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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/12/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 467/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 467/2022 promossa da:
(con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20 - C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale (giusta procura speciale in autentica del notaio Dott. Parte_2 [...] di Modena del 22.9.2021 – Rep. 49235/14840), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Persona_1
Beltrami del foro di Forlì
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-Appellata contumace-
Oggetto: Giudizio di appello. Accertamento negativo del credito in materia di contratto di conto corrente e di affidamento bancario.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza Parte_1 definitiva n. 132/2022 (Rep. n. 232/2022; n. 4997/2016 R.G.), del Tribunale di Forlì Giudice Dott.
LE CC, pubblicata in data 8.2.2022, notificata in data 11.2.2022 ed in totale accoglimento dell'impugnazione proposta da nel merito rilevata l'erroneità ed ingiustizia della Parte_1
pagina 1 di 13 sentenza di primo grado laddove viene recepito il calcolo con “metodo sintetico” di cui alla CTU suppletiva depositata in data 1.4.2021, le cui risultanze non sono probanti ed attendibili, dato atto della macroscopica carenza degli estratti di c/c, in accoglimento del primo motivo di appello rigettare la domanda attorea originariamente proposta da Controparte_2
ora in liquidazione, perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non
[...] comprovata;
ulteriormente nel merito in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, impugnazione, rilevata la erroneità ed ingiustizia nel recepimento del “prospetto B2” delle conclusioni della CTU suppletiva depositata in data 1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata come “IPOTESI A” (pagg. 8 e 18), e l'omesso esame e pronuncia della eccezione sollevata in primo grado da per il mancato inserimento, nelle conclusioni Parte_1 riepilogative di pag. 21-24 dell'elaborato suppletivo depositato in data 1.4.2021, del prospetto di calcolo indicato come “IPOTESI A” (secondo cui “è possibile svolgere per il solo periodo che va dal
31.12.2012 al 30.9.2013, ma che non genera nessun ristorno per il correntista in quanto le condizioni risultano tutte pattuite e non modificate fino alla data dell'ultimo estratto conto completo -
30.9.2013”), accertare e dichiarare che non si sono generati ristorni per la correntista e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea originariamente proposta da
[...]
ora in liquidazione, perché del tutto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto e non comprovata;
condannare Controparte_3 ora in liquidazione, a rifondere, ripetere e a restituire a
[...] Parte_1 tutte quelle somme dovute a titolo di spese legali liquidate che venissero medio tempore
[...] corrisposte dall'Istituto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria per Parte_1 di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge,
[...] oltre alle spese di CTU e CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 29.11.2016 la Parte_3 ora in liquidazione, conveniva in giudizio davanti al
[...]
Tribunale di Forlì divenuta Controparte_4 Parte_1 formulando domanda di accertamento negativo del credito derivante dal contratto di conto corrente
1415558 aperto presso la filiale di Savignano sul Rubicone (FC) ed ancora in essere. In via principale, chiedeva che si procedesse alla rettifica del saldo di conto corrente in relazione a somme indebitamente percette dalla banca per complessivi euro 22.500,34 derivanti, quanto ad euro 17.113,99, dalla pagina 2 di 13 violazione della legge n. 108/1996; quanto al resto, dall'applicazione illegittima di commissioni e spese e dei relativi interessi (€ 2.670,53 per rettifica dovuta alle Commissioni di SS PE (CMS) e alle commissioni di cui all'art. 117-bis TUB;
€ 526,94 per rettifica dovuta alle spese;
€ 2.188,88 per rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni e sulle spese).
L'attrice domandava altresì il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e, in subordine, per i titoli derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 1383, 2043 e 2041 c.c..
La si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione e la prescrizione delle eventuali Pt_1 somme da rifondere. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la compensazione con le somme ad essa dovute.
La causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti e lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza non definitiva n. 981/19 del 12.11.2019 il Tribunale di Forlì rigettava sia l'eccezione di nullità della consulenza contabile formulata dalla difesa di parte convenuta, sia la domanda di nullità per violazione della legge n. 108/1996 avanzata da Controparte_2
rimettendo la causa a ruolo sulle residue questioni (anatocismo; oneri illegittimi;
[...] prescrizione).
La consulenza tecnica era rinnovata integralmente con ordinanza del 29.9.2020 sui seguenti quesiti “A.
Anatocismo.
1. eliminare la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120
t.u.b.; 2. escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.01.2014 e fino all'1.10.2016
(data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.16), in conformità a Trib. Milano, ord. 3.4.15);
3. applicare la capitalizzazione degli interessi, dalla data in cui le parti hanno rinegoziato il contratto prevedendo pari periodicizzazione nella capitalizzazione degli interessi (verificare previamente se tale data sia posteriore all'1.1.14) e fino all'1.10.16 (data di entrata in vigore della delibera CICR del
3.8.16), in conformità a Corte di Appello di Torino, sent. 20.3.19, n. 509; 4. verificare se, dall'1.10.2016 in poi, la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, 5 co. della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
B.
Commissione di SS PE:
5. per il periodo anteriore al 29.01.09 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2), in caso di mancata pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate, escludere la c.m.s. dalla data di apertura del conto e fino a quando sia stata pattuita in modo determinato;
6. per il periodo successivo al 29.01.2009 (data di entrata in vigore della legge di pagina 3 di 13 conversione 28 gennaio 2009 n. 2), escludere la c.m.s., nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.
2-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 7. per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto
CICR 30 giugno 2012), escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
C. Tasso Soglia Usura 8. in base alle rilevazioni trimestrali contenute nei dd.mm. e nelle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, accertare se, al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi, espletato secondo le modalità prescritte dall'art. 118 t.u.b.1, da parte della banca, si sia superato il tasso soglia dell'usura. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (T.e.g.) del rapporto pattuito o dopo legittimamente modificato ex art. 118 t.u.b., risulti superiore al tasso soglia calcolato partendo dal T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio), predisporre due calcoli alternativi: i. a seguito dell'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., non tenere conto di nessun interesse a qualsiasi titolo applicato, fino alla successiva valida pattuizione;
ii. ricondurre il tasso di interesse a soglia, alla luce dei principi espressi in tema di usura sopravvenuta che ammettono l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., esclusivamente alla pattuizione originaria;
1 Applicare il diverso tasso di interesse modificato dalla banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, verifichi se le stesse siano state comunicate dalla banca nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi. In caso di risposta negativa, calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. D. Saldi Intermedi 9. se la documentazione sia incompleta per periodi intermedi, partire dal saldo del periodo successivo a quello non documentato diminuendolo del c.d. saldo ricalcolato, pari cioè alla differenza tra il saldo del primo periodo documentato e l'ammontare degli oneri illegittimi, ripetendo poi l'operazione per ciascuno dei successivi periodi;
E. Prescrizione 10. indicare quali pagamenti indebiti effettuati dal cliente abbiano natura ripristinatoria e quali carattere solutorio;
11. tenere a mente che, sia le rimesse extrafido o in assenza di fido su conto corrente con saldo negativo, sia il pagamento con cui si è estinto il saldo passivo del conto corrente, hanno natura indebita quando estinguono o riducono una passività formatasi sulla base di poste illegittime;
12. calcolare quali importi abbiano maturato il termine di prescrizione decennale (eventualmente dicendo se esistano atti interruttivi della prescrizione), applicando, quale termine di decorrenza iniziale, la data di chiusura del conto per quelli ripristinatori, la data di rimessa stessa per le rimesse solutorie;
13. anche in ipotesi di omessa pattuizione dell'affidamento (periodo anteriore alla pattuizione del 13.10.10 intercorsa tra le parti), verificare se pagina 4 di 13 il contratto di conto corrente stipulato per iscritto contenga la regolamentazione del rapporto di apertura di credito. In ogni caso, accertare se ricorra un contegno della banca nella gestione del conto tale da desumere la prassi di eseguire operazioni di credito bancario passive. A titolo soltanto esemplificativo e non esaustivo, valutare la sussistenza dei seguenti indici sintomatici: i) stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
ii) entità del passivo;
iii) indicazioni di tassi differenti passivi negli estratti conto;
iv) indicazione di c.m.s. negli estratti conto;
v) concessione di fideiussione da parte di terzi”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2021 e dello scambio delle memorie difensive ex art.190 c.p.c., il Tribunale di Forlì, con sentenza definitiva n. 132/2022 del 3.2.2022, pubblicata in data 8.2.2022, ha così statuito “definitivamente pronunciando sul proc. n. 4997 dell'anno
2016, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il debito del correntista è pari ad € 1.297,34 alla data del 21.12.2020; condanna parte convenuta a corrispondere, in favore di
[...] le spese di lite che si liquidano in € 4.835,00 per compenso Controparte_3 professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi: I) erroneità ed Parte_1 ingiustizia della decisione laddove viene recepita dal giudice di prime cure l'attendibilità del calcolo con “metodo sintetico” eseguito dal consulente nell'elaborato peritale suppletivo depositato in data
1.4.2021 che si basa sull'utilizzo di scritture di raccordo del tutto approssimative e presuntive a fronte di una macroscopica carenza documentale, non sanabile, di quasi tutti gli estratti di conto corrente;
II) erroneità ed ingiustizia della decisione che recepisce il “prospetto B2” delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio suppletiva depositata in data 1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata dal consulente come “IPOTESI A” (pagg. 8 e 18), omettendo altresì di esaminare e pronunciarsi sulla eccezione sollevata da in primo grado circa l'immotivato Pt_1 mancato inserimento, da parte del CTU, della IPOTESI A nelle conclusioni riepilogative di pag. 21-24.
è rimasta Controparte_3 contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025, con ordinanza depositata il 24.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica. pagina 5 di 13 3. Entrambi i motivi di appello sono infondati.
Con il primo motivo di impugnazione, la censura la sentenza impugnata laddove recepisce il Pt_1 calcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio con “metodo sintetico”, nonostante la macroscopica carenza degli estratti di conto corrente e l'assenza di qualsiasi prova dalla quale avrebbe dovuto conseguire il rigetto della domanda attorea.
Orbene, è pacifico e documentale che la Controparte_2 ha stipulato in data 9.6.2005 il contratto di conto corrente n. 1415558 con
[...] [...]
- Filiale di Savignano sul Rubicone (doc.1); che successivamente, in data Controparte_4
13.10.2010, ha sottoscritto anche il contratto di affidamento n. 6065441 (doc. 2); nel corso del rapporto, poi, sono stati sottoscritti altri due contratti di affidamento, il primo in data 08.8.2007 ed il terzo del 24.7.2014.
Alla data del 30.9.2013 il relativo saldo a debito della correntista era pari ad euro 16.989,01.
Risulta altresì per tabulas che la società correntista ha prodotto, a sostegno della propria pretesa creditoria, tutti i riepiloghi competenze dal secondo trimestre 2005 al terzo trimestre 2013 nonché gli estratti conto integrali limitatamente ai periodi dal 31.12.2012 al 31.3.2013, dal 30.4.2013 al 30.9.2013
e dal 31.3.2017 al 21.4.2017.
La consulente, nella relazione peritale suppletiva depositata in data 1.4.2021, ha sottolineato che “con la documentazione rilevata non è eseguibile un calcolo con il cosiddetto “metodo analitico” per tutto il periodo di vigenza del conto, metodo che tenga conto dei movimenti o quantomeno degli scalari se non per i periodi dal 31.12.2012 al 31.3.2013, dal 30.4.2013 al 30.9.2013 e dal 31.3.2017 al 21.4.2017. E' invece possibile utilizzare il cosiddetto “metodo sintetico”, utilizzato in tecnica che consente di ricalcolare i numeri debitori al netto delle eventuali competenze indebite”.
La banca appellante, fin dal giudizio di primo grado, ha eccepito la lacuna probatoria in cui sarebbe incorso il correntista, ritenendo che la carenza degli estratti conto corrente non avrebbe potuto essere integrata in altro modo e censurando l'operato del consulente tecnico d'ufficio per aver effettuato il ricalcolo sin dall'origine.
A sostegno della propria tesi, sia nel giudizio di primo grado sia in appello, ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30822/2018 secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”. A suo avviso, anche le sentenze della Suprema Corte, richiamate dal Tribunale di Forlì pagina 6 di 13 nel provvedimento impugnato (Cass. n. 29190/20; Cass. 20161/21) non avrebbero potuto sollevare la società correntista dall'onere probatorio che gravava esclusivamente su di essa, richiedendo di avvalersi “di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità”, nella specie non sussistenti in quanto gli estratti conto – prodotti dall'appellata e utilizzati dal consulente - “per il periodo 9.6.2005 - 31.12.2012, comprendevano solo la pagina denominata: “elementi per il conteggio delle competenze”, risultando invece mancante l'altra parte dell'estratto conto in cui erano indicati, in ordine cronologico, i movimenti dare-avere di periodo;
mentre per il periodo 1.1.2013-31.12.2013, gli estratti conto trimestrali prodotti da parte attrice, comprendono sia la pagina dei movimenti dare-avere, che la pagina con il conteggio delle competenze”.
La Corte non condivide tale censura e ritiene corretta la motivazione del Giudice di prime cure sul punto (cfr.3.2; 3.3; 3.4), alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal Tribunale di Forlì e confermato anche recentemente nell'ordinanza n. 16662 del 30.4.2025, depositata il 22.6.2025.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.”:
- “una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)”;
- gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del
2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto";
- “tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni”; in particolare, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, pagina 7 di 13 esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023;
Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n.
13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”;
- “è innegabile, peraltro, che, malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”;
- “in quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.”;
- “la medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice
(o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell'azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l'ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, per l'ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, in motiv., con rinvio a Cass. n. 1763 del 2024).
Il Giudice, dunque, non può respingere la domanda di accertamento del credito, formulata dalla banca o dal correntista “sull'esclusivo rilievo della mancata produzione, da parte del soggetto onerato, degli estratti conto per l'intera durata del rapporto di conto corrente, senza, per contro, procedere all'accertamento del dare e avere attraverso tutti i mezzi di prova che, nei termini indicati, poteva utilizzare” (Cass.Sez. 1, n. 16662 del 30.4.2025, depositata il 22.6.2025).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “è lo stesso consulente dell'Ufficio ad avere escluso qualunque opinabilità dell'accertamento contabile: “compito del sottoscritto CTU è quello di determinare se vi sia un metodo che permetta, con i documenti agli atti, di giungere ad un risultato apprezzabile, fondato su presupposti scientifici e matematici. L'unico metodo che consente di eseguire i calcoli è l'utilizzo del metodo sintetico, normalmente utilizzato in cause di questo genere, e riconosciuto dalla tecnica, metodo che consente di lavorare sulle ricostruzioni degli utilizzi medi al netto degli indebiti che si vogliono andare ad epurare o ricostruire sul conto oggetto di esame. Tale metodo consente di giungere ad un risultato finale apprezzabile, con discreti margini di approssimazione (approssimazione a cui a volte si ricorre anche in alcune CTU analitiche dopo si decide di operare con un tasso medio debitore avendo a disposizione più linee di affidamento con tassi diversi). L'approssimazione è tanto maggiore quanto maggiore è la differenza tra tasso minimo a debito e massimo a debito” (pag. 20, c.t.u. dott.ssa . Per_2
Condivisibilmente il Tribunale di Forlì ha dunque concluso che “il metodo di calcolo impiegato è attendibile sotto il profilo tecnico-matematico, ed è ugualmente corretto l'operato del c.t.u. nell'ambito della prospettiva ermeneutica descritta dalla Suprema Corte.”
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, procedendo, all'esito della condivisibile consulenza tecnica d'ufficio, all'accertamento del dare ed avere attraverso tutti i mezzi di prova disponibili, ossia i documenti prodotti dalle parti e le loro allegazioni difensive i quali hanno consentito alla dott.ssa di pervenire a quelle “indicazioni Per_2 certe e complete” ritenute necessarie dalla Suprema Corte ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sul correntista, come dalla stessa attestato, anche in risposta alle osservazioni del consulente tecnico della banca appellante, laddove ha confermato “l'attendibilità matematica del metodo di calcolo utilizzato (metodo sintetico)” e come desumibile dai calcoli specifici e precisi presenti nell'elaborato peritale ed esenti da vizi di natura logico-giuridica.
4. Il rigetto del primo motivo di appello conduce necessariamente a respingere anche il secondo motivo di impugnazione.
Con esso ha censurato la sentenza impugnata laddove ha erroneamente ed Parte_1 ingiustamente recepito il “prospetto B2” delle conclusioni della CTU suppletiva depositata in data
1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata dal CTU come “IPOTESI A” (pagg. 8
e 18), peraltro immotivatamente non inserita nelle conclusioni riepilogative di pag. 21-24 dell'elaborato, nonché ha omesso l'esame e la pronuncia sulla contestazione dedotta dal Dott.
, consulente di parte di , nella pec in data 1.3.2021 (allegata alla CTU) e dal difensore Per_3 Pt_1 dell'Istituto, relativa alla circostanza secondo la quale il CTU, pur indicando la l'IPOTESI A alle pagina 9 di 13 pagine 8 e 18, tuttavia non l'ha immotivatamente inserita nelle conclusioni riepilogative contenute alle pagine 21-24.
A parere dell'appellante, il mancato inserimento nelle conclusioni riepilogative dell' “IPOTESI A”
(unica recepibile in quanto fondata sulla esigua documentazione prodotta) può avere indotto il Giudice di primo grado a non prenderla in considerazione, recependo invece il conteggio indicato come prospetto B.2 di cui all'elaborato suppletivo depositato in data 1.4.2021.
Ai fini di una corretta decisione, giova premettere che la dott.ssa alle pagine 8 e 18 Per_2 dell'elaborato suppletivo dell'1.4.2021, ha formulato la c.d. “IPOTESI A”, analizzando gli unici estratti conto prodotti per soli nove mesi dal 31.12.2012 al 30.9.2013, concludendo che “ l'ipotesi A, che è possibile svolgere per il solo periodo che va dal 31.12.2012 al 30.9.2013, non genera nessun ristorno per il correntista in quanto le condizioni risultano tutte pattuite e non modificate fino alla data dell'ultimo estratto conto completo (30.9.2013) – PROSPETTO A.1.” (c.f.r. pag. 8 elaborato);
“nell'ipotesi A non verranno effettuati conteggi in quanto dal 01.03.2013, primo estratto completo, tutte le condizioni risultano pattuite correttamente ed esse non variano fino all'ultimo estratto conto completo presente del 30.9.2013” (c.f.r. pag. 18 elaborato).
E' pur vero che tale soluzione non è stata inserita nelle conclusioni dell'elaborato peritale, ma tale circostanza è irrilevante, posto che il giudice è onerato dell'integrale lettura ed esame dell'elaborato peritale.
In verità, condividendo la decisione del giudice di prime cure, anche la Corte ritiene che non sia possibile recepire l'IPOTESI A – non perché non richiamata nelle conclusioni della consulenza tecnica, ma in quanto non conforme ai principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione sul punto, come analiticamente riportati al punto 3 della presente motivazione.
E' pur vero che l'ipotesi A rappresenta l'unico conteggio effettuato con il cosiddetto “metodo analitico”, consentito dall'avvenuta integrale e completa produzione degli estratti conto nel periodo intercorrente dal 31.12.2012 al 30.9.2013, a differenza delle due ipotesi sub B, entrambe conteggiate con il “metodo sintetico”.
Tuttavia, essa – essendo limitata ad un periodo di soli nove mesi, laddove il contratto di apertura di conto corrente è stato stipulato il 9.6.2005 - non fornisce “indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo” (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.16662/2025) e preclude al giudice l'accertamento del dare ed avere con l'impiego
“anche di ulteriori mezzi di prova idonei”, una volta riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto in aperta violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte.
pagina 10 di 13 Siffatta verifica è invece possibile, nella fattispecie in esame, solo avvalendosi del “metodo sintetico” indicato nel prospetto B ed, in particolare, dell'ipotesi B.2 dell'elaborato peritale suppletivo del
1.4.2021.
Sotto tale profilo, la Corte, condividendo pienamente la motivazione della sentenza impugnata e dando atto che i profili concernenti l'assenza di interessi passivi usurari e di interessi anatocistici nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione sono passati in giudicato, in quanto non impugnati, osserva che solo il prospetto B.2 ricalcola gli interessi al saggio variato dalla banca conformemente all'art.118
T.U.B..
In proposito, giova ricordare che tale norma, nella formulazione in vigore dall'1.01.94 all'11.08.06 recitava «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate», di tal che l'invio degli estratti conto al correntista, dai quali si evincevano le variazioni contrattuali, era conforme all'obbligo comunicativo prescritto dalle riportate disposizioni, posto che il CICR aveva regolamentato i modi ed i termini delle suddette comunicazioni con la delibera n. 286 del 04.03.2003 (art. 11): “1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (…)”.
A far data dal 12.08.06, l'art. 118 T.u.b. è stato modificato con l'introduzione: i) della specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, codice civile, per le clausole che prevedono la modifica unilaterale delle condizioni;
ii) della comunicazione preventiva in forma scritta al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto»;
iii) della previsione che la modifica si intende approvata qualora il cliente non receda entro sessanta giorni. Il preavviso nella comunicazione della variazione delle condizioni, fissato dapprima in trenta pagina 11 di 13 giorni, è stato successivamente portato a due mesi a far data dal 03.12.2010. Nella documentazione in atti risultano le comunicazioni recanti la dicitura «Proposta di modifica unilaterale del contratto» (v. pag. 14, c.t.u.), ma le variazioni riportate a pag.12 della relazione peritale del 1.4.2021 non sono risultate conformi alla formulazione dell'art. 118 TUB.
Analogamente, il prospetto B.2 risulta corretto anche con riferimento all'eliminazione dell'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto, applicata dalla banca al rapporto fino al secondo trimestre del 2009, nonostante sia il contratto di conto corrente del 9.6.2005 sia il primo contratto di affidamento del 13.6.2005 indicassero la CMS nella sola aliquota percentuale, senza specificare la base di calcolo, con la conseguenza che questa non risultava adeguatamente determinata e che anche la lettera di modifica della misura dell'affidamento dell'8.08.2008 (fino ad € 50.000,00) ometteva del tutto riferimenti testuali alla CMS.
Infine, il prospetto B.2 è conforme ai principi normativi e giurisprudenziali relativi alla Commissione di Disponibilità Fondi (CDF), che risulta legittimamente applicata solo a partire dal 13.10.2010, in presenza cioè della regolare pattuizione (p. 17, c.t.u.), come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
Quella introdotta a partire dal 25.5.2009, per mezzo di una proposta unilaterale di modifica delle condizioni, con l'indicazione di una commissione pari al 1,00% trimestrale che comportava una commissione annua superiore al 2%, era infatti illegittima.
“L'art.
2-bis del d.l. n. 185/08 (conv. con mod. nella l. n. 2/09), nella parte oggi non più in vigore, ha sancito che: «Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento». La disposizione ha positivizzato «retroattivamente» l'istituto in commento, in quanto ha disciplinato sia la commissione di massimo scoperto, sia quella di mancato utilizzo (o detta anche sull'accordato, cioè la pagina 12 di 13 CDF nel caso di specie). A tal proposito, la commissione di mancato utilizzo è da considerare valida, purché: il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo;
sia fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento” (cfr. sentenza impugnata).
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello, condividendosi pienamente la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, secondo cui il saldo a debito della società correntista era pari a €
1.252,52 alla data del 30.09.2013, € 1.281,48 al 29.11.2016 (data di notifica dell'atto di citazione) ed €
1.297,34 al 21.12.2020 (data di deposito della relazione).
5.In considerazione dell'esito della lite che ha condotto alla soccombenza di anche Parte_1 in grado di appello ai sensi dell'art.91 c.p.c. e della contumacia di
[...] nessuna statuizione deve essere pronunciata in Controparte_3 relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio.
6. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
Controparte_3 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza definitiva n. 132/2022 pronunciata Parte_1 dal Tribunale di Forlì il 3.2.2022, pubblicata in data 8.2.2022.
Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello il
9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
III SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Manuela Velotti Presidente dott. Andrea Lama Consigliere dott.ssa Carmela Italiano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.r.g. 467/2022 promossa da:
(con sede in Modena, Via San Carlo n. 8/20 - C.F.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo procuratore speciale (giusta procura speciale in autentica del notaio Dott. Parte_2 [...] di Modena del 22.9.2021 – Rep. 49235/14840), con il patrocinio dell'Avv. Maurizio Persona_1
Beltrami del foro di Forlì
-Appellante-
CONTRO
Controparte_1
[...]
-Appellata contumace-
Oggetto: Giudizio di appello. Accertamento negativo del credito in materia di contratto di conto corrente e di affidamento bancario.
CONCLUSIONI
Per “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza Parte_1 definitiva n. 132/2022 (Rep. n. 232/2022; n. 4997/2016 R.G.), del Tribunale di Forlì Giudice Dott.
LE CC, pubblicata in data 8.2.2022, notificata in data 11.2.2022 ed in totale accoglimento dell'impugnazione proposta da nel merito rilevata l'erroneità ed ingiustizia della Parte_1
pagina 1 di 13 sentenza di primo grado laddove viene recepito il calcolo con “metodo sintetico” di cui alla CTU suppletiva depositata in data 1.4.2021, le cui risultanze non sono probanti ed attendibili, dato atto della macroscopica carenza degli estratti di c/c, in accoglimento del primo motivo di appello rigettare la domanda attorea originariamente proposta da Controparte_2
ora in liquidazione, perché del tutto infondata in fatto e in diritto e non
[...] comprovata;
ulteriormente nel merito in via subordinata, in accoglimento del secondo motivo di impugnazione, impugnazione, rilevata la erroneità ed ingiustizia nel recepimento del “prospetto B2” delle conclusioni della CTU suppletiva depositata in data 1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata come “IPOTESI A” (pagg. 8 e 18), e l'omesso esame e pronuncia della eccezione sollevata in primo grado da per il mancato inserimento, nelle conclusioni Parte_1 riepilogative di pag. 21-24 dell'elaborato suppletivo depositato in data 1.4.2021, del prospetto di calcolo indicato come “IPOTESI A” (secondo cui “è possibile svolgere per il solo periodo che va dal
31.12.2012 al 30.9.2013, ma che non genera nessun ristorno per il correntista in quanto le condizioni risultano tutte pattuite e non modificate fino alla data dell'ultimo estratto conto completo -
30.9.2013”), accertare e dichiarare che non si sono generati ristorni per la correntista e, conseguentemente, rigettare la domanda attorea originariamente proposta da
[...]
ora in liquidazione, perché del tutto infondata in fatto e in Controparte_2 diritto e non comprovata;
condannare Controparte_3 ora in liquidazione, a rifondere, ripetere e a restituire a
[...] Parte_1 tutte quelle somme dovute a titolo di spese legali liquidate che venissero medio tempore
[...] corrisposte dall'Istituto in esecuzione della sentenza di primo grado. Con vittoria per Parte_1 di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, oltre accessori tutti di legge,
[...] oltre alle spese di CTU e CTP”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione notificato in data 29.11.2016 la Parte_3 ora in liquidazione, conveniva in giudizio davanti al
[...]
Tribunale di Forlì divenuta Controparte_4 Parte_1 formulando domanda di accertamento negativo del credito derivante dal contratto di conto corrente
1415558 aperto presso la filiale di Savignano sul Rubicone (FC) ed ancora in essere. In via principale, chiedeva che si procedesse alla rettifica del saldo di conto corrente in relazione a somme indebitamente percette dalla banca per complessivi euro 22.500,34 derivanti, quanto ad euro 17.113,99, dalla pagina 2 di 13 violazione della legge n. 108/1996; quanto al resto, dall'applicazione illegittima di commissioni e spese e dei relativi interessi (€ 2.670,53 per rettifica dovuta alle Commissioni di SS PE (CMS) e alle commissioni di cui all'art. 117-bis TUB;
€ 526,94 per rettifica dovuta alle spese;
€ 2.188,88 per rettifica dovuta agli interessi sulle commissioni e sulle spese).
L'attrice domandava altresì il risarcimento del danno per inadempimento contrattuale e, in subordine, per i titoli derivanti dalle disposizioni di cui agli artt. 1383, 2043 e 2041 c.c..
La si costituiva in giudizio eccependo la nullità della citazione e la prescrizione delle eventuali Pt_1 somme da rifondere. Nel merito, chiedeva il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, la compensazione con le somme ad essa dovute.
La causa è stata istruita mediante l'esame dei documenti e lo svolgimento della consulenza tecnica d'ufficio.
Con sentenza non definitiva n. 981/19 del 12.11.2019 il Tribunale di Forlì rigettava sia l'eccezione di nullità della consulenza contabile formulata dalla difesa di parte convenuta, sia la domanda di nullità per violazione della legge n. 108/1996 avanzata da Controparte_2
rimettendo la causa a ruolo sulle residue questioni (anatocismo; oneri illegittimi;
[...] prescrizione).
La consulenza tecnica era rinnovata integralmente con ordinanza del 29.9.2020 sui seguenti quesiti “A.
Anatocismo.
1. eliminare la capitalizzazione degli interessi, qualora risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120
t.u.b.; 2. escludere ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.01.2014 e fino all'1.10.2016
(data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.16), in conformità a Trib. Milano, ord. 3.4.15);
3. applicare la capitalizzazione degli interessi, dalla data in cui le parti hanno rinegoziato il contratto prevedendo pari periodicizzazione nella capitalizzazione degli interessi (verificare previamente se tale data sia posteriore all'1.1.14) e fino all'1.10.16 (data di entrata in vigore della delibera CICR del
3.8.16), in conformità a Corte di Appello di Torino, sent. 20.3.19, n. 509; 4. verificare se, dall'1.10.2016 in poi, la banca si sia adeguata alle disposizioni ivi previste (artt. 4 e 5) e se il cliente abbia espressamente autorizzato quanto previsto dall'art. 4, 5 co. della citata delibera e, solo in caso affermativo, applichi il regime di capitalizzazione espressamente autorizzato dal cliente;
B.
Commissione di SS PE:
5. per il periodo anteriore al 29.01.09 (data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2008 n. 2), in caso di mancata pattuizione o di pattuizione contenente criteri di determinazione dell'entità e delle modalità di calcolo non sufficientemente determinate, escludere la c.m.s. dalla data di apertura del conto e fino a quando sia stata pattuita in modo determinato;
6. per il periodo successivo al 29.01.2009 (data di entrata in vigore della legge di pagina 3 di 13 conversione 28 gennaio 2009 n. 2), escludere la c.m.s., nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato clausole conformi o adeguato le clausole sulla c.m.s. alle previsioni dell'art.
2-bis del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185; 7. per il periodo successivo alla data del 1° luglio 2012 (decreto
CICR 30 giugno 2012), escludere la c.m.s. nel caso in cui non risulti che la banca abbia stipulato o adeguato le clausole contrattuali alle previsioni dell'articolo 117-bis del testo unico bancario e del suddetto decreto CICR;
C. Tasso Soglia Usura 8. in base alle rilevazioni trimestrali contenute nei dd.mm. e nelle istruzioni della Banca d'Italia tempo per tempo vigenti, accertare se, al momento della pattuizione degli interessi o dell'esercizio dello ius variandi, espletato secondo le modalità prescritte dall'art. 118 t.u.b.1, da parte della banca, si sia superato il tasso soglia dell'usura. Qualora risulti che il tasso di interesse effettivo globale (T.e.g.) del rapporto pattuito o dopo legittimamente modificato ex art. 118 t.u.b., risulti superiore al tasso soglia calcolato partendo dal T.e.g.m. (tasso effettivo globale medio), predisporre due calcoli alternativi: i. a seguito dell'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., non tenere conto di nessun interesse a qualsiasi titolo applicato, fino alla successiva valida pattuizione;
ii. ricondurre il tasso di interesse a soglia, alla luce dei principi espressi in tema di usura sopravvenuta che ammettono l'applicazione dell'art. 1815, 2° co., c.c., esclusivamente alla pattuizione originaria;
1 Applicare il diverso tasso di interesse modificato dalla banca secondo le variazioni via via intervenute e risultanti dagli estratti conto. Nel caso in cui le variazioni del tasso di interesse siano peggiorative rispetto alle originarie pattuizioni contrattuali, verifichi se le stesse siano state comunicate dalla banca nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente con riferimento allo ius variandi. In caso di risposta negativa, calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto l'ultimo tasso di interesse pattuito o ritualmente comunicato. D. Saldi Intermedi 9. se la documentazione sia incompleta per periodi intermedi, partire dal saldo del periodo successivo a quello non documentato diminuendolo del c.d. saldo ricalcolato, pari cioè alla differenza tra il saldo del primo periodo documentato e l'ammontare degli oneri illegittimi, ripetendo poi l'operazione per ciascuno dei successivi periodi;
E. Prescrizione 10. indicare quali pagamenti indebiti effettuati dal cliente abbiano natura ripristinatoria e quali carattere solutorio;
11. tenere a mente che, sia le rimesse extrafido o in assenza di fido su conto corrente con saldo negativo, sia il pagamento con cui si è estinto il saldo passivo del conto corrente, hanno natura indebita quando estinguono o riducono una passività formatasi sulla base di poste illegittime;
12. calcolare quali importi abbiano maturato il termine di prescrizione decennale (eventualmente dicendo se esistano atti interruttivi della prescrizione), applicando, quale termine di decorrenza iniziale, la data di chiusura del conto per quelli ripristinatori, la data di rimessa stessa per le rimesse solutorie;
13. anche in ipotesi di omessa pattuizione dell'affidamento (periodo anteriore alla pattuizione del 13.10.10 intercorsa tra le parti), verificare se pagina 4 di 13 il contratto di conto corrente stipulato per iscritto contenga la regolamentazione del rapporto di apertura di credito. In ogni caso, accertare se ricorra un contegno della banca nella gestione del conto tale da desumere la prassi di eseguire operazioni di credito bancario passive. A titolo soltanto esemplificativo e non esaustivo, valutare la sussistenza dei seguenti indici sintomatici: i) stabilità e non occasionalità dell'esposizione a debito;
ii) entità del passivo;
iii) indicazioni di tassi differenti passivi negli estratti conto;
iv) indicazione di c.m.s. negli estratti conto;
v) concessione di fideiussione da parte di terzi”.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 3.11.2021 e dello scambio delle memorie difensive ex art.190 c.p.c., il Tribunale di Forlì, con sentenza definitiva n. 132/2022 del 3.2.2022, pubblicata in data 8.2.2022, ha così statuito “definitivamente pronunciando sul proc. n. 4997 dell'anno
2016, ogni diversa domanda ed eccezione assorbita o rigettata, così provvede: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che il debito del correntista è pari ad € 1.297,34 alla data del 21.12.2020; condanna parte convenuta a corrispondere, in favore di
[...] le spese di lite che si liquidano in € 4.835,00 per compenso Controparte_3 professionale, oltre spese a forfait al 15%, cassa avvocati ed iva come per legge;
dispone infine che, ai sensi dell'art. 52, d.lgs. n.196/03, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, su riviste, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati”.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello, affidato a due motivi: I) erroneità ed Parte_1 ingiustizia della decisione laddove viene recepita dal giudice di prime cure l'attendibilità del calcolo con “metodo sintetico” eseguito dal consulente nell'elaborato peritale suppletivo depositato in data
1.4.2021 che si basa sull'utilizzo di scritture di raccordo del tutto approssimative e presuntive a fronte di una macroscopica carenza documentale, non sanabile, di quasi tutti gli estratti di conto corrente;
II) erroneità ed ingiustizia della decisione che recepisce il “prospetto B2” delle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio suppletiva depositata in data 1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata dal consulente come “IPOTESI A” (pagg. 8 e 18), omettendo altresì di esaminare e pronunciarsi sulla eccezione sollevata da in primo grado circa l'immotivato Pt_1 mancato inserimento, da parte del CTU, della IPOTESI A nelle conclusioni riepilogative di pag. 21-24.
è rimasta Controparte_3 contumace.
All'esito dell'udienza cartolare del 10.6.2025, con ordinanza depositata il 24.6.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ex art.190 cpc per lo scambio di memorie conclusive e di replica. pagina 5 di 13 3. Entrambi i motivi di appello sono infondati.
Con il primo motivo di impugnazione, la censura la sentenza impugnata laddove recepisce il Pt_1 calcolo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio con “metodo sintetico”, nonostante la macroscopica carenza degli estratti di conto corrente e l'assenza di qualsiasi prova dalla quale avrebbe dovuto conseguire il rigetto della domanda attorea.
Orbene, è pacifico e documentale che la Controparte_2 ha stipulato in data 9.6.2005 il contratto di conto corrente n. 1415558 con
[...] [...]
- Filiale di Savignano sul Rubicone (doc.1); che successivamente, in data Controparte_4
13.10.2010, ha sottoscritto anche il contratto di affidamento n. 6065441 (doc. 2); nel corso del rapporto, poi, sono stati sottoscritti altri due contratti di affidamento, il primo in data 08.8.2007 ed il terzo del 24.7.2014.
Alla data del 30.9.2013 il relativo saldo a debito della correntista era pari ad euro 16.989,01.
Risulta altresì per tabulas che la società correntista ha prodotto, a sostegno della propria pretesa creditoria, tutti i riepiloghi competenze dal secondo trimestre 2005 al terzo trimestre 2013 nonché gli estratti conto integrali limitatamente ai periodi dal 31.12.2012 al 31.3.2013, dal 30.4.2013 al 30.9.2013
e dal 31.3.2017 al 21.4.2017.
La consulente, nella relazione peritale suppletiva depositata in data 1.4.2021, ha sottolineato che “con la documentazione rilevata non è eseguibile un calcolo con il cosiddetto “metodo analitico” per tutto il periodo di vigenza del conto, metodo che tenga conto dei movimenti o quantomeno degli scalari se non per i periodi dal 31.12.2012 al 31.3.2013, dal 30.4.2013 al 30.9.2013 e dal 31.3.2017 al 21.4.2017. E' invece possibile utilizzare il cosiddetto “metodo sintetico”, utilizzato in tecnica che consente di ricalcolare i numeri debitori al netto delle eventuali competenze indebite”.
La banca appellante, fin dal giudizio di primo grado, ha eccepito la lacuna probatoria in cui sarebbe incorso il correntista, ritenendo che la carenza degli estratti conto corrente non avrebbe potuto essere integrata in altro modo e censurando l'operato del consulente tecnico d'ufficio per aver effettuato il ricalcolo sin dall'origine.
A sostegno della propria tesi, sia nel giudizio di primo grado sia in appello, ha richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 30822/2018 secondo cui “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione”. A suo avviso, anche le sentenze della Suprema Corte, richiamate dal Tribunale di Forlì pagina 6 di 13 nel provvedimento impugnato (Cass. n. 29190/20; Cass. 20161/21) non avrebbero potuto sollevare la società correntista dall'onere probatorio che gravava esclusivamente su di essa, richiedendo di avvalersi “di altri mezzi di prova, che forniscano indicazioni certe e complete, anche con l'ausilio di una consulenza tecnica d'ufficio, da valutarsi con un accertamento in fatto insindacabile innanzi al giudice di legittimità”, nella specie non sussistenti in quanto gli estratti conto – prodotti dall'appellata e utilizzati dal consulente - “per il periodo 9.6.2005 - 31.12.2012, comprendevano solo la pagina denominata: “elementi per il conteggio delle competenze”, risultando invece mancante l'altra parte dell'estratto conto in cui erano indicati, in ordine cronologico, i movimenti dare-avere di periodo;
mentre per il periodo 1.1.2013-31.12.2013, gli estratti conto trimestrali prodotti da parte attrice, comprendono sia la pagina dei movimenti dare-avere, che la pagina con il conteggio delle competenze”.
La Corte non condivide tale censura e ritiene corretta la motivazione del Giudice di prime cure sul punto (cfr.3.2; 3.3; 3.4), alla luce dell'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato dal Tribunale di Forlì e confermato anche recentemente nell'ordinanza n. 16662 del 30.4.2025, depositata il 22.6.2025.
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto di conto corrente della dimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle loro domande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principio sancito dall'art. 2697 cod. civ.”:
- “una volta esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista (oppure la non debenza di commissioni di massimo scoperto o, ancora, il non corretto calcolo dei giorni valuta) e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, l'accertamento del dare ed avere può attuarsi con l'impiego anche di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto stessi (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023)”;
- gli estratti conto, infatti, “non costituiscono l'unico mezzo di prova attraverso cui ricostruire le movimentazioni del rapporto” poiché “essi - come rimarcato dalla … menzionata Cass. n. 37800 del
2022 (e sostanzialmente ribadito dalle più recenti Cass. n. 10293 del 2023 e Cass. n. 22290 del 2023) - consentono di avere un appropriato riscontro dell'identità e della consistenza delle singole operazioni poste in atto";
- “tuttavia, in assenza di un indice normativo che autorizzi una diversa conclusione, non può escludersi che l'andamento del conto possa accertarsi avvalendosi di altri strumenti rappresentativi delle intercorse movimentazioni”; in particolare, “a fronte della mancata acquisizione di una parte dei citati estratti, il giudice del merito: i) ben può valorizzare altra e diversa documentazione, quale, pagina 7 di 13 esemplificativamente, e senza alcuna pretesa di esaustività, le contabili bancarie riferite alle singole operazioni, oppure, giusta gli artt. 2709 e 2710 cod. civ., le risultanze delle scritture contabili (ma non l'estratto notarile delle stesse, da cui risulti il mero saldo del conto: Cass. 10 maggio 2007, n. 10692 e
Cass. 25 novembre 2010, n. 23974), o, ancora, gli estratti conto scalari (cfr. Cass. n. 35921 del 2023;
Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n. 23476 del 2020; Cass. n. 13186 del 2020), ove il c.t.u. eventualmente nominato per la rideterminazione del saldo del conto ne disponga nel corso delle operazioni peritali, spettando, poi, al giudice predetto la concreta valutazione di idoneità degli estratti … a dar conto del dettaglio delle movimentazioni debitorie e creditorie (come già opinato proprio dalla citata Cass. n.
13186 del 2020, non massimata, in presenza di una valutazione di incompletezza degli estratti da parte del giudice del merito)”; ii) parimenti, può attribuire rilevanza alla condotta processuale delle parti e ad ogni altro elemento idoneo a costituire argomento di prova, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.”;
- “è innegabile, peraltro, che, malgrado la richiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integrale ricostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in un arco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quel risultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentito utilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritenga più idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quanto più possibile l'avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti”;
- “in quest'ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criterio dell'azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro non rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsi il meccanismo della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti sancito dall'art. 2697 cod. civ.”;
- “la medesima pronuncia, inoltre, indica le modalità di effettuazione dei conteggi da parte del giudice
(o del consulente di ufficio da lui eventualmente nominato), ove ritenga di avvalersi del criterio dell'azzeramento del saldo (così non escludendo, dunque, diverse modalità di ricalcolo del saldo medesimo), per l'ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, per l'ipotesi di riscontrata incompletezza degli estratti conto” (Cass. n. 9727 del 2024, in motiv., con rinvio a Cass. n. 1763 del 2024).
Il Giudice, dunque, non può respingere la domanda di accertamento del credito, formulata dalla banca o dal correntista “sull'esclusivo rilievo della mancata produzione, da parte del soggetto onerato, degli estratti conto per l'intera durata del rapporto di conto corrente, senza, per contro, procedere all'accertamento del dare e avere attraverso tutti i mezzi di prova che, nei termini indicati, poteva utilizzare” (Cass.Sez. 1, n. 16662 del 30.4.2025, depositata il 22.6.2025).
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, “è lo stesso consulente dell'Ufficio ad avere escluso qualunque opinabilità dell'accertamento contabile: “compito del sottoscritto CTU è quello di determinare se vi sia un metodo che permetta, con i documenti agli atti, di giungere ad un risultato apprezzabile, fondato su presupposti scientifici e matematici. L'unico metodo che consente di eseguire i calcoli è l'utilizzo del metodo sintetico, normalmente utilizzato in cause di questo genere, e riconosciuto dalla tecnica, metodo che consente di lavorare sulle ricostruzioni degli utilizzi medi al netto degli indebiti che si vogliono andare ad epurare o ricostruire sul conto oggetto di esame. Tale metodo consente di giungere ad un risultato finale apprezzabile, con discreti margini di approssimazione (approssimazione a cui a volte si ricorre anche in alcune CTU analitiche dopo si decide di operare con un tasso medio debitore avendo a disposizione più linee di affidamento con tassi diversi). L'approssimazione è tanto maggiore quanto maggiore è la differenza tra tasso minimo a debito e massimo a debito” (pag. 20, c.t.u. dott.ssa . Per_2
Condivisibilmente il Tribunale di Forlì ha dunque concluso che “il metodo di calcolo impiegato è attendibile sotto il profilo tecnico-matematico, ed è ugualmente corretto l'operato del c.t.u. nell'ambito della prospettiva ermeneutica descritta dalla Suprema Corte.”
Il Giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione, procedendo, all'esito della condivisibile consulenza tecnica d'ufficio, all'accertamento del dare ed avere attraverso tutti i mezzi di prova disponibili, ossia i documenti prodotti dalle parti e le loro allegazioni difensive i quali hanno consentito alla dott.ssa di pervenire a quelle “indicazioni Per_2 certe e complete” ritenute necessarie dalla Suprema Corte ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova incombente sul correntista, come dalla stessa attestato, anche in risposta alle osservazioni del consulente tecnico della banca appellante, laddove ha confermato “l'attendibilità matematica del metodo di calcolo utilizzato (metodo sintetico)” e come desumibile dai calcoli specifici e precisi presenti nell'elaborato peritale ed esenti da vizi di natura logico-giuridica.
4. Il rigetto del primo motivo di appello conduce necessariamente a respingere anche il secondo motivo di impugnazione.
Con esso ha censurato la sentenza impugnata laddove ha erroneamente ed Parte_1 ingiustamente recepito il “prospetto B2” delle conclusioni della CTU suppletiva depositata in data
1.4.2021 a discapito dell'unica ipotesi di calcolo corretta indicata dal CTU come “IPOTESI A” (pagg. 8
e 18), peraltro immotivatamente non inserita nelle conclusioni riepilogative di pag. 21-24 dell'elaborato, nonché ha omesso l'esame e la pronuncia sulla contestazione dedotta dal Dott.
, consulente di parte di , nella pec in data 1.3.2021 (allegata alla CTU) e dal difensore Per_3 Pt_1 dell'Istituto, relativa alla circostanza secondo la quale il CTU, pur indicando la l'IPOTESI A alle pagina 9 di 13 pagine 8 e 18, tuttavia non l'ha immotivatamente inserita nelle conclusioni riepilogative contenute alle pagine 21-24.
A parere dell'appellante, il mancato inserimento nelle conclusioni riepilogative dell' “IPOTESI A”
(unica recepibile in quanto fondata sulla esigua documentazione prodotta) può avere indotto il Giudice di primo grado a non prenderla in considerazione, recependo invece il conteggio indicato come prospetto B.2 di cui all'elaborato suppletivo depositato in data 1.4.2021.
Ai fini di una corretta decisione, giova premettere che la dott.ssa alle pagine 8 e 18 Per_2 dell'elaborato suppletivo dell'1.4.2021, ha formulato la c.d. “IPOTESI A”, analizzando gli unici estratti conto prodotti per soli nove mesi dal 31.12.2012 al 30.9.2013, concludendo che “ l'ipotesi A, che è possibile svolgere per il solo periodo che va dal 31.12.2012 al 30.9.2013, non genera nessun ristorno per il correntista in quanto le condizioni risultano tutte pattuite e non modificate fino alla data dell'ultimo estratto conto completo (30.9.2013) – PROSPETTO A.1.” (c.f.r. pag. 8 elaborato);
“nell'ipotesi A non verranno effettuati conteggi in quanto dal 01.03.2013, primo estratto completo, tutte le condizioni risultano pattuite correttamente ed esse non variano fino all'ultimo estratto conto completo presente del 30.9.2013” (c.f.r. pag. 18 elaborato).
E' pur vero che tale soluzione non è stata inserita nelle conclusioni dell'elaborato peritale, ma tale circostanza è irrilevante, posto che il giudice è onerato dell'integrale lettura ed esame dell'elaborato peritale.
In verità, condividendo la decisione del giudice di prime cure, anche la Corte ritiene che non sia possibile recepire l'IPOTESI A – non perché non richiamata nelle conclusioni della consulenza tecnica, ma in quanto non conforme ai principi giurisprudenziali affermati dalla Corte di Cassazione sul punto, come analiticamente riportati al punto 3 della presente motivazione.
E' pur vero che l'ipotesi A rappresenta l'unico conteggio effettuato con il cosiddetto “metodo analitico”, consentito dall'avvenuta integrale e completa produzione degli estratti conto nel periodo intercorrente dal 31.12.2012 al 30.9.2013, a differenza delle due ipotesi sub B, entrambe conteggiate con il “metodo sintetico”.
Tuttavia, essa – essendo limitata ad un periodo di soli nove mesi, laddove il contratto di apertura di conto corrente è stato stipulato il 9.6.2005 - non fornisce “indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo” (cfr. Cass. n. 22290 del 2023; Cass. n. 10293 del 2023; Cass. n.16662/2025) e preclude al giudice l'accertamento del dare ed avere con l'impiego
“anche di ulteriori mezzi di prova idonei”, una volta riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto in aperta violazione dei principi affermati dalla Suprema Corte.
pagina 10 di 13 Siffatta verifica è invece possibile, nella fattispecie in esame, solo avvalendosi del “metodo sintetico” indicato nel prospetto B ed, in particolare, dell'ipotesi B.2 dell'elaborato peritale suppletivo del
1.4.2021.
Sotto tale profilo, la Corte, condividendo pienamente la motivazione della sentenza impugnata e dando atto che i profili concernenti l'assenza di interessi passivi usurari e di interessi anatocistici nonché il rigetto dell'eccezione di prescrizione sono passati in giudicato, in quanto non impugnati, osserva che solo il prospetto B.2 ricalcola gli interessi al saggio variato dalla banca conformemente all'art.118
T.U.B..
In proposito, giova ricordare che tale norma, nella formulazione in vigore dall'1.01.94 all'11.08.06 recitava «1. Se nei contratti di durata è convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni, le variazioni sfavorevoli sono comunicate al cliente nei modi e nei termini stabiliti dal CICR.
2. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci.
3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dall'effettuazione di altre forme di comunicazione attuate ai sensi del comma 1, il cliente ha diritto di recedere dal contratto senza penalita' e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate», di tal che l'invio degli estratti conto al correntista, dai quali si evincevano le variazioni contrattuali, era conforme all'obbligo comunicativo prescritto dalle riportate disposizioni, posto che il CICR aveva regolamentato i modi ed i termini delle suddette comunicazioni con la delibera n. 286 del 04.03.2003 (art. 11): “1. Nei contratti di durata, le variazioni sfavorevoli al cliente, riguardanti tassi di interesse, prezzi e altre condizioni delle operazioni e dei servizi, sono comunicate al cliente con chiara evidenziazione delle variazioni intervenute.
2. Le variazioni sfavorevoli generalizzate possono essere comunicate alla clientela in modo impersonale, mediante apposite inserzioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso previsto dall'art. 118, comma 3, del testo unico bancario.
3. Le variazioni di cui al comma 2 sono in ogni caso comunicate individualmente al cliente alla prima occasione utile, nell'ambito delle comunicazioni periodiche o di quelle riguardanti operazioni specifiche (…)”.
A far data dal 12.08.06, l'art. 118 T.u.b. è stato modificato con l'introduzione: i) della specifica approvazione ai sensi dell'art. 1341, comma 2, codice civile, per le clausole che prevedono la modifica unilaterale delle condizioni;
ii) della comunicazione preventiva in forma scritta al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula «Proposta di modifica unilaterale del contratto»;
iii) della previsione che la modifica si intende approvata qualora il cliente non receda entro sessanta giorni. Il preavviso nella comunicazione della variazione delle condizioni, fissato dapprima in trenta pagina 11 di 13 giorni, è stato successivamente portato a due mesi a far data dal 03.12.2010. Nella documentazione in atti risultano le comunicazioni recanti la dicitura «Proposta di modifica unilaterale del contratto» (v. pag. 14, c.t.u.), ma le variazioni riportate a pag.12 della relazione peritale del 1.4.2021 non sono risultate conformi alla formulazione dell'art. 118 TUB.
Analogamente, il prospetto B.2 risulta corretto anche con riferimento all'eliminazione dell'addebito a titolo di commissione di massimo scoperto, applicata dalla banca al rapporto fino al secondo trimestre del 2009, nonostante sia il contratto di conto corrente del 9.6.2005 sia il primo contratto di affidamento del 13.6.2005 indicassero la CMS nella sola aliquota percentuale, senza specificare la base di calcolo, con la conseguenza che questa non risultava adeguatamente determinata e che anche la lettera di modifica della misura dell'affidamento dell'8.08.2008 (fino ad € 50.000,00) ometteva del tutto riferimenti testuali alla CMS.
Infine, il prospetto B.2 è conforme ai principi normativi e giurisprudenziali relativi alla Commissione di Disponibilità Fondi (CDF), che risulta legittimamente applicata solo a partire dal 13.10.2010, in presenza cioè della regolare pattuizione (p. 17, c.t.u.), come correttamente osservato dal giudice di prime cure.
Quella introdotta a partire dal 25.5.2009, per mezzo di una proposta unilaterale di modifica delle condizioni, con l'indicazione di una commissione pari al 1,00% trimestrale che comportava una commissione annua superiore al 2%, era infatti illegittima.
“L'art.
2-bis del d.l. n. 185/08 (conv. con mod. nella l. n. 2/09), nella parte oggi non più in vigore, ha sancito che: «Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento». La disposizione ha positivizzato «retroattivamente» l'istituto in commento, in quanto ha disciplinato sia la commissione di massimo scoperto, sia quella di mancato utilizzo (o detta anche sull'accordato, cioè la pagina 12 di 13 CDF nel caso di specie). A tal proposito, la commissione di mancato utilizzo è da considerare valida, purché: il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente;
sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo;
sia fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento” (cfr. sentenza impugnata).
Da tali considerazioni discende il rigetto dell'appello, condividendosi pienamente la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, secondo cui il saldo a debito della società correntista era pari a €
1.252,52 alla data del 30.09.2013, € 1.281,48 al 29.11.2016 (data di notifica dell'atto di citazione) ed €
1.297,34 al 21.12.2020 (data di deposito della relazione).
5.In considerazione dell'esito della lite che ha condotto alla soccombenza di anche Parte_1 in grado di appello ai sensi dell'art.91 c.p.c. e della contumacia di
[...] nessuna statuizione deve essere pronunciata in Controparte_3 relazione alle spese di lite del presente grado di giudizio.
6. Sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del DPR 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico dell' appellante Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando nella contumacia di
[...]
Controparte_3 rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza definitiva n. 132/2022 pronunciata Parte_1 dal Tribunale di Forlì il 3.2.2022, pubblicata in data 8.2.2022.
Nulla sulle spese di lite del presente giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater del DPR 30 maggio
2002 n° 115 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante Parte_1
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte d'Appello il
9.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Carmela Italiano dott.ssa Manuela Velotti
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