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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 14/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2868/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2868/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio VISOCCHI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cassino, Via
Domenico Cimarosa n. 64
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.12.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
espone di lavorare alle dipendenze di dal 1°.3.2009
[...] Controparte_1
presso lo stabilimento sito in Piedimonte San Germano, quale operaio inquadrato, all'epoca dei fatti di causa, nel 4° gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL applicato in azienda;
di essere stato ripetutamente coinvolto nelle sospensioni dell'attività lavorativa per CIGS, chiesta e ottenuta dalla società convenuta per i periodi dal 3.3.2014 al 28.12.2014 e dal 29.12.2014 al 10.5.2015, già oggetto di precedente impugnazione, e per quello successivo, a titolo di proroga CIGS per ristrutturazione aziendale, dall'11.5.2015 all'8.5.2016, oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
che la prima procedura di
CIGS veniva avviata con lettera datata 31.1.2014, con la quale la società convenuta comunicava alle organizzazioni sindacali l'intenzione di chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutti i lavoratori dello stabilimento dal 3.3.2014 sino al 28.12.2014 per riorganizzazione aziendale, “finalizzata a creare le condizioni per la realizzazione di un polo produttivo di eccellenza”; che il 28.2.2014 si svolgeva con le
OO.SS. territoriali e la RSU l'esame congiunto presso l'Assessorato al Lavoro della Regione
Lazio, conclusosi con verbale congiunto favorevole alla richiesta di CIGS;
che, con lettera del 3.12.2014, la società resistente comunicava alle l'intenzione di attivare una Pt_2
nuova procedura di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale a decorrere dal 29.12.2014 sino al 10.5.2015 e di richiedere il riconoscimento di tale causale
CIGS anche con riferimento al periodo precedente, dal 3.3.2014 al 28.12.2014; che il
15.12.2014 si svolgeva l'incontro con le OO.SS. e la RSU per la discussione della richiesta di CIGS, conclusosi positivamente con la sottoscrizione dell'accordo; che, con successiva comunicazione del 13.4.2015 la società convenuta chiedeva la proroga per ristrutturazione della CIGS;
che, in data 7.5.2015, veniva sottoscritto presso l'
l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio un verbale di accordo per la proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale dall'11.5.2015 all'8.5.2016; che in tutte le comunicazioni di avvio delle procedure e nelle successive richieste di proroga, nonché nei verbali di esame congiunto e di accordo con le OO.SS. territoriali e la RSU, veniva sempre omessa l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, delle modalità di rotazione o delle ragioni tecnico-organizzative ostative alla adozione di meccanismi di rotazione, stante l'utilizzo di formule assolutamente generiche.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sospensioni in CIGS per violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, per l'omessa indicazione di criteri di scelta oggettivi e verificabili dei lavoratori da sospendere, delle modalità concrete di rotazione o delle ragioni tecnico-organizzative ostative all'adozione di meccanismi di rotazione, con specifico riferimento, nel presente giudizio, alla proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale dall'11.5.2015 all'8.5.2016. Evidenzia l'impossibilità di riconoscere valenza sanante agli accordi sindacali raggiunti in sede di esame congiunto, stante la permanente genericità delle formulazioni utilizzate per la individuazione dei lavoratori da sospendere.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato
Tribunale l'accoglimento nei confronti della società convenuta delle seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione del ricorrente in cassa integrazione guadagni straordinaria per violazione, da parte della convenuta, delle regole del procedimento come prescritte dalla legge n. 223/1991, in ordine al periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016;
b) Per l'effetto dichiarare la convenuta società non liberata dall'obbligo retributivo nei confronti del ricorrente e condannarla al pagamento, in favore di quest'ultimo, della retribuzione piena e non integrata in relazione al periodo di sospensione intercorrente dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016, oltre interessi e rivalutazione, con condanna, altresì, della società convenuta a versare, in favore del ricorrente, i contributi previdenziali per i periodi di illegittima sospensione in cassa;
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario delle somme ex art. 93 c.p.c.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
5. La società convenuta eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di un oggettivo interesse a promuovere un giudizio distinto e a fruire di una tutela processuale frazionata, atteso che nei precedenti giudizi proposti dal ricorrente dinnanzi all'intestato tribunale, fondati sulle medesime deduzioni e circostanze allegate nel presente giudizio, sono stati impugnati solo i precedenti periodi di CIGS dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014 e dal 29 dicembre 2014 al 10 maggio 2015, sebbene la vicenda sostanziale controversa sia la medesima. Nel merito la resistente allega che l'intervento di integrazione salariale ha interessato tutti i lavoratori dello stabilimento di Piedimonte San
Germano e che pertanto la sospensione delle prestazioni lavorative è avvenuta assicurando l'assoluta parità di tutti gli addetti, parimenti investiti dalle esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione. Evidenzia che, conseguentemente, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere erano oggettivi e verificabili, facendo riferimento al mero dato temporale connesso alla fungibilità delle professionalità di cui agli accordi del 28.2.2014 e del 22.12.2014 e alle esigenze tecnico-organizzative connesse alla ristrutturazione. Fa rilevare che la rotazione dei lavoratori a partire dal mese di ottobre 2014 è avvenuta regolarmente. Deduce che l'obbligo di indicazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione va modellato sulle esigenze a cui la procedura intende sopperire, nel caso di specie legate ad una situazioni in fieri da affrontare volta per volta, con conseguente necessità di criteri elastici. Osserva che il raggiunto accordo con le organizzazioni sindacali in sede di esame congiunto ha comunque spiegato un'efficacia sanante su eventuali vizi delle comunicazioni di avvio. Sostiene che il D.P.R. n. 218 del
2000 ha sostituito, abrogandoli, i commi 7 e 8 dell'art. 1 L. 223 del 91 e i commi 4 e 5 dell'art. 5 L. 164 del 1975, con conseguente eliminazione dell'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio della procedure di cigs i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e gli aspetti inerenti la rotazione, i quali dovranno invece formare oggetto dell'esame congiunto. Allega, infine, che il ricorrente ha ruotato regolarmente, come emerge dai cedolini paga.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025 come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento dell'illegittimità della sospensione dell'attività lavorativa per collocazione in CIGS nel periodo dall'11 maggio
2015 all'8 maggio 2016 e del conseguente diritto a percepire la retribuzione piena anziché
l'integrazione salariale, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzatori e declaratoria di inefficacia degli provvedimenti datoriali di sospensione, con condanna generica della datrice di lavoro al pagamento della differenza tra integrazione salariale percepita e trattamento retributivo ordinario spettante.
8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento della domanda e carenza di interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui
“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque 'fondati' sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. civ. sez. un. n. 4090/2017; Cass. civ. n. 25480/2023).
10. Ad avviso di questo giudice, sebbene i crediti azionati dal ricorrente nei confronti della convenuta nei distinti giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle procedure di CIGS di cui in narrativa traggano origine dal medesimo rapporto di lavoro subordinato, non ricorre però l'ulteriore presupposto evidenziato nella pronuncia citata, e cioè che tali crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo o iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato. I crediti retributivi rivendicati dal lavoratore nel presente giudizio si riferiscono, infatti, non solo ad un periodo di CIGS differente e successivo rispetto a quelli oggetto dei precedenti giudizi, ma anche ad una procedura formalmente distinta, benché avente ad oggetto la proroga per “ristrutturazione aziendale” dell'intervento straordinario precedentemente autorizzato, in quanto attivata con una distinta comunicazione, seguita da una nuova fase di consultazione sindacale e da un nuovo provvedimento ministeriale autorizzativo. Il credito al differenziale tra trattamento di integrazione salariale e retribuzione piena per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016, sul presupposto della illegittimità della relativa procedura di CIGS, scaturisce quindi da un fatto costitutivo diverso rispetto ai crediti originati dalla illegittimità delle precedenti procedure di CIGS, e non è neppure iscrivibile nell'ambito oggettivo di un medesimo giudicato, posto che questo non potrebbe estendersi a procedure comunque distinte, nell'ambito delle quali, in ipotesi, anche se ciò non è in concreto avvenuto nella specie, diversi potrebbero anche essere i criteri di scelta dei lavoratori sindacali concordati con le organizzazioni sindacali.
11. Passando all'esame del merito, la disciplina della fattispecie si rinviene nell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, in combinato disposto con l'art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164 del 1975. Tali disposizioni, benché abrogate dal D.Lgs. n. 148 del 2015, sono applicabili ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio, in quanto la procedura di CIGS per cui è causa è stata pacificamente avviata prima del 24.9.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 148 del 2015.
12. I commi 7 e 8 dell'art. 1 L. n. 223 del 1991 così dispongono: “
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2 […]”.
13. Il richiamato articolo 5 della L. n. 164 del 1975 prevede: “Negli altri casi di contrazione
o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca
o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa”.
14. Sulla ratio e la portata dei principi enunciati dalle norme citate si sono pronunciate numerose sentenze della Suprema Corte, tra cui merita di essere segnalata Cass. civ., sez. lav., n. 10484/2019, che compendia l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia: “a) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre
2008, n. 28464); b) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); c) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale la cui genericità rende impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240); d) la mancata specificazione dei criteri di scelta
(o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660)”. 15. La verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione deve quindi essere condotta con una valutazione in astratto ex ante, poiché detta comunicazione deve assolvere alla duplice funzione di porre le organizzazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e il lavoratore nella condizione di conoscere preventivamente tali criteri e verificare il corretto esercizio del potere datoriale mediante la corrispondenza della scelta datoriale in concreto effettuata ai criteri preventivamente indicati (vedi anche Cass. civ. sez. lav. n. 25737/2018).
16. Da tale duplice fondamentale funzione discende che i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e della consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. n. 164 del 1975, devono indefettibilmente presentare il carattere della specificità, ossia della idoneità ad operare la selezione dei lavoratori da sospendere e al contempo a consentire la verifica in concreto della corrispondenza della scelta aziendale effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. sez. lav. n. 26394/2016).
17. Il successivo comma 8 dell'art. 1 della L. n. 223 del 1991 prescrive inoltre all'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Tale sistema tutela i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro, in quanto idoneo ad assicurare la razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione
(cfr., sul punto, C. Cost. sent. n. 694/88).
18. Il legislatore, dando attuazione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n.
694/88 cit.), ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione, consentendo di derogarvi solo in casi eccezionali, “per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, che devono essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della procedura di cassa integrazione salariale. In questo modo le organizzazioni sindacali sono messe in condizione di valutare l'effettiva sussistenza delle addotte ragioni tecnico-organizzative e la loro reale portata, in vista di una partecipazione informata e consapevole alla procedura, e segnatamente all'esame congiunto.
19. La necessità dell'esplicitazione delle ragioni tecnico-organizzativo ostative alla rotazione è stata affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. n.
302/2000). In questa pronuncia la Suprema Corte chiarisce che l'impresa, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 L. n. 223 del 1991, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso – ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati – all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento, nel senso che il Ministro del lavoro
“promuove l'accordo fra le parti” e, ove tale accordo non venga raggiunto, “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”. Sulla base di queste premesse, il giudice apicale aderisce all'indirizzo secondo cui
“quello della rotazione è un criterio generale, dal quale il datore di lavoro può discostarsi soltanto se indica, nel programma che accompagna la richiesta di integrazione salariale,
i motivi di questa diversa scelta mediante la segnalazione di altri criteri idonei ad individuare i lavoratori da sospendere. Anche questi diversi criteri, per conseguenza, debbono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto, la cui omissione determina una violazione che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione”.
20. L'esaminato quadro normativo non è stato modificato – come infondatamente sostiene parte resistente – dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
21. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n. 28464/08; conforme
Cass. civ. sez. lav. n. 4151/2011), il decreto citato non incide – né potrebbe incidere – con effetto abrogativo o modificativo sulle disposizioni legislative sopra menzionate, ma è unicamente volto a regolamentare diversamente il procedimento amministrativo di rilevanza pubblicistica di concessione dell'integrazione salariale. La Suprema Corte (vedi anche ord. n. 26587/2011) ha infatti posto in evidenza come la sospensione del personale
“temporaneamente esuberante”, lungi dal costituire lo scopo della cassa integrazione guadagni straordinaria, costituisce “un mezzo per realizzare il risanamento e la trasformazione della impresa in crisi”; si tratta, dunque, di uno strumento di politica economica, alla stregua dei “contributi alla produzione, del credito agevolato e degli incentivi volti a fronteggiare le situazioni di crisi di diverso genere” sicché s'impone alla
“gestione privata del conflitto, il vincolo del controllo sociale, in una materia di tipica competenza della autonomia collettiva”. Ne deriva la netta distinzione tra il piano della gestione privatistica della crisi aziendale, regolata della L. n. 223 del 1991 “in funzione garantistica delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori nonché delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali” ed il piano del procedimento amministrativo che sfocia nel decreto di concessione, su cui è intervenuto, in un'ottica semplificatrice, il D.P.R. n. 218 del 2000. Che il D.P.R. si muova in direzione del procedimento amministrativo emerge chiaramente, oltre che dalla sua rubrica, anche dal contenuto dell'art. 1 che, indicando l'oggetto del decreto, ribadisce testualmente "il presente regolamento disciplina, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà" (comma 1).
22. La finalità del suddetto decreto è quindi quella di una più semplice ed efficace articolazione del procedimento concessorio della cassa integrazione straordinaria
(capace di assicurare un migliore controllo sulle richieste di integrazione salariale anche attraverso un coinvolgimento di organi pubblici regionali o provinciali, a seconda della ubicazione delle diverse unità produttive destinatarie dell'intervento pubblico) e non certo quella di scardinare, con una portata abrogativa e nell'assoluto silenzio del legislatore,
l'intero reticolato di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela delle posizioni dei singoli lavoratori nonché delle organizzazioni sindacali (cfr. art. 2 del D.P.R. n. 218 del
2000). Se ne trae conferma dal ripetuto richiamo operato dalle singole disposizioni del decreto in esame agli atti iniziali del procedimento (cfr. artt. 3 e 4, riguardanti rispettivamente la “domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale” e gli
“accertamenti ispettivi”), ai “termini di conclusione del procedimento” (cfr. art. 8) nonché alla “validità ed efficacia del provvedimento” (cfr. art. 9). Infine, tra le disposizioni espressamente abrogate dall'art. 13 del decreto non è compresa alcuna delle norme della
L. n. 223 del 1991, ad ulteriore riprova della coesistenza ed integrazione tra le due normative. In definitiva, dunque, la finalità perseguita dal D.P.R. 218/2000 è quella di semplificare il procedimento amministrativo, non “di alleggerire gli oneri gravanti sulle parti del rapporto di lavoro” e, in primis, quello riguardante “la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere”.
23. L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere, anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico-organizzative che ne giustificano la deroga e che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2, art. 1, L. n. 223 del 1991, determina l'illegittimità dell'atto amministrativo di autorizzazione delle sospensioni in CIGS e l'inefficacia del provvedimento aziendale di sospensione dell'attività lavorativa. L'illegittimità delle sospensioni, in quanto i lavoratori sospesi ne subiscano gli effetti, può essere fatta valere dagli stessi uti singuli dinnanzi al giudice ordinario, al fine di ottenere, previa disapplicazione incidenter tantum del decreto ministeriale, il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
24. Secondo condivisibile giurisprudenza, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti per omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto. Si è infatti affermato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate” (ex multis,
Cass. civ. sez. lav. n. 26587/2011; n. 4886/2015; n. 7728/2016). Anche quell'orientamento che sembra ammettere l'efficacia sanante di detti accordi (vedi Cass. civ. sez. lav. n.
8353/2004) richiede un requisito minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta dei lavoratori interessati alla sospensione nelle pattuizioni dell'accordo sindacale, poiché
“occorre che le finalità conoscitive e di esternazione siano effettivamente già raggiunte con la stipulazione dell'accordo sindacale […]. Se però l'accordo sindacale non detta i criteri di scelta, ma si limita a porre dei paletti alla scelta del datore di lavoro, che costituisce espressione del suo unilaterale potere direttivo, l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta e quindi occorre non di meno la comunicazione prescritta dall'art. 1, comma 7, legge n. 223 del 1991”.
25. Dalla piana applicazione dei principi enunciati al caso di specie discende l'illegittimità della collocazione del ricorrente in CIGS nel periodo oggetto di causa.
26. La società resistente, sia nella comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'avvio della prima procedura di CIGS e delle successive proroghe sia in sede di esame congiunto e accordo sindacale, pur dichiarando formalmente di voler applicare il criterio della rotazione, nella sostanza lo ha disatteso, senza peraltro indicare né criteri alternativi specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere né ragioni tecnico-organizzative circostanziate e verificabili idonee a giustificare la deroga al sistema della rotazione. Sono state invece utilizzate formulazioni a tal punto generiche e tautologiche da risultare in concreto prive di un reale contenuto informativo in merito ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e alle modalità della rotazione.
27. Nella comunicazione di proroga della procedura di CIGS del 13.4.2015 (all. 26 prod.
) e nel verbale di accordo sindacale del 7.5.2015 (all. 27a prod. ) sono CP_1 CP_1
così indicati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere: “in ciascuna di tali aree, considerata a detti fini come a sé state, sarà assicurata una presenza individuale – per coerenti profili professionali e mansioni, nonché per appartenenza alle Aree descritte – sostanzialmente equilibrata…per effetto di rotazione, avuto riguardo al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
28. Il criterio non è realmente tale, poiché si risolve nella nebulosa formula della “presenza individuale sostanzialmente equilibrata per effetto di rotazione” nell'area di riferimento.
Lo sforzo di cogliere dei parametri oggettivamente verificabili in concreto cui ancorare tale
“sostanziale equilibrio” è destinato a naufragare di fronte al rinvio “al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”, ossia a non meglio esplicitate esigenze tecnico- organizzative rimesse alla potestativa determinazione datoriale.
29. In un altro passaggio della comunicazione e del verbale di accordo si legge:
“[…]l'andamento delle sospensioni del personale, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere variamente condizionato anche in ragione dell'andamento delle richieste di mercato dei detti modelli/prodotti”. Si tratta di una vera e propria delega in bianco al datore di lavoro, che vanifica lettera e scopo della normativa dettata in tema di criteri di scelta e modalità di rotazione dei lavoratori da sospendere, con un rinvio a esigenze organizzative non specificate nel contenuto, prospettate in divenire e rimesse sostanzialmente ad una valutazione datoriale da esercitarsi discrezionalmente di volta in volta.
30. Diviene in tal modo impossibile sia una verifica in astratto ex ante, idonea ad assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e i lavoratori stessi in condizione di conoscere preventivamente tali criteri, sia una verifica in concreto ex post, in merito alla rispondenza della scelta aziendale ai criteri preventivamente indicati in astratto, al fine di consentire ai singoli lavoratori l'eventuale attivazione dei rimedi giurisdizionali in caso di violazione dei criteri di scelta nonché alle organizzazioni sindacali l'adozione di eventuali iniziative dirette alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti. 31. La tautologica autoreferenzialità dei criteri non viene sanata dall'accordo con le organizzazioni sindacali, perché trapassa sostanzialmente immutata dalla comunicazioni iniziale al successivo esame congiunto, venendo così a mancare il requisito minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta.
32. Alla luce di tali rilievi, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui al ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici. Il richiamo alle buste paga allegate alla memoria di costituzione si rivela del tutto inconferente ed inidoneo a scalfire le considerazioni che precedono.
33. La società convenuta non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 1, commi 7 e 8, della L. n. 223 del 1991 e dall'art. 5 della L. n. 164 del 1975, con conseguente illegittimità della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui è causa – periodo dal dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016– imponendosi per conseguenza la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzatori e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione in CIGS del ricorrente per i periodi documentati dalle buste paga in atti. Per tali periodi la società convenuta non è liberata dagli obblighi retributivi nei confronti del dipendente.
34. Deve quindi accertarsi e dichiararsi, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi di autorizzazione delle sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016 e conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione della prestazione lavorativa, il diritto del ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali risulta sospeso in CIGS come risultanti dai prospetti paga in atti, la retribuzione piena spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa, detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale
35. Le spese di giudizio sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della serialità del contenzioso, cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00,), con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi di autorizzazione della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016 e conseguente inefficacia dei provvedimenti datoriali di sospensione della prestazione lavorativa, il diritto del ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali risulta sospeso in CIGS come risultanti dai prospetti paga in atti, la retribuzione piena spettante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale;
− per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari alla differenza tra la retribuzione piena dovuta e l'assegno di integrazione salariale effettivamente percepito, con riferimento ai periodi di illegittima collocazione in CIGS quali risultanti dai prospetti paga allegati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
− condanna la società convenuta a rimborsare al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, che liquida in euro 2.108,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 2868/2023 promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio VISOCCHI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Cassino, Via
Domenico Cimarosa n. 64
- ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Italico PERLINI e Gaetano CAPPUCCI come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Arce, Via Magni n. 6
- resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 16.12.2023 e ritualmente notificato, Pt_1
espone di lavorare alle dipendenze di dal 1°.3.2009
[...] Controparte_1
presso lo stabilimento sito in Piedimonte San Germano, quale operaio inquadrato, all'epoca dei fatti di causa, nel 4° gruppo professionale, seconda fascia, del CCSL applicato in azienda;
di essere stato ripetutamente coinvolto nelle sospensioni dell'attività lavorativa per CIGS, chiesta e ottenuta dalla società convenuta per i periodi dal 3.3.2014 al 28.12.2014 e dal 29.12.2014 al 10.5.2015, già oggetto di precedente impugnazione, e per quello successivo, a titolo di proroga CIGS per ristrutturazione aziendale, dall'11.5.2015 all'8.5.2016, oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
che la prima procedura di
CIGS veniva avviata con lettera datata 31.1.2014, con la quale la società convenuta comunicava alle organizzazioni sindacali l'intenzione di chiedere l'intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria per tutti i lavoratori dello stabilimento dal 3.3.2014 sino al 28.12.2014 per riorganizzazione aziendale, “finalizzata a creare le condizioni per la realizzazione di un polo produttivo di eccellenza”; che il 28.2.2014 si svolgeva con le
OO.SS. territoriali e la RSU l'esame congiunto presso l'Assessorato al Lavoro della Regione
Lazio, conclusosi con verbale congiunto favorevole alla richiesta di CIGS;
che, con lettera del 3.12.2014, la società resistente comunicava alle l'intenzione di attivare una Pt_2
nuova procedura di cassa integrazione straordinaria per ristrutturazione aziendale a decorrere dal 29.12.2014 sino al 10.5.2015 e di richiedere il riconoscimento di tale causale
CIGS anche con riferimento al periodo precedente, dal 3.3.2014 al 28.12.2014; che il
15.12.2014 si svolgeva l'incontro con le OO.SS. e la RSU per la discussione della richiesta di CIGS, conclusosi positivamente con la sottoscrizione dell'accordo; che, con successiva comunicazione del 13.4.2015 la società convenuta chiedeva la proroga per ristrutturazione della CIGS;
che, in data 7.5.2015, veniva sottoscritto presso l'
l'Assessorato al Lavoro della Regione Lazio un verbale di accordo per la proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale dall'11.5.2015 all'8.5.2016; che in tutte le comunicazioni di avvio delle procedure e nelle successive richieste di proroga, nonché nei verbali di esame congiunto e di accordo con le OO.SS. territoriali e la RSU, veniva sempre omessa l'indicazione dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere, delle modalità di rotazione o delle ragioni tecnico-organizzative ostative alla adozione di meccanismi di rotazione, stante l'utilizzo di formule assolutamente generiche.
2. Tanto premesso, il ricorrente deduce l'illegittimità delle sospensioni in CIGS per violazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, per l'omessa indicazione di criteri di scelta oggettivi e verificabili dei lavoratori da sospendere, delle modalità concrete di rotazione o delle ragioni tecnico-organizzative ostative all'adozione di meccanismi di rotazione, con specifico riferimento, nel presente giudizio, alla proroga della CIGS per ristrutturazione aziendale dall'11.5.2015 all'8.5.2016. Evidenzia l'impossibilità di riconoscere valenza sanante agli accordi sindacali raggiunti in sede di esame congiunto, stante la permanente genericità delle formulazioni utilizzate per la individuazione dei lavoratori da sospendere.
3. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato, il ricorrente chiede all'intestato
Tribunale l'accoglimento nei confronti della società convenuta delle seguenti conclusioni:
a) Accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione del ricorrente in cassa integrazione guadagni straordinaria per violazione, da parte della convenuta, delle regole del procedimento come prescritte dalla legge n. 223/1991, in ordine al periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016;
b) Per l'effetto dichiarare la convenuta società non liberata dall'obbligo retributivo nei confronti del ricorrente e condannarla al pagamento, in favore di quest'ultimo, della retribuzione piena e non integrata in relazione al periodo di sospensione intercorrente dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016, oltre interessi e rivalutazione, con condanna, altresì, della società convenuta a versare, in favore del ricorrente, i contributi previdenziali per i periodi di illegittima sospensione in cassa;
In ogni caso, con condanna al pagamento delle spese di lite, diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, in favore del sottoscritto legale che si dichiara antistatario delle somme ex art. 93 c.p.c.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
[...]
5. La società convenuta eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda per carenza di un oggettivo interesse a promuovere un giudizio distinto e a fruire di una tutela processuale frazionata, atteso che nei precedenti giudizi proposti dal ricorrente dinnanzi all'intestato tribunale, fondati sulle medesime deduzioni e circostanze allegate nel presente giudizio, sono stati impugnati solo i precedenti periodi di CIGS dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014 e dal 29 dicembre 2014 al 10 maggio 2015, sebbene la vicenda sostanziale controversa sia la medesima. Nel merito la resistente allega che l'intervento di integrazione salariale ha interessato tutti i lavoratori dello stabilimento di Piedimonte San
Germano e che pertanto la sospensione delle prestazioni lavorative è avvenuta assicurando l'assoluta parità di tutti gli addetti, parimenti investiti dalle esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione. Evidenzia che, conseguentemente, i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere erano oggettivi e verificabili, facendo riferimento al mero dato temporale connesso alla fungibilità delle professionalità di cui agli accordi del 28.2.2014 e del 22.12.2014 e alle esigenze tecnico-organizzative connesse alla ristrutturazione. Fa rilevare che la rotazione dei lavoratori a partire dal mese di ottobre 2014 è avvenuta regolarmente. Deduce che l'obbligo di indicazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità di rotazione va modellato sulle esigenze a cui la procedura intende sopperire, nel caso di specie legate ad una situazioni in fieri da affrontare volta per volta, con conseguente necessità di criteri elastici. Osserva che il raggiunto accordo con le organizzazioni sindacali in sede di esame congiunto ha comunque spiegato un'efficacia sanante su eventuali vizi delle comunicazioni di avvio. Sostiene che il D.P.R. n. 218 del
2000 ha sostituito, abrogandoli, i commi 7 e 8 dell'art. 1 L. 223 del 91 e i commi 4 e 5 dell'art. 5 L. 164 del 1975, con conseguente eliminazione dell'obbligo di indicare nella comunicazione di avvio della procedure di cigs i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e gli aspetti inerenti la rotazione, i quali dovranno invece formare oggetto dell'esame congiunto. Allega, infine, che il ricorrente ha ruotato regolarmente, come emerge dai cedolini paga.
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito della trattazione cartolare ex art. 127-ter c.p.c. del 12 febbraio 2025 come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dal ricorrente è diretta all'accertamento dell'illegittimità della sospensione dell'attività lavorativa per collocazione in CIGS nel periodo dall'11 maggio
2015 all'8 maggio 2016 e del conseguente diritto a percepire la retribuzione piena anziché
l'integrazione salariale, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzatori e declaratoria di inefficacia degli provvedimenti datoriali di sospensione, con condanna generica della datrice di lavoro al pagamento della differenza tra integrazione salariale percepita e trattamento retributivo ordinario spettante.
8. Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.
9. Preliminarmente, va rigettata l'eccezione sollevata dalla convenuta di inammissibilità del ricorso per abusivo frazionamento della domanda e carenza di interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata. La Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui
“le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se tuttavia i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque 'fondati' sul medesimo fatto costitutivo - sì da non poter essere accertati separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza di una medesima vicenda sostanziale -, le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” (Cass. civ. sez. un. n. 4090/2017; Cass. civ. n. 25480/2023).
10. Ad avviso di questo giudice, sebbene i crediti azionati dal ricorrente nei confronti della convenuta nei distinti giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione delle procedure di CIGS di cui in narrativa traggano origine dal medesimo rapporto di lavoro subordinato, non ricorre però l'ulteriore presupposto evidenziato nella pronuncia citata, e cioè che tali crediti siano fondati sul medesimo fatto costitutivo o iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato. I crediti retributivi rivendicati dal lavoratore nel presente giudizio si riferiscono, infatti, non solo ad un periodo di CIGS differente e successivo rispetto a quelli oggetto dei precedenti giudizi, ma anche ad una procedura formalmente distinta, benché avente ad oggetto la proroga per “ristrutturazione aziendale” dell'intervento straordinario precedentemente autorizzato, in quanto attivata con una distinta comunicazione, seguita da una nuova fase di consultazione sindacale e da un nuovo provvedimento ministeriale autorizzativo. Il credito al differenziale tra trattamento di integrazione salariale e retribuzione piena per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016, sul presupposto della illegittimità della relativa procedura di CIGS, scaturisce quindi da un fatto costitutivo diverso rispetto ai crediti originati dalla illegittimità delle precedenti procedure di CIGS, e non è neppure iscrivibile nell'ambito oggettivo di un medesimo giudicato, posto che questo non potrebbe estendersi a procedure comunque distinte, nell'ambito delle quali, in ipotesi, anche se ciò non è in concreto avvenuto nella specie, diversi potrebbero anche essere i criteri di scelta dei lavoratori sindacali concordati con le organizzazioni sindacali.
11. Passando all'esame del merito, la disciplina della fattispecie si rinviene nell'art. 1, commi 7 e 8, L. n. 223 del 1991, in combinato disposto con l'art. 5, commi 4 e 5, L. n. 164 del 1975. Tali disposizioni, benché abrogate dal D.Lgs. n. 148 del 2015, sono applicabili ratione temporis al rapporto dedotto in giudizio, in quanto la procedura di CIGS per cui è causa è stata pacificamente avviata prima del 24.9.2015, data di entrata in vigore del D.Lgs.
n. 148 del 2015.
12. I commi 7 e 8 dell'art. 1 L. n. 223 del 1991 così dispongono: “
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico- organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al comma 2 […]”.
13. Il richiamato articolo 5 della L. n. 164 del 1975 prevede: “Negli altri casi di contrazione
o sospensione dell'attività produttiva di cui all'articolo 1, l'imprenditore è tenuto a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali, ove esistenti, nonché per il tramite dell'associazione territoriale degli industriali, in quanto vi aderisca
o le conferisca mandato, alle organizzazioni sindacali di categoria dei lavoratori più rappresentative operanti nella provincia, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione seguirà, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente ad oggetto i problemi relativi alla tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa”.
14. Sulla ratio e la portata dei principi enunciati dalle norme citate si sono pronunciate numerose sentenze della Suprema Corte, tra cui merita di essere segnalata Cass. civ., sez. lav., n. 10484/2019, che compendia l'orientamento consolidato del giudice della nomofilachia: “a) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre
2008, n. 28464); b) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720); c) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale la cui genericità rende impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240); d) la mancata specificazione dei criteri di scelta
(o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660)”. 15. La verifica dell'adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, L. n. 223 del 1991, sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e delle modalità della rotazione deve quindi essere condotta con una valutazione in astratto ex ante, poiché detta comunicazione deve assolvere alla duplice funzione di porre le organizzazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e il lavoratore nella condizione di conoscere preventivamente tali criteri e verificare il corretto esercizio del potere datoriale mediante la corrispondenza della scelta datoriale in concreto effettuata ai criteri preventivamente indicati (vedi anche Cass. civ. sez. lav. n. 25737/2018).
16. Da tale duplice fondamentale funzione discende che i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, rientranti nel contenuto obbligatorio della comunicazione e della consultazione sindacale di cui all'art. 5 della L. n. 164 del 1975, devono indefettibilmente presentare il carattere della specificità, ossia della idoneità ad operare la selezione dei lavoratori da sospendere e al contempo a consentire la verifica in concreto della corrispondenza della scelta aziendale effettuata ai criteri indicati, altrimenti essi esprimerebbero solo un generico indirizzo e non soddisferebbero né la lettera né la finalità delle norma (Cass. civ. sez. lav. n. 26394/2016).
17. Il successivo comma 8 dell'art. 1 della L. n. 223 del 1991 prescrive inoltre all'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni.
Tale sistema tutela i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro, in quanto idoneo ad assicurare la razionale obiettività e la equa ripartizione tra i lavoratori dei sacrifici derivanti dalla collocazione in cassa integrazione
(cfr., sul punto, C. Cost. sent. n. 694/88).
18. Il legislatore, dando attuazione ai principi enunciati dalla Corte costituzionale (sent. n.
694/88 cit.), ha fatto obbligo al datore di lavoro di scegliere i lavoratori da sospendere mediante l'adozione di meccanismi di rotazione, consentendo di derogarvi solo in casi eccezionali, “per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza”, che devono essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della procedura di cassa integrazione salariale. In questo modo le organizzazioni sindacali sono messe in condizione di valutare l'effettiva sussistenza delle addotte ragioni tecnico-organizzative e la loro reale portata, in vista di una partecipazione informata e consapevole alla procedura, e segnatamente all'esame congiunto.
19. La necessità dell'esplicitazione delle ragioni tecnico-organizzativo ostative alla rotazione è stata affermata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ. n.
302/2000). In questa pronuncia la Suprema Corte chiarisce che l'impresa, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 1 L. n. 223 del 1991, non è in assoluto vincolata ad adottare il sistema della rotazione, dato che, se ritiene di non applicare tale sistema per ragioni di ordine tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, deve indicarne i motivi nel programma sopra indicato. In tal caso – ma solo se, in sede di approvazione del programma, i motivi addotti siano ritenuti non fondati – all'interno della procedura viene innestato un subprocedimento, nel senso che il Ministro del lavoro
“promuove l'accordo fra le parti” e, ove tale accordo non venga raggiunto, “stabilisce con proprio decreto meccanismi di rotazione, sulla base di specifiche proposte formulate dalle parti”. Sulla base di queste premesse, il giudice apicale aderisce all'indirizzo secondo cui
“quello della rotazione è un criterio generale, dal quale il datore di lavoro può discostarsi soltanto se indica, nel programma che accompagna la richiesta di integrazione salariale,
i motivi di questa diversa scelta mediante la segnalazione di altri criteri idonei ad individuare i lavoratori da sospendere. Anche questi diversi criteri, per conseguenza, debbono formare oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto, la cui omissione determina una violazione che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione”.
20. L'esaminato quadro normativo non è stato modificato – come infondatamente sostiene parte resistente – dall'entrata in vigore del D.P.R. n. 218 del 2000.
21. Come chiarito dalla Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. lav. n. 28464/08; conforme
Cass. civ. sez. lav. n. 4151/2011), il decreto citato non incide – né potrebbe incidere – con effetto abrogativo o modificativo sulle disposizioni legislative sopra menzionate, ma è unicamente volto a regolamentare diversamente il procedimento amministrativo di rilevanza pubblicistica di concessione dell'integrazione salariale. La Suprema Corte (vedi anche ord. n. 26587/2011) ha infatti posto in evidenza come la sospensione del personale
“temporaneamente esuberante”, lungi dal costituire lo scopo della cassa integrazione guadagni straordinaria, costituisce “un mezzo per realizzare il risanamento e la trasformazione della impresa in crisi”; si tratta, dunque, di uno strumento di politica economica, alla stregua dei “contributi alla produzione, del credito agevolato e degli incentivi volti a fronteggiare le situazioni di crisi di diverso genere” sicché s'impone alla
“gestione privata del conflitto, il vincolo del controllo sociale, in una materia di tipica competenza della autonomia collettiva”. Ne deriva la netta distinzione tra il piano della gestione privatistica della crisi aziendale, regolata della L. n. 223 del 1991 “in funzione garantistica delle posizioni di diritto soggettivo riconosciute ai lavoratori nonché delle prerogative istituzionali delle organizzazioni sindacali” ed il piano del procedimento amministrativo che sfocia nel decreto di concessione, su cui è intervenuto, in un'ottica semplificatrice, il D.P.R. n. 218 del 2000. Che il D.P.R. si muova in direzione del procedimento amministrativo emerge chiaramente, oltre che dalla sua rubrica, anche dal contenuto dell'art. 1 che, indicando l'oggetto del decreto, ribadisce testualmente "il presente regolamento disciplina, ai sensi della L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 20, i procedimenti di concessione dei trattamenti di cassa integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà" (comma 1).
22. La finalità del suddetto decreto è quindi quella di una più semplice ed efficace articolazione del procedimento concessorio della cassa integrazione straordinaria
(capace di assicurare un migliore controllo sulle richieste di integrazione salariale anche attraverso un coinvolgimento di organi pubblici regionali o provinciali, a seconda della ubicazione delle diverse unità produttive destinatarie dell'intervento pubblico) e non certo quella di scardinare, con una portata abrogativa e nell'assoluto silenzio del legislatore,
l'intero reticolato di garanzie assicurato dalla L. n. 223 del 1991 a tutela delle posizioni dei singoli lavoratori nonché delle organizzazioni sindacali (cfr. art. 2 del D.P.R. n. 218 del
2000). Se ne trae conferma dal ripetuto richiamo operato dalle singole disposizioni del decreto in esame agli atti iniziali del procedimento (cfr. artt. 3 e 4, riguardanti rispettivamente la “domanda d'intervento straordinario di integrazione salariale” e gli
“accertamenti ispettivi”), ai “termini di conclusione del procedimento” (cfr. art. 8) nonché alla “validità ed efficacia del provvedimento” (cfr. art. 9). Infine, tra le disposizioni espressamente abrogate dall'art. 13 del decreto non è compresa alcuna delle norme della
L. n. 223 del 1991, ad ulteriore riprova della coesistenza ed integrazione tra le due normative. In definitiva, dunque, la finalità perseguita dal D.P.R. 218/2000 è quella di semplificare il procedimento amministrativo, non “di alleggerire gli oneri gravanti sulle parti del rapporto di lavoro” e, in primis, quello riguardante “la comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere”.
23. L'omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali, in vista dell'esame congiunto, di criteri specifici e obiettivamente verificabili di individuazione dei lavoratori da sospendere, anche eventualmente diversi dalla rotazione, se ricorrono le esigenze tecnico-organizzative che ne giustificano la deroga e che devono essere esplicitate nel programma di cui al comma 2, art. 1, L. n. 223 del 1991, determina l'illegittimità dell'atto amministrativo di autorizzazione delle sospensioni in CIGS e l'inefficacia del provvedimento aziendale di sospensione dell'attività lavorativa. L'illegittimità delle sospensioni, in quanto i lavoratori sospesi ne subiscano gli effetti, può essere fatta valere dagli stessi uti singuli dinnanzi al giudice ordinario, al fine di ottenere, previa disapplicazione incidenter tantum del decreto ministeriale, il pagamento della retribuzione piena e non integrata.
24. Secondo condivisibile giurisprudenza, l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione dei dipendenti per omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere e/o delle modalità della rotazione non è sanata da un eventuale accordo sottoscritto dalle parti all'esito dell'esame congiunto. Si è infatti affermato il principio secondo cui “in riferimento alla possibilità di una efficacia sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta, occorre pure rammentare che essa è stata ammessa solo in casi particolari e circoscritti, ma non nell'ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate” (ex multis,
Cass. civ. sez. lav. n. 26587/2011; n. 4886/2015; n. 7728/2016). Anche quell'orientamento che sembra ammettere l'efficacia sanante di detti accordi (vedi Cass. civ. sez. lav. n.
8353/2004) richiede un requisito minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta dei lavoratori interessati alla sospensione nelle pattuizioni dell'accordo sindacale, poiché
“occorre che le finalità conoscitive e di esternazione siano effettivamente già raggiunte con la stipulazione dell'accordo sindacale […]. Se però l'accordo sindacale non detta i criteri di scelta, ma si limita a porre dei paletti alla scelta del datore di lavoro, che costituisce espressione del suo unilaterale potere direttivo, l'esigenza informativa e di esternazione non può dirsi soddisfatta e quindi occorre non di meno la comunicazione prescritta dall'art. 1, comma 7, legge n. 223 del 1991”.
25. Dalla piana applicazione dei principi enunciati al caso di specie discende l'illegittimità della collocazione del ricorrente in CIGS nel periodo oggetto di causa.
26. La società resistente, sia nella comunicazione alle organizzazioni sindacali dell'avvio della prima procedura di CIGS e delle successive proroghe sia in sede di esame congiunto e accordo sindacale, pur dichiarando formalmente di voler applicare il criterio della rotazione, nella sostanza lo ha disatteso, senza peraltro indicare né criteri alternativi specifici di individuazione dei lavoratori da sospendere né ragioni tecnico-organizzative circostanziate e verificabili idonee a giustificare la deroga al sistema della rotazione. Sono state invece utilizzate formulazioni a tal punto generiche e tautologiche da risultare in concreto prive di un reale contenuto informativo in merito ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e alle modalità della rotazione.
27. Nella comunicazione di proroga della procedura di CIGS del 13.4.2015 (all. 26 prod.
) e nel verbale di accordo sindacale del 7.5.2015 (all. 27a prod. ) sono CP_1 CP_1
così indicati i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere: “in ciascuna di tali aree, considerata a detti fini come a sé state, sarà assicurata una presenza individuale – per coerenti profili professionali e mansioni, nonché per appartenenza alle Aree descritte – sostanzialmente equilibrata…per effetto di rotazione, avuto riguardo al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”.
28. Il criterio non è realmente tale, poiché si risolve nella nebulosa formula della “presenza individuale sostanzialmente equilibrata per effetto di rotazione” nell'area di riferimento.
Lo sforzo di cogliere dei parametri oggettivamente verificabili in concreto cui ancorare tale
“sostanziale equilibrio” è destinato a naufragare di fronte al rinvio “al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”, ossia a non meglio esplicitate esigenze tecnico- organizzative rimesse alla potestativa determinazione datoriale.
29. In un altro passaggio della comunicazione e del verbale di accordo si legge:
“[…]l'andamento delle sospensioni del personale, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere variamente condizionato anche in ragione dell'andamento delle richieste di mercato dei detti modelli/prodotti”. Si tratta di una vera e propria delega in bianco al datore di lavoro, che vanifica lettera e scopo della normativa dettata in tema di criteri di scelta e modalità di rotazione dei lavoratori da sospendere, con un rinvio a esigenze organizzative non specificate nel contenuto, prospettate in divenire e rimesse sostanzialmente ad una valutazione datoriale da esercitarsi discrezionalmente di volta in volta.
30. Diviene in tal modo impossibile sia una verifica in astratto ex ante, idonea ad assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e i lavoratori stessi in condizione di conoscere preventivamente tali criteri, sia una verifica in concreto ex post, in merito alla rispondenza della scelta aziendale ai criteri preventivamente indicati in astratto, al fine di consentire ai singoli lavoratori l'eventuale attivazione dei rimedi giurisdizionali in caso di violazione dei criteri di scelta nonché alle organizzazioni sindacali l'adozione di eventuali iniziative dirette alla repressione della condotta antisindacale del datore di lavoro, ove ne ricorrano i presupposti. 31. La tautologica autoreferenzialità dei criteri non viene sanata dall'accordo con le organizzazioni sindacali, perché trapassa sostanzialmente immutata dalla comunicazioni iniziale al successivo esame congiunto, venendo così a mancare il requisito minimo di riconoscibilità dei criteri di scelta.
32. Alla luce di tali rilievi, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui al ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici. Il richiamo alle buste paga allegate alla memoria di costituzione si rivela del tutto inconferente ed inidoneo a scalfire le considerazioni che precedono.
33. La società convenuta non ha adempiuto agli obblighi derivanti dall'art. 1, commi 7 e 8, della L. n. 223 del 1991 e dall'art. 5 della L. n. 164 del 1975, con conseguente illegittimità della procedura di cassa integrazione guadagni straordinaria per cui è causa – periodo dal dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016– imponendosi per conseguenza la disapplicazione incidentale degli atti amministrativi autorizzatori e la declaratoria di inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione in CIGS del ricorrente per i periodi documentati dalle buste paga in atti. Per tali periodi la società convenuta non è liberata dagli obblighi retributivi nei confronti del dipendente.
34. Deve quindi accertarsi e dichiararsi, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi di autorizzazione delle sospensioni in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016 e conseguente inefficacia dei provvedimenti aziendali di sospensione della prestazione lavorativa, il diritto del ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali risulta sospeso in CIGS come risultanti dai prospetti paga in atti, la retribuzione piena spettante per lo svolgimento dell'ordinaria attività lavorativa, detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale
35. Le spese di giudizio sono poste a carico della società convenuta secondo soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale in considerazione della serialità del contenzioso, cause di lavoro di valore compreso tra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00,), con distrazione in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
− accerta e dichiara, previa disapplicazione incidentale degli atti amministrativi di autorizzazione della sospensione in cassa integrazione guadagni straordinaria per il periodo dall'11 maggio 2015 all'8 maggio 2016 e conseguente inefficacia dei provvedimenti datoriali di sospensione della prestazione lavorativa, il diritto del ricorrente a percepire, in relazione ai periodi nei quali risulta sospeso in CIGS come risultanti dai prospetti paga in atti, la retribuzione piena spettante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, detratto quanto percepito a titolo di integrazione salariale;
− per l'effetto, condanna la società convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente di un importo pari alla differenza tra la retribuzione piena dovuta e l'assegno di integrazione salariale effettivamente percepito, con riferimento ai periodi di illegittima collocazione in CIGS quali risultanti dai prospetti paga allegati, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali come per legge ai sensi degli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.;
− condanna la società convenuta a rimborsare al difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, le spese di giudizio, che liquida in euro 2.108,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci