Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 30/06/2025, n. 4837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4837 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/06/2025
N. 04837/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2309 del 2021, proposto da
COMUNE DI LIVERI, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Tretola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall’Avv. Maria Imparato dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI (CDP) S.p.A., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio legale in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
a) del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 120 del 12 marzo 2021, recante la revoca del decreto dirigenziale n. 265 del 15 febbraio 2007, con cui era stato concesso al ricorrente un contributo a copertura delle rate di ammortamento di un mutuo contratto con la CDP S.p.A. per i lavori di restauro della scala di accesso al santuario di Santa Maria a Parete, nonché della relativa nota di trasmissione prot. n. 152719 del 19 marzo 2021;
b) di ogni altro preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente, con particolare riferimento ai seguenti atti: alla nota 86934 del 17/02/2021, avente ad oggetto l'avvio del procedimento di revoca per decadenza dal contributo, di cui al DD n. 265 del 15/2/07, alla circolare n. 164732 del 25/02/2008 del Settore Comitato Tecnico Regionale della Campania, agli eventuali atti e/o provvedimenti dello staff 50-13-93 Gestione e coordinamento dei procedimenti di spesa e riconoscimento dei debiti fuori bilancio, della Segreteria di Giunta e della DG 50 18 00 per i Lavori Pubblici e Protezione Civile, alla nota n. 185 del 30/10/07 della Cassa DD.PP, alla circolare n. 1022916 del 30/11/2007 del Coordinatore dell'A.G.C. Bilancio – Ragioneria della Regione Campania, alla circolare n. 1076279 del 18/12/2007 del Vice Presidente della Giunta Regionale della Campania ed alla circolare n. 164732 del 25/02/2008 del Settore Comitato Tecnico Regionale della Campania, alla nota prot 2008.0135637 del 14/2/2008 della Giunta Regionale della Campania Area generale di Coordinamento Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione Espropriazione Settore Comitato Tecnico Regionale, avente ad oggetto “contributi regionali pluriennali in conto rata per ammortamento dei mutui ex LR 51/78 – LR 3/07 e LR n. 01 del 30/01/08. Decreti Dirigenziali sospesi” e di tutto quanto in essa rilevato e/o allegato, ivi incluse le circolari prot n. 41022916 del 30/11/07 e prot n. 1076279 del 18/02/07, a firma rispettivamente del Coordinatore dell'AGC Bilancio- Ragioneria e Tributi e del Vice Presidente – Assessore al Bilancio, alla circolare n. 1255/2005 della Cassa DD.PP., alla nuova procedura, riportata nel gravato decreto di revoca (n. 120 del 12/3/21, al punto d), 1., 2., 3.) al punto sub 2), a tutto quanto riportato nello stesso decreto gravato, inclusi l'adesione al patto di stabilità (con cui Cassa DD.PP. ha modificato le condizioni di concessione dei prestiti), il piano esecutivo di finanziamento dell'anno 2004 e quelli degli anni successivi (se e qualora interpretati nei termini indicati dalla Regione), nonché alla nota prot. n. 84083/09 del 22/7/09 di Cassa DD.PP.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti resistenti;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2025 il dott. Carlo Dell'Olio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il gravame in trattazione, il Comune di Liveri impugna – unitamente agli atti confluiti nella relativa serie procedimentale, meglio individuati in epigrafe – il decreto dirigenziale della Regione Campania n. 120 del 12 marzo 2021, recante la revoca del decreto dirigenziale n. 265 del 15 febbraio 2007, con cui gli era stato concesso un contributo a copertura delle rate di ammortamento di un mutuo contratto con la CDP S.p.A., pari a € 249.944,96, finalizzato a realizzare i lavori di restauro della scala di accesso al santuario di Santa Maria a Parete.
1.1 Prima di soffermarsi sulla domanda di annullamento azionata dal Comune ricorrente, si rivela opportuno ripercorrere i tratti salienti della motivazione posta a sostegno dell’avversato provvedimento di revoca: “PREMESSO che: (…); c. il suddetto contributo veniva concesso sulla base della previgente normativa di cui al comma 3 dell’art. 68 della L.R. 27 febbraio 2007, a mente del quale “i mutui sono accesi dagli enti beneficiari; il pagamento delle competenze è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi”; d. a seguito dell’adesione al patto di stabilità e crescita, in applicazione del co. 76 art. 1 della L. 311/04, la Cassa DD.PP. modificò le condizioni di concessione dei prestiti, incidendo in maniera sostanziale sulle garanzie da rendere per contrarre i mutui. Le nuove modalità furono prontamente comunicate dalla Cassa DD.PP. con nota n. 185 del 30/10/2007. La nuova procedura … prevede espressamente che: 1. (…); 2. Il prestito è contratto dall’ente locale e rimborsato dall’ente locale medesimo (contributo totale o parziale). In tal caso sarà l’ente locale ad iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti per il pagamento delle rate ed il corrispondente debito nei confronti della CDP S.p.A., rilasciando delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000. Ne consegue che il contributo regionale sarà corrisposto direttamente dalla regione all’ente locale, rimanendo CDP S.p.A. estranea al rapporto di contribuzione; 3. (…). e. Dell’intervenuta modifica delle procedure di contrazione dei mutui la Regione informò i Comuni, con circolari n. 1022916 del 30/11/2007 del Coordinatore dell’A.G.C. Bilancio-Ragioneria, n. 1076279 del 18/12/2007 del Vice Presidente della Giunta e n. 164732 del 25/02/2008 del Settore Comitato Tecnico Regionale; Con tali note la Regione informava i Comuni della disponibilità della Cassa DD.PP. a concedere il prestito esclusivamente ai Comuni, che avrebbero adottato la procedura suindicata sub 2); Era, dunque, onere dei Comuni, se dotati della necessaria capacità di indebitamento e se in grado di aderire alle nuove e più onerose procedure, di pagare alla Cassa DD.PP. i ratei dovuti sui mutui contratti, richiedendone poi il rimborso alla Regione (a fronte della previgente disciplina, secondo cui il pagamento delle competenze – sui mutui accesi sempre dagli enti beneficiari – era effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi); f. Anche la normativa regionale recepì tale mutato scenario. In particolare, l’articolo 27, comma 1, lettera ee), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1, sostituì l’art. 68 della L.R. 3/07, co. 2, (pubblicata su BURC n. 05/BIS del 04/02/2008), stabilendo appunto che il contributo è erogato direttamente agli enti interessati; g. Con la circolare n. 164732 del 25/02/2008 del Settore Comitato Tecnico Regionale si invitavano gli Enti interessati a far pervenire, sia alla Cassa DD.PP. che al settore C.T.R., la delegazione di pagamento rilasciata dal tesoriere comunale pari all’importo del decreto; h. l’art. 66 della L.R. 27 febbraio 2007 dispone che l’Ente destinatario del finanziamento approva gli atti e li trasmette ai Settori competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 65, comma 1. In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento decade. i. Il contributo di cui al Decreto Dirigenziale n. 265 del 15/02/2007 grava sul Piano esecutivo di Finanziamento dell’anno 2004, per il quale il termine decadenziale di cui all’art. 1 L.R. n. 7 del 16/08/2008, in deroga punto 3 dall’art. 66 della L.R. n. 3/2007, è il 23/07/2009; CONSIDERATO che entro detto temine perentorio del 23/07/2009, il Comune non ha ottemperato all’avvio dell’iter procedimentale obbligatoriamente previsto dalla circolare n. 164732 del 25/02/2008 del Settore Comitato Tecnico Regionale, in applicazione dell’art. 1 della L.R. 16/08/2008 n. 7, incorrendo così nella decadenza dal contributo prevista ex lege;”.
2. Ciò premesso, il Comune di Liveri reputa illegittima l’intervenuta revoca del contributo per una serie di ragioni attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere.
La Regione Campania, costituitasi in giudizio, conclude nei suoi scritti difensivi per la reiezione del gravame.
La CDP, costituitasi tramite la difesa erariale, formula nei suoi scritti varie eccezioni di rito e, nel merito, deduce l’infondatezza del gravame.
Parte ricorrente controdeduce ed insiste nelle sue tesi con ulteriori memorie, eccependo, nella memoria depositata il 17 settembre 2024, la tardività della memoria e della documentazione depositate dalla CDP l’8 settembre 2024.
La causa è stata trattenuta per la decisione all’udienza pubblica del 2 aprile 2025.
3. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di tardività opposta dal ricorrente, dal momento che sia la memoria che la documentazione prodotte dalla CDP l’8 settembre 2024 sono tempestive rispetto alla celebrazione dell’odierna udienza pubblica, risultando rispettati i termini a difesa previsti per il deposito dall’art. 73, comma 1, c.p.a.
Il Collegio non ritiene di indugiare sulle ulteriori eccezioni di rito formulate dalla difesa erariale, giacché il ricorso si profila comunque infondato.
4. Venendo al merito della controversia, il Comune ricorrente, con una prima censura, si duole che la revoca del contributo non sarebbe stata conforme ai canoni del corretto esercizio del potere di autotutela fissati dall’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, non avendo l’amministrazione regionale esternato alcuna valutazione “in ordine ad un diverso e prevalente interesse pubblico, né tantomeno un mutamento della situazione che ha condotto l’adozione del decreto, poi, revocato”. Inoltre, la revoca avrebbe inciso sul legittimo affidamento di esso ricorrente, nella prolungata assenza di contestazioni e rimostranze da parte della stessa amministrazione regionale.
Le doglianze non convincono.
Il Collegio osserva che, nel caso di specie, l’amministrazione regionale non ha esercitato il potere di revoca per sopravvenienze, bensì ha posto in essere un provvedimento di revoca-decadenza dal contributo per l’inosservanza, imputata al Comune di Liveri, di un termine perentorio (23 luglio 2009) previsto per l’avvio dell’iter procedimentale finalizzato al definitivo riconoscimento del beneficio, essendo mutate le condizioni per l’indebitamento degli enti locali nei confronti della CDP.
Si tratta, in sostanza, di un atto sanzionatorio di cd. decadenza accertativa e non di un classico atto di ritiro in autotutela, con conseguente inapplicabilità dell’invocato regime regolatorio di cui all’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
4.1 Peraltro, essendo l’aspettativa del ricorrente al mantenimento del beneficio fondata sulla mancata ottemperanza ad una prescrizione temporale di legge – come meglio sarà chiarito nel prosieguo della trattazione – non è predicabile alcuna compromissione del legittimo affidamento, il quale non può trarre fondamento da situazioni contra legem (cfr. TAR Lombardia Milano, Sez. II, 15 novembre 2023 n. 2659; TAR Campania Napoli, Sez. VI, 2 marzo 2023 n. 1344).
4.2 Soccorre, al riguardo, il condiviso orientamento espresso dalla Sezione in una fattispecie per certi versi analoga a quella qui scrutinata, al quale il Collegio interamente si riporta: “Il ricorrente invoca la violazione degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/90, prospettando quindi la riconducibilità dell’autotutela attivata dalla Regione al novero delle fattispecie di revoca o annullamento d’ufficio, quali disciplinate dalla legge sul procedimento amministrativo. Sennonché, la giurisprudenza ha elaborato un concetto peculiare per i casi di ritiro del beneficio economico che, nelle diverse situazioni disciplinate da fonti legislative o regolamentari, vanno ricondotte ad ipotesi di intervenuta decadenza (che, a seconda dei tratti distintivi che connotano le diverse realtà, assumono le definizioni di “revoca sanzionatoria o decadenziale” o di “decadenza accertativa”). In particolare, per quanto più direttamente interessa in questa sede, sono annoverati in tale nozione i casi in cui è ascritta al beneficiario l’inosservanza degli adempimenti procedurali a cui era subordinato il mantenimento del contributo. Se ne fa conseguire che, allorquando il soggetto interessato non abbia ottemperato a quanto prescritto (nell’atto di concessione o ancor più, in questo caso, direttamente dalla legge), non possono trovare ingresso esigenze di tutela dell’affidamento o di preservazione dell’interesse vantato a cagione del tempo intercorso. Assume piuttosto rilievo preminente la constatazione dell’inosservanza a specifici obblighi, di tal che il comportamento tenuto dall’interessato non potrebbe trovare favorevole considerazione, consentendo il mantenimento di un beneficio nonostante la condotta violativa delle previsioni dell’atto amministrativo o della legge. In questi casi va esclusa la riconducibilità della fattispecie negli ambiti di applicazione di cui agli articoli 21-quinquies (revoca in senso stretto) e 21-nonies (annullamento d’ufficio) della legge n. 241/90, ricadendosi “all’interno di una potestà pubblicistica di carattere sanzionatorio/ripristinatorio, riconosciuta alla P.A. allo scopo di salvaguardare il medesimo interesse pubblico di settore protetto con la concessione dell’agevolazione; potestà correlata all’accertamento della inosservanza di obblighi che il destinatario dell’agevolazione si era impegnato a osservare. Detto altrimenti, nella specie è stato compiuto non un riesame dell’atto, alla stregua della sua legittimità od opportunità, quanto invece un apprezzamento del comportamento tenuto dal destinatario dell’agevolazione durante lo svolgimento del rapporto” (Cons. Stato, sez. VI, 23/11/2018 n. 6659, chiarendo che: “Nel contesto in discussione, contrassegnato da “irregolarità” della condotta del destinatario del provvedimento di agevolazione, connesse a violazioni di prescrizioni poste a base del provvedimento ampliativo, il privato è venuto a trovarsi in una situazione di “affidamento non legittimo” e, come tale, non meritevole di tutela, l’affidamento tutelabile dovendo essere coerente con il rispetto della buona fede e della lealtà nei rapporti tra privato e P.A.”).” (così TAR Campania Napoli, Sez. III, 15 marzo 2021 n. 1722).
5. Con altra censura, parte ricorrente lamenta l’eccesso di potere per carenza dei presupposti, non avendo la Regione Campania tenuto conto che la delegazione di pagamento era stata rilasciata al tesoriere comunale il 20 luglio 2009, ossia prima della scadenza del termine asseritamente perentorio del 23 luglio 2009.
La doglianza non coglie nel segno.
Come risulta dalle emergenze processuali (cfr. allegato 3 della documentazione depositata dalla difesa attorea il 26 luglio 2024), la delegazione di pagamento, pur rilasciata al tesoriere comunale il 20 luglio 2009, è pervenuta in originale alla CDP (come richiesto formalmente da quest’ultima con nota del 22 luglio 2009) solo il 3 agosto 2009 e, soprattutto, non è stata contestualmente trasmessa agli uffici regionali, il che comprova lo sforamento del termine del 23 luglio 2009 contestato al Comune di Liveri.
6. Con un ultimo corredo di censure, il ricorrente mira ad infirmare l’intero costrutto argomentativo svolto in ordine alla perentorietà del termine del 23 luglio 2009, attaccando il provvedimento di revoca del contributo sotto i seguenti tre angoli prospettici: i) entrambe le disposizioni tratte dalle leggi regionali n. 7/2008 e n. 1/2008 “non sono applicabili al caso di specie, perché ciò costituisce una violazione del principio tempus regit actum, ovvero del principio in base a cui l’atto segue la legge vigente al tempo della sua adozione, nonché delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui le leggi non possono avere efficacia retroattiva. Da ciò discende che le uniche disposizioni applicabili al DD 265/07 sono quelle in base a cui è stato concesso, consistenti nel pagamento delle rate di ammortamento direttamente a carico della sola Regione Campania,” non profilandosi nemmeno alcuna formale deroga all’art. 66 della legge regionale n. 3/2007; ii) la proroga di 360 giorni, introdotta dall’art. 1 della legge regionale n. 1/2008, riguarda i termini di utilizzo degli investimenti, ossia la procedura di trasmissione della documentazione inerente all’opera da realizzare, già effettuata dal Comune di Liveri in vista della concessione del contributo avvenuta nel 2007, con la conseguenza che si tratta di fattispecie affatto diversa da quella di interesse; iii) a ben vedere, l’obbligatorietà del rispetto del termine del 23 luglio 2009 riposa su prescrizioni contenute in circolari della Regione Campania e della CDP, che sono intrinsecamente prive di forza normativa, il che esclude in radice l’assunta perentorietà di detto termine.
Tutte le prefate censure, che possono essere trattate unitariamente per la loro stretta connessione, non meritano condivisione perché confliggenti con il quadro normativo delineato dall’art. 3, comma 5, della legge regionale n. 1/2008, come introdotto dall’art. 1 della legge regionale n. 7/2008, in forza del quale gli enti locali, già destinatari di contributi di partecipazione ai mutui CDP con esposizione diretta della Regione Campania, non potevano più conservare tali benefici alla scadenza del termine di 360 giorni dalla pubblicazione sul BURC, coincidente (appunto) con il 23 luglio 2009, a meno che entro detto termine non avessero trasmesso all’amministrazione regionale la documentazione comprovante la propria capacità di indebitamento diretto, ossia l’apposita delegazione di pagamento al tesoriere ex art. 206 del d.lgs. n. 267/2000.
Ebbene, è evidente come tale termine non sia stato rispettato dal Comune di Liveri e come esso sia ineludibile, giacché posto dal legislatore regionale del 2008 a presidio dell’esigenza di appostamento delle somme nel bilancio regionale e ai fini del regolare perfezionamento dell’iter per l’erogazione del prestito, mediante la necessaria rettifica del decreto di originaria concessione del contributo in direzione dell’espunzione dell’esposizione diretta della Regione Campania nei confronti della CDP. Perde, quindi, anche consistenza la predicata violazione del principio del tempus regit actum, applicandosi la novella legislativa proprio ai contributi già concessi sotto il precedente regime, così come va rimarcato che le circolari emanate in materia hanno semplicemente ribadito la caratteristica di perentorietà di un termine già chiaramente individuata dal legislatore regionale.
6.1 Per il resto, e a completamento dell’esposizione, il Collegio fa propri i condivisi rilievi formulati in data odierna dal massimo giudice amministrativo in una controversia assolutamente sovrapponibile a quella di specie: “3. Con i primi due motivi di gravame (atto di appello, pp. 6-13) l’appellante lamenta che: “la revoca del contributo, in realtà, fondava su di un falso presupposto, ovvero l’applicazione/violazione del termine perentorio del 23.09.2009, introdotto dall’art. 1 della L.R. 16.08.2008 n. 7” (atto di appello, p. 7). In termini speculari, l’appellante lamenta l’illegittimità dell’atto impugnato, per avere l’Amministrazione: “... applicato un termine di decadenza dal contributo regionale che, all’epoca dell’adozione dell’atto di revoca (30.12.2019), risultava differito dal Legislatore al 31.12.2010” (atto di appello, p. 12). Gli assunti sono infondati. 4. In via preliminare va rammentato che, come evidenziato nella sentenza di questa Sezione n. 4750/24, e ribadito dalla successiva pronuncia, sempre di questa Sezione, n. 5090/24: “Dal combinato disposto dell’art. 1, comma 36, della legge regionale n. 4 del 2011 e dell’art. 66 della legge regionale n. 3 del 2007 … si ricava la regola che, per evitare la decadenza dai contributi regionali, entro il 31 dicembre 2010 non solo doveva essere stipulato il contratto di mutuo, ma doveva anche pervenire alla Regione Campania l’ulteriore documentazione prevista nel piano annuale di finanziamento, tra cui sono pacificamente ricompresi il documento contrattuale e la connessa delegazione di pagamento in favore di CDP”; Si è poi condivisibilmente affermato che: - “in seguito all’adesione al patto di stabilità e crescita, in applicazione del comma 76 dell'art. 1 della legge n. 311 del 2004 la Cassa DD.PP. ha modificato le modalità di concessione e di erogazione dei prestiti. Prestiti che vengono contratti direttamente non più dalle Regioni ma dagli enti locali che non si trovino in stato di forte indebitamento o addirittura di dissesto. Le nuove modalità, ampiamente illustrate nella Circolare Cassa DD.PP. n. 1255 del 27 gennaio 2005 e richiamate nella nota della CCDDPP n. 185 del 30 ottobre 2007, imponevano infatti che il debito derivante da ciascun prestito concesso dall’Istituto di credito fosse rilevabile nel bilancio dell’Ente beneficiario che, in questo modo, si assumeva l’onere del pagamento delle rate di mutuo rilasciando, previamente, la relativa delegazione di pagamento. Successivamente, la Regione avrebbe poi provveduto al rimborso di tali pagamenti/anticipazioni. Dell’intervenuta modifica delle procedure di contrazione dei mutui, la Regione Campania ha informato i Comuni interessati con circolari n. 1022916 del 30/11/2007 e n. 1076279 del 18/12/2007. Inoltre il legislatore regionale ha novellato l’art. 68, comma 2, della L.R. 3/07 (cfr. art. 7, comma 1, lettera ee), della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1), stabilendo, appunto, che il mutuo dovesse essere erogato direttamente agli enti locali interessati (i quali avrebbero onorato le singole rate per poi farsi rimborsare dalla Regione a titolo di benefici finanziari). Pertanto, soltanto quei Comuni dotati della necessaria “capacità di indebitamento”, e che avessero deciso di aderire alle nuove e più onerose procedure prescritte, avrebbero potuto ottenere la concessione del finanziamento. In altri termini, nella nuova procedura l’onere di garantire la necessaria “capacità di indebitamento” è stato posto in capo ai Comuni, i quali hanno in questo modo l’obbligo di iscrivere nel proprio bilancio le somme occorrenti, rilasciando la delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 206 del d. lgs. 267/2000 onde accedere ai decreti regionali di finanziamento”; - “In questa stessa direzione, l’art. 27 della legge regionale n. 1 del 2008 ha poi introdotto l’art. 68-bis della legge regionale n. 3 del 2007 a norma del quale: “i comuni che presentano richiesta corredata da idonea documentazione diretta ad accertare la concreta possibilità dell'ottenimento di finanziamenti da parte di istituti di credito”. Il che sta a significare che spetta poi (anche) alla Regione indicare quale debba essere la “idonea documentazione” che possa attestare la possibilità ossia la capacità di contrarre debito anche attraverso i mutui quali quelli di specie. Si veda, ancora in tal senso, proprio quanto previsto dalla successiva circolare regionale del 25 febbraio 2008, con cui si indicava sempre la delegazione di pagamento quale indefettibile documentazione a corredo della domanda”; - “Riassumendo i termini della questione: a) nel nuovo sistema il Comune deve direttamente assumere l’obbligo di onorare le singole rate di mutuo (che verranno poi rimborsate dalla Regione): b) in questa specifica direzione, lo stesso Comune deve allora dimostrare la propria “capacità di indebitamento”; c) tale capacità è ragionevolmente e proporzionalmente dimostrabile mediante delegazione di pagamento (in favore di un funzionario comunale) a valere sulle entrate previste dal bilancio comunale di previsione (trattasi dunque di impegno assunto mediante risorse finanziarie preventivamente vincolate); d) un simile impegno è sintomo della idoneità del comune ad onorare determinati debiti; e) in questo modo, i successivi benefici finanziari (nel caso di specie, l’eventuale rimborso regionale) vanno dunque a premiare le amministrazioni locali più virtuose”. 5. Ciò premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica il mancato rispetto, da parte del Comune appellante, del termine perentorio del 23.7.2009, definito dall’art.1 della L.R. 16/08/2008 n. 7, al fine dell’invio della documentazione attestante la propria capacità di indebitamento. Per tali ragioni, la revoca del contributo costituiva atto a contenuto sostanzialmente vincolato, essendosi la Regione limitata a prendere atto del mancato inoltro, da parte del Comune, nel termine perentorio del 23.7.2009, della suddetta documentazione. Ed è appena il caso di soggiungere che tale modus operandi è del tutto rispettoso del principio tempus regit actum, avendo la Regione preso atto delle modifiche normative medio tempore intervenute in ordine alla materia in esame, ed essendosi pertanto ad esse puntualmente adeguata. Per tali ragioni, i primi due motivi di gravame sono infondati, e vanno pertanto disattesi.” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 2 aprile 2025 n. 2838, che ha confermato la sentenza di questa Sezione n. 5302 del 29 settembre 2023).
7. In conclusione, resistendo gli atti impugnati a tutte le censure prospettate, il ricorso deve essere respinto per infondatezza.
Sussistono nondimeno giusti e particolari motivi, tenuto conto della natura della causa e dell’assetto dei contrapposti interessi, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico del Comune ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carlo Dell'Olio | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO