Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 25/02/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________ La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Natalino Sapone Consigliere ,
3) dott.ssa Angelina Maria Giud.Aus.Rel.,
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 490/2018 R.G., introitata in decisione all'udienza collegiale del 3.7.2023 e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Reggio BR, via del Gelsomino, 2, nello studio dell'avv. MENITI TERESA , che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
APPELLANTE E
, nata a [...] il [...], , Controparte_1 Controparte_2 nato a [...] il [...], elettivamente domiciliati in Reggio BR, via San Paolo, 26, nello studio dell'avv.DOLDO DOMENICO , che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATI OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc) - Appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio BR n.599/2018, pubblicata il 12.4.2018 .
CONCLUSIONI
Per l'udienza del 3.7.2023, sostituita con il deposito di note scritte le parti così precisavano le conclusioni: per :” Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Reggio BR Controparte_3 contrariis reiectis : 1)In via pregiudiziale e cautelare , sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 599/2018 emessa dal Tribunale di Reggio BR I Sezione Civile, Giudice …..nell'ambito del giudizio N.R.G.4775/2010
1) in via principale respingere tutte le domande ed eccezioni formulate da parte opponente
[...]
e del terzo interveniente confermando il decreto ingiuntivo CP_1 Controparte_2 opposto con vittoria di spese ed onorari;
2) concedere l'immediata esecutività del decreto opposto 799/2010 emesso il 22/07/2010; 3) respingere la domanda di ingiusto arricchimento proposta da 4) in via riconvenzionale e salvo gravame Controparte_2 condannare altresì la sig.ra al risarcimento dei danni, da accertare e liquidare in corso di causa , con rivalutazione ed interessi, derivanti dal mancato pagamento della fattura oggetto di decreto ingiuntivo;
5) onerare la parte o le parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite;
6) in via subordinata condannare il sig. al pagamento della fattura n°2 CP_2 del 2008 emessa dalla TT SO e al risarcimento del danno patito dal sig. Pt_1 qualora il sig. sia riconosciuto e dichiarato quale reale soggetto obbligato al CP_2 pagamento del debito;
7) condannare la e il sig. al risarcimento dei danni ex CP_4 CP_2 art.96 cpc. In via istruttoria si reitera ammettersi la richiesta avanzata nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art.183, 6 co cpc non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico a) perizia tecnica volta a accertare l'ammontare dei lavori eseguiti presso l'appartamento della (ora coniugi ) sito in Via Villaggio Arghillà CP_4 CP_5
Sud n°19. Con vittoria di spese, IVA, CPA , 15% forfetario come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario , relativi ad entrambi i gradi di giudizio con riforma della condanna alle spese poste a carico del in primo grado. E Pt_1 conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto “; per e :” Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, Controparte_1 Controparte_2 rigettata ogni contraria istanza , deduzione, eccezione, conclusione e difesa che tutte si impugnano e contestano, così statuire : rigettare l'appello e la domanda attorea per come formulata in quanto infondata in fatto e diritto, oltre che inammissibile, improcedibile, improponibile per i motivi rassegnati in atti e difese e, per l'effetto, confermare la sentenza n.599/2018, pubblicata il 12.04.2018, emessa da Tribunale civile di Reggio BR;
condannare l'appellante alle spese e compensi di giudizio , oltre rimborso spese generali Iva e Cpa come per legge “.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Cont
con atto notificato il 25.11.2010 a e , il CP_1 Controparte_3
26.11.2010, al terzo chiamato , proponeva opposizione al decreto Controparte_2 ingiuntivo n. 799/2010 con cui il Tribunale di Reggio BR, su istanza del , Pt_1 quale titolare dell'omonima impresa di costruzioni e sulla base della fattura insoluta n.2 , del 19.12.2008 , emessa dal ricorrente per lavori di ristrutturazione dell'immobile Cont di proprietà della sito in via Rione Arghillà Sud, n.19 , le intimava il pagamento della somma di euro 25.300,00, oltre interessi e spese. Rilevava la nullità del contratto d'appalto per illiceità dell'oggetto ; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva e il difetto di legittimazione ad agire dell'opposto in quanto, sebbene risultasse proprietaria dell'appartamento in questione , avesse firmato DIA in sanatoria (ex art.37 del DPR n.380/2001) per rimediare alle violazioni commesse dall'appaltatore durante la ristrutturazione, nella realtà i lavori erano stati commissionati dal genero in base alla scrittura privata del 15.10.2007, con cui si era accordata con la figlia, per cederle appena possibile l'appartamento di CP_6 via Arghillà Sud, n.19 , autorizzandola a ristrutturarlo , assieme al marito
[...]
, a sue spese. Pertanto, nessuna ristrutturazione era stata da lei contrattata e, CP_2 quindi, se c'era un debitore, non poteva che essere il con il quale CP_2 successivamente a detto accordo, il 27.10.2014 stipulava, davanti al notaio , Per_1 una permuta con cui cedeva all' e al l'appartamento di via Arghillà CP_5 CP_2
Sud, n.19 , ricevendo in cambio altro appartamento sito al n.35 della medesima via Arghillà Sud . Chiedeva la revoca del D.I. e la condanna dell'opposto per lite temeraria. SO resisteva in giudizio rilevando che la scrittura privata del CP_3
15.10.2007 non era a lui opponibile perché non trascritta;
la ristrutturazione gli era Cont stata commissionata dalla quale proprietaria dell'appartamento all'epoca dell'esecuzione dei lavori;
il computo metrico da cui l'opponente pretendeva di ricavare la sua estraneità alla committenza riguardava lavori da realizzare nell'appartamento identificato con il civico n.35, non eseguiti per mancanza d'accordo con il proprietario le ricevute di pagamento che attestavano pagamenti di CP_2
a riguardavano l'acquisto di materiali e non la manodopera e di ciò vi CP_2 Pt_1 era prova stante l'evidente incongruenza tra la somma risultante dal computo metrico e le somme attestate nelle ricevute;
il contratto aveva oggetto lecito in quanto non si trattava di violazioni edilizie ma di irregolarità sanabili con il pagamento di una sanzione amministrativa. Chiedeva la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto e, in riconvenzionale , il risarcimento per danni economici conseguenti al mancato pagamento della fattura che avevano cagionato alla sua ditta difficoltà economiche tali da comportare la cancellazione dall'Albo delle imprese. Con comparsa di costituzione e contestuale intervento adesivo dipendente e autonomo Cont
aderiva alle richieste della affermando l'estraneità di Controparte_2 quest'ultima al rapporto obbligatorio avendo egli sia commissionato che pagato integralmente la ristrutturazione;
si opponeva alle domande dell'opposto ; in riconvenzionale chiedeva il risarcimento del danno conseguente ai vizi e alle difformità riscontrate nell'immobile da liquidarsi in via equitativa o in base a CTU;
la condanna dell'opposto per lite temeraria . Ammessi ed espletati interrogatorio formale delle parti e prova orale, il procedimento veniva interrotto per la morte dell'avv. Giglietta, procuratore dell'opponente ; riassunto da quest'ultima si costituivano sia che : il Controparte_3 Controparte_2 primo eccepiva l'irregolarità e/o nullità dell'atto di riassunzione . Chiedeva di dichiarare l'estinzione del giudizio e, quindi, l'irrevocabilità del D.I. opposto, il secondo ribadiva le difese e le domande per come proposte nell'atto d'intervento. Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione e decisa con la sentenza n. 599/2018 con cui il Tribunale accoglieva l'opposizione ; revocava il D.I. n.799/2010; condannava al pagamento, in favore di Controparte_3 Controparte_1 delle spese processuali e al risarcimento del danno ex art.96, comma 3, c.p.c.; rigettava le domande di;
compensava le spese di lite tra e . Controparte_2 CP_2 Pt_1
con citazione, notificata con PEC dell'8.6.2018, impugna la Pt_1 CP_3 decisione chiedendone, previa sospensione dell'esecutività della stessa , l'integrale riforma in quanto affetta da contraddittorietà, illogicità e violazione di legge sotto più aspetti rilevando che : A) Il giudicante respinge l'eccezione di nullità dell'atto di riassunzione della causa per violazione dell'art.125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile affermando, a pagina 6, che “ è infondata l'asserita nullità dell'atto di riassunzione per mancanza dell'invito a costituirsi nel termine di cui all'art.166 c.p.c. ( art.125 c.1 n.5 disp. Att.C.p.c.) “ posto che la mancanza di uno dei requisiti elencati nel citato art.125 non invalida l'atto qualora lo stesso non sia carente degli elementi essenziali e che, comunque, l'omessa indicazione del termine era stata sanata dalla spontanea costituzione del convenuto . Tale affermazione è errata in base al principio dettato dalla Suprema Corte con la sentenza n.3623/2004 per cui la mancanza dell'avviso ex art.163 c.p.c. è elemento essenziale dell'atto , non superabile nemmeno con la costituzione spontanea del convenuto e determina la nullità dell'atto di riassunzione e , quindi, l'irrevocabilità del D.I. opposto . B) La sentenza va riformata nel merito con riguardo al c.d. “ giudizio di fatto “, cioè alla ricostruzione dei fatti rilevanti per il giudizio , per come allegati dalle parti ex art.112 c.p.c., atteso che il primo giudice , dopo avere qualificato correttamente il Cont rapporto tra e come contratto orale d'appalto , erra nell'individuazione Pt_1 del reale committente della ristrutturazione . Tale errore discende dall'errata valutazione delle dichiarazioni dei testi atteso che , se correttamente interpretate, le dichiarazioni dell'arch. supportavano la tesi dell'appellante circa Testimone_1 Cont l'interessamento della all'esecuzione della ristrutturazione tanto da conferirgli l'incarico di presentare la DIA in sanatoria . La dichiarazione del trova Tes_1 Cont conferma nella DIA a firma della e ciò individua la stessa come committente delle opere realizzate dalla ditta SO. Anche la testimonianza di è Testimone_2 letta in modo errato visto che il teste afferma di avere sempre visto nel cantiere una donna e non un uomo come certamente è . Quanto alla Controparte_2 Cont testimonianza di , convivente more uxorio della , il giudicante Tes_3 avrebbe dovuto rilevare l'evidente interesse dello stesso all'esito favorevole del giudizio per la compagna , nonché le incongruenze delle dichiarazioni posto che prima dichiara Cont di avere abitato al civico 19 fino al 2007 per come concordato dalla con la figlia e il genero , poi riconosce di avere mutato residenza nel 2014, dopo la stipula dell'atto pubblico di permuta degli appartamenti tra e i coniugi – Controparte_1 CP_5
nonché di avere appreso ognuna delle circostanze riferite non direttamente CP_2 Cont ma da quanto riferitogli dalla e dal CP_2
Il primo giudice afferma che committente dei lavori di ristrutturazione oggetto di causa non era ma e che tanto risulta dalle ricevute di Controparte_1 Controparte_2 pagamento che l'impresa rilascia a quest'ultimo per una cifra rilevante e, quindi, non possono riferirsi all'acquisto di materiali per come affermato dal . Tale Pt_1 ricostruzione è illogica perché deriva da un dato mancante , ossia dal fatto che il giudice ritiene spropositata la somma per l'acquisto di soli materiali senza conoscere la quantità necessaria per la ristrutturazione visto che non accoglie la richiesta di perizia sull'immobile avanza dall'appellante sin dal primo scritto difensivo. Per di più non c'è corrispondenza tra la cifra pagata dal e quelle chieste con D.I o con quella CP_2 inserita nel computo metrico rilasciato al . Quindi non è logico pensare che a CP_2 fronte di 25.000,00 euro per manodopera il abbia sborsato 70.000,00 euro e, CP_2 pertanto, la sentenza va riformata nel senso di non ritenere le ricevute come pagamento della somma richiesta ma solo rimborso dei materiali impiegati nella ristrutturazione. A quanto detto va ulteriormente precisato che il Tribunale per giungere alle statuizioni Cont impugnate valorizza il contenuto della scrittura privata tra la e la figlia senza tenere Cont conto che non è trascritta e, quindi, può valere come impegno per la a trasferire il bene e per i coniugi a ristrutturare l'immobile ma non prova la Persona_2 conoscenza dell'accordo da parte del . Pt_1
C) Poi la sentenza assume i caratteri del grottesco quando commina all'appellante una condanna per lite temeraria affermando l'esistenza dei presupposti per come elencati alle pagine 11 e 12. Nella realtà non sussistono detti presupposti avendo SO
chiesto il pagamento della ristrutturazione alla proprietaria e CP_3 committente e, per come sopra precisato, le ricevute attengono al Controparte_1 rimborso di materiali. Inoltre dagli atti di causa risulta la buona fede del che Pt_1 Cont dopo l'emissione della fattura rimasta insoluta diffida la al pagamento non ricevendo risposta. Di conseguenza il creditore , ignaro dei sotterranei accordi tra la Cont
la figlia e il genero, si è attivato per difendere i propri leciti diritti e in virtù di tale lecita facoltà agiva in sede monitoria . Dunque la sentenza va riformata escludendo la condanna per lite temeraria. D) Infine la sentenza va riformata per quel che riguarda le spese di lite posto che l'unico a ricevere danno dall'intera vicenda è l'appellante che si è fatto carico della Cont manodopera e di ogni altra spesa, mentre la ha usufruito della sua attività senza nulla pagare e, anzi, arrecando al oltre al danno per la mancata percezione Pt_1 della somma ingiunta anche il dissesto economico dell'impresa. Conclude rassegnando le conclusioni sopra trascritte.
e nella comparsa di costituzione e risposta Controparte_1 Controparte_2 deducono che : A)La doglianza relativa alla “ contraddittorietà della sentenza per violazione ed erronea applicazione della disciplina prevista dall'art.125 delle disposizioni attuative cpc. Nullità dell'atto di riassunzione “ è infondata atteso che in giurisprudenza è pacifico che la riassunzione del processo interrotto possa avvenire con comparsa o con ricorso, addirittura anche con citazione e ciò in ragione del principio di equivalenza delle forme, purchè l'atto di riassunzione contenga gli elementi soggettivi ed oggettivi necessari per riattivare il rapporto processuale quiescente quali il richiamo al fatto interruttivo, il petitum, la causa petendi , l'iter processuale. Nel caso di specie l'opponente ha utilizzato la forma del ricorso con successiva adozione da parte del giudice designato del provvedimento di fissazione dell'udienza. Detto ultimo provvedimento supera anche l'invito a costituirsi nel termine previsto dall'art.166 c.p.c. poichè impone al soggetto che riassume solo l'onere di notificazione entro il termine stabilito. In sostanza poiché l'atto di riassunzione in esame contiene tutti gli elementi necessari sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo per la riattivazione del processo , la questione della mancanza dell'invito ex art. 166 c.p.c. non è idonea ad inficiare l'atto medesimo . B) L'appellante insiste nella doglianza relativa all'erronea ricostruzione dei fatti di causa conseguente ad una non corretta valutazione della prova orale. Al contrario, il giudicante riporta in modo corretto le deposizioni dei testi e Tes_1 Tes_2 indicati dal , che nulla sanno dire sull'identità del soggetto committente i lavori Pt_1 di ristrutturazione . Il che da un lato dimostra l'insussistenza di un qualsivoglia rapporto Cont obbligatorio tra e e dall'altro conferma quanto dichiarato del terzo Pt_1 intervenuto e , cioè, che era lui il committente, nonché che i lavori erano stati CP_2 saldati per come risulta dalle ricevute in atti. C) Ancora, l'appellante afferma l'errata valutazione delle prove documentali;
la mancata ammissione di mezzi di prova indispensabili;
la carenza di motivazione della sentenza anche in ordine al mancato accoglimento della richiesta istruttoria di perizia. Tutte le affermazioni e le deduzioni sulle stesse risultano infondate posto che a fronte della produzione in originale di 9 ricevute di pagamento rilasciate a , Controparte_2 continua ad affermare che si riferiscono ad acquisto di materiali per come attestato dagli scontrini fiscali prodotti e non all'intero importo della ristrutturazione. In atti non si rinviene alcun elemento da cui ricavare che i citati scontrini possano essere riferiti ad acquisto di materiali da utilizzare dal nell'appartamento da CP_2 ristrutturare. Inoltre la fattura posta a fondamento della richiesta di emissione di decreto ingiuntivo è emessa a completamento dell'opera e, quindi, il soggetto emittente era nelle condizioni d'indicare tutti i dati costituenti ed integranti il monte lavoro occorso come manodopera. Tanto non risulta sicchè non può riferirsi a soli materiali, ma si pone in antitesi con il computo metrico consegnato dal al in cui Pt_1 CP_2 si nota come le singole voci comprendano materiali e manodopera. Dunque è ragionevole ritenere che le somme versate da tra maggio e ottobre Controparte_2 dell'anno 2008 sono state utilizzate dal per l'esecuzione della ristrutturazione, Pt_1 ricevendole via via che i lavori progredivano. L'affermazione del circa la non opponibilità ai terzi perché non trascritta della Pt_1 Cont scrittura privata tra la e la figlia denuncia la non corretta prospettazione dei fatti da parte dell'appellante che emerge dall'evoluzione della vicenda in primo grado . A ben vedere più che d'inopponibilità della scrittura si tratta di un rapporto obbligatorio sorto direttamente tra e di cui il primo ha piena contezza sin dal febbraio del Pt_1 CP_2
2008 quando consegna al il computo metrico in atti : è quantomeno singolare CP_2 che l'appellante continui a sostenere che il computo metrico si riferiva alla ristrutturazione di altro appartamento tra l'altro mai eseguita. Tutte le altre argomentazioni, come quella relativa alla presentazione della DIA a firma della Rao o alla sanatoria , sono ininfluenti posto che sotto l'aspetto amministrativo la dichiarazione d'inizio lavori può essere effettuata solo da colui che figura come proprietario e che sempre il proprietario sopporta le conseguenze di un'attività edilizia non conforme a legge. In ogni modo l'appellante non ha prodotto alcun documento da cui presumere l'esistenza di un contratto con , mentre sussistono elementi sufficienti Controparte_1 per ritenere che era più che consapevole che committente dell'opera era colui che pagava, cioè . Controparte_2
D) E' infondata anche la doglianza relativa all'erronea applicazione della condanna ex art.96 c.p.c. Su tale punto non può non evidenziarsi che il costituendosi in primo grado Pt_1 Cont chiedeva la condanna della per lite temeraria e per danni asseritamente causati alla TT dal mancato pagamento della fattura . Istruito il procedimento , nel costituirsi tardivamente nel giudizio riassunto, non riproponeva nessuno dei precedenti temi difensivi per cui, alla luce delle precisazioni rese dal terzo intervenuto , il decreto ingiuntivo risulta essere la duplicazione di un credito già soddisfatto e, quindi, della consapevolezza di agire verso un soggetto diverso dal committente, estraneo al rapporto dedotto . Tale consapevolezza rende la condanna per lite temeraria legittima. Si oppone alla richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza gravata e conclude per il rigetto dell'appello e la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.
Così instaurato il contradditorio, rigettate, con ordinanza del 25.3.2019, la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza e di ammissione di c.t.u., con ordinanza del 14.7.2023, la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito di conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo di gravame denuncia la nullità dell'atto Controparte_3 con cui riassumeva il giudizio (interrotto per il decesso del suo Controparte_1 difensore) per violazione ed erronea applicazione del disposto dell'art.125 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile mancando l'invito a costituirsi nel termine previsto dall'art.166 c.p.c. La denuncia è infondata atteso che l'insegnamento del S.C. è costante nel ritenere (Cass.civ. n.ri 7464/2013; 11193/2018; 6193/2020) che l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, ma espleta esclusivamente la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, con la conseguenza che per la sua validità il giudice di merito deve apprezzare l'intero contenuto , onde verificare la concreta idoneità a consentire la ripresa del processo . Dunque la nullità dell'atto di riassunzione non deriva dalla mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 125 disp.att. c.p.c., bensì dall'impossibilità del raggiungimento dello scopo a causa della carenza di elementi essenziali quali : il riferimento esplicito alla precedente fase processuale;
l'indicazione delle parti e di altri elementi idonei a consentire l'identificazione della causa riassunta;
le ragioni della cessazione della pendenza della causa stessa;
il provvedimento del giudice che legittima la riassunzione;
la manifesta volontà di riattivare il giudizio attraverso il ricongiungimento delle due fasi in un unico processo. Nel caso in esame il giudizio risulta riassunto con ricorso;
notificato all'opposto nel termine assegnato dal giudice e contiene tutti gli elementi essenziali summenzionati . Inoltre l'appellante si è costituito difendendosi anche nel merito, proponendo domande sia nei confronti di che dell'interventore , Controparte_1 Controparte_2 per cui anche sotto tale aspetto , qualsiasi carenza dell'atto ( qui inesistente ) risulta sanata. 2) Venendo al merito , in appello la posizione delle parti è invariata rispetto al primo grado : sostiene che committente dell'appalto del lavoro di Controparte_3 ristrutturazione dell'appartamento sito in via Villaggio Arghillà Sud, n.19 e, quindi, obbligata al pagamento della fattura insoluta posta a fondamento del D.I. opposto, è perché proprietaria dell'immobile all'epoca dei lavori;
Controparte_1 CP_1
sulla scorta della scrittura privata, del 15.10.2007, intervenuta con la figlia
[...]
nega l'esistenza di qualsiasi rapporto contrattuale con l'opposto e Parte_2 sostiene che il committente è il genero;
quest'ultimo avalla Controparte_2 Cont l'assunto della eccependo l'avvenuto totale pagamento al dei lavori. Pt_1
Del contratto d'appalto a cui fa riferimento agli atti di causa Controparte_3 non c'è prova documentale . Di conseguenza , posto che sia che Controparte_1
l'interventore ammettono che è stata la ditta del SO a Controparte_2 ristrutturare l'appartamento identificato con il civico n.19 di via Arghillà Sud, deve ritenersi l'esistenza di un qualche accordo verbale tra i litiganti , ma per stabilire chi sia il reale committente , chi è obbligato al pagamento della somma ingiunta, se sussiste tale obbligo, la consistenza dei lavori e il loro importo , non possono che utilizzarsi i documenti esibiti e le prove orali ammesse ed assunte in primo grado. Le dichiarazioni delle parti risultanti dai rispettivi interrogatori formali e quelle dei testi indicati dall'opposto, non sono utili all'accertamento della committenza in quanto gli interrogati si limitano a confermare le opposte versioni dei fatti per come esplicitate nelle difese scritte e i testi e indicati dall'opposto, nulla di specifico Tes_1 Tes_2 conoscono e riferiscono. Infatti : , operaio del , riferisce di avere visto una donna Testimone_2 Pt_1 frequentare il cantiere, ma ne sconosce l'identità e nulla sa sulla committenza. L'arch.
, collaboratore dell'impresa , afferma di non sapere se la Testimone_1 Pt_1 Cont ristrutturazione fosse stata commissionata da ma che era stata la a Controparte_1 dargli l'incarico di redigere la DIA . Ora, che era stata ad affidare l'incarico all'arch. per la Controparte_1 Tes_1 Cont presentazione della DIA è fatto ammesso dalla stessa , ma non è circostanza sufficiente a dimostrare la committenza dell'opera atteso che, mentre la dichiarazione d'inizio lavori non può che essere presentata dal proprietario, committenza e pagamento possono essere concordati anche con chi non è proprietario. E che sia stato la persona fisica che commissionava l'opera al e Controparte_2 Pt_1 assumeva il corrispondente obbligo di remunerazione si ricava dalle ricevute di pagamento esibite in originale dal , nonchè dalle dichiarazioni del Controparte_2 teste . Tes_3
Le suddette ricevute sono nove e attestano il pagamento a di Controparte_3 circa 70.000,00 euro da parte di per “ lavori di ristrutturazione “ Controparte_2 dell'appartamento di Via Arghillà Sud, n.19. La causale del pagamento è specifica e dimostra che committente della ristrutturazione dell'immobile sito al civico 19 di Via Arghillà Sud è e non Controparte_2 [...] alla quale il non rilascia alcuna ricevuta . La tesi del , CP_1 Pt_1 Pt_1 secondo cui la somma riguarda l'acquisto di materiali, non è credibile perché chiaramente riferita ad una ristrutturazione considerata nel suo complesso e sostanzialmente corrispondente al computo metrico consegnato a . Controparte_2
Inoltre, indimostrate le altre asserzioni (come quella relativa alla ristrutturazione dell'appartamento del al civico 35 della stessa strada mai avvenuta per come CP_2 riconosce lo stesso appellante, o quella che fa riferimento ad un non meglio precisato mutuo che il avrebbe dovuto richiedere) e considerata la rilevanza dell'esborso, CP_2 non può che ritenersi che il reale committente è , unico soggetto Controparte_2 Cont interessato alla ristrutturazione in base agli accordi presi con la per come riferito dal teste nella sua deposizione. Tes_3
La circostanza che fosse al tempo della ristrutturazione convivente con Tes_3 da un lato non rende la sua testimonianza inammissibile non Controparte_1 risultando un suo oggettivo interesse nella vicenda, dall'altro le sue dichiarazioni risultano credibili perché attengono a fatti conoscibili solo da chi li ha vissuti . Infatti dichiara di avere abitato con la compagna al civico 19 di via Arghillà Sud fino al 2007 per poi spostarsi a ristrutturazione ultimata al civico 35 di proprietà dei coniugi CP_5
; conferma che committente della ristrutturazione è in base
[...] Controparte_2 all'accordo ( poi consacrato nel rogito di permuta degli appartamenti per notaio Cont
in atti ) intervenuto tra quest'ultimo, la e che Per_1 Parte_2 prevedeva la cessione della proprietà dell'appartamento al civico 19 e la spesa della ristrutturazione a carico di . Controparte_2
La non opponibilità a terzi della scrittura privata non trascritta del 15.10.2007, sollevata dall'appellante, è dato oggettivo ma non rileva ai fini dell'attribuzione della Cont committenza dell'opera alla anzi, unita alle ricevute di pagamento summenzionate, costituisce elemento utile a ritenere che l'appellante fosse comunque venuto a conoscenza quantomeno del contenuto tanto da accettare d'essere retribuito da chi come il non era proprietario ma era l'unico soggetto interessato all'esecuzione CP_2 dell'opera. Per tali ragioni l'appello è infondato nel merito. C) Al contrario è fondata la doglianza relativa alla condanna al risarcimento del danno per lite temeraria nei confronti di in quanto da un lato non risulta che Controparte_1 quest'ultima abbia subito danno dall'azione monitoria intrapresa nei suoi confronti dall'appellante , dall'altro, per l'applicazione del disposto dell'art.96, comma 3, c.p.c. è necessaria la soccombenza dell'avversario e la prova d'agire o resistere in giudizio in malafede o con colpa grave. Le ragioni della soccombenza di nel merito della vicenda Controparte_3 risultano da quanto esplicitato al precedente punto B), ma manca la prova che egli abbia resistito in giudizio in malafede o con colpa grave atteso che, nonostante abbia accettato il pagamento dal e non dimostrato che la somma da questi Controparte_2 ricevuta non copriva l'importo necessario per la ristrutturazione ( dagli atti risulta l'opposto), la sottoscrizione della DIA da parte di ben può avere Controparte_1 ingenerato in lui la convinzione che era quest'ultima ad essere obbligata al pagamento della fattura posta a base del ricorso per D.I. perché proprietaria dell'appartamento al tempo dell'esecuzione dell'opera. D) Per quanto attiene il regolamento delle spese di questo grado del giudizio, nonostante l'accoglimento della censura relativa alla condanna per lite temeraria, queste seguono la soccombenza stante il rigetto nel merito dell'appello e si liquidano in base al valore della causa compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00 (III scaglione del D.M. n.147/22) in favore degli appellati , in complessivi euro 5.809,00 , di cui euro 1.134,00 per fase di studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.843,00 per fase di trattazione ed euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre rimborso forfetario spese generali , IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio BR, Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
con atto di citazione notificato con PEC dell'8.6.2018 nei Parte_1 confronti di e , disattesa ogni Controparte_1 Controparte_2 contraria domanda, eccezione e difesa, così decide: 1) accoglie parzialmente l'appello e annulla la condanna di Controparte_3
al pagamento in favore di della somma di euro 872,56 a
[...] Controparte_1 titolo di risarcimento del danno ex art.96, comma 3, c.p.c.; 2) condanna al pagamento , in favore di Controparte_3 CP_1
e , delle spese processuali che liquida in complessivi euro
[...] Controparte_2
5.809,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA come per legge;
Reggio BR , 21/01/2025.
La Giud.Aus.est.
(dott.ssa Angelina Maria) La Presidente
(dott.ssa Patrizia Morabito)