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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 721 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 87 / 2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI PERUGIA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone NI Presidente
Dott. PA de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 87 / 2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1 Tondini, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via del Castellano, 11
APPELLANTE Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., dott. con il patrocinio dell'avv. CP_2 Francesco Sardegna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia, Corso Cavour, 25
APPELLATA E nei confronti di
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, CP_3 P.IVA_2 Architetto con il patrocinio dell'avv. Elena Controparte_4 Cirimbilli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Perugia, Via Fiume, 17
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Contratti e obbligazione varie (Contr. d'opera)” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'Ing. Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1533/2024, emessa dal
[...] Tribunale di Perugia in data 18.11.2024, pubblicata in data 19.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 3872/2019, con la quale era stata accertata la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato fra l'attore, Ing. Pt_1
, e la convenuta in quanto stipulato in
[...] Controparte_1 violazione del divieto di cui agli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013, conseguentemente rigettata la domanda principale di condanna della convenuta al pagamento delle prestazioni d'opera professionale nonché la domanda avanzata dalla convenuta avverso la terza chiamata e, per converso, accolta la domanda subordinata CP_3 di arricchimento ingiustificato della committente e liquidato un indennizzo pagina 1 di 17 parametrato alle sole spese quantificate dalla C.T.U. contabile in relazione all'importanza ed alla complessità dell'opera prestata
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erroneo accertamento dell'incompatibilità soggettiva dell'Ing. rispetto all'attività di Pt_1 collaudatore statico e di certificatore della prestazione energetica, ai sensi degli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a)
D.P.R. 75/2013, e della conseguente nullità virtuale del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con Controparte_1 nonostante l'Ing non abbia assunto l'incarico di direttore dei lavori Pt_1 per conto di e tale incarico sia stato, al Controparte_5 contrario, affidato dalla proprietaria dell'immobile, Controparte_1
, a 2) dell'erronea liquidazione equitativa
[...] CP_3 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., non debitamente parametrato alle energie fisiche e mentali profuse nonché al sacrificio di tempo dell'impoverito; 3) dell'omessa liquidazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione di domanda giudiziale, in luogo di quelli di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.; 4) dell'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In data 03.06.2025 si è costituita mediante comparsa di CP_3 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, domandando confermarsi il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità passiva dell'obbligazione svolta da CP_1 CP_1 a carico della terza chiamata in causa nonché la domanda di CP_3 manleva svolta dalla medesima Controparte_1 In data 05.06.2025 si è costituita mediante Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e domandando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Con ordinanza del 11.12.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa liquidazione di indennizzo ex art. 2041 c.c. parametrato, non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del medesimo professionista, nonché all'erronea compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio fra l'Ing. Pt_1 e , in violazione del principio della soccombenza. Controparte_1 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante assume l'insussistenza di un'incompatibilità soggettiva, ai sensi degli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a)
D.P.R. 75/2013, in capo all'Ing. , rispetto all'attività di Pt_1 collaudatore statico e di certificatore della prestazione energetica pacificamente prestata in favore di la validità Controparte_1 del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con relativamente a tali attività ed il conseguente Controparte_1 diritto a pretendere il pagamento delle somme dovute per l'attività
pagina 2 di 17 prestata, da parametrarsi alle somme previste dalle tariffe professionali, oltre ad una maggiorazione non inferiore al 30% in ragione dell'importanza e della complessità dell'opera prestata e ad accessori di legge. Nondimeno, il Giudice di prime cure, con motivazione corretta ed esaustiva, che in questa sede integralmente si richiama in quanto ampiamente condivisa dalla
Corte, ha già chiarito che “la costruzione dell'immobile è stata realizzata sulla scorta del contratto di appalto, stipulato il 22/07/2015, tra
Immobiliare Rialma e Casa di Cura Porta Sole S.r.l. da un lato e l'impresa
Alto Soc. Coop. dall'altro lato. Mentre quest'ultima ha assunto le vesti di appaltatore, i primi si sono qualificati come committenti, e in particolare
è intervenuta come proprietaria dell'immobile, mentre la Controparte_1 è intervenuta come utilizzatrice finale Controparte_5 dello stesso. Come detto sopra, ha affidato la Controparte_1 progettazione e la direzione dei lavori alla società nonché il CP_3 collaudo statico e l'attestazione di prestazione energetica all'Ing.
mentre ha concluso con il Parte_1 Controparte_5 medesimo Ing. in data 01/12/2014, e dunque anteriormente sia Parte_1 alla stipula del contratto di appalto (22/07/2015), sia al conferimento dell'incarico di collaudatore (14/07/2015) e di attestatore di prestazione energetica (27/07/2015), un separato contratto di prestazione professionale. Con tale contratto, l'attore è stato incaricato di effettuare la “supervisione tecnica delle attività che saranno svolte dal
Committente i lavori dall'impresa che sarà dalla stessa CP_1 incarica della realizzazione, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile lavori e ciò sia nella fase propedeutica all'inizio dei lavori che durante gli stessi fino all'inizio dell'attività della Tale Controparte_6 supervisione resta finalizzata a garantire il risultato finale della rispondenza alle esigenze del Cliente, ma anche a far si che l'eventuale evoluzione delle stesse possa essere omogeneizzata ed integrata con
l'evoluzione dei lavori e quindi con eventuali varianti in corso d'opera al progetto qualora si rendessero necessarie. Il Professionista dovrà altresì partecipare all'impostazione del budget tecnico finanziario dell'operazione quale supporto a per gli aspetti direttamente afferenti il CP_1 Cliente oltre che integrare tale budget con quello di competenza diretta del Cliente;
dovrà collaborare inoltre alla analisi dei profili delle
Imprese che saranno chiamate dalla a formulare la propria CP_1 offerta al fine di verificare la rispondenza dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa con le esigenze di qualità costruttiva che una simile realizzazione dovrà avere al fine di garantire la perfetta rispondenza alle esigenze del Cliente;
nel corso dei lavori sarà suo compito verificare l'andamento degli stessi in confronto sia al programma temporale che quello finanziario, alla cui stesura avrà collaborato, al fine di prevenire eventuali variazioni non programmate o anche di integrare
i programmi ciati se si rendessero necessari per sopravvenute esigenze del
Cliente o motivate diverse ragioni evidenziate in corso d'opera dal
Committente i lavori;
con la medesima finalità il CP_1 Professionista dovrà esercitare una funzione di controllo sulla contabilità
pagina 3 di 17 dei lavori. Sarà necessario inoltre che il Professionista si renda disponibile, se richiesto, a fornire la propria valutazione nel merito sia dell'impostazione dell'appalto delle opere da parte del Committente i lavori che degli acquisti delle attrezzature da parte del Cliente e ciò al fine esclusivo di accertare con chiarezza e definizione i referenti ultimi di ognuna delle certificazioni che per ogni componente come ognuno degli impianti forniti e posti in opera nella saranno Controparte_6 indispensabili per garantire nella stessa il regolare avvio dell'attività gestita dal Cliente”. Le prestazioni previste in tale contratto, pur formalmente individuate come attività di “supervisione tecnica”, sottendono quelle tipiche del direttore dei lavori. Va infatti osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è tenuto all'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato
e/o alle regole della tecnica, nonché all'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 9572/2024), laddove tale figura professionale, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 2913/2020). In primo luogo, il contratto prevede la “supervisione tecnica” sin dalle fasi preliminari dell'appalto (“sia nella fase propedeutica all'inizio dei lavori che durante gli stessi fino all'inizio dell'attività della CP_6
”), con l'esplicita finalizzazione a “garantire il risultato finale
[...] della rispondenza alle esigenze del Cliente”, ciò che evidentemente sottende e implica l'assenza di vizi nella costruzione, come del resto è confermato dall'incarico di analizzare le imprese appaltatrici “al fine di verificare la rispondenza dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa con le esigenze di qualità costruttiva che una simile realizzazione dovrà avere al fine di garantire la perfetta rispondenza alle esigenze del
Cliente”. In secondo luogo, il contratto prevede la partecipazione del professionista alla “impostazione del budget tecnico finanziario”, ciò che evidentemente coinvolge il medesimo professionista nella definizione della contabilità dei lavori, come del resto è confermato dalla esplicita prescrizione di “esercitare una funzione di controllo sulla contabilità dei lavori”. In terzo luogo, il contratto prevede esplicitamente l'obbligo del professionista di controllare l'esecuzione dei lavori (“nel corso dei lavori sarà suo compito verificare l'andamento degli stessi in confronto sia al programma temporale che quello finanziario, alla cui stesura avrà collaborato”), ciò che costituisce una tipica obbligazione del direttore dei lavori, come detto sopra. Sul piano fattuale, il coinvolgimento dell'attore nell'attività di progettazione e direzione dei lavori trova riscontro documentale nelle comunicazioni dal medesimo inviate, così come
pagina 4 di 17 prodotte da parte convenuta. Con e-mail del 03/10/2015, l'attore informava che “abbiamo concluso il primo getto importante dell'opera, 850 mc in fondazione (1/3 del piano interrato circa)”, precisando l'avvenuto rispetto del programma e informando che “Adesso si comincia a “leggere” sul campo il progetto (corpi scala, ascensori etc.)”. Sul piano temporale, tale comunicazione si colloca in un momento iniziale dei lavori, riguardando quelle medesime opere strutturali che l'attore avrebbe poi dovuto collaudare: l'informazione fornita dall'attore rende palese la sua partecipazione alle operazioni di costruzione e la sua costante valutazione sulla progressione delle opere. Con successiva e-mail del 03/11/2016,
l'attore ha informato che “è giunto stasera il lay out della zona a meno uno che ho già inoltrato a per le prime verifiche di CP_4 compatibilità con le predisposizioni per poi avere da Voi il via libera alle esecuzioni se questa distribuzione operativo/funzionale è quella accettata e condivisa. La mia attuale personale valutazione è che non vedo problemi sostanziali a realizzare quanto richiesto. Tenete conto che per
l'aspetto impiantistico se il lay out va bene dovremo acquisire altre notizie, ma questo sarà il nostro successivo lavoro quali tecnici”. Tale comunicazione conferma il forte coinvolgimento dell'attore nelle attività di progettazione: egli aveva reso puntuali e rilevanti valutazioni in ordine alle opere da eseguire (“La mia attuale personale valutazione è che non vedo problemi sostanziali a realizzare quanto richiesto”), esplicitando peraltro la futura attività di progettazione e il proprio coinvolgimento quale tecnico (“questo sarà il nostro successivo lavoro quali tecnici”).
Del resto, l'attore nella medesima comunicazione esplicitava le proprie valutazioni in ordine all'esecuzione dei lavori (“Vi confermo, avendone parlato con , che come pensavo il corridoio è l'unico modo per CP_4 avere le due vie di fuga che la norma ci richiede e che l'attuale progetto
VVF ha approvato”), con ciò puntualmente confermando il proprio ruolo di direttore dei lavori di fatto. Analoghe conferme si traggono dalla comunicazione via e-mail del 01/12/2016, in cui l'attore informa i destinatari sui lavori concernenti la cappella ed esprime specifiche valutazioni sulla progettazione dell'immobile (“Premetto che l'attuale progetto non mi pare contempli nulla in termini di sistemi di sicurezza antintrusione o comunque in senso più lato. Abbiamo convenuto che loro comunque valuteranno una situazione nell'immediato e che noi avremmo ragionato sul nostro interesse per la futura struttura”). Nella medesima comunicazione l'attore propone un incontro “per affrontare sia l'esame dell'ultimo SAL pervenuto che di alcune altre questioni tecnico amministrative oltre quelle di cui si è già detto”, con ciò confermando il proprio ruolo di coordinamento nell'esecuzione dei lavori. Ancora più esplicita è la comunicazione del 15/12/2016, con cui l'attore dà finanche conferma dei materiali da utilizzare nell'ambito della struttura sanitaria in corso di realizzazione. Va osservato che, nell'ambito di tale comunicazione, l'attore ha prospettato la “decisione in merito alla chiusura della copertura inserendo ulteriori travi in acciaio secondarie e pannelli di chiusura per circa 1100 mq (costo presunto 140.000 Euro)”, con
pagina 5 di 17 ciò palesando il proprio coinvolgimento nell'ambito dell'esecuzione delle opere strutturali che il medesimo soggetto avrebbe poi dovuto collaudare.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, nel momento in cui l'attore ha accettato, rispettivamente in data 14/07/2015 e 27/07/2015, gli incarichi di collaudatore e di attestatore energetico, egli fosse già impegnato con all'esecuzione di prestazioni che, CP_5 Controparte_5 pur formalmente denominate come “supervisione tecnica”, erano sostanzialmente coincidenti con quelle del direttore dei lavori, laddove
l'attore è anche intervenuto su questioni concernenti la progettazione dell'immobile, come documentato nella comunicazione concernente le eventuali travi secondarie da aggiungere alla copertura. In ragione di tale coinvolgimento di fatto dell'attore nella direzione dei lavori e nella progettazione, l'attore ha superato e violato i limiti posti esplicitamente dall'art. 67, comma 2, DPR 380/2001 (già art. 7 L. 1086/1971) in relazione all'attività di collaudo (“Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere
o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”), e dall'art. 3, comma 1, lett. a), DPR 75/2013 in relazione all'attività di attestazione energetica, che prevede implicitamente tale requisito laddove richiede al professionista certificatore un'espressa dichiarazione di assenza di coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare. Tali disposizioni, nel prevedere l'incompatibilità soggettiva tra la figura del collaudatore/certificatore energetico e quella del progettista/direttore dei lavori, sono finalizzate a garantire l'imparzialità del professionista rispetto alla questione tecnica da valutare, imparzialità che per definizione non sussiste allorquando un professionista valuta le opere da lui stesso progettate o dirette, per l'evidente ragione che l'eventuale collaudo o attestazione negativi determinerebbero una sua responsabilità come progettista o direttore dei lavori verso il committente. La previsione di tale imparzialità non sottende un mero interesse privato del committente, ma un rilevante interesse pubblico della collettività, consistente nella sicurezza statica ed energetica delle costruzioni, che si risolve in definitiva nella tutela della pubblica incolumità. L'interesse pubblico sotteso alle disposizioni normative che sanciscono
l'incompatibilità soggettiva del collaudatore e del certificatore energetico comporta quindi che le suddette norme debbano ritenersi imperative, con conseguente nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in caso di loro violazione. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pur in diversi settori dell'ordinamento ma con identità di ratio, ha già sancito la nullità dei contratti conclusi con soggetti privi di requisiti normativi, laddove questi sottendano la tutela di interessi pubblici (cfr., per l'attività bancaria, Cass. Civ., n. 4760/2018 e, per l'attività giornalistica, Cass. Civ., n. 3576/2004). Per tali ragioni, la
“illegittimità” dedotta da parte convenuta deve ricondursi nell'ambito della nullità del contratto ex art. 1418 c.c., e dunque, alla luce della fondatezza di tale eccezione, la domanda principale di pagamento del
pagina 6 di 17 compenso, fondata sull'adempimento del contratto d'opera intellettuale, deve essere rigettata, non potendo trovare accoglimento la domanda di adempimento di un contratto nullo”.
4.1 Tanto premesso, l'incarico conferito in data 01.12.2014 dalla terza utilizzatrice finale dell'immobile, Controparte_5 all'Ing. , avente ad oggetto la progettazione di immobile sito in Pt_1 Perugia, Via del Giochetto, 49 e la supervisione dei lavori di costruzione del medesimo immobile nonché la partecipazione del professionista alla redazione del budget tecnico finanziario al precipuo fine di garantirne la rispondenza dell'opera alle esigenze della committente Controparte_5 nonché l'effettiva partecipazione dell'Ing. alla fase di
[...] Pt_1 progettazione strutturale dell'opera ed a quella esecutiva, come comprovata dalla copiosa documentazione allegata agli atti, costituivano senz'altro causa legale di incompatibilità soggettiva in capo al medesimo Ing. Pt_1 evidentemente privo dei requisiti di terzietà ed imparzialità imposti dagli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013, relativamente all'obbligo di espletamento del collaudo statico e della certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile successivamente assunto nei confronti della proprietaria,
[...] A tale riguardo, l'appellante asserisce segnatamente che la CP_1 circostanza che la proprietaria dell'immobile, Controparte_1 abbia affidato la direzione dei lavori ad nella persona CP_3 dell'Ing. esclude che in CP_4 Controparte_5 qualità di utilizzatrice finale dell'immobile, abbia potuto affidare il medesimo incarico all'Ing. e che, al contrario, le risultanze Pt_1 istruttorie comproverebbero che l'incarico conferito all'Ing. dalla Pt_1 fosse unicamente rivolto a garantire alla Controparte_5 committente la compatibilità opere Controparte_5 CP_7 realizzate dall'appaltatore, per conto della proprietaria, rispetto all'attività sanitaria che la avrebbe dovuto svolgere CP_5 all'interno dell'immobile. L'Ing. non avrebbe, dunque, assunto Pt_1 incarico formale né sostanziale di direttore dei lavori e la terzietà necessaria ad espletare il successivo mandato di esecuzione di collaudo statico e certificazione energetica dell'immobile ricevuto da
[...]
non ne risulterebbe in alcun modo inficiata. CP_1 Le doglianze dell'appellante sono infondate. Con riguardo all'incarico di eseguire il collaudo statico dell'immobile, l'art. 67, comma 2, D.P.R.
380/2001 (già art. 7 L. n. 1086/1971) prevede, infatti, espressamente che
“il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”, mentre con riguardo alla certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile, l'art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013 prevede espressamente che “1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
pagina 7 di 17 conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali
e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado”. Entrambe le disposizioni normative, dunque, non presuppongono affatto che il tecnico certificatore sia stato formalmente ovvero sostanzialmente incaricato della direzione dei lavori dell'immobile di cui debba certificare la sicurezza statica ovvero energetica al fine di ritenerne l'incompatibilità soggettiva ed, al contrario, presumono la sussistenza di un conflitto di interessi del tecnico certificatore e, dunque, di un'incompatibilità soggettiva a certificare, ogniqualvolta il tecnico abilitato alla certificazione statica ovvero energetica sia intervenuto in qualsiasi modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ovvero abbia avuto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Ciò in quanto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nella progettazione e realizzazione dell'opera e, financo, con il produttore dei materiali e dei componenti in esso impiegati, minerebbe la terzietà ed imparzialità del tecnico certificatore, che, pur chiamato in astratto ad asseverare la sicurezza statica ed energetica dell'opera costruita in un'ottica di tutela della pubblica incolumità si troverebbe, in concreto, a certificare la rispondenza ai requisiti di legge dell'opera nella cui realizzazione sia stato lui stesso coinvolto. Poiché, tuttavia, il previo espletamento di qualsivoglia incarico nella fase di progettazione od esecuzione dell'opera nonché in quella di realizzazione dei materiali è foriero di responsabilità civile in caso di vizi dell'opera, con tutta evidenza il tecnico certificatore non potrebbe mai concludere la propria indagine in modo imparziale, se del caso ritenendo l'inidoneità dell'opera realizzata.
Nel caso di specie, le copiose allegazioni documentali comprovano chiaramente che l'Ing. ha avuto un notevole coinvolgimento diretto Pt_1 sia nella fase di progettazione dell'opera che nella successiva fase di direzione dei lavori. Fermo, dunque, il pacifico coinvolgimento diretto del professionista nella progettazione e realizzazione dell'opera, ancorché per conto di committente differente rispetto alla proprietaria dell'immobile che lo ha incaricato del collaudo statico e della certificazione energetica, la circostanza che la direzione dei lavori sia stata affidata a ovvero che l'incarico svolto dall'Ing. sia stato CP_3 Pt_1 indirizzato a garantire la conformità dell'opera alle esigenze di espletamento di attività sanitaria della prima committente, CP_5
sono assolutamente inidonee ad escluderne l'incompatibilità
[...] soggettiva. In disparte la circostanza per cui chiunque si trovi ad asseverare la legittimità dell'opera alla cui progettazione e costruzione abbia partecipato manchi, per ciò solo, dell'imparzialità necessaria a valutare con rigore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai pagina 8 di 17 fini del collaudo statico e della certificazione energetica, come evidenziato dal Giudice di prime cure, l'eventuale omesso collaudo statico ovvero il mancato rilascio della certificazione energetica sarebbe stato, per il medesimo Ing. , foriero di responsabilità contrattuale nei Pt_1 confronti della committente, minandone, con tutta Controparte_5 evidenza, la dovuta terzietà ed imparzialità. Correttamente, dunque, il primo Giudice ha accertato l'incompatibilità soggettiva dell'Ing. Pt_1 rispetto all'incarico di collaudatore (14/07/2015) e di attestatore di prestazione energetica (27/07/2015) assunti nei confronti di
[...] e la conseguente nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418, CP_1 comma 1, c.c. dei contratti di prestazione d'opera professionale stipulati, in ragione della violazione delle norme cogenti di cui agli artt. 67, comma
2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013. Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni d'opera professionali rese in adempimento del contratto nullo.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omessa liquidazione di indennizzo ex art. 2041
c.c. parametrato, non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del medesimo professionista.
L'appellante asserisce specificatamente che il primo Giudice avrebbe erroneamente richiamato giurisprudenza di legittimità in materia di arricchimento ingiustificato a seguito della stipula di contratti nulli per difetto di forma scritta fra professionisti e pubblica amministrazione.
Tale giurisprudenza non sarebbe pertinente al caso di specie in quanto fondata su ipotesi di nullità del contratto derivanti dalla violazione di norme imperative preposte alla tutela di interessi pubblici quali il buon andamento e l'imparzialità della P.A., non ravvisabili nel caso di specie, in cui verrebbe unicamente in rilievo un affidamento fra soggetti privati, insuscettibile di ripercussioni di pubblico interesse. Le doglianze sono radicalmente infondate. Come già esaustivamente chiarito dal primo giudice, gli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R.
75/2013 costituiscono norme cogenti volte a garantire il rilevante interesse pubblico alla sicurezza statica ed energetica delle costruzioni e, in ultima analisi, alla tutela della pubblica incolumità e non possono, dunque, essere compresse dalla volontà dispositiva delle parti in ragione dell'elevato pericolo per l'incolumità pubblica correlato al rischio che tecnici certificatori in conflitto d'interessi possano rendere certificazioni fasulle. Fermo, dunque, il carattere inderogabile delle disposizioni violate e la conseguente configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato fra e l'Ing. correttamente il Giudice Controparte_1 Pt_1 di prime cure ha applicato al caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento esperibile dal professionista avverso la P.A. in ipotesi di contratto nullo per difetto di forma scritta.
pagina 9 di 17 5.1 Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente aderito all'orientamento in materia espresso da Cass. Civ. S.U. n. 1875/2008 e recentemente ribadito da Cass. Civ. n. 14670/2019 e da Cassazione civile, sez. III, 10/08/2023, n. 24370, secondo il quale “la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell' art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione ( art. 2233 c.c. ) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario
a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”. Ciò in quanto una liquidazione equitativa dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. mediante applicazione diretta delle tariffe professionali, come proposta da minoritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e invocata da parte appellante, sarebbe contraria alla ratio della nullità virtuale di cui all'art. 1418, comma 1,
c.c., consentendo di fatto alle parti di raggiungere il medesimo risultato economico perseguito mediante la stipulazione del contratto contrario a norma imperativa e sostanzialmente accordando al prestatore d'opera la medesima somma che egli avrebbe avuto diritto a pretendere nel caso in cui avesse stipulato un contratto valido. D'altra parte, tale orientamento risulta assolutamente coerente con la ratio dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento nonché con le finalità proprie dell'obbligazione indennitaria. Come chiarito da Cassazione civile, sez. un., 11/09/2008, n. 23385, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve, infatti, estendersi al solo danno emergente e non anche al mancato guadagno. Diversamente dall'istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., infatti, l'art. 2041 c.c. è espressione del generale divieto di spostamenti patrimoniali ingiustificati;
non postula un fatto illecito, ma, meramente, l'accertamento di un arricchimento ingiustificato in conseguenza del correlato e diretto impoverimento di altro soggetto;
non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'arricchito; conseguentemente limita l'obbligo restitutorio alla minor somma fra arricchimento e impoverimento in quanto volto ad indennizzare il depauperato delle conseguenze di un fatto lecito idoneo ad assurgere a fonte di obbligazione, per l'appunto indennitaria, ai sensi dell'art. 1174
c.c. Diversamente, la responsabilità ex art. 2043 c.c. è espressione del generale principio del neminem laedere, postula l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (danno evento, nesso di causalità materiale con una condotta colposa o dolosa, nesso di causalità giuridica con il danno conseguenza) e, segnatamente, l'accertamento della colpevolezza del danneggiante;
è fonte di obbligazione risarcitoria, che,
pagina 10 di 17 in considerazione dell'illiceità del fatto, si estende tanto al danno emergente quanto al lucro cessante, in quanto volta a reintegrare la situazione patrimoniale del danneggiato, riportando il suo patrimonio al medesimo stato in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il fatto illecito non si fosse verificato. Ne consegue che il solo rimedio risarcitorio, e non anche quello indennitario di cui all'art. 2041 c.c., si estende anche al mancato guadagno. L'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c. nei casi di indebito arricchimento deve essere, dunque, liquidato facendo riferimento all'effettiva perdita patrimoniale subita da chi ha erogato una prestazione in forza di un contratto invalido, essendo irrilevante il mancato guadagno che sarebbe stato ottenuto se il contratto fosse stato valido ed efficace. Pertanto, la diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione d'opera non può coincidere con la misura del compenso previsto dalle tariffe professionali, ma deve essere calcolata tenendo conto dei costi e delle spese affrontate, nonché dell'investimento di tempo e di energie impiegate dal professionista. Ai fini della liquidazione equitativa dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. non è dato, dunque, avvalersi neppure indirettamente del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato ovvero dell'onorario che il committente avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2019, n. 9317, Rv. 653420-01).
5.2 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha, tuttavia, omesso di parametrare l'indennizzo ex art. 2041 c.c., non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico di collaudo statico e certificazione delle prestazioni energetiche, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche impiegate dal professionista nell'espletamento della medesima opera, in quanto costituenti una componente del danno emergente patito dal professionista nell'espletamento di incarico derivante dal contratto invalido, fonte di arricchimento ingiustificato per la committente Contrariamente Controparte_1 a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, infatti, le somme quantificate a titolo di spese dal Consulente nominato nel giudizio di primo grado, Ing.
- non oggetto di contestazione di parte - non sono Controparte_8 idonee a ristorare il professionista anche dell'ulteriore sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche solo perché calcolate dal Consulente nominato con riferimento all'importanza ed alla complessità dell'opera prestata. L'importanza e la complessità dell'opera prestata hanno, infatti, senz'altro inciso non solo sulle spese sostenute dal professionista, ma, parimenti, anche sul sacrificio di tempo e sulle energie mentali e fisiche impiegate nell'espletamento dell'opera. La parametrazione delle sole spese all'importanza e complessità dell'opera prestata non comprende, dunque,
l'ulteriore danno emergente consistito nel tempo e nelle energie mentali e fisiche profuse. L'importanza e la complessità dell'opera costituiscono, dunque, parametri di valutazione non solo delle spese sostenute, sulle quali hanno di per sé certamente influito, ma anche del sacrificio di tempo pagina 11 di 17 e di energie impiegate nell'espletamento dell'incarico, che sono, con tutta evidenza, proporzionati alla difficoltà dell'incarico.
Tanto premesso - fermo il divieto di assumere le tariffe professionali quale parametro di valutazione equitativa dell'indennizzo, sostanzialmente svuotando di contenuto la sanzione della nullità virtuale del contratto posta dall'art. 1418, comma 1, c.c. e la finalità meramente restitutoria dell'azione di ingiustificato arricchimento -, il danno emergente complessivamente sofferto dall'impoverito, Ing. deve essere Pt_1 equitativamente determinato, assumendo quale parametro di riferimento la complessità ed importanza dell'incarico prestato con riguardo sia alle spese sostenute che al tempo ed alle energie mentali e fisiche profuse.
Tenuto conto che il valore dell'opera di cui al collaudo statico è stato quantificato dal Consulente tecnico nominato in € 2.941.849,00 e che, in relazione a tale attività, il Consulente nominato ha ritenuto che l'Ing.
abbia sopportato spese per € 7.604,56, ai sensi degli artt. 2041 e
Pt_1 1226 c.c., si stima che il danno emergente complessivamente sofferto dall'Ing. sia in relazione alle spese sostenute che al sacrificio di
Pt_1 tempo e di energie mentali e fisiche impiegate debba essere equitativamente quantificato in € 18.000,00. Tenuto altresì conto che il valore dell'opera di cui alla certificazione delle prestazioni energetiche dell'immobile è stato quantificato dal Consulente tecnico nominato in € 10.900.000,00 e che, nondimeno, in relazione a tale attività, il Consulente nominato ha ritenuto che l'Ing. abbia sopportato spese inferiori rispetto a
Pt_1 quelle sostenute per il collaudo statico, pari ad € 5.574,15, ai sensi degli artt. 2041 e 1226 c.c., si stima che il danno emergente complessivamente sofferto dall'Ing. sia in relazione alle spese
Pt_1 sostenute che al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche impiegate per la certificazione energetica debba essere quantificato in €
12.000,00. Pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento di un indennizzo pari ad € 18.000,00 a ristoro delle spese sostenute e del sacrificio di tempo nonché delle energie fisiche e mentali verosimilmente impiegate dal professionista nell'esecuzione delle attività di collaudo statico dell'immobile ed a € 12.000,00 a ristoro del medesimo danno emergente correlato all'attestazione delle prestazioni energetiche.
Su tali somme non devono essere calcolati né gli accessori di legge dei compensi professionali né eventuali maggiorazioni in ragione della natura meramente indennitaria dell'obbligazione. Della rivalutazione e degli interessi si dirà nel prosieguo in quanto oggetto del terzo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole, in particolare, dell'erronea liquidazione degli interessi compensativi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
e, non già, all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dalla proposizione della domanda giudiziale.
Con riguardo al computo di rivalutazione ed interessi, giova premettersi che “il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione
pagina 12 di 17 del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art. 2041 c.c. è soggetta al regime del c.d. "cumulo" di rivalutazione e interessi, per cui il credito indennitario va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo e la somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali decorrono da data "coincidente con quella dell'arricchimento" (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n. 35480).
Sull'obbligazione indennitaria, costituendo un debito di valore, deve essere, dunque, riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in quanto compresi nel danno emergente.
Tali interessi hanno fondamento e natura differente da quelli moratori, regolati dall' articolo 1224 del codice civile, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, e vanno determinati mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare sul capitale, rivalutato anno per anno (Cassazione civile, sez. II, 13/10/2025, n. 27279).
6.1 Non sfugge a questa Corte che, con particolare riguardo alla determinazione del saggio degli interessi applicabile a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, la Suprema Corte, disattendendo le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano limitato il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da fonte contrattuale, ha ritenuto che
“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo
e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione” (Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, richiamata da Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n. 29757 e da Cassazione civile, sez. III, 22/03/2025, n. 7677). Ciò, in quanto, l'art. 1284, comma 4 è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e dal conseguente ritardo nel pagamento dell'obbligazione pecuniaria, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione lato sensu deflattiva del contenzioso giudiziario. A ben vedere, l'estensione del tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o, come nel singolo pagina 13 di 17 caso di specie, da altro atto o fatto idoneo a produrle, oltre a quelle di fonte contrattuale, è stata, tuttavia, affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle sole obbligazioni pecuniarie e, non già, con riguardo a debiti di valore, che devono essere al contrario giudizialmente liquidati ai sensi dell'art. 1226 c.c. Tutte le pronunce in materia – ancorché improntate ad indirizzi contrapposti, dei quali l'uno volto a restringere il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e, l'altro, ad estendere l'ambito di applicazione degli interessi maggiorati alle obbligazioni pecuniarie derivanti anche da fatto illecito ovvero da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle - hanno, infatti, generalmente riguardato l'ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro, ai sensi dell'art. 2033
c.c., previamente corrisposte in esecuzione di contratto affetto da nullità totale ovvero parziale, e, pertanto, debiti di valuta aventi ad oggetto somme di denaro quantitativamente determinate. La medesima Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”. Il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. risulta, dunque, applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie configuranti debiti di valuta e, non già, ai debiti di valore - qual è l'obbligo indennitario ricorrente nel caso di specie - la cui liquidazione è rimessa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del giudice e che si convertono in debiti di valuta solo al momento della medesima liquidazione e, pertanto, della pronuncia giudiziale. Né, del resto, la ratio deflattiva di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. avrebbe alcun fondamento con riguardo ai debiti di valore, determinando l'irragionevole condanna del responsabile del fatto illecito ovvero di colui che abbia indebitamente ricevuto una prestazione di carattere non pecuniario ovvero, come nel caso di specie, di colui che si sia ingiustificatamente arricchito per effetto dell'impoverimento di altro soggetto, al pagamento di un tasso di interesse maggiorato, espressamente previsto dal legislatore in caso di ritardo di pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, a fronte della mera proposizione di domanda giudiziale di pagamento di un diritto di credito che non sia stato ancora neppure giudizialmente determinato nel suo ammontare. Né certamente può richiedersi all'arricchito di pagare tutte le somme richieste dall'impoverito anteriormente all'introduzione del giudizio (nel caso di specie, ad esempio, erroneamente parametrate alle tariffe professionali) pur di andare esente dall'obbligo di pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., incombendo, al contrario, sul giudice il potere-dovere di valutazione equitativa dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Occorre, dunque, distinguere l'ipotesi in cui il credito abbia sin dall'origine ad oggetto somme di denaro determinate che, in conseguenza del ritardo nel pagamento ovvero della restituzione a seguito di caducazione pagina 14 di 17 del titolo costitutivo, generano interessi moratori maggiorati a partire dalla proposizione di domanda giudiziale in ragione del ritardo nel pagamento imputabile al debitore – sempre che la domanda risulti fondata -, dall'ipotesi in cui il credito debba essere liquidato dal giudice in quanto avente ad oggetto beni diversi da somme liquide di denaro. Su quest'ultimo credito, come liquidato all'esito del giudizio, occorre determinare, quali componenti del danno emergente, il danno da svalutazione monetaria e gli interessi compensativi della mancata disponibilità immediata della somma, da liquidarsi avendo riguardo al saggio legale di cui all'art. 1284, comma
1, c.c.
6.2 Ferma, dunque, l'inapplicabilità degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. al caso di specie in quanto involgente obbligo di indennizzo configurante debito di valore, sulle somme liquidate in favore dell'Ing. a titolo di indennizzo delle spese, energie mentali Pt_1 e fisiche e del tempo profuso nell'espletamento degli incarichi di collaudo statico e di attestazione delle prestazioni energetiche dell'immobile de quo, in ragione dell'ingiustificato arricchimento di Controparte_1
, devono essere liquidati gli interessi compensativi al tasso legale
[...] di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oltre alla rivalutazione monetaria. Gli interessi e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati a partire dall'arricchimento ingiustificato di Controparte_1 verificatosi al momento della conclusione del collaudo statico dell'immobile mediante deposito del relativo elaborato da parte dell'Ing.
(30.01.2018) nonché della conclusione della procedura di attestazione Pt_1 delle prestazioni energetiche mediante invio del relativo documento da parte del medesimo Ing. (24.05.2018). Conseguentemente, come già Pt_1 ritenuto dal Giudice di prime cure, le somme corrispondenti agli indennizzi per le singole prestazioni devono essere rivalutate rispettivamente dalla data del 30/01/2018 e del 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, secondo i tassi di svalutazione indicati dall'ISTAT e, sulla somma sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, devono decorrere gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., rispettivamente dal 30/01/2018 e dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. L'arricchita, deve quindi essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato, per il collaudo statico, in € 18.000,00, oltre rivalutazione dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e, per l'attestazione di prestazione energetica, in € 12.000,00, oltre rivalutazione dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c. sulla somma sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
pagina 15 di 17 7. Il quarto motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato il principio di diritto enunciato da Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, n. 26043, per cui “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”, meramente inidoneo a fondare la parziale compensazione delle spese di lite fra l'attore, vittorioso nella domanda ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata, e la convenuta, integralmente soccombente. Le Controparte_1 domande proposte da parte attrice sono autonome in quanto fondate su presupposti di fatto solo parzialmente coincidenti e su ragioni di diritto assolutamente difformi nonché dirette ad ottenere differenti beni della vita. La domanda di adempimento contrattuale avanzata in via principale e rigettata si fonda, infatti, ordinariamente sul titolo contrattuale e sull'allegazione dell'inadempimento della controparte e, se accolta, avrebbe consentito all'attore di ottenere il pagamento delle prestazioni rese, avuto riguardo ai tariffari professionali, oltre alla maggiorazione in ragione della complessità dell'opera prestata ed agli accessori di legge;
la domanda di arricchimento ingiustificato avanzata in via subordinata postula, invece, l'impoverimento dell'Ing. in ragione Pt_1 delle spese sostenute, delle energie mentali e fisiche e del tempo impiegati nell'espletamento dei medesimi incarichi ed il correlato ingiustificato arricchimento di ed ha consentito Controparte_1 all'attore di ottenere un indennizzo limitato al solo impoverimento ed epurato del guadagno che gli sarebbe derivato in caso di validità del titolo contrattuale, con ciò consentendogli di ottenere una tutela ben più limitata. Ferma, dunque, l'autonomia delle domande e la configurabilità di una situazione di parziale, reciproca, soccombenza, l'attore è risultato parzialmente vittorioso mentre la convenuta è risultata integralmente soccombente. L'autonomia delle domande giustifica, dunque, la sola compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, in ossequio al principio della soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo, nei valori medi di cui al
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con compensazione per un terzo. Del pari, le spese di C.T.U. contabile, come già liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste a carico di
[...]
per i due terzi e dell'Ing. per un terzo. CP_1 Pt_1
8. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. ed all'erronea ripartizione delle spese di lite del primo grado e di C.T.U. contabile.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra e Parte_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come da Controparte_1 dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con compensazione per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
pagina 16 di 17 10. Ferma l'omessa proposizione di appello incidentale che giustifichi una condanna di al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di le spese di lite del presente grado CP_3 di giudizio fra e sono integralmente compensate in Parte_1 CP_3 ragione dell'omessa riproposizione di questioni di fatto o di diritto idonee ad incidere sulla posizione processuale di a cura di CP_3 parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza n. 1533/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data
18.11.2024, pubblicata in data 19.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g.
3872/2019;
1. Condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., al Controparte_1 pagamento, in favore di di € 18.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € 12.000,00, oltre rivalutazione dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge, in favore di da compensarsi per Parte_1 1/3;
3. Pone le spese di C.T.U. contabile, come liquidate dal primo Giudice con separato provvedimento, per 2/3 a carico di Controparte_1
e per 1/3 a carico di;
[...] Parte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre accessori di legge, in favore di da compensarsi Parte_1 per 1/3;
5. Compensa le spese di lite del presente grado fra e Parte_1 [...]
CP_3 Perugia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
PA de SI NE NI
pagina 17 di 17
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Simone NI Presidente
Dott. PA de SI Consigliere estensore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. r. g. 87 / 2025 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. Nicola Parte_1 C.F._1 Tondini, elettivamente domiciliata presso lo studio del procuratore, in
Perugia, Via del Castellano, 11
APPELLANTE Contro
(P.IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., dott. con il patrocinio dell'avv. CP_2 Francesco Sardegna, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Perugia, Corso Cavour, 25
APPELLATA E nei confronti di
(P.IVA ), in persona dell'Amministratore Delegato, CP_3 P.IVA_2 Architetto con il patrocinio dell'avv. Elena Controparte_4 Cirimbilli, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in
Perugia, Via Fiume, 17
APPELLATA
Avente ad OGGETTO: “Contratti e obbligazione varie (Contr. d'opera)” CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato l'Ing. Pt_1
ha proposto impugnazione avverso la sentenza n. 1533/2024, emessa dal
[...] Tribunale di Perugia in data 18.11.2024, pubblicata in data 19.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g. 3872/2019, con la quale era stata accertata la nullità virtuale ex art. 1418, comma 1, c.c. del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato fra l'attore, Ing. Pt_1
, e la convenuta in quanto stipulato in
[...] Controparte_1 violazione del divieto di cui agli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013, conseguentemente rigettata la domanda principale di condanna della convenuta al pagamento delle prestazioni d'opera professionale nonché la domanda avanzata dalla convenuta avverso la terza chiamata e, per converso, accolta la domanda subordinata CP_3 di arricchimento ingiustificato della committente e liquidato un indennizzo pagina 1 di 17 parametrato alle sole spese quantificate dalla C.T.U. contabile in relazione all'importanza ed alla complessità dell'opera prestata
2. Parte appellante ha proposto appello mediante atto al quale si fa integrale rinvio, dolendosi 1) dell'erroneo accertamento dell'incompatibilità soggettiva dell'Ing. rispetto all'attività di Pt_1 collaudatore statico e di certificatore della prestazione energetica, ai sensi degli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a)
D.P.R. 75/2013, e della conseguente nullità virtuale del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con Controparte_1 nonostante l'Ing non abbia assunto l'incarico di direttore dei lavori Pt_1 per conto di e tale incarico sia stato, al Controparte_5 contrario, affidato dalla proprietaria dell'immobile, Controparte_1
, a 2) dell'erronea liquidazione equitativa
[...] CP_3 dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., non debitamente parametrato alle energie fisiche e mentali profuse nonché al sacrificio di tempo dell'impoverito; 3) dell'omessa liquidazione degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a partire dalla proposizione di domanda giudiziale, in luogo di quelli di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.; 4) dell'erronea compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
In data 03.06.2025 si è costituita mediante comparsa di CP_3 costituzione in appello, qui integralmente richiamata, domandando confermarsi il capo della sentenza che ha rigettato l'eccezione di difetto di titolarità passiva dell'obbligazione svolta da CP_1 CP_1 a carico della terza chiamata in causa nonché la domanda di CP_3 manleva svolta dalla medesima Controparte_1 In data 05.06.2025 si è costituita mediante Controparte_1 comparsa di costituzione in appello, qui integralmente richiamata, contestando integralmente le doglianze dell'appellante e domandando l'integrale conferma della sentenza impugnata.
3. Con ordinanza del 11.12.2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione all'esito di trattazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
4. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto limitatamente all'omessa liquidazione di indennizzo ex art. 2041 c.c. parametrato, non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del medesimo professionista, nonché all'erronea compensazione integrale delle spese di lite del primo grado di giudizio fra l'Ing. Pt_1 e , in violazione del principio della soccombenza. Controparte_1 Il primo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante assume l'insussistenza di un'incompatibilità soggettiva, ai sensi degli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a)
D.P.R. 75/2013, in capo all'Ing. , rispetto all'attività di Pt_1 collaudatore statico e di certificatore della prestazione energetica pacificamente prestata in favore di la validità Controparte_1 del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato con relativamente a tali attività ed il conseguente Controparte_1 diritto a pretendere il pagamento delle somme dovute per l'attività
pagina 2 di 17 prestata, da parametrarsi alle somme previste dalle tariffe professionali, oltre ad una maggiorazione non inferiore al 30% in ragione dell'importanza e della complessità dell'opera prestata e ad accessori di legge. Nondimeno, il Giudice di prime cure, con motivazione corretta ed esaustiva, che in questa sede integralmente si richiama in quanto ampiamente condivisa dalla
Corte, ha già chiarito che “la costruzione dell'immobile è stata realizzata sulla scorta del contratto di appalto, stipulato il 22/07/2015, tra
Immobiliare Rialma e Casa di Cura Porta Sole S.r.l. da un lato e l'impresa
Alto Soc. Coop. dall'altro lato. Mentre quest'ultima ha assunto le vesti di appaltatore, i primi si sono qualificati come committenti, e in particolare
è intervenuta come proprietaria dell'immobile, mentre la Controparte_1 è intervenuta come utilizzatrice finale Controparte_5 dello stesso. Come detto sopra, ha affidato la Controparte_1 progettazione e la direzione dei lavori alla società nonché il CP_3 collaudo statico e l'attestazione di prestazione energetica all'Ing.
mentre ha concluso con il Parte_1 Controparte_5 medesimo Ing. in data 01/12/2014, e dunque anteriormente sia Parte_1 alla stipula del contratto di appalto (22/07/2015), sia al conferimento dell'incarico di collaudatore (14/07/2015) e di attestatore di prestazione energetica (27/07/2015), un separato contratto di prestazione professionale. Con tale contratto, l'attore è stato incaricato di effettuare la “supervisione tecnica delle attività che saranno svolte dal
Committente i lavori dall'impresa che sarà dalla stessa CP_1 incarica della realizzazione, dalla Direzione Lavori e dal Responsabile lavori e ciò sia nella fase propedeutica all'inizio dei lavori che durante gli stessi fino all'inizio dell'attività della Tale Controparte_6 supervisione resta finalizzata a garantire il risultato finale della rispondenza alle esigenze del Cliente, ma anche a far si che l'eventuale evoluzione delle stesse possa essere omogeneizzata ed integrata con
l'evoluzione dei lavori e quindi con eventuali varianti in corso d'opera al progetto qualora si rendessero necessarie. Il Professionista dovrà altresì partecipare all'impostazione del budget tecnico finanziario dell'operazione quale supporto a per gli aspetti direttamente afferenti il CP_1 Cliente oltre che integrare tale budget con quello di competenza diretta del Cliente;
dovrà collaborare inoltre alla analisi dei profili delle
Imprese che saranno chiamate dalla a formulare la propria CP_1 offerta al fine di verificare la rispondenza dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa con le esigenze di qualità costruttiva che una simile realizzazione dovrà avere al fine di garantire la perfetta rispondenza alle esigenze del Cliente;
nel corso dei lavori sarà suo compito verificare l'andamento degli stessi in confronto sia al programma temporale che quello finanziario, alla cui stesura avrà collaborato, al fine di prevenire eventuali variazioni non programmate o anche di integrare
i programmi ciati se si rendessero necessari per sopravvenute esigenze del
Cliente o motivate diverse ragioni evidenziate in corso d'opera dal
Committente i lavori;
con la medesima finalità il CP_1 Professionista dovrà esercitare una funzione di controllo sulla contabilità
pagina 3 di 17 dei lavori. Sarà necessario inoltre che il Professionista si renda disponibile, se richiesto, a fornire la propria valutazione nel merito sia dell'impostazione dell'appalto delle opere da parte del Committente i lavori che degli acquisti delle attrezzature da parte del Cliente e ciò al fine esclusivo di accertare con chiarezza e definizione i referenti ultimi di ognuna delle certificazioni che per ogni componente come ognuno degli impianti forniti e posti in opera nella saranno Controparte_6 indispensabili per garantire nella stessa il regolare avvio dell'attività gestita dal Cliente”. Le prestazioni previste in tale contratto, pur formalmente individuate come attività di “supervisione tecnica”, sottendono quelle tipiche del direttore dei lavori. Va infatti osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il direttore dei lavori è tenuto all'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato
e/o alle regole della tecnica, nonché all'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 9572/2024), laddove tale figura professionale, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire (cfr., ex multis, Cass. Civ., n. 2913/2020). In primo luogo, il contratto prevede la “supervisione tecnica” sin dalle fasi preliminari dell'appalto (“sia nella fase propedeutica all'inizio dei lavori che durante gli stessi fino all'inizio dell'attività della CP_6
”), con l'esplicita finalizzazione a “garantire il risultato finale
[...] della rispondenza alle esigenze del Cliente”, ciò che evidentemente sottende e implica l'assenza di vizi nella costruzione, come del resto è confermato dall'incarico di analizzare le imprese appaltatrici “al fine di verificare la rispondenza dei requisiti tecnico professionali dell'Impresa con le esigenze di qualità costruttiva che una simile realizzazione dovrà avere al fine di garantire la perfetta rispondenza alle esigenze del
Cliente”. In secondo luogo, il contratto prevede la partecipazione del professionista alla “impostazione del budget tecnico finanziario”, ciò che evidentemente coinvolge il medesimo professionista nella definizione della contabilità dei lavori, come del resto è confermato dalla esplicita prescrizione di “esercitare una funzione di controllo sulla contabilità dei lavori”. In terzo luogo, il contratto prevede esplicitamente l'obbligo del professionista di controllare l'esecuzione dei lavori (“nel corso dei lavori sarà suo compito verificare l'andamento degli stessi in confronto sia al programma temporale che quello finanziario, alla cui stesura avrà collaborato”), ciò che costituisce una tipica obbligazione del direttore dei lavori, come detto sopra. Sul piano fattuale, il coinvolgimento dell'attore nell'attività di progettazione e direzione dei lavori trova riscontro documentale nelle comunicazioni dal medesimo inviate, così come
pagina 4 di 17 prodotte da parte convenuta. Con e-mail del 03/10/2015, l'attore informava che “abbiamo concluso il primo getto importante dell'opera, 850 mc in fondazione (1/3 del piano interrato circa)”, precisando l'avvenuto rispetto del programma e informando che “Adesso si comincia a “leggere” sul campo il progetto (corpi scala, ascensori etc.)”. Sul piano temporale, tale comunicazione si colloca in un momento iniziale dei lavori, riguardando quelle medesime opere strutturali che l'attore avrebbe poi dovuto collaudare: l'informazione fornita dall'attore rende palese la sua partecipazione alle operazioni di costruzione e la sua costante valutazione sulla progressione delle opere. Con successiva e-mail del 03/11/2016,
l'attore ha informato che “è giunto stasera il lay out della zona a meno uno che ho già inoltrato a per le prime verifiche di CP_4 compatibilità con le predisposizioni per poi avere da Voi il via libera alle esecuzioni se questa distribuzione operativo/funzionale è quella accettata e condivisa. La mia attuale personale valutazione è che non vedo problemi sostanziali a realizzare quanto richiesto. Tenete conto che per
l'aspetto impiantistico se il lay out va bene dovremo acquisire altre notizie, ma questo sarà il nostro successivo lavoro quali tecnici”. Tale comunicazione conferma il forte coinvolgimento dell'attore nelle attività di progettazione: egli aveva reso puntuali e rilevanti valutazioni in ordine alle opere da eseguire (“La mia attuale personale valutazione è che non vedo problemi sostanziali a realizzare quanto richiesto”), esplicitando peraltro la futura attività di progettazione e il proprio coinvolgimento quale tecnico (“questo sarà il nostro successivo lavoro quali tecnici”).
Del resto, l'attore nella medesima comunicazione esplicitava le proprie valutazioni in ordine all'esecuzione dei lavori (“Vi confermo, avendone parlato con , che come pensavo il corridoio è l'unico modo per CP_4 avere le due vie di fuga che la norma ci richiede e che l'attuale progetto
VVF ha approvato”), con ciò puntualmente confermando il proprio ruolo di direttore dei lavori di fatto. Analoghe conferme si traggono dalla comunicazione via e-mail del 01/12/2016, in cui l'attore informa i destinatari sui lavori concernenti la cappella ed esprime specifiche valutazioni sulla progettazione dell'immobile (“Premetto che l'attuale progetto non mi pare contempli nulla in termini di sistemi di sicurezza antintrusione o comunque in senso più lato. Abbiamo convenuto che loro comunque valuteranno una situazione nell'immediato e che noi avremmo ragionato sul nostro interesse per la futura struttura”). Nella medesima comunicazione l'attore propone un incontro “per affrontare sia l'esame dell'ultimo SAL pervenuto che di alcune altre questioni tecnico amministrative oltre quelle di cui si è già detto”, con ciò confermando il proprio ruolo di coordinamento nell'esecuzione dei lavori. Ancora più esplicita è la comunicazione del 15/12/2016, con cui l'attore dà finanche conferma dei materiali da utilizzare nell'ambito della struttura sanitaria in corso di realizzazione. Va osservato che, nell'ambito di tale comunicazione, l'attore ha prospettato la “decisione in merito alla chiusura della copertura inserendo ulteriori travi in acciaio secondarie e pannelli di chiusura per circa 1100 mq (costo presunto 140.000 Euro)”, con
pagina 5 di 17 ciò palesando il proprio coinvolgimento nell'ambito dell'esecuzione delle opere strutturali che il medesimo soggetto avrebbe poi dovuto collaudare.
Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che, nel momento in cui l'attore ha accettato, rispettivamente in data 14/07/2015 e 27/07/2015, gli incarichi di collaudatore e di attestatore energetico, egli fosse già impegnato con all'esecuzione di prestazioni che, CP_5 Controparte_5 pur formalmente denominate come “supervisione tecnica”, erano sostanzialmente coincidenti con quelle del direttore dei lavori, laddove
l'attore è anche intervenuto su questioni concernenti la progettazione dell'immobile, come documentato nella comunicazione concernente le eventuali travi secondarie da aggiungere alla copertura. In ragione di tale coinvolgimento di fatto dell'attore nella direzione dei lavori e nella progettazione, l'attore ha superato e violato i limiti posti esplicitamente dall'art. 67, comma 2, DPR 380/2001 (già art. 7 L. 1086/1971) in relazione all'attività di collaudo (“Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere
o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”), e dall'art. 3, comma 1, lett. a), DPR 75/2013 in relazione all'attività di attestazione energetica, che prevede implicitamente tale requisito laddove richiede al professionista certificatore un'espressa dichiarazione di assenza di coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare. Tali disposizioni, nel prevedere l'incompatibilità soggettiva tra la figura del collaudatore/certificatore energetico e quella del progettista/direttore dei lavori, sono finalizzate a garantire l'imparzialità del professionista rispetto alla questione tecnica da valutare, imparzialità che per definizione non sussiste allorquando un professionista valuta le opere da lui stesso progettate o dirette, per l'evidente ragione che l'eventuale collaudo o attestazione negativi determinerebbero una sua responsabilità come progettista o direttore dei lavori verso il committente. La previsione di tale imparzialità non sottende un mero interesse privato del committente, ma un rilevante interesse pubblico della collettività, consistente nella sicurezza statica ed energetica delle costruzioni, che si risolve in definitiva nella tutela della pubblica incolumità. L'interesse pubblico sotteso alle disposizioni normative che sanciscono
l'incompatibilità soggettiva del collaudatore e del certificatore energetico comporta quindi che le suddette norme debbano ritenersi imperative, con conseguente nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418 c.c., in caso di loro violazione. Del resto, la giurisprudenza di legittimità, pur in diversi settori dell'ordinamento ma con identità di ratio, ha già sancito la nullità dei contratti conclusi con soggetti privi di requisiti normativi, laddove questi sottendano la tutela di interessi pubblici (cfr., per l'attività bancaria, Cass. Civ., n. 4760/2018 e, per l'attività giornalistica, Cass. Civ., n. 3576/2004). Per tali ragioni, la
“illegittimità” dedotta da parte convenuta deve ricondursi nell'ambito della nullità del contratto ex art. 1418 c.c., e dunque, alla luce della fondatezza di tale eccezione, la domanda principale di pagamento del
pagina 6 di 17 compenso, fondata sull'adempimento del contratto d'opera intellettuale, deve essere rigettata, non potendo trovare accoglimento la domanda di adempimento di un contratto nullo”.
4.1 Tanto premesso, l'incarico conferito in data 01.12.2014 dalla terza utilizzatrice finale dell'immobile, Controparte_5 all'Ing. , avente ad oggetto la progettazione di immobile sito in Pt_1 Perugia, Via del Giochetto, 49 e la supervisione dei lavori di costruzione del medesimo immobile nonché la partecipazione del professionista alla redazione del budget tecnico finanziario al precipuo fine di garantirne la rispondenza dell'opera alle esigenze della committente Controparte_5 nonché l'effettiva partecipazione dell'Ing. alla fase di
[...] Pt_1 progettazione strutturale dell'opera ed a quella esecutiva, come comprovata dalla copiosa documentazione allegata agli atti, costituivano senz'altro causa legale di incompatibilità soggettiva in capo al medesimo Ing. Pt_1 evidentemente privo dei requisiti di terzietà ed imparzialità imposti dagli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013, relativamente all'obbligo di espletamento del collaudo statico e della certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile successivamente assunto nei confronti della proprietaria,
[...] A tale riguardo, l'appellante asserisce segnatamente che la CP_1 circostanza che la proprietaria dell'immobile, Controparte_1 abbia affidato la direzione dei lavori ad nella persona CP_3 dell'Ing. esclude che in CP_4 Controparte_5 qualità di utilizzatrice finale dell'immobile, abbia potuto affidare il medesimo incarico all'Ing. e che, al contrario, le risultanze Pt_1 istruttorie comproverebbero che l'incarico conferito all'Ing. dalla Pt_1 fosse unicamente rivolto a garantire alla Controparte_5 committente la compatibilità opere Controparte_5 CP_7 realizzate dall'appaltatore, per conto della proprietaria, rispetto all'attività sanitaria che la avrebbe dovuto svolgere CP_5 all'interno dell'immobile. L'Ing. non avrebbe, dunque, assunto Pt_1 incarico formale né sostanziale di direttore dei lavori e la terzietà necessaria ad espletare il successivo mandato di esecuzione di collaudo statico e certificazione energetica dell'immobile ricevuto da
[...]
non ne risulterebbe in alcun modo inficiata. CP_1 Le doglianze dell'appellante sono infondate. Con riguardo all'incarico di eseguire il collaudo statico dell'immobile, l'art. 67, comma 2, D.P.R.
380/2001 (già art. 7 L. n. 1086/1971) prevede, infatti, espressamente che
“il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera”, mentre con riguardo alla certificazione delle prestazioni energetiche del medesimo immobile, l'art. 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013 prevede espressamente che “1. Ai fini di assicurare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 2, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di
pagina 7 di 17 conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali
e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al quarto grado”. Entrambe le disposizioni normative, dunque, non presuppongono affatto che il tecnico certificatore sia stato formalmente ovvero sostanzialmente incaricato della direzione dei lavori dell'immobile di cui debba certificare la sicurezza statica ovvero energetica al fine di ritenerne l'incompatibilità soggettiva ed, al contrario, presumono la sussistenza di un conflitto di interessi del tecnico certificatore e, dunque, di un'incompatibilità soggettiva a certificare, ogniqualvolta il tecnico abilitato alla certificazione statica ovvero energetica sia intervenuto in qualsiasi modo nella progettazione, direzione, esecuzione dell'opera ovvero abbia avuto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati. Ciò in quanto qualsivoglia coinvolgimento diretto ovvero indiretto nella progettazione e realizzazione dell'opera e, financo, con il produttore dei materiali e dei componenti in esso impiegati, minerebbe la terzietà ed imparzialità del tecnico certificatore, che, pur chiamato in astratto ad asseverare la sicurezza statica ed energetica dell'opera costruita in un'ottica di tutela della pubblica incolumità si troverebbe, in concreto, a certificare la rispondenza ai requisiti di legge dell'opera nella cui realizzazione sia stato lui stesso coinvolto. Poiché, tuttavia, il previo espletamento di qualsivoglia incarico nella fase di progettazione od esecuzione dell'opera nonché in quella di realizzazione dei materiali è foriero di responsabilità civile in caso di vizi dell'opera, con tutta evidenza il tecnico certificatore non potrebbe mai concludere la propria indagine in modo imparziale, se del caso ritenendo l'inidoneità dell'opera realizzata.
Nel caso di specie, le copiose allegazioni documentali comprovano chiaramente che l'Ing. ha avuto un notevole coinvolgimento diretto Pt_1 sia nella fase di progettazione dell'opera che nella successiva fase di direzione dei lavori. Fermo, dunque, il pacifico coinvolgimento diretto del professionista nella progettazione e realizzazione dell'opera, ancorché per conto di committente differente rispetto alla proprietaria dell'immobile che lo ha incaricato del collaudo statico e della certificazione energetica, la circostanza che la direzione dei lavori sia stata affidata a ovvero che l'incarico svolto dall'Ing. sia stato CP_3 Pt_1 indirizzato a garantire la conformità dell'opera alle esigenze di espletamento di attività sanitaria della prima committente, CP_5
sono assolutamente inidonee ad escluderne l'incompatibilità
[...] soggettiva. In disparte la circostanza per cui chiunque si trovi ad asseverare la legittimità dell'opera alla cui progettazione e costruzione abbia partecipato manchi, per ciò solo, dell'imparzialità necessaria a valutare con rigore la sussistenza dei requisiti normativamente previsti ai pagina 8 di 17 fini del collaudo statico e della certificazione energetica, come evidenziato dal Giudice di prime cure, l'eventuale omesso collaudo statico ovvero il mancato rilascio della certificazione energetica sarebbe stato, per il medesimo Ing. , foriero di responsabilità contrattuale nei Pt_1 confronti della committente, minandone, con tutta Controparte_5 evidenza, la dovuta terzietà ed imparzialità. Correttamente, dunque, il primo Giudice ha accertato l'incompatibilità soggettiva dell'Ing. Pt_1 rispetto all'incarico di collaudatore (14/07/2015) e di attestatore di prestazione energetica (27/07/2015) assunti nei confronti di
[...] e la conseguente nullità virtuale, ai sensi dell'art. 1418, CP_1 comma 1, c.c. dei contratti di prestazione d'opera professionale stipulati, in ragione della violazione delle norme cogenti di cui agli artt. 67, comma
2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R. 75/2013. Ne consegue il rigetto della domanda di pagamento delle prestazioni d'opera professionali rese in adempimento del contratto nullo.
5. Il secondo motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto, limitatamente all'omessa liquidazione di indennizzo ex art. 2041
c.c. parametrato, non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche del medesimo professionista.
L'appellante asserisce specificatamente che il primo Giudice avrebbe erroneamente richiamato giurisprudenza di legittimità in materia di arricchimento ingiustificato a seguito della stipula di contratti nulli per difetto di forma scritta fra professionisti e pubblica amministrazione.
Tale giurisprudenza non sarebbe pertinente al caso di specie in quanto fondata su ipotesi di nullità del contratto derivanti dalla violazione di norme imperative preposte alla tutela di interessi pubblici quali il buon andamento e l'imparzialità della P.A., non ravvisabili nel caso di specie, in cui verrebbe unicamente in rilievo un affidamento fra soggetti privati, insuscettibile di ripercussioni di pubblico interesse. Le doglianze sono radicalmente infondate. Come già esaustivamente chiarito dal primo giudice, gli artt. 67, comma 2, D.P.R. 380/2001 e 3, comma 1, lett. a) D.P.R.
75/2013 costituiscono norme cogenti volte a garantire il rilevante interesse pubblico alla sicurezza statica ed energetica delle costruzioni e, in ultima analisi, alla tutela della pubblica incolumità e non possono, dunque, essere compresse dalla volontà dispositiva delle parti in ragione dell'elevato pericolo per l'incolumità pubblica correlato al rischio che tecnici certificatori in conflitto d'interessi possano rendere certificazioni fasulle. Fermo, dunque, il carattere inderogabile delle disposizioni violate e la conseguente configurabilità di un'ipotesi di nullità virtuale del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato fra e l'Ing. correttamente il Giudice Controparte_1 Pt_1 di prime cure ha applicato al caso di specie i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'azione di ingiustificato arricchimento esperibile dal professionista avverso la P.A. in ipotesi di contratto nullo per difetto di forma scritta.
pagina 9 di 17 5.1 Il Giudice di prime cure ha, altresì, correttamente aderito all'orientamento in materia espresso da Cass. Civ. S.U. n. 1875/2008 e recentemente ribadito da Cass. Civ. n. 14670/2019 e da Cassazione civile, sez. III, 10/08/2023, n. 24370, secondo il quale “la diminuzione patrimoniale (depauperatio) subita dall'autore di una prestazione d'opera in favore della P.A., in assenza di un contratto valido ed efficace, da compensare ai sensi dell' art. 2041 c.c., non può essere fatta coincidere con la misura del compenso calcolato mediante il parametro della tariffa professionale e nel rispetto dei fattori di importanza dell'opera e del decoro della professione ( art. 2233 c.c. ) ma, oltre ai costi ed esborsi sopportati (danno emergente), deve comunque ricomprendere quanto necessario
a ristorare il sacrificio di tempo, nonché di energie mentali e fisiche del professionista (lucro cessante), del cui valore si deve tener conto in termini economici, al netto della percentuale di guadagno. A causa della difficoltà di determinazione del suo preciso ammontare, l'indennizzo può formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa”. Ciò in quanto una liquidazione equitativa dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. mediante applicazione diretta delle tariffe professionali, come proposta da minoritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e invocata da parte appellante, sarebbe contraria alla ratio della nullità virtuale di cui all'art. 1418, comma 1,
c.c., consentendo di fatto alle parti di raggiungere il medesimo risultato economico perseguito mediante la stipulazione del contratto contrario a norma imperativa e sostanzialmente accordando al prestatore d'opera la medesima somma che egli avrebbe avuto diritto a pretendere nel caso in cui avesse stipulato un contratto valido. D'altra parte, tale orientamento risulta assolutamente coerente con la ratio dell'istituto dell'ingiustificato arricchimento nonché con le finalità proprie dell'obbligazione indennitaria. Come chiarito da Cassazione civile, sez. un., 11/09/2008, n. 23385, l'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. deve, infatti, estendersi al solo danno emergente e non anche al mancato guadagno. Diversamente dall'istituto della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., infatti, l'art. 2041 c.c. è espressione del generale divieto di spostamenti patrimoniali ingiustificati;
non postula un fatto illecito, ma, meramente, l'accertamento di un arricchimento ingiustificato in conseguenza del correlato e diretto impoverimento di altro soggetto;
non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo della colpa o del dolo dell'arricchito; conseguentemente limita l'obbligo restitutorio alla minor somma fra arricchimento e impoverimento in quanto volto ad indennizzare il depauperato delle conseguenze di un fatto lecito idoneo ad assurgere a fonte di obbligazione, per l'appunto indennitaria, ai sensi dell'art. 1174
c.c. Diversamente, la responsabilità ex art. 2043 c.c. è espressione del generale principio del neminem laedere, postula l'accertamento di tutti gli elementi costitutivi del fatto illecito (danno evento, nesso di causalità materiale con una condotta colposa o dolosa, nesso di causalità giuridica con il danno conseguenza) e, segnatamente, l'accertamento della colpevolezza del danneggiante;
è fonte di obbligazione risarcitoria, che,
pagina 10 di 17 in considerazione dell'illiceità del fatto, si estende tanto al danno emergente quanto al lucro cessante, in quanto volta a reintegrare la situazione patrimoniale del danneggiato, riportando il suo patrimonio al medesimo stato in cui si sarebbe trovato nel caso in cui il fatto illecito non si fosse verificato. Ne consegue che il solo rimedio risarcitorio, e non anche quello indennitario di cui all'art. 2041 c.c., si estende anche al mancato guadagno. L'indennizzo, previsto dall'art. 2041 c.c. nei casi di indebito arricchimento deve essere, dunque, liquidato facendo riferimento all'effettiva perdita patrimoniale subita da chi ha erogato una prestazione in forza di un contratto invalido, essendo irrilevante il mancato guadagno che sarebbe stato ottenuto se il contratto fosse stato valido ed efficace. Pertanto, la diminuzione patrimoniale subita dall'autore della prestazione d'opera non può coincidere con la misura del compenso previsto dalle tariffe professionali, ma deve essere calcolata tenendo conto dei costi e delle spese affrontate, nonché dell'investimento di tempo e di energie impiegate dal professionista. Ai fini della liquidazione equitativa dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c. non è dato, dunque, avvalersi neppure indirettamente del compenso che il professionista avrebbe potuto ottenere se avesse svolto la sua opera a favore di un privato ovvero dell'onorario che il committente avrebbe dovuto pagare, se la prestazione ricevuta avesse formato oggetto di un contratto valido (Cass. Sez. 3, sent. 4 aprile 2019, n. 9317, Rv. 653420-01).
5.2 Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha, tuttavia, omesso di parametrare l'indennizzo ex art. 2041 c.c., non solo alle spese sostenute dal professionista nell'espletamento dell'incarico di collaudo statico e certificazione delle prestazioni energetiche, ma anche al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche impiegate dal professionista nell'espletamento della medesima opera, in quanto costituenti una componente del danno emergente patito dal professionista nell'espletamento di incarico derivante dal contratto invalido, fonte di arricchimento ingiustificato per la committente Contrariamente Controparte_1 a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, infatti, le somme quantificate a titolo di spese dal Consulente nominato nel giudizio di primo grado, Ing.
- non oggetto di contestazione di parte - non sono Controparte_8 idonee a ristorare il professionista anche dell'ulteriore sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche solo perché calcolate dal Consulente nominato con riferimento all'importanza ed alla complessità dell'opera prestata. L'importanza e la complessità dell'opera prestata hanno, infatti, senz'altro inciso non solo sulle spese sostenute dal professionista, ma, parimenti, anche sul sacrificio di tempo e sulle energie mentali e fisiche impiegate nell'espletamento dell'opera. La parametrazione delle sole spese all'importanza e complessità dell'opera prestata non comprende, dunque,
l'ulteriore danno emergente consistito nel tempo e nelle energie mentali e fisiche profuse. L'importanza e la complessità dell'opera costituiscono, dunque, parametri di valutazione non solo delle spese sostenute, sulle quali hanno di per sé certamente influito, ma anche del sacrificio di tempo pagina 11 di 17 e di energie impiegate nell'espletamento dell'incarico, che sono, con tutta evidenza, proporzionati alla difficoltà dell'incarico.
Tanto premesso - fermo il divieto di assumere le tariffe professionali quale parametro di valutazione equitativa dell'indennizzo, sostanzialmente svuotando di contenuto la sanzione della nullità virtuale del contratto posta dall'art. 1418, comma 1, c.c. e la finalità meramente restitutoria dell'azione di ingiustificato arricchimento -, il danno emergente complessivamente sofferto dall'impoverito, Ing. deve essere Pt_1 equitativamente determinato, assumendo quale parametro di riferimento la complessità ed importanza dell'incarico prestato con riguardo sia alle spese sostenute che al tempo ed alle energie mentali e fisiche profuse.
Tenuto conto che il valore dell'opera di cui al collaudo statico è stato quantificato dal Consulente tecnico nominato in € 2.941.849,00 e che, in relazione a tale attività, il Consulente nominato ha ritenuto che l'Ing.
abbia sopportato spese per € 7.604,56, ai sensi degli artt. 2041 e
Pt_1 1226 c.c., si stima che il danno emergente complessivamente sofferto dall'Ing. sia in relazione alle spese sostenute che al sacrificio di
Pt_1 tempo e di energie mentali e fisiche impiegate debba essere equitativamente quantificato in € 18.000,00. Tenuto altresì conto che il valore dell'opera di cui alla certificazione delle prestazioni energetiche dell'immobile è stato quantificato dal Consulente tecnico nominato in € 10.900.000,00 e che, nondimeno, in relazione a tale attività, il Consulente nominato ha ritenuto che l'Ing. abbia sopportato spese inferiori rispetto a
Pt_1 quelle sostenute per il collaudo statico, pari ad € 5.574,15, ai sensi degli artt. 2041 e 1226 c.c., si stima che il danno emergente complessivamente sofferto dall'Ing. sia in relazione alle spese
Pt_1 sostenute che al sacrificio di tempo e di energie mentali e fisiche impiegate per la certificazione energetica debba essere quantificato in €
12.000,00. Pertanto, deve essere condannata al Controparte_1 pagamento di un indennizzo pari ad € 18.000,00 a ristoro delle spese sostenute e del sacrificio di tempo nonché delle energie fisiche e mentali verosimilmente impiegate dal professionista nell'esecuzione delle attività di collaudo statico dell'immobile ed a € 12.000,00 a ristoro del medesimo danno emergente correlato all'attestazione delle prestazioni energetiche.
Su tali somme non devono essere calcolati né gli accessori di legge dei compensi professionali né eventuali maggiorazioni in ragione della natura meramente indennitaria dell'obbligazione. Della rivalutazione e degli interessi si dirà nel prosieguo in quanto oggetto del terzo motivo d'impugnazione.
6. Il terzo motivo d'impugnazione è infondato e deve essere rigettato.
L'appellante si duole, in particolare, dell'erronea liquidazione degli interessi compensativi al saggio legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c.
e, non già, all'art. 1284, comma 4, c.c., a partire dalla proposizione della domanda giudiziale.
Con riguardo al computo di rivalutazione ed interessi, giova premettersi che “il debito di chi si arricchisce senza causa è di valore e non di valuta, perché ha per contenuto o l'adempimento specifico o la rifusione
pagina 12 di 17 del valore venuto meno nel patrimonio dell'impoverito, per cui, al pari di ogni obbligazione pecuniaria di valore, anche quella ex art. 2041 c.c. è soggetta al regime del c.d. "cumulo" di rivalutazione e interessi, per cui il credito indennitario va liquidato alla stregua dei valori monetari corrispondenti al momento della relativa pronuncia ed il giudice deve tenere conto della svalutazione monetaria sopravvenuta fino alla decisione, anche di ufficio, a prescindere dalla prova della sussistenza di uno specifico pregiudizio dell'interessato dipendente dal mancato tempestivo conseguimento dell'indennizzo medesimo e la somma così liquidata produce interessi compensativi, i quali decorrono da data "coincidente con quella dell'arricchimento" (Cassazione civile sez. VI, 02/12/2022, n. 35480).
Sull'obbligazione indennitaria, costituendo un debito di valore, deve essere, dunque, riconosciuto il cumulo della rivalutazione monetaria e degli interessi compensativi, in quanto compresi nel danno emergente.
Tali interessi hanno fondamento e natura differente da quelli moratori, regolati dall' articolo 1224 del codice civile, in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria, e vanno determinati mediante l'individuazione di un saggio scelto in via equitativa, da applicare sul capitale, rivalutato anno per anno (Cassazione civile, sez. II, 13/10/2025, n. 27279).
6.1 Non sfugge a questa Corte che, con particolare riguardo alla determinazione del saggio degli interessi applicabile a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, la Suprema Corte, disattendendo le precedenti pronunce della giurisprudenza di legittimità che avevano limitato il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. alle sole obbligazioni pecuniarie derivanti da fonte contrattuale, ha ritenuto che
“il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo
e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo
d'applicazione” (Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, richiamata da Cassazione civile sez. III, 11/11/2025, n. 29757 e da Cassazione civile, sez. III, 22/03/2025, n. 7677). Ciò, in quanto, l'art. 1284, comma 4 è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e dal conseguente ritardo nel pagamento dell'obbligazione pecuniaria, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione lato sensu deflattiva del contenzioso giudiziario. A ben vedere, l'estensione del tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. anche alle obbligazioni nascenti da fatto illecito o, come nel singolo pagina 13 di 17 caso di specie, da altro atto o fatto idoneo a produrle, oltre a quelle di fonte contrattuale, è stata, tuttavia, affermata dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alle sole obbligazioni pecuniarie e, non già, con riguardo a debiti di valore, che devono essere al contrario giudizialmente liquidati ai sensi dell'art. 1226 c.c. Tutte le pronunce in materia – ancorché improntate ad indirizzi contrapposti, dei quali l'uno volto a restringere il campo di applicazione dell'art. 1284, comma 4, alle sole obbligazioni pecuniarie di fonte contrattuale e, l'altro, ad estendere l'ambito di applicazione degli interessi maggiorati alle obbligazioni pecuniarie derivanti anche da fatto illecito ovvero da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle - hanno, infatti, generalmente riguardato l'ipotesi di condanna alla restituzione di somme di denaro, ai sensi dell'art. 2033
c.c., previamente corrisposte in esecuzione di contratto affetto da nullità totale ovvero parziale, e, pertanto, debiti di valuta aventi ad oggetto somme di denaro quantitativamente determinate. La medesima Cassazione civile sez. III, 03/01/2023, n. 61, ha affermato che “la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., comma 4, individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento”. Il tasso maggiorato di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. risulta, dunque, applicabile alle sole obbligazioni pecuniarie configuranti debiti di valuta e, non già, ai debiti di valore - qual è l'obbligo indennitario ricorrente nel caso di specie - la cui liquidazione è rimessa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., al prudente apprezzamento del giudice e che si convertono in debiti di valuta solo al momento della medesima liquidazione e, pertanto, della pronuncia giudiziale. Né, del resto, la ratio deflattiva di cui all'art. 1284, comma
4, c.c. avrebbe alcun fondamento con riguardo ai debiti di valore, determinando l'irragionevole condanna del responsabile del fatto illecito ovvero di colui che abbia indebitamente ricevuto una prestazione di carattere non pecuniario ovvero, come nel caso di specie, di colui che si sia ingiustificatamente arricchito per effetto dell'impoverimento di altro soggetto, al pagamento di un tasso di interesse maggiorato, espressamente previsto dal legislatore in caso di ritardo di pagamenti di crediti liquidi ed esigibili, a fronte della mera proposizione di domanda giudiziale di pagamento di un diritto di credito che non sia stato ancora neppure giudizialmente determinato nel suo ammontare. Né certamente può richiedersi all'arricchito di pagare tutte le somme richieste dall'impoverito anteriormente all'introduzione del giudizio (nel caso di specie, ad esempio, erroneamente parametrate alle tariffe professionali) pur di andare esente dall'obbligo di pagamento degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., incombendo, al contrario, sul giudice il potere-dovere di valutazione equitativa dell'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.
Occorre, dunque, distinguere l'ipotesi in cui il credito abbia sin dall'origine ad oggetto somme di denaro determinate che, in conseguenza del ritardo nel pagamento ovvero della restituzione a seguito di caducazione pagina 14 di 17 del titolo costitutivo, generano interessi moratori maggiorati a partire dalla proposizione di domanda giudiziale in ragione del ritardo nel pagamento imputabile al debitore – sempre che la domanda risulti fondata -, dall'ipotesi in cui il credito debba essere liquidato dal giudice in quanto avente ad oggetto beni diversi da somme liquide di denaro. Su quest'ultimo credito, come liquidato all'esito del giudizio, occorre determinare, quali componenti del danno emergente, il danno da svalutazione monetaria e gli interessi compensativi della mancata disponibilità immediata della somma, da liquidarsi avendo riguardo al saggio legale di cui all'art. 1284, comma
1, c.c.
6.2 Ferma, dunque, l'inapplicabilità degli interessi maggiorati di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. al caso di specie in quanto involgente obbligo di indennizzo configurante debito di valore, sulle somme liquidate in favore dell'Ing. a titolo di indennizzo delle spese, energie mentali Pt_1 e fisiche e del tempo profuso nell'espletamento degli incarichi di collaudo statico e di attestazione delle prestazioni energetiche dell'immobile de quo, in ragione dell'ingiustificato arricchimento di Controparte_1
, devono essere liquidati gli interessi compensativi al tasso legale
[...] di cui all'art. 1284, comma 1, c.c. oltre alla rivalutazione monetaria. Gli interessi e la rivalutazione monetaria devono essere calcolati a partire dall'arricchimento ingiustificato di Controparte_1 verificatosi al momento della conclusione del collaudo statico dell'immobile mediante deposito del relativo elaborato da parte dell'Ing.
(30.01.2018) nonché della conclusione della procedura di attestazione Pt_1 delle prestazioni energetiche mediante invio del relativo documento da parte del medesimo Ing. (24.05.2018). Conseguentemente, come già Pt_1 ritenuto dal Giudice di prime cure, le somme corrispondenti agli indennizzi per le singole prestazioni devono essere rivalutate rispettivamente dalla data del 30/01/2018 e del 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, secondo i tassi di svalutazione indicati dall'ISTAT e, sulla somma sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, devono decorrere gli interessi al tasso legale di cui all'art. 1284, comma 1, c.c., rispettivamente dal 30/01/2018 e dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo. L'arricchita, deve quindi essere Controparte_1 condannata al pagamento, in favore dell'attore, dell'indennizzo ex art. 2041 c.c., quantificato, per il collaudo statico, in € 18.000,00, oltre rivalutazione dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, e, per l'attestazione di prestazione energetica, in € 12.000,00, oltre rivalutazione dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1,
c.c. sulla somma sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo.
pagina 15 di 17 7. Il quarto motivo d'impugnazione è parzialmente fondato e deve essere accolto.
Il Giudice di prime cure ha erroneamente applicato il principio di diritto enunciato da Cassazione civile sez. VI, 17/11/2020, n. 26043, per cui “nel caso in cui, rigettata la domanda principale, venga accolta quella proposta in via subordinata, può configurarsi una soccombenza parziale dell'attore nella sola ipotesi in cui le due domande siano autonome, in quanto fondate su presupposti di fatto e ragioni di diritto diversi”, meramente inidoneo a fondare la parziale compensazione delle spese di lite fra l'attore, vittorioso nella domanda ex art. 2041 c.c. avanzata in via subordinata, e la convenuta, integralmente soccombente. Le Controparte_1 domande proposte da parte attrice sono autonome in quanto fondate su presupposti di fatto solo parzialmente coincidenti e su ragioni di diritto assolutamente difformi nonché dirette ad ottenere differenti beni della vita. La domanda di adempimento contrattuale avanzata in via principale e rigettata si fonda, infatti, ordinariamente sul titolo contrattuale e sull'allegazione dell'inadempimento della controparte e, se accolta, avrebbe consentito all'attore di ottenere il pagamento delle prestazioni rese, avuto riguardo ai tariffari professionali, oltre alla maggiorazione in ragione della complessità dell'opera prestata ed agli accessori di legge;
la domanda di arricchimento ingiustificato avanzata in via subordinata postula, invece, l'impoverimento dell'Ing. in ragione Pt_1 delle spese sostenute, delle energie mentali e fisiche e del tempo impiegati nell'espletamento dei medesimi incarichi ed il correlato ingiustificato arricchimento di ed ha consentito Controparte_1 all'attore di ottenere un indennizzo limitato al solo impoverimento ed epurato del guadagno che gli sarebbe derivato in caso di validità del titolo contrattuale, con ciò consentendogli di ottenere una tutela ben più limitata. Ferma, dunque, l'autonomia delle domande e la configurabilità di una situazione di parziale, reciproca, soccombenza, l'attore è risultato parzialmente vittorioso mentre la convenuta è risultata integralmente soccombente. L'autonomia delle domande giustifica, dunque, la sola compensazione parziale delle spese di lite del primo grado di giudizio, che, in ossequio al principio della soccombenza, sono poste a carico di parte convenuta e liquidate come da dispositivo, nei valori medi di cui al
D.M. 55/2014, avuto riguardo al valore della controversia, con compensazione per un terzo. Del pari, le spese di C.T.U. contabile, come già liquidate dal Giudice di prime cure, sono poste a carico di
[...]
per i due terzi e dell'Ing. per un terzo. CP_1 Pt_1
8. Conclusivamente, l'appello è parzialmente fondato, limitatamente all'erronea liquidazione dell'indennizzo ex art. 2041 c.c. ed all'erronea ripartizione delle spese di lite del primo grado e di C.T.U. contabile.
9. Le spese di lite del presente grado di giudizio fra e Parte_1 seguono la soccombenza e sono liquidate come da Controparte_1 dispositivo, nei valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, come da ultimo aggiornato, con compensazione per 1/3 in ragione dell'accoglimento parziale dell'appello.
pagina 16 di 17 10. Ferma l'omessa proposizione di appello incidentale che giustifichi una condanna di al pagamento delle spese di lite del Controparte_1 presente grado in favore di le spese di lite del presente grado CP_3 di giudizio fra e sono integralmente compensate in Parte_1 CP_3 ragione dell'omessa riproposizione di questioni di fatto o di diritto idonee ad incidere sulla posizione processuale di a cura di CP_3 parte appellante.
P.Q.M.
La Corte, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così decide:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, sentenza n. 1533/2024, emessa dal Tribunale di Perugia in data
18.11.2024, pubblicata in data 19.11.2024, nella causa iscritta al n. r. g.
3872/2019;
1. Condanna ai sensi dell'art. 2041 c.c., al Controparte_1 pagamento, in favore di di € 18.000,00, oltre Parte_1 rivalutazione dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 30/01/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché di € 12.000,00, oltre rivalutazione dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, dal 24/05/2018 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del primo grado di giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre accessori di legge, in favore di da compensarsi per Parte_1 1/3;
3. Pone le spese di C.T.U. contabile, come liquidate dal primo Giudice con separato provvedimento, per 2/3 a carico di Controparte_1
e per 1/3 a carico di;
[...] Parte_1
4. Condanna al pagamento delle spese di lite Controparte_1 del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 6.946,00 oltre accessori di legge, in favore di da compensarsi Parte_1 per 1/3;
5. Compensa le spese di lite del presente grado fra e Parte_1 [...]
CP_3 Perugia, così deciso nella camera di consiglio dell'11.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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