Art. 150. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
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31 dicembre 2019
31 dicembre 2019
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- 1. Art. 52 cod. antimafia: crediti da illecito e spese nel sequestroDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 novembre 2025
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- 1. Trib. Catanzaro, sentenza 28/03/2025, n. 573Provvedimento: […] La dichiarazione di fallimento – a cui deve essere equiparata la dichiarazione di liquidazione giudiziale –comporta infatti l'attrazione di ogni pretesa creditoria alla competenza del Giudice fallimentare, ai sensi oggi degli artt. 150 e 151 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il credito, infatti, deve accertarsi nelle forme previste dalla legge speciale e nel contraddittorio con gli altri creditori concorrenti.Leggi di più...
- competenza giudice fallimentare·
- art. 151 codice della crisi·
- accertamento crediti·
- liquidazione giudiziale·
- universalità soggettiva·
- improcedibilità domanda·
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