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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 11/12/2025, n. 1324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1324 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. LV IT BR Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo n. 888/2025 RG, trattenuto in decisione in seguito a scadenza termini in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, promosso da:
e rappresentati e difesi, congiuntamente e Controparte_1 Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriano SCHIONA e Lucio SCHIONA, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pescara, Viale G. Marconi n. 29, giusta procura allegata in calce al reclamo;
Reclamanti
contro rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. CP_3 Luigi ACCONCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto suo procuratore alla via Arniense 172 di Chieti;
Reclamata
; Controparte_4
, in persona del l.r. p.t.; CP_5
, nella qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
Controparte_6
, in perssona del lrpt;
Controparte_7
in persona del lrpt;
CP_8
; Controparte_9
; Controparte_10
Reclamati non costituiti avverso la sentenza emessa in data 22.8.2025 n. 39, in esito al procedimento n. 49 – 1/2025 del Tribunale Chieti, avente ad oggetto dichiarazione di apertura di liquidazione controllata di CP_3
.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante:
“Nel merito: accogliere il presente Reclamo e, conseguentemente, dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di e della Relazione dell'Avv. del CP_3 Controparte_6 28.05.2025, l'ammissione della al procedimento di apertura della liquidazione controllata Parte_1 ex art. 268 d.lgs. n. 14/19; emettere altro Provvedimento utile e necessario.
Per parte reclamata CP_3
” a) respingere il reclamo, siccome infondato in fatto ed in diritto;
b) confermare la sentenza di apertura di liquidazione controllata del Tribunale di Chieti c) condannare la parte reclamante al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
“
PQM
: dichiara l'apertura della liquidazione controllata della sig.ra , mediante la vendita della CP_3 quota indivisa dell'immobile sopra indicato, che la sig.ra è autorizzata ad utilizzare sino alla CP_3 vendita. Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino. Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di , che ha assistito la sig.ra nella presentazione del CP_5 CP_3 ricorso introduttivo. Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto. Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo il diritto della sig.ra di utilizzare l'immobile, per le sue esigenze abitative, sino alla vendita. CP_3 Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C., che darà immediata comunicazione al Tribunale delle eventuali sopravvenienze reddituali e patrimoniali della sig.ra
CP_3 Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C. Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C. Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso, nei limiti in cui essa si riferisce alla sig.ra , ed al concorso dei creditori. CP_3 Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019. 2.Tanto in esito alla seguente motivazione.
“La sig.ra (nata a [...] il [...], residente in [...] 19, C.F. ), ha depositato, con l'assistenza dell' di , ricorso con C.F._1 CP_5 CP_5 cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il Tribunale, preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la sig.ra si trovi in uno stato di sovraindebitamento, CP_3 desumibile dal suo stato di disoccupazione, e dalla manifesta insufficienza delle sue risorse patrimoniali a fare regolarmente fronte alle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata (pari ad € 188.376,23), letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, preso atto del fatto che la sig.ra intende destinare ai propri creditori i proventi della vendita CP_3 del suo patrimonio immobiliare, costituito dalla quota indivisa di ¾ di proprietà dell'immobile sito in Torrevecchia Teatina, in via Roma n. 13, e distinto in Catasto al fg. 13 p.lle 4185, 92, 93, 4184, del valore di € 108.096,00, udito il procuratore della ricorrente, la ricorrente, il gestore della crisi, ed il procuratore dei creditori sig.ri e , comparsi all'udienza del 24.7.2025, Controparte_1 Controparte_2 ritenuta l'infondatezza delle ragioni di opposizione dei creditori sig.ri e CP_1 CP_2 poiché: il fatto che l'immobile appartenga, per la sua quota indivisa di 1/4, al sig. , non ha CP_11 alcuna rilevanza, atteso che la sig.ra intende destinare ai creditori la sua quota indivisa di 3/4 CP_3 dell'immobile stesso;
le ragioni per cui questo Tribunale ha respinto una precedente richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, formulata dalla medesima debitrice, non rilevano, data la differenza tra i presupposti che legittimano l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti (art. 69 c.c.i.) rispetto a quelli relativi all'apertura della liquidazione controllata (artt. 268 e segg. c.c.i.); ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 8 c.c.i. non può, ovviamente, tenersi conto del termine di durata di procedure autonome e distinte (come quella iscritta al n. 29/2024 r.g. di questo Tribunale, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra e definito con decreto di rigetto del 20.1.2025); CP_3 ogni valutazione in merito alla diligenza della sig.ra nell'assunzione dei debiti, ed alla natura CP_3 eventualmente fraudolenta dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, dovrà essere differita al momento dell'eventuale richiesta di esdebitazione, a seguito della chiusura della procedura, trattandosi, si ripete, di presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione, e non per l'apertura della liquidazione controllata;
il valore dell'immobile che la sig.ra intende destinare ai suoi creditori è esattamente pari a CP_3 quello cui l'immobile è stato posto in vendita in sede esecutiva, ed il ricavato di € 45.000,00, indicato nella relazione dell'organismo di composizione della crisi, tiene conto del valore della quota indivisa posta in vendita, e dell'ipotesi che la quota venga aggiudicata al terzo tentativo, ed a seguito dunque dei progressivi ribassi di legge;
ogni questione relativa alla quantificazione del credito vantato dall'avv. , e di Controparte_4 ogni altro credito, dovrà essere affrontata al momento della formazione dello stato passivo, di competenza del liquidatore.” 3.Detta sentenza è stata reclamata col ricorso introduttivo del presente procedimento, da assimilare a quello previsto dall'art. 51 CCII, in virtù del richiamo alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII: detto titolo in tema di impugnazioni nel procedimento unitario prevede il reclamo sempre in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto (di accoglimento o di rigetto). La sentenza, infatti, è stata impugnata dai creditori e il 26.9.2025 per motivi CP_1 CP_2 che si vanno ad esaminare. La procedura, costituitasi per la ha resistito al gravame. CP_3 Degli altri reclamati, non costituiti, è stata dichiarata la contumacia. In esito all'udienza con trattazione scritta del 10.12.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza, le cui ragioni vengono esposte come sotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Questa Corte deve premettere come presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato, mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi. Per i soggetti privi di contabilità, potrebbe determinarsi qualche difficoltà nella focalizzazione dei flussi e di conseguenza dello squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In simili situazioni, è sufficiente verificare l'inettitudine dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare uno stato di crisi, che ben potrebbe essere confermato da una esecuzione pendente. La domanda del debitore non necessita della difesa tecnica, salvo quanto disposto dall'art. 271 CCII per il concorso di procedure;
è invece necessaria l'assistenza dell'OCC, il quale entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico del sovraindebitato deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; a corredo del ricorso deve redigere una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda e che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore (art. 269 CCII): ciò è quanto avvenuto nel caso di specie . Mentre la L. 3/2012 prevedeva che la relazione dell'OCC fosse “particolareggiata”, ovvero contenesse l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni o l'esistenza di atti del debitore impugnati ecc, l'art. 269 CCII si limita a prevedere che la relazione contenga una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Contr La relazione dell' riveste un duplice contenuto, informativo e valutativo. Posto però che nel CCII manca una norma come l'art. 15, comma 10, L. 3/2012 che permetteva all'organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, la rappresentazione non potrà che essere orientativa e non definitiva. La situazione patrimoniale andrà meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo, anche perché l'illustrazione della situazione del debitore senza margini di approssimazione non è considerata funzionale all'apertura del concorso: l'elenco dei creditori deve essere aggiornato dopo la sentenza a norma dell'art. 270 CCII lett. c) e l'inventario deve essere completato dal liquidatore giudiziale, il che presuppone l'incompletezza dell'attivo e del passivo come prospettati nel ricorso. La ricostruzione del patrimonio del debitore nella fase istruttoria è giocoforza approssimativa e dovrà essere puntualizzata in seguito all'apertura. Diversamente concludendo, il tempo necessario per accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria costituirebbe un ulteriore costo e un ulteriore rallentamento della procedura non giustificato dai benefici di una piena ricostruzione, che ben può essere effettuata dopo la sentenza della liquidazione controllata. Anzi è il legislatore a imporre una rettifica dei crediti concorsuali e dell'inventario, il che presuppone che esso possa essere legittimamente incompleto nella domanda di apertura e nella relazione del gestore. All'interno della relazione può essere utile descrivere le cause che hanno condotto al sovraindebitamento, escludendo che questo sia stato causato con malafede, frode o colpa grave, ma solo per la successiva esdebitazione, che prevede all'art. 282 secondo comma la verifica del dolo e della colpa grave nell'origine del debito come requisito ostativo. Il successivo decreto di esdebitazione può infatti essere reclamato ai sensi dell'art. 124 CCII dai creditori.
2.Tanto premesso, si ha che non coglie nel segno parte reclamante laddove si profonde in lunghe dissertazioni volte ad evidenziare il dolo e la negligenza della debitrice nell'indebitamento e la sua fuga ad oltranza dall'adempimento, rimarcando aspetti delle pregresse vicende intercorse con essa per dimostrare la sua immeritevolezza. Ed invero, nel reclamo si contesta essenzialmente proprio la relazione dell'Avv. Controparte_6 incaricato per la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato ex art. 269 e ss CCII, del 28.05.2025, assumendo la mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Chieti del 2012, n. 508, con la quale si sarebbe accertato che la debitrice aveva tentato di costituire un CP_3 fondo patrimoniale al fine di frustrare le aspettative economiche dei suoi creditori, ivi compresi i coniugi si rileva anche la mancata presa in considerazione di due sentenze di Persona_1 questa Corte d'Appello dell'Aquila, che hanno evidenziato la indivisibilità dell'unico immobile di cui la debitrice è comproprietaria in misura di ¾. L'OCC, e così anche il Tribunale, hanno pure ignorato di riferire (il primo) e, soprattutto, di valutare che per oltre un ventennio non ha operato nei confronti dei creditori il CP_3 versamento di un solo euro, peraltro avventurandosi, a detta dei reclamanti, in procedimenti giudiziali oppositivi che hanno generato ulteriori debiti, tanto che il difensore nominato dalla CP_3
Avv. , li ha attestati come privilegiati come da parcella di € 73.255,11 e Controparte_4 l'OCC li ha riscontrati in detto grado nonostante la somma sia stata sommariamente esposta in violazione dell'art. 636 cpc e non sia collocabile in privilegio.
3.Questo Collegio non può che evidenziare come dette, confuse, doglianze, attengano per lo più alla immeritevolezza della ovvero al reale ammontare e al grado del credito del suo ex difensore CP_3
, questione che giustamente il Tribunale ha reputato irrilevante, essendo materia riservata CP_4 alla fase di distribuzione;
né si comprende che rilievo possa avere la divisibilità materiale dell'immobile, indicato dalla liquidata come posta attiva da destinare ai creditori, dato che la quota di proprietà nella misura di tre quarti verrebbe posta in vendita come tale, peraltro non diversamente da quanto sarebbe avvenuto nella esecuzione individuale avviata dai reclamanti. Questi, in sostanza, risentiti dalla avvenuta sospensione dell'esecuzione precedentemente da essi avviata, non adducono doglianze idonee a far revocare l'ammissione, a ciò non bastando vacue asserzioni come quella per cui, testualmente “Rimandare, come sostiene il Tribunale, la valutazione e la prognosi del rango dei creditori e del loro possibile e corretto appagamento con la speciale procedura, ad una fase successiva, significa svilire e svuotare di significato proprio la fase iniziale di valutazione dei presupposti della procedura”, ovvero quella per cui “Non appare neppure comprensibile – e si ritiene – il Tribunale avrebbe dovuto offrire piena valutazione al fatto – come poter realizzare la vendita della sola quota della debitrice”: a questo riguardo basta osservare che la vendita si avrà in presenza di offerenti, proprio come sarebbe avvenuto in sede di esecuzione individuale. Né vi è riscontro alla ulteriore affermazione per la quale “nel periodo esaminato la debitrice ha usufruito del TFR dal suo impiego presso il compianto Notaio in un importo prossimo a Per_2 ben € 50.000,00”: ove ciò fosse vero il liquidatore lo accerterà nel ricostruire il patrimonio della
CP_3
4.Gli stessi reclamanti, in definitiva, finiscono per tradire il loro intento laddove lamentano la carenza della relazione e della gravata sentenza in quanto non hanno motivato, testualmente, “in termini di meritevolezza della debitrice ad avvalersi della procedura in oggetto”, contestando, in maniera del tutto incondivisibile, come errata “l'affermazione dell'Estensore della impugnata Sentenza secondo cui il requisito di meritevolezza non sia necessario ed imprescindibile nella procedura di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs. n. 14/19.”
5.Ne deriva che ogni doglianza (che questo Collegio non intende vagliare) volta a descrivere la come soggetto che ha posto in essere iniziative di ogni sorta, sinanco fraudolente, pur di CP_3 eludere l'obbligazione pecuniaria nei confronti dei creditori, odierni reclamanti, vada disattesa a priori, soprattutto perché così si finisce per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata.
6.Né possono condurre a diversa valutazione le censure riguardanti: a) il reale valore del bene immobile oggetto di liquidazione, indicato come realizzabile in € 45.603,00, nonostante nella procedura di vendita all'incanto esso fosse stato indicato (sia pure per l'immobile nella sua interezza) in ben € 144.128,00 quale prezzo base d'asta, ciò perché nella relazione si è presunta una vendita al terzo esperimento e non al prezzo base;
b) l'inammissibilità del credito dell'Avv.
per oltre 73mila euro, in quanto detto credito sarà oggetto di definizione in sede di CP_4 formazione del passivo.
7.Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento: quanto già premesso rende evidente come contestare a priori ( come fatto da parte reclamante) l' entità e la composizione dell'attivo patrimoniale a disposizione della procedura, come pure contestare la situazione reddituale, costituisce censura non condivisibile e prematura, ciò perché la liquidazione controllata coinvolge l'intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione soltanto: dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia, dei crediti per alimenti e per mantenimento, della retribuzione, pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
delle cose non pignorabili per disposizione di legge;
dei frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei loro frutti, salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale. La liquidazione controllata, del resto, sarebbe possibile persino in assenza di patrimonio, volta che l'art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura rimanda all'articolo 233 CCII, norma che impone la chiusura “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali”. Dalla interpretazione letterale si ha che persino una procedura di liquidazione controllata senza risorse per pagare le spese, e dunque una liquidazione inefficiente, si può chiudere per assenza di attivo solo se prima è stata in ogni caso aperta, diversamente non avrebbe significato la disposizione. Da ciò si deduce che, a monte, è ammissibile una istanza in assenza di patrimonio, che può essere immediatamente chiusa. Inoltre, l'art. 268, comma 3, CCII prevede la c.d. “eccezione di incapienza” con la quale il debitore ha facoltà di contrastare la domanda di apertura della procedura proposta da un creditore. Su richiesta del debitore l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie: tale eccezione, dunque, deve considerarsi un'eccezione in senso proprio e stretto dal momento che solo il debitore può incaricare l'OCC per attestare l'incapienza, non potendo il tribunale nominare il gestore d'ufficio per sollevare l'eccezione senza la collaborazione del debitore. Può pertanto concludersi che qualora il debitore decida di non sollevare l'eccezione di incapienza, la domanda del terzo sia ammissibile nonostante non vi sia patrimonio da liquidare, il che porta a dove considerare a maggior ragione ammissibile la domanda del debitore che, come nel caso in esame, in ogni caso indica un attivo liquidabile superiore a 45mila euro, con la conseguenza per cui contestarlo come sottostimato o irrealizzabile non toglie che la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza abbia natura interamente liquidatoria di tutti i beni di proprietà del debitore, che li mette integralmente a disposizione dei creditori e gli consente di provvedere a soddisfare i propri creditori nei limiti delle sue possibilità, così da avere accesso alla successiva e diversa fase della esdebitazione, ma non impedisce al liquidatore di operare oltre lo stretto ambito dell'attivo riscontrato prima dell'ammissione.
8.Tutto ciò ritenuto, nel caso concreto risulta comunque rispettato il dettame dell'art. 268 CCII, data l'attestazione da parte dell'OCC della possibilità di acquisire un attivo da liquidare, in quanto nella sua relazione viene illustrato come la debitoria complessiva ammonta ad euro 188.376,23 e l'attivo destinato alla procedura è rappresentato dalla proprietà di tre quarti di abitazione e terreni il cui valore di realizzo è stato presunto come segue: valore espresso nella perizia redatta dall'Ing.
, pari ad € 144.128,00 (valore attribuito all'intero compendio immobiliare, Persona_3 compreso di terreni e per una percentuale di possesso pari al 100%), con una riduzione del 57,81% in funzione di una possibile vendita al terzo esperimento d'asta. In ogni caso, si rammenta che, dopo aver curato la pubblicazione della sentenza sul sito del tribunale e nel registro delle imprese, il liquidatore aggiorna l'elenco dei creditori a norma dell'art. 272 poichè l'elenco aggiornato ha la funzione di individuare i destinatari della notifica della sentenza e dell'avviso per l'insinuazione al passivo;
completa l'inventario dei beni del debitore;
redige il programma di liquidazione, entro novanta giorni dall'apertura, che il giudice delegato dovrà approvare;
per la forma del programma di liquidazione, il legislatore rinvia espressamente alla liquidazione giudiziale (art. 272 CCII); il liquidatore deve comunque seguire le regole generali sulla vendita dei beni nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, secondo il principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione, esclusa ogni forma di trattativa privata (art. 275, comma 2 CCII). Con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi gli stessi effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. spossessamento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, e ciò appare dirimente, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma). Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Solo alcuni beni del patrimonio, quindi, sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 4° comma: solo di questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità. Previa autorizzazione del giudice delegato, inoltre, il liquidatore può esperire o continuare le azioni indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie (art. 274 CCII). Il potere di esercitare azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. certifica ulteriormente il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio, nella liquidazione controllata il compimento di atti tesi a frodare le pretese creditorie non costituisce più un requisito ostativo di accesso oggetto di preliminare valutazione del giudice, posto che peraltro l'istanza può essere presentata dal terzo creditore e sarebbe paradossale che il debitore si difendesse allegando la sua frode per paralizzare la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
9.Ne deriva che il reclamo, come già opinato, vada disatteso, soprattutto perché con esso si finisce ancora una volta per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata. Si deve anche aggiungere che ogni 6 mesi il liquidatore deposita la relazione semestrale con cui riferisce al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (art. 275, comma 1 CCII) e, terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Se il giudice delegato lo approva, liquida il compenso del liquidatore;
se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al compimento della liquidazione o le opportune rettifiche da apportare al rendiconto. Approvato il rendiconto, il liquidatore procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione previa formazione di un progetto di riparto, da comunicare al debitore e ai creditori con termine non superiore a 15 giorni per osservazioni: già detta possibilità costituisce per creditori quale la reclamante la prima sede per muovere contestazioni. Se non vi sono osservazioni entro il termine, il liquidatore comunica il progetto di riparto al giudice, che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. Le eventuali osservazioni dovranno essere composte dal liquidatore, eventualmente modificando il riparto;
ove le contestazioni non siano superabili, esse dovranno essere rimesse al giudice delegato, che provvede con ordinanza reclamabile nelle forme dell'art. 124 CCII. La procedura si chiude con decreto, deve ritenersi previa istanza del liquidatore. Ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente. Nel caso in cui la liquidazione controllata si concluda prima del decorso dei tre anni l'art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili i debiti non soddisfatti nel concorso. Le condizioni per l'accesso al beneficio sono definite per richiamo all'esdebitazione per l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale (art. 280 CCII). Il consumatore, inoltre, non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o malafede né aver beneficiato dell'esdebitazione nei due anni precedenti o essere stato esdebitato con altri istituti nei cinque anni anteriori. Scompare l'apprezzamento di una qualche misura di pagamento ai creditori concorsuali, precedentemente prevista dall'art. 14 terdecies lett. f), L. n. 3/2012 quale condizione per l'accesso al beneficio. Si deve pertanto concludere che il diritto all'esdebitazione, sancito dall'art. 279 CCII sia consentito da una liquidazione controllata priva di attivo da distribuire, perché diversamente il legislatore avrebbe mantenuto la precedente condizione ostativa del riparto minimo ai creditori quale condizione di accesso. L'interesse pubblico economico legato alla richiesta di esdebitazione, riversato nel diritto all'esdebitazione è il portato anche della direttiva Insolvency che all'art 21 sancisce che la trasformazione dei debiti in obbligazioni naturali debba essere automatica dopo tre anni e debba intervenire senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale. In questo modo si spiega l'esdebitazione “di diritto” ex art. 282 CCII: essa è dichiarata perché si determina in modo automatico nel mondo del diritto senza che l'intervento del giudice sia determinante. Le condizioni per l'esdebitazione di cui agli all'art 280-282 si devono così considerare presuntivamente esistenti, ma quella appare l'unica sede nella quale i creditori potranno opporsi se dovessero ritenere insussistenti i presupposti, preventivamente informati dalle relazioni riepilogative del liquidatore giudiziale. Lo stesso art. 282, comma 2, CCII, infatti, prevede che l'esdebitazione non operi nelle ipotesi di cui all'art. 280 e nei casi in cui il debitore abbia causato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede se consumatore;
deve dunque considerarsi implicito un vaglio del tribunale finalizzato ad escludere la sussistenza delle condizioni ostative, avente natura di accertamento. Tanto più che il comma terzo concede al debitore la possibilità di impugnare, nello stesso termine e nella stessa forma concessa ai creditori, il provvedimento “con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni”. La liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, rappresenta uno strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento aperto anche all'iniziativa di terzi, per cui le condizioni di accesso devono essere considerate meno stringenti rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento del codice della crisi, poiché essa non si risolve in un beneficio per il sovraindebitato, ma in un'opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori, con le modalità distributive tipiche del concorso e con la possibilità di far valere censure come quelle svolta dagli odierni reclamanti in sede di opposizione alla esdebitazione, non mediante reclamo avverso l'ammissione alla procedura, in sostanza erede del vecchio fallimento, oggi liquidazione giudiziale, dove l'intero patrimonio del debitore è destinato ad essere liquidato da apposita figura ausiliaria (appunto il liquidatore giudiziale) a beneficio del ceto creditorio, lasciando al debitore unicamente una quota di reddito destinata al sostentamento del nucleo familiare, con l'aggiunta per la quale se la stessa esdebitazione può essere dichiarata anche dopo 3 anni dall'apertura della liquidazione (art. 282, comma 1, CCII), è altrettanto vero che la stessa non opera (e non può essere quindi riconosciuta) nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII)”, ossia proprio per le ragioni in questa sede prematuramente addotte. 10.Il reclamo deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza con conseguente condanna di parte reclamante al loro pagamento in favore del difensore antistatario della reclamata, nella misura di euro 7.160,00, pari ai compensi minimi in considerazione del valore del credito di 53.311,00 euro vantato da parte soccombente e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta il reclamo;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio l'11.12.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
LV IT BR
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. LV IT BR Presidente dott. Alberto Iachini Bellisarii Consigliere relatore dott. Marco Bartoli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di reclamo n. 888/2025 RG, trattenuto in decisione in seguito a scadenza termini in sostituzione dell'udienza del 10.12.2025, promosso da:
e rappresentati e difesi, congiuntamente e Controparte_1 Controparte_2 disgiuntamente, dagli Avv.ti Adriano SCHIONA e Lucio SCHIONA, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Pescara, Viale G. Marconi n. 29, giusta procura allegata in calce al reclamo;
Reclamanti
contro rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'avv. CP_3 Luigi ACCONCIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del detto suo procuratore alla via Arniense 172 di Chieti;
Reclamata
; Controparte_4
, in persona del l.r. p.t.; CP_5
, nella qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento;
Controparte_6
, in perssona del lrpt;
Controparte_7
in persona del lrpt;
CP_8
; Controparte_9
; Controparte_10
Reclamati non costituiti avverso la sentenza emessa in data 22.8.2025 n. 39, in esito al procedimento n. 49 – 1/2025 del Tribunale Chieti, avente ad oggetto dichiarazione di apertura di liquidazione controllata di CP_3
.
[...]
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte reclamante:
“Nel merito: accogliere il presente Reclamo e, conseguentemente, dichiarare inammissibile per carenza dei presupposti oggettivi e soggettivi di e della Relazione dell'Avv. del CP_3 Controparte_6 28.05.2025, l'ammissione della al procedimento di apertura della liquidazione controllata Parte_1 ex art. 268 d.lgs. n. 14/19; emettere altro Provvedimento utile e necessario.
Per parte reclamata CP_3
” a) respingere il reclamo, siccome infondato in fatto ed in diritto;
b) confermare la sentenza di apertura di liquidazione controllata del Tribunale di Chieti c) condannare la parte reclamante al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario.”
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
1.Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Chieti così ebbe a decidere:
“
PQM
: dichiara l'apertura della liquidazione controllata della sig.ra , mediante la vendita della CP_3 quota indivisa dell'immobile sopra indicato, che la sig.ra è autorizzata ad utilizzare sino alla CP_3 vendita. Nomina giudice delegato il dott. Marcello Cozzolino. Conferma quale liquidatore l'O.C.C. di , che ha assistito la sig.ra nella presentazione del CP_5 CP_3 ricorso introduttivo. Ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori. Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a 60 giorni, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere all'O.C.C., a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 d.lgs. n. 14/2019, applicandosi l'art. 10 comma 3 del medesimo decreto. Ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo il diritto della sig.ra di utilizzare l'immobile, per le sue esigenze abitative, sino alla vendita. CP_3 Dispone che il provvedimento venga posto in esecuzione dall'O.C.C., che darà immediata comunicazione al Tribunale delle eventuali sopravvenienze reddituali e patrimoniali della sig.ra
CP_3 Dispone l'inserimento della presente sentenza nel sito internet di questo Tribunale, a cura dell'O.C.C. Ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura dell'O.C.C. Dichiara l'applicabilità degli artt. 143, 150 e 151 d. lgs. n. 14/2019 quanto, rispettivamente, ai rapporti processuali, al divieto di azioni esecutive e cautelari individuali (così confermando anche la sospensione della procedura esecutiva immobiliare in corso, nei limiti in cui essa si riferisce alla sig.ra , ed al concorso dei creditori. CP_3 Differisce ogni provvedimento in merito all'invocata esdebitazione all'esito della procedura, nei termini di cui all'art. 282 d. lgs. n. 14/2019. 2.Tanto in esito alla seguente motivazione.
“La sig.ra (nata a [...] il [...], residente in [...] 19, C.F. ), ha depositato, con l'assistenza dell' di , ricorso con C.F._1 CP_5 CP_5 cui ha chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Il Tribunale, preso atto della mancanza di domande di accesso alle procedure disciplinate dal titolo IV del d. lgs. n. 14/2019, ritenuto che la sig.ra si trovi in uno stato di sovraindebitamento, CP_3 desumibile dal suo stato di disoccupazione, e dalla manifesta insufficienza delle sue risorse patrimoniali a fare regolarmente fronte alle obbligazioni pecuniarie da cui è gravata (pari ad € 188.376,23), letta la relazione allegata al ricorso, redatta dall'O.C.C., che attesta la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, preso atto del fatto che la sig.ra intende destinare ai propri creditori i proventi della vendita CP_3 del suo patrimonio immobiliare, costituito dalla quota indivisa di ¾ di proprietà dell'immobile sito in Torrevecchia Teatina, in via Roma n. 13, e distinto in Catasto al fg. 13 p.lle 4185, 92, 93, 4184, del valore di € 108.096,00, udito il procuratore della ricorrente, la ricorrente, il gestore della crisi, ed il procuratore dei creditori sig.ri e , comparsi all'udienza del 24.7.2025, Controparte_1 Controparte_2 ritenuta l'infondatezza delle ragioni di opposizione dei creditori sig.ri e CP_1 CP_2 poiché: il fatto che l'immobile appartenga, per la sua quota indivisa di 1/4, al sig. , non ha CP_11 alcuna rilevanza, atteso che la sig.ra intende destinare ai creditori la sua quota indivisa di 3/4 CP_3 dell'immobile stesso;
le ragioni per cui questo Tribunale ha respinto una precedente richiesta di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, formulata dalla medesima debitrice, non rilevano, data la differenza tra i presupposti che legittimano l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti (art. 69 c.c.i.) rispetto a quelli relativi all'apertura della liquidazione controllata (artt. 268 e segg. c.c.i.); ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 8 c.c.i. non può, ovviamente, tenersi conto del termine di durata di procedure autonome e distinte (come quella iscritta al n. 29/2024 r.g. di questo Tribunale, avente ad oggetto l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra e definito con decreto di rigetto del 20.1.2025); CP_3 ogni valutazione in merito alla diligenza della sig.ra nell'assunzione dei debiti, ed alla natura CP_3 eventualmente fraudolenta dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale, dovrà essere differita al momento dell'eventuale richiesta di esdebitazione, a seguito della chiusura della procedura, trattandosi, si ripete, di presupposti per l'omologazione del piano di ristrutturazione, e non per l'apertura della liquidazione controllata;
il valore dell'immobile che la sig.ra intende destinare ai suoi creditori è esattamente pari a CP_3 quello cui l'immobile è stato posto in vendita in sede esecutiva, ed il ricavato di € 45.000,00, indicato nella relazione dell'organismo di composizione della crisi, tiene conto del valore della quota indivisa posta in vendita, e dell'ipotesi che la quota venga aggiudicata al terzo tentativo, ed a seguito dunque dei progressivi ribassi di legge;
ogni questione relativa alla quantificazione del credito vantato dall'avv. , e di Controparte_4 ogni altro credito, dovrà essere affrontata al momento della formazione dello stato passivo, di competenza del liquidatore.” 3.Detta sentenza è stata reclamata col ricorso introduttivo del presente procedimento, da assimilare a quello previsto dall'art. 51 CCII, in virtù del richiamo alle disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III contenuto nell'art. 270 comma 5 CCII: detto titolo in tema di impugnazioni nel procedimento unitario prevede il reclamo sempre in Corte d'Appello entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto (di accoglimento o di rigetto). La sentenza, infatti, è stata impugnata dai creditori e il 26.9.2025 per motivi CP_1 CP_2 che si vanno ad esaminare. La procedura, costituitasi per la ha resistito al gravame. CP_3 Degli altri reclamati, non costituiti, è stata dichiarata la contumacia. In esito all'udienza con trattazione scritta del 10.12.2025 questa Corte ha riservato la causa a sentenza, le cui ragioni vengono esposte come sotto.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1.Questa Corte deve premettere come presupposto oggettivo per l'accesso alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, definito dall'art. 2, comma 1, lett. c), CCII come lo stato di crisi o insolvenza in cui versa il sovraindebitato, mentre il debitore può proporre domanda di accesso alla procedura anche quando è in stato di crisi. Per i soggetti privi di contabilità, potrebbe determinarsi qualche difficoltà nella focalizzazione dei flussi e di conseguenza dello squilibrio finanziario quale presupposto del sovraindebitamento. In simili situazioni, è sufficiente verificare l'inettitudine dei flussi reddituali rinvenibili dalle verifiche dei conti correnti a coprire le uscite per identificare uno stato di crisi, che ben potrebbe essere confermato da una esecuzione pendente. La domanda del debitore non necessita della difesa tecnica, salvo quanto disposto dall'art. 271 CCII per il concorso di procedure;
è invece necessaria l'assistenza dell'OCC, il quale entro 7 giorni dal conferimento dell'incarico del sovraindebitato deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante; a corredo del ricorso deve redigere una relazione che esponga una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata insieme alla domanda e che illustri la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore (art. 269 CCII): ciò è quanto avvenuto nel caso di specie . Mentre la L. 3/2012 prevedeva che la relazione dell'OCC fosse “particolareggiata”, ovvero contenesse l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni o l'esistenza di atti del debitore impugnati ecc, l'art. 269 CCII si limita a prevedere che la relazione contenga una valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché l'esposizione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore. Contr La relazione dell' riveste un duplice contenuto, informativo e valutativo. Posto però che nel CCII manca una norma come l'art. 15, comma 10, L. 3/2012 che permetteva all'organismo di composizione della crisi di accedere alle banche dati, all'anagrafe tributaria, alle centrali rischi e alle altre banche dati pubbliche, la rappresentazione non potrà che essere orientativa e non definitiva. La situazione patrimoniale andrà meglio rappresentata dopo la definizione dello stato passivo, anche perché l'illustrazione della situazione del debitore senza margini di approssimazione non è considerata funzionale all'apertura del concorso: l'elenco dei creditori deve essere aggiornato dopo la sentenza a norma dell'art. 270 CCII lett. c) e l'inventario deve essere completato dal liquidatore giudiziale, il che presuppone l'incompletezza dell'attivo e del passivo come prospettati nel ricorso. La ricostruzione del patrimonio del debitore nella fase istruttoria è giocoforza approssimativa e dovrà essere puntualizzata in seguito all'apertura. Diversamente concludendo, il tempo necessario per accedere alle informazioni dell'anagrafe tributaria costituirebbe un ulteriore costo e un ulteriore rallentamento della procedura non giustificato dai benefici di una piena ricostruzione, che ben può essere effettuata dopo la sentenza della liquidazione controllata. Anzi è il legislatore a imporre una rettifica dei crediti concorsuali e dell'inventario, il che presuppone che esso possa essere legittimamente incompleto nella domanda di apertura e nella relazione del gestore. All'interno della relazione può essere utile descrivere le cause che hanno condotto al sovraindebitamento, escludendo che questo sia stato causato con malafede, frode o colpa grave, ma solo per la successiva esdebitazione, che prevede all'art. 282 secondo comma la verifica del dolo e della colpa grave nell'origine del debito come requisito ostativo. Il successivo decreto di esdebitazione può infatti essere reclamato ai sensi dell'art. 124 CCII dai creditori.
2.Tanto premesso, si ha che non coglie nel segno parte reclamante laddove si profonde in lunghe dissertazioni volte ad evidenziare il dolo e la negligenza della debitrice nell'indebitamento e la sua fuga ad oltranza dall'adempimento, rimarcando aspetti delle pregresse vicende intercorse con essa per dimostrare la sua immeritevolezza. Ed invero, nel reclamo si contesta essenzialmente proprio la relazione dell'Avv. Controparte_6 incaricato per la procedura di Liquidazione Controllata del sovraindebitato ex art. 269 e ss CCII, del 28.05.2025, assumendo la mancata valutazione della sentenza del Tribunale di Chieti del 2012, n. 508, con la quale si sarebbe accertato che la debitrice aveva tentato di costituire un CP_3 fondo patrimoniale al fine di frustrare le aspettative economiche dei suoi creditori, ivi compresi i coniugi si rileva anche la mancata presa in considerazione di due sentenze di Persona_1 questa Corte d'Appello dell'Aquila, che hanno evidenziato la indivisibilità dell'unico immobile di cui la debitrice è comproprietaria in misura di ¾. L'OCC, e così anche il Tribunale, hanno pure ignorato di riferire (il primo) e, soprattutto, di valutare che per oltre un ventennio non ha operato nei confronti dei creditori il CP_3 versamento di un solo euro, peraltro avventurandosi, a detta dei reclamanti, in procedimenti giudiziali oppositivi che hanno generato ulteriori debiti, tanto che il difensore nominato dalla CP_3
Avv. , li ha attestati come privilegiati come da parcella di € 73.255,11 e Controparte_4 l'OCC li ha riscontrati in detto grado nonostante la somma sia stata sommariamente esposta in violazione dell'art. 636 cpc e non sia collocabile in privilegio.
3.Questo Collegio non può che evidenziare come dette, confuse, doglianze, attengano per lo più alla immeritevolezza della ovvero al reale ammontare e al grado del credito del suo ex difensore CP_3
, questione che giustamente il Tribunale ha reputato irrilevante, essendo materia riservata CP_4 alla fase di distribuzione;
né si comprende che rilievo possa avere la divisibilità materiale dell'immobile, indicato dalla liquidata come posta attiva da destinare ai creditori, dato che la quota di proprietà nella misura di tre quarti verrebbe posta in vendita come tale, peraltro non diversamente da quanto sarebbe avvenuto nella esecuzione individuale avviata dai reclamanti. Questi, in sostanza, risentiti dalla avvenuta sospensione dell'esecuzione precedentemente da essi avviata, non adducono doglianze idonee a far revocare l'ammissione, a ciò non bastando vacue asserzioni come quella per cui, testualmente “Rimandare, come sostiene il Tribunale, la valutazione e la prognosi del rango dei creditori e del loro possibile e corretto appagamento con la speciale procedura, ad una fase successiva, significa svilire e svuotare di significato proprio la fase iniziale di valutazione dei presupposti della procedura”, ovvero quella per cui “Non appare neppure comprensibile – e si ritiene – il Tribunale avrebbe dovuto offrire piena valutazione al fatto – come poter realizzare la vendita della sola quota della debitrice”: a questo riguardo basta osservare che la vendita si avrà in presenza di offerenti, proprio come sarebbe avvenuto in sede di esecuzione individuale. Né vi è riscontro alla ulteriore affermazione per la quale “nel periodo esaminato la debitrice ha usufruito del TFR dal suo impiego presso il compianto Notaio in un importo prossimo a Per_2 ben € 50.000,00”: ove ciò fosse vero il liquidatore lo accerterà nel ricostruire il patrimonio della
CP_3
4.Gli stessi reclamanti, in definitiva, finiscono per tradire il loro intento laddove lamentano la carenza della relazione e della gravata sentenza in quanto non hanno motivato, testualmente, “in termini di meritevolezza della debitrice ad avvalersi della procedura in oggetto”, contestando, in maniera del tutto incondivisibile, come errata “l'affermazione dell'Estensore della impugnata Sentenza secondo cui il requisito di meritevolezza non sia necessario ed imprescindibile nella procedura di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 d.lgs. n. 14/19.”
5.Ne deriva che ogni doglianza (che questo Collegio non intende vagliare) volta a descrivere la come soggetto che ha posto in essere iniziative di ogni sorta, sinanco fraudolente, pur di CP_3 eludere l'obbligazione pecuniaria nei confronti dei creditori, odierni reclamanti, vada disattesa a priori, soprattutto perché così si finisce per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata.
6.Né possono condurre a diversa valutazione le censure riguardanti: a) il reale valore del bene immobile oggetto di liquidazione, indicato come realizzabile in € 45.603,00, nonostante nella procedura di vendita all'incanto esso fosse stato indicato (sia pure per l'immobile nella sua interezza) in ben € 144.128,00 quale prezzo base d'asta, ciò perché nella relazione si è presunta una vendita al terzo esperimento e non al prezzo base;
b) l'inammissibilità del credito dell'Avv.
per oltre 73mila euro, in quanto detto credito sarà oggetto di definizione in sede di CP_4 formazione del passivo.
7.Il reclamo, quindi, non può trovare accoglimento: quanto già premesso rende evidente come contestare a priori ( come fatto da parte reclamante) l' entità e la composizione dell'attivo patrimoniale a disposizione della procedura, come pure contestare la situazione reddituale, costituisce censura non condivisibile e prematura, ciò perché la liquidazione controllata coinvolge l'intero patrimonio del sovraindebitato, con esclusione soltanto: dei crediti impignorabili ai sensi dell'art. 545 c.p.c. in tema di espropriazione forzata presso terzi, ivi compreso il quinto dello stipendio eventualmente ceduto in garanzia, dei crediti per alimenti e per mantenimento, della retribuzione, pensione e ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;
delle cose non pignorabili per disposizione di legge;
dei frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, dei beni costituiti in fondo patrimoniale e dei loro frutti, salvo quanto previsto dall'art. 170 c.c. in tema di esecuzione sui beni ricompresi nel fondo patrimoniale. La liquidazione controllata, del resto, sarebbe possibile persino in assenza di patrimonio, volta che l'art. 276, comma 1, CCII in tema di chiusura della procedura rimanda all'articolo 233 CCII, norma che impone la chiusura “quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali”. Dalla interpretazione letterale si ha che persino una procedura di liquidazione controllata senza risorse per pagare le spese, e dunque una liquidazione inefficiente, si può chiudere per assenza di attivo solo se prima è stata in ogni caso aperta, diversamente non avrebbe significato la disposizione. Da ciò si deduce che, a monte, è ammissibile una istanza in assenza di patrimonio, che può essere immediatamente chiusa. Inoltre, l'art. 268, comma 3, CCII prevede la c.d. “eccezione di incapienza” con la quale il debitore ha facoltà di contrastare la domanda di apertura della procedura proposta da un creditore. Su richiesta del debitore l'OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie: tale eccezione, dunque, deve considerarsi un'eccezione in senso proprio e stretto dal momento che solo il debitore può incaricare l'OCC per attestare l'incapienza, non potendo il tribunale nominare il gestore d'ufficio per sollevare l'eccezione senza la collaborazione del debitore. Può pertanto concludersi che qualora il debitore decida di non sollevare l'eccezione di incapienza, la domanda del terzo sia ammissibile nonostante non vi sia patrimonio da liquidare, il che porta a dove considerare a maggior ragione ammissibile la domanda del debitore che, come nel caso in esame, in ogni caso indica un attivo liquidabile superiore a 45mila euro, con la conseguenza per cui contestarlo come sottostimato o irrealizzabile non toglie che la procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato di cui agli artt. 268 e seguenti del Codice della Crisi e dell'Insolvenza abbia natura interamente liquidatoria di tutti i beni di proprietà del debitore, che li mette integralmente a disposizione dei creditori e gli consente di provvedere a soddisfare i propri creditori nei limiti delle sue possibilità, così da avere accesso alla successiva e diversa fase della esdebitazione, ma non impedisce al liquidatore di operare oltre lo stretto ambito dell'attivo riscontrato prima dell'ammissione.
8.Tutto ciò ritenuto, nel caso concreto risulta comunque rispettato il dettame dell'art. 268 CCII, data l'attestazione da parte dell'OCC della possibilità di acquisire un attivo da liquidare, in quanto nella sua relazione viene illustrato come la debitoria complessiva ammonta ad euro 188.376,23 e l'attivo destinato alla procedura è rappresentato dalla proprietà di tre quarti di abitazione e terreni il cui valore di realizzo è stato presunto come segue: valore espresso nella perizia redatta dall'Ing.
, pari ad € 144.128,00 (valore attribuito all'intero compendio immobiliare, Persona_3 compreso di terreni e per una percentuale di possesso pari al 100%), con una riduzione del 57,81% in funzione di una possibile vendita al terzo esperimento d'asta. In ogni caso, si rammenta che, dopo aver curato la pubblicazione della sentenza sul sito del tribunale e nel registro delle imprese, il liquidatore aggiorna l'elenco dei creditori a norma dell'art. 272 poichè l'elenco aggiornato ha la funzione di individuare i destinatari della notifica della sentenza e dell'avviso per l'insinuazione al passivo;
completa l'inventario dei beni del debitore;
redige il programma di liquidazione, entro novanta giorni dall'apertura, che il giudice delegato dovrà approvare;
per la forma del programma di liquidazione, il legislatore rinvia espressamente alla liquidazione giudiziale (art. 272 CCII); il liquidatore deve comunque seguire le regole generali sulla vendita dei beni nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili, secondo il principio della necessaria competitività delle vendite, funzionale al miglior esito della liquidazione, esclusa ogni forma di trattativa privata (art. 275, comma 2 CCII). Con la sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina, tra l'altro, la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è messo in esecuzione a cura del liquidatore (art. 270, 2° comma, lett. e), il quale ha anche l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione (art. 275, 2° comma). La procedura di liquidazione controllata prevede, dunque, la perdita di disponibilità del patrimonio, con contestuale attribuzione dell'amministrazione ad un organo terzo, il liquidatore, il quale è tenuto a gestirlo secondo principi di natura concorsuale. Sono questi gli stessi effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale sui beni del debitore previsti dall'art. 142, 1° comma, CCI che, pur non sottraendogli la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nella procedura, cionondimeno producono il c.d. spossessamento di tutti i suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione. La liquidazione controllata avvia, inoltre, e ciò appare dirimente, un'espropriazione generale sui beni del debitore assorbendo le iniziative dei creditori (art. 150 CCI, richiamato dall'art. 270, 5° comma). Il patrimonio aggredibile è potenzialmente più esteso di quello sottoponibile ad esecuzione singolare per effetto dell'applicazione delle regole della concorsualità dinamica, che si estende ai rapporti giuridici, ai diritti, alle aspettative e, cioè, a tutte le posizioni giuridiche soggettive (attive e passive) riconducibili al debitore. Tra i beni appresi all'attivo rientrano anche quelli che, ricorrendo gravi e specifiche ragioni, il giudice può autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzare (art. 270, 2° comma, lett. e). Per essi, infatti, l'acquisizione all'attivo è soltanto differita (al più) al momento in cui si procederà alla vendita. Solo alcuni beni del patrimonio, quindi, sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, 6° comma, L. n. 3/2012, e segnatamente quelli indicati nell'art. 268, 4° comma: solo di questi beni il sovraindebitato conserva, dunque, la disponibilità. Previa autorizzazione del giudice delegato, inoltre, il liquidatore può esperire o continuare le azioni indicate dalla legge che riguardino il patrimonio oggetto della liquidazione, ivi comprese le azioni revocatorie ordinarie (art. 274 CCII). Il potere di esercitare azioni revocatorie ordinarie ex art. 2901 c.c. certifica ulteriormente il fatto che, diversamente da quanto previsto dalla L. n. 3/2012 per la liquidazione del patrimonio, nella liquidazione controllata il compimento di atti tesi a frodare le pretese creditorie non costituisce più un requisito ostativo di accesso oggetto di preliminare valutazione del giudice, posto che peraltro l'istanza può essere presentata dal terzo creditore e sarebbe paradossale che il debitore si difendesse allegando la sua frode per paralizzare la richiesta di apertura della liquidazione controllata.
9.Ne deriva che il reclamo, come già opinato, vada disatteso, soprattutto perché con esso si finisce ancora una volta per contestare la condotta del debitore e la sua meritevolezza, con ciò obliterandosi che nella liquidazione controllata non è richiesta, quale presupposto di accesso alla procedura, la verifica del compimento di atti in frode negli ultimi 5 anni e quella del requisito della meritevolezza (così come previsto dall'abrogato articolo 14-quinquies, comma 1, L.3/2012) che, come detto, permane solo per l'esdebitazione del sovraindebitato incapiente (articolo 283, Codice) e non per la liquidazione controllata. Si deve anche aggiungere che ogni 6 mesi il liquidatore deposita la relazione semestrale con cui riferisce al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (art. 275, comma 1 CCII) e, terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Se il giudice delegato lo approva, liquida il compenso del liquidatore;
se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al compimento della liquidazione o le opportune rettifiche da apportare al rendiconto. Approvato il rendiconto, il liquidatore procede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione previa formazione di un progetto di riparto, da comunicare al debitore e ai creditori con termine non superiore a 15 giorni per osservazioni: già detta possibilità costituisce per creditori quale la reclamante la prima sede per muovere contestazioni. Se non vi sono osservazioni entro il termine, il liquidatore comunica il progetto di riparto al giudice, che senza indugio ne autorizza l'esecuzione. Le eventuali osservazioni dovranno essere composte dal liquidatore, eventualmente modificando il riparto;
ove le contestazioni non siano superabili, esse dovranno essere rimesse al giudice delegato, che provvede con ordinanza reclamabile nelle forme dell'art. 124 CCII. La procedura si chiude con decreto, deve ritenersi previa istanza del liquidatore. Ai sensi dell'art. 282 CCII, l'esdebitazione opera di diritto ed è pronunciata decorsi 3 anni dalla sentenza di apertura della liquidazione controllata o con il decreto di chiusura se emesso anteriormente. Nel caso in cui la liquidazione controllata si concluda prima del decorso dei tre anni l'art. 281, comma 1, CCII prevede che il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura e verificata la sussistenza delle condizioni, dichiara inesigibili i debiti non soddisfatti nel concorso. Le condizioni per l'accesso al beneficio sono definite per richiamo all'esdebitazione per l'imprenditore soggetto a liquidazione giudiziale (art. 280 CCII). Il consumatore, inoltre, non deve aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave, dolo o malafede né aver beneficiato dell'esdebitazione nei due anni precedenti o essere stato esdebitato con altri istituti nei cinque anni anteriori. Scompare l'apprezzamento di una qualche misura di pagamento ai creditori concorsuali, precedentemente prevista dall'art. 14 terdecies lett. f), L. n. 3/2012 quale condizione per l'accesso al beneficio. Si deve pertanto concludere che il diritto all'esdebitazione, sancito dall'art. 279 CCII sia consentito da una liquidazione controllata priva di attivo da distribuire, perché diversamente il legislatore avrebbe mantenuto la precedente condizione ostativa del riparto minimo ai creditori quale condizione di accesso. L'interesse pubblico economico legato alla richiesta di esdebitazione, riversato nel diritto all'esdebitazione è il portato anche della direttiva Insolvency che all'art 21 sancisce che la trasformazione dei debiti in obbligazioni naturali debba essere automatica dopo tre anni e debba intervenire senza l'intervento dell'autorità giurisdizionale. In questo modo si spiega l'esdebitazione “di diritto” ex art. 282 CCII: essa è dichiarata perché si determina in modo automatico nel mondo del diritto senza che l'intervento del giudice sia determinante. Le condizioni per l'esdebitazione di cui agli all'art 280-282 si devono così considerare presuntivamente esistenti, ma quella appare l'unica sede nella quale i creditori potranno opporsi se dovessero ritenere insussistenti i presupposti, preventivamente informati dalle relazioni riepilogative del liquidatore giudiziale. Lo stesso art. 282, comma 2, CCII, infatti, prevede che l'esdebitazione non operi nelle ipotesi di cui all'art. 280 e nei casi in cui il debitore abbia causato la situazione di sovraindebitamento con dolo, colpa grave o malafede se consumatore;
deve dunque considerarsi implicito un vaglio del tribunale finalizzato ad escludere la sussistenza delle condizioni ostative, avente natura di accertamento. Tanto più che il comma terzo concede al debitore la possibilità di impugnare, nello stesso termine e nella stessa forma concessa ai creditori, il provvedimento “con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni”. La liquidazione controllata, al pari della liquidazione giudiziale, rappresenta uno strumento residuale per la definizione della crisi da sovraindebitamento aperto anche all'iniziativa di terzi, per cui le condizioni di accesso devono essere considerate meno stringenti rispetto alle altre procedure di sovraindebitamento del codice della crisi, poiché essa non si risolve in un beneficio per il sovraindebitato, ma in un'opportunità di liquidazione collettiva a favore di tutti i creditori, con le modalità distributive tipiche del concorso e con la possibilità di far valere censure come quelle svolta dagli odierni reclamanti in sede di opposizione alla esdebitazione, non mediante reclamo avverso l'ammissione alla procedura, in sostanza erede del vecchio fallimento, oggi liquidazione giudiziale, dove l'intero patrimonio del debitore è destinato ad essere liquidato da apposita figura ausiliaria (appunto il liquidatore giudiziale) a beneficio del ceto creditorio, lasciando al debitore unicamente una quota di reddito destinata al sostentamento del nucleo familiare, con l'aggiunta per la quale se la stessa esdebitazione può essere dichiarata anche dopo 3 anni dall'apertura della liquidazione (art. 282, comma 1, CCII), è altrettanto vero che la stessa non opera (e non può essere quindi riconosciuta) nei casi in cui il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento per colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII)”, ossia proprio per le ragioni in questa sede prematuramente addotte. 10.Il reclamo deve essere, quindi, respinto e tale esito comporta l'applicazione (come al dispositivo) della sanzione di cui all' art. 13 comma quater DPR 115/2002. Quanto alle spese, esse seguono la soccombenza con conseguente condanna di parte reclamante al loro pagamento in favore del difensore antistatario della reclamata, nella misura di euro 7.160,00, pari ai compensi minimi in considerazione del valore del credito di 53.311,00 euro vantato da parte soccombente e della semplicità della controversia.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
1)rigetta il reclamo;
2)regola le spese come in parte motiva;
3)dichiara che la parte reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione. Così deciso in camera di consiglio l'11.12.2025. Il Consigliere estensore Alberto Iachini Bellisarii
Il Presidente
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