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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3606/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2021 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Luca Carobbio Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alzano L.do, Via Ponchielli n. 2,
ATTORE
Contro
(P.I.: ), in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. , con il patrocinio dell'avv. LUCA FEROLDI, ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 10,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN PRINCIPALITA': - Accertato il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della scrittura privata 25.02.2019, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di ei confronti del sig. in relazione al contratto CP_1 Parte_1
d'appalto 04.04.2018 e successivi patti inter partes;
IN VIA ISTRUTTORIA: - E nella sola ipotesi in cui si ritenesse fondata per tabulas la domanda attorea, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc del 04.04.2022. IN OGNI CASO:
Vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per la convenuta: “nel merito, respingere, per i motivi di cui in narrativa, le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. , per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore della società Parte_1 dell'importo di €. 110.142,33 oltre IVA come per legge nonché alla rifusione Controparte_1 in favore della società delle spese di CTU liquidate nell'ambito del Controparte_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 8362/2019 per €. 12.143,58. In ogni caso spese ed onorari di lite rifusi.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
al fine di accertare il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della
[...] scrittura privata 25.02.2019, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di ei confronti del sig. in relazione al contratto d'appalto 4.04.2018 CP_1 Parte_1
e successivi patti inter partes. Con il favore delle spese.
La società premesso che all'esito del procedimento di accertamento CP_1 tecnico ex art. 696 e 696 bis c.p.c. n. RG 8362/2019 dalla stessa promosso nei confronti di era stata accertata la presenza di un credito in favore dell'odierna convenuta Parte_1 per una somma di € 110.142,33 oltre Iva, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma di € 110.142,33 oltre Iva, nonché al pagamento delle spese di
CTU come liquidate nel procedimento di ATP. Con il favore delle spese.
Alla prima udienza, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Alla successiva udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP n. RG 8362/2019, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 30.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
* * *
In base alle allegazioni delle parti e alla documentazione in atti risulta quanto segue:
- l'Impresa DA RE SR (appaltatrice) sottoscriveva in data 04/04/2018 contratto d'appalto
(con la formula “chiavi in mano”) con (committente) per la realizzazione di una Parte_1 villa unifamiliare, sita in Nigoline di Corte CA (BS), articolata su due piani fuori terra ed uno seminterrato e realizzata su un lotto di terreno di forma irregolare. Da tale contratto erano escluse, in generale, le opere di finitura, mentre il piano interrato avrebbe dovuto essere lasciato “al rustico”; seguivano varianti per modifiche e ampliamenti prot. 4123 del
30/03/2019 e prot. n. 9033 del 10/07/2019.
- Iniziati i lavori insorgevano contestazioni, tanto che al contratto iniziale seguivano due accordi per terminare i lavori appaltati e in particolare:
1. La scrittura privata 15.11.2018, doc. 3 attore, con la quale le parti determinavano definitivamente un capitolato lavori che veniva allegato all'accordo, rideterminavano il prezzo residuo dell'appalto, al netto delle somme già versate dal committente, e inserivano termini essenziali e clausole risolutive espresse in favore del committente che prevedevano la risoluzione del contratto nell'ipotesi tra le altre di mancato completamento della copertura, del cappotto esterno e delle facciate entro e non oltre il 15.12.2018 e di mancata ultimazione delle opere entro il 31.01.2018;
2. La scrittura privata transattiva del 25.2.2019 (doc 5 attore), (sorta a seguito della rinuncia agli atti del procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, instaurato da
[...]
presso il Tribunale di Brescia RG 105/2019), con la quale le parti Pt_1 individuavano analiticamente e dettagliatamente tutte le opere ancora mancanti per il completamento dell'appalto rispetto alle originarie previsioni e stabilivano convenzionalmente il prezzo da corrispondere a saldo per tutte le opere eseguite e da eseguirsi (€. 95.000,00 oltre iva di legge), comprensivo anche di tutti gli interventi extracapitolato precedentemente eseguiti da convenendo CP_1 un nuovo termine essenziale di consegna per la data del 10.04.2019;
- In data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la Direzione Lavori, l'SA comunicava la cessazione delle attività a decorrere dal 1° aprile 2019. La D.L. dava atto che l'SA on sarebbe più stata presente in cantiere e la esonerava da CP_1 qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente effettuavano una “veloce” ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. La D.L. si riservava di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3). A questo documento però non seguiva nessuna quantificazione da parte della D.L., né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare. Dopo il 1° aprile 2019, il
Committente, , commissionava a ditte diverse le opere per la conclusione Parte_1 dei lavori.
***
Nell'ambito dell' accertamento tecnico ex art. 696 e 696 bis c.p.c. n. RG 8362/2019 promosso dalla società veniva disposta consulenza tecnica al fine di CP_1
“accertare lo stato dei luoghi, tenuto conto che le opere sono state terminate da altra società, su incarico del resistente, indicando i tempi e la misura;
verificare entità e natura delle opere eseguite dalla società ricorrente;
determinare il valore economico delle opere effettivamente eseguite dalla ricorrente, anche tenendo conto degli accordi intercorsi tra le parti in data 25 febbraio 2019”
All'esito delle operazioni peritali il CTU esprimeva le considerazioni di seguito richiamate:
Stato dei Luoghi: Attualmente il complesso, risultando per altro regolarmente abitato, si presenta terminato in ogni sua parte, ad eccezione di qualche opera esterna, relative alla sistemazione del giardino. […] Sono infatti state realizzate le opere strutturali e sono in opera tutte le finiture e gli impianti tecnologici con i relativi allacci alle reti pubbliche. […]
L'esterno del fabbricato si presenta terminato con rivestimento a “cappotto” tinteggiato sulle pareti, quelle del vano scale sono invece rivestite con elementi in pietra, è presente la lattoneria in copertura realizzata con canali e scossaline in lamiera verniciata, così come per i pluviali e le copertine di protezione dei muri esterni e dei balconi. […] Anche il piano seminterrato si presenta terminato, con la posa in opera dei pavimenti, dei serramenti, della porta sezionale a protezione dell'autorimessa. […] non è stato possibile verificare le opere realizzate al piano interrato, per la formazione dell'intercapedine, non essendo quest'ultima accessibile. […] Durante il secondo sopralluogo, del 1° ottobre 2020, si è invece riscontrato il completamento del complesso immobiliare, con l'ultimazione del giardino, che risulta piantumato ed inerbito, è stato completato il muro di sostegno in prossimità della scala esterna di accesso all'edificio, con il rivestimento e la protezione verso il vuoto, gli impianti esterni, ed in angolo sud-ovest è stata realizzata una piscina.
Esecuzione dei lavori: In data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la
Direzione Lavori, l'SA comunicava la cessazione delle attività a decorrere dal 1° aprile
2019. La D.L. dava atto che l'SA non sarebbe più stata presente in CP_1 cantiere e la esonerava da qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente effettuavano una “veloce” ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. La D.L. si riservava di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3). A questo documento però non seguiva nessuna quantificazione da parte della D.L., né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare. Dopo il 1° aprile 2019, il Committente, , commissionava a ditte diverse le opere per la conclusione Parte_1 dei lavori.
Opere terminate da altra società, su incarico del committente: - opere in economia per ultimazione lavori - Mano d'opera per ultimazione lavori - Tinteggiature gronde e solai - Noli
e trasporti per €. 27.282,00; - Lattoneria per €. 2.005,00; - Completamento e sistemazione impianti tecnologici €. 7.390,38; costi complessivi pari a €. 36.677,38.
Totale delle opere eseguite dalla convenuta : “A fronte di opere per €. 276.800,61 CP_1
l'SA , eseguite le proprie valutazioni, offriva la propria prestazione, per dette CP_1 lavorazioni con un importo di €. 200.000,00. Gli importi delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'SA, a seguito di varianti ammonta ad €. 300.319.75., a cui dovrebbe essere applicato, almeno per una parte, lo stesso concetto.” […] alla data del rilascio del cantiere, avvenuta in data 01/04/2019 (v. doc. 3 del fascicolo ATP ), l'SA aveva CP_1 percepito a seguito di emissione di fatture la somma complessiva di €. 158.199,80.”
***
Parte attrice chiede di accertare il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della scrittura privata 25.02.2019, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito di ei confronti del medesimo attore in relazione al contratto CP_1
d'appalto 4.4.2018 e successivi patti inter partes.
La clausola dispone quanto segue: “5) Le parti convengono a titolo di corrispettivo di appalto il prezzo di euro 95.000,00 oltre IVA, da corrispondere secondo le seguenti modalità e tempistiche: - Quanto a euro 40.000,00 oltre iva alla firma del presente accordo, e a condizione del rilascio da parte dell'appaltatore di dure che attesti la regolarità contributiva, della liberatoria dei dipendenti che hanno fino ad oggi svolto i lavori presso il cantiere di proprietà del sig. e della prova del loro pagamento;
Pt_1 contestualmente al versamento dell'acconto, ottoscrive con firma digitale la CP_1 variante predisposta dal geom. ; Quanto a euro 30.000,00 oltre iva una volta CP_3 attestata la fine lavori da parte del geom. , in conformità a quanto previsto CP_3 dall'art. 4), e a condizione che siano consegnati alla committenza i certificati di prova dei cementi armati;
Quanto a euro 25.000,00 oltre iva da corrispondere entro 60 giorni dalla fine dei lavori appaltati e soltanto a condizione che il direttore lavori non riscontri vizi o difformità nelle opere consegnate e che documenti l'assolvimento di tutti gli oneri CP_1 previdenziali e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'esibizione dei piani di rientro convenuto con i creditori fornitori dell'appaltatore”.
Parte attrice sostiene che il mancato completamento delle opere e la mancata riparazione dei vizi riscontrati nel corso delle opere, e conseguentemente la mancata attestazione del geom. circa “l'integrale e corretta ultimazione” delle opere comporti CP_3
l'inesistenza del credito di euro 30.000,00 oltre iva, e dell'ulteriore saldo di euro 25.000,00 oltre iva previsto entro 60 giorni dalla consegna delle opere. Afferma quindi che il mancato avveramento della condizione abbia reso inesigibile qualsiasi credito residuo di CP_1 in relazione al contratto in oggetto, dipendendo l'esistenza del credito di euro
[...]
30.000,00 oltre iva e dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 oltre iva esclusivamente dal compimento di tutte le opere previste nella scrittura privata 25.02.2019, dall'eliminazione dei vizi riscontrati, e dal rilascio delle certificazioni previste nell'accordo.
La clausola, riportata al punto 5) dei presenti motivi, che subordina il pagamento dell'onorario, all'ottenimento dell'attestazione del geom. circa “l'integrale e corretta CP_3 ultimazione” delle opere”.
Ora, secondo una prima impostazione, potrebbe affermarsi che le parti abbiano dedotto l'adempimento del contratto sotto forma di condizione. Difatti la corretta ultimazione delle opere non è un elemento estrinseco al contratto ma attiene alle obbligazioni principali.
In diritto ci si è posti la questione se l'adempimento – quale elemento essenziale e integrante della struttura del rapporto ed in quanto evento destinato a realizzarsi nel futuro
– partecipi anche degli altri elementi propri della condizione e, quindi, se possa esservi compatibilità tra la doverosità giuridica che caratterizza l'adempimento ed i requisiti dell'incertezza ed estrinsecità, propri appunto della condizione. In questo senso la SC (cfr
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35524) ha avuto modo di precisare che: “Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.”
Secondo una diversa impostazione potrebbe invece affermarsi che le parti abbiano inteso attribuire all'approvazione del geom. autonoma rilevanza, quale elemento CP_3 esterno alla struttura tipica del contratto, cosi da prevedere una condizione estrinseca, nel senso di porre sostanzialmente una condizione sospensiva dell'efficacia della pattuizione stessa, considerato che l'evento rilevante, ossia "l'ottenimento dell'attestazione di integrale e corretta ultimazione", sia da ritenersi incerto sia nell'an sia nel quando.
La qualificazione della clausola come di adempimento o sospensiva non cambia esito della decisione.
In caso si ritenga che le parti abbiano inteso attribuire autonoma rilevanza all'approvazione del geometra come elemento esterno- come sostiene parte attrice- CP_3 occorre avere riguardo a quanto disposto dall' 1358 cc in materia di "comportamento della parti nello stato di pendenza".
L'articolo 1358 c.c. prevede espressamente che in pendenza della condizione, l'obbligato sotto condizione sospensiva debba comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Sostanzialmente la parte, che ha la disponibilità e/o il potere di incidere sull'avverarsi della condizione, deve attivarsi per tutelare l'aspettativa dell'altra parte. La buona fede, quale principio di solidarietà contrattuale, si specifica in due regole di condotta, la prima, che impone, nella formazione e nella interpretazione del contratto, la lealtà di comportamento;
la seconda, che riguarda precipuamente, l'esecuzione del contratto e del rapporto obbligatorio, che si sostanzia nell'obbligo di salvaguardia. La buona fede, dunque, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e di comportarsi ottemperando al dovere extracontrattuale del neminem laedere; la buona fede, dunque, identifica l'obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.
Alla luce di quanto riportato allegato dalle parti, e delle risultanze della CTU, è evidente che, in data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la Direzione Lavori (nella persona del geom. tecnico di fiducia dell'attrice), la convenuta ha comunicato la cessazione CP_3 delle attività a decorrere dal 1° aprile 2019. In tale circostanza La D.L. ha dato atto che l'SA non sarebbe più stata presente in cantiere e l'ha esonerata da CP_1 qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente hanno effettuavano una ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. Sempre in tale circostanza, non contestata, la D.L. si è riservata di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3), senza però provvedervi;
né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare, tanto che dopo il 1 aprile 2019, l'attore ha commissionato a ditte diverse le opere per la conclusione dei lavori.
Come noto l'art. 1358 c.c. è applicabile sia nel caso delle condizioni c.d. casuali, che nel caso di condizioni potestative miste, ossia quelle condizioni il cui avveramento dipende non solo dal caso e dalla volontà di soggetti terzi, ma anche dalla volontà della parte contrattuale obbligata sub condicione;
fattispecie quest'ultima che si può ritenere ricorra con riferimento alla condizione dedotta nel contratto inter partes. La Corte di Cassazione in più occasioni ha avuto modo di chiarire che il canone di buona fede in tema di esecuzione del contratto configura un vero e proprio impegno di cooperazione ovvero un obbligo di solidarietà che prescrive a ciascun contraente di assumere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, siano in grado di preservare gli interessi dell'altra parte, nei limiti in cui ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio (cfr Cass, civile n. 1994 n. 3775).
Orbene secondo pacifica giurisprudenza (Cass. Civile SSUU n. 18450 del 2005) siffatto principio generale debba applicarsi anche nel quadro del citato art. 1358 c.c. allorquando, come nel caso in esame, venga in rilievo una condizione potestativa mista. Pertanto, atteso il mancato avveramento della condizione potestativa mista, cui le parti avevano subordinato il versamento del saldo, il giudice, a fronte dell'eccezione sollevata dall'attore, deve accertare se il contraente titolare del potere di attuazione del segmento potestativo della condizione in parola - in questo caso l'attore - si sia attivato per ottenere i documenti di attestazione e se le iniziative a tal fine intraprese corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede. Non può invero negarsi che l'emissione dei documenti di attestazione dipendeva in parte dalla volontà di uno dei contraenti, segnatamente parte attrice, ed in parte dalla D.L. Nella specie ritiene il giudicante che parte attrice non abbia assunto un comportamento conforme a quanto disposto dall'art. 1358 c.c. Invero, l'attore non ha provveduto a sollecitare il DL di sua fiducia al fine di formalizzare i documenti e le attestazioni che si era riservato di produrre con la scrittura dell'aprile 2019 e neppure ha offerto prova documentale di corrispondenza intercorsa e formulato specifici capitoli di prova.
Pertanto, il mancato avveramento della condizione ex art. 5 del contratto deve essere imputato esclusivamente alla condotta di parte attrice, il quale a seguito della scrittura di dichiarazione di risoluzione sottoscritta dall'appaltatrice e dal direttore lavori nell'aprile 2019, nulla ha compiuto al fine di ottenere la documentazione necessaria alle attestazioni di cui si discute e al conseguente diritto al pagamento del corrispettivo.
Neppure può dirsi che tale condizione non si sia avverata, di fatto, a causa di vizi dell'opera imputabili alla convenuta come sostenuto dall'attore, non essendo stata accertata la loro sussistenza.
Sul punto deve porsi mente alla perizia tecnica depositata in giudizio dal CTU incaricato.
Il CTU ha affermato anzitutto che l'abitazione oggetto del contratto è attualmente utilizzata e abitata (verosimilmente dal committente); quanto alla presenza di vizi il CTU ha affermato che in base alla documentazione in atti (elaborato tecnico di parte privo di data, documentazione fotografica non esaustiva e contrastante con quanto riportato nella stessa relazione di parte) non è stato possibile affermare la presenza di vizi e difetti dell'opera e che, alla data del primo sopralluogo “l'edificio risultava pressoché completato in ogni sua parte ed abitato, mancando le sole opere esterne relative al giardino”. Quanto alle opere non eseguite dalla convenuta e affidate a imprese terze il CTU ha affermato che, sulla base della documentazione (prettamente contabile) fornita dalla committenza, è stato possibile quantificare una spesa per il completamento delle opere pari a € 36.677,38.
In merito alle opere eseguite dalla convenuta ha accertato che “A fronte di opere per €.
276.800,61 l'SA , eseguite le proprie valutazioni, offriva la propria CP_1 prestazione, per dette lavorazioni con un importo di €. 200.000,00. Gli importi delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'SA, a seguito di varianti ammonta ad €.
300.319.75., a cui dovrebbe essere applicato, almeno per una parte, lo stesso concetto.”
[…] alla data del rilascio del cantiere, avvenuta in data 01/04/2019 (v. doc. 3 del fascicolo
ATP ), l'SA aveva percepito a seguito di emissione di fatture la somma CP_1 complessiva di €. 158.199,80.”
Sulla scorta di tali risultanze la convenuta ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo delle opere eseguite in favore dell'attore per €. 110.142,33 +
IVA (pari al valore delle opere eseguite €. 303.014,51 + IVA meno il valore acconti versati medio tempore alla società €. 158.199,80 + IVA meno il valore opere Controparte_1 eseguite per ultimazione cantiere da terzi come conteggiate dal CTU pari a €. 34.672,38
+ IVA).
La domanda è fondata e deve essere accolta a prescindere dalla qualificazione della clausola.
All'esito della CTU risulta accertata l'esecuzione delle opere da parte della convenuta per un importo maggiore di quello, di fatto, corrisposto dall'attore.
Il rapporto di cui si discute risulta essere stato sciolto, concordemente, a decorrere dalla sottoscrizione della dichiarazione di risoluzione datata 3 aprile 2019 (doc.6) allorquando le parti hanno dichiarato la cessazione dei rapporti e la convenuta ha lasciato definitivamente il cantiere.
La mancata attestazione da parte del geom. della corretta esecuzione delle opere CP_3 non fa venir meno il diritto della convenuta al corrispettivo per le opere eseguite.
Nel corso dell'istruttoria non è stata accertata la presenza di vizi e difetti dell'opera imputabili alla convenuta, essendosi le operazioni peritali svolte peraltro quando erano già intervenute altre imprese.
Peraltro, la stessa convenuta ha altresì sottratto dalla propria pretesa i costi che l'attore ha sostenuto per l'esecuzione di opere da parte di imprese terze.
In caso di attribuzione al mancato avveramento della condizione ex art. 5 autonoma rilevanza, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, non è imputabile alla condotta della convenuta che ha eseguito le opere richieste il mancato rilascio dell'attestazione del geometra, avendo essa fatto quando in suo potere per consentire l'avveramento della condizione, mentre il committente, in base al principio di buona fede, avrebbe potuto adoperarsi per ottenere il rilascio di tale attestazione.
Se invece la condizione è da intendersi quale condizione di adempimento, non può che ritenersi che la convenuta ha correttamente adempiuto in base alle risultanze della CTU.
Non vale a smentire tale circostanza, l'assunto attoreo, secondo cui, qualora dovuto residuerebbe in favore della convenuta unicamente l'unico credito contrattualmente previsto di complessivi € 30.000,00 oltre iva, e dell'ulteriore saldo di euro 25.000,00 oltre iva.
Invero, le opere di cui chiede il pagamento la convenuta sono state pacificamente eseguite prima della risoluzione contrattuale, posto che a seguito della stessa la convenuta ha lasciato il cantiere oggetto di causa.
Per principio pacifico nella giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 6181 del 2011), nei contratti a prestazioni corrispettive, “la retroattività (art. 1458 c.c., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum (cfr. anche Cass. n. 15705 del 2013; Cass. n. 3455 del 2015;
Cass. n. 13405 del 2015) e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi”. (Cass. n. 27640/2018).
Ciò precisato, nel caso di risoluzione del contratto di appalto, (anche qualora pronunciato per colpa dell'appaltatore), non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato.
All'esito del giudizio non è emersa alcuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta deve essere accolta.
Conseguentemente, parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di €. 110.142,33 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di Atp, atteso l'esito della consulenza, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte convenuta va condannata al rimborso delle spese di CTU anticipate dalla parte convenuta, nella misura liquidata dal Tribunale pari ad € 12.143,58, nonché al pagamento delle spese di lite relative a tale fase liquidate in € 3500,00 oltre accessori e anticipazioni.
In merito al regolamento delle spese del presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, l'attrice va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta nella misura che si liquida in € 9.500,00, con applicazione dei parametri tra medi e minimi (in mancanza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €. 110.142,33 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite de presente giudizio di merito, che si liquidano come in parte motiva. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU con condanna della attrice al relativo rimborso nella misura liquidata dal Tribunale.
BRESCIA, 23 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Brescia
SEZIONE SECONDA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elisabetta Arrigoni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3606/2021 promossa da
(C.F.: ), con il patrocinio dell'avv. Luca Carobbio Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alzano L.do, Via Ponchielli n. 2,
ATTORE
Contro
(P.I.: ), in persona dell'Amministratore unico e legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante Sig. , con il patrocinio dell'avv. LUCA FEROLDI, ed Controparte_2 elettivamente domiciliata in in Brescia, via Guglielmo Oberdan n. 10,
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attore: “IN PRINCIPALITA': - Accertato il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della scrittura privata 25.02.2019, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di ei confronti del sig. in relazione al contratto CP_1 Parte_1
d'appalto 04.04.2018 e successivi patti inter partes;
IN VIA ISTRUTTORIA: - E nella sola ipotesi in cui si ritenesse fondata per tabulas la domanda attorea, ammettersi le prove dedotte nella memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 cpc del 04.04.2022. IN OGNI CASO:
Vittoria di spese e compensi di causa.”.
Per la convenuta: “nel merito, respingere, per i motivi di cui in narrativa, le domande avversarie tutte in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- in via riconvenzionale, condannare il Sig. , per i motivi di cui in narrativa, al pagamento in favore della società Parte_1 dell'importo di €. 110.142,33 oltre IVA come per legge nonché alla rifusione Controparte_1 in favore della società delle spese di CTU liquidate nell'ambito del Controparte_1 procedimento per accertamento tecnico preventivo R.G. 8362/2019 per €. 12.143,58. In ogni caso spese ed onorari di lite rifusi.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c conveniva in giudizio la società Parte_1 CP_1
al fine di accertare il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della
[...] scrittura privata 25.02.2019, dichiararsi l'inesistenza di qualsivoglia ragione di credito di ei confronti del sig. in relazione al contratto d'appalto 4.04.2018 CP_1 Parte_1
e successivi patti inter partes. Con il favore delle spese.
La società premesso che all'esito del procedimento di accertamento CP_1 tecnico ex art. 696 e 696 bis c.p.c. n. RG 8362/2019 dalla stessa promosso nei confronti di era stata accertata la presenza di un credito in favore dell'odierna convenuta Parte_1 per una somma di € 110.142,33 oltre Iva, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attorea. In via riconvenzionale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento in proprio favore della somma di € 110.142,33 oltre Iva, nonché al pagamento delle spese di
CTU come liquidate nel procedimento di ATP. Con il favore delle spese.
Alla prima udienza, il Giudice disponeva il mutamento del rito da sommario a ordinario.
Alla successiva udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI co cpc per il deposito delle memorie di rito.
Disposta l'acquisizione del fascicolo d'ufficio del procedimento di ATP n. RG 8362/2019, la causa veniva ritenuta matura per la decisione.
Assegnata la causa a questo giudice, all'udienza del 30.1.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti termini ex art. 190 cpc.
* * *
In base alle allegazioni delle parti e alla documentazione in atti risulta quanto segue:
- l'Impresa DA RE SR (appaltatrice) sottoscriveva in data 04/04/2018 contratto d'appalto
(con la formula “chiavi in mano”) con (committente) per la realizzazione di una Parte_1 villa unifamiliare, sita in Nigoline di Corte CA (BS), articolata su due piani fuori terra ed uno seminterrato e realizzata su un lotto di terreno di forma irregolare. Da tale contratto erano escluse, in generale, le opere di finitura, mentre il piano interrato avrebbe dovuto essere lasciato “al rustico”; seguivano varianti per modifiche e ampliamenti prot. 4123 del
30/03/2019 e prot. n. 9033 del 10/07/2019.
- Iniziati i lavori insorgevano contestazioni, tanto che al contratto iniziale seguivano due accordi per terminare i lavori appaltati e in particolare:
1. La scrittura privata 15.11.2018, doc. 3 attore, con la quale le parti determinavano definitivamente un capitolato lavori che veniva allegato all'accordo, rideterminavano il prezzo residuo dell'appalto, al netto delle somme già versate dal committente, e inserivano termini essenziali e clausole risolutive espresse in favore del committente che prevedevano la risoluzione del contratto nell'ipotesi tra le altre di mancato completamento della copertura, del cappotto esterno e delle facciate entro e non oltre il 15.12.2018 e di mancata ultimazione delle opere entro il 31.01.2018;
2. La scrittura privata transattiva del 25.2.2019 (doc 5 attore), (sorta a seguito della rinuncia agli atti del procedimento d'urgenza ex art. 700 cpc, instaurato da
[...]
presso il Tribunale di Brescia RG 105/2019), con la quale le parti Pt_1 individuavano analiticamente e dettagliatamente tutte le opere ancora mancanti per il completamento dell'appalto rispetto alle originarie previsioni e stabilivano convenzionalmente il prezzo da corrispondere a saldo per tutte le opere eseguite e da eseguirsi (€. 95.000,00 oltre iva di legge), comprensivo anche di tutti gli interventi extracapitolato precedentemente eseguiti da convenendo CP_1 un nuovo termine essenziale di consegna per la data del 10.04.2019;
- In data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la Direzione Lavori, l'SA comunicava la cessazione delle attività a decorrere dal 1° aprile 2019. La D.L. dava atto che l'SA on sarebbe più stata presente in cantiere e la esonerava da CP_1 qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente effettuavano una “veloce” ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. La D.L. si riservava di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3). A questo documento però non seguiva nessuna quantificazione da parte della D.L., né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare. Dopo il 1° aprile 2019, il
Committente, , commissionava a ditte diverse le opere per la conclusione Parte_1 dei lavori.
***
Nell'ambito dell' accertamento tecnico ex art. 696 e 696 bis c.p.c. n. RG 8362/2019 promosso dalla società veniva disposta consulenza tecnica al fine di CP_1
“accertare lo stato dei luoghi, tenuto conto che le opere sono state terminate da altra società, su incarico del resistente, indicando i tempi e la misura;
verificare entità e natura delle opere eseguite dalla società ricorrente;
determinare il valore economico delle opere effettivamente eseguite dalla ricorrente, anche tenendo conto degli accordi intercorsi tra le parti in data 25 febbraio 2019”
All'esito delle operazioni peritali il CTU esprimeva le considerazioni di seguito richiamate:
Stato dei Luoghi: Attualmente il complesso, risultando per altro regolarmente abitato, si presenta terminato in ogni sua parte, ad eccezione di qualche opera esterna, relative alla sistemazione del giardino. […] Sono infatti state realizzate le opere strutturali e sono in opera tutte le finiture e gli impianti tecnologici con i relativi allacci alle reti pubbliche. […]
L'esterno del fabbricato si presenta terminato con rivestimento a “cappotto” tinteggiato sulle pareti, quelle del vano scale sono invece rivestite con elementi in pietra, è presente la lattoneria in copertura realizzata con canali e scossaline in lamiera verniciata, così come per i pluviali e le copertine di protezione dei muri esterni e dei balconi. […] Anche il piano seminterrato si presenta terminato, con la posa in opera dei pavimenti, dei serramenti, della porta sezionale a protezione dell'autorimessa. […] non è stato possibile verificare le opere realizzate al piano interrato, per la formazione dell'intercapedine, non essendo quest'ultima accessibile. […] Durante il secondo sopralluogo, del 1° ottobre 2020, si è invece riscontrato il completamento del complesso immobiliare, con l'ultimazione del giardino, che risulta piantumato ed inerbito, è stato completato il muro di sostegno in prossimità della scala esterna di accesso all'edificio, con il rivestimento e la protezione verso il vuoto, gli impianti esterni, ed in angolo sud-ovest è stata realizzata una piscina.
Esecuzione dei lavori: In data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la
Direzione Lavori, l'SA comunicava la cessazione delle attività a decorrere dal 1° aprile
2019. La D.L. dava atto che l'SA non sarebbe più stata presente in CP_1 cantiere e la esonerava da qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente effettuavano una “veloce” ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. La D.L. si riservava di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3). A questo documento però non seguiva nessuna quantificazione da parte della D.L., né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare. Dopo il 1° aprile 2019, il Committente, , commissionava a ditte diverse le opere per la conclusione Parte_1 dei lavori.
Opere terminate da altra società, su incarico del committente: - opere in economia per ultimazione lavori - Mano d'opera per ultimazione lavori - Tinteggiature gronde e solai - Noli
e trasporti per €. 27.282,00; - Lattoneria per €. 2.005,00; - Completamento e sistemazione impianti tecnologici €. 7.390,38; costi complessivi pari a €. 36.677,38.
Totale delle opere eseguite dalla convenuta : “A fronte di opere per €. 276.800,61 CP_1
l'SA , eseguite le proprie valutazioni, offriva la propria prestazione, per dette CP_1 lavorazioni con un importo di €. 200.000,00. Gli importi delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'SA, a seguito di varianti ammonta ad €. 300.319.75., a cui dovrebbe essere applicato, almeno per una parte, lo stesso concetto.” […] alla data del rilascio del cantiere, avvenuta in data 01/04/2019 (v. doc. 3 del fascicolo ATP ), l'SA aveva CP_1 percepito a seguito di emissione di fatture la somma complessiva di €. 158.199,80.”
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Parte attrice chiede di accertare il mancato avveramento delle condizioni pattuite all'art. 5 della scrittura privata 25.02.2019, e per l'effetto dichiarare l'inesistenza di ogni ragione di credito di ei confronti del medesimo attore in relazione al contratto CP_1
d'appalto 4.4.2018 e successivi patti inter partes.
La clausola dispone quanto segue: “5) Le parti convengono a titolo di corrispettivo di appalto il prezzo di euro 95.000,00 oltre IVA, da corrispondere secondo le seguenti modalità e tempistiche: - Quanto a euro 40.000,00 oltre iva alla firma del presente accordo, e a condizione del rilascio da parte dell'appaltatore di dure che attesti la regolarità contributiva, della liberatoria dei dipendenti che hanno fino ad oggi svolto i lavori presso il cantiere di proprietà del sig. e della prova del loro pagamento;
Pt_1 contestualmente al versamento dell'acconto, ottoscrive con firma digitale la CP_1 variante predisposta dal geom. ; Quanto a euro 30.000,00 oltre iva una volta CP_3 attestata la fine lavori da parte del geom. , in conformità a quanto previsto CP_3 dall'art. 4), e a condizione che siano consegnati alla committenza i certificati di prova dei cementi armati;
Quanto a euro 25.000,00 oltre iva da corrispondere entro 60 giorni dalla fine dei lavori appaltati e soltanto a condizione che il direttore lavori non riscontri vizi o difformità nelle opere consegnate e che documenti l'assolvimento di tutti gli oneri CP_1 previdenziali e retributivi nei confronti dei propri dipendenti, nonché l'esibizione dei piani di rientro convenuto con i creditori fornitori dell'appaltatore”.
Parte attrice sostiene che il mancato completamento delle opere e la mancata riparazione dei vizi riscontrati nel corso delle opere, e conseguentemente la mancata attestazione del geom. circa “l'integrale e corretta ultimazione” delle opere comporti CP_3
l'inesistenza del credito di euro 30.000,00 oltre iva, e dell'ulteriore saldo di euro 25.000,00 oltre iva previsto entro 60 giorni dalla consegna delle opere. Afferma quindi che il mancato avveramento della condizione abbia reso inesigibile qualsiasi credito residuo di CP_1 in relazione al contratto in oggetto, dipendendo l'esistenza del credito di euro
[...]
30.000,00 oltre iva e dell'ulteriore importo di euro 25.000,00 oltre iva esclusivamente dal compimento di tutte le opere previste nella scrittura privata 25.02.2019, dall'eliminazione dei vizi riscontrati, e dal rilascio delle certificazioni previste nell'accordo.
La clausola, riportata al punto 5) dei presenti motivi, che subordina il pagamento dell'onorario, all'ottenimento dell'attestazione del geom. circa “l'integrale e corretta CP_3 ultimazione” delle opere”.
Ora, secondo una prima impostazione, potrebbe affermarsi che le parti abbiano dedotto l'adempimento del contratto sotto forma di condizione. Difatti la corretta ultimazione delle opere non è un elemento estrinseco al contratto ma attiene alle obbligazioni principali.
In diritto ci si è posti la questione se l'adempimento – quale elemento essenziale e integrante della struttura del rapporto ed in quanto evento destinato a realizzarsi nel futuro
– partecipi anche degli altri elementi propri della condizione e, quindi, se possa esservi compatibilità tra la doverosità giuridica che caratterizza l'adempimento ed i requisiti dell'incertezza ed estrinsecità, propri appunto della condizione. In questo senso la SC (cfr
Cassazione civile sez. VI, 19/11/2021, n.35524) ha avuto modo di precisare che: “Per quanto la condizione costituisca di regola un elemento accidentale del negozio giuridico, come tale distinto dagli elementi essenziali astrattamente previsti per ciascun contratto tipico dalle rispettive norme, tuttavia, in forza del principio generale della autonomia contrattuale previsto all'art. 1322 c.c., i contraenti possono prevedere validamente come evento condizionante, in senso sospensivo o risolutivo dell'efficacia, il concreto adempimento o inadempimento di una delle obbligazioni principali del contratto, con la conseguenza, ove in tal caso insorga controversia sull'esistenza ed effettiva portata di quella convenzione difforme dal modello legale, spetta alla parte che la deduca a sostegno della propria pretesa fornire la relativa prova ed al giudice del merito compiere un'approfondita indagine per accertare la volontà dei contraenti.”
Secondo una diversa impostazione potrebbe invece affermarsi che le parti abbiano inteso attribuire all'approvazione del geom. autonoma rilevanza, quale elemento CP_3 esterno alla struttura tipica del contratto, cosi da prevedere una condizione estrinseca, nel senso di porre sostanzialmente una condizione sospensiva dell'efficacia della pattuizione stessa, considerato che l'evento rilevante, ossia "l'ottenimento dell'attestazione di integrale e corretta ultimazione", sia da ritenersi incerto sia nell'an sia nel quando.
La qualificazione della clausola come di adempimento o sospensiva non cambia esito della decisione.
In caso si ritenga che le parti abbiano inteso attribuire autonoma rilevanza all'approvazione del geometra come elemento esterno- come sostiene parte attrice- CP_3 occorre avere riguardo a quanto disposto dall' 1358 cc in materia di "comportamento della parti nello stato di pendenza".
L'articolo 1358 c.c. prevede espressamente che in pendenza della condizione, l'obbligato sotto condizione sospensiva debba comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte. Sostanzialmente la parte, che ha la disponibilità e/o il potere di incidere sull'avverarsi della condizione, deve attivarsi per tutelare l'aspettativa dell'altra parte. La buona fede, quale principio di solidarietà contrattuale, si specifica in due regole di condotta, la prima, che impone, nella formazione e nella interpretazione del contratto, la lealtà di comportamento;
la seconda, che riguarda precipuamente, l'esecuzione del contratto e del rapporto obbligatorio, che si sostanzia nell'obbligo di salvaguardia. La buona fede, dunque, impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere da specifici obblighi contrattuali e di comportarsi ottemperando al dovere extracontrattuale del neminem laedere; la buona fede, dunque, identifica l'obbligo di ciascuna parte di salvaguardare l'utilità dell'altra, nei limiti in cui ciò non importi un apprezzabile sacrificio.
Alla luce di quanto riportato allegato dalle parti, e delle risultanze della CTU, è evidente che, in data 3 aprile 2019, durante un incontro in cantiere con la Direzione Lavori (nella persona del geom. tecnico di fiducia dell'attrice), la convenuta ha comunicato la cessazione CP_3 delle attività a decorrere dal 1° aprile 2019. In tale circostanza La D.L. ha dato atto che l'SA non sarebbe più stata presente in cantiere e l'ha esonerata da CP_1 qualsiasi responsabilità in tema di sicurezza. Congiuntamente hanno effettuavano una ricognizione del cantiere, prendendo atto dell'opera ancora da eseguire. Sempre in tale circostanza, non contestata, la D.L. si è riservata di procedere alla quantificazione delle opere contrattuali ancora da ultimare e a redigere la contabilità finale (doc. 5 e doc. 3), senza però provvedervi;
né durante il sopralluogo con l'SA è stato redatto un elenco delle opere ancora da completare, tanto che dopo il 1 aprile 2019, l'attore ha commissionato a ditte diverse le opere per la conclusione dei lavori.
Come noto l'art. 1358 c.c. è applicabile sia nel caso delle condizioni c.d. casuali, che nel caso di condizioni potestative miste, ossia quelle condizioni il cui avveramento dipende non solo dal caso e dalla volontà di soggetti terzi, ma anche dalla volontà della parte contrattuale obbligata sub condicione;
fattispecie quest'ultima che si può ritenere ricorra con riferimento alla condizione dedotta nel contratto inter partes. La Corte di Cassazione in più occasioni ha avuto modo di chiarire che il canone di buona fede in tema di esecuzione del contratto configura un vero e proprio impegno di cooperazione ovvero un obbligo di solidarietà che prescrive a ciascun contraente di assumere quei comportamenti che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali, siano in grado di preservare gli interessi dell'altra parte, nei limiti in cui ciò non rappresenti un apprezzabile sacrificio (cfr Cass, civile n. 1994 n. 3775).
Orbene secondo pacifica giurisprudenza (Cass. Civile SSUU n. 18450 del 2005) siffatto principio generale debba applicarsi anche nel quadro del citato art. 1358 c.c. allorquando, come nel caso in esame, venga in rilievo una condizione potestativa mista. Pertanto, atteso il mancato avveramento della condizione potestativa mista, cui le parti avevano subordinato il versamento del saldo, il giudice, a fronte dell'eccezione sollevata dall'attore, deve accertare se il contraente titolare del potere di attuazione del segmento potestativo della condizione in parola - in questo caso l'attore - si sia attivato per ottenere i documenti di attestazione e se le iniziative a tal fine intraprese corrispondano ad uno standard esigibile di buona fede. Non può invero negarsi che l'emissione dei documenti di attestazione dipendeva in parte dalla volontà di uno dei contraenti, segnatamente parte attrice, ed in parte dalla D.L. Nella specie ritiene il giudicante che parte attrice non abbia assunto un comportamento conforme a quanto disposto dall'art. 1358 c.c. Invero, l'attore non ha provveduto a sollecitare il DL di sua fiducia al fine di formalizzare i documenti e le attestazioni che si era riservato di produrre con la scrittura dell'aprile 2019 e neppure ha offerto prova documentale di corrispondenza intercorsa e formulato specifici capitoli di prova.
Pertanto, il mancato avveramento della condizione ex art. 5 del contratto deve essere imputato esclusivamente alla condotta di parte attrice, il quale a seguito della scrittura di dichiarazione di risoluzione sottoscritta dall'appaltatrice e dal direttore lavori nell'aprile 2019, nulla ha compiuto al fine di ottenere la documentazione necessaria alle attestazioni di cui si discute e al conseguente diritto al pagamento del corrispettivo.
Neppure può dirsi che tale condizione non si sia avverata, di fatto, a causa di vizi dell'opera imputabili alla convenuta come sostenuto dall'attore, non essendo stata accertata la loro sussistenza.
Sul punto deve porsi mente alla perizia tecnica depositata in giudizio dal CTU incaricato.
Il CTU ha affermato anzitutto che l'abitazione oggetto del contratto è attualmente utilizzata e abitata (verosimilmente dal committente); quanto alla presenza di vizi il CTU ha affermato che in base alla documentazione in atti (elaborato tecnico di parte privo di data, documentazione fotografica non esaustiva e contrastante con quanto riportato nella stessa relazione di parte) non è stato possibile affermare la presenza di vizi e difetti dell'opera e che, alla data del primo sopralluogo “l'edificio risultava pressoché completato in ogni sua parte ed abitato, mancando le sole opere esterne relative al giardino”. Quanto alle opere non eseguite dalla convenuta e affidate a imprese terze il CTU ha affermato che, sulla base della documentazione (prettamente contabile) fornita dalla committenza, è stato possibile quantificare una spesa per il completamento delle opere pari a € 36.677,38.
In merito alle opere eseguite dalla convenuta ha accertato che “A fronte di opere per €.
276.800,61 l'SA , eseguite le proprie valutazioni, offriva la propria CP_1 prestazione, per dette lavorazioni con un importo di €. 200.000,00. Gli importi delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'SA, a seguito di varianti ammonta ad €.
300.319.75., a cui dovrebbe essere applicato, almeno per una parte, lo stesso concetto.”
[…] alla data del rilascio del cantiere, avvenuta in data 01/04/2019 (v. doc. 3 del fascicolo
ATP ), l'SA aveva percepito a seguito di emissione di fatture la somma CP_1 complessiva di €. 158.199,80.”
Sulla scorta di tali risultanze la convenuta ha formulato domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo delle opere eseguite in favore dell'attore per €. 110.142,33 +
IVA (pari al valore delle opere eseguite €. 303.014,51 + IVA meno il valore acconti versati medio tempore alla società €. 158.199,80 + IVA meno il valore opere Controparte_1 eseguite per ultimazione cantiere da terzi come conteggiate dal CTU pari a €. 34.672,38
+ IVA).
La domanda è fondata e deve essere accolta a prescindere dalla qualificazione della clausola.
All'esito della CTU risulta accertata l'esecuzione delle opere da parte della convenuta per un importo maggiore di quello, di fatto, corrisposto dall'attore.
Il rapporto di cui si discute risulta essere stato sciolto, concordemente, a decorrere dalla sottoscrizione della dichiarazione di risoluzione datata 3 aprile 2019 (doc.6) allorquando le parti hanno dichiarato la cessazione dei rapporti e la convenuta ha lasciato definitivamente il cantiere.
La mancata attestazione da parte del geom. della corretta esecuzione delle opere CP_3 non fa venir meno il diritto della convenuta al corrispettivo per le opere eseguite.
Nel corso dell'istruttoria non è stata accertata la presenza di vizi e difetti dell'opera imputabili alla convenuta, essendosi le operazioni peritali svolte peraltro quando erano già intervenute altre imprese.
Peraltro, la stessa convenuta ha altresì sottratto dalla propria pretesa i costi che l'attore ha sostenuto per l'esecuzione di opere da parte di imprese terze.
In caso di attribuzione al mancato avveramento della condizione ex art. 5 autonoma rilevanza, tenuto conto delle considerazioni sopra svolte, non è imputabile alla condotta della convenuta che ha eseguito le opere richieste il mancato rilascio dell'attestazione del geometra, avendo essa fatto quando in suo potere per consentire l'avveramento della condizione, mentre il committente, in base al principio di buona fede, avrebbe potuto adoperarsi per ottenere il rilascio di tale attestazione.
Se invece la condizione è da intendersi quale condizione di adempimento, non può che ritenersi che la convenuta ha correttamente adempiuto in base alle risultanze della CTU.
Non vale a smentire tale circostanza, l'assunto attoreo, secondo cui, qualora dovuto residuerebbe in favore della convenuta unicamente l'unico credito contrattualmente previsto di complessivi € 30.000,00 oltre iva, e dell'ulteriore saldo di euro 25.000,00 oltre iva.
Invero, le opere di cui chiede il pagamento la convenuta sono state pacificamente eseguite prima della risoluzione contrattuale, posto che a seguito della stessa la convenuta ha lasciato il cantiere oggetto di causa.
Per principio pacifico nella giurisprudenza (ex multis, Cass. n. 6181 del 2011), nei contratti a prestazioni corrispettive, “la retroattività (art. 1458 c.c., comma 1) della pronuncia costitutiva di risoluzione per inadempimento, collegata al venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali già eseguite, comporta l'insorgenza a carico di ciascun contraente, ed indipendentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, dell'obbligo a restituire la prestazione ricevuta: la sentenza che pronuncia la risoluzione del contratto per inadempimento produce, infatti, un effetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un effetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni eseguite. Una volta pronunciata la risoluzione del contratto, in forza della operatività retroattiva di essa, stabilita dall'art. 1458 c.c., si verifica per ciascuno dei contraenti ed in modo avulso dall'imputabilità dell'inadempienza, rilevante ad altri fini, una totale restitutio in integrum (cfr. anche Cass. n. 15705 del 2013; Cass. n. 3455 del 2015;
Cass. n. 13405 del 2015) e, pertanto, tutti gli effetti del contratto vengono meno e con essi tutti i diritti che ne sarebbero derivati e che si considerano come mai entrati nella sfera giuridica dei contraenti stessi”. (Cass. n. 27640/2018).
Ciò precisato, nel caso di risoluzione del contratto di appalto, (anche qualora pronunciato per colpa dell'appaltatore), non osta a che questi, in detrazione alle ragioni di danno spettanti al committente, abbia diritto al riconoscimento di compenso per le opere già effettuate, e delle quali comunque il committente stesso si sia giovato.
All'esito del giudizio non è emersa alcuna risultanza di segno contrario.
Sulla scorta di tali considerazioni, la domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta deve essere accolta.
Conseguentemente, parte attrice deve essere condannata al pagamento in favore della convenuta della somma di €. 110.142,33 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Spese
In merito al regolamento delle spese di Atp, atteso l'esito della consulenza, non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Parte convenuta va condannata al rimborso delle spese di CTU anticipate dalla parte convenuta, nella misura liquidata dal Tribunale pari ad € 12.143,58, nonché al pagamento delle spese di lite relative a tale fase liquidate in € 3500,00 oltre accessori e anticipazioni.
In merito al regolamento delle spese del presente giudizio di merito non vi sono ostacoli all'applicazione della regola della soccombenza.
Pertanto, l'attrice va condannata a rifondere le spese di lite sostenute dalla parte convenuta nella misura che si liquida in € 9.500,00, con applicazione dei parametri tra medi e minimi (in mancanza di istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda attorea;
accoglie la domanda riconvenzionale della convenuta e, per l'effetto, condanna la parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €. 110.142,33 oltre IVA, a titolo di corrispettivo per le opere eseguite, oltre interessi legali dalla domanda al saldo. condanna la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite de presente giudizio di merito, che si liquidano come in parte motiva. pone definitivamente a carico dell'attrice le spese di CTU con condanna della attrice al relativo rimborso nella misura liquidata dal Tribunale.
BRESCIA, 23 luglio 2025
Il Giudice
Elisabetta Arrigoni