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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
Art. 150. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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- 1. LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI - terza parte - Organizzazione degli uffici giudicanti di merito di Gianfranco GilardiGianfranco Gilardi · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 1
LE TABELLE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI – parte terza – Organizzazione degli uffici giudicanti di merito di Gianfranco Gilardi Sommario: 1. Contenuto delle tabelle. Organizzazione degli uffici giudicanti di merito – 1.1. La composizione dell'ufficio, la ripartizione per settori e l'eventuale suddivisione in sezioni – 1.2. Le sezioni specializzate – 1.3. Direttive riguardanti le Corti di appello – 1.4. Gli incarichi direttivi e semidirettivi. Organizzazione del lavoro nelle sezioni – 1.5. Criteri di assegnazione dei magistrati – 1.6. Permanenza massima nei posti tabellari – 1.7. I criteri di assegnazione degli affari. – 1.8. Funzioni particolari – 2. Giudici onorari – 3. Supplenze, …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 573Provvedimento: […] La dichiarazione di fallimento – a cui deve essere equiparata la dichiarazione di liquidazione giudiziale –comporta infatti l'attrazione di ogni pretesa creditoria alla competenza del Giudice fallimentare, ai sensi oggi degli artt. 150 e 151 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il credito, infatti, deve accertarsi nelle forme previste dalla legge speciale e nel contraddittorio con gli altri creditori concorrenti.Leggi di più...
- competenza giudice fallimentare·
- art. 151 codice della crisi·
- accertamento crediti·
- liquidazione giudiziale·
- universalità soggettiva·
- improcedibilità domanda·
- compensazione spese di lite