TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/02/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 3533 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ERRICO MADDALENA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. e dall'avv. Agostino Di Feo Parte_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “TENUTO CONTO DELLE ATTUALI INFERMITA',DEL LORO
GRADO E DELLA LORO NATURA SI RITIENE,CHE ALL'ATTO DEI PRESENTI
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI,ESSE CONFIGURINO UNA RIDUZIONE DELLA
VALIDITA' CHE VA QUANTIFICATA,UTILIZZANDO LA FORMULA A SCALARE
PREVISTA AI SENSI DELL'ART.LO 4 D.L.VO 509/88 PER LE INFERMITA' PLURIME
COESISTENTI,OVVERO INTERESSANTI ORGANI E APPARATI FUNZIONALMENTE
DISTINTI TRA LORO,NON TENENTO CONTO DELLE INFERMITA' TRA LO 0 ED IL
10%,CON UN TASSO DEL 58%. TANTO A DECORRERE DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA..”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. sottoscritta personalmente dalla parte e depositata nel fascicolo dell'A.T.P.O.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 07/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro dott.ssa Fabiana Colameo all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 06/02/2025, ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N.R.G. 3533 /2024
TRA
, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ERRICO MADDALENA
-ricorrente -
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso come in CP_1 atti, dall'avv. e dall'avv. Agostino Di Feo Parte_2
-resistente –
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 18/03/2024 parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal
CTU nel giudizio di , avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico CP_2 preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per conseguire il diritto all'assegno di invalidità civile. Chiedeva, pertanto, la rinnovazione della perizia medico –legale e l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta. CP_ Si costituiva l' resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
In corso di causa, il giudice disponeva il rinnovo delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dott. ) diverso da quello già nominato Persona_1 nella fase dell'ATP.
Disposta la sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza, depositata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, sulle note di trattazione delle parti.
Nel merito la domanda non è fondata. Orbene è stato necessario procedere, ai fini dell'accertamento circa l'affermazione della sussistenza del diritto, all'espletamento di una (doppia) CTU effettuata tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva
(oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Il CTU nominato in questa fase, dott. , ha pedissequamente seguito Persona_1 quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico e non si è limitato ad effettuare una mera analisi delle patologie che attualmente affliggono la ricorrente.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti.
Il CTU non ha accertato la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la concessione dell'assegno di invalidità civile.
Ha scritto, infatti, il CTU: “TENUTO CONTO DELLE ATTUALI INFERMITA',DEL LORO
GRADO E DELLA LORO NATURA SI RITIENE,CHE ALL'ATTO DEI PRESENTI
ACCERTAMENTI MEDICO LEGALI,ESSE CONFIGURINO UNA RIDUZIONE DELLA
VALIDITA' CHE VA QUANTIFICATA,UTILIZZANDO LA FORMULA A SCALARE
PREVISTA AI SENSI DELL'ART.LO 4 D.L.VO 509/88 PER LE INFERMITA' PLURIME
COESISTENTI,OVVERO INTERESSANTI ORGANI E APPARATI FUNZIONALMENTE
DISTINTI TRA LORO,NON TENENTO CONTO DELLE INFERMITA' TRA LO 0 ED IL
10%,CON UN TASSO DEL 58%. TANTO A DECORRERE DALLA DOMANDA
AMMINISTRATIVA..”.
La scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate tanto nella fase relativa all'accertamento tecnico preventivo obbligatorio quanto nella fase successiva (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale e, pertanto, possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni di parte ricorrente in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un ulteriore supplemento di perizia.
Sul punto va, invero, ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno infatti una funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Non può, pertanto, il giudice, operare valutazioni di carattere sanitario, e, specularmente, non può il consulente esprimere valutazioni di carattere giuridico (recte: non può il giudice fondare la propria decisione su valutazioni di carattere giuridico operate dal c.t.u.). In altre parole, il giudice, quand'anche fosse in possesso di adeguata preparazione scientifica in campo medico, non potrebbe entrare nel merito di cognizioni che non hanno carattere strettamente giuridico, determinandosi, altrimenti, una violazione dei limiti derivanti dal c.d. divieto di fare uso della scienza privata, implicitamente contenuto nel secondo comma dell'art. 115
c.p.c.
Sulla scorta dei motivi sopra esposti, la domanda va rigettata.
Nulla sulle spese di lite stante dichiarazione ex art. 152 disp. Att. C.p.c. sottoscritta personalmente dalla parte e depositata nel fascicolo dell'A.T.P.O.
Le spese di entrambe le Ctu sono regolate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla sulle spese di lite;
3) liquida le spese di entrambe le CTU come da separato decreto.
Aversa, 07/02/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Fabiana Colameo