Articolo 69 del Codice civile
Articolo 68Articolo 70
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19 aprile 1942
Art. 69.

(Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza).

Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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