Sentenza 21 aprile 2010
Massime • 1
In materia di procedimento civile, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma è finalizzata all'acquisizione, da parte del giudice, di un parere tecnico necessario, o quanto meno utile, per la valutazione di elementi probatori già acquisiti o per la soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze. La nomina del consulente rientra quindi nel potere discrezionale del giudice, che può provvedervi anche senza alcuna richiesta delle parti, sicchè ove la parte ne faccia richiesta non si tratta di un'istanza istruttoria in senso tecnico ma di una mera sollecitazione rivolta al giudice affinchè questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo; ne consegue che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, ancorchè formulata dalla parte tardivamente costituitasi in giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2010, n. 9461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9461 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. ZAPPIA Pietro - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23577/2006 proposto da:
LA OR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato BOLOGNA GIULIANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PALUMBO NICOLÒ, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMPAGNIA DI NAVIGAZIONE "DR. IE LÌ & I" s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato NAPPI PASQUALE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CAVALLARI EGISTO, giusta delega a margine del ricorso;
- controricorrente -
e contro
MILANO ASSICURAZIONI S.P.A.;
- intimata -
e sul ricorso 24618/2006 proposto da:
SOCIETÀ MILANO ASSICURAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LEONIDA BISSOLATI 76, presso lo studio dell'avvocato PINELLI GIORDANO TOMMASO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CHIAIA NOYA GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
LA OR, PA di Navigazione "DR. IE LÌ & I" s.r.l.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 50/2006 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 26/01/2006 R.G.N. 1403/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO ZAPPIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
FATTO
Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Trani, depositato in data 12.11.1999, PE DO, premesso di aver lavorato come cuoco su navi della compagnia di navigazione EG LI e figli s.r.l. Trasporti Marittimi", esponeva di aver subito in data 20.5.1997 il ritiro definitivo del libretto di navigazione essendo stato cancellato dalle matricole della navigazione a seguito di giudizio di inidoneità da parte della Commissione Medica Permanente di 1 grado di Bari. Non avendo conseguito la somma prevista dalla contrattazione collettiva a titolo di indennità, chiedeva la condanna della società datoriale e della "Milano Assicurazioni s.p.a." al pagamento, in solido, della somma di L. 50.000.000 prevista dall'art. 56 del CCNL "Naviglio Minore" del 24.11.1994. Istauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente la compagnia armatrice, la quale eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del giudice adito e l'intervenuta prescrizione ai sensi dell'art. 373 c.n.; nel merito assumeva l'infondatezza delle richieste formulate dal ricorrente rilevando che le malattie denunciate erano state contratte al di fuori del periodo di imbarco. Inoltre, pur prendendo atto della chiamata diretta operata dal PE nei confronti della Milano Assicurazioni s.p.a., chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in giudizio del predetto istituto assicuratore.
Conseguita tale autorizzazione ed effettuata la chiamata in causa, la PA di assicurazione, costituitasi tardivamente, proponeva le stesse eccezioni preliminari sollevate dall'Armatore deducendo nel merito l'infondatezza della domanda del ricorrente. Con sentenza in data 13.6.2003 il Tribunale adito, rigettate le eccezioni delle società resistenti, in accoglimento della domanda, condannava le predette in solido al pagamento della somma di Euro 25.882,84.
Avverso tale sentenza proponeva appello la "Milano Assicurazioni s.p.a." lamentandone la erroneità sotto diversi profili e chiedendo il rigetto delle domande proposte da controparte con il ricorso introduttivo;
e proponeva altresì appello incidentale la società datoriale chiedendo parimenti il rigetto delle domande. La Corte di Appello di Bari, con sentenza in data 12.1.2006, accoglieva entrambe le impugnazioni e, in riforma della sentenza gravata, rigettava le domande proposte dal PE. In particolare rilevava che, a seguito della consulenza medico legale effettuata nel predetto giudizio di appello, era stato accertato che al lavoratore era stato ritirato il libretto di navigazione perché affetto da malattie non di origine professionale, in quanto non contratte nell'esercizio ed a causa dell'attività lavorativa svolta;
pertanto, poiché la polizza stipulata dall'Armatore era limitata - per i dipendenti, come il PE, iscritti "a turno generale" - alle malattie di natura professionale, la domanda non poteva essere accolta.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione PE DO con due motivi di impugnazione.
Resistono con separati controricorsi la EG LI e Figli s.r.l." e la "Milano Assicurazioni s.p.a."; quest'ultima propone a sua volta ricorso incidentale condizionato affidato ad un motivo di gravame. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. DIRITTO
Preliminarmente va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c., dei due ricorsi perché proposti avverso la medesima sentenza.
Col primo motivo di gravame il ricorrente principale lamenta violazione e falsa applicazione dell'allegato 3 del CCNL "Naviglio Minore" del 24.11.1994 (ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e dell'art. 1223 c.c.. In particolare rileva il ricorrente che l'allegato 3 del CCNL "Naviglio Minore" prevedeva, in caso di ritiro del libretto di navigazione per inidoneità all'imbarco, il diritto all'indennizzo di L. 50.000.000 sia nell'ipotesi di malattia professionale che in quella di malattia extraprofessionale, essendo l'unico punto di discrimine fra le due ipotesi costituito dal fatto che, per i marittimi iscritti al turno generale, la malattia doveva insorgere durante il periodo di imbarco o di comandata;
e nel caso di specie la malattia era insorta durante il periodo di imbarco, per come evidenziato dallo stesso C.T.U. E rileva altresì che illegittimamente, ed in violazione del predetto allegato 3, la PA CE aveva stipulato una polizza assicurativa che limitativa l'assicurazione, per i marittimi iscritti a turno generale, alle malattie di natura professionale;
di talché la società predetta era tenuta alle conseguenze risarcitorie per inadempimento contrattuale, siccome richiesto correttamente con il ricorso introduttivo.
Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione falsa applicazione dell'art. 416 c.p.c.. In particolare rileva che erroneamente la Corte territoriale aveva disposto la consulenza medico legale essendosi entrambi i resistenti costituiti tardivamente in giudizio di talché le deduzioni istruttorie erano da considerarsi tardive e non potevano essere ammesse.
Col proposto ricorso incidentale condizionato la Milano Assicurazioni s.p.a. lamenta violazione del principio del giusto processo e del contraddittorio tra le parti come assicurato dai precetti di cui agli artt. 3, 111 e 24 Cost., nonché violazione dell'art. 101 c.p.c.. In particolare rileva che erroneamente, nel giudizio di primo grado, il Tribunale aveva affermato la "contumacia" di essa resistente, considerata pertanto non presente nel giudizio, con conseguente palese mancata lettura della comparsa di costituzione e delle memorie difensive;
di talché la società predetta non aveva potuto in alcun modo influire sull'esito del giudizio, che pur la vedeva presente, in violazione del principio del giusto processo e del contraddittorio. E pertanto erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto l'assenza, in siffatta dichiarazione di contumacia, di alcun motivo di nullità. Infine, nel proprio controricorso, la PA CE rileva la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal PE per mancata specificità della procura a difendere presso la Corte di Cassazione, nonché per mancato rispetto dei criteri imposti dall'art. 360 bis c.p.c., non essendo stati compiutamente illustrati i motivi del ricorso con conseguente mancata formulazione dei quesiti di diritto.
Preliminarmente osserva il Collegio che l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società datoriale non è fondata.
Rileva invero il Collegio che la procura apposta a margine del ricorso per cassazione, ancorché conferita con formulazione generica, non rende inammissibile il suddetto ricorso, in quanto l'inscindibile collegamento della procura con l'atto cui accede vale a determinarne la specialità, nel senso richiesto dall'art. 365 c.p.c., pur in mancanza di un espresso riferimento alla sentenza da impugnare ed al giudizio per cassazione (Cass. sez. 1, 4.4.2002 n. 4800); ciò in quanto tale procura, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo, e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore (Cass. sez. 3^, 14.2.2008 n. 3539; Cass. sez. 3^, 17.3.2006 n. 5894; Cass. sez. 2^, 7.9.2004 n. 18006; Cass. sez. lav., 9.8.2004 n. 15381). Del pari infondato è l'ulteriore profilo di inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c., per omessa formulazione del quesito di diritto.
L'eccezione non può trovare accoglimento atteso che il D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, prevede che le disposizioni del capo
1^ del suddetto decreto, ad eccezione di quelle contenute negli artt. 1 e 19, si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze pubblicate a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale decreto;
e pertanto la disposizione di cui all'art. 366 bis c.p.c., introdotto dall'art. 6 del decreto in questione, non trova applicazione nel caso di specie, versandosi in tema di ricorso per cassazione avverso sentenza pubblicata in data anteriore (decisione del 12.1.2006 depositata in cancelleria il 26.1.2006) rispetto alla data (2.3.2006) di entrata in vigore del decreto legislativo;
ne' alcun rilievo sul punto assume la circostanza che il ricorrente abbia fatto riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'allegato 3 del CCNL. Posto ciò, rileva il Collegio che il primo motivo del ricorso principale è inammissibile.
Sul punto occorre evidenziare che, per il principio di specificità e autosufficienza del ricorso in cassazione, è necessario che nello stesso siano indicati con precisione tutti quegli elementi di fatto che consentano di controllare l'esistenza del denunciato vizio senza che il giudice di legittimità debba far ricorso all'esame degli atti.
Pertanto nel caso di specie parte ricorrente, nel proporre la suddetta censura concernente la inidoneità della polizza assicurativa stipulata dalla PA CE che limitativa l'assicurazione, per i marittimi iscritti a turno generale, alle malattie di natura professionale, in violazione dell'allegato 3 al CCNL "Naviglio Minore" del 24.11.1994, avrebbe dovuto riportare nel ricorso (ovvero allegare allo stesso) il contenuto del suddetto allagato 3 e della polizza in questione, onde consentire a questa Corte di valutare l'esistenza del vizio denunciato, e segnatamente la coerenza (o meno) della polizza alle previsioni della contrattazione collettiva senza dover procedere ad un (non dovuto) esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - che a tali atti facciano riferimento.
Ed infatti, come ha chiarito a più riprese questa Corte (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225; Cass. sez. lav., 21.5.2004 n. 9734), "il rispetto del canone di autosufficienza risulta fondato sull'esigenza, particolare nel giudizio di legittimità, di consentire al giudice dello stesso di valutare la decisività della prova, testimoniale o documentale, di cui si lamenti l'omesso esame da parte del giudice di merito, la sussistenza della violazione del canone ermeneutico, di carenze dell'elaborato peritale su cui si fondi la decisione del giudice di merito, e, più in generale, di un error in procedendo, senza che egli debba procedere ad un esame dei fascicoli - d'ufficio o di parte - ove tali atti siano contenuti (Cass. 1170/04, 4905/03, 9079/03, 15124/01). Tale esigenza di astensione del giudice di legittimità dalla ricerca del testo completo degli atti processuali, attinenti al vizio denunciato, non è giustificata da finalità sanzionatorie nei confronti della parte che costringa il giudice a tale ulteriore attività d'esame degli atti processuali, oltre quella devolutagli dalla legge;
la stessa risulta, invece, piuttosto ispirata al principio secondo cui la responsabilità della redazione dell'atto introduttivo del giudizio fa carico esclusivamente al ricorrente ed il difetto di ottemperanza alla stessa non deve essere supplito dal giudice per evitare il rischio di un soggettivismo interpretativo da parte dello stesso nella individuazione degli atti - o parti di essi - che siano rilevanti in relazione alla formulazione della censura" (Cass. sez. lav., 23.3.2005 n. 6225). Il motivo si appalesa comunque infondato avendo sul punto correttamente evidenziato la Corte territoriale che la domanda proposta dal lavoratore con il ricorso ex art. 414 c.p.c., concerneva la condanna in solido dei convenuti al pagamento della somma prevista dalla polizza a titolo di indennità in virtù della contrattazione richiamata, e non già la condanna alla corresponsione di tale somma a titolo risarcitorio per non avere la società datoriale correttamente eseguito l'obbligazione nascente dal contratto collettivo.
Appare di tutta evidenza che siffatta richiesta costituisce in realtà domanda nuova che comporta una evidente mutatio libelli. Devesi in proposito evidenziare che nel processo del lavoro si ha introduzione di una domanda nuova per modificazione della causa petendi, non consentita in appello, allorché si introducono elementi nuovi o quando gli elementi prospettati in giudizio, se pur già esposti nell'atto introduttivo, vengono dedotti in grado di appello con una differente portata, atteso che in tal modo non viene in rilievo solo una diversa qualificazione giuridica dei fatti, ma si introduce nel giudizio un nuovo tema di indagine che altera l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, con conseguente violazione della lealtà del contraddittorio ma soprattutto del principio del doppio grado di giurisdizione (Cass. sez. lav., 23.3.2006 n. 6431; Cass. sez. lav., 20.10.2005 n. 20265). E pertanto neanche sotto questo profilo il suddetto motivo di gravame può trovare accoglimento.
Del pari infondato è il secondo motivo di gravame.
Osserva il Collegio che la consulenza tecnica d'ufficio, avendo la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico - scientifiche che si rendono necessarie al fine del decidere, non è un mezzo istruttorio in senso proprio e pertanto non soggiace al regime delle preclusioni del rito del lavoro per l'assunzione dei mezzi istruttori;
la stessa può essere ammessa anche se non sia indicata specificamente nel ricorso introduttivo o nella memoria di costituzione, potendo essere disposta d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento ed anche al di fuori dei limiti stabiliti del codice civile. Ne consegue che, ove una richiesta di consulenza d'ufficio provenga da una parte, essa non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo;
da ciò deriva altresì che una tale richiesta non può mai considerarsi tardiva, anche se formulata solo in sede di precisazione delle conclusioni o di giudizio di appello, perché è sempre il giudice che, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, delimita l'ambito dell'indagine da affidare al C.T.U. (Cass. sez. 2^, 15.4.2002 n. 5422). Il giudizio sulla necessità o utilità di farvi ricorso rientra nel potere discrezionale del giudice del merito e, se adeguatamente motivato in relazione al punto di merito da decidere, non può essere sindacato in sede di giudizio di legittimità; con la ulteriore precisazione che la motivazione, sia in ordine alla ammissione della consulenza che al diniego della stessa, può anche essere implicitamente desumibile dal complesso delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato, effettuate dal suddetto giudice (Cass. sez. 3^, 2.3.2006 n. 4660;
Cass. sez. 1^, 5.7.2007 n. 15219; Cass. sez. 2^, 6.5.2002 n. 6479; in senso sostanzialmente conforme, Cass. sez. 3^, 7.12.2005 n. 27002). E pertanto neanche sotto questo profilo il proposto gravame può trovare accoglimento.
Il ricorso principale va pertanto rigettato ed in detta statuizione rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla "Milano Assicurazioni s.p.a.".
A tale pronuncia segue la condanna del ricorrente principale al pagamento delle spese di giudizio in favore della Milano Assicurazioni s.p.a., che si liquidano come da dispositivo. Va per contro disposta la compensazione di tali spese nei confronti della società armatrice EG LI e figli s.r.l. Trasporti Marittimi" avuto riguardo alla manifesta infondatezza della eccezione di inammissibilità dei ricorso proposto dal lavoratore, in quanto fondata su questioni di diritto e rilievi in relazione ai quali questa Corte aveva avuto già modo a più riprese, con giurisprudenza quindi assolutamente consolidata, di pronunciarsi ritenendone la infondatezza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale. Compensa le spese del presente giudizio di cassazione fra il ricorrente principale e la società armatrice EG AL e figli s.r.l. Trasporti Marittimi". Condanna il ricorrente principale alla rifusione delle spese del presente giudizio nei confronti della "Milano Assicurazioni s.p.a.", che liquida in Euro 27,00, oltre Euro 2.000,00 (duemila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2010