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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 10/02/2026, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 681/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4920/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 4920/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ha proposto ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, in proprio e quale erede del Sig. Nominativo_1, avverso la cartella di pagamento n. 100 2022 00129209 03 503, notificata in data 14 ottobre 2025 e recante il ruolo n. 2022/250513, relativo ad IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2018.
1. Il ricorso introduttivo
La ricorrente ha dedotto:
1. Decadenza della cartella: Violazione dell'art. 25, DPR 602/1973: la cartella, riferita a dichiarazione 2019
(periodo imposta 2018), avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022, ovvero – anche ove applicabile la proroga ID-19 – entro il 31 dicembre 2023. La notifica in data 14 ottobre 2025 sarebbe quindi tardiva.
2. Difetto assoluto o carenza di motivazione
Omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
mancata notifica di atti prodromici
(avvisi di irregolarità ex art. 36-bis).
3. Violazione dell'art. 7, co.
1-ter, L. 212/2000 (introdotto dalla riforma fiscale 2024)
La cartella, qualificabile come primo atto impositivo, non indicherebbe la tipologia degli interessi, la norma applicata, i criteri di calcolo, la data di decorrenza, i tassi applicati.
4. Inesistenza giuridica della pretesa tributaria
Mancata conoscenza della dichiarazione da cui il ruolo deriverebbe;
ed impossibilità di verificare la legittimità del tributo.
La ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento della cartella e del ruolo, ovvero in subordine l'annullamento dei soli interessi.
2. Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si è costituita in giudizio deducendo:
2.1. Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/92
Secondo la resistente, la ricorrente avrebbe dedotto vizi relativi alla notificazione di atti presupposti;
pertanto avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate (ente impositore).
2.2. Insussistenza della decadenza
AdER richiama l'art. 43 DPR 600/73, relativo ai termini di accertamento;
ritiene dunque tempestiva la formazione e notifica del ruolo;
la cartella sarebbe stata regolarmente notificata il 14/10/2025.
2.3. Sufficienza della motivazione della cartella
La cartella, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, può essere motivata mediante mero richiamo alla dichiarazione, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. 21804/2017, Cass.
11722/2010, Cass. 18224/2018). Nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato dimostrato.
2.4. Regolarità della quantificazione degli interessi
Richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 22281/2022: non è necessario indicare i singoli tassi se emerge la base normativa.
2.5. Sussistenza del credito
Il ruolo è valido e l'estratto produce piena prova (Cass. 11142/2015). La cartella costituisce titolo esecutivo legittimo. AdER ha chiesto il rigetto integrale del ricorso con condanna alle spese.
3. La memoria di replica della ricorrente La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 per l'udienza del 5 febbraio 2026, ribadendo e precisando quanto segue:
3.1. Sulla pretesa inammissibilità
L'art. 14, co.
6-bis, riguarda solo i casi in cui si contestano vizi di notifica di un atto presupposto, non presenti nel caso di specie.
La controversia riguarda vizi propri della cartella e del ruolo: pertanto il contraddittorio è correttamente instaurato con il solo agente della riscossione.
3.2. Sulla decadenza
Le eccezioni di AdER sono inconferenti poiché l'art. 43 DPR 600/73 disciplina gli avvisi di accertamento e non le cartelle ex art. 36-bis. L'unica norma applicabile è l'art. 25 DPR 602/73. Anche considerando le proroghe ID (art. 5, co. 8, DL 41/2021), la cartella avrebbe dovuto essere notificata non oltre il 31 dicembre 2023. La notifica del 21 luglio 2025 (secondo la ricorrente) o 14 ottobre 2025 (secondo AdER) è tardiva in ogni caso.
3.3. Sulla motivazione della cartella e degli interessi
Inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali richiamati da AdER a causa dell'intervento della riforma fiscale del 2024; l'art. 7, co.
1-ter, L. 212/2000 richiede puntuali indicazioni sugli interessi, non presenti nell'atto.
3.4. Sull'inesistenza della pretesa
Mancanza di prova dell'avvenuta dichiarazione 2019 del de cuius;
impossibilità per l'erede di comprendere la base imponibile.
La ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della cartella.
Ha partecipato all'udienza in collegamento da remoto il difensore costituito della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla dedotta decadenza dalla notifica della cartella di pagamento
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 merita pieno accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta quanto segue: la cartella di pagamento n. 100 2022 00129209 03
503 riporta il ruolo n. 2022/250513 ed è riferita al periodo d'imposta 2018 (IRPEF e relative addizionali); la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 è stata presentata nel corso del 2019; ne deriva che il termine ordinario di notifica della cartella, ai sensi dell'art. 25 citato, scadeva il 31 dicembre 2022; anche volendo applicare la proroga straordinaria introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. 41/2021 — espressamente invocata dalla ricorrente e applicabile alle dichiarazioni presentate nel 2019 — il termine finale di notifica sarebbe stato comunque non oltre il 31 dicembre 2023; la cartella è stata invece notificata il 14 ottobre 2025, ben oltre sia la scadenza ordinaria sia quella risultante dalla proroga ID-19.
Da ciò consegue che la pretesa tributaria risulta irrimediabilmente decaduta, poiché l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere impositivo oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Le difese dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non appaiono pertinenti. L'Ente ha infatti richiamato l'art. 43 del D.P.R. 600/1973, norma che disciplina i termini di decadenza degli avvisi di accertamento e non già delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis, come puntualmente osservato nella memoria di replica della contribuente. Tale riferimento risulta dunque del tutto estraneo alla fattispecie. Pertanto, la cartella deve essere annullata poiché notificata oltre il termine decadenziale.
2. Sulle ulteriori censure (motivazione, interessi, inesistenza della pretesa)
L'accoglimento del primo motivo, concernente la decadenza, determina l'annullamento dell'atto per violazione di legge ai sensi dell'art.
7-bis della L. 212/2000 e assume carattere assorbente.
Risulta pertanto superfluo esaminare nel dettaglio le ulteriori doglianze della ricorrente — comunque non prive di fondamento — relative a: carenza di motivazione della cartella;
omessa indicazione degli elementi necessari per la determinazione degli interessi, in violazione dell'art. 7, comma 1-ter, della L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023; dedotta inesistenza giuridica della pretesa tributaria. Tali questioni restano assorbite.
Poiché la cartella di pagamento è stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973 — anche tenuto conto della proroga di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. 41/2021 — il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della cartella e del ruolo sottostante. Le spese di lite vengono liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, con conseguente annullamento della cartella e del ruolo presupposto. Spese di lite liquidate in € 750,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4920/2025 depositato il 26/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220012920903503 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 434/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio iscritto al n. R.G.R. 4920/2025 dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Salerno, ha proposto ricorso la Sig.ra Ricorrente_1, in proprio e quale erede del Sig. Nominativo_1, avverso la cartella di pagamento n. 100 2022 00129209 03 503, notificata in data 14 ottobre 2025 e recante il ruolo n. 2022/250513, relativo ad IRPEF e addizionali per l'anno d'imposta 2018.
1. Il ricorso introduttivo
La ricorrente ha dedotto:
1. Decadenza della cartella: Violazione dell'art. 25, DPR 602/1973: la cartella, riferita a dichiarazione 2019
(periodo imposta 2018), avrebbe dovuto essere notificata entro il 31 dicembre 2022, ovvero – anche ove applicabile la proroga ID-19 – entro il 31 dicembre 2023. La notifica in data 14 ottobre 2025 sarebbe quindi tardiva.
2. Difetto assoluto o carenza di motivazione
Omessa indicazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa;
mancata notifica di atti prodromici
(avvisi di irregolarità ex art. 36-bis).
3. Violazione dell'art. 7, co.
1-ter, L. 212/2000 (introdotto dalla riforma fiscale 2024)
La cartella, qualificabile come primo atto impositivo, non indicherebbe la tipologia degli interessi, la norma applicata, i criteri di calcolo, la data di decorrenza, i tassi applicati.
4. Inesistenza giuridica della pretesa tributaria
Mancata conoscenza della dichiarazione da cui il ruolo deriverebbe;
ed impossibilità di verificare la legittimità del tributo.
La ricorrente ha pertanto chiesto l'annullamento della cartella e del ruolo, ovvero in subordine l'annullamento dei soli interessi.
2. Le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate–Riscossione
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si è costituita in giudizio deducendo:
2.1. Inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/92
Secondo la resistente, la ricorrente avrebbe dedotto vizi relativi alla notificazione di atti presupposti;
pertanto avrebbe dovuto evocare in giudizio anche l'Agenzia delle Entrate (ente impositore).
2.2. Insussistenza della decadenza
AdER richiama l'art. 43 DPR 600/73, relativo ai termini di accertamento;
ritiene dunque tempestiva la formazione e notifica del ruolo;
la cartella sarebbe stata regolarmente notificata il 14/10/2025.
2.3. Sufficienza della motivazione della cartella
La cartella, emessa a seguito di liquidazione automatizzata ex art. 36-bis, può essere motivata mediante mero richiamo alla dichiarazione, come confermato dalla giurisprudenza (Cass. 21804/2017, Cass.
11722/2010, Cass. 18224/2018). Nessun pregiudizio al diritto di difesa è stato dimostrato.
2.4. Regolarità della quantificazione degli interessi
Richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 22281/2022: non è necessario indicare i singoli tassi se emerge la base normativa.
2.5. Sussistenza del credito
Il ruolo è valido e l'estratto produce piena prova (Cass. 11142/2015). La cartella costituisce titolo esecutivo legittimo. AdER ha chiesto il rigetto integrale del ricorso con condanna alle spese.
3. La memoria di replica della ricorrente La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. 546/92 per l'udienza del 5 febbraio 2026, ribadendo e precisando quanto segue:
3.1. Sulla pretesa inammissibilità
L'art. 14, co.
6-bis, riguarda solo i casi in cui si contestano vizi di notifica di un atto presupposto, non presenti nel caso di specie.
La controversia riguarda vizi propri della cartella e del ruolo: pertanto il contraddittorio è correttamente instaurato con il solo agente della riscossione.
3.2. Sulla decadenza
Le eccezioni di AdER sono inconferenti poiché l'art. 43 DPR 600/73 disciplina gli avvisi di accertamento e non le cartelle ex art. 36-bis. L'unica norma applicabile è l'art. 25 DPR 602/73. Anche considerando le proroghe ID (art. 5, co. 8, DL 41/2021), la cartella avrebbe dovuto essere notificata non oltre il 31 dicembre 2023. La notifica del 21 luglio 2025 (secondo la ricorrente) o 14 ottobre 2025 (secondo AdER) è tardiva in ogni caso.
3.3. Sulla motivazione della cartella e degli interessi
Inapplicabilità dei precedenti giurisprudenziali richiamati da AdER a causa dell'intervento della riforma fiscale del 2024; l'art. 7, co.
1-ter, L. 212/2000 richiede puntuali indicazioni sugli interessi, non presenti nell'atto.
3.4. Sull'inesistenza della pretesa
Mancanza di prova dell'avvenuta dichiarazione 2019 del de cuius;
impossibilità per l'erede di comprendere la base imponibile.
La ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso, con annullamento della cartella.
Ha partecipato all'udienza in collegamento da remoto il difensore costituito della ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla dedotta decadenza dalla notifica della cartella di pagamento
La doglianza relativa alla violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 merita pieno accoglimento.
Dalla documentazione prodotta risulta quanto segue: la cartella di pagamento n. 100 2022 00129209 03
503 riporta il ruolo n. 2022/250513 ed è riferita al periodo d'imposta 2018 (IRPEF e relative addizionali); la dichiarazione dei redditi per l'anno 2018 è stata presentata nel corso del 2019; ne deriva che il termine ordinario di notifica della cartella, ai sensi dell'art. 25 citato, scadeva il 31 dicembre 2022; anche volendo applicare la proroga straordinaria introdotta dall'art. 5, comma 8, del D.L. 41/2021 — espressamente invocata dalla ricorrente e applicabile alle dichiarazioni presentate nel 2019 — il termine finale di notifica sarebbe stato comunque non oltre il 31 dicembre 2023; la cartella è stata invece notificata il 14 ottobre 2025, ben oltre sia la scadenza ordinaria sia quella risultante dalla proroga ID-19.
Da ciò consegue che la pretesa tributaria risulta irrimediabilmente decaduta, poiché l'Amministrazione ha esercitato il proprio potere impositivo oltre i termini perentori stabiliti dalla legge.
Le difese dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione non appaiono pertinenti. L'Ente ha infatti richiamato l'art. 43 del D.P.R. 600/1973, norma che disciplina i termini di decadenza degli avvisi di accertamento e non già delle cartelle di pagamento emesse ai sensi dell'art. 36-bis, come puntualmente osservato nella memoria di replica della contribuente. Tale riferimento risulta dunque del tutto estraneo alla fattispecie. Pertanto, la cartella deve essere annullata poiché notificata oltre il termine decadenziale.
2. Sulle ulteriori censure (motivazione, interessi, inesistenza della pretesa)
L'accoglimento del primo motivo, concernente la decadenza, determina l'annullamento dell'atto per violazione di legge ai sensi dell'art.
7-bis della L. 212/2000 e assume carattere assorbente.
Risulta pertanto superfluo esaminare nel dettaglio le ulteriori doglianze della ricorrente — comunque non prive di fondamento — relative a: carenza di motivazione della cartella;
omessa indicazione degli elementi necessari per la determinazione degli interessi, in violazione dell'art. 7, comma 1-ter, della L. 212/2000, come modificato dal D.Lgs. 219/2023; dedotta inesistenza giuridica della pretesa tributaria. Tali questioni restano assorbite.
Poiché la cartella di pagamento è stata notificata oltre i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del D.P.R.
602/1973 — anche tenuto conto della proroga di cui all'art. 5, comma 8, del D.L. 41/2021 — il ricorso è accolto, con conseguente annullamento della cartella e del ruolo sottostante. Le spese di lite vengono liquidate in euro 750,00, oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso, con conseguente annullamento della cartella e del ruolo presupposto. Spese di lite liquidate in € 750,00 oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi anticipatario.