TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/03/2026, n. 5662
TAR
Sentenza 26 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed illogicità manifesta

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate da Roma Capitale non vietino l'ampliamento di attività commerciali e che non vi sia stato un effettivo incremento della superficie di somministrazione autorizzata. Pertanto, le norme citate non giustificano la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni.

  • Accolto
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sospensione lavori, eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione

    La sentenza non affronta specificamente questo motivo di censura, ma implicitamente lo accoglie annullando l'atto per difetto di motivazione in relazione alla normativa applicabile.

  • Accolto
    Illegittimità per violazione dell'art. 21-novies L. 241/90 e eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione dei principi di correttezza, buona fede, buon andamento, efficienza ed imparzialità

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate non giustifichino la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni, poiché non vi è stato un ampliamento dell'attività commerciale e le norme citate riguardano gli ampliamenti degli edifici e non delle attività. Pertanto, mancano le ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21-novies L. 241/90.

  • Accolto
    Violazione degli artt. 9, comma 5 e 27 delle N.T.A. al P.R.G.

    Il Tribunale ha accertato che le norme invocate non vietano l'ampliamento di attività commerciali e che, in ogni caso, non vi è stato un incremento della superficie di somministrazione autorizzata. Le pergotende sono considerate come un mero riparo e non una trasformazione dell'organismo edilizio.

  • Accolto
    Motivazione insufficiente e violazione norme edilizie

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate da Roma Capitale non giustifichino la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni, poiché non vi è stato un ampliamento dell'attività commerciale e le norme citate riguardano gli ampliamenti degli edifici e non delle attività. Pertanto, mancano le ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21-novies L. 241/90.

  • Accolto
    Motivazione insufficiente e violazione norme edilizie

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate da Roma Capitale non giustifichino la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni, poiché non vi è stato un ampliamento dell'attività commerciale e le norme citate riguardano gli ampliamenti degli edifici e non delle attività. Pertanto, mancano le ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21-novies L. 241/90.

  • Inammissibile
    Atto presupposto e non autonomamente impugnabile

    Il Tribunale ha accolto l'eccezione di parziale inammissibilità sollevata da Roma Capitale, ritenendo che la contestazione di questo atto, non direttamente notificato alle ricorrenti, transiti attraverso la contestazione dell'atto successivo che le riguarda direttamente.

  • Accolto
    Difetto di motivazione e violazione norme edilizie

    Il Tribunale ha ritenuto che le norme invocate da Roma Capitale non giustifichino la declaratoria di inefficacia delle segnalazioni, poiché non vi è stato un ampliamento dell'attività commerciale e le norme citate riguardano gli ampliamenti degli edifici e non delle attività. Pertanto, mancano le ragioni di interesse pubblico richieste dall'art. 21-novies L. 241/90.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 26/03/2026, n. 5662
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 5662
    Data del deposito : 26 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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