TRIB
Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/02/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
S e z i o n e P r i m a C i v i l e
in persona dei magistrati dott. Perla Brno Presidente dott.ssa Carmen Giraldi Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa di primo grado iscritta al n. 5810 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2024 promossa da
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
02.12.1987 residente a San Pietro in Casale Borsellino 1/B (BO) cuoca, rappresentata e difesa dall'Avv. Marta Tricarico ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna in Via Savenella 5 parte attrice contro
(C.F. ) , nato in [...] Controparte_1 C.F._2
il 1.01.1972, attualmente detenuto presso la Casa Circondariale di Bologna in Via del Gomito n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Guidazzi del Foro di
Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo sito in
Bologna in Viale Masini n. 20
parte convenuta con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
pagina 1 di 3 OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno concluso sul vincolo come in verbale d'udienza del 17/09/2024,
F A T T O E DI R I T T O
Con ricorso depositato il 23/04/2024, , coniugata con Parte_1
per matrimonio concordatario il 15/10/2009 Controparte_1
Marocco, trascritto nel registro del Comune di TERRE DEL RENO (FE) al n. 1
Parte 2 Serie C Ufficio 1 anno 2010; la ricorrente chiedeva al Tribunale adìto di dichiarare la separazione dei coniugi con addebito a carico del marito, dando atto della disgregazione del rapporto coniugale e della intollerabilità della convivenza;
formulava, altresì, ulteriori domande accessorie inerenti la gestione della prole e la regolamentazione degli aspetti economici tra le parti.
Con memoria depositata il 16/07/2024 si costituiva Controparte_1
il quale aderiva alla domanda di separazione, chiedendo, però una diversa regolamentazione delle ulteriori questioni accessorie inerenti gli aspetti parentali ed economici.
Con ordinanza del 17/09/2024, resa all'esito dell'udienza presidenziale, il
Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti di propria competenza, dando le disposizioni necessarie alla prosecuzione del giudizio nel merito.
All'udienza davanti al Giudice Istruttore in data 17/09/2024 le parti precisavano le conclusioni sul vincolo con rinuncia ai termini dell'art. 190 c. p. c. e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
Il P.M., notiziato del procedimento, così interveniva: “visto, nulla si oppone”;
§§
La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 cod. civ.
Senza che sia necessario espletare una specifica istruttoria al riguardo, può ritenersi che l'intollerabilità della convivenza sia desumibile dallo stesso comportamento processuale delle parti e, in particolare, dal fallimento del pagina 2 di 3 tentativo di conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale, oltre che dal tenore, inequivoco, degli atti difensivi, che attestano il venir meno dell'affectio coniugalis.
Quanto alle ulteriori questioni inerenti i rapporti parentali ed economici fra le parti, occorre rimettere la causa in istruttoria, come espressamente richiesto da entrambe le difese.
Ogni determinazione in merito alla regolamentazione delle spese di lite viene rinviata alla definizione del merito.
P . Q . M .
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, in contraddittorio delle parti:
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a Parte_1
Bentivoglio il 02.12.1987, e , nato in [...] il Controparte_1
1.01.1972, unitisi in matrimonio il 15/10/2009 Marocco, trascritto nel registro del
Comune di TERRE DEL RENO (FE) al n. 1 Parte 2 Serie C Ufficio 1 anno 2010;
2) manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza parziale, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
TERRE DEL RENO (FE) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) rinvia la regolamentazione delle spese di lite alla definizione del merito.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 21.1.2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3