Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 18428
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Sentenza 3 dicembre 2003

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La compensazione in materia fallimentare, regolata dall'art. 56, legge fall., presenta elementi di specialità rispetto alla disciplina ordinaria, in quanto opera anche se il credito vantato nei confronti del fallito non è esigibile, ferma restando la necessità che sussistano gli ulteriori requisiti previsti dal codice civile e, tra questi, che non ricorra alcuno dei casi per i quali l'art. 1246, cod.civ., stabilisce che essa non opera.(Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la compensazione del credito vantato da un agente assicurativo nei confronti di un'impresa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa con il debito verso quest'ultima, in quanto esclusa dagli artt. 23 e 24 dell'accordo nazionale di categoria).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 03/12/2003, n. 18428
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18428
    Data del deposito : 3 dicembre 2003

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