglio
9, particella 1065, sub 959, via PA snc, piano S1, interno 249, cat. C/6, cl. 7, mq. 20, R.C. euro 119,82, all'uopo disponendo ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria;
B. per l'effetto, accertare e dichiarare l'inefficacia, nei confronti di
[...]
in persona del Curatore fallimentare pro- Controparte_1 tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art.64, l. fall., per le ragioni meglio evidenziate in narrativa, della compravendita degli immobili oggetto dell'atto del 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del Notaio dott. di Roma, registrato presso l'Agenzia Per_1
delle Entrate di Roma 4 al n.16205 serie 1T in data 30 luglio 2013 e trascritto in data 31 luglio
2013 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.33208 e reg. part. n.23871, con
2 cui ha alienato alla signora i seguenti Parte_1 Parte_2
immobili: I. appartamento, facente parte del complesso immobiliare “Le Magnolie”, sito in
Comune di PO (RM), con accesso da via Naro n.10/A (catastalmente snc) e da via PA
n.5, posto al piano primo, distinto con il numero interno catastale 118, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con passaggio condominiale, con appartamento interno 119 e con distacco su via PA , salvo altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto Comune di
PO (RM) al f oglio 9, particella 1065, sub 672, via Naro snc, piano 1, interno 118, cat.
A/2, cl. 2, vani 5,5, R.C. euro 624,91; II. box auto, facente parte del complesso immobiliare
“Le Magnolie”, sito in PO, con accesso da via Naro n.10/A (catastalmente snc) e da via
PA n.5, posto al piano seminterrato primo, distinto con il numero 249
(duecentoquarantanove), della superficie di metri quadri 20 (venti) circa, confinante con box auto n.122, area di manovra, rampa, salvo altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto
Comune di PO al foglio 9, particella 1065, sub 959, via PA snc, piano S1, interno
249, cat. C/6, cl. 7, mq. 20, R.C. euro 119,82, all'uopo disponendo ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria;
C. in subordine rispetto alla lettera B., e salvo gravame, accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti di Fallimento CP_1 [...]
in persona del Curatore fallimentare pro-tempore, ai sensi e per gli effetti Parte_1 dell'art. 67, l. fall., ovvero ai sensi e per gli effetti dell'art. 66, l. fall., e/o dell'art.2901, c.c., per tutte le ragioni meglio evidenziate in narrativa, della compravendita degli immobili oggetto dell'atto 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del Notaio dott. di Per_1
Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n.16205 serie 1T in data 30 luglio
2013 e trascritto in data 31 luglio 2013 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen.
n.33208 e reg. part. n.23871, con cui ha alienato alla Parte_1
signora i seguenti immobili: I. appartamento, facente parte del complesso Parte_2 immobiliare “Le Magnolie”, sito in Comune di PO (RM), con accesso da via Naro n.10/A
(catastalmente snc) e da via PA n.5, posto al piano primo, distinto con il numero interno catastale 118, composto di cinque vani e mezzo catastali, confinante con passaggio condominiale, con appartamento interno 119 e con distacco su via PA, salvo altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto Comune di PO (RM) al foglio 9, particella
1065, sub 672, via Naro snc, piano 1, interno 118, cat. A/2, cl. 2, vani 5,5, R.C. euro 624,91;
II. box auto, facente parte del complesso immobiliare “Le Magnolie”, sito in PO, con accesso da via Naro n.10/A (catastalmente snc) e da via PA n.5, posto al piano seminterrato primo, distinto con il numero 249 (duecentoquarantanove), della superficie di metri quadri 20 (venti) circa, confinante con box auto n.122, area di manovra, rampa, salvo
3 altri, contraddistinto al Catasto Fabbricati del detto Comune di PO al foglio 9, particella
1065, sub 959, via PA snc, piano S1, interno 249, cat. C/6, cl. 7, mq. 20, R.C. euro 119,82, all'uopo disponendo ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria;
D. per l'effetto, condannare la signora a restituire al Curatore di Fallimento Parte_2
n.901/2014 di anche ordinandone la consegna, tutti i beni Parte_1
immobili indicati ai precedenti punti A. – B. e C. delle rassegnate conclusioni disponendo, a tal fine, ogni connessa e conseguente statuizione;
E. in via ulteriormente subordinata , in relazione alle domande sub B. – sub C. e sub D., ove non fosse possibile procedere alla restituzione e/o alla consegna dei beni immobili indicati ai precedenti punti delle rassegnate conclusioni, condannare la signora a corrispondere al Curatore di Parte_2 Parte_1
n.901/2014 di il prezzo, oltre interessi, risultante dall'atto Parte_1
di compravendita del 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del Notaio dott. Per_1 di Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n.16205 serie 1T in data
[...]
30 luglio 2013 e trascritto in data 31 luglio 2013 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.33208 e reg. part. n.23871 ovvero condannare la signora a Parte_2
corrispondere al Curatore di n.901/2014 di il Parte_1 Parte_1 prezzo che sarà accertato in corso di causa, anche mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, o che sarà determinato secondo equità dal Giudicante, con ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria;
F. in ogni caso, in via gradata, accertata e dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art.1414 ss., c.c., dell'atto del 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del Notaio dott. di Roma, registrato Per_1 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n.16205 serie 1T in data 30 luglio 2013 e trascritto in data 31 luglio 2013 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.33208 e reg. part. n.23871, ove non fosse possibile procedere alla restituzione e/o alla consegna dei beni immobili indicati ai precedenti punti delle rassegnate conclusioni, condannare la signora per tutte le ragioni meglio evidenziate in narrativa, a corrispondere al Parte_2
Curatore di Fallimento di il prezzo effettivo, CP_1 Parte_1
oltre interessi, di tutti i beni immobili, oggetto delle compravendite suddette, meglio indicati ai punti A. – B. e C. delle rassegnate conclusioni, prezzo effettivo che sarà accertato in corso di causa, anche mediante Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, ovvero che sarà determinato secondo equità dal Giudicante, con ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria;
G. in via di estremo subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di tutte le domande spiegate ai punti che precedono, qualora l'atto di compravendita del 29 luglio 2013, avente rep.830 e racc.628, a rogito del Notaio dott. Per_1
4 Per_ di Roma, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 al n.16205 serie 1T in data
30 luglio 2013 e trascritto in data 31 luglio 2013 presso l'Agenzia del Territorio di Roma 2 al reg. gen. n.33208 e reg. part. n.23871, fosse ritenuto valido ed efficace, nonché opponibile a n.901/2014 di accertare e dichiarare, per le Parte_1 Parte_1
ragioni meglio evidenziate in narrativa, il grave inadempimento della signora Parte_2
al contratto di compravendita in ragione del mancato pagamento della residua parte di prezzo pattuita e, per l'effetto, risolvere il detto contratto di compravendita per fatto e colpa imputabili esclusivamente alla detta Signora, con ogni connessa e conseguente statuizione di natura restitutoria. Con condanna della convenuta al pagamento delle spese di giudizio, incluse quelle sostenute dal fallimento attore per l'introduzione del presente procedimento, nonché competenze e onorari, oltre oneri di legge, ivi comprese le spese ex art.2, D.M. n.55/2014”;
3.Questi i motivi di appello.
1° motivo: vizi ed errori processuali che inficiano il procedimento di primo grado.
2° motivo: sulla omessa corresponsione del prezzo della compravendita e sulla sua incongruità.
3° motivo: sulla simulazione ex art. 1414 c.c., dell'atto pubblico del 29 luglio 2013 e della scrittura privata del 31 luglio 2014, registrata in data 04 agosto 2014.
4° motivo: sulla domanda di inefficacia, ai sensi dell'art. 64, l.fall.
5° motivo: sulla inefficacia ai sensi dell'art. 64 l. fall. e sulla omessa ammissione, in difetto di motivazione, della consulenza tecnica di ufficio per la stima degli immobili.
6° motivo: sulla consapevolezza della signora ai fini della revocatoria ordinaria. Parte_2
7° motivo: (segue) e sul pregiudizio derivato ai creditori dalla stipulazione dell'atto pubblico del 29 luglio 2013 e dalla scrittura privata del 31 luglio 2014, registrata in data 04 agosto 2014.
8° motivo: sulle domande, di adempimento con cui il fallimento n. 901/2014 ha chiesto la condanna della signora al pagamento del prezzo. Parte_2
9° motivo: sulla inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto di compravendita.
4. Con riferimento al I motivo di appello, si osserva la fondatezza della doglianza di ordine processuale proposta dall'appellante circa la violazione dell'art 183 VI co. c.p.c. All'udienza di prima comparizione del 27.2.2018, il tribunale avrebbe dovuto concedere alle parti i tre termini
5 previsti dal sesto comma, sicchè le istanze istruttorie proposte dal in appello Parte_1
sarebbero in astratto ammissibili.
Posto però che il contumace, per il quale non può trovare mai applicazione il principio della non contestazione, costituendosi tardivamente, accetta il processo in statu et terminis, è evidente che la produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione depositata il
18.4.2018 avvenuta nei sessanta giorni successivi all'udienza di prima comparizione, vale a dire entro il termine ipotetico di cui all'art 183, VI co. n.
2.c.p.c., era altrettanto ammissibile.
5. Nel merito l'appello è manifestamente infondato.
Il tribunale ha ritenuto con un argomento logico assorbente che l'atto non potesse essere qualificato gratuito per il solo fatto dell'asserito mancato pagamento del prezzo.
Condivisibilmente il Tribunale ha affermato: “ Al riguardo, si deve rilevare che le domande di accertamento della simulazione del contratto del 29/7/13, indipendentemente da ogni considerazione circa l'avvenuto pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, non possono trovare accoglimento né sotto il profilo dell'invalidità dello stesso contratto per simulazione assoluta, né sotto quello della gratuità dell'atto asseritamente dissimulato, che comporterebbe l'applicazione dell'art. 64 l.f. e la sua inopponibilità alla procedura fallimentare. La volontà delle parti di non attuare il trasferimento della proprietà degli immobili indicati nel contratto o di porre in essere un trasferimento a titolo gratuito nonostante la simulata determinazione del prezzo, infatti, non potrebbe essere desunta, in mancanza di qualsiasi ulteriore elemento, dal mero inadempimento da parte dell'acquirente dell'obbligazione sulla stessa gravante e, al contrario, deve essere esclusa in considerazione della circostanza, non contestata, che la ha acquisito la disponibilità giuridica e materiale degli immobili, che ha rivenduto a Pt_2
terzi dopo avervi abitato, e della prova della consegna da parte dell'acquirente di un assegno circolare dell'importo di € 25.000,00, costituita dalla quietanza rilasciata con atto pubblico, e dell'incasso di tale assegno in data prossima a quella della vendita, desumibile dall'estratto conto della prodotto dallo stesso fallimento attore. Controparte_2
La compravendita per cui è causa, d'altra parte, non può essere revocata ai sensi dell'art. 67
l.f., essendo intervenuta in epoca precedente all'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento della società venditrice, né ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c., essendo del tutto carente di prova la generica allegazione del fallimento attore relativa all'esistenza, alla data della vendita, di creditori della stessa società che abbiano potuto subire un pregiudizio dal compimento dell'atto e dovendosi ritenere l'unico elemento dallo stesso attore allegato al fine di dimostrare la conoscenza da parte dell'acquirente del pregiudizio eventualmente ad essi
6 arrecato – la incongruità del prezzo pattuito rispetto al valore di mercato degli immobili – insufficiente allo scopo. Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, le valutazioni contenute nella perizia prodotta dall'attore non contengono alcuno specifico riferimento alle condizioni degli immobili alla data della vendita e appaiono inidonee a fondare un giudizio di evidente sproporzione del loro valore rispetto al prezzo pattuito che potrebbe, in astratto, fondare un giudizio positivo in ordine alla conoscenza o conoscibilità da parte dell'acquirente della compromissione della garanzia patrimoniale della venditrice causata dall'atto e dell'esistenza di creditori della società da essa pregiudicati.
Le domande del fallimento attore, restitutorie o risarcitorie, fondate sulla simulazione o sulla revocabilità dell'atto di compravendita del 29/7/13, pertanto devono essere respinte, così come le domande di condanna della convenuta al pagamento del prezzo degli immobili, contrattualmente pattuito o “effettivo”, che, secondo quanto indicato nelle precisate conclusioni, presuppongono l'accertamento della simulazione o della revocabilità dell'atto e l'impossibilità di ottenerne la restituzione ai fini di consentire l'azione esecutiva concorsuale sugli immobili che ne costituivano oggetto per essere stati alienati a terzi. “
Il Tribunale, per escludere che si trattasse di un atto a titolo gratuito, ha ritenuto superfluo approfondire la questione dell'effettivo pagamento del prezzo.
Non vi è dubbio però che l'importo di € 25.000,00 sia stato effettivamente versato.
I pagamenti successivi che la ha allegato di avere effettuato – anche se non si volesse Pt_2
utilizzare la documentazione da questa prodotta essendosi costituita tardivamente - non possono essere esclusi per il solo mancato riscontro nella contabilità di una società non solo prossima al fallimento, ma il cui amministratore era stato rinviato a Persona_2
giudizio per bancarotta fraudolenta e per avere distrutto e comunque sottratto in parte i libri e le altre scritture contabili, in particolare, nel procedimento penale a suo carico per avere anche impedito di accertare, sia pure per altri immobili la destinazione dei prezzi pagati.
Volendo inoltre utilizzare la documentazione prodotta e richiamata anche in grado di appello dalla e considerando proprio i fatti che hanno formato oggetto di rinvio a giudizio, si Pt_2
ha la conferma del pagamento del prezzo, modificando l'originaria rateazione, il che ha consentito la successiva vendita a terzi dell'immobile da parte della stessa. Pt_2
Condivisibilmente l'appellata ha controdedotto: “ Fermo quanto appena ricordato, si evidenzia che in data 04.08.2014 depositata presso l'Agenzia delle Entrate, con numero di repertorio
4026 serie 3, la scrittura privata sottoscritta dalle parti in cui la Parte_1
dava atto di aver ricevuto, alla data 31 luglio 2014, la somma di euro 58.300,00
[...]
rilasciando quietanza e dando atto di non aver più nulla a pretendere per la compravendita
7 degli immobili per cui è causa (doc. 5 della comparsa di costituzione); è quindi incontestabile la sussistenza del requisito della data certa con riferimento a tale scrittura” , il che conferisce attendibilità, anche sotto il profilo della datazione alle precedenti scritture intercorse fra le parti ..
Da ciò discende l'infondatezza dei motivi di appello 2,3,4, 7, 8,9, che si fondano tutti sul mancato pagamento del prezzo.
6. Con riferimento al VI motivo di appello, condivisibilmente l'appellata ha controdedotto: “
Parte appellante non si è preoccupata di dimostrare la partecipatio fraudis della sig.ra così come richiesta dall'art. 2901, comma 1, n. 2, c.c. e non ha neppure provato il Pt_2
consilium fraudis, richiesto dalla medesima disposizione.
Anzi, vi sono presunzioni sufficienti per dimostrare il contrario e, segnatamente:
(i) l'effettivo pagamento del prezzo;
(ii) la congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato, in considerazione dello stato dell'immobile al momento dell'acquisto;
(iii) l'interesse della sig.ra all'acquisto; Pt_2
(iv) l'interesse della sig.ra alla valorizzazione dell'immobile attraverso l'effettuazione Pt_2
di molteplici opere di ristrutturazione.
Sulla base di tali inconfutabili assunti, le domande attoree devono essere integralmente rigettate anche in sede di gravame.
Allo stesso modo, quanto ai presupposti dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 l. fall., il non ha fornito prova alcuna della conoscenza, da parte dell'odierna convenuta, Parte_1
dello stato di decozione della società fallita.
Pur nella consapevolezza di non essere gravati da un simile onere probatorio, si evidenzia in questa sede che la sig.ra non era e non poteva essere a conoscenza dello stato di Pt_2
dissesto economico della al momento dell'acquisto Parte_1
dell'immobile, l'odierna convenuta si è interfacciata, sempre per il tramite dei genitori, con una società di costruzioni, apparentemente in buono stato economico e in piena attività, la quale, in ossequio al proprio oggetto sociale, costruiva e poneva in vendita una serie di unità immobiliari nell'ambito del medesimo complesso.
Il rapporto tra l'odierna convenuta e la Società fallita si è limitato all'acquisto dell'immobile e, in tale sede, non è trapelato alcun indizio circa una possibile insolvenza dell'alienante.”
8 La Corte di Cassazione ha ribadito con l'ordinanza 7201/2024 il principio generale per cui : “
Il commissario liquidatore è assimilabile, per natura e funzioni, al curatore fallimentare e, come questo, nell'azione revocatoria ordinaria di un atto di disposizione patrimoniale compiuto dalla società posta in liquidazione, ha l'onere di provare a) la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo, b) la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole, c) il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto;
conseguentemente, la sussistenza dell'eventus damni può ritenersi dimostrata solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre i predetti elementi emerge che, per effetto dell'atto pregiudizievole, è divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito (in misura eccedente la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori) e il requisito soggettivo della scientia damni va ravvisato nella consapevolezza di tali elementi da parte del terzo convenuto in revocatoria.
La prova, anche presuntiva. della scientia damni ovvero della partecipatio fraudis, come è noto, grava sul soggetto che agisce in revocatoria.
Nella fattispecie in esame difetta già sul piano allegativo un quadro di elementi univoci, precisi e concordanti, per ritenere raggiunta tale prova.
Lo stesso prezzo pagato, ammesso che fosse inferiore a quello di mercato, non è un indizio sufficiente a ritenere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo all'acquirente, non essendo stati appunto allegati ulteriori elementi concernenti il rapporto extranegoziale tra la società venditrice e l'acquirente.
7. Con riferimento al 5° motivo condivisibilmente il Tribunale ha affermato: “ Sotto quest'ultimo aspetto, infatti, le valutazioni contenute nella perizia prodotta dall'attore non contengono alcuno specifico riferimento alle condizioni degli immobili alla data della vendita e appaiono inidonee a fondare un giudizio di evidente sproporzione del loro valore rispetto al prezzo pattuito.”.
In ogni caso ciò sarebbe insufficiente , in assenza di altri elementi extranegoziali, per ritenere che il minore prezzo pagato, al netto della dedotta ristrutturazione, sia indice di una simulazione relativa
Le spese del grado seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e condanna alla Parte_1 rifusione delle spese del grado in favore di che liquida in € 10.000,00 per Parte_2
compensi, oltre rimborso spese gen.
9 Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art1 3 comma 1 quater T.U.115/2002
IL PRESIDENTE EST.
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