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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 22/05/2025, n. 920 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 920 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE composto dai Magistrati dott. Vincenzo Di Pede Presidente relatore dott. Gaetano Laviola Giudice dott. Matteo Prato Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 573/2023 r.g. affari civili contenziosi, vertente tra:
(nato/a a ROTONDA (PZ) in data 31/07/1963), con l' avv. LAGHI CP_1
ROBERTO - RICORRENTE
E
(nato/a a MORMANNO (CS) in data 22/03/1962), con l' Controparte_2
avv. LE VOCI GIUSEPPE - RESISTENTE
E
- INTERVENIENTE Controparte_3
OGGETTO: separazione giudiziale coniugi (art. 151 CC)
CONCLUSIONI: per la RICORRENTE: << … pronunciare la separazione personale dei coniugi e , con addebitabito della medesima CP_1 Controparte_2
ad esso . Alla luce della situazione economica prospettata in Controparte_2 atti, la sig.ra chiede l'attribuzione della casa coniugale e che venga imposta al CP_1
sig. la corresponsione in favore della deducente di un assegno Controparte_2 di mantenimento non inferiore ad € 800,00 ovvero nella misura di risulta ovvero di equità …>> per il RESISTENTE: < dichiarare la separazione personale dei coniugi … alle seguenti condizioni: 1. I coniugi vivranno separati, con facoltà di fissare la propria residenza ove meglio credano, nel rispetto dei reciproci obblighi di lealtà e
1 correttezza; 2. Il sig. corrisponderà alla sig.ra Controparte_2 [...]
, a titolo di mantenimento, l'assegno mensile di € 150,00 CP_1
(centocinquanta/00), da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
3. La sig.ra
[...]
si obbliga a: - restituire al sig. tutti gli effetti CP_1 Controparte_2
personali attualmente presenti nell'appartamento sito in Mormanno, via Speranzella, di proprietà del Comune di Mormanno;
- riconsegnare le chiavi del suddetto immobile all'Ente proprietario;
4. L'immobile sito in Mormanno (CS), Via Scesa Fiume n. 26, in comproprietà tra i coniugi, le cui chiavi sono già nella disponibilità della sig.ra CP_1
viene assegnato in via esclusiva alla stessa, che potrà utilizzarlo per la propria residenza, anche con terze persone. per il PUBBLICO MINISTERO: non pervenute
I FATTI
1 Con ricorso depositato il 27.2.2023, ha chiesto che fosse CP_1
pronunciata la separazione dal coniuge , con cui ha Controparte_2
contratto matrimonio in Rotonda (PZ) in data 08/04/1993 (registro atti di matrimonio del detto Comune, anno 1993, parte I^ n. 2). Ha dedotto: che dal rapporto di coniugio non sono nati figli;
che il marito l' ha maltrattata e si è disinteressato della famiglia;
che ella non ha lavorato ed è priva di redditi perché il marito ha voluto che si dedicasse alle sole mansioni domestiche;
che da sette anni egli ha abbandonato la casa coniugale sita in Mormanno alla via Speranzella 52. Ha quindi chiesto che la separazione fosse pronunciata con addebito al marito;
che le fosse assegnata la casa coniugale e che fosse posto a carico del marito l' obbligo di contribuire al suo mantenimento con un assegno mensile di € 800,00.
2 si è associato alla domanda di separazione ma ha Controparte_2
respinto ogni addebito a suo carico. Ha dedotto che egli ha sposato la CP_1
provvedendo al mantenimento suo e dei tre figli che ella aveva avuto da precedenti relazioni ( , e Persona_1 Persona_2 Per_3
); che egli ha lasciato la casa familiare, di proprietà del Comune di
[...]
Mormanno, in quanto allontanato dalla moglie e dal suo terzogenito Per_3
nel settembre 2021; che egli non ha mai maltrattato la moglie;
che
[...] egli, invalido civile all' 80%, è stato impiegato dell' AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE di Cosenza ed è in pensione dal marzo 2022 e la sua pensione è
2 gravata da cessione del quinto per via di finanziamenti contratti per le esigenze della famiglia. Ha quindi chiesto che la separazione fosse dichiarata senza addebito a carico di alcuno, che egli contribuisse al mantenimento di lei con un assegno mensile di € 200,00; che a lei fosse assegnata l' abitazione, nella comune proprietà dei coniugi, sita in Mormanno alla via Scesa Fiume 26.
3 All' udienza presidenziale del 24.10.2023, fallito il tentativo di conciliazione, venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: <1) dispone che i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2)
Nulla dispone sulla istanza di assegnazione della casa familiare non essendovi figli minori;
3) Avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti così come emerse dall'audizioni dei coniugi e fatta salvo ogni ulteriore accertamento in sede istruttoria dispone che corrisponda un assegno mensile di € 300 quale Controparte_2
contributo per il mantenimento del coniuge, da versare entro la prima decade di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat>>.
Disattese le istanze istruttorie avanzate dalle parti, sulle conclusioni precisate a mezzo di note scritte ex art. 127 ter CPC, la causa è stata rimessa alla decisione del
Collegio con ordinanza del 17.3.2025, con concessione dei termini ex art. 190 CPC ridotti a gg 20 + 20.
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
4 Premesso che i coniugi si sono già separati pochi mesi dopo il matrimonio con accordo omologato dal Tribunale di Lagonegro in data 5.8..1993, è incontestato che essi abbiano poi ripreso la convivenza così ponendo fine, con comportamenti concludenti, allo status separativo (art. 157 CC).
5 L' odierna domanda di separazione, avanzata dall' uno e dall' altro dei coniugi, va accolta, in quanto il fallimento del tentativo di conciliazione posto in essere dal
Presidente del Tribunale la mancata ripresa della convivenza nel tempo di durata del presente procedimento (oltre due anni) è sintomo sicuro dell' irreversibilità della crisi coniugale e, quindi, della intollerabilità della convivenza.
6 La domanda di addebito avanzata dalla ei confronti del marito non merita CP_1
accoglimento, in quanto non sono state dimostrate le condotte violative dei doveri del matrimonio allegata dalla moglie. Al riguardo, il Collegio ribadisce l' inammissibilità
3 della prova orale articolata dalla stante la genericità dei capitoli di prova, CP_1
sganciate da ogni contesto temporale.
7 Per quanto riguarda la casa coniugale, a suo tempo concessa dal Comune al
[...]
(nessuna della parti ha spiegato a quale titolo), il Tribunale non deve CP_2 adottare alcun provvedimento, in quanto l' assegnazione presuppone l' esistenza di prole minorenne ovvero maggiorenne non economicamente autosufficiente: nella specie, con la onvive il solo figlio ultimogenito CP_1 Persona_3
(figlio della non anche del ), il quale, in ragione dell' età (è nato CP_1 CP_2
nel 1988), deve reputarsi che non debba più godere del mantenimento materno.
8 Con riferimento al mantenimento chiesto dalla priva di redditi, occorre CP_1
considerare che il dal marzo 2022 percepisce unicamente la pensione CP_2
e che il suo reddito imponibile nel 2021 ammontava a poco più di € 20.000,00 l' anno. In tale situazione e tenendo conto che il ha messo a disposizione CP_2
della moglie la casa, nella loro comune proprietà, sita in Mormanno alla via Scesa
Fiume 26, il Collegio reputa congruo fissare il contributo di mantenimento spettante alla moglie nell' importo mensile di € 250,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Dichiara la separazione tra i coniugi e CP_1 CP_2
;
[...]
b) Rigetta la richiesta di addebito avanzata dalla CP_1
c) Dispone che , con decorrenza dal mese successivo Controparte_2
a quello di pubblicazione della presente sentenza, contribuisca al mantenimento della moglie separata versandole, entro il giorno 5 di ogni mese, l' importo di € 250,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT;
d) Compensa le spese di giudizio.
Castrovillari, camera di consiglio del 22/05/2025
Il Presidente estensore dott. Vincenzo Di Pede
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