Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2010, n. 9461
CASS
Sentenza 21 aprile 2010

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In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2010, n. 9461
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9461
Data del deposito : 21 aprile 2010

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