Articolo 150 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 149Articolo 131
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31 dicembre 2019
Art. 150. Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali 1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, puo' essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.
Entrata in vigore il 31 dicembre 2019
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