Decreto cautelare 28 marzo 2019
Decreto cautelare 5 aprile 2019
Ordinanza cautelare 22 maggio 2019
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 27/12/2022, n. 17618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17618 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 17618/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03563/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3563 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Roccasecca, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimo Di Sotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Francesco Lilli in Roma, via di Val Fiorita 90;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avv. Rodolfo Murra, domiciliataria ex lege in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché Ministero per i Beni e per Le Attività Culturali e del Turismo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Mad s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Pizzutelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Frosinone, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocato Mariacristina Iadecola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
A) mediante ricorso introduttivo:
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G. 00524 del 22 gennaio 2018 (VIA), unita e parte integrante della determinazione G. 00573 del 23 gennaio 2018 P.A.U.R.;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2019 di parziale accoglimento dell'opposizione del MIBAC ex art. 14 quinquies L. 241/1990;
- della determinazione Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G02981 del 15 marzo 2019, di “ Presa atto delibera del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2019 ”, nonché di tutti gli altri atti conseguenti e presupposti non comunque lesivi;
B) mediante ricorso per motivi aggiunti:
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G04503 del 12 aprile 2019;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2019 di parziale accoglimento dell'opposizione del MIBAC ex art. 14 quinquies L. 241/1990;
- della determinazione della Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G. 00573 del 23 gennaio 2019 e relativi allegati;
- della determinazione Regione Lazio, Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G. 00524 del 22 gennaio 2019 (VIA), unita e parte integrante della determinazione G. 00573 del 23 gennaio 2019 P.A.U.R.; - della determinazione della Direzione politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G02981 del 15 marzo 2019, di Presa atto delibera del C.d.M. del 07 marzo 2019”;
- nonché di tutti gli atti conseguenti e presupposti comunque lesivi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni resistenti e della controinteressata;
Vista la nota depositata in data 18 ottobre 2022 con la quale parte controinteressata dichiara la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e promessa impugnazione di provvedimenti sopravvenuti;
Vista altresì la nota di parte ricorrente, depositata in data 26 ottobre 2022 con la quale parte ricorrente ha chiesto la compensazione delle spese di lite;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2022 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso introduttivo il Comune ricorrente impugnava la determinazione regionale
G00573 del 23 gennaio 2019 avente ad oggetto P.A.U.R. di cui all’art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 concernente l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto di Roccasecca, di titolarità della MAD s.r.l.; la determinazione regionale G00524 del 22 gennaio 2019, recante pronuncia di VIA sul medesimo intervento; la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 2019 di parziale accoglimento dell’opposizione del Ministero Beni ed Attività Culturali e Turismo - MIBAC ex art. 14 quinquies L. 241/1990; la determinazione regionale G02981 del 15marzo 2019, di “Presa atto delibera del Consiglio dei Ministri del 07 marzo 2019”.
Con i successivi motivi aggiunti, inoltre, parte ricorrente impugnava altresì anche la determinazione
della Regione Lazio – Direzione Politiche ambientali e ciclo dei rifiuti G04503 del 12 aprile 2019,
avente ad oggetto P.A.U.R. di cui all’art. 27 bis D. Lgs. 152/2006 relativo al progetto di
ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi in località Cerreto di Roccasecca, di
titolarità della MAD s.r.l., recante anche approvazione della documentazione progettuale
armonizzata.
Si costituivano in giudizio le amministrazioni resistenti chiedendo il rigetto del ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio la società controinteressata MAD deducendo, con memoria depositata in data 18 ottobre 2022, che nelle more del giudizio erano state emesse: la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2020 recante revoca della delibera del 7 marzo 2019, oggetto del presente giudizio nonché la determinazione G04644 del 22 aprile 2020 della Regione Lazio che, preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri, emetteva P.A.U.R. autorizzativo della sopraelevazione del Bacino IV sino alla quota di metri 16,70 lordi e della prosecuzione nell’esercizio dello stesso Bacino IV della discarica fino al 31 dicembre 2020.
Con successiva memoria di replica depositata in data 26 ottobre 2022 il Comune ricorrente chiedeva la compensazione delle spese di lite tenuto conto della complessità delle questioni sottese al giudizio.
DIRITTO
Il giudizio deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse attesa la revoca del provvedimento impugnato e la pedissequa successiva regolamentazione adottata dall’amministrazione regionale resistente nelle more del giudizio.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite come da richiesta di parte ricorrente, tenuto conto anche dell’andamento dei provvedimenti cautelari adottati e il contenuto degli stessi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO