TRIB
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/10/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1600/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 1600/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 03.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1977, ivi residente, via Elorina n. 97,
e
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ivi residente, via Elorina n. 97, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Alessia Puleo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 05.06.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 29.05.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro pagina 1 di 3 separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio il 18.12.2008 nel Comune di Siracusa (atto trascritto nello stesso Comune al n. 451, parte II, serie A, anno 2008);
- che dalla loro unione non nascevano figli.
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza in qualsiasi luogo.
2) La casa coniugale sita in Siracusa Via Elorina n. 97 viene assegnata alla moglie, essendo in proprietà del padre della sig.ra unitamente a tutti i mobili ed i suppellettili che Parte_1 la arredano, avendo già il sig. provveduto ad asportare quanto voluto. Pt_2
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti e nessun contributo verrà versato a titolo di mantenimento da parte di entrambi.
4) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta di identità)”.
Con provvedimento del 03.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1600/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Parte_2 atto delle pattuizioni intercorse tra le parti e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta n. 1600/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 03.10.2025 promossa congiuntamente da
(codice fiscale ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
31.05.1977, ivi residente, via Elorina n. 97,
e
(codice fiscale ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 ivi residente, via Elorina n. 97, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato Alessia Puleo, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI comunicati gli atti al pubblico ministero in sede (il 05.06.2025).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso ex art. 473-bis.49 c.p.c., depositato telematicamente in data 29.05.2025, i coniugi ricorrenti chiedevano concordemente a questo Tribunale pronunciarsi la loro pagina 1 di 3 separazione personale e contestualmente – decorso il termine di legge – dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni tra loro pattuite.
Più nel dettaglio, le parti esponevano:
- di avere contratto matrimonio il 18.12.2008 nel Comune di Siracusa (atto trascritto nello stesso Comune al n. 451, parte II, serie A, anno 2008);
- che dalla loro unione non nascevano figli.
All'udienza del 02.10.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter, comma
1, c.p.c., i coniugi ricorrenti chiedevano la pronuncia di separazione alle condizioni di cui in ricorso, qui di seguito riportate:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno stabilire la loro residenza in qualsiasi luogo.
2) La casa coniugale sita in Siracusa Via Elorina n. 97 viene assegnata alla moglie, essendo in proprietà del padre della sig.ra unitamente a tutti i mobili ed i suppellettili che Parte_1 la arredano, avendo già il sig. provveduto ad asportare quanto voluto. Pt_2
3) I coniugi sono economicamente autosufficienti e nessun contributo verrà versato a titolo di mantenimento da parte di entrambi.
4) I coniugi si danno il reciproco assenso all'espatrio, autorizzando sin d'ora il rilascio dei necessari documenti (passaporto e/o carta di identità)”.
Con provvedimento del 03.10.2025, adottato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza, il giudice relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione conclusiva.
Il pubblico ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
Orbene, passando al merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Inoltre, il Collegio dà atto delle condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione sul ruolo della causa per la trattazione della domanda di cessione degli effetti civili del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite deve essere riservata al momento della pronuncia definitiva.
pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1600/2025 V.G., disattesa ogni contraria istanza: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , dando Parte_1 Parte_2 atto delle pattuizioni intercorse tra le parti e meglio specificate in parte motiva;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Siracusa per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda congiunta di divorzio;
spese al definitivo.
Così deciso in Siracusa il 4.10.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Cristina Maria Caruso dott.ssa Veronica Milone
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3