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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/06/2025, n. 9501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9501 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 69111/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 69111/2022
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 9,30, innanzi alla dott. ssa DI RR, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Filippo Anselmi in sostituzione dell'Avv. Stefano Iadarola;
per parte opposta l'Avv. Matteo Nazzarri in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Marano. L'Avv. Anselmi conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 insistendo per la condanna di controparte alle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. L'Avv. Nazzarri conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, insistendo preliminarmente nelle istanze istruttorie formulate e non ammesse. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue.
Alle ore 16,40 all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice DI RR
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa DI RR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69111/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefano Iadarola e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Roma, Via Appia Nuova n. 45 in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente -
contro
(CF: con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Controparte_1 CodiceFiscale_2 Marano e domicilio eletto in Roma Viale Parioli n. 101/E, in virtù di procura speciale in atti
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.06.2025 per parte opponente (come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1)
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via principale e nel merito: - in considerazione di quanto esposto e documentato, in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto del decreto opposto, alla luce della documentata illegittimità e infondatezza della richiesta di pagamento ex adverso avanzata nei confronti della Sig.ra Pt_1
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 14492/2022 – RG 41052/2022. - condannare,
[...] altresì, per evidente lite temeraria ex art. 96 del c.pc il signor al risarcimento in Controparte_1 favore dell'odierna opponente della complessiva somma che l'odierno Giudicante riterrà di giustizia;
- in tutti i casi con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
per parte opposta (come da memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1)
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza e difesa, 1. Nel merito, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertato il diritto di credito dell'opposto azionato in via monitoria di conseguire le somme oggetto del predetto credito, comunque confermare integralmente il decreto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi esposti ed argomentati;
2. In via gradatamente subordinata, in caso di accoglimento delle eccezioni dell'opponente, accertare il diritto del sig. di conseguire CP_1 la minore somma accertata come dovuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al relativo Pt_1
pagina 2 di 6 pagamento;
3. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, e della fase monitoria, oltre accessori di legge”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 14492/2022 (r.g. n. 41052/2022) emesso dall'intestato Tribunale in data 9.8.2022 a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 6.637,05 Controparte_1 oltre interessi e spese del monitorio di cui:
€ 4.965,74 a titolo di restituzione del 50% degli assegni familiari percepiti per intero dalla sola Pt_1 negli anni 2016 – 2020;
€ 1.671,31 a titolo di rimborso in via di regresso e pro – quota (50%) delle spese straordinarie anticipate per intero dal ricorrente nell'interesse dei comuni figli il cui onere la sentenza di divorzio ha posto a carico dei genitori in ragione della metà.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio la Sig.ra eccepiva che il medesimo era stato emesso Pt_1 in difetto dei presupposti di legge;
con riferimento alla richiesta relativa agli assegni familiari formulava una serie di considerazioni in ordine alla natura dei medesimi non contestando in ogni caso il fatto di averli percepiti per intero ed il diritto in via astratta del a pretenderne il 50% tanto CP_1 che allegava di avere in tale misura provveduto al versamento dei medesimi in favore di quest'ultimo.
La aggiungeva di aver provveduto anche al pagamento di alcune cartelle esattoriali relative ad Pt_1 oneri per la mensa scolastica dei figli senza tuttavia formulare esplicita eccezione di compensazione.
Quanto alle spese straordinarie eccepiva il difetto di preventiva concertazione in violazione delle previsioni contenute nel Protocollo del 2014 adottato in materia da questo Tribunale.
Tanto premesso, insisteva per l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna del ex art. 96 c.p.c., non avendo egli offerto riscontro alcuno alla proposta CP_1 transattiva dalla medesima formulata prima dell'avvio del giudizio di opposizione.
Si costituiva tempestivamente parte opposta contestando le avverse allegazioni e deduzioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletato l'interpello della opponente, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed, infine, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, perveniva per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.06.2025 ove le parti, reiterate le conclusioni, discutevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
****
L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario pagina 3 di 6 giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006).
La pretesa creditoria è stata formulata in maniera sufficientemente specifica anche alla luce della nota integrativa depositata nel procedimento monitorio, risultando evidente che la stessa si riferisce agli Assegni per il Nucleo Familiare indicati nella comunicazione INPS richiamata nel ricorso monitorio ed allegata al medesimo sub n. 36 fasc. monitorio, pacificamente percepiti dalla e, nello specifico: Pt_1
- anf lavoratore parasubordinato anno 2015 € 2.291,65 in data 23/11/2016;
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-01-2015 31-08-2015 € 1.224,60 in data 08/03/2016
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-09-2016 31-12-2016 € 612,30 in data 20/01/2017
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-01-2017 30-06-2017 € 918,45 in data 10/11/2017
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-07-2017 31-12-2017 € 918,45in data 18/01/2018
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2018 30-06-2018 € 928,52 in data 29/11/2018
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-07-2018 31-12-2018 € 928,53 in data 16/01/2019
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2019 31-12-2019 € 1.877,46 in data 30/01/2020
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2020 31-12-2020 € 231,53 in data 29/01/2021
E' poi irrilevante la distinzione sulla quale si è molto dilungata parte opponente tra ANF e ANF Comuni considerato che parte opposta ha ritenuto di avanzare la propria domanda limitatamente alla quota del 50% degli assegni suddetti (ed in tali limiti, questo giudice dovrà conoscere della domanda) mentre parte opponente non ha in alcun modo contestato che i medesimi assegni debbano essere ripartiti al 50% tra i genitori (cfr. pag. 3 dell' atto di citazione “questo andrà ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Non a caso il pagamento dell'assegno è stato effettuato integralmente al genitore richiedente ossia alla sig.ra con la Pt_1 quale ab origine convivevano e risiedevano i figli minori;
con l'accordo che avrebbe provveduto alla corresponsione di quota parte in favore del sig. ). Ciò rende superflua qualsiasi CP_1 considerazione in ordine alla spettanza all'una o all'altra parte in ragione della sussistenza di diversi presupposti (collocamento, residenza dei figli) posto che le allegazioni ed i comportamenti concludenti delle parti fanno intendere la loro concorde volontà in ordine ad una ripartizione a metà del beneficio.
La del resto, rispondendo al deferito interrogatorio formale ha dichiarato di avere provveduto a Pt_1 versare il 50% degli assegni suddetti al salvo aver operato alcune detrazioni in via CP_1 compensativa (io preciso di aver presentato domanda solo ed esclusivamente per i periodi nei quali i figli risultavano residenti presso di me;
io ho percepito tali assegni solo relativamente a tali periodi;
di queste somme io ho in ogni caso versato la metà al salvo compensare quelli che lui ha CP_1 percepito per i periodi nei quali i figli erano residenti presso di lui di cui avrebbe dovuto versarmi, secondo nostri accordi versarmi il 50% ).
Parte opponente lungi dal contestare di avere percepito in via esclusiva i suddetti assegni così come il diritto in via astratta del di ripeterne il 50%, si è infatti limitata a formulare una eccezione di CP_1 avvenuto pagamento allegando (e documentando) di avere effettuato alcuni bonifici in favore del
CP_1
Non vi è peraltro alcun dubbio, atteso il tenore della comunicazione INPS allegata al fascicolo monitorio nella quale si dà atto che il non ha una posizione contributiva tutelata, che gli CP_1 importi percepiti dalla costituiscano il 100 % dei contributi erogati come anche da quest'ultima Pt_1 pagina 4 di 6 confermato in sede di interpello.
L'eccezione di pagamento è parzialmente fondata.
Dall'esame della documentazione risulta che in data 23.11.2016 la ha effettuato un bonifico in Pt_1 favore dell'ex coniuge per l'importo di € 1.146,00 pari alla metà della somma che risulta percepita dalla in quella data da parte dell'INPS (anf lavoratore parasubordinato anno 2015 € 2.291,65 in Pt_1 data 23/11/2016), risultano poi ulteriori bonifici della nel periodo di interesse in favore del Pt_1 con la causale quota parte assegno terzo figlio Comune Roma per € 306,15, € 609,60, € CP_1 464,26, € 459,22, € 464,26 per l'ulteriore somma di € 2.303,49.
Complessivamente la risulta aver corrisposto in favore del nel periodo 2016 – 2020 per Pt_1 CP_1 i titoli sopra richiamato l'importo di € 3.449,49, residuando dunque un credito del nei suoi CP_1 confronti pari ad € (4.965,74 – 3.449,49) 1.516,25 oltre interessi nella misura legale dalla domanda.
Parte opponente ha anche allegato di essersi fatta carico del pagamento di alcune cartelle esattoriali per la mensa scolastica dei figli, tuttavia non ha formulato alcuna specifica eccezione di compensazione della quale in ogni caso non sussistevano i presupposti posto che l'asserito contro credito – peraltro non adeguatamente documentato – è contestato, non gode del requisito della liquidità (Sezioni unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23225 del 15.11.2016) né in questa sede ne è stato chiesto l'accertamento .
Per quanto attiene la pretesa di rimborso delle spese straordinarie, la stessa trova titolo nella sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 18471/2018 (r.g. n. 82882/2015) che disponeva la ripartizione in ragione della metà tra le parti delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori rimandando al Protocollo di Intesa adottato in materia da questo Tribunale.
Pacifico tra le parti che il regolamento delle medesime ne preveda la ripartizione al 50%, in ordine alla sollevata eccezione di difetto di preventiva concertazione deve rammentarsi che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Ebbene, in disparte la considerazione che per alcune delle voci (spese odontoiatriche, calcio) vi è un principio di prova documentale in ordine al consenso prestato dalla richiamate a conforto anche Pt_1 alcune delle allegazioni della medesima che, ad esempio, ha riconosciuto la necessità delle spese odontoiatriche, parte opponente nulla ha dedotto in merito ad eventuali validi motivi di dissenso limitandosi a lamentare di non avere risorse economiche adeguate senza tuttavia offrire di ciò prova alcuna.
Tanto premesso occorre però considerare che non tutte le spese sono state adeguatamente documentate, mentre altre sono da considerarsi comprese, alcune per il loro esiguo importo, nell'assegno di mantenimento ordinario.
In applicazione dei principi sopra enunciati, procedendo all'esame degli esborsi oggetto della pretesa creditoria con riferimento al riepilogo redatto nelle memorie del 7.1.2025, si osserva.
Non è dovuto il rimborso per gli acquisti in farmacia in quanto in alcuni casi gli scontrini non appaiono riconducibili ai figli ed in altri casi sono privi della indicazione del farmaco (che dunque potrebbe rientrare tra le spese ordinarie), parimenti non dovuto il rimborso per esborsi esigui in quanto rientranti nel mantenimento ordinario così per quelli relativi all'acquisto di indumenti in quanto anche tali spese rientrano nel mantenimento ordinario. Deve dunque escludersi il rimborso per le spese di cui ai nn. 1) 3) 15) 16) 17) (esborso non riconducibile), 18) 19) (importo esiguo per e. 7.00) 20) 22) 23) (euro 1,99) 26) (importo 4,90); 27) (non vi è prova della riconducibilità dell'esborso); 30) 33). pagina 5 di 6 E' invece dovuto per le altre voci di spesa documentate per il complessivo importo di € 2.887 conseguendone un credito del nei confronti della pari ad € 1.443,5 (2.887 :2). CP_1 Pt_1
In conclusione il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di € 1.516,25 per gli assegni familiari ed € 1.443,5 per il rimborso pro quota delle spese straordinarie e, dunque, complessivamente 2.959,75 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
L'esito del giudizio esclude l'accoglimento della domanda di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. non potendo trovare la norma applicazione nei confronti della parte che non sia totalmente soccombente.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della natura degli interessi sottesi alla controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 14492/2022 (r.g. n. 41052/2022), condanna , (C.F. ) a corrispondere a (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, l'importo di € 2.959,75 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al CodiceFiscale_2 saldo. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale di udienza e deposito telematico.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
DI RR
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 69111/2022
Oggi 24 giugno 2025 ad ore 9,30, innanzi alla dott. ssa DI RR, sono comparsi: per parte opponente l'Avv. Filippo Anselmi in sostituzione dell'Avv. Stefano Iadarola;
per parte opposta l'Avv. Matteo Nazzarri in sostituzione dell'Avv. Massimiliano Marano. L'Avv. Anselmi conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 insistendo per la condanna di controparte alle spese di lite da distrarre in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario. L'Avv. Nazzarri conclude come da memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1, insistendo preliminarmente nelle istanze istruttorie formulate e non ammesse. I procuratori delle parti discutono la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi.
Il Giudice riserva la decisione all'esito della camera di consiglio che segue.
Alle ore 16,40 all'esito della camera di consiglio, il giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura, allegandola a verbale e provvedendo al deposito telematico.
Il Giudice DI RR
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario dott. ssa DI RR ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 69111/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. Stefano Iadarola e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Roma, Via Appia Nuova n. 45 in virtù di procura speciale in atti
- parte opponente -
contro
(CF: con il patrocinio dell'Avv. Massimiliano Controparte_1 CodiceFiscale_2 Marano e domicilio eletto in Roma Viale Parioli n. 101/E, in virtù di procura speciale in atti
- parte opposta -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 24.06.2025 per parte opponente (come da memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1)
“Voglia L'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione In via principale e nel merito: - in considerazione di quanto esposto e documentato, in assenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito oggetto del decreto opposto, alla luce della documentata illegittimità e infondatezza della richiesta di pagamento ex adverso avanzata nei confronti della Sig.ra Pt_1
revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 14492/2022 – RG 41052/2022. - condannare,
[...] altresì, per evidente lite temeraria ex art. 96 del c.pc il signor al risarcimento in Controparte_1 favore dell'odierna opponente della complessiva somma che l'odierno Giudicante riterrà di giustizia;
- in tutti i casi con condanna al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
per parte opposta (come da memorie ex art. 183 VI comma cpc n. 1)
“Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa istanza e difesa, 1. Nel merito, respinta ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione, accertato il diritto di credito dell'opposto azionato in via monitoria di conseguire le somme oggetto del predetto credito, comunque confermare integralmente il decreto e, per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta perché inammissibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e non provata per tutti i motivi esposti ed argomentati;
2. In via gradatamente subordinata, in caso di accoglimento delle eccezioni dell'opponente, accertare il diritto del sig. di conseguire CP_1 la minore somma accertata come dovuta, e per l'effetto condannare la sig.ra al relativo Pt_1
pagina 2 di 6 pagamento;
3. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi di lite del presente giudizio, e della fase monitoria, oltre accessori di legge”.
Oggetto: Opposizione a D.I. Spese straordinarie nell'interesse della prole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente va rilevato che si omette di sviluppare compiutamente lo svolgimento del processo atteso che, a norma dell'art. 132 cpc, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto delle decisione”.
Tanto premesso, quanto ai fatti prospettati dalle parti e alle rispettive domande, eccezioni e difese, si rinvia a tutti gli atti depositati nel corso del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 14492/2022 (r.g. n. 41052/2022) emesso dall'intestato Tribunale in data 9.8.2022 a mezzo del quale le veniva ingiunto il pagamento in favore di dell'importo di € 6.637,05 Controparte_1 oltre interessi e spese del monitorio di cui:
€ 4.965,74 a titolo di restituzione del 50% degli assegni familiari percepiti per intero dalla sola Pt_1 negli anni 2016 – 2020;
€ 1.671,31 a titolo di rimborso in via di regresso e pro – quota (50%) delle spese straordinarie anticipate per intero dal ricorrente nell'interesse dei comuni figli il cui onere la sentenza di divorzio ha posto a carico dei genitori in ragione della metà.
Nell'opporsi al provvedimento monitorio la Sig.ra eccepiva che il medesimo era stato emesso Pt_1 in difetto dei presupposti di legge;
con riferimento alla richiesta relativa agli assegni familiari formulava una serie di considerazioni in ordine alla natura dei medesimi non contestando in ogni caso il fatto di averli percepiti per intero ed il diritto in via astratta del a pretenderne il 50% tanto CP_1 che allegava di avere in tale misura provveduto al versamento dei medesimi in favore di quest'ultimo.
La aggiungeva di aver provveduto anche al pagamento di alcune cartelle esattoriali relative ad Pt_1 oneri per la mensa scolastica dei figli senza tuttavia formulare esplicita eccezione di compensazione.
Quanto alle spese straordinarie eccepiva il difetto di preventiva concertazione in violazione delle previsioni contenute nel Protocollo del 2014 adottato in materia da questo Tribunale.
Tanto premesso, insisteva per l'annullamento e/o la revoca del decreto ingiuntivo opposto nonché per la condanna del ex art. 96 c.p.c., non avendo egli offerto riscontro alcuno alla proposta CP_1 transattiva dalla medesima formulata prima dell'avvio del giudizio di opposizione.
Si costituiva tempestivamente parte opposta contestando le avverse allegazioni e deduzioni ed insistendo per il rigetto dell'opposizione e per la revoca del decreto ingiuntivo.
Rigettata l'istanza ex art. 648 c.p.c., concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletato l'interpello della opponente, acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni ed, infine, previa concessione di un termine per il deposito di memorie autorizzate, perveniva per discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.06.2025 ove le parti, reiterate le conclusioni, discutevano riportandosi ai propri scritti difensivi.
****
L'opposizione è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
In via preliminare deve osservarsi che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario pagina 3 di 6 giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve verificare non solo la sussistenza dei requisiti per l'emissione del provvedimento monitorio ma la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale i convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso monitorio, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (cfr. ex multis, Cass. n.2421 del 2006).
La pretesa creditoria è stata formulata in maniera sufficientemente specifica anche alla luce della nota integrativa depositata nel procedimento monitorio, risultando evidente che la stessa si riferisce agli Assegni per il Nucleo Familiare indicati nella comunicazione INPS richiamata nel ricorso monitorio ed allegata al medesimo sub n. 36 fasc. monitorio, pacificamente percepiti dalla e, nello specifico: Pt_1
- anf lavoratore parasubordinato anno 2015 € 2.291,65 in data 23/11/2016;
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-01-2015 31-08-2015 € 1.224,60 in data 08/03/2016
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-09-2016 31-12-2016 € 612,30 in data 20/01/2017
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-01-2017 30-06-2017 € 918,45 in data 10/11/2017
- ANF-Comuni art.65 L.448-1998 e disp. integr. 01-07-2017 31-12-2017 € 918,45in data 18/01/2018
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2018 30-06-2018 € 928,52 in data 29/11/2018
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-07-2018 31-12-2018 € 928,53 in data 16/01/2019
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2019 31-12-2019 € 1.877,46 in data 30/01/2020
- ANF-COMUNI ART.65 L.448-1998 E DISP. INTEGR. 01-01-2020 31-12-2020 € 231,53 in data 29/01/2021
E' poi irrilevante la distinzione sulla quale si è molto dilungata parte opponente tra ANF e ANF Comuni considerato che parte opposta ha ritenuto di avanzare la propria domanda limitatamente alla quota del 50% degli assegni suddetti (ed in tali limiti, questo giudice dovrà conoscere della domanda) mentre parte opponente non ha in alcun modo contestato che i medesimi assegni debbano essere ripartiti al 50% tra i genitori (cfr. pag. 3 dell' atto di citazione “questo andrà ripartito in pari misura tra coloro che esercitano la cosiddetta responsabilità genitoriale. Non a caso il pagamento dell'assegno è stato effettuato integralmente al genitore richiedente ossia alla sig.ra con la Pt_1 quale ab origine convivevano e risiedevano i figli minori;
con l'accordo che avrebbe provveduto alla corresponsione di quota parte in favore del sig. ). Ciò rende superflua qualsiasi CP_1 considerazione in ordine alla spettanza all'una o all'altra parte in ragione della sussistenza di diversi presupposti (collocamento, residenza dei figli) posto che le allegazioni ed i comportamenti concludenti delle parti fanno intendere la loro concorde volontà in ordine ad una ripartizione a metà del beneficio.
La del resto, rispondendo al deferito interrogatorio formale ha dichiarato di avere provveduto a Pt_1 versare il 50% degli assegni suddetti al salvo aver operato alcune detrazioni in via CP_1 compensativa (io preciso di aver presentato domanda solo ed esclusivamente per i periodi nei quali i figli risultavano residenti presso di me;
io ho percepito tali assegni solo relativamente a tali periodi;
di queste somme io ho in ogni caso versato la metà al salvo compensare quelli che lui ha CP_1 percepito per i periodi nei quali i figli erano residenti presso di lui di cui avrebbe dovuto versarmi, secondo nostri accordi versarmi il 50% ).
Parte opponente lungi dal contestare di avere percepito in via esclusiva i suddetti assegni così come il diritto in via astratta del di ripeterne il 50%, si è infatti limitata a formulare una eccezione di CP_1 avvenuto pagamento allegando (e documentando) di avere effettuato alcuni bonifici in favore del
CP_1
Non vi è peraltro alcun dubbio, atteso il tenore della comunicazione INPS allegata al fascicolo monitorio nella quale si dà atto che il non ha una posizione contributiva tutelata, che gli CP_1 importi percepiti dalla costituiscano il 100 % dei contributi erogati come anche da quest'ultima Pt_1 pagina 4 di 6 confermato in sede di interpello.
L'eccezione di pagamento è parzialmente fondata.
Dall'esame della documentazione risulta che in data 23.11.2016 la ha effettuato un bonifico in Pt_1 favore dell'ex coniuge per l'importo di € 1.146,00 pari alla metà della somma che risulta percepita dalla in quella data da parte dell'INPS (anf lavoratore parasubordinato anno 2015 € 2.291,65 in Pt_1 data 23/11/2016), risultano poi ulteriori bonifici della nel periodo di interesse in favore del Pt_1 con la causale quota parte assegno terzo figlio Comune Roma per € 306,15, € 609,60, € CP_1 464,26, € 459,22, € 464,26 per l'ulteriore somma di € 2.303,49.
Complessivamente la risulta aver corrisposto in favore del nel periodo 2016 – 2020 per Pt_1 CP_1 i titoli sopra richiamato l'importo di € 3.449,49, residuando dunque un credito del nei suoi CP_1 confronti pari ad € (4.965,74 – 3.449,49) 1.516,25 oltre interessi nella misura legale dalla domanda.
Parte opponente ha anche allegato di essersi fatta carico del pagamento di alcune cartelle esattoriali per la mensa scolastica dei figli, tuttavia non ha formulato alcuna specifica eccezione di compensazione della quale in ogni caso non sussistevano i presupposti posto che l'asserito contro credito – peraltro non adeguatamente documentato – è contestato, non gode del requisito della liquidità (Sezioni unite della Corte di Cassazione sentenza n. 23225 del 15.11.2016) né in questa sede ne è stato chiesto l'accertamento .
Per quanto attiene la pretesa di rimborso delle spese straordinarie, la stessa trova titolo nella sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n. 18471/2018 (r.g. n. 82882/2015) che disponeva la ripartizione in ragione della metà tra le parti delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori rimandando al Protocollo di Intesa adottato in materia da questo Tribunale.
Pacifico tra le parti che il regolamento delle medesime ne preveda la ripartizione al 50%, in ordine alla sollevata eccezione di difetto di preventiva concertazione deve rammentarsi che sul punto la Suprema Corte (Cass. Ord. 21726/ 2018) ha chiaramente previsto che il genitore convenuto per il rimborso non possa limitarsi ad una difesa meramente assertiva ma debba fondare il proprio dissenso su articolati e specifici motivi circa la non rispondenza della spesa all'interesse del figlio o dimostrare la sua insostenibilità economica in rapporto alla utilità della spesa.
Ebbene, in disparte la considerazione che per alcune delle voci (spese odontoiatriche, calcio) vi è un principio di prova documentale in ordine al consenso prestato dalla richiamate a conforto anche Pt_1 alcune delle allegazioni della medesima che, ad esempio, ha riconosciuto la necessità delle spese odontoiatriche, parte opponente nulla ha dedotto in merito ad eventuali validi motivi di dissenso limitandosi a lamentare di non avere risorse economiche adeguate senza tuttavia offrire di ciò prova alcuna.
Tanto premesso occorre però considerare che non tutte le spese sono state adeguatamente documentate, mentre altre sono da considerarsi comprese, alcune per il loro esiguo importo, nell'assegno di mantenimento ordinario.
In applicazione dei principi sopra enunciati, procedendo all'esame degli esborsi oggetto della pretesa creditoria con riferimento al riepilogo redatto nelle memorie del 7.1.2025, si osserva.
Non è dovuto il rimborso per gli acquisti in farmacia in quanto in alcuni casi gli scontrini non appaiono riconducibili ai figli ed in altri casi sono privi della indicazione del farmaco (che dunque potrebbe rientrare tra le spese ordinarie), parimenti non dovuto il rimborso per esborsi esigui in quanto rientranti nel mantenimento ordinario così per quelli relativi all'acquisto di indumenti in quanto anche tali spese rientrano nel mantenimento ordinario. Deve dunque escludersi il rimborso per le spese di cui ai nn. 1) 3) 15) 16) 17) (esborso non riconducibile), 18) 19) (importo esiguo per e. 7.00) 20) 22) 23) (euro 1,99) 26) (importo 4,90); 27) (non vi è prova della riconducibilità dell'esborso); 30) 33). pagina 5 di 6 E' invece dovuto per le altre voci di spesa documentate per il complessivo importo di € 2.887 conseguendone un credito del nei confronti della pari ad € 1.443,5 (2.887 :2). CP_1 Pt_1
In conclusione il decreto ingiuntivo andrà revocato e parte opponente condannata al pagamento della minor somma di € 1.516,25 per gli assegni familiari ed € 1.443,5 per il rimborso pro quota delle spese straordinarie e, dunque, complessivamente 2.959,75 oltre interessi di legge dalla domanda al saldo.
L'esito del giudizio esclude l'accoglimento della domanda di condanna di parte opposta ex art. 96 c.p.c. non potendo trovare la norma applicazione nei confronti della parte che non sia totalmente soccombente.
In ragione dell'accoglimento parziale dell'opposizione e della natura degli interessi sottesi alla controversia, le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 14492/2022 (r.g. n. 41052/2022), condanna , (C.F. ) a corrispondere a (CF: Parte_1 C.F._1 Controparte_1
, l'importo di € 2.959,75 oltre interessi nella misura di legge dalla domanda al CodiceFiscale_2 saldo. Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. proposta da parte opponente. Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura, allegazione al verbale di udienza e deposito telematico.
Roma, 24 giugno 2025
Il Giudice
DI RR
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