Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56, legge fall., presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile, ferma restando la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246, cod.civ., stabilisce che essa non opera.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la compensazione del credito vantato da un agente assicurativo nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con il debito verso quest'ultima, in quanto esclusa dagli artt. 23 e 24 dell'accordo nazionale di categoria).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 18428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18428 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI LI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLLEGIOVE 65, presso l'avvocato RAFFAELE CIAMARRA, rappresentata e difesa dall'avvocato RAIMONDO PUCILLO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
FIRENZE COMPAGNIA ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante "pro tempore" elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ 13, presso l'avvocato ORLANDO SIVIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIULIO BERNINI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sent. n. 423/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 6 marzo 2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;
udito per il resistente l'Avvocato Sivieri che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20 febbraio 1990 presso il Tribunale di Firenze IU TI chiedeva di essere ammessa al passivo della Compagnia di Firenze Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 208 L.f. (R.D. n. 267 del 1942) (il Commissario liquidatore non aveva infatti preso in considerazione la domanda precedentemente formulata) per la somma di L. 3.721.929, somma computata sottraendo all'importo di L. 23.820.193, spettante per diverse causali, quella di L. 20.098.264 dovuta alla società, e trattenuta a titolo di parziale compensazione ai sensi degli artt. 56 e 201 L.f.
Il commissario liquidatore sollecitava a sua volta il rigetto dell'opposizione, chiedendo in via riconvenzionale la condanna dell'opponente al pagamento di L. 32.253.219, di cui L. 19.477.061 per premi scaduti, L.
2.105.608 per rilievi contabili, L. 10.670.000 per restituzione finanziamento, con esclusione della invocata compensazione ex art. 56 L.f.
Il tribunale determinava in L. 10.994.021 il credito della TI e in L. 32.253.279 quello della Compagnia, operava la compensazione del debito di restituzione del finanziamento ricevuto dalla TI con parte del credito da lei vantato verso la Compagnia assicurativa per indennità di fine rapporto, riduceva a L. 566.764 l'ammissione del credito dell'istante e condannava infine quest'ultima al pagamento di L. 21.825.962, oltre rivalutazione ed interessi.
La Corte di Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'appello principale della TI, rideterminava in L. 12.984.021 il credito di quest'ultima, e di tale somma disponeva l'ammissione al passivo, ritenendo insussistente l'ipotesi di compensazione prospettata, con ciò accogliendo l'appello incidentale della Compagnia di Firenze;
confermava inoltre la condanna della TI al pagamento della somma di L. 32.253.279 determinata in primo grado.
Avverso la detta decisione proponeva ricorso per cassazione IU TI, che con tre distinti motivi denunciava violazione di legge sotto diversi profili e vizio di motivazione.
Resisteva con controricorso la Compagnia di Firenze Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., che contestava la fondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso TI ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 6 D.L. n. 576 del 1978 e dell'art. 2119 c.c. "e di ogni altra norma e principio in tema di efficacia,
risoluzione e scioglimento del contratto ed indennità di fine rapporto", in relazione al mancato riconoscimento dell'indennità di preavviso e di quella asseritamente dovuta per lo "scioglimento del contratto", in ossequio a quanto disposto nell'art. 12 dell'Accordo Nazionale Agenti, che lo prevede espressamente salvo il caso di recesso per giusta causa.
Nella specie infatti sarebbe all'evidenza non configurabile una ipotesi di giusta causa, essendo la risoluzione del rapporto imputabile alla intervenuta liquidazione coatta amministrativa della compagnia assicurativa, e non già a fatto ascrivibile all'agente. Il rilievo non è fondato.
Come è stato puntualmente rilevato dal giudice del merito, l'art. 5 del D.L. 26 settembre 1978, n. 576, conv. in L. n. 738 del 1978,
stabilisce che i rapporti di lavoro del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa sono risoluti di diritto dalla data di pubblicazione del relativo decreto, che l'impresa cessionaria (nella sentenza è precisato che con D.M. 9 dicembre 1981 è stato disposto il trasferimento del portafoglio assicurativo alla G.E.A.S.) ha l'obbligo di riassumere i dipendenti e che i lavoratori riassunti hanno diritto alla corresponsione da parte del liquidatore della sola indennità di anzianità.
L'art. 6 dello stesso provvedimento prevede inoltre, per quanto riguarda i rapporti di agenzia dell'impresa posta in liquidazione coatta, che anche i detti rapporti sono risoluti di diritto dalla pubblicazione del decreto, che l'indennità di fine rapporto è a carico della liquidazione, che i medesimi rapporti sono infine ricostituiti di diritto con l'impresa cessionaria, a decorrere dal giorno successivo a quello della loro risoluzione.
La normativa vigente per la parte di interesse è stata dunque interpretata dalla Corte di Appello di Firenze come espressione dell'esigenza di assicurare la corresponsione dell'indennità di preavviso in luogo della prestazione non adempiuta (per l'appunto il mancato preavviso) solo se non sia intervenuta la ricostituzione del rapporto di agenzia con l'impresa cessionaria, e tale interpretazione appare correttamente prospettata poiché l'obbligo di preavviso è evidentemente fissato in ragione della necessità di agevolare l'instaurazione di nuovi rapporti in sostituzione di quelli anticipatamente definitisi e non può conseguentemente individuarsi la violazione di alcun obbligo al riguardo se in connessione con la cessazione del rapporto per effetto della liquidazione coatta sia sorto, senza soluzione di continuità, un altro rapporto (C. 1 marzo 1995, n. 2300, C. 7 febbraio 1997, n. 1150). Per di più va considerato che l'indennità di preavviso costituisce un istituto strettamente ed univocamente collegato al recesso del contratto, e quindi ad una libera manifestazione delle parti, circostanza questa che ne esclude la riconoscibilità nell'ipotesi di estinzione del rapporto "ope legis" (C. 95/2300 cit., C. 31 luglio 1998, n. 7544), indipendentemente dai riferimenti contenuti nella disciplina collettiva, pur sempre collegati alle ipotesi di scioglimento per volontà delle parti, quale il recesso di una di esse (C. 28 febbraio 1996, n. 1592). Analogamente infondati risultano il secondo e il terzo motivo di ricorso, che vanno trattati congiuntamente poiché denunciano vizio di motivazione e violazione di medesime disposizioni di legge, con una doglianza che attiene sostanzialmente alla mancata compensazione dei crediti e debiti esistenti tra le parti.
Più precisamente, dall'analisi in punto di fatto del giudice del merito è emerso che le loro reciproche posizioni debitorie fossero di L. 32.253.219 (TI) e L. 12.984.021 (Compagnia di Firenze in liquidazione coatta amministrativa), somme per le quali è stata rispettivamente disposta la condanna al pagamento (TI per L. 32.253.219) e l'ammissione allo stato passivo (credito della ricorrente per L. 12.984.021), con esclusione quindi della sollecitata compensazione, per effetto delle pattuizioni contenute negli artt. 23 e 24 dell'Accordo Nazionale all'epoca vigente. Nel citato art. 23 è infatti stabilito che "l'agente o i suoi eredi non possono invocare compensazioni dei saldi di spettanza dell'impresa con loro crediti nei confronti di quest'ultima o con la cauzione", disposizione poi ribadita nel successivo art. 24, e tali statuizioni hanno correttamente indotto la Corte di Appello di Firenze a ritenere inapplicabile nella specie la compensazione ai sensi del disposto dell'art. 1246 c.c., nn. 2 e 4, che per l'appunto ne esclude la possibilità di verificazione, fra l'altro, nei casi di credito per restituzione di cose depositate o date in comodato, e di rinunzia in proposito fatta preventivamente dal debitore. Il chiaro dettato dell'art. 1246 c.c. ed il contenuto della contrattazione collettiva richiamata escludono la sussistenza della dedotta violazione di legge, che per vero la TI ha denunciato anche sotto un ulteriore profilo, e cioè in ragione del preteso contrasto con l'art. 56 L.f., che per l'appunto riconosce ai creditori del fallito di compensare con i loro debiti i crediti vantati nei suoi confronti.
La doglianza è tuttavia destituita di fondamento poiché la compensazione prevista dal citato art. 56, pur presentando dei caratteri di specialità rispetto a quella ordinaria potendo essere effettuata anche in assenza del requisito della esigibilità del credito nei confronti del fallito, è pur tuttavia subordinata, ai fini della sua applicabilità, alla sussistenza dei requisiti fissati dalla disciplina generale dettata in materia nel codice civile, fra i quali anche quelli della inesistenza delle limitazioni elencate nell'art. 1246 c.c. (C. 25 marzo 1992, n. 13095, C. 90/76 52). Non essendo dunque ravvisabile nel caso in questione una ipotesi di estinzione delle obbligazioni per compensazione ai sensi degli artt. 1241 e segg. c.c., non può trovare attuazione neppure la speciale compensazione tra debiti e crediti del fallito, prevista dall'art. 56 L.f.
Identiche considerazioni devono essere richiamate per il terzo motivo di ricorso con il quale, come detto, la TI ha sollevato analoghe censure in relazione al disposto aumento del suo credito di L.
1.990.000 nei confronti della Compagnia assicurativa per l'avvenuto pagamento di sinistri, senza corrispondente eliminazione del credito di uguale importo vantato dalla stessa Compagnia di Firenze per presunti pagamenti irregolari di sinistri. Devono essere infatti richiamate in proposito le stesse argomentazioni svolte in ordine alle ragioni (preventiva rinunzia negoziale) per le quali la compensazione non risulta applicabile nel caso di specie, mentre d'altro canto eventuali errori di computo da parte del giudice del merito imputabili ad una duplice contraddittoria annotazione di una stessa causale di spesa fra le attività e le passività (la prospettazione della ricorrente non è del tutto chiara sul punto), potrebbero convenientemente essere rimossi, ove esistenti, facendo ricorso alla procedura per la correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e segg. c.p.c. Conclusivamente il ricorso va rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento della spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2000 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in Euro 2000 per onorari e Euro 100 per esborsi, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 3 dicembre 2003