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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 02/07/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato da:
n. a Fossano il 29/12/1970, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1
AGNELLO, per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che pertanto l'audizione dello stesso appare superflua;
LETTA la documentazione allegata a corredo del ricorso;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 16/06/2025, ha chiesto l'apertura nei suoi CP_1 confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
1 Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro CP_1
345.126,41, di cui euro 116.170,93 per debiti in privilegio;
rilevato, quanto alle cause dell'indebitamento, che: nel 2001 il Sig. contraeva il primo CP_1 mutuo ipotecario dell'importo di circa € 46.000 con la Cassa di Risparmio di Asti finalizzato all'acquisto del 50% della casa di abitazione la cui restante parte era in comproprietà con la moglie;
all'epoca risultava titolare di un'impresa commerciale ed il reddito dichiarato ai fini previdenziali era pari ad € 24.123,70. Nel 2015 il mutuo era rinegoziato per comprendere oltre al residuo del primo prestito, un nuovo mutuo per l'acquisto della porzione di immobile della moglie, le spese relative al divorzio e il mantenimento della stessa pagato in un'unica soluzione;
in allora il risultava dipendente presso la società cooperativa CP_1 CP_2
e successivamente presso la società cooperativa ed il reddito
[...] Parte_1 dichiarato, ai fini previdenziali, era pari ad € 21.142. Nel 2019 il Sig. acquistava per € CP_1
240.000 una tabaccheria di Vicoforte di Mondovì, il pagamento avveniva per € 40.000 con propri risparmi, per € 130.000 con un mutuo chirografario acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti
e per € 70.000 con un mutuo chirografario acceso presso la Banca Alpi Marittime. Sempre nel
2019 il Sig. contraeva con la BCC di Pianfei e CA de Baldi un mutuo chirografario CP_1 di € 30.000 per il pagamento delle spese notarili, imposte ed altre accessorie, derivanti dall'acquisto della tabaccheria. L'attività di impresa, già messa a dura prova dalla crisi pandemica e dalle ripercussioni negative sulle vendite e sugli introiti, si è aggravata a seguito dei gravi problemi di salute cui il ha dovuto fare fronte. Non essendo andato a buon CP_1 fine il tentativo di cessione dell'azienda, il Debitore ha fatto nuovo ricorso al credito accedendo nel 2021 ad un nuovo mutuo di € 18.000,00 con BAM e nel 2023 con COMPASS BANCA
SPA. La ditta è cessata ed è stata cancellata il 23/8/2024; rilevato che pertanto l'esposizione debitoria del è costituita per la gran parte da CP_1 debiti verso l'Erario ed altri enti, in relazione all'attività di impresa, e da debiti verso le banche, in relazione ai finanziamenti;
rilevato che a far data dal 2/9/2024 il sig. svolge attività lavorativa dipendente con CP_1 contratto a tempo determinato (fino al 31/8/2025) part time, presso la EURO & PROMO FM
S.P.A., con sede in Udine, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie presso vari uffici postali dislocati nella provincia di Cuneo, e percepisce una retribuzione mensile netta media di euro
870,00; che il sig. è proprietario di un'autovettura AN SA immatricolata nel 2011, CP_1 del valore stimato di euro 4.000,00 circa, che utilizza per recarsi al lavoro presso gli uffici postali dislocati sul territorio provinciale;
è titolare di Carta Postepay con un saldo attivo al 31/12/24 di euro 356,04 e del libretto di deposito postale avente saldo attivo al 31/12/24 di euro 50,00; che il sig. è proprietario di beni immobili e in particolare dell'alloggio sito in CP_1
Mondovì, via P. Nallino 17, acquistato dal Debitore per la quota di ½ nel 2001 e per l'ulteriore metà dall'ex coniuge nel 2015, del valore per l'intero di circa 147.000,00 euro, sul quale grava
2 ipoteca a garanzia del mutuo fondiario della Cassa di Risparmio di Asti Spa per un residuo debito di € 4106,36 per rate scadute ed € 49.400,15 per residuo in linea capitale e interessi;
Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. mette a CP_1 disposizione dei creditori tutti i suoi beni, e, quindi, l'immobile di Mondovì del valore stimato di circa 147.000,00 e l'automezzo di cui è proprietario del valore stimato di euro 4.000,00 circa, chiedendo di poter utilizzare il veicolo per potersi recare al lavoro, almeno finchè non sia posto in vendita quale ultimo atto della liquidazione;
Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte del debitore dell'autoveicolo possa Parte_2 essere prevista al solo fine di consentire allo stesso di recarsi sul posto di lavoro e presso i vari uffici postali dislocati sul territorio provinciale, e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato in essere con il datore di lavoro (scadente, allo stato, al 31/8/2025), fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Considerato tuttavia che, nella specie, il vive da solo ma la attuale retribuzione CP_1 percepita, pari in media ad € 870,00 mensili netti, appare necessaria a coprire il fabbisogno per le spese correnti di mantenimento, di tal chè nulla di tale importo è assoggettato alla liquidazione, fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
3
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
n. a Fossano il 29/12/1970, residente in [...], CP_1
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Monica DE
MARCHI, con studio in Boves, Via Pino Giraudo 15A;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 870,00 netti mensili, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà
4 assoggettato alla liquidazione;
AUTORIZZA
Il Debitore a continuare ad abitare nell'alloggio sito in Mondovì Via P. Nallino n. 17 sino alla vendita dello stesso;
AUTORIZZA
Il Debitore all'utilizzo dell'autoveicolo al solo fine di consentire allo stesso di Parte_2 recarsi sul posto di lavoro e presso i vari uffici postali dislocati sul territorio provinciale, e sino alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con il datore di lavoro;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, il 26/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Elefante Dott.ssa Roberta Bonaudi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO
riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Roberta Bonaudi Presidente
dott. Paola Elefante Giudice est.
dott. Elisa Einaudi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
LETTO il ricorso depositato da:
n. a Fossano il 29/12/1970, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta CP_1
AGNELLO, per l'apertura della procedura di
LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che pertanto l'audizione dello stesso appare superflua;
LETTA la documentazione allegata a corredo del ricorso;
SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;
OSSERVA
Premesso che: con ricorso depositato in data 16/06/2025, ha chiesto l'apertura nei suoi CP_1 confronti della Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di
Impresa, allegando la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:
- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
1 Rilevato che le passività in capo al sig. ammontano complessivamente ad euro CP_1
345.126,41, di cui euro 116.170,93 per debiti in privilegio;
rilevato, quanto alle cause dell'indebitamento, che: nel 2001 il Sig. contraeva il primo CP_1 mutuo ipotecario dell'importo di circa € 46.000 con la Cassa di Risparmio di Asti finalizzato all'acquisto del 50% della casa di abitazione la cui restante parte era in comproprietà con la moglie;
all'epoca risultava titolare di un'impresa commerciale ed il reddito dichiarato ai fini previdenziali era pari ad € 24.123,70. Nel 2015 il mutuo era rinegoziato per comprendere oltre al residuo del primo prestito, un nuovo mutuo per l'acquisto della porzione di immobile della moglie, le spese relative al divorzio e il mantenimento della stessa pagato in un'unica soluzione;
in allora il risultava dipendente presso la società cooperativa CP_1 CP_2
e successivamente presso la società cooperativa ed il reddito
[...] Parte_1 dichiarato, ai fini previdenziali, era pari ad € 21.142. Nel 2019 il Sig. acquistava per € CP_1
240.000 una tabaccheria di Vicoforte di Mondovì, il pagamento avveniva per € 40.000 con propri risparmi, per € 130.000 con un mutuo chirografario acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti
e per € 70.000 con un mutuo chirografario acceso presso la Banca Alpi Marittime. Sempre nel
2019 il Sig. contraeva con la BCC di Pianfei e CA de Baldi un mutuo chirografario CP_1 di € 30.000 per il pagamento delle spese notarili, imposte ed altre accessorie, derivanti dall'acquisto della tabaccheria. L'attività di impresa, già messa a dura prova dalla crisi pandemica e dalle ripercussioni negative sulle vendite e sugli introiti, si è aggravata a seguito dei gravi problemi di salute cui il ha dovuto fare fronte. Non essendo andato a buon CP_1 fine il tentativo di cessione dell'azienda, il Debitore ha fatto nuovo ricorso al credito accedendo nel 2021 ad un nuovo mutuo di € 18.000,00 con BAM e nel 2023 con COMPASS BANCA
SPA. La ditta è cessata ed è stata cancellata il 23/8/2024; rilevato che pertanto l'esposizione debitoria del è costituita per la gran parte da CP_1 debiti verso l'Erario ed altri enti, in relazione all'attività di impresa, e da debiti verso le banche, in relazione ai finanziamenti;
rilevato che a far data dal 2/9/2024 il sig. svolge attività lavorativa dipendente con CP_1 contratto a tempo determinato (fino al 31/8/2025) part time, presso la EURO & PROMO FM
S.P.A., con sede in Udine, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie presso vari uffici postali dislocati nella provincia di Cuneo, e percepisce una retribuzione mensile netta media di euro
870,00; che il sig. è proprietario di un'autovettura AN SA immatricolata nel 2011, CP_1 del valore stimato di euro 4.000,00 circa, che utilizza per recarsi al lavoro presso gli uffici postali dislocati sul territorio provinciale;
è titolare di Carta Postepay con un saldo attivo al 31/12/24 di euro 356,04 e del libretto di deposito postale avente saldo attivo al 31/12/24 di euro 50,00; che il sig. è proprietario di beni immobili e in particolare dell'alloggio sito in CP_1
Mondovì, via P. Nallino 17, acquistato dal Debitore per la quota di ½ nel 2001 e per l'ulteriore metà dall'ex coniuge nel 2015, del valore per l'intero di circa 147.000,00 euro, sul quale grava
2 ipoteca a garanzia del mutuo fondiario della Cassa di Risparmio di Asti Spa per un residuo debito di € 4106,36 per rate scadute ed € 49.400,15 per residuo in linea capitale e interessi;
Rilevato che, quanto all'attivo in capo al debitore ricorrente, il sig. mette a CP_1 disposizione dei creditori tutti i suoi beni, e, quindi, l'immobile di Mondovì del valore stimato di circa 147.000,00 e l'automezzo di cui è proprietario del valore stimato di euro 4.000,00 circa, chiedendo di poter utilizzare il veicolo per potersi recare al lavoro, almeno finchè non sia posto in vendita quale ultimo atto della liquidazione;
Ritenuto che la possibilità di utilizzo da parte del debitore dell'autoveicolo possa Parte_2 essere prevista al solo fine di consentire allo stesso di recarsi sul posto di lavoro e presso i vari uffici postali dislocati sul territorio provinciale, e sino alla scadenza del contratto a tempo determinato in essere con il datore di lavoro (scadente, allo stato, al 31/8/2025), fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;
Ritenuto, peraltro, che a mente dell'art. 272 u.c., CCII, sono compresi nella liquidazione controllata anche i beni che pervengono al debitore sino alla sua esdebitazione, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi;
Rilevato che la valutazione in ordine alla soglia limite di beni necessari al debitore per il mantenimento suo e della sua famiglia, ex art. 268, comma 4, lettera b), CCII, costituisce un apprezzamento discrezionale del Tribunale, necessariamente operato caso per caso, in una ottica di ragionevole bilanciamento degli interessi in gioco: infatti, il mantenimento del debitore e della sua famiglia non può essere limitato a coprire le esigenze puramente alimentari, pur dovendosi sempre considerare che nella condizione sociale del fallito ha un peso rilevante la sua condizione di debitore verso una collettività di debitori concorrenti;
che inoltre nella determinazione della soglia di reddito esclusa deve, altresì, essere valutato l'eventuale apporto economico dei familiari e conviventi, i quali si presume contribuiscano alle spese di mantenimento della famiglia in misura proporzionale al proprio reddito;
Considerato tuttavia che, nella specie, il vive da solo ma la attuale retribuzione CP_1 percepita, pari in media ad € 870,00 mensili netti, appare necessaria a coprire il fabbisogno per le spese correnti di mantenimento, di tal chè nulla di tale importo è assoggettato alla liquidazione, fatta salva ogni diversa ed ulteriore valutazione a seconda delle necessità, da adottarsi da parte del GD, su apposita istanza del Liquidatore;
Rilevato infine
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3°comma,
Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;
- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;
3
P.Q.M.
visto l'art. 270 del Codice della Crisi dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di:
n. a Fossano il 29/12/1970, residente in [...], CP_1
NOMINA
Giudice delegato la dott. Paola ELEFANTE e Liquidatore l'O.C.C., dott.ssa Monica DE
MARCHI, con studio in Boves, Via Pino Giraudo 15A;
ORDINA al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore,
a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni presenti e futuri facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, in relazione ai beni immobili o beni mobili registrati,
ORDINA la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle
Entrate e presso il P.R.A.; visto l'art. 150 del Codice della Crisi
DISPONE che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.; dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, CCII, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;
FISSA ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in euro 870,00 netti mensili, mentre l'eventuale reddito eccedente tale importo sarà
4 assoggettato alla liquidazione;
AUTORIZZA
Il Debitore a continuare ad abitare nell'alloggio sito in Mondovì Via P. Nallino n. 17 sino alla vendita dello stesso;
AUTORIZZA
Il Debitore all'utilizzo dell'autoveicolo al solo fine di consentire allo stesso di Parte_2 recarsi sul posto di lavoro e presso i vari uffici postali dislocati sul territorio provinciale, e sino alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in essere con il datore di lavoro;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;
MANDA la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cuneo, il 26/06/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Elefante Dott.ssa Roberta Bonaudi
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