Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 23/04/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 734/2019.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Natalino Sapone Consigliere
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 734/2019 R.G. e vertente tra
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con gli avv.ti GIOVANNI GURNARI (C.F. C.F._2
e FRANCESCA CodiceFiscale_3 Email_1
GANGEMI (C.F. CodiceFiscale_4 Email_2
-appellanti- nei confronti di
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._5 Controparte_2
), con l'avv. ALDO DE CARIDI (C.F. – pec: C.F._6 C.F._7
Email_3
-appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 288/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 20/02/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 2514/2012 R.G..
* * *
Pagina 1 di 23
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
9.01.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e Parte_1 [...]
hanno adito il Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di 1° grado Pt_2
(proc. n. 2514/2012 R.G.) e ivi in particolare rappresentato che:
(A) erano proprietari e possessori di un immobile in CA (RC) sito alla Via Villaggio
Limoneto (in Catasto al fg. 9, part. 505, sub 1), confinante con una stradella privata sul cui opposto versante, delimitata da una serie di alberi ad alto fusto (Eucalipti), vi era la proprietà dei convenuti, e;
Controparte_1 Controparte_2
(B) su tale terreno, a prescindere dagli episodi del passato, era stato appiccato fuoco libero a sterpaglie senza adottare alcuna precauzione e, in particolare, in data 31.05.2021 era stato appiccato il fuoco a due cataste di sterpaglie alte oltre 3 metri, lambendo le piante poste all'interno della loro proprietà, ciò creando un'oggettiva situazione di pericolo, nonché danni alla salute determinate dalle esalazioni e immissioni nocive e avendoli altresì costretti a lavori di pulizia straordinaria;
(C) in altra circostanza uno degli alberi ad alto fusto della proprietà Parte_3
era rovinato nella loro proprietà, venendo poi rimossa con grave ritardo (oltre venti giorni) e comunque in maniera inadeguata (essendo stata tagliata solo la parte terminale del tronco, costringendoli ad eliminare e smaltire a proprie spese la parte residua);
(D) i predetti alberi ad alto fusto, non periodicamente potati e infestati da agenti patogeni
(psilla della specie Glicospis Brimblecobei), creavano poi un evidente stato di pericolo, disagio e danno per la loro proprietà, ivi continuamente riversandosi fogliame e fiori.
Pagina 2 di 23 R.G. 734/2019.
Sulla scorta di ciò tali attori hanno chiesto al Tribunale di voler: “1) accertare e dichiarare che a causa dell'appiccamento di fuoco libero sulla proprietà dei convenuti come descritto in premessa, è stata determinata illegittima immissione di fumo nonché di residui di cenere a carico e danno degli attori nonché della proprietà di questi;
2) di conseguenza condannare i convenuti sigg.ri al risarcimento di tutti i danni conseguenti l'illegittima Controparte_3
immissione di fumo e ceneri nella misura e mediante pagamento in favore degli attori della somma di Euro 50.000,00 (25.000,00 per ciascuno) per danni morali e materiali oltre che alla salute, ed Euro 10.000,00 (Euro 5.000,00 ciascuno) quali maggiori costi sopportati per pulizia straordinaria o di quelle maggiori o minori che saranno accertate in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge;
3) accertare e dichiarare che gli alberi di
AL ad alto fusto presenti sulla proprietà dei convenuti determinano illegittime immissioni di fogliame a carico e danno della proprietà degli attori che sono costretti a svolgere quotidiane operazioni di pulizia straordinaria dell'immobile di proprietà nonché delle pertinenze;
4) per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento di tutti i conseguenti danni, anche a titolo di maggiori costi sopportati, nella misura e mediante pagamento della somma di Euro 31.740,00 (15.870,00 per ciascuno) o di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazione come per legge;
5) condannare i convenuti al risarcimento dei danni conseguenti la bruciatura della pianta rampicante radicata sul muro degli attori nonché del muro medesimo nella misura e mediante pagamento in favore dei sigg.ri della somma di Euro 5.000,00 (Euro 2.500,00 ciascuno) e CP_4
nella maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa;
6) accertare e dichiarare che le piante di AL ad alto fusto presenti sul terreno di proprietà dei convenuti costituiscono, inoltre, grave pericolo di danno alla salute e, per l'effetto, condanni i convenuti al loro taglio o, comunque, alla potatura stagionale;
7) accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dei convenuti che, irragionevolmente non hanno accettato la proposta di conciliazione formulata dagli attori, e conseguentemente condannarli alle comminatorie di legge. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
I.1.2.- Con comparsa depositata in data 19.12.2012 si sono poi ivi costituiti i convenuti e , integralmente contestando le avverse Controparte_1 Controparte_2
prospettazioni e chiedendo pertanto di rigettare tutte le domande attoree, poiché infondate in
Pagina 3 di 23 R.G. 734/2019.
fatto e in diritto e comunque prescritti i diritti azionati. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
I.1.3.- Il giudizio di prime cure, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'audizione di n. 5 testi ( , , , Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 Testimone_4
e , tutti escussi all'udienza del 6.02.2014), è stato poi definito con la Testimone_5
sentenza qui gravata (n. 288/2019 del 20/02/2019), nella quale il giudice di prime cure ha provveduto a:
(1) rigettare tutte le domande attoree, ad eccezione della domanda n. 6) [“accertare e dichiarare che le piante di AL ad alto fusto presenti sul terreno di proprietà dei convenuti costituiscono, inoltre, grave pericolo di danno alla salute e, per l'effetto, condanni i convenuti al loro taglio o, comunque, alla potatura stagionale”], per la quale ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
(2) condannare i convenuti alla refusione delle spese di lite.
I.2.1.- Avverso tale sentenza hanno poi proposto appello i coniugi e Parte_1
, instaurando il presente giudizio di gravame (n. 734/2019 R.G.) e ivi in Parte_2
particolare lamentando:
(1) la manifesta illogicità e contraddittorietà della pronuncia reiettiva delle domande sub 1 e 2
[immissione illegittima di fumo e ceneri a causa dell'appiccamento di fuoco libero, con relativo risarcimento del danno], in particolare con riguardo all'inattendibilità della teste e alla valutazione, in violazione dell'art. 844 c.c., di non intollerabilità delle Tes_3
immissioni;
(2) la necessità di riformare la pronuncia anche con riguardo alla declaratoria di c.m.c. per la domanda sub 6 [accertamento del grave pericolo derivante dalle piante ad alto fusto], occorrendo invece accogliere anche tale domanda e condannare i convenuti al taglio e/o alla potatura stagionale degli alberi ad alto fusto.
I.2.2.- Con comparsa del 26.02.2020 si sono poi costituiti gli appellati CP_1
e , contestando le avverse prospettazioni e in particolare
[...] Controparte_2
eccependo:
(1) l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348 bis c.p.c.;
(2) in ogni caso la sua infondatezza.
Pagina 4 di 23 R.G. 734/2019.
I.2.3.- Ritenuti poi non sussistenti i presupposti per la definizione ai sensi dell'art. 348bis
c.p.c. [cfr. provvedimento del 30.12.2020] e non accoglibili le richieste istruttorie [cfr. provvedimento del 23.12.2024], è stato disposto il rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni.
I.2.4.- A seguito di ciò, all'esito dell'udienza del 9.01.2025 e con provvedimento del
10.01.2025, comunicato alle parti in data 13.01.2025, la causa è stata assegnata a sentenza con concessione di termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) è da ritenersi assorbita e non più rilevante l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. - in quanto, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni,
è pacifico che la Corte abbia implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per definizione della procedura per il tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt.
348 bis e 348 ter c.p.c.; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) è parimenti da disattendere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., considerando che nel gravame proposto l'appellante risulta aver circoscritto in modo sufficientemente chiaro ed esauriente il quantum appellatum, proponendo specifici punti di censura e formulando motivate ragioni di dissenso, sicché, a prescindere dalla delibazione della sua fondatezza [qui di seguito da scrutinarsi – v. infra], è pacifico che nell'atto di appello in ogni caso si rinviene “una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confut[a] e contrast[a] le ragioni addotte dal primo giudice” [v., in termini e da ultimo, Cass. civ., 10 marzo 2020, n. 6732 e Cass. civ.,
Sez. un., 16 novembre 2017, n. 27199], non potendosi quindi dar luogo alla richiesta reiezione in rito;
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio
Pagina 5 di 23 R.G. 734/2019.
di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un., 16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019, n. 7940),
“esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ., 24/05/2001, n.
7088), conseguentemente perimetrata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non esplicitamente riproposta [ai sensi dell'art. 346 c.p.c., su cui v., funditus e da ultimo, Cass. n.
7940/2019, cit.], divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali preliminari precisazioni, nel merito l'appello formulato è poi da disattendere, a ciò conseguendo la conferma della sentenza di prime cure.
V.- Prendendo le mosse, in particolare, dalla 1° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (1)], occorre osservare che le parti appellanti hanno contestato le valutazioni compiute in prime sotto diversi profili, e in particolare lamentato che:
(A) le loro domande ex art. 844 c.c. non si basavano sul solo episodio del 31.05.2011, ma anche su plurimi precedenti appiccamenti di fuoco libero da parte dei convenuti, dimostrati mediante la prova testimoniale della;
Tes_3
(B) l'episodio del 31.05.2011 risultava poi compiutamente dimostrato dalle testimonianze del e della predetta , non correttamente ritenuta inattendibile;
Testimone_1 Tes_3
(C) risultava nel caso di specie poi raggiunta la prova piena dell'intollerabilità delle immissioni, da ciò di per sé conseguendo, in quanto in re ipsa, il loro diritto al risarcimento.
Tali complessive deduzioni, come qui di seguito scrutinate [v. infra, sub V.1.-V.3.7.], vanno tuttavia qui integralmente disattese.
V.1.- Quanto al profilo indicato supra, sub V., punto (A), esso è chiaramente inaccoglibile, occorrendo osservare che:
(1) come correttamente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 5 della sentenza appellata) e qui da ribadirsi, le parti attrici avevano chiaramente circoscritto la propria domanda all'episodio del 31.05.2011, avendo fatto sì riferimento (generico – v. infra, sub (2)) ad alcuni precedenti accadimenti, ma avendo altresì espressamente precisato di aver agito in giudizio “a prescindere dagli episodi avvenuti nel passato” (cfr. pag. 2, 1° cpv., dell'atto di citazione di
1°grado), così adoperando una chiara espressione escludente ed inequivocabilmente indicativa
Pagina 6 di 23 R.G. 734/2019.
dell'espunsione di tali circostanze dal perimetro della propria domanda (espressamente proposta, come detto, “a prescindere”, e dunque “senza tener conto” e
“indipendentemente”, dagli episodi pregressi e inequivocabilmente estromessi dallo spettro della propria allegazione difensiva), come peraltro confermato dall'impiego, nel medesimo atto difensivo e in particolare nelle conclusioni finali, di termini sempre al singolare [“… a causa dell'appiccamento di fuoco libero sulla proprietà dei convenuti come descritto in premessa, è stata determinata illegittima immissione di fumo nonché di residui di cenere a carico e danno degli attori nonché della proprietà di questi”, “è stato appiccato … fuoco libero a sterpaglie” (cfr. pagg. 11, punto 1), e pag. 1 dell'atto di citazione di 1° grado)];
(2) anche a voler ritenere, in thesi, tali precedenti accadimenti rientranti nella domanda formulata – pur se espressamente avanzata, come detto, “a prescindere dagli episodi avvenuti nel passato” e facendo evidentemente riferimento a un (solo) episodio di “appiccamento di fuoco libero” comportante un'“illegittima immissione” (v. supra, sub (1)) -, è evidente che rispetto a essi sia comunque mancata alcuna allegazione, considerando, come noto, che “la attività di allegazione non si soddisfa nella affermazione di un fatto generico, ma comporta” ed esige necessariamente “l'individuazione di un fatto specifico” e dunque degli specifici
“fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto” (cfr., ex aliis, Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24607; Cass. civ., 21/03/2013, n. 7115; Cass. civ., 7/04/2000, n. 4392) e che nel caso di specie i predetti “episodi” precedenti non sono stati, al contrario, in alcun modo individuati, né contestualizzati anche sul piano spazio-temporale [facendosi riferimento, generico, ad episodi “avvenuti nel passato” e non aliunde specificati, né dettagliati], trattandosi pertanto di fatti, ove pur invocati (come invero da escludersi - v. supra, sub (1)), in ogni caso non puntualmente “allegati” e dunque comunque estranei al thema decidendum da delibarsi;
(3) a fronte di tale difetto di allegazione, è poi evidente che non risultino in alcun modo invocabili le emergenze istruttorie [considerando “l'articolazione dell'attività processuale in allegazione del fatto, deduzione degli effetti” e infine “prova” e risultando pertanto pacifico che, “quando” la “deduzione dei fatti” “sia mancata”, “essi” “non sono mai entrati a far parte del thema decidendum”, con la conseguenza che qualsivoglia prova relativa a “quei fatti” a
“nulla rileva” - afferendo la “prova” “ad un momento” “ulteriore”, “in ordine logico”, all'allegazione, a fronte del cui difetto “il giudizio deve arrestarsi al rilievo”, appunto, “della
Pagina 7 di 23 R.G. 734/2019.
mancata … allegazione”, considerando che ogni eventuale prova comunque “non” sarebbe
“idonea a supplire al difetto originario di allegazione” e non potrebbe valere ad “ampliare indebitamente il thema decidendum” ormai definitivamente fissato (cfr. ancora Cass. n.
24607/2017, cit.; Cass. n. 7115/2013, cit.; Cass. n. 4392/2000, cit.)], qui peraltro evidentemente inidonee e insufficienti a comprovare il tempus e le effettive modalità di verificazione di tali asseriti “episodi avvenuti nel passato” [essendosi invero la teste Tes_3
ferme le – rilevanti - criticità della sua deposizione (v. infra), limitata a far riferimento
[...]
a “due” asseriti episodi, non specificamente connotati né descritti e asseritamente intervenuti, genericamente, “nel corso degli anni” (cfr. verbale d'udienza del 6.02.2014) e dunque non dettagliati, né individuati neanche sotto il versante temporale].
V.2.- Venendo poi al rilievo compendiato supra, sub V., punto (B), e dunque all'episodio, specificamente oggetto di domanda (v. supra, sub V.1.), del 31.05.2011, occorre osservare che il Tribunale di prime cure ha evidenziato che l'intollerabilità delle immissioni derivanti da tale episodio non poteva ritenersi sufficientemente e congruamente dimostrata:
(A) né in virtù dei documenti esibiti (e.g. verbali di accertamento, denuncia-querela e relativa ratifica, rilievi fotografici);
(B) né, soprattutto, sulla scorta dei testi esaminati (non avendo né il , né il Testimone_4
specificamente riferito a tal riguardo e non avendo il Testimone_5 Testimone_1
esposto elementi tali da dimostrare la predetta intollerabilità, risultando poi la deposizione della non risolutiva e altresì afflitta da diverse criticità). Tes_3
V.2.1.- Prendendo in esame proprio le deposizioni rese da questi ultimi due testi, le parti appellanti hanno qui in particolare dedotto come:
(a) la testimonianza del , pur non potendo dar conto dei residui di combustione (essendo Tes_1 intervenuto solo 5 giorni dopo l'evento, allorquando essi erano già stati puliti), risultava comunque “positivamente valorizzabile” a sostegno delle loro ragioni;
(b) la testimonianza della poi, risultava esaminata in modo “pregiudizialmente Tes_3
critico” dal giudice di prime cure solo poiché figlia degli attori, non essendo tuttavia la sua deposizione afflitta da alcuna antinomia o contraddizione, né in alcun modo confliggente con gli ulteriori elementi in atti.
V.2.2.- E tuttavia, prendendo le mosse dal rilievo critico indicato supra, sub V.2.1., punto (a), occorre osservare che:
Pagina 8 di 23 R.G. 734/2019.
CP_ (1) la circostanza, pacifica, che l' sia intervenuto in loco solo dopo l'episodio Tes_1
lamentato [e in particolare, a seguito di episodio del 31.05.2011, in data 4.06.2011, a fronte della denuncia sporta in pari data dal – come da “verbale di Parte_1 accertamenti” in atti (“eseguiti in data 4 giugno 04.06.2011” e in particolare “il giorno 04 giugno 2011, alle ore 20.00”: cfr. pag. 1 dell'all. 3 all'informativa di P.G. del 27.07.2011), nonché ribadito dallo stesso nel corso della sua deposizione (“sono intervenuto sui luoghi di causa” “nel giugno 2011”: cfr. verbale d'udienza del 6.02.2014)] non può evidentemente ritenersi utilmente invocabile e addirittura tale da comprovare, ex se, la ricostruzione attorea, essendo invero pacifico che il predetto teste, proprio perché intervenuto solo ex post, non poteva né smentire, né tuttavia confermare l'episodio contestato, trattandosi di evenienza non “avvenut[a] in sua presenza” [e dunque senz'altro non attestabile “fino a querela di falso”: cfr., ex aliis, Cass. civ., 1/04/2019, n. 9037; Cass. civ., 9/03/2012, n. 3787; Cass. civ.,
19/04/2010, n. 9251] e la cui compiuta prova, pertanto e in ossequio all'art. 2697 c.c., doveva chiaramente essere fornita dagli attori;
(2) prova compiuta del fatto lesivo - evidentemente estesa anche al profilo dell'intollerabilità, gravando ovviamente sugli istanti dimostrare non solo l'esistenza di immissioni, ma anche il superamento della “nomale tollerabilità” [attesa la stessa formulazione, in negativo, della norma, ove si precisa che “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità”, ponendosi a tal riguardo l'art. 844 c.c. quale norma speciale rispetto all'art. 840 c.c. (che generalmente consente al proprietario di respingere le intrusioni altrui), prevedendo invece l'art. 844 c.c. un generale “obbligo di sopportazione” (cfr. Cass. civ., 7/08/2002, n. 11915) delle immissioni, purché, appunto, non intollerabili] – qui evidentemente insuscettibile di ritenersi raggiunta sulla scorta della testimonianza del , considerando che quest'ultimo, oltre a Testimone_1
non aver direttamente assistito al fatto lamentato, non risulta aver neanche riferito circostanze tali da comprovare l'esistenza di tali intollerabili immissioni [avendo al contrario riferito che,
“in” “occasione” degli accertamenti espletati, “nella proprietà degli attori” “non vi era” né
“fogliame”, né “fuoco e cenere” - risultando i “cumuli di cenere” ravvisati invero tutti
“distanti”, “circa una decina di metri”, “dal confine con la strada” (cfr. verbale d'udienza del
6.02.2014)].
Pagina 9 di 23 R.G. 734/2019.
V.2.3.- Venendo poi al profilo indicato supra, sub V.2.1., punto (b), giova osservare che, diversamente da quanto prospettato dalle parti impugnanti, il giudice di prime cure risulta aver nel caso di specie attentamente e rigorosamente vagliato la testimonianza resa dalla
. Tes_3
V.2.4.- E infatti, fermo pacifico il carattere latamente discrezionale e di per sé insindacabile della “valutazione sulla credibilità o meno del testimone” [valutazione rientrante nell'apprezzamento del giudice di merito e che pertanto “non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze … logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr.
Cass. civ., 27/07/2024, n. 21074; Cass. civ., 1/03/2021, n. 5560; Cass. civ., 8/08/2019, n.
21187; Cass. civ., 4/07/2017, n. 16467; Cass. civ., 2/08/2016, n. 16056; Cass. civ.,
10/06/2014, n. 13054; Cass. civ., 23/05/2014, n. 11511; Cass. civ., 14/02/2014, n. 3424; Cass. civ., 15/05/2013, n. 11699; Cass. civ., 28/07/2010, n. 17630)], occorre osservare che nella sentenza de qua il Tribunale risulta aver puntualmente sottolineato come la predetta teste, anche al di là del suo rapporto di stretta parentela (figlia) con gli attori [circostanza in ogni caso ovviamente rilevante e incidente, a prescindere dall'incapacità ex art. 246 c.p.c., sul
(diverso) profilo della valutazione di attendibilità (essendo invero pacifico che fra gli
“elementi” “di carattere soggettivo” cui necessariamente farsi riferimento ai fini della
“valutazione sull'attendibilità del teste” rientrano senz'altro le “qualità personali” e “i rapporti con le parti” e che “anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità”, con la conseguenza che, “indipendentemente dalla configurazione di una delle situazioni propriamente comportanti l'incapacità a testimoniare”, “l'inattendibilità di una deposizione testimoniale può” evidentemente “ essere basata anche [solo] su un accertato rapporto tra il teste e le parti”: cfr. Cass. civ., 9/08/2019, n. 21239; Cass. civ., 18/04/2016, n. 7623; Cass. civ., 30/03/2010, n. 7763)], fosse in ogni caso incorsa in diverse contraddizioni e aporie (cfr. pagg.
6-8 della sentenza gravata), senz'altro idonee, anche di per sé sole e considerando la loro pluralità ed evidenza (v. infra, sub V.2.5.), a integralmente inficiarne la testimonianza.
Pagina 10 di 23 R.G. 734/2019.
V.2.5.- Come puntualmente osservato in prime cure e qui da ribadirsi, infatti, non v'è dubbio che la deposizione della figlia degli attori fosse ex se afflitta da numerose e gravi criticità, considerando, e.g.:
(a) il difetto di menzione alcuna della tanto nella denuncia-querela del Tes_3
4.06.2011 (allegato sub 1 alla menzionata informativa del 27.07.2011), quanto nel successivo verbale di ratifica di denuncia-querela del 21.06.2011 (allegato sub 2 alla predetta informativa), trattandosi dunque di soggetto di cui gli stessi attori non avevano indicato la presenza sul luogo e nell'immediatezza del fatto denunciato;
(b) la pacifica confliggenza, contraddittorietà e incompatibilità delle sue dichiarazioni tanto rispetto alle ulteriori emergenze istruttorie, quanto alle stesse deduzioni delle parti istanti; e ciò sia sotto il profilo temporale [avendo la teste riferito di episodi tutti avvenuti
(compreso quello afferente “la vite posta sul muro di cinta dei miei genitori” e dunque quello, specificamente oggetto di causa, del 31.05.2011 - cfr. pag. 2, 1° cpv., della denuncia-querela del 4.06.2011), “durante l'estate” e “nel periodo estivo” (cfr. verbale d'udienza del
6.02.2014), e pertanto una collocazione temporale del tutto incompatibile con quella prospettata dagli attori (sempre riferitisi al maggio 2011 ovvero ad episodi verificatisi “nella stagione primaverile”, e non già estiva – cfr. pag. 9, 2° cpv., della conclusionale di 1° grado)], sia con riguardo agli stessi termini di verificazione dei fatti [avendo la teste dichiarato che “in quell'occasione” la pianta rampicante “posta sul muro di cinta” era “stata bruciata”, avendo “il fuoco” “attraversato la strada” e “attaccato il rampicante” (cfr. verbale d'udienza del 6.02.2014), come invece pacificamente escluso dal teste (“alcuni dei Tes_1 rampicanti che avvolgevano il muro di cinta … apparivano essiccati per il calore che si era sprigionato”: cfr. ancora verbale d'udienza del 6.02.2014), confliggente con le riproduzioni fotografiche in atti (cfr. spec. la 1° foto di cui all'all. 2 fasc. attoreo di 1° grado, da cui emerge che né il fogliame sulla strada, né le erbacce sotto la siepe dei coniugi CP_4
risultino bruciate – a differenza delle piante poste sul versante opposto, nella
[...]
proprietà -, non avendo pertanto il fuoco evidentemente Parte_3
superato la strada) e infine chiaramente contradetto da quanto accertato dai Carabinieri intervenuti (“la siepe di rampicanti che avvolge il muro di cinta del denunciante si presenta parzialmente danneggiata seppure non è stata investita direttamente dal fuoco”: cfr. pag. 2, 2° cpv., del verbale di accertamenti del 4.06.2011 integrante l'allegato
Pagina 11 di 23 R.G. 734/2019.
sub 3 dell'informativa di P.G. del 27.07.2011) e altresì da quanto dedotto dagli stessi attori (avendo essi ripetutamente riferito che il fuoco aveva solo “lambito” - e dunque non già direttamente attinto - le piante della loro proprietà (cfr., e.g., pag. 2, pen. cpv., dell'atto di citazione di 1° grado e pag. 2, ult. cpv., della conclusionale di 1° grado)].
V.2.6.- Né può ritenersi che tali (molteplici e pacifiche) contraddizioni fossero irrilevanti o inidonee a inficiare la testimonianza resa, poiché asseritamente giustificabili come meri difetti mnemonici legati al decorso del tempo o all'impatto emotivo della deposizione e sintomatici, per converso, proprio della genuinità della teste (cfr. spec. pagg.
9-13 dell'appello e pagg.
1-5 della memoria di replica degli appellanti).
E infatti, è del tutto evidente che nel caso di specie la deposizione resa dalla teste qui in esame
(legata, giova ripetere, a stretto vincolo parentale con gli attori, in quanto figlia degli stessi) non possa ritenersi connotata da mere “leggere sbavature” o “leggere antinomie” in ordine a specifici e marginali dettagli (cfr. pag. 13 dell'atto di appello, nonché pagg.
4-5 della memoria di replica degli appellanti), ma risulta radicalmente inficiata, oltre che dal difetto di alcuna sua menzione nelle stesse denunce attoree [evidentemente non giustificabile sulla base della mera consuetudine di rapporti, considerando il puntuale e specifico riferimento, nella denuncia, solo al a sua “moglie” (cfr. pag. 1 della menzionata denuncia-querela del CP_6
4.06.2021)], da macroscopiche e lampanti incongruenze riguardanti non meri aspetti de minimis, ma l'in se dei fatti storici da dimostrarsi, descritti dalla teste in termini evidentemente incompatibili non solo con quanto emergente dagli atti di causa [ivi comprese le foto prodotte, peraltro ex latere actoris – nitidamente ritraenti l'effettivo stato dei luoghi e non potendo chiaramente valere in senso contrario le prospettazioni, meramente congetturali e ipotetiche, degli appellanti (cfr. pag. 12 dell'atto di appello e pag. 9 della memoria di replica degli appellanti)] ma altresì con quanto dedotto dagli stessi attori [avendo la teste fatto riferimento, come detto, non già a una mera data imprecisa, ma a una stagione del tutto diversa da quella effettiva (“periodo estivo”), e avendo altresì riferito non già un mero dettaglio difforme, ma un fatto storico completamente differente da quello realizzatosi (i.e.
l'asserita, e mai avvenuta, “bruciatura” della siepe)].
V.2.7.- Criticità e incongruenze, queste ultime, evidentemente tali da compromettere il valore dell'intera testimonianza [invero in alcun modo valorizzabile, afferendo le (gravi) criticità ravvisate proprio ai fatti storici oggetto di causa e ai complessivi “contenuti narrativi” oggetto
Pagina 12 di 23 R.G. 734/2019.
di deposizione, fra loro intimamente connessi e correlati e pertanto non scindibili, né autonomamente apprezzabili (arg. ex Cass. civ., 19/05/2016, n. 10347)], non integrando la relativa deposizione un “dato istruttorio” concludente e tale da consentire, peraltro di per sé solo (alla luce di quanto già evidenziato, anche in questa sede, con riguardo alle ulteriori deposizioni – v. supra, sub V.2., punto (B), e sub V.2.2.), di ricavare alcuna affidabile
“informazione probatoria” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2024, n. 5792) in ordine all'effettivo verificarsi, nei termini prospettati dagli attori istanti, dei fatti controversi.
V.2.8.- A fronte di quanto precede, e dunque complessivamente considerando la non accoglibilità delle contestazioni degli appellanti sia con riguardo al teste [v. Testimone_1
supra, sub V.2.2.], sia con riferimento alla teste [v. supra, sub V.2.3.-V.2.7.], è Tes_3
dunque evidente che sia da disattendersi anche il motivo di censura compendiato supra, sub
V., punto (B).
V.3.- Parimenti meritevole di reiezione evidentemente risulta altresì il rilievo critico indicato supra, sub V., punto (C).
V.3.1.- A fondamento di esso gli appellanti hanno in particolare invocato il raggiungimento della piena prova delle immissioni contra ius e la conseguente automatica spettanza del danno, in re ipsa, da loro richiesto.
Tali assunti, tuttavia, risultano pacificamente da respingersi.
V.3.2.- E infatti, quanto al versante probatorio e al di là dei profili pubblicistici [qui evocati
(avendo le parti fatto riferimento, in specie, all'art. 182, comma 6bis, d.lgs. 52/2006) e tuttavia non dirimenti, attesa la pacifica “differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa” (cfr. Cass. civ., 1/10/2018, n. 23754 e Cass. civ., 06/06/2000, n. 7545)], si è già innanzi evidenziato [v. supra, sub V.2.2., punto (2)] che gravasse proprio sugli attori istanti puntualmente dimostrare, al contempo, sia la sussistenza delle immissioni, sia la loro intollerabilità e dunque illegittimità [essendo invero pacifico che non possano ritenersi contra ius le immissioni di cui non sia altresì provato il carattere “intollerabile”, e dunque il loro carattere esorbitante e straordinario (nonché “attuale” e “continuativo”, occorrendo altresì dimostrare “l'attualità di una situazione di intollerabilità, non [il] semplice pericolo di essa”, nonché la sua “deriva[zione] da una continuità” “dell'immissione”, non potendo venire in rilievo “meri fatti unici ed eccezionali”), risultando le immissioni non intollerabili senz'altro legittime e “non impedibili” (ex art. 844, comma I, c.c.), costituendo “il requisito
Pagina 13 di 23 R.G. 734/2019.
dell'intollerabilità, previsto dall'art. 844 c.p.c.”, in definitiva, “elemento essenziale” e imprescindibile “ai fini del riconoscimento della” relativa “tutela” - cfr. Cass. civ.,
20/02/2014, n. 4093 e già Cass. civ., 6/03/1979, n. 1404].
Rigorosa prova, quest'ultima, qui pacificamente non raggiunta, difettando la dimostrazione, nel caso di specie e prima ancora che dei presupposti dell'attualità e della continuità
[potendosi ritenere riscontrati due soli episodi, i.e. quello, originante la vertenza, del
31.05.2011 (v. supra) e quello, avvenuto in corso di causa, del 23.04.2013 (cfr. all. 1 della memoria attorea del 26.06.2013)], dello stesso effettivo e concreto verificarsi, in tali due
(sole) occasioni, di immissioni intollerabili, invero insuscettibili di ritenersi compiutamente dimostrate:
(a) tanto rispetto all'episodio del 31.05.2011 - considerando la già evidenziata inidoneità delle prove testimoniali acquisite [non potendosi ritenere le lamentate immissioni intollerabili di fumo e cenere congruamente e sufficientemente riscontrate né dai testi e CP_1
(non avendo essi apportato elementi dirimenti o comunque utili a tal riguardo: v. Tes_5
supra, sub V.2., punto (B), nonché verbale d'udienza del 6.02.2014), né dal teste (non Tes_1 avendo quest'ultimo affatto constatato, al momento del suo intervento, “fuoco e cenere”
“nella proprietà degli attori”: v. supra, sub V.2.2., punto (2), nonché verbale d'udienza del
6.02.2014), né, infine, dalla teste (considerando le plurime criticità e incongruenze Tes_3
della sua deposizione: v. supra, sub V.2.3.-V.2.7., nonché ancora verbale d'udienza del
6.02.2014)];
(b) quanto in relazione all'episodio del 23.04.2013 – emergendo dall'annotazione di servizio dei VV.UU., intervenuti nella medesima data e pochi minuti dopo (15:20) la segnalazione
(15:00), che vi fosse “fiamma bassa e poco fumo” e che in ogni caso “tra il posto dove era ubicata la sterpaglia in combustione e l'abitazione del Sig. vi e[ra] una distanza di Tes_3 circa 100 metri” [cfr. pag. 1, 7° cpv., e pag. 2, 1° cpv., dell'annotazione del 23.04.2013 (con intervento realizzato, come dalla stessa emergente, nella medesima data e a ridosso dei fatti segnalati) allegata sub 1 della memoria attorea del 26.06.2013], non potendosi dunque ritenere riscontrata, anche in tal caso, l'effettiva sussistenza nella proprietà attorea di intollerabili immissioni.
V.3.4.- Difetto di prova, quest'ultimo, evidentemente poi tale da assorbire anche la richiesta risarcitoria, mancando il suo stesso imprescindibile presupposto [difettando “l'illegittima
Pagina 14 di 23 R.G. 734/2019.
immissione” e dunque il diritto alla refusione dei “danni” a essa “conseguenti” (cfr. pag. 11, punto 2), dell'atto di citazione di 1° grado)] e non risultando in ogni caso dimostrati, come correttamente e condivisibilmente evidenziato in prime cure (cfr. pag. 9 della sentenza appellata) e qui senz'altro da ribadirsi, i danni prospettati - né quello alla salute [in difetto di alcun documento medico-nosografico riguardante le loro prospettate condizioni di salute (non risultando esibito alcun documento a tal riguardo), ciò evidentemente precludendo di stabilirne il concreto deterioramento proprio e solo in ragione dei fatti oggetto di causa], né quello patrimoniale [non risultando i “maggiori costi” (quantificati in misura pari a €
10.000,00) per interventi di pulizia straordinaria corroborati da alcun riscontro (non essendo stato a tal riguardo prodotto alcun documento fiscale, né invero articolata alcuna richiesta di prova – non vertendo su tale specifica circostanza alcuno dei capitoli formulati nell'atto di citazione di 1° grado e nelle memorie istruttorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.], né, infine, quello non patrimoniale e in specie “morale” [non risultando allegate e a fortiori dimostrate circostanze gravi, precise e concordanti, tali da consentire di desumerne la concreta esistenza].
V.3.4.- Né, in senso contrario alla pacifica decisività di quanto precede, possono ritenersi in alcun modo accoglibili le deduzioni delle parti appellanti, le quali hanno in particolare comunque invocato la spettanza del risarcimento richiesto sulla scorta:
(A) di alcune sentenze di legittimità prospettanti il carattere in re ipsa del danno da immissioni;
(B) della sussistenza nel caso di specie di circostanze presuntive giustificanti l'accoglimento della domanda risarcitoria;
(C) della riconoscibilità, in ogni caso, sia del danno alla salute, sia per le spese di pulizia straordinaria per liberare la proprietà dal fogliame.
V.3.5.- Quanto al rilievo indicato supra, sub V.3.4., punto (A), occorre osservare che:
(a) le pronunce richiamate risultano evidentemente qui non conferenti, né utilmente invocabili, vertendo invero le stesse “in tema di risarcibilità del pregiudizio per immissioni che superino la soglia di tollerabilità” e dunque in casi di già intervenuto “accertamento” sia delle immissioni, sia “del superamento della soglia della normale tollerabilità” [cfr. le sentenze richiamate dagli appellanti e in particolare Cass. civ., 16/10/2015, n. 20927; Cass. civ., 31/10/2014, n. 23283; Cass. civ., 9/05/2012, n. 7048; Cass. civ.,13/03/2007, n. 5844] –
“accertamento” qui al contrario pacificamente non realizzatosi, non essendo stata affatto
Pagina 15 di 23 R.G. 734/2019.
raggiunta la prova della sussistenza di immissioni addirittura oltrepassanti la soglia della normale tollerabilità [v. supra, sub V.3.2.];
(b) il “danno in re ipsa”, in ogni caso e pur ove invocabile (e dunque nella sola ipotesi, qui tuttavia non integrata – v. supra -, di accertate “immissioni intollerabili”), non implica in alcun modo un incondizionato diritto al risarcimento pur in difetto di pregiudizio, richiedendosi sempre, al contrario, che “siano stati lesi i valori della persona” [sotto il versante biologico ovvero del “rispetto della propria vita privata e familiare” ex art. 8 CEDU, invero anch'esso “riconosc[ibile]” solo nel caso, qui pacificamente non dimostrato – v. supra
-, di “immissioni” gravemente “intollerabili” e addirittura “significativamente superiori al livello massimo consentito dalla legge” (cfr. Cass. n. 23283/2014, cit.)] e considerando che, come noto e di recente definitivamente chiarito dalle Sezioni unite della S. Corte, esso non è, né può mai essere, un “danno irrefutabile” [i.e. un danno ex se sempre e comunque spettante, senza possibilità di “prova contraria”, in virtù della mera condotta illecita, e dunque per la sola “violazione del contenuto del diritto”, trattandosi di soluzione assolutamente
“inaccettabile” e del tutto confliggente sia con la “distinzione fra evento di danno e danno conseguenza” (integrante il vero e proprio “caposaldo della teoria del risarcimento del danno”), sia con la “distinzione fra azione reale e azione risarcitoria” (risultando quest'ultima “la misura riparatoria per la concreta lesione del bene della vita verificatasi in conseguenza della condotta abusiva dei terzi” e non essendo dunque sufficiente per la sua concessione la mera “alterazione dell'ordinamento formale”, bensì occorrendo, “in ossequio alla teoria causale” - “secondo cui il pregiudizio risarcibile non è dato dalla lesione della situazione giuridica, ma dal danno conseguenza derivato dall'evento di danno corrispondente alla detta lesione”, essendo “la tutela risarcitoria” “compensativa”, in definitiva, “del bene della vita perduto” -, “una specifica perdita subita” “a causa della violazione del diritto” (cfr.
Cass. civ., Sez. un., 15/11/2022, n. 33645)], ciò evidentemente precludendo la possibilità di riconoscere alcun ristoro nei casi, analoghi a quello di specie, in cui difetti la prova tanto dell'alterazione dell'ordine formale [e in particolare di alcuna immissione intollerabile e pertanto di alcuna condotta contra ius: v. supra, sub V.3.2.], quanto della “specifica perdita subita” a causa dell'altrui condotta.
V.3.6.- Né può evidentemente opinarsi in senso contrario sulla scorta di quanto indicato supra, sub V.3.4., punto (B), risultando le circostanze indicate dagli appellanti [cfr. spec.
Pagina 16 di 23 R.G. 734/2019.
punti 1)-4) a pag. 16 dell'atto di appello e alle pagg. 12-13 della memoria di replica degli appellanti]:
(a) già in astratto insufficienti a dimostrare la predetta “specifica perdita”, afferendo al solo
(asserito) fatto violativo del diritto, ma non anche al profilo (distinto e autonomo) dell'eventuale perdita da ciò scaturita, ciò in ogni caso quindi precludendo ogni possibilità di accordare il risarcimento richiesto, difettando qualsivoglia allegazione e prova del “bene della vita” ulteriore rispetto alla condotta contra ius e asseritamente compromesso [mancata allegazione evidentemente poi tale da impedire qualunque ristoro anche a titolo di “danno presunto” o “danno normale”, non risultando indicato né il “fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo”, né lo stesso “fatto costitutivo” – integrato, come detto, dal bene della vita asseritamente pregiudicato, essendo solo e soltanto quest'ultimo il “danno” suscettibile di essere risarcito (cfr. Cass., Sez. un., n. 33645/2022, cit.)];
(b) in concreto poi evidentemente inidonee a fondare alcuna presunzione ex art. 2729 c.c., trattandosi di circostanze già di per sé non dimostrate [non risultando in particolare provato né che il fuoco abbia attinto in più occasioni la proprietà attorea, né che residui di combustione o fogliame abbiano ripetutamente invaso la predetta proprietà (v. supra)] e dunque chiaramente non invocabili a supporto di alcun meccanismo presuntivo, difettando lo stesso “fatto noto”, “ben determinato” e dimostrato “nella sua realtà storica”, necessario a integrare il “punto di partenza dell'inferenza” (cfr., ex multis, Cass. civ., 26/04/2023, n.
10908).
V.3.7.- Parimenti da respingersi, come evidente, risultano anche i rilievi compendiati supra, sub V.3.4., punto (C), considerando l'evidente non concedibilità di alcun risarcimento:
(a) sia per il danno alla salute – non essendo stato a tal riguardo prodotto, come rammentato, alcun documento medico-sanitario [v. supra, sub V.3.4., nonché pag. 9 della sentenza di 1° grado], essendo quindi rimasto del tutto indimostrato tanto il fatto scatenante (i.e. le asserite intollerabili immissioni di fumo e cenere in thesi pregiudicanti la salute attorea: v. supra), quanto l'asserito pregiudizio (pur trattandosi di pregiudizio ontologicamente “suscettibile di accertamento medico legale” e la cui stessa “esistenza” è pertanto “dimostrabile non già sulla base di mere intuizioni, illazioni o suggestioni, ma sulla base di una corretta criteriologia accertativa medico-legale”: cfr. Cass. civ., 28/09/2020, n. 20339), con carenza probatoria evidentemente non superabile a mezzo di alcuna C.T.U. [“non potendo in nessun caso la
Pagina 17 di 23 R.G. 734/2019.
consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, né “essere utilizzat[a] al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume” ovvero per
“compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, atteso che in tal modo, mediante la C.T.U., si finirebbe per “stimare la fondatezza della pretesa esercitata” sulla scorta di “temi estranei all'oggetto della domanda” e “in base a fatti diversi” da quelli allegati e provati, e così per “impropriamente … supplire al carente espletamento dell'onere probatorio, in violazione sia dell'art. 2697 c.c., che del principio del contraddittorio”, essendo pacifico che “l'accertamento così operato si colloca al di fuori dei limiti della domanda e contrasta, dunque, con essa, scaturendone perciò una ragione di nullità” (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086 e Cass. civ., 23/06/2015, n.
12921)];
(b) sia a titolo di spese di pulizia straordinaria – non essendo stato neanche a tal riguardo allegato alcun documento anche fiscale, né invero articolata alcuna richiesta di prova [v. supra, sub V.3.4., nonché pag. 9 della sentenza di 1° grado], risultando pertanto anche tale danno rimasto del tutto non provato, non essendo stata pur in tal caso riscontrata né la condotta illecita [i.e. le asserite intollerabili immissioni di “fogliame” – fenomeno invero di per sé non correlabile ad alcuna attività umana (e dunque ex se non rientrante, a prescindere da ogni accertamento in punto di “distanze” - evidentemente estraneo al presente thema decidendum -, nel genus delle immissioni di cui all'art. 844 c.c.: cfr. Cass. civ., 16/06/1992, n.
7411 e già Cass. n. 1404/1979, cit.) e qui peraltro rimasto pacificamente indimostrato (“non” essendo stato “constatato” né dall'Isp. – cfr. verbale d'udienza del 6.02.2014 – e non Tes_1
risultando evincibile neanche dalle foto versate in atti)], né la conseguenza lesiva da ciò asseritamente scaturente [non essendo stato esibito, come detto, alcun documento comprovante gli eventuali esborsi concretamente effettivamente sostenuti a tal riguardo, con lacuna dimostrativa evidentemente non surrogabile, per le ragioni appena precisate, per mezzo di approfondimenti peritali – suscettibili di costituire solo un “mezzo di valutazione dei fatti costituenti la prova”, la quale, tuttavia, “deve essere [sempre] data dalla parti”: cfr.
Cass. civ., 06/09/2024, n. 24070; Cass. civ., 3/05/2023, n. 11466; Cass., Sez. un., n.
3086/2022, cit.; Cass. civ., 27/01/2022, n. 2482; Cass. civ., 21/04/2010, n. 9461; Cass. civ.,
26/11/2007, n. 24620], da ciò evidentemente discendendo la non spettanza di alcun ristoro neanche a tal riguardo [trattandosi di pregiudizio non provato e dunque non giustificante
Pagina 18 di 23 R.G. 734/2019.
alcun ristoro, considerando che, come noto, “non è nemmeno pensabile che possa pretendersi il risarcimento di danni semplicemente ipotizzati, temuti, eventuali, ipotetici, possibili” e che per “il risarcimento di qualsiasi danno (e non solo di quello alla salute)” “è indispensabile”
“che chi lo invochi ne dimostri l'esistenza”: cfr. ancora Cass. n. 20339/2020, cit.].
V.4.- Considerando, pertanto, la complessiva non accoglibilità delle censure a tal riguardo veicolate dalle parti appellanti [v. supra, sub V.-V.3.7.], è evidente che occorra ribadire l'integrale reiezione di tale 1° motivo di gravame [v. supra, sub I.2.1., punto (1)].
VI.- Parimenti da rigettarsi è altresì la 2° ragione di doglianza [v. supra, sub I.2.1., punto (2)], mediante la quale gli appellanti hanno in particolare chiesto la rimeditazione della statuizione di c.m.c. adottata in prime cure con riguardo alla domanda attorea di cui al punto sub 6) dell'atto di citazione di 1° grado sulla scorta di alcune sopravvenienze da ultimo intervenute.
VI.1.- Giova rammentare, a tal riguardo, che, a fronte di “declaratoria di cessazione della materia del contendere”, “la parte può dolersi in sede di impugnazione solo contestando
l'esistenza del presupposto per emetterla” – presupposto unicamente costituito dal venir meno dell'“interesse alla decisione” (“sopraggiunta carenza” a fronte della quale è inibita
“ogni attività giurisdizionale”, è “di certo” “precluso decidere la causa nel merito” e si
“impone” la “declaratoria di cessazione della materia del contendere”) -, “risultandole invece precluso per difetto di interesse ogni altro motivo di censura” [cfr. Cass. civ., 5/01/2018, n.
1851; Cass. civ., 28/05/2012, n. 8448; Cass. civ., 1/06/2004, n. 10478; Cass. civ., Sez. un.,
9/07/1997, n. 6226, nonché, sulla c.m.c. e sul sopravvenuto difetto di interesse a essa sotteso,
Cass. civ., 29/07/2021, n. 21757; Cass. civ., 22/04/2020, n. 8034; Cass. civ., Sez. un.,
8/07/2010, n. 16150; Cass. civ., 10/09/2004, n. 18255; Cass. civ., 3/08/1999, n. 8387; Cass. civ., 13/03/1999, n. 2268].
VI.2.- Applicando tali coordinate al caso di specie, è evidente che il motivo di doglianza qui prospettato risulti pacificamente inammissibile, vertendo su una pronuncia di c.m.c. di cui non si contesta l'esistenza del presupposto di emissione [richiamato alle pagg. 11-12, punto
V., della sentenza di 1° grado e peraltro del tutto pacifico, avendo le stesse parti odierne appellanti e già attrici in prime cure invero specificamente rappresentato il venir meno del proprio interesse alla domanda de qua (“non si ripropone la domanda relativa alla condanna al taglio degli alberi”) ed espressamente chiesto al Tribunale di voler “dichiarare la cessata materia del contendere relativamente al punto 6) delle conclusioni dell'atto di citazione” (cfr.
Pagina 19 di 23 R.G. 734/2019.
pag. 12 delle memorie conclusive di 1° grado del 10.01.2019)] e dunque un motivo di censura ontologicamente “precluso” (cfr. ancora Cass. n. 1851/2018, cit.; Cass. n. 8448/2012, cit.;
Cass. n. 10478/2004, cit.; Cass., Sez. un., n. 6226/1997, cit.).
VI.3.- Preclusione, quest'ultima, chiaramente poi non superabile sulla scorta del prospettato intervento di sopravvenienze nel periodo intercorso dal deposito della sentenza alla proposizione del gravame [i.e. la prospettata “fioritura” e “improvvisa crescita”, fino alle
“originarie proporzioni”, delle altrui piante (cfr. pag. 18 dell'atto di appello e pag. 14 della memoria di replica degli appellanti)].
Tali sopravvenienze, infatti, costituiscono “fatti nuovi e diversi” e quindi in questa sede ovviamente non delibabili – essendo invero “l'oggetto del giudizio di appello” ontologicamente e rigorosamente “limita[to]” “a quello di primo grado” e non risultando pertanto evidentemente ivi proponibili domande legate al “verificarsi”, “nelle more del giudizio”, di “nuovi accadimenti”, “siano pur essi omogenei rispetto ai precedenti” e
“suscettibili di ledere ancora la [medesima] situazione giuridica protetta”, ciò pacificamente esulando dall'art. 345, comma I, ult. parte, c.p.c. [invocabile solo per richiedere le ulteriori
“conseguenze dannose” del “medesimo fatto generatore” (evidentemente non integranti domande inedite, ma un mero “sviluppo logico e cronologico di domande già proposte” sul presupposto non già del mutamento, ma, al contrario, dell'“invarianza della situazione di fatto”) e non già “gli ulteriori danni” “ricollegabili anche a fatti nuovi e diversi” (trattandosi in tal caso strictu sensu di una domanda nuova e pertanto inammissibile, poiché fondata su una “causa petendi diversa” e in particolare su un nuovo “fatto della vita”, “spazialmente e temporalmente determinato” - qui costituito, come detto, dalla prospettata “fioritura” e
“improvvisa crescita” delle altrui piante intervenuto dopo la sentenza di prime cure – integrante un nuovo “accadimento lesivo” asseritamente pregiudicante le parti,)] e trattandosi, pertanto, di una domanda senz'altro nuova e inammissibile [essendo pacifico che, al di là della deroga – qui pacificamente non ravvisabile – di cui all'art. 345, comma I, ult. parte,
c.p.c., “anche la domanda” fondata sui “soli danni prodottisi dopo la decisione di primo grado” “è inammissibile in appello”] (cfr., ex aliis, Cass. civ., 15/11/1996, n. 10045 e Cass. civ., 16/09/1992, n. 10597).
VI.4.- Risultando pertanto evidentemente inaccoglibili anche le ragioni di censura rivolte avverso la declaratoria di c.m.c. relativa alla domanda attorea sub 6) [v. supra, sub VI.-VI.3.],
Pagina 20 di 23 R.G. 734/2019.
è evidente che risulti meritevole di reiezione anche tale 2° ragione di gravame [v. supra, sub
I.2.1., punto (2)].
VII.- Alla luce di quanto precede, essendo le ragioni di doglianza complessivamente avanzate dalle parti appellanti da globalmente disattendere [v. supra, sub V.-VI.4.], occorre evidentemente ribadire, come detto [v. supra, sub IV.] e come da dispositivo che segue, il rigetto dell'appello e la conseguente conferma dell sentenza impugnata.
VIII.- Venendo, infine, al regolamento delle spese di lite, sulle quali occorre provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza di 1° grado e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (ciò precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” a tal riguardo: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ.,
14/10/2024, n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], esse seguono la soccombenza delle parti appellanti (solidalmente responsabili a tal riguardo, atteso il loro evidente “comune interesse” e il principio generale conseguentemente applicabile ex art. 97, comma I, ult. parte,
c.p.c.: cfr., ex multis, Cass. civ., 30/10/2018, n. 27476; Cass. civ., 10/04/2018, n. 8832; Cass. civ., 17/10/2016, n. 20916; Cass. civ., 11/04/2016, n. 6976; Cass. civ., 12/12/1988, n. 6739) e sono liquidate come in dispositivo avendo riguardo:
(A) alle disposizioni del D.M. 55/2014 e ss.mm. (tenendo altresì conto del D.M. 147/2022, da ultimo intervenuto)
(B) alle voci di compenso dei giudizi innanzi alla Corte d'Appello per domande comprese nello scaglione da € 52.000,01 a 260.000,00 [considerando il valore della domanda, rimasto inalterato anche nel 2° grado di giudizio (€ 96.740,00)];
(C) alle fasi espletate [ivi compresa quella di trattazione, occorrendo rammentare che “nel giudizio di appello la fase di trattazione è ineludibile e coincide con le attività previste dall'art. 350 c.p.c.” – cfr. Cass. civ., 27/10/2023, n. 29857], all'unicità dell'“opera defensionale” espletata per i due appellati [unitariamente difesi e connotati da identiche posizioni, non essendosi resa necessaria la trattazione di questioni differenti e spettando pertanto una liquidazione unica (cfr., ex aliis, Cass., 10/06/1997, n. 5174; Cass. civ.,
24/11/2005, n. 24757; Cass. civ., 1/10/2009, n. 21064; Cass. civ., 4/06/2015, n. 11591; Cass. civ., 30/10/2017, n. 25803; Cass. civ., 16/11/2018, n. 29651), non risultando poi accordabile, in difetto di richiesta in tal senso, la maggiorazione di cui all'art. 4, comma II, D.M. 55/2014]
Pagina 21 di 23 R.G. 734/2019.
e alla necessità di apportare di tutti gli adeguamenti che si rendono opportuni, a norma dell'art. 4, comma I, D.M. 55/2014, in ragione del carattere documentale della vertenza, dell'effettivo valore dell'affare, del limitato numero di attività svolte e del non eccessivo numero e grado di complessità e specificità delle questioni di fatto e di diritto trattate, tutto ciò complessivamente giustificando, anche per questo grado, la mancata applicazione dei valori medi dello scaglione di riferimento;
(D) alla richiesta di distrazione ex art. 93 c.p.c., ai fini della quale è pacificamente
“sufficiente”, “senza alcun margine di sindacato”, la dichiarazione del difensore e non integrante, del resto, “una statuizione della sentenza in senso stretto” – non fondandosi su
“una nuova domanda nel giudizio” –, bensì consistendo solo nell'“esercizio del potere/dovere del giudice di sostituire un soggetto (il difensore) ad altro (la parte) nella legittimazione a ricevere dal soccombente il pagamento delle spese processuali” [cfr. Cass. civ., 23/12/2024,
n. 34202; Cass. civ., Sez. un., 26/03/2021, n. 8562; Cass. civ., Sez. un., 27/11/2019, n. 31033;
Cass. civ., 25/10/2017, n. 25247; Cass. civ., 15/04/2010, n. 9062; Cass. civ., 1/10/2009, n.
21070].
VIII.1.- Trattandosi, poi, di appello proposto dopo il 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto, come in dispositivo, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 734/2019
R.G., avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 288/2019 del Tribunale di Reggio
Calabria, pubblicata il 20/02/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 2514/2012
R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA l'appello e per l'effetto CONFERMA la sentenza appellata;
2) CONDANNA le parti appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del presente grado in favore delle parti appellate (unitariamente considerate), spese liquidate in € 7.160,00, oltre R.S.F. al 15% e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, e da distarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
Pagina 22 di 23 R.G. 734/2019.
3) DÀ ATTO, con riguardo alle parti appellanti, della sussistenza del presupposto processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto del 17 aprile 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
Pagina 23 di 23