Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 721
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Sentenza 23 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Nullità virtuale del contratto per violazione norme imperative

    Il coinvolgimento di fatto dell'Ing. Pt_1 nella progettazione e direzione dei lavori, documentato da comunicazioni scambiate, ha determinato una violazione delle norme imperative (art. 67, comma 2, DPR 380/2001 e art. 3, comma 1, lett. a, DPR 75/2013), rendendo il contratto nullo ai sensi dell'art. 1418 c.c. Pertanto, la domanda di pagamento del compenso, basata su un contratto nullo, è stata rigettata.

  • Accolto
    Liquidazione equitativa dell'indennizzo ex art. 2041 c.c.

    La Corte ha ritenuto fondato il motivo d'appello, accogliendo la richiesta di un indennizzo parametrato non solo alle spese sostenute ma anche al sacrificio di tempo ed energie mentali e fisiche. Ha stabilito che l'indennizzo debba essere liquidato equitativamente, considerando l'importanza e la complessità dell'incarico, per un totale di € 18.000,00 per il collaudo statico e € 12.000,00 per la certificazione energetica, oltre rivalutazione e interessi legali.

  • Rigettato
    Inapplicabilità degli interessi maggiorati ai debiti di valore

    La Corte ha rigettato il motivo, affermando l'inapplicabilità degli interessi maggiorati ex art. 1284, comma 4, c.c. ai debiti di valore, come l'obbligo indennitario ex art. 2041 c.c. Tali interessi sono previsti per i debiti di valuta. Pertanto, sulle somme liquidate a titolo di indennizzo, sono dovuti interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. e rivalutazione monetaria.

  • Accolto
    Ripartizione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza

    La Corte ha accolto il motivo, ritenendo che le domande principale e subordinata fossero autonome e che l'appellante fosse parzialmente vittorioso nella domanda subordinata. Di conseguenza, le spese di lite del primo grado sono state poste a carico della convenuta per 2/3 e compensate per 1/3, e le spese di CTU sono state poste a carico della convenuta per 2/3 e dell'appellante per 1/3.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/12/2025, n. 721
    Giurisdizione : Corte d'Appello Perugia
    Numero : 721
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

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