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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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- 1. Debiti Con Enpam: Cosa Fare Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 20 agosto 2025
Sei un medico o un odontoiatra e hai debiti con l'ENPAM che non riesci più a pagare? L'ENPAM (Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri) richiede ai propri iscritti il versamento di contributi previdenziali obbligatori. Il mancato pagamento può trasformarsi rapidamente in un debito rilevante a causa di interessi e sanzioni, fino ad arrivare a cartelle esattoriali, pignoramenti e ipoteche. Sapere come difendersi è fondamentale per non compromettere il proprio patrimonio e la serenità professionale. Quando possono nascere debiti con l'ENPAM – Quando non vengono versati i contributi minimi obbligatori dovuti annualmente – Quando non si comunica la cessazione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 25/03/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 18/12/2024 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. GALLETTA GIOVANNI
CONTRO
(C.F. Controparte_1
) con sede in Roma alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 78, in persona del suo Presidente P.IVA_1
e legale rappresentante pro-tempore Dott. rappresentato e difeso, sia congiuntamente Controparte_2 che disgiuntamente, dall'Avv. ANGELO ASCANIO BENEVENTO e dall'Avv. ALBERTO VELLA
, in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, rappresentata e difesa, dall'Avv. Antonio Talladira verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “con riferimento alle memorie Parte_1 di costituzione dell' e della , contesta ancora Controparte_4 Controparte_5
una volta tutto quanto dedotto ed eccepito ex adverso, in quanto infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato. In particolare, con riferimento alla produzione documentale effettuata dalla resistente , chiede che venga accertata l'irritualità del deposito. Controparte_4
Invero, la produzione non è accompagnata da alcun indice contenuto nella memoria di costituzione in violazione dagli artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.. Ancora si evidenzia che trattasi in buona parte di documentazione estranea al thema decidendum ed al thema probandum. Pertanto, si chiede che
l'Ill.mo Giudice Voglia procedere all'espunzione dal fascicolo telematico degli stessi unitamente ai documenti allegati o comunque, dichiararne la decadenza del diritto alla produzione con ogni consequenziale pronuncia e statuizione, con ciò dichiarando la totale inesistenza e/o illegittimità di ogni derivata pretesa fiscale con ogni consequenziale pronuncia e statuizione. Del resto, la fondatezza dei rilievi che precedono trova un autorevole avallo in una recente pronuncia della prima sezione della Corte di Cassazione del 13/06/2022, n. 19006, resa in fattispecie per certi aspetti analoga a quella in oggetto. La Corte, dopo aver richiamato proprio gli artt. 74 e 87 delle disp. att.
c.p.c., ha icasticamente aggiunto che "compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di "trovare" la documentazione che non si rinvenga sotto i numeri dell'indice che la indicano, per essere il fascicolo di parte disordinatamente tenuto e confusamente composto". (v. ex plurimis Tribunale
Napoli, Sentenza 3 febbraio 2023, n. 1288). Per il resto, il ricorrente si riporta al proprio ricorso introduttivo chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rese. Chiede pertanto che la causa venga posta in decisione. vista la nota depositata dal procuratore dell' “si impugna e contesta il contenuto degli scritti CP_1
avversi e si dichiara di non accettare il contraddittorio relativamente ad eventuali eccezioni nuove, in quanto irrituali ed inammissibili;
che, tra l'altro, anche in ragione delle modalità di trattazione/svolgimento dell'udienza, imporrebbero il differimento dell'udienza al fine di permettere il regolare contraddittorio tra le parti.
Questa difesa si riporta, dunque, a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto in atti, ivi compresi gli atti endoprocessuali ed i preverbali, oltre che alla documentazione fin qui prodotta e chiede che la causa venga decisa. vista la nota depositata dal procuratore dell' “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria CP_6
eccezione disattesa e/o in via principale ed in rito dichiarare
l'inammissibilità/improcedibilità/infondatezza dell'odierno giudizio;
in via gradata dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'odierna convenuta. In via gradata e nel merito respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto per le superiori ragioni di cui in atti;
in via subordinata, accertata la mancanza di responsabilità in capo ad disporre la Controparte_3 non solidarietà con l'ente impositore o la compensazione pro- quota delle spese di giudizio”.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10/11/2023, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90104985 49/000, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, con cui il , richiedeva il pagamento Controparte_7 della complessiva somma di € 2.356,40 in forza di 4 cartelle di pagamento, asseritamente notificate tra il 2011 e il 2014, le quali troverebbero il loro presupposto in non meglio precisate iscrizioni a ruolo da parte dell'Amministrazione Finanziaria per quote a fondo generale contributo previdenziale Con obbligatorio da parte dell'Ente previd. assistenza medici e odontoiatri-fondaz.ENPAM.
Tale intimazione trae origine dalle seguenti cartelle di pagamento:
- 29120110012105958000 notificata il 01/08/2011;
- 29120120013046655000 notificata il 18/08/2012;
- 29120130010360857000 notificata il 26/09/2013;
- 29120140011310551000 notificata il 05/07/2014.
Ha eccepito:
I) NULLITÀ E/O ILLEGITTIMITÀ DELL'INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 291 2023
90104985 49/000, NOTIFICATA A MEZZO PEC IN DATA 24/10/2023, PER MANCATA
NOTIFICA DELL'ATTO PRESUPPOSTO.
Preliminarmente, si eccepisce la mancata notifica dalle seguenti cartelle di pagamento: 1)
29120110012105958 000, 2) 29120120013046655 000, 3) 29120130010360857 000, 4)
29120140011310551 000.
II) NEL MERITO, SULLA INTERVENUTA ESTINZIONE DEL CREDITO PER LA MATURATA
PRESCRIZIONE
È noto che ai crediti di natura contributiva, deve applicarsi il termine di prescrizione di 5 anni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 3 della l. n. 335 del 1995.
Ha anche formulato istanza di sospensione ex art. 5 d. lgs n. 150/2011.
Si è costituito l' contestando quanto asserito e dedotto. CP_1
Ha ricostruito la vicenda storica della ed ha riferito che il sig. non ha CP_5 Parte_1 interamente corrisposto i contributi degli anni 2010, 2011, 2012 e 2013 dovuti alla gestione “Quota
A” del Fondo di Previdenza Generale.
- per l'anno 2010, il contributo dovuto, pari ad € 1.296,71, risulta versato per € 1.102,07 mediante piano di rientro concordato con l , interrotto in data 29/11/2021; Controparte_3
- per l'anno 2011, il contributo dovuto, pari ad € 1.315,76, risulta versato per € 1.080,82 mediante piano di rientro concordato con l , interrotto in data 29/11/2021; Controparte_3
- per l'anno 2012, il contributo dovuto, pari ad € 1.356,06, risulta versato per € 1.174,47 mediante piano di rientro concordato con l , interrotto in data 29/11/2021; Controparte_3
- per l'anno 2013, il contributo dovuto, pari ad € 1.392,66, risulta versato per € 1.143,99 mediante piano di rientro concordato con l , interrotto in data 29/11/2021. Controparte_3 Ha depositato il riscontro di che ha contestato all'iscritto tutte le morosità inviando a mezzo CP_6
raccomandata A/R la nota prot. n. 42127 del 04/06/2012, notificata con esito positivo in data
12/06/2012, nonché la nota prot. n. 22104 del 01/02/2022, notificata a mezzo pec con esito positivo in data 25/02/2022.
Si è opposto alla sospensiva per mancanza dei presupposti di legge.
2. DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI QUESTO RESISTENTE - CARENZA DI
TITOLARITA' DAL LATO PASSIVO DEL RAPPORTO CONTROVERSO
Vertendo il disputatum su attività, ovvero indebite notifiche di atti esattivi/impositivi, e/o asseriti vizi di forma e/o pretese invalidità procedurali, rientranti nelle fasi, successive all'affidamento del ruolo, di recupero/riscossione di competenza, in via esclusiva, del prefato agente riscossore, soggetto legittimato ed onerato a resistere/controdedurre in merito è unicamente la società concessionaria, ovvero l'Agente di riscossione, ha, dunque, eccepito l'inammissibilità della domanda attorea nei confronti dell'odierno resistente, il quale va estromesso dal giudizio de quo.
3. SULL'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DIFETTO DI INTERESSE
Si rilevano, ex actis, da parte dell'opponente, molti versamenti, in diverse date, a titolo di acconto, in riferimento a tutti i contributi oggetto di causa
Occorre, pertanto, rilevare che, sul punto, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse in ordine alla richiesta di annullamento dell'intimazione opposta attraverso la declaratoria dell'inesistenza del credito asseritamente estinto per prescrizione.
4. L'INAMMISSIBILITA' DELL'ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE
C'è un altro aspetto da considerare: l'eccezione di prescrizione di che trattasi è inammissibile.
Il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato solo il 2 maggio 2022, ben oltre i quaranta giorni previsti a pena di decadenza” (cfr. Tribunale di Roma, sentenza n. 11019/2023, pubbl. il 5.12.2023 ).
5. SULL'ASSERITA PRESCRIZIONE: INFONDATEZZA NEL MERITO
Alcuna prescrizione è intervenuta, in ragione degli atti interruttivi rilevabili ex actis .
Per effetto della normativa emergenziale COVID-19, ovverosia in ossequio alle previsioni del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020) e delle disposizioni normative successive, nonché al richiamo, ivi operato, all'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, i termini prescrizionali e decadenziali, conseguentemente alla sospensione dei versamenti, delle notifiche e delle procedure di riscossione
(cautelari ed esecutive), sono stati sospesi durante il prefato periodo di sospensione e, quindi, prorogati.
Si è realizzata sospensione della riscossione coattiva dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Va anche segnalata la sospensione della prescrizione dal 02.01.2014 al 15.06.2014, ex l. 147/13. Inoltre, come già detto e ricavabile ex actis, il ricorrente concordava con il riscossore piani di rientro, interrotti in data 29.11.2021. Orbene, quanto innanzi concreta, oltre che una promessa di pagamento ed una ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., un'interruzione della prescrizione ex art. 2944 c.c. ovvero, se compiuta, una rinunzia alla stessa ex art. 2937 c.c., nonché
l'impedimento della decadenza (art. 2966 c.c.).
Ha rilevato che in merito alla pretesa prescrizione, è l' di riscossione a dover controdedurre in CP_9
riferimento alle notifiche di tutti gli atti di sua competenza, degli atti interruttivi e, quindi, in ordine a tutte le attività/fasi di sua competenza, per le quali è, appunto, il solo legittimato passivo.
Pertanto nella ipotesi in cui dovessero ravvisarsi vizi procedurali ascrivibili all'inerzia ovvero alla negligenza dell'Esattore, potrà rilevarsi, evidentemente, che l'Agente della riscossione non ha assunto una condotta volta alla realizzazione di un'adeguata performance di recupero coattivo, con conseguenti responsabilità imputabili allo stesso Agente e censure a suo carico ed ha prodotto numerose sentenze di merito.
6. SULLA PRETESA CREDITORIA DI CP_1
Sulla irreprensibilità della pretesa creditoria dell' , incombe un principio processuale circa CP_1
l'efficacia probatoria degli accertamenti effettuati dai funzionari degli enti previdenziali. Vi è la cospicua giurisprudenza della Suprema Corte a confermare tale assunto, protrattasi negli anni e sempre costante.
Nella specie, sussistono, agli atti del presente giudizio, i prospetti da archivio informatico, oltre che l'attestazione a firma del Dr. (cfr. all. 3), il quale, come da allegata attestazione del Persona_1
Direttore delle Risorse Umane ( all. 8 ), è il Direttore dell'Area Previdenza ed Assistenza, CP_1
nonché Vicedirettore Generale della resistente Dunque, detta documentazione CP_5
attribuisce la prova, nel presente procedimento, della effettività e della certezza del credito vantato dalla resistente. CP_5
7. IN VIA SUBORDINATA - SULLA COMPENSAZIONE DELLE SPESE TRA ED IL CP_1
RICORRENTE
Nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di parte ricorrente venisse, anche parzialmente, accolta, si richiede statuizione di manleva/esonero, in favore di da ogni responsabilità in CP_1
ordine alle spese di lite, ovverosia di compensazione delle spese processuali tra la CP_5
resistente ed il ricorrente e di aggravio delle stesse in via esclusiva in capo ad . E ciò per effetto CP_6
di responsabilità derivante condotta negligente addebitabile esclusivamente in capo ad , CP_6
vertendo il disputatum su attività e/o omissioni (indebita notifica di atti impositivi-esattivi; omessa/tardiva notifica di cartella quale atto presupposto/prodromico e/o di successivi atti interruttivi del termine prescrizionale) e/o difetto di prova di notifica di atti interruttivi e/o vizi di forma e/o invalidità procedurali, rientranti nelle fasi di recupero/riscossione di competenza, in via esclusiva, del prefato agente riscossore .
8. IN OGNI CASO, con vittoria di spese , competenze ed onorari, a carico del soccombente, ovvero: del ricorrente e/o di . (Tribunale di Marsala, Sentenza n. 604/2022, pubbl. il 15.06.2022). CP_6
Si è opposto alla richiesta di sospensiva.
Si è costituita l' contestando quanto asserito e dedotto. Controparte_3
Ha eccepito l'inammissibilità dell'odierno ricorso per tardività attesa la mancata impugnazione delle cartelle ritualmente notificate, che andava fatta nei 20 gg. dalla notifica delle cartelle.
MERITO DELLA PRETESA A RUOLO E NOTIFICA AVVISI DI ADDEBITO: CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE PASSIVA.
Carenza di legittimazione passiva dell'ente della riscossione rispetto alle eccezioni riguardanti la notifica degli atti a cura degli enti impositori ed il merito della pretesa in quanto di competenza dell'Ente Impositore che ha effettuato l'iscrizione a ruolo.
Per i crediti aventi natura diversa da quella tributaria, si rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di ingiunzioni amministrative, per le contestazioni circa la debenza è legittimata passiva necessaria, unicamente l'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio
IN VIA GRADATA E NEL MERITO SULLA PRESCRIZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI
OPPOSTI
Le cartelle opposte sono state notificate: - 29120110012105958000 notificata il 01/08/2011; -
29120120013046655000 notificata il 18/08/2012; - 29120130010360857000 notificata il
26/09/2013; - 29120140011310551000 notificata il 05/07/2014.
Va detto, che precedentemente alla notifica dell'avi di cui è causa nell'odierno ricorso in data
24/05/2018 veniva notificato Avviso di Intimazione 29120189000037152000 non opposto;
tale atto non opposto ha interrotto la prescrizione che nell'odierno giudizio si contesta e sanato ogni eventuale prescrizione decorsa a quella data ed ha richiamato la normativa COVID.
PRESCRIZIONE/ DECADENZA RIFERIBILE A ENTE IMPOSITORE.
Con riferimento all'asserita prescrizione/decadenza che avrebbe determinato l'estinzione (perdita di possibilità di riscuotere la pretesa intimata) del diritto di credito in epoca antecedentemente alla notifica dell'atto opposto, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell'ente della Riscossione.
Si è opposto all'istanza di sospensione, richiamando la legge 228 del 24.12.2012.
Sospesa l'efficacia esecutiva degli atti impugnati, la causa, coinvolgendo profili di ordine meramente documentale, dopo il rinvio all'udienza del 12 dicembre 2024 è stata assegnata all'odierno Decidente ed è stata definita, secondo le modalità della trattazione scritta mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
**************
In via del tutto pregiudiziale deve essere affermata la giurisdizione della scrivente solo per i crediti di natura previdenziali e nel caso che ci occupa oggetto del giudizio è l'annullamento dell'intimazione di pagamento n° 291 2023 90104985 49/000, notificata a mezzo pec in data 24/10/2023, con riferimento alle cartelle ivi richiamate aventi ad oggetto crediti parte dell'Ente naz. previd. assistenza medici e odontoiatri-fondaz.ENPAM.
Prive di pregio giuridico appaiono le eccezioni di parte ricorrente con riferimento alla documentazione prodotta da entrambi i resistenti.
Parte ricorrente chiede pronunciarsi la declaratoria di estinzione del diritto dell' a riscuotere CP_10
le suddette somme, deducendo l'intervenuto decorso del termine prescrizionale quinquennale.
Il presente giudizio deve conseguentemente essere qualificato come opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, cpc, in quanto contenente domanda relativa all'accertamento dell'estinzione del credito fondato sui titoli esecutivi per intervenuta prescrizione estintiva di legge.
Al debitore dei contributi è sempre consentito di contestare il diritto del creditore a procedere alla esecuzione coattiva degli stessi, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo (cartella/avviso).
In tal caso soccorre il rimedio dell'opposizione all'esecuzione (avente ad oggetto l'accertamento del diritto a procedere in via esecutiva), tramite il quale la pretesa esecutiva fatta valere dal creditore ben può essere neutralizzata con la deduzione di fatti modificativi o estintivi del rapporto sostanziale consacrato nel titolo esecutivo (cd. sopravvenienze: quali, per esempio, compensazioni con crediti sorti successivamente alla formazione solo gli avvisi del titolo esecutivo, successivi pagamenti o sgravi della pretesa contributiva o, appunto, prescrizione successiva alla notifica della cartella).
Dunque, qualora il debitore non proceda ad impugnare nei termini di legge la cartella esattoriale
(intimazione di pagamento) gli è precluso di far valere successivamente l'effetto estintivo prescrizionale già precedentemente maturatosi ma non anche di far valere la prescrizione successiva.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della
"ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n. 9936 dell'8 maggio
2014). Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
Ciò detto il ricorso merita accoglimento risultando fondato il motivo di ricorso con cui l'opponente eccepito la prescrizione.
Riguardo all'eccezione di prescrizione ritiene questo decidente che la domanda debba essere accolta poiché le cartelle sono state notificate, rispettivamente, il 1.08.2011, 18.8.2012, 26.9.2013 e 5.7.2014, ed il successivo atto è stata l'intimazione di pagamento, notificata in data 24.10.2023 (secondo quanto riferito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente), per cui a tale data il credito contributivo vantato dall' era prescritto a causa dell'avvenuto decorso del quinquennio dalla CP_1
notifica delle cartelle di pagamento, senza il compimento di alcun atto interruttivo, nè a conclusioni diverse conduce la messa in mora inoltrata dall' nel 2022 (quando già era maturata la CP_1
prescrizione).
Le ragioni della presente decisione consentono di ritenere assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione
Non può accogliersi la richiesta di condanna dell' alla sola CP_1 CP_3 CP_3
, vista che la stessa avrebbe potuto compiere attività diretta ad intemporrere la
[...]
prescrizione, vista la diffida del 2022.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo da distrarre a favore del procuratore antistatario
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 183/2023 R.G. respinta ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso e dichiara la prescrizione della pretesa creditoria indicata l'intimazione di pagamento n. 291 2023 90104985 49/000, limitatamente alle cartelle di pagamento n.
29120110012105958000, n. 29120120013046655000, n.29120130010360857000 e n.
29120140011310551000,
- condanna l' e in solido, al pagamento delle spese di lite CP_11 Controparte_4 che liquida in € 600,00 comprensivo di € 43,00 oltre IVA e CPA, da distrarre a favore del procuratore antistatario Così deciso a Sciacca, 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini