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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/12/2025, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 1562/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1562/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RANU' GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
RA NN
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/8/2025 e Parte_1 CP_1
oesponevano di avere contratto matrimonio in data 12/8/2001, che dalla unione era nato il figlio , maggiorenne ed autosufficiente e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Casa coniugale: i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, sita in Montegiordano
(CS) alla Contarda Cancello, snc, di proprietà, è rimasto a vivere il coniuge CP_1
mentre l'altro coniuge si è allontanato dalla casa coniugale reperendo Parte_1
un'autonoma sistemazione abitativa in Villabate (PA).
3) Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
4) Rapporti patrimoniali: i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni
mobili di loro proprietà e di non avere bene immobili in comproprietà. Ogni eventuale
pendenza economica tra i coniugi si considera definitivamente risolta.
5) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimo reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei
documenti personali validi per l'espatrio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/11/1981 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. MO EN Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1562/2025 promossa da:
nata a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.RANU' GIUSEPPE
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio dell'avv. CP_1
RA NN
PARTE RESISTENTE
Oggetto: separazione consensuale
Ragioni della decisione Con ricorso depositato il 26/8/2025 e Parte_1 CP_1
oesponevano di avere contratto matrimonio in data 12/8/2001, che dalla unione era nato il figlio , maggiorenne ed autosufficiente e rappresentavano di voler separarsi alle Per_1
condizioni specificamente indicate.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti, accertato che le condizioni pattuite non contrastano con le vigenti disposizioni in materia, deve essere pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso di seguito trascritte:
“1) Cessazione della convivenza: i coniugi vivranno separati, serbandosi reciproco rispetto;
2) Casa coniugale: i coniugi danno atto che nella casa già coniugale, sita in Montegiordano
(CS) alla Contarda Cancello, snc, di proprietà, è rimasto a vivere il coniuge CP_1
mentre l'altro coniuge si è allontanato dalla casa coniugale reperendo Parte_1
un'autonoma sistemazione abitativa in Villabate (PA).
3) Mantenimento del coniuge: i coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di
qualsivoglia assegno periodico o di mantenimento.
4) Rapporti patrimoniali: i coniugi dichiarano di avere già provveduto alla divisione dei beni
mobili di loro proprietà e di non avere bene immobili in comproprietà. Ogni eventuale
pendenza economica tra i coniugi si considera definitivamente risolta.
5) Consenso all'espatrio: i coniugi esprimo reciproco consenso al rilascio o al rinnovo dei
documenti personali validi per l'espatrio.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Omologa la separazione dei coniugi nata a [...] il Parte_1
18/11/1981 e nato a [...] il [...] alle condizioni CP_1
riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Castrovillari , 1 dicembre 2025
Il Presidente- estensore
MO EN