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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/06/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente
Dott.ssa Federica Rotondo Giudice
Dott.ssa Marzia Mingione Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5248 del R.G. 2019, riservata per la decisione all'esito dell'udienza del 26.09.2024 ed avente ad oggetto: separazione giudiziale;
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Paola Donvito, presso il cui studio, sito in Massafra (TA) al
Corso Regina Margherita n. 7, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_1 C.F._2 di procura in atti, dall'avv. Gianfranco Muschio Schiavone, presso il cui studio, sito in
Martina Franca (TA) al Viale dei Lecci n. 56, è elettivamente domiciliato;
-resistente– il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto.
-intervenuto ex lege-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 26.09.2024; nulla opponeva il P.M. con visto del 27.02.2025.
1. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda.
Con ricorso depositato in data 01.08.2019, la sig.ra premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio concordatario, a , in data 06.08.2014, con Parte_2 CP_1
, dalla cui unione era nata la figlia (il 29.10.2015), proponeva domanda di
[...] Per_1
separazione personale, essendo divenuta intollerabile la convivenza per gli atteggiamenti
1 assunti dal marito (il quale si è dimostrato un uomo assente e distaccato, totalmente disinteressato ai bisogni ed alle necessità della moglie e della piccola ); chiedeva, Per_1 inoltre, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno come dettagliatamente disciplinato in ricorso;
con previsione, a carico del di corrisponderle un CP_1 assegno mensile pari ad € 800,00, a titolo di concorso al mantenimento per sé e per la figlia (in ragione di € 400,00 ciascuno), oltre al pagamento al 50% delle spese straordinarie nell'interesse del minore.
Precisava, a sostegno delle istanze economiche, di essere priva di redditi e di essersi occupata in costanza di matrimonio esclusivamente della cura della famiglia e della crescita della figlia;
mentre, il è operaio presso l'azienda Modomec, con una CP_1 retribuzione mensile di circa € 2.200,00.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in Cancelleria in data 16.12.2019, si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla richiesta di Controparte_1 separazione, ma da addebitarsi alla ricorrente, responsabile della fine dell'unione per aver cominciato a manifestare un'immotivata insofferenza nei suoi confronti che puntualmente si traduceva in inutili ed offensive illazioni;
aggiungeva che, ogni tentativo di recuperare il rapporto era rimasto infruttuoso probabilmente a causa di interessi extraconiugali coltivati dalla stessa ricorrente su internet.
Deduceva di essersi sempre occupato della piccola , anche dopo l'interruzione della Per_1
convivenza, contestando il rifiuto della madre ad accordare pernottamenti della minore presso il padre.
Evidenziava, quanto alle richieste economiche, che la ricorrente aveva piena capacità lavorativa e, pertanto, la richiesta di assegnazione della casa coniugale e un assegno di mantenimento per la coniuge, nella misura di € 400,00 mensili apparivano del tutto ingiustificate.
All'udienza di comparizione coniugi, del 17.12.2019, il Giudice delegato esperito invano il tentativo di conciliazione e sciogliendo la riserva assunta, con ordinanza del
20.12.2019, assumeva i provvedimenti provvisori e urgenti disponendo l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori e che gli incontri tra il padre e la minore si svolgano in due pomeriggi della settimana (il martedi e il giovedi oppure il mercoledi e il venerdi) dalle ore 16.00 alle ore 19.30 oppure in altro orario che i coniugi potranno concordare tenendo conto della tenera età della figlia, dei suoi bisogni, delle esigenze lavorative del genitore non collocatario;
la minore trascorra con il padre due domeniche al mese –la prima e la terza oppure la seconda e la quarta - dalle ore 10.00
2 alle ore 20.00, nonché le giornate festive con gli stessi orari (ad es. vigilia di Natale, giorno di Natale,di Santo Stefano, di San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua,
Pasquetta, ecc.), in maniera alternata tra i genitori, anno per anno, ed ancora il giorno della festa del papà, del compleanno del papà, del compleanno della bimba (ad anni alterni), quindici giorni del periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto (in maniera continuativa o frazionata, eventualmente concordata tra i coniugi, nella prospettiva del preminente interesse della figlia), sempre con gli stessi orari (dalle 10.00 alle 20.00); con obbligo per il resistente di concorrere al mantenimento della ricorrente e della figlia minore versando la somma mensile di € 500,00 (nella misura di € 200,00 alla coniuge e di € 300,00 alla figlia), oltre ANF e pagamento del 50% delle spese straordinarie nell'interesse dei figli;
rimettendo le parti innazi a se quale Giudice istruttore.
All'udienza, a trattazione scritta, del 20.11.2020, le parti precisavano le conclusioni per la pronuncia sullo status; dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva (sent. n. 2072/2020, pubbl. il 18.11.2020), la causa veniva rimessa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria, in ordine ai profili accessori.
Subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore e concessi i termini ex art.183, sesto comma c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale della ricorrente e prova testimoniale (nei limiti ammessi con ordinanza del 11.03.2022).
Esaurita l'istruttoria orale e acquisita dalla parti documentazione economico-reddituale aggiornata, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
26.09.2024.
In particolare, il resistente chiedeva la revoca del decreto presidenziale del 18.12.2019 e per l'effetto affidare la minore congiuntamente ad entrambi i genitori in misura Per_1
paritaria, o in quella ritenuta di giustizia, in ogni caso rimodulando i tempi e i modi di permanenza presso il padre, per come previsti in sede presidenziale, tenendo conto dell'attuale età della minore e, per l'effetto; in caso di affido paritario, revocare
l'assegno di mantenimento in favore della minore e, per essa, della SI.ra , Parte_1
disponendo il cc.dd. mantenimento diretto.
All'esito, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. Sulla domanda di separazione personale tra i coniugi.
Avendo il Tribunale già pronunciato la separazione personale tra i coniugi, con la sentenza non definitiva n. 2072/2020 pubbl. in data 18.11.2020, nessuna statuizione deve più essere assunta in punto di status.
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3. Sull'addebito della separazione.
Com'è noto, la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cass. n.
14840/2006). Inoltre, "in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza'' (Cass. n. 16691/2020) e l'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica (Cass. n. 4038/2024;
Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 9877/2006).
In applicazione dei suesposti principi, nella specie, la domanda di addebito della separazione alla ricorrente deve essere rigettata.
Il resistente, infatti, si limita ad allegare che “La relazione sentimentale si è interrotta per decisione della sola che, dopo circa due anna dalla nascita della piccola , Pt_1 Per_1 ha iniziato a manifestare una immotivata insofferenza (…), lamentando di essere stressata per il doversi prendere cura della piccola , per le ristrettezze economiche Per_1
familiari, fino ad arrivare a chiudere fuori dalla casa il sig. e senza Controparte_1 preavviso alcuno”, circostanze che, di per sé appaiono di scarsa rilevanza rispetto alla declaratoria di addebito;
del resto, tali atteggiamenti della moglie, sono stati tollerati dal
, sebbene i tentativi di mantenere unita la famiglia sono risultati inutili. CP_1
Quanto alla presunta relazione extraconiugale della il resistente fa generico Pt_1 riferimento a “interessi extraconiugali coltivati dalla stessa ricorrente su internet già da tempo”, né dall'istruttoria svolta emerge la prova rigorosa dell'incidenza causale di tali presunti interessi sulla rottura del vincolo coniugale.
Sul punto, infatti, il teste ha dichiarato “Confermo la circostanza. Si Testimone_1
tratta di un collega che lavora insieme a me e al sig. . Si tratta del sig. CP_1
, conosciuto come , che riferiva a lavoro della relazione con Testimone_2 Per_2 la (cfr. verbale di udienza del 30.03.2023); circostanza confermata dal teste Pt_1 il quale ha riferito “Tanto so perché mi chiamò un collega che fu Testimone_3
anche testimone di nozze , che mi riferii che sul luogo di lavoro si Testimone_1
4 vocifera di una presenta relazione tra la ed un collega mio fratello” (cfr. verbale Pt_1
di udienza del 07.12.2023).
Pertanto, stante le carenze assertive e probatorie, la domanda va rigettata.
4. Sull'affidamento e collocamento della figlia minore.
Sulle questioni concernenti la prole, giova premettere che, in perfetta armonia con il diritto sovranazionale, con specifico riferimento al diritto alla vita familiare del figlio minore di genitori non più conviventi, l'art. 337-ter, al comma 1, c.c. stabilisce che "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", aggiungendo, al comma 2, che "Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli".
Nell'adozione dei provvedimenti relativi alla prole, dunque il Giudice è chiamato a scegliere, tra le diverse soluzioni astrattamente possibili, quelle che in concreto consentono di realizzare le finalità sopra indicate e, in particolare di assicurare al minore
"il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi".
Ovviamente, la suddivisione dei tempi di permanenza presso ciascun genitore è il frutto di una valutazione ponderata del giudice del merito, chiamato a valutare la vicenda familiare, il quale, partendo dall'esigenza di garantire al minore la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena, deve tener conto anche del suo diritto ad una significativa relazione con entrambi i genitori e il diritto di questi ultimi di esplicare, nella relazione con i figli, il proprio ruolo educativo. L'esigenza del minore di avere una stabile organizzazione di vita, di mantenere le sue abitudini e l'ambiente domestico che gli è consueto può comportare una suddivisione dei tempi non paritaria, ma lo spazio temporale della frequentazione con il genitore non convivente - salvo che limitazioni imposte dall'interesse del minore, quando quest'ultimo non sia inadeguato alla funzione - non può essere eccessivamente compresso e privato del tutto
5 di momenti significativi (i pasti comuni, i pernottamenti) poiché la relazione familiare ne potrebbe risultare compromessa (cfr. Cass. n. 1486/2025; Cass. n.9442/2024).
Facendo applicazione di tali principi, deve essere confermata la vigente previsione di affido condiviso della figlia minore , non essendovi elementi istruttori per ritenere Per_1
accertata in positivo l'inidoneità educativa di ciascuno dei genitori, tale da determinare positivamente deroga al principio dell'affidamento condiviso, adottato in via preferenziale dal legislatore (artt. 337 ter e 337 quater c.c.).
Inoltre, non vi è ragione, di mutare il collocamento prevalente della figlia minore presso la madre considerato che tale collocamento, soluzione in atto ormai da anni, appare maggiormente tutelante per la minore, la quala ha presso la casa coniugale, in Crispiano
(Ta), al Corso Umberto, n.229, ove vi abita unitamente alla madre, il proprio centro d'interessi.
In ordine al c.d. diritto di visita, i rapporti padre-figlia potranno essere regolamentati secondo le modalità in atto, confermando sul punto le disposizioni assunte in fase presidenziale ovvero: il martedi e il giovedi oppure il mercoledi e il venerdi) dalle ore
16.00 alle ore 19.30 oppure in altro orario che i coniugi potranno concordare tenendo conto della tenera età della figlia, dei suoi bisogni, delle esigenze lavorative del genitore non collocatario;
la minore trascorra con il padre due domeniche al mese –la prima e la terza oppure la seconda e la quarta - dalle ore 10.00 alle ore 20.00, nonché le giornate festive con gli stessi orari (ad es. vigilia di Natale, giorno di Natale,di Santo Stefano, di
San Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Pasquetta, ecc.), in maniera alternata tra i genitori, anno per anno, ed ancora il giorno della festa del papà, del compleanno del papà, del compleanno della bimba (ad anni alterni), quindici giorni del periodo estivo, nel mese di luglio o di agosto (in maniera continuativa o frazionata, eventualmente concordata tra i coniugi, nella prospettiva del preminente interesse della figlia), sempre con gli stessi orari (dalle 10.00 alle 20.00).
Con particolare riguardo alla richiesta di pernotto della minore presso il padre, si osserva che sebbene la figlia abbia ormai compiuto nove anni e, in astratto, potrebbe Per_1
ritenersi che la posizione materna non abbia la stessa rilevanza di quando la minore versava in età prescolare, tuttavia, la relativa statuizione deve essere assunta in concreto, in applicazione di valutazioni misurate con la specifica realtà familiare.
Ne deriva che, in mancanza di elementi sopravvenuti utili a rivalutare, nell'esclusivo e prevalente interesse del minore, le modalità di regolarmentazione del diritto di visita, il
Collegio reputa opportuno disciplinare gli incontri padre-figlia secondo le modalità già sperimentate dalla minore.
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5. Sul mantenimento della figlia.
Com'è noto, il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi.
La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'.altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.).
Entrambi i genitori hanno il dovere di mantenere i figli: si tratta di un principio fondante il vigente sistema giuridico da considerarsi operante sia in costanza di matrimonio (artt.
143,147,316-bis c.c.) o di convivenza, sia nella fase di disgregazione dell'.unione per separazione, divorzio o cessazione della convivenza (artt. 316-bis, 337- ter c.c): entrambi i genitori sono quindi chiamati a provvedervi proporzionalmente alle loro sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
L'assegno di mantenimento assolve ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Tanto premesso, in ordine alla quantificazione del contributo del al CP_1
mantenimento della figlia , non risultando in atti ulteriore documentazione Per_1
reddituale alla quale ancorare una diversa quantificazione del predetto assegno, si reputa equo confermare l'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale del 18.12.2019, ossia la somma mensile di € 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, oltre il
50 % delle spese straordinarie.
6. Sul mantenimento del coniuge.
Come è noto, gli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, sono disciplinati dall'art. 156, primo comma c.c., il quale dispone che "il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri".
Dunque, i presupposti di operatività, ai fini della percezione dell'assegno di mantenimento, sono due: la non addebitabilità della separazione e la mancanza di redditi
7 propri adeguati, ossia tali da garantire, tendenzialmente, un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (cfr. la copiosa giurisprudenza in materia).
Presupponendo, l'assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, la presenza o la mancanza di redditi adeguati è correlata al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, a differenza che, in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che ha natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ed è volto, non già alla ricostituzione del tenore di vita in costanza di convenzione matrimoniale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dell'ex coniuge (cfr. Cass. n. 5605/2020).
Nel caso in esame risultano integrati entrambi i presupposti: la separazione non può essere addebitata alla e l'evidente disequilibrio reddituale tra le parti qualifica la natura Pt_1 assistenziale, propria dell'assegno di mantenimento.
In particolare, quanto alla sussistenza di una disparità economica tra i coniugi, occorre evidenziare che per l'anno d'imposta 2021, il resistente ha prodotto reddito da lavoro dipendente e assimilati, pari ad euro 19.684,50 (cfr. CU 2022); mentre, per l'anno 2023 la ricorrente ha un'ISEE pari ad € 6.000,00 (cfr. attestazione ISEE).
Quanto alla capacità reddituale della ricorrente, si osserva che l'aver lavorato come parrucchiera a domicilio (“So che lavorava come parrucchiera durante il matrimonio, anche dopo fino a qualche anno fa. Conosco la circostanza perché la sig.ra si Pt_1
confidava con mia moglie e in ogni caso ci frequentavamo tutti insieme. Non so se avesse un titolo per svolgere l'attività. So che faceva la parrucchiera a domicilio. Ad oggi non so se svolge ancora la detta professione”, cfr. verbale di udienza del 30.03.2023, teste
; “ha lavorato per sette otto anni circa presso il salone Donato Maggi Testimone_1
e poi, successivamente, a domicilio. Tanto so fino a quando hanno vissuto insieme perché quando mangiamo tutti insieme la domenica o qualche ricorrenza, capitava che aspettavamo che tornasse da lavoro”, cfr. verbale di udienza del 07.12.2023, teste
, al più lascia presumere una generica attitudine al lavoro della Testimone_3
nulla provando sul concreto svolgimento da parte della stessa di un'attività Pt_1
lavorativa stabile e retribuita, che le consenta di affrancarsi dal contributo di mantenimento corrisposto dal resistente.
7. Sulle spese di lite.
La natura delle questioni trattate e l'esito complessivo della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
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P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di nei Parte_3
confronti di così provvede: Controparte_2
1. rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal resistente;
2. affida la figlia minore , in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1
collocamento prevalente presso l'abitazione della madre e rapporti di frequentazione con il padre regolati come in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di concorrere al mantenimento Controparte_1
della figlia , versando a , entro il giorno 5 di ogni mese, Per_1 Parte_1
l'importo di € 300,00, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
oltre al concorso, nella misura del 50%, delle spese straordinaria come da protocollo vigente;
4. determina in € 200,00 mensili l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto da a , da corrispondersi entro il giorno Controparte_1 Parte_1
5 di ogni mese, annualmente rivalutato secondo gli indici Istat;
5. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 09.06.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Marzia Mingione Dott.ssa Stefania D'Errico
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