Art. 13. (Comitato scientifico)
Il comitato scientifico e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;
b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale.
c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attivita' culturali.
Il presidente del comitato scientifico puo' invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.
Il comitato scientifico:
1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanita' pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;
2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , in materia di ripartizione delle borse di studio;
3) esprime parere al Ministro per la sanita' in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;
4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;
5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attivita' dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.
Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e puo' lavorare per commissioni.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".
Il comitato scientifico e' composto:
a) dal direttore dell'Istituto che lo presiede e lo convoca;
b) da dieci esperti nominati per tre anni con decreto del Ministro della sanita' tra personalita' operanti nell'ambito di universita' e istituti a carattere scientifico, italiani ed eventualmente stranieri, o nell'ambito del Consiglio nazionale delle ricerche, e da dieci esperti di nazionalita' italiana nominati per tre anni, con decreto del Ministro della sanita', tra personalita' operanti nell'ambito delle universita' e dei presidi igienico-sanitari regionali. Tali esperti sono nominati su proposta del Consiglio sanitario nazionale.
c) dai direttori di laboratorio dell'Istituto;
d) da tre ricercatori eletti per tre anni dai ricercatori dell'Istituto, uno per ognuna delle discipline specificate al punto 4) dell'articolo 10.
Le funzioni di segretario sono disimpegnate dal direttore della segreteria per le attivita' culturali.
Il presidente del comitato scientifico puo' invitare alle riunioni, in relazione alle materie da trattare, impiegati dell'Istituto e di ogni altra amministrazione statale ed esperti di particolare competenza, italiani e stranieri.
Il comitato scientifico:
1) esercita consulenza scientifica per l'istituto in ordine alla individuazione dei temi di ricerca sanitaria di maggiore interesse per la sanita' pubblica nazionale ed alla impostazione di particolari serie di controlli anche a scopo di rilevamento statistico;
2) esercita le attribuzioni di cui alla legge 6 dicembre 1964, n. 1332 , in materia di ripartizione delle borse di studio;
3) esprime parere al Ministro per la sanita' in ordine alle questioni di cui all'articolo 34;
4) esprime parere su quelle parti del regolamento interno che riguardano la struttura scientifica dell'Istituto e, in particolare, la costituzione e la soppressione dei laboratori ed eventualmente dei reparti;
5) esprime parere su tutti quegli argomenti che comunque interessano l'attivita' dell'Istituto in connessione con il programma sanitario e scientifico nazionale.
Il comitato scientifico si riunisce collegialmente almeno due volte all'anno e puo' lavorare per commissioni.
((4)) ------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 106 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera a)) l'abrogazione della presente legge a decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3.
Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dello statuto e dei regolamenti di cui agli articoli 2 e 3, rimangono in vigore le attuali norme sul funzionamento e sull'organizzazione dell'Istituto superiore di sanita', nei limiti della loro compatibilita' con le disposizioni del presente decreto legislativo".