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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 17/03/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1160/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1. Dott.ssa Antonella Tedesco Presidente
2. Dott. Riccardo Sabato Giudice
3. Dott. Giuseppe Izzo Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 15/11/2024
DA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, _1 C.F._1 dall'avv. Filippo Rautiis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Concetta Iannibelli in
Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo n. 5, comunicazioni a mezzo fax: 097341309, posta elettronica certificata: Email_1
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Concetta Iannibelli (C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo C.F._3
studio in Lagonegro (PZ) alla Via del Popolo n. 5, comunicazioni a mezzo fax: 097341309, posta elettronica certificata: Email_2
RICORRENTE con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: separazione consensuale
FATTO pagina 1 di 4 I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 15/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, esponevano: di avere contratto matrimonio, in data 07/08/2003, in Rivello con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Rivello al n. 4, anno 2003, parte II, Serie A, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione coniugale erano nati i figli
[...]
nata a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; che Per_1 Persona_2
la famiglia aveva residenza anagrafica in Rivello, alla c.da Sorba, ed erano domiciliati nell'immobile di proprietà della famiglia di in Lagonegro, alla c.da Lung'Alto, ove avevano fissato la _1
residenza familiare;
che la ricorrente svolgeva lavoro part-time di amministrativa con retribuzione mensile pari ad euro 400,00 circa, per 12 mensilità, ed era proprietaria del veicolo Chrysler tg.
CE966AS; che il ricorrente era assunto con contratto a tempo parziale, come addetto all'assemblaggio di infissi e serramenti ed al montaggio presso il committente livello 5 metalmeccanici, con retribuzione mensile pari ad euro 422,14 circa, per 12 mensilità; che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile per mancanza di amore.
Tanto premesso, chiedevano congiuntamente all'adito Tribunale pronunciarsi la separazione alle seguenti condizioni: “
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. I figli minorenni
e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Per_1 Persona_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza con la madre presso un'abitazione in Lagonegro che sarà detenuta in locazione. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
3. La casa familiare sita in Lagonegro, c.da Lung'Alto, rimane nella disponibilità del coniuge , _1
comproprietario congiuntamente ai suoi familiari, con tutti gli arredi. La SI.ra Controparte_1
potrà rimanere con i figli, con il pieno consenso del coniuge, nella casa coniugale, fin quando non avrà trovato una nuova ed adeguata sistemazione cui trasferirsi insieme ai minori. Le spese di gestione della casa coniugale dalla sottoscrizione dell'accordo e sino all'effettivo trasferimento in altra abitazione saranno a carico esclusivo del GN , così come ogni altra somma, attinente _1
la gestione dell'immobile utilizzato come casa coniugale, riferita al periodo matrimoniale sarà esclusivamente a carico del SI. senza possibilità di vantare alcuna pretesa nei confronti _1
della coniuge.
4. Il SI. potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di _1
seguito indicati: cfr, piano genitoriale. 5 il SI. si obbliga a corrispondere alla SI.ra _1
, entro il giorno 30 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la Controparte_1
pagina 2 di 4 somma di euro 500,00 (cinquecento/00) complessive, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli.
6. Il SI. Pt_1
si obbliga a corrispondere alla SI.ra , entro il giorno 30 di ogni mese, a
[...] Controparte_1
titolo di contributo al mantenimento dell'altro coniuge, la somma di euro 150,00 (per 12 mensilità), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat. Il mantenimento ai figli e alla coniuge sarà versato sul seguente codice Iban: n. 5333171227015571 acceso presso Poste Italiane intestato a CP_1
.
7. Il SI. , concede alla coniuge per i figli di incassare al 100% l'assegno unico
[...] _1
per i figli per un importo totale di euro 398,80, a titolo di mantenimento indiretto.
8. Spese legali compensate.”
I ricorrenti dichiaravano di non volersi riconciliare, rinunciavano alla comparizione personale in udienza optando per il deposito di note scritte, depositavano la documentazione di cui all'art 473-bis,
12, comma 3 c.p.c.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria ex artt. 70 e 71 c.p.c. al P.M., il quale in data 17/12/2024 rendeva il seguente parere: “Nulla oppone”.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza del 27/01/2025, le parti si riportavano al ricorso, concludendo per il relativo accoglimento.
All'esito, con ordinanza del 28/01/2025, veniva richiesta l'integrazione delle condizioni di separazione, non risultando sufficientemente specificati i tempi e le modalità di esercizio del diritto/dovere di visita della prole da parte del genitore non collocatario.
Le parti depositavano congiuntamente, in data 31/01/2025, integrazione del piano genitoriale sul diritto di visita del genitore non collocatario chiedendo: “1) per due giorni a settimana i minori si recano dal padre dalle 18:00 di sera con pernottamento, il giorno successivo sono accompagnati dal padre direttamente a scuola;
2) nei fine settimana alternati si recano dal padre dalle 13.00 del sabato sino alle 8.00 del lunedì mattina quando sono riaccompagnati a scuola, 3) durante le festività natalizie e pasquali, i minori alternano la vigilia con il padre ed il Natale o la Pasqua con la madre e viceversa;
4) le vacanze estive sono trascorse 15 giorni di luglio con il padre 15 giorni con la madre lo stesso nel mese di agosto;
5) i compleanni dei minori sono trascorsi a pranzo con un genitore a cena con l'altro;
6) i compleanni dei genitori sono trascorsi insieme ai figli nel luogo scelto dalle parti;
7) nei giorni in cui la scuola è chiusa per motivi decisi dall'Istituto scolastico, i figli scelgono se passare del tempo con il genitore non collocatario;
8) oltre alla regolamentazione sopraindicata dal punto 1) a 7), i minori hanno piena libertà di trascorrere del tempo con il genitore non collocatario in considerazione della circostanza che entrambi i genitori sono molto favorevoli a che i figli non sentano la separazione come un peso o genitori debbano scegliere con chi stare. Ciò è maggiormente garantito dall'età dei minori e
pagina 3 di 4 dalla vicinanza della collocazione della coppia.”
Con note ex art. 127 ter c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 10/03/2025, le parti si riportavano al ricorso introduttivo, alle integrazioni depositate concludendo per il relativo accoglimento.
La causa veniva, quindi, rimessa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda, diretta ad ottenere la separazione personale, merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, rilevato che le formalità prescritte sono state tutte osservate, ritenuto che le condizioni concordate, così come integrate in data 31/01/2025, non trovano ostacolo nella legge e non si pongono in contrasto con l'interesse della prole, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici e patrimoniali.
Non occorre provvedere sulle spese del giudizio, stante la natura del procedimento che non rende configurabile una soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il _1
01/05/1973, e nata a [...] il [...], che hanno contratto Controparte_1
matrimonio in Rivello (Pz) il 07/08/2003;
2) omologa le condizioni di separazione riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
3) nulla per le spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rivello (PZ) perché provveda alla relativa annotazione a margine dell'atto di matrimonio celebrato in data 07/08/2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, anno 2003, parte II, serie A.
Così deciso in Lagonegro, all'esito della camera di conSIlio del 17/03/2025
Il Giudice Rel./Est.
Dott. Giuseppe Izzo
Il Presidente dott.ssa Antonella Tedesco
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