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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2751 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 8716/2020 e pubblicata il 18 dicembre 2020, iscritto al n. 814/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Antonio Giuseppe Esposito ( ) con procura alle liti CodiceFiscale_1 in calce all'atto di appello previa delibera di incarico n.24/2021 del 26.01.2021
- appellante -
E
(c.f./p.iva ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lipani (c.f.
) C.F._2
- appellata/appellante incidentale -
NONCHÉ
1 L.M.G. – c.f./p.iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chierchia (c.f.
) C.F._3
appellata–
E
(già , (c.f./p.iva Controparte_3 CP_1
) in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano P.IVA_4
Blandini (c.f. ) C.F._4
- appellata/appellante incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23.6.2014, la CP_1 CP_1
chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere all'Autorità di Sistema Portuale del
Mare EN NT (d'ora in poi, Autorità Portuale o anche A.P. ) il pagamento in suo favore della somma di €.1.586.000,00 oltre interessi legali in virtù della fattura n.47 del 16.10.2013, inerente ai lavori di somma urgenza – effettuati dalla quale armatore autorizzato ad effettuare servizi portuali - aventi ad CP_4
oggetto la rimozione di “trovanti rocciosi” dai fondali prospicienti gli ormeggi nn.47/48/49 nel porto di Napoli ed appaltati dall'Autorità Portuale con ordinativo n.103 del 26.03.2013.
La ricorrente allegava che:
- con verbale di somma urgenza del 12 febbraio 2013 l'Autorità Portuale dichiarava “essere urgenti i lavori per la individuazione e la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47, 48 e 49 al Molo Flavio Gioia nel Porto di Napoli di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 147 del Regolamento 21/12/1999 n° 54 onde procedere ad eseguire un primo intervento di ispezione subacquea e la successiva rimozione di eventuali trovanti rinvenuti con l'ausilio di moto pontone” e invitava formalmente l'armatore suddetto – ed altre ditte specializzate - con lettera di invito prot. n. 72 del 28 febbraio 2013, a partecipare alla procedura di affidamento lavori, predisponendo un elenco prezzi con previsione di ribasso ai fini dell'aggiudicazione;
2 - all'esito dell'esperimento della gara la era dichiarata CP_4
aggiudicataria dei lavori, avendo offerto un ribasso percentuale unico del
21,043% da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori;
con ordinativo n. 103 del 26 marzo 2013, l'Autorità Portuale comunicava alla che le erano stati affidati i lavori in rassegna sulla base del CP_4 ribasso offerto del 21,043% e, con successivo processo verbale del 26 marzo
2013, procedeva alla consegna dei lavori;
- eseguite le lavorazioni commissionate, la inoltrava all'Autorità CP_4
Portuale la fattura n. 47 del 16 ottobre 2013 per un importo di Euro
1.586.000,00;
- l'Autorità Portuale il 21 ottobre 2013 emetteva il certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, a firma del R.U.P. geometra altresì Controparte_5 attestando che l'importo contabilizzato alla data del 16 ottobre 2013 era pari ad
Euro 1.300.000,00 oltre I.V.A. e riconoscendo espressamente che alla data del
21 ottobre 2013 “i lavori sono stati eseguiti regolarmente con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria”;
- la committente non effettuava il pagamento, sicché, con nota del 25 febbraio
2014, la sollecitava il saldo della fattura;
CP_4
- con missiva dell'1.3.2014 la comunicava di aver acquistato da CP_1
il ramo di azienda relativo “ ai lavori/servizi in essere” con atto CP_4 per Notar del 30.12.2013 rep. 132603; Per_1
- con delibera n. 128 del 21.5.2014 l'Autorità Portuale – in persona del
Commissario Straordinario prendeva atto della cessione e Persona_2
attestava il subentro della alla nei diritti ed CP_1 CP_4
obblighi di cui al ramo ceduto;
- con atto pubblico per Notar del 26.03.2014 repertorio Persona_3
n. 61 era costituita la di cui la ra unico socio Controparte_1 Controparte_4
e nel cui patrimonio era conferito – tra l'altro - il credito di cui alla fattura impagata n. 47 del 16.10.2013;
3 - l'atto di cessione veniva notificato in data 02.05.2014 all'Autorità Portuale che con nota prot. 806 del 12.05.2014 ne confermava la ricezione e richiedeva chiarimenti sul motivo per il quale era stato notificato l'atto di costituzione della
Controparte_1
- con nota del 19.5.2014, riscontrata dall'Autorità Portuale il giorno successivo, la chiariva che con la costituzione della società, l'unico socio Controparte_1 della stessa, aveva ceduto alla stessa il credito di cui alla fattura CP_4
impagata n. 47 del 16.10.2013 e che, pertanto, la committente sarebbe stata
“legittimamente liberata” pagando l'importo della fattura alla neonata
[...]
di cui venivano comunicate le coordinate bancarie;
CP_1
- il pagamento non interveniva.
Il giudice del monitorio con provvedimento dell'8.8.2014 richiedeva chiarimenti documentali del seguente tenore “chiarimenti in ordine al titolo della pretesa azionata, in particolare sull'approvazione dei lavori da parte della stazione appaltante ex art. 147 Regio decreto n. 54/1999”.
La depositava una nota producendo il certificato di regolare Controparte_1
esecuzione dei lavori del 21.10. 2013 da cui si evinceva che l'importo contabilizzato alla data del 16 .10. 2013 era pari ad € 1.300.000,00 oltre Iva.
A seguito del successivo decreto di integrazione documentale del 25.9.2014, richiamato il comma 5 dell'art. 147 del DPR 555/1999 secondo cui “qualora un'opera
o un lavoro intrapreso per motivi si somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”, la ricorrente produceva ulteriore nota integrativa in cui riduceva la somma inizialmente richiesta del 10%, chiedendo la liquidazione dei costi corrispondenti al 90% e quindi il minor importo di €.1.170.00,00 sulla base dell'art.147 del DPR n.554/1999.
Con il decreto ingiuntivo n. 6576/2014 emesso il 9.10.2014 e depositato il giorno successivo, notificato il 2014, il Tribunale ingiungeva alla Autorità di Sistema
Portuale del il pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di €.1.170.000,00, oltre IVA come per legge, “con gli interessi legali dalla
4 notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, non essendo applicabili gli interessi di cui al D.Lgs.
n.163/06 in mancanza di titolo contrattuale”, oltre spese e competenze di lite.
Al detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Autorità Portuale con atto di citazione notificato l'8.1.2015, eccependo la non debenza dell'importo ingiunto per i seguenti motivi:
a) inefficacia del decreto ex art.644 c.p.c. per omessa notifica dell'istanza di riformulazione della domanda in uno col provvedimento monitorio;
b) nullità del decreto per il difetto dei presupposti dell'art.633 c.p.c. per modifica del titolo della pretesa azionata in giudizio, stante l'inutilizzabilità della fattura n. 47;
c) nullità del decreto per carenza di legittimazione attiva ed inammissibilità della domanda monitoria per mancanza di titolarità attiva della essendo Controparte_1
evidente che la non avrebbe potuto cedere in favore della CP_4 [...]
il credito portato dalla fattura n.47 in quanto si trattava di un credito CP_1 ricompreso nel ramo di azienda già precedentemente ceduto dalla CP_4
(ditta appaltatrice) alla (ora ) con atto di CP_1 Controparte_3 cessione di ramo di azienda per notaio n.132603 del 30.12.2013; Per_1
d) l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda, in quanto le opere eseguite non potevano essere affidate con la procedura di somma urgenza in quanto l'art. 175 DPR
207/2010 prescrive la procedura di somma urgenza per i lavori in economia, di poi l'art. 176 limita tale procedura ai lavori che non superino l'importo di € 200.000,00;
e) l'infondatezza della pretesa in quanto le opere non sono state né contabilizzate né approvate dall'Autorità portuale, cosicché la relativa spesa non le è opponibile;
f) la mancata sottoposizione delle opere eseguito a collaudo;
g) l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 141 comma 9 del decreto legislativo n.
163/2006 e 143 DPR n. 207/2010, che prevedono la necessità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per il pagamento.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, in accoglimento delle ragioni espresse al capo A) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, dichiararsi l'inefficacia del decreto opposto ex art. 644 cpc;
2) Ancora in via preliminare, in accoglimento delle ragioni espresse al capo B) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, dichiararsi la nullità del decreto opposto per il
5 difetto dei presupposti dell'art. 633 cpc;
3) In accoglimento delle ragioni espresse al capo C) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto per carenza di legittimazione attiva, nel merito, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per mancanza di titolarità dal lato attivo dell'obbligazione dedotta;
4) In via gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo D) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda;
5) In via ancora gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo E) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda;
6) In via ulteriormente gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo F) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità della domanda. In ogni caso, vinte le spese e le competenze di lite …”
Si costituiva la con una comparsa depositata il 9.4.2015 e, nel Controparte_1
resistere all'avversa opposizione, deduceva che:
- non vi era stata alcuna modifica della domanda monitoria;
- l'omessa notifica della nota integrativa non pregiudicava la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo;
- sussisteva, in suo favore, la titolarità del credito, in quanto con l'atto pubblico
Notar del 26.3.2014 rep. 61 racc. 35 registrato il 4.4.2014 al n. Per_1
6221/T, notificato all'Autorità Portuale il 2.5.2014, la aveva CP_4 ceduto alla il credito verso l'Autorità Portuale per l'importo Controparte_1
di € 1.586.000,00 per la fattura n. 47; precisava inoltre che il contratto di cessione di ramo di azienda dalla alla era estraneo CP_4 CP_1
al credito in questione in quanto la fattura n. 47 non era ricompresa tra i crediti ceduti con la cessione del ramo d'azienda, crediti partitamente individuati ed elencati;
- sull'assenza di approvazione dei lavori eseguiti richiamava la lettera ordinativo prot. n. 103 del 26.3.213, il processo verbale di consegna lavori, il certificato di regolare esecuzione lavori firmati dal geometra dell'Autorità Controparte_5
6 Portuale, funzionario delegato al procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza;
- sull'assenza del certificato di collaudo, allegava che tale mancanza dipendeva solo da una condotta omissiva ingiustificata dell'amministrazione, non contestabile alla controparte.
Pertanto, così concludeva: “
1. Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta, e per
l'effetto 2. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 6575/2014 emesso dal
Tribunale di Napoli, sez. X, G.U. Dott. Magliulo in data 09.10.2014 e depositato in data
10.10.2014 e per l'effetto 3. Dichiarare dovuta alla a somma di cui Controparte_1
al predetto decreto ingiuntivo pari ad € 1.170.000,00 oltre iva e interessi legali, dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo, oltre spese legali come liquidate nel predetto decreto ingiuntivo, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma;
4. Accertare
e dichiarare altresì dovuto alla l'ulteriore importo pari ad € Controparte_1
130.000,00 oltre iva quale differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 e la somma liquidata nel decreto ingiuntivo n. 6576/2014 e per l'effetto condannare l'Autorità
Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi legali e al tasso di mora per le OO.PP. sulla somma complessiva di €
1.300.000,00 dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
5. In via gradata rispetto a quanto sub 2, 3, 4, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenga di dover revocare il decreto ingiuntivo n. 6576/2014, accertare e dichiarare che la
[...]
è creditrice nei confronti dell'Autorità Portuale di Napoli dell'importo complessivo CP_1
di € 1.300.000,00 oltre iva per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porto di
Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi legali e al tasso di mora per le OO.PP. dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
6. In via ulteriormente gradata rispetto a tutto quanto sub 2, 3, 4, 5, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenga di dover accogliere le eccezioni di
7 merito ex adverso formulate, accertare e dichiarare il diritto della l Controparte_1
pagamento da parte dell'Autorità Portuale di Napoli dell'importo complessivo di €
1.300.000,00 oltre iva per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porto di Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della suddetta somma, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre iva e CPA, con attribuzione ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario …”
Nella fase istruttoria le parti producevano documenti;
venivano escussi i due testi indicati dalla società opposta, e , soggetti operanti sul Testimone_1 Tes_2
cantiere della . Respinta l'istanza di CTU contabile, sull'eccezione CP_4 dell'Autorità portuale, il Tribunale, con ordinanza del 30.01/03.02.2017, ordinava la chiamata in causa della la quale con atto del 02.11.2018, si costituiva CP_1 dichiarando “di non aver nulla a pretendere in relazione al credito di cui al contenzioso in oggetto e di cui è presente causa, trattandosi di credito di titolarità della CP_1
(e/o suoi aventi causa anche parziali). Dichiara, altresì, espressamente di non aver
[...]
nulla a pretendere con riferimento ai sottostanti lavori e/o operazioni e ribadisce pertanto di non aver nessun interesse al presente giudizio”.
Con comparsa del 24.10.2019, si costituiva la Controparte_3 dichiarando di non aderire alle difese avanzate precedentemente dalla CP_1
chiedeva, quindi, di accertare che il credito vantato dalla oggetto Controparte_1
del decreto ingiuntivo, era di spettanza della - in Controparte_3
quanto esso non avrebbe potuto essere ceduto senza specifica approvazione della
Autorità debitrice - e per l'effetto accogliere l'opposizione.
Spiegava, altresì, intervento con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 26.10.2019 anche la (già , nella qualità di cessionaria Controparte_6 Controparte_7
del 15% del credito oggetto del giudizio in virtù di atto di cessione del credito del
16.10.2018 tra la e l chiedendo di accogliere le Controparte_1 Controparte_7 conclusioni formulate dalla cedente e, anche a parziale modifica del Controparte_1
8 decreto opposto, condannare l' Controparte_8
al pagamento, direttamente in favore della della quota parte del 15%
[...] CP_6 del credito che sarà riconosciuto in favore della cedente, oltre interessi al saggio commerciale (o in subordine ex art. 1284 IV comma c.c.), rivalutazione, iva ed ulteriori accessori.
All'udienza del 13.07.2020, l'Autorità Portuale eccepiva la tardività della costituzione della , con conseguente inammissibilità delle domande Controparte_3
di accertamento ex adverso avanzate;
al contempo, però, evidenziava che le deduzioni della confermavano la fondatezza dell'eccezione di Controparte_3
carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
La eccepiva la tardività e l'inammissibilità della domanda avanzata Controparte_1
sia dalla sia dalla e, in Controparte_3 Controparte_6
ogni caso, ne eccepiva l'infondatezza.
Sull'opposizione decideva il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 18 dicembre 2020, che così disponeva:
“a) rigetta l'opposizione ma, preso atto dell'intervento della e Controparte_6
della cessione parziale alla stessa del credito in questione, revoca il decreto ingiuntivo n.
6576/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014; b) condanna l'Autorità di
Sistema Portuale del Mar EN NT al pagamento, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 994.500,00 in favore della e di € Controparte_1
175.500,00 in favore della oltre Iva, e con gli interessi legali Controparte_6 dalla notifica del decreto ingiuntivo;
c) condanna l' Parte_1
al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto, e di quelle del giudizio di opposizione che liquida, in favore della in € 27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in € 7.456,80 per compensi, oltre – per entrambe le società vittoriose - il Controparte_6
rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Alessandro Lipani ed all'avv. Giuseppe Chierchia, quali procuratori antistatari rispettivamente della società opposta e di quella interventrice;
restano a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute”.
[...]
9 In particolare, il Tribunale ripercorreva le eccezioni hinc et inde formulate e così motivava la decisione: sull'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. riteneva che l'omessa notifica della memoria di chiarimenti richiesta dal Tribunale stesso ( unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo) non comportava l'inefficacia del provvedimento monitorio in quanto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
“l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”.
Sulla nullità del decreto per difetto dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. il Tribunale evidenziava che la domanda ex art. 147 comma V del D.P.R. n. 554/2019 comportava una mera modifica del titolo ed una riduzione dell'importo rispetto alla domanda di natura contrattuale proposta nel ricorso monitorio e non costituiva, pertanto, una mutatio libelli ma una emendatio, tenuto conto della totale identità del fatto dedotto alla base del credito azionato.
Sulla nullità del decreto per carenza di legittimazione attiva e l'inammissibilità della domanda per mancanza di titolarità del credito da parte della il Controparte_1
Tribunale esaminava preliminarmente il contratto di cessione di ramo di azienda operata dalla in favore della con atto Notar n. CP_4 CP_1 Per_1
132603 del 30.12.13, che prevedeva all'art. 4: non rientranti nel ramo di azienda che si cede, e come individuati nella perizia di stima di cui sopra;
pertanto detti debiti resteranno rispettivamente a favore e a carico della cedente, ad eccezione dei debiti e crediti afferenti il summenzionato ramo di azienda che sono espressamente elencati negli elenchi allegati come 'Allegato 9', 'Allegato 10', 'Allegato 11',
'Allegato 12', Allegato 13' a 'Allegato 14'…>. Quindi, scrutinato partitamente il contenuto di tutti gli allegati richiamati e prodotti in unione al contratto di cessione di ramo di azienda, il Tribunale riteneva che “ soltanto i debiti e crediti indicati nei menzionati Allegati rientrano nella cessione, mentre gli altri ne sono esclusi: e poiché dalla lettura dell'Allegato n. 11 risulta ceduto alla il credito vantato nei confronti CP_1
dell'Autorità Portuale in forza della fattura n. 60 del 27.11.2013 per l'importo di €
27.816,00, mentre il presente giudizio verte sul pagamento della fattura n. 47 del 16.10.2013
10 per l'importo di € 1.568.000,00, ne deriva che il credito oggetto di quest'ultima fattura, a seguito della cessione, sarebbe rimasto nella titolarità della che quindi CP_4 legittimamente l'avrebbe ceduto alla odierna convenuta con atto pubblico del 26.03.2014”. Più in particolare, il Tribunale non mancava di osservare che “la cessione del ramo di azienda ha avuto ad oggetto la realizzazione di alcuni lavori specificamente elencati, tra cui pure quelli relativi alle opere fluviali, di sistemazione idraulica e di bonifica, con contestuale cessione anche dei requisiti relativi al costo della manodopera impiegata ed ai beni strumentali.
Se tale enunciazione è formulata in via generale e tendenzialmente omnicomprensiva di qualunque attività inerente detti lavori, deve però rilevarsi che, nel prosieguo dell'atto, si chiarisce, al fine di determinare il prezzo della cessione, che le “attività afferenti il ramo di azienda” ceduto sono quelle indicate al punto 3) del medesimo atto e sono, appunto, quelle identificate negli Allegati da 9) a 14). Ora, di tali Allegati risulta esibito solo quello recante il numero 11), che non contiene pacificamente il riferimento al credito controverso nel presente giudizio, ma non anche gli altri Allegati;
ciononostante, dalle considerazioni che seguono, si desume che il credito di cui alla fattura azionata dalla non era ricompreso Controparte_1 in alcuno degli elenchi contenuti negli Allegati dal 9) a 14). Difatti, le attività elencate nell'atto di cessione come “afferenti il ramo di azienda” sono quasi tutte stimate assegnando a ciascuna di essa valori alquanto ridotti, quindi molto inferiori a quelli dei lavori per cui è causa, e sono collegate a posizioni soggettive o beni diversi da quelli oggetto del presente giudizio, come l'avviamento, quote di partecipazione sociali, attrezzature ecc. Le uniche attività tra quelle indicate in detto elenco ed oggetto di cessione che potrebbero in astratto ricomprendere i lavori di cui alla fattura n. 47/2013, sono due, ossia quelle stimate rispettivamente per € 1.613.630,63 e per € 2.533.306,62. Sennonché, quest'ultima è relativa
a crediti “derivanti da rimanenze di lavori eseguiti e non ancora fatturati sui cantieri oggetto della presente cessione”, meglio dettagliati nel prospetto dell'Allegato 13. Il riferimento a crediti “non ancora fatturati” induce ad escludere che in tale voce possa essere ricompreso anche il credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale credito era stato invece inserito nella fattura suindicata precedente all'atto di cessione, e ciò esclude inequivocamente che esso potesse quindi rientrare nell'ambito dei crediti “non ancora fatturati”.
L'altra voce, invece, è quella relativa a “crediti derivanti da fatture emesse dai clienti e relativi ai lavori oggetto della presente cessione del ramo di azienda” che, quindi, potrebbe
11 astrattamente includere quella relativa al credito, regolarmente fatturato, per cui la
[...]
ha agito nel presente giudizio. Tuttavia, i crediti inclusi nella voce de qua sono solo CP_1 quelli riportati nell'Allegato n. 11 e tra questi, come già innanzi anticipato, vi è la fattura n.
60 del 27/11/2013 e non anche la n. 47 del 16/10/2013. Per concludere sul punto, il credito oggetto della presente lite non era ricompreso tra quelli ceduti dalla alla CP_4
perché non era inserito tra i crediti elencati negli Allegati e perché solo questi CP_1 erano stati oggetto di cessione unitamente al ramo d'azienda. Dal che deriva che la CP_4
era effettivamente ancora titolare del credito in argomento nel momento in cui l'aveva
[...]
ceduto successivamente alla Controparte_1
Sulla posizione della il Tribunale osservava che la stessa aveva assunto CP_1
“un atteggiamento ondivago e contraddittorio”, in quanto in un primo momento aveva aderito alla posizione della società creditrice per poi dissociarsi e rivendicare per sé il diritto di credito. Anche in fase extraprocessuale la condotta della s.r.l. si era palesata assai contraddittoria in quanto, con missiva dell' 1 marzo 2014, essa aveva comunicato all'Autorità che in data 30 dicembre 2013, con atto per Notar Per_4
rep. n° 132603, aveva proceduto all'acquisto del ramo di azienda della
[...]
società indicando i lavori di somma urgenza di cui all'ordinativo n. CP_4
103 del 25.3.2013. Invece, nell'atto di cessione di credito rogato dal Notar Per_5
in data 16.10.2018, in cui la aveva ceduto parzialmente il
[...] Controparte_1 credito oggetto del presente giudizio alla nella misura del 15%, la Controparte_7
era intervenuta per dichiarare espressamente, all'art. 5 di tale atto, di CP_1 non aver nulla a pretendere in relazione al credito ceduto e di non essere mai stata titolare dello stesso credito a nessun titolo;
di conseguenza la rivendicazione creditoria della società in liquidazione, al pari di quella della CP_1
originariamente intervenuta, non aveva ragione d'essere.
Nel merito della domanda creditoria il Tribunale, accertato che i lavori erano stati consegnati e regolarmente eseguiti e certificati dalla stessa Autorità Portuale alla data del 21.10.2013, riteneva che essa era sostenuta da prova scritta nei limiti di cui all'art. 147 comma 5 DPR n. 554/1999; in particolare affermava che, in mancanza di un contratto, il credito in contestazione non trovava la sua fonte nel titolo contrattuale, ma nella norma suddetta, necessariamente applicabile al fatto dedotto in
12 giudizio, e per la quale nel caso di lavori di somma urgenza, intrapresi, per necessità dell'autorità committente, senza l'approvazione preventiva dell'organo competente della stazione appaltante, in favore dell'appaltatrice era dovuto il pagamento di un importo corrispondente “alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori già realizzati”. Secondo il Tribunale, la mancanza della preventiva approvazione escludeva, si, il perfezionamento della procedura ma determinava ipso iure l'applicabilità della regola dettata dall'art. 147 cit., trasfusa nell'art. 176 comma
5 del DPR n. 207/2010, applicabile ratione temporis (“Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera
o dei lavori realizzati”).
Alla luce della documentazione prodotta ed, in particolare, del certificato di regolare esecuzione e contabilizzazione dei lavori ( come certificato dall'Autorità portuale alla data del 21.10.2013 ) e del contenuto del registro di contabilità della CP_4
in cui era riportato un “riepilogo settimanale attrezzature e maestranze”, con l'indicazione degli interventi realizzati giornalmente, il Tribunale ha ritenuto che i lavori erano stati correttamente eseguiti dalla In ordine alla Controparte_4 quantificazione della pretesa, il giudice di primo grado ha tenuto conto della relazione tecnica del perito di parte attrice ing. che ha ricostruito e Persona_6 contabilizzato le attività poste in essere dalla società ed ha raffrontato i documenti ed allegati con quanto contabilizzato dalla stessa Autorità portuale nella certificazione rilasciata;
ha ritenuto, pertanto, superflua la ctu richiesta dalla . Controparte_1
Sull'inesigibilità del credito per mancanza di collaudo il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di collaudo non era idonea a paralizzare la pretesa creditoria in quanto essa era stata determinata dal comportamento inerte della committente, che non poteva riverberarsi in danno della società creditrice e pregiudicare il diritto di quest'ultima al pagamento dell'importo per lavori correttamente eseguiti.
Sul quantum debeatur a parere del Tribunale l'importo riconoscibile alla creditrice, sulla base della disciplina normativa applicabile e del consolidato indirizzo dei giudici di legittimità e dei giudici amministrativi al riguardo, era quello di cui alla seconda nota integrativa della creditrice in sede monitoria, in cui era operata una corretta
13 riduzione del 10% ( corrispondente al presumibile “profitto” dell'appaltatrice) sull'importo contabilizzato di € 1.300.000,00; confermava, pertanto, l'importo di cui al D.I. di € 1.170.000,00 oltre iva.
Infine, tenuto conto della mancata stipula di un contratto, non riconosceva gli interessi commerciali previsti dal D.lgs. n. 231/2002; negava, inoltre, gli interessi ex D.Lgs. n. 163/06 ed ex D.M. 145/2000 (artt. 29 e 30), confluiti nel D.P.R.
207/2010, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici previsti in materia di appalto pubblico, stante il mancato perfezionamento dell'iter di regolare affidamento dei lavori previa approvazione degli stessi;
riconosceva i soli interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
In definitiva, l'Autorità Portuale veniva condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.170.000,00, oltre l'Iva ed interessi legali sulla somma di €
1.170.000,00 dalla notifica del decreto ingiuntivo. L'importo suddetto era, tuttavia, diviso in due segmenti, situazione dalla quale derivava la revoca del decreto, per le ragioni che seguono.
Sulla domanda dell'interventrice – formulata con comparsa di intervento depositata il
26.10.2019 - (ex ) cessionaria del credito Controparte_6 Controparte_7 in esame nella misura del 15% in virtù del con atto di cessione di credito rogato dal
Notar in data 16.10.2018, Rep. n. 112.135 - notificato al debitore Persona_5 ceduto in data 16.11.2018, con il quale la lo aveva ceduto, il Controparte_1
Tribunale preliminarmente ha rigettato l'eccezione di tardività della sua costituzione argomentando che il limite temporale eccepito era inesistente;
ciò in quanto il terzo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone che, in ogni caso, il successore a titolo particolare nel processo può intervenire o essere chiamato in causa in ogni fase del processo e che la sua costituzione non è soggetta alle forme ed ai termini prescritti dall'art. 269
c.p.c., riguardante la chiamata del terzo in causa su iniziativa di parte.
Nel merito della pretesa, riteneva la cessione parziale del credito legittima, in quanto essa aveva natura transattiva, come si evinceva sia dall'art. 1, secondo il quale la società “a titolo transattivo rinunzia alle azioni, diritti, ragioni ed eccezioni Controparte_7
promosse nei confronti della società , sia dall'art. 2 che prevede che Controparte_1
“Lemapod Fin. s.r.l…al medesimo titolo transattivo, cede parzialmente pro soluto il suddetto
14 credito litigioso sopra descritto, e le sottostanti ragioni di credito, vantato nei confronti dell'Autorità Portuale, oggi oltre Controparte_8
IVA, rivalutazione monetaria ed oltre interessi anche già maturati e di qualsiasi natura…alla società “ che, come innanzi rappresentata, accetta, affinché quest'ultima ne Controparte_7 diventi titolare, nella percentuale del 15% (quindici per cento) cento), a titolo di risarcimento del dedotto danno patrimoniale da questa subito a fronte delle rinunzie da essa effettuate».
Il Tribunale riteneva, inoltre, non rilevanti le vicende societarie della CP_4
riferite dall'opposta, dal momento che nel giudizio di opposizione non risultava impugnata la validità o l'efficacia di detto atto transattivo contenente la cessione in esame e che, pertanto, essa non poteva essere messa in discussione a causa di problematiche societarie interne.
Rigettava la contestazione mossa dalla secondo la quale, pur Controparte_1
ammettendo la validità e l'efficacia della cessione, il credito della
[...]
(già ) non sarebbe stato comunque liquido ed esigibile e, Controparte_6 CP_7
pertanto, l'azione proposta dall'interventrice doveva essere rigettata in quanto l'art. 2 della cessione prevedeva che l'ammontare del dovuto poteva essere quantificato solo nel momento in cui lo stesso fosse risultato in via definitiva accertato con il passaggio in giudicato del titolo giudiziale. Ciò in quanto, ad avviso del Tribunale, l'articolo 2 richiamato conteneva già una compiuta stima del credito pari a € 175.500,00 ( che corrispondeva al 15% di € 1.170.000,00) e si limitava a chiarire che l'importo del 15% doveva essere calcolato anche sul maggiore diverso credito eventualmente riconosciuto in sentenza, fattispecie in concreto non verificatasi.
Inoltre, l'art. 4 affermava che «la cessionaria avrà diritto di agire autonomamente, stragiudizialmente, giudizialmente ed anche in via esecutiva, e/ o intervenire in giudizio e/o incassare il 15% (quindici per cento) dell'intero importo che verrà accertato, riconosciuto e/o liquidato in sede giudiziale e/o arbitrale». In altri termini, la società cessionaria, aveva già negoziato con la cedente il proprio diritto di intervenire nel presente giudizio e di vedersi riconosciuto il 15% di quanto sarebbe stato alla fine accertato dal Tribunale nel giudizio medesimo.
In definitiva, statuiva: “a) rigetta l'opposizione ma, preso atto dell'intervento della
[...]
e della cessione parziale alla stessa del credito in questione, revoca il Controparte_6
15 decreto ingiuntivo n. 6576/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014; b) condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mar EN NT al pagamento, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 994.500,00 in favore della Controparte_1
e di € 175.500,00 in favore della oltre Iva, e con gli interessi Controparte_6 legali dalla notifica del decreto ingiuntivo;
c) condanna l' Parte_1
al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate
[...] nel decreto ingiuntivo opposto, e di quelle del giudizio di opposizione che liquida, in favore della in € 27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in € 7.456,80 per compensi, oltre – per entrambe le società vittoriose - Controparte_6
il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Alessandro Lipani ed all'avv. Giuseppe Chierchia, quali procuratori antistatari rispettivamente della società opposta e di quella interventrice;
restano a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute”.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Autorità Portuale con una citazione notificata il 16 febbraio 2021, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: “a)
Violazione dell'art.633 c.p.c. Nullità del decreto per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c.; b) Nullità del decreto ed inammissibilità della domanda di pagamento per carenza di legittimazione attiva;
c) Inammissibilità della domanda;
d) Mancata prova del credito;
e) Decorrenza interessi;
f) Spese della fase monitoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I. In via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.8716/2020 del 18.12.2020 del Tribunale di Napoli, emessa all'esito del giudizio rubricato al n.R.G.757/2015; II. Nel merito, in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto ai punti “a”, “b”, “c” e “d”, accogliere l'opposizione spiegata dalla
[...]
e per, l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Controparte_8
n.6576/2014 emesso del Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014 e dichiarare non dovuta alla
e alla cessionaria intervenuta alcuna Controparte_1 CP_6 Controparte_6
somma; III. Nel merito, sempre in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto ai punti
“b”, “c” e “d”, revocare la condanna dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare EN
16 NT al pagamento della somma di €.994.500,00 in favore della e di Controparte_1
€.175.5000,00 in favore della . oltre IVA, ed interessi legali CP_6 Controparte_6 dalla notifica del decreto ingiuntivo;
IV. Nel merito, sempre in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di
Napoli per come dedotto al punto “f” e “g”, revocare la condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese del monitorio, come liquidate Controparte_8 nel decreto ingiuntivo opposto, e alle spese del giudizio di opposizione liquidate, in favore della in €.27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in €.7.456,80 per compensi, oltre accessori, con attribuzione ai rispettivi Controparte_6
procuratori, confermando, però, la pronuncia nella parte che pone a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute;
V. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto al punto “f”, revocare la condanna dell' al Controparte_8
pagamento delle spese del monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
VI. Nel merito, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza
n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto al punto “e”, revocare la condanna dell' al pagamento degli interessi Controparte_8 legali dalla notifica del decreto, riconoscendo la decorrenza degli interessi stessi dalla notifica della sentenza;
VII. Con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite sia del presente grado di giudizio, che del giudizio di primo grado”.
Il 25 maggio 2021 si è costituita l'appellata che, nel resistere Controparte_1
all'appello, ha contestato i motivi di gravame eccependone l'infondatezza; ha proposto a sua volta appello incidentale per i motivi che saranno esposti in seguito e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, respingere l'istanza ex art.
283 c.p.c. proposta dall'appellante; 2) sempre in via pregiudiziale, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello non ritenesse di poter accogliere l'appello incidentale di cui al n. 4 delle presenti conclusioni, separare la causa concernente la domanda della Controparte_6
avente ad oggetto la condanna dell'
[...] Parte_1
"al pagamento direttamente in favore della
[...] Parte_2
[.. già della quota parte del 15% (quindici per cento) del credito che sarà Controparte_9
riconosciuto in favore della cedente , e sospenderla, ex art. 295 c.p.c., fino Controparte_1 alla definizione del giudizio, il cui esito è pregiudiziale, pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli, XII Sezione Civile, Dott.ssa Pezzullo, recante n. RG 27792/2020; nel merito 3) dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto dalla di Sistema CP_8
Portuale del Mare EN NT e per l'effetto, salvi gli effetti degli appelli incidentali con questo stesso atto proposti, confermare la sentenza impugnata;
4) accogliere l'appello incidentale e, previa declaratoria di nullità dell'"atto di cessione del credito" del 16.10.2018, autenticato nelle firme dal Notaio , rep. 112135, racc. 25300, riformare la decisione Per_5
impugnata attribuendo alla 'intera somma dovuta dall' Controparte_1 [...]
previa (ove occorra) conferma del decreto Controparte_8
ingiuntivo opposto che aveva disposto in tal senso;
5) accogliere l'appello incidentale e, per
l'effetto, condannare l al pagamento Controparte_8 dell'ulteriore importo di € 130.000,00 oltre IVA, pari alla differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 e la somma oggetto di condanna in primo grado (corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo opposto), oltre interessi sino al soddisfo. 6) accogliere
l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare l' Controparte_8 al pagamento, con riferimento a tutte le somme oggetto di condanna, degli
[...]
interessi di mora nella misura stabiliti dalla normativa in materia di opere pubbliche e fino al soddisfo. 7) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della l Controparte_1
pagamento da parte dell'Autorità di Sistema del dell'importo CP_8 Controparte_8 complessivo di € 1.300.000,00, oltre Iva, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata quale dovuta in corso di causa, per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porti di Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
18 Il 25 maggio 2021 si è costituita anche la che nel Controparte_3
resistere agli appelli avversi, ha a sua volta proposto appello incidentale per i motivi che saranno di seguito esposti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, rigettare l'avverso appello ( principale), confermando la sentenza n. 8716/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data
18.12.2020; 2. tenuto conto dell'appello incidentale spiegato da Controparte_3 disporre la immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 8716/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.12.2020; 3. accogliere, in ogni caso, i motivi di appello incidentale, così come proposti dall'appellata e, per l'effetto, riformare la sentenza in parte qua, ed in via assolutamente principale ed in primo luogo, dichiarare tenuto e condannare
l'appellante principale a pagare la somma accertata in primo grado direttamente in favore di
5. in linea gradata, nel caso di mancato accoglimento del primo Controparte_3
motivo di appello incidentale e, comunque, tenuto conto del fatto che l'atto di cessione del
16.10.2018 è stato impugnato, sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio in attesa della decisione di quello recante RG n. 27792/2020; 6. condannare chi di ragione al pagamento delle spese di lite, direttamente in favore del procuratore antistatario.
Il 25 maggio 2021 si è costituita, infine, la che nel Controparte_6 resistere agli appelli avversi ha contestato i motivi di gravame, eccependone l'infondatezza e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità dell'odierna impugnazione principale proposta dall'
[...]
ed incidentale proposta da 2) rigettare Controparte_8 Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
3) rigettare
l'avversa impugnazione principale proposta dall' Controparte_8
ed incidentale proposta da contro l'odierna appellata, ed attesa
[...] Controparte_1
la loro infondatezza in fatto ed in diritto confermare i capi di sentenza da loro impugnati contro l'odierna appellata;
4) il tutto con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese forfetario al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con provvedimento del 15 giugno 2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All'udienza collegiale del 4 febbraio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
19 Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo di appello principale rubricato“Violazione dell'art.633 c.p.c..
Nullità del decreto per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c.” l'appellante ripropone il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando che il Tribunale non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonostante l'assenza dei requisiti di cui all'art.633 c.p.c., allegando, in particolare, che la aveva inizialmente fondato la pretesa azionata Controparte_1
in monitorio sulla fattura n.47 del 16.10.2013 e successivamente, su richiesta del
Tribunale, poiché non vi era l'approvazione definitiva delle opere affidate né vi era un consuntivo circa la rilevazione e quantificazione del costo delle opere realizzate, aveva modificato con nota integrativa del 19.09.2014 l'originaria richiesta, riducendola alla somma di €.1.170.00,00 sulla base della prescrizione di cui all'art.147 del DPR
n.554/1999. Così facendo, secondo l'Autorità Portuale la società creditrice aveva modificato sia nell'an che nel quantum la domanda iniziale, che era fondata su titolo contrattuale, e basato la nuova domanda sull'anticipazione delle spese sostenute, fattispecie prevista dalla normativa in tema di appalti di opere di somma urgenza prevista dall'art.147 comma V del DPR n.554/1999. Tale modifica costituirebbe, quindi, una inammissibile mutatio libelli.
Secondo l'appellante, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la procedura dei lavori di somma urgenza, che, secondo la disposizione speciale di cui all'art. 147, prevede unicamente la liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati, sia assimilabile a quella di arricchimento senza causa e che, quindi, sarebbe stata ammissibile la modifica della domanda originariamente fondata su titolo contrattuale in quella dettata dall'art.2041 c.c., posto che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ( richiama Cass. n.27124 del
25.10.2018, Cass. n.8582 del 09.04.2013, Corte di Appello Brescia sent.12.02.2019) la modifica della domanda di pagamento originariamente effettuata sulla base di un titolo contrattuale non consente la proposizione di una domanda di arricchimento ex
20 art.2041 c.c. che si configurerebbe come domanda nuova come tale inammissibile.
Inoltre la nuova domanda, introdotta con la nota integrativa del ricorso per D.I. sarebbe stata insufficiente a soddisfare i requisiti di ammissibilità del monitorio previsti dall'art.633 c.p.c.. in quanto il credito non era certo, liquido ed esigibile ma costituente un mero indennizzo di spese sostenute per le opere realizzate da un terzo soggetto la prive di approvazione, con un ribasso del 10%. CP_4
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ai sensi dell'art.13 del “foglio patti e condizioni inerente l'affidamento delle opere appaltate” era esclusa la possibilità di esigere anticipazioni, il che ha determinato l'inesistenza del credito vantato in sede monitoria. Inoltre ai sensi dell'art.7 del richiamato e prodotto “foglio patti e condizioni inerente all'affidamento delle opere appaltate” era stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto solo a consuntivo, quindi dopo l'approvazione dell'organo appaltante e dietro presentazione di fattura, dal che l'inesigibilità del credito.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile in quanto con esso l'appellante principale introduce lamentele generiche, che ricalcano pedissequamente le eccezioni e le difese effettuate in primo grado e che non sono idonee a mettere in crisi la decisione del Tribunale. Ed infatti, la somma di denaro attribuita alla ( ed in parte alla Controparte_1 CP_6
a) non è stata fondata sulla fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., domanda formulata dalla società opposta solo in via “ulteriormente gradata “ in comparsa di costituzione a pagina 23. Il richiamo del Tribunale alla fattispecie de qua è stato fatto solo quale “assimilazione concettuale” ed al solo fine di motivare l'ammissibilità della “emendatio “ della domanda in fase monitoria;
b) il “mutamento del titolo” lamentato dall'appellante principale non è intervenuto nella fase dell'opposizione, ragion per cui la giurisprudenza richiamata in materia di limiti processuali della opposizione a decreto ingiuntivo non è pertinente, oltre che del tutto superata ( sul tema si veda Cass.
SS.UU. 26727/2024, che ha condiviso Cass. n. 9633/2022, Cass. n.
27183/2023 e Cass. n. 32933/2023);
c) la pretesa pecuniaria non è stata fondata sulla esecuzione di lavori affidati nel rispetto della normativa sull'appalto pubblico, a partire dall'approvazione del
21 competente organo della stazione appaltante, non intervenuta, quindi non è disciplinata dalle regole negoziali di cui al “Foglio e Condizioni “ allegato CP_10 al “processo verbale di consegna lavori” del 26.3.2013 ( in particolare, artt. 3,7
e 13 delle Condizioni). Ne consegue che il richiamo a tale disciplina rappresenta un tema sterile ed inidoneo a riformare la pronunzia di primo grado poiché relativo ad ipotesi negoziale regolare (o regolarizzata) non concretizzatasi e non richiamata a sostegno della decisione, anzi respinta dal Tribunale sia pure implicitamente, in quanto incompatibile con la costruzione in motivazione.
Il motivo è, altresì, infondato in quanto correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso in esame la disciplina dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 147
DPR 554/1999 . Ed infatti, preso atto dell'integrazione del ricorso sollecitata dallo stesso giudice in fase monitoria, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di un principio più che consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla cd.
“complanarietà teleologica“ che consente l'emendatio della domanda all'interno della medesima vicenda sostanziale già dedotta tra le stesse parti, tendente alla realizzazione (almeno in parte) della medesima utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda ( nei termini, Cass. n. 28873/2024, conf. a Cass. Ord. n.
18546/2020).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato concesso in forza della esecuzione di lavori di somma urgenza effettuati in favore dall'Autorità Portuale;
il fatto che l'ingiunzione sia stata richiesta, in via definitiva, ed ottenuta per una somma inferiore a quella originariamente invocata dall'ingiungente non ha mutato il fondamento storico fattuale della pretesa stessa ma, con le integrazioni documentali offerte a norma dell'art. 640 c.p.c., ha consentito l'inquadramento della stessa nel disposto di cui all'art. 147, V comma del DPR 554/1999 – trasfuso nell'art. 176, V comma DPR
207/2010. Tale ipotesi normativa, come ritenuto dal costante indirizzo di legittimità, comporta che “in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, restando
22 invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori “( nei termini, Cass. n. 25945/2018 conf. a Cass. 1073/2016 ).
Deve quindi ritenersi che, stante la vigenza della normativa richiamata e dell'interpretazione offerta dai giudici di legittimità, che questa Corte non ha motivo di non condividere, correttamente il giudice del monitorio ha offerto al creditore la possibilità di chiarire il fondamento della sua pretesa e parametrare il quantum debeatur all'insorgenza di una obbligazione ex lege a carico dell'Autorità portuale committente.
A tanto si aggiunga che, nella fase dell'opposizione, la parte opponente, debitrice in senso sostanziale, ha avuto ampia possibilità di paralizzare la pretesa avversa formulando eccezioni che tenessero conto del fatto dedotto in giudizio, costituito dalla esecuzione di lavori connotati da somma urgenza “eseguiti regolarmente con buon esito e che non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria” alla data del 21.10.2013 . Ne consegue che, in questa sede, non ha senso insistere sulla erroneità del decreto ingiuntivo eccependo che “ La domanda spiegata nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, per come modificata mediante la nota integrativa depositata dall'appellata
è priva, infatti, dei requisiti di cui all'art.633 c.p.c., quindi non idonea a Controparte_1
giustificare l'emissione del monitorio” ( in atto di appello pagina 6), tenuto conto del fatto che un eventuale vizio genetico del D.I. è stato superato dalla pronunzia che ha definito la fase successiva a cognizione piena, nell'ambito della quale le questioni sorte in sede monitoria sono state tutte discusse dalle parti e risolte con la decisione.
Analogamente non può condividersi l'assunto dell'appellante, per il quale la CP_1
“non ha chiesto il pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile (quale quello
[...]
presumibilmente basato su titolo contrattuale e su documento fiscale/fattura del quale si dichiarava cessionaria) bensì l'indennizzo di spese sostenute per le opere realizzate da un terzo soggetto la prive di approvazione, e con un ribasso del 10%” , quindi non CP_4
avrebbe diritto ad incamerare un credito privo di certezza e liquidità, cioè non esigibile;
la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo è stata oggetto di approfondimenti istruttori nella fase di cognizione in contraddittorio delle parti e, deve ripetersi, è stata accolta non sulla base di un titolo contrattuale, circostanza, quest'ultima, sulla quale dovrà tornarsi nell'esaminare parte dell'appello incidentale della CP_1
23 A fronte delle emergenze documentali offerte dall'ingiungente in primo grado, l'A.P. si è limitata a opporre eccezioni formali – quali quelle in merito alla pretesa inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo, correttamente disattese dal Tribunale – e sostanziali generiche e fumose – anch'esse correttamente disattese, oggetto dei successivi motivi di appello, di cui si dirà. Per contro, non ha contrastato specificamente i documenti depositati in giudizio ( alcuni dei quali, da parte della stessa opponente) quali:
- l'invito a gara n. 72 del 28.2.2013 ( con allegato elenco prezzi relativo al costo orario del nolo di pontone e dell'attività dei sommozzatori, redatto dal funzionario dell'A.P.) in cui già si faceva espresso riferimento alla somma urgenza ex art. 147 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 554/1999 ( cd. Regolamento Merloni) e l'indicazione “ i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Autorità Portuale e per loro natura sono assimilabili a quelli previsti dal DPR 34/2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici n.d.r.) per la categoria OG 7 ( opere marittime e lavori di dragaggio in acque dolci e salate, n.d.r.);
- la lettera ordinativo prot. 103 del 26.3.2013, richiamante ancora una volta la normativa specifica suddetta;
- il processo verbale di consegna lavori del 26.3.2013 in cui si richiamava il progetto dei lavori e la lettera ordinativo e si nominava il geometra CP_11
della dei lavori;
[...] Controparte_12
- il certificato di esecuzione regolare dei lavori firmato dal responsabile del procedimento in cui l'Autorità committente dava atto del fatto che i lavori erano iniziati il 26.3.2013, che alla data del 21.10.2013 i lavori erano in corso, che fino a quel momento erano stati eseguiti dal soggetto affidatario e che le lavorazioni effettuate a quella data – ritenute regolari ed aventi buon esito - erano state contabilizzate per € 1.300.00,00.
Ne consegue che non assume rilievo, nei termini chiariti, il fatto che il lavoro complessivamente ipotizzato non era stato portato a compimento, dal momento che l'importo richiesto era relativo a quanto effettivamente e concretamente eseguito, che la committente non ha inteso pagare pur non contestandone specificamente la
24 quantità e la qualità. In definitiva, le censure di cui al primo motivo non possono in alcun modo essere condivise.
Con il secondo motivo rubricato “Nullità del decreto ed inammissibilità della domanda di pagamento per carenza di legittimazione attiva” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce in capo alla la titolarità del credito dedotto, Controparte_1
sulla scorta di una interpretazione – non condivisa dall'appellante - dell'atto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra e la (ora in CP_4 CP_1
liquidazione) in data 30.12.2013. Per l'appellante la non disponeva Controparte_1
del credito azionato di cui alla fattura n.47 del 16.10.2013, in quanto esso era relativo all'attività inerente il ramo di azienda già ceduto dalla (ditta CP_4
appaltatrice) alla (ora ) con atto di CP_1 Controparte_3
cessione di ramo di azienda per notaio n.132603 del 30.12.2013. In Per_1
particolare, secondo l'appellante con delibera n.128 del 21.05.2014, la CP_1
– a seguito della cessione del ramo di azienda da parte della – era CP_4
subentrata in tutti i diritti e obblighi facenti capo al detto ramo ed in particolare proprio ai lavori urgenti appaltati con ordinativo n.103 del 23.03.2013; di conseguenza il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato l'atto di cessione, ritenendo erroneamente che il credito portato dalla fattura n. 47 del 16.10.2013 poteva essere ceduto dalla alla in quanto specificamente escluso CP_4 Controparte_1 dalla cessione del ramo d'azienda effettuata a favore della oggi in CP_1
liquidazione. A tal proposito richiama gli articoli della cessione di ramo d'azienda ed in particolare l'art.2 con il quale si stabiliva che “La società cede alla CP_4
società la proprietà del ramo d'azienda dotato di tutti i requisiti necessari per CP_1
l'ottenimento dell'attestazione SOA e costituito dal complesso dei beni organizzati per
l'esercizio dell'attività di lavori pubblici e privati, per […] opere marittime e lavori di dragaggio (quali i lavori di somma urgenza appaltati con ordinativo n.103 del 26.03.2013 ed aventi ad oggetto la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi nn.47/48/49 nel Porto di Napoli) […] comprensivo del complesso di tutti i beni mobili registrati e non eventualmente impiegati nei cantieri oggetto della cessione del ramo di azienda
[…], oltre alla cessione di tutto il contenzioso attivo in essere e di quello da attivare ivi comprese le procedure monitorie in corso sia per quanto attiene alla fase di recupero delle
25 somme riconosciute […]”. Quindi, a suo dire, i lavori di somma urgenza appaltati rientravano nel ramo d'azienda ceduto dalla lla tenuto CP_4 CP_1 conto anche del fatto che gli stessi erano stati sospesi, quindi non ultimati, e che il procedimento, stante l'assenza del collaudo, non era concluso;
in altre parole, la titolarità del presunto credito era in capo alla e non poteva essere CP_1
oggetto di successiva cessione a favore della da parte di Controparte_1 CP_4 anche a norma dell'art.4 dell'atto di cessione in base al quale erano “esclusi dalla
[...]
presente vendita i debiti non rientranti nel ramo di azienda che si cede, [….] ad eccezione dei debiti e dei crediti afferenti il su menzionato ramo di azienda che sono espressamente elencati negli elenchi allegati come Allegato 9, Allegato 10, Allegato 11, Allegato 12, Allegato 13,
Allegato 14”. Ha chiesto alla Corte di porre l'attenzione sull' ”Allegato 13” – Prospetto di controllo delle valutazioni dei lavori in corso di esecuzione al 30.12.2013, del quale il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in alcun modo conto.
Il motivo è del tutto infondato poiché si basa, in sostanza, sulla lettura di un documento ( l'Allegato 13) di cui il Tribunale non ha potuto disporre in quanto non depositato nel giudizio di primo grado ma per la prima volta in appello, in violazione della regola dettata dall'art. 345 c.p.c.. Quindi paradossalmente l'appellante vorrebbe attribuire al giudice di primo grado un errore interpretativo che non era possibile commettere in quanto riferito ad un documento non prodotto, lacuna imputabile unicamente l'appellante principale. Ed infatti, non potrebbe sostenersi che trattasi di un documento di cui deve ammettersi in appello la, sia pur tardiva, produzione a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 83/2012, al terzo comma dell'art.345 c.p.c. che ha fatto salva la produzione in appello di nuovi documenti “ che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Non è il nostro caso, stante la piena e risalente disponibilità di tale documento da parte della A.P..
Ma quand'anche lo si volesse esaminare, deve concludersi che il richiamo a tale allegato costituisce solo un mero tentativo di confondere le acque, in quanto esso non attiene assolutamente al credito in contestazione.
Il Tribunale ha correttamente esaminato e interpretato le disposizioni contenute nel contratto di cessione del ramo d'azienda dal quale risulta che per volontà delle parti
26 non tutti i crediti afferenti il ramo d'azienda sono stati ceduti ma solo quelli specificamente individuati nell'atto e nei suoi allegati. In particolare, il credito in questione non è indicato, né menzionato in alcun allegato né tanto meno nell'allegato
13; inoltre, l'importo dei lavori di cui al documento tardivo è di € 600.000,00 non corrispondente a quello dei lavori in questione, per i quali è stato emesso un certificato di contabilizzazione all'ottobre 2013 per € 1.300.000,00 oltre IVA, per un totale di €
1.586.000,00. Si aggiunga che il credito è stato fatturato il 16.10.2013 che, quindi, mai avrebbe potuto far parte di “crediti derivanti da lavori eseguiti e non ancora fatturati” al 30.12.2013 . Né l'opponente in primo grado ha offerto alcuna prova del fatto che il credito di cui al lavoro in questione fosse effettivamente parte del complesso ceduto, una prova volta a superare l'esame logico dei documenti del coacervo probatorio;
questo in quanto perché è del tutto illogico ritenere che per lavori contabilizzati per € 1.300.000,00 nel mese di ottobre 2013 ci si aspettasse in sede di cessione l'emissione di una fattura per appena € 600.000,00 a dicembre 2013.
Quindi, il fatto che il collaudo non fosse intervenuto e che, quindi, il procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori non fosse formalmente concluso – come sembra affermare l'A.P. a pagina 12 dell'atto di appello – non significa che il lavori di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 fossero ancora “in corso di esecuzione al 30.12.2013” .
In definitiva, il tema della cessione del credito di cui alla predetta fattura è stato correttamente affrontato e risolto dal Tribunale.
Con il terzo motivo rubricato “Inammissibilità della domanda” l'appellante lamenta, in modo ripetitivo e fumoso, che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto in favore della ed anche pro quota (15%) dell'interventrice Controparte_1
cessionaria il diritto al pagamento delle somme Parte_3
conseguenti i lavori di somma urgenza per cui è causa, a suo dire non riconoscibili in favore della in quanto i lavori erano stati eseguiti dalla CP_1 CP_4
ed in quanto le attività effettuate rientravano nel ramo di azienda ceduto dalla ad altra società, la successivamente posta in CP_4 CP_1
liquidazione. In particolare, secondo la A.P. la società ingiungente non aveva titolo per “ esigere il pagamento fondato su altro titolo causale, quale ad esempio l'indebito arricchimento o pagamento di una prestazione che non ha effettuato”.
27 La censura è inammissibile in quanto non chiara e, quindi, non idonea ad investire il giudice del gravame. Ed infatti, la censura sembra ripetere in termini cumulativi temi già trattati e chiariti:
- sul piano oggettivo, la causa petendi del credito della , quale CP_1
cessionaria, riposa sul fatto che la cedente ha svolto lavori di somma urgenza, quindi, indipendentemente al nomen iuris che ad esso si voglia attribuire, rappresenta la corresponsione di un importo dovuto de iure, pur epurato del profitto, previsto dall'art. 176 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207 (già art. 147 del
D.P.R. n. 554/1999), ipotesi normativa nello specifico qui inveratasi;
- come ritenuto dal Tribunale, il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo deve statuire sulla pretesa fatta valere in giudizio sulla base del fatto che ha dato origine al credito più che sulla base del “titolo”, ciò che il giudice di primo grado ha fatto;
- sul piano soggettivo, non può più dubitarsi del fatto che alla regolare cessione di un credito – di cui si è già parlato in occasione della disamina del secondo motivo - consegue il diritto del cessionario ad utilizzare gli strumenti legali disponibili per conseguire l'adempimento.
La censura, pertanto, non ha ragione d'essere.
Con il quarto motivo rubricato “Mancata prova del credito” l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto il credito provato pur in assenza di una CTU contabile, che l'appellante ritiene essere necessaria essendo stata contestata la debenza delle somme e stante l'inattendibilità delle testimonianze rese.
Il motivo è infondato e va rigettato. Quanto alla mancata disposizione della ctu, vale la pena di ricordare che essa non è un mezzo probatorio nella disponibilità delle parti ma uno strumento di valutazione della prova gestito dal giudice facendo uso di poteri ufficiosi e discrezionali esercitabili – con adeguata motivazione - del tutto indipendentemente dalle richieste delle parti.
Nel merito della quantificazione del compenso spettante per i lavori eseguiti, il
Tribunale ha correttamente valutato secondo prudente apprezzamento tutti gli elementi documentali offerti anche dalla A.P. nonché le testimonianze dei due
28 operatori escussi e la consulenza di parte redatta dall'ingegnere non Persona_6
specificamente contestata dall'opponente, per concludere che “ il materiale probatorio fin qui esposto risulta univoco e concordante, e, pertanto, in assenza anche di concreti elementi di segno contrario, deve ritenersi certamente sufficiente a comprovare la regolare e completa esecuzione dei lavori per l'importo richiesto, e ciò rende superfluo l'espletamento di una consulenza contabile".
Il giudizio va senz'altro condiviso, tenuto conto di quanto risultante mediante acquisizione al processo di atti contabili, alcuni provenienti dalla stessa A.P.; il giudice di primo grado ha, infatti, esaminato il certificato di esecuzione dei lavori e dall'attestazione della contabilizzazione per € 1.300.000,00 per le lavorazioni effettuate fino al 21.10.2013 proveniente dal R.U.P. geometra il Controparte_5
registro di contabilità della firmato dal responsabile del motopontone CP_4
utilizzato e dall'Autorità Portuale in persona del suo direttore dei lavori geometra contenente il “riepilogo settimanale attrezzature e maestranze”, con CP_11
l'indicazione degli interventi realizzati giornalmente. Tali dati sono stati raffrontati dal Tribunale con la relazione tecnica dell'ingegnere in cui il tecnico aveva Per_7
ricostruito e contabilizzato le lavorazioni poste in essere con riferimento alle singole attività di uomini e di mezzi, con relative stime, parametrate sull'elenco prezzi redatto dal predetto geometra come tariffe orarie per l'utilizzazione dei mezzi e degli CP_11 uomini. A questo punto, in assenza di adeguate contestazioni di parte avversa, che, si ribadisce, non ha mai negato la effettiva e regolare esecuzione delle opere per le quali era richiesto il pagamento, correttamente il Tribunale ha attribuito valore probatorio minusvalente alle due testimonianze, come era nei suoi poteri fare in base ai principi ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c., avendo spiegato che alcune distonie cronologiche evidenziate nelle deposizioni erano attribuibili a falli della memoria, stante il contenuto dirimente dei documenti. Né l'odierna appellante principale spiega per quale motivo logico la testimonianza dei signori sarebbe Tes_1 Tes_2
stata idonea a mettere in crisi le prove documentali, giustamente valorizzate dal
Tribunale e non contestate specificamente dalla debitrice.
Con il quinto motivo rubricato “Decorrenza interessi” l'appellante ritiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali
29 dalla notifica del decreto ingiuntivo “e non dalla di emissione della sentenza di accertamento del credito”.
Il motivo è infondato. Ancora una volta l'A.P. sembra non cogliere il nucleo della decisione adottata. Ed infatti, premesso che gli interessi di mora di regola decorrono dalla notifica del decreto ingiuntivo, pur se oggetto di opposizione, nel caso in esame non costituisce deroga al detto principio il fatto che il decreto sia stato revocato. Ciò in quanto se è vero, come è vero, che il decreto ingiuntivo è stato revocato solo perché nella fase dell'opposizione si è fatto avanti un soggetto condividente del credito, essendo stato riconosciuto il suo diritto di riceverne direttamente il 15%, è pur vero che in sostanza il debito dell'A.P. per i lavori di somma urgenza commissionati a norma del comma V dell'art. 147 DPR 554/1999 trasfuso dello stesso comma dell'art. 176 DPR 207/2010 ed eseguiti con buon esito è esattamente quello richiesto in via definitiva con il ricorso per decreto ingiuntivo e per le stesse ragioni esposte nella nota integrativa dell'originario ricorso, accolte con il decreto oggetto di opposizione.
Allora, non si vede per quale motivo il Tribunale avrebbe dovuto negare alla notifica del decreto ingiuntivo il valore di “interpellatio” intesa come esplicita richiesta di adempimento fatta dal creditore al debitore.
Né potrebbe negarsi che la debitrice era stata messa in mora, circostanza che potrebbe sostenersi solo se si eccepisse che con la notifica del decreto ingiuntivo l'ingiunta non era stata messa in condizioni di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento era richiesto;
nel caso in esame, pur se l'ingiunta avesse voluto ritenere – come ha affermato infondatamente in giudizio – che non era stata messa in condizioni di adempiere in quanto il credito azionato non era “liquido”, essa avrebbe potuto compierne una stima, facendo uso di ordinaria diligenza, piuttosto che assumere una condotta ingiustificatamente dilatoria esplicitata dalla contestazione giudiziale integrale del credito e dalla negatoria degli elementi essenziali del rapporto ( sul tema, cfr. Cass. n. 24482/2022 ) .
In definitiva, la correttezza della decorrenza dalla notifica del d.i. degli interessi al tasso legale ( ex art. 1224 comma 1 c.c.) è evidente.
Con il sesto motivo rubricato “Spese della fase monitoria. Non dovutezza” la A.P. lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui l'opponente
30 è stata condannata al pagamento delle spese del monitorio, nonostante il decreto fosse stato revocato. Il motivo è infondato.
E' noto che le spese sostenute per ottenere il decreto ingiuntivo vengono di norma poste a carico della parte che risulta soccombente nel giudizio di opposizione. Ciò in quanto, secondo un principio reiteratamente affermato dai giudici di legittimità, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, costituita dal ricorso (cfr. anche Cass. S.U. n. 927/2022). A tale principio consegue il fatto che il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Se l'opposizione viene respinta, con la conseguente conferma del decreto opposto, va da sé che alla parte vittoriosa spettino anche le spese della fase monitoria;
tuttavia il giudice può escludere dal rimborso le spese affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora manchino le condizioni di ammissibilità di tale domanda, oppure può, senza per questo violare il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., porle a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta se la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa, per esempio, dal pagamento della somma di cui al decreto nel corso del giudizio di opposizione oppure da altra circostanza ( cfr. Cass. n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010). Questo in quanto la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, ma ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. In definitiva, per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria non è determinante la sola revoca del decreto opposto, come vorrebbe l'appellante, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la
31 valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
Nel caso in esame l'appellante erra nel riconnettere la pretesa erroneità della sua condanna alle spese della fase monitoria alla sola circostanza della revoca del decreto ingiuntivo, per i motivi spiegati;
giova, per contro, ribadire che il decreto è stato revocato per un motivo specifico estraneo alla fondatezza della pretesa creditoria, dal che deriva che la condanna in parola ha trovato giustificazione anche nella peculiare situazione processuale creatasi a seguito dell' intervento di un concreditore.
In conclusione, l'appello principale va interamente respinto.
Sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
A questo punto occorre esaminare l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 24 maggio 2021 dalla Controparte_1
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla in quanto l'appello incidentale è tempestivo;
esso è stato proposto con la CP_6
comparsa depositata il 24.5.2021 – nel termine di 20 giorni di cui all'art. 343 c.p.c. – quando non era ancora spirato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Con il primo motivo la censura la sentenza nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha condannato l'Autorità Portuale al pagamento della somma di €
175.500,00, oltre accessori, corrispondente al 15% del credito riconosciuto, in favore della in virtù dell'atto per Notaio del Controparte_6 Per_5
25.11.2018, con il quale la “apparentemente al fine di transigere Controparte_1
una lite esistente con la società ora ( in comparsa CP_7 Controparte_6
di costituzione pagina 28) aveva ceduto a quest'ultima pro soluto il 15% credito per cui alla presente causa.
Secondo la detto atto sarebbe nullo in quanto la cessione del credito si CP_1
inserisce in una serie di atti mediante i quali si è provveduto a depauperare la CP_1
delle proprie attività, così riassunti. Con delibera del 7.5.2015 la aveva
[...] CP_1
riconosciuto al commercialista della società, nominato Parte_4
amministratore, oltre al compenso anche un ingente risarcimento danni in caso di revoca senza giusta causa, pari ad euro 600.000,00, oltre ad una autovettura e una
32 indennità di fine rapporto di Euro 5.000,00. Il aveva ceduto poi il credito alla Pt_4
oggi costituita dalla moglie CP_7 Controparte_6
e dalla figlia Successivamente la Controparte_13 Controparte_14 [...]
revocato il ha disconosciuto tale debito azionando vittoriosamente CP_1 Pt_4 dinanzi al Tribunale di Napoli una causa di accertamento negativo, all'esito della quale
è stato riconosciuto che al spettasse solo l'indennità di fine rapporto pari a € Pt_4
5.000,00. Secondo la , con la transazione de qua alla CP_1 CP_7
sarebbe stato riconosciuto un credito di euro 175.000,00 nonostante l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito di inoltre la transazione sarebbe nulla Pt_4
anche per genericità dell'oggetto ex art 1346 cc, per l'assenza di causa, stante la mancanza di reciproche concessioni, per contrarietà all'art 1229 c.c., stante l'illegittimo esonero da responsabilità per dolo o colpa grave, nonché agli art. 2392 e
2393 c.c.. Ha aggiunto che nel giudizio n. 27792/2020 R.G. pendente dinanzi al
Tribunale di Napoli la ha proposto domanda di invalidità della Controparte_1
transazione, ragion per cui ha chiesto disporsi la separazione della domanda attinente al diritto della di conseguire il 15% del credito Controparte_6
giudizialmente riconosciuto per i lavori de quibus e conseguentemente sospendere il suo esame in attesa della definizione di quel giudizio.
Il motivo è inammissibile con riferimento alla domanda di nullità della transazione.
Ed infatti, la domanda di nullità – e le argomentazioni che la sorreggono - risulta per tabulas introdotta per la prima volta in appello, contro la regola dettata dall'art. 345 comma 1 c.p.c.; nel giudizio di primo grado, invero, la all'esito della Controparte_1
costituzione in giudizio della con comparsa del Controparte_6
26.10.2019, ha eccepito, peraltro genericamente, solo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda della interventrice.
Quanto alla richiesta di separazione delle domande e sospensione del giudizio relativo alla domanda della ex art. 295 c.p.c., deve osservarsi Controparte_6
che la transazione intervenuta tra la ( precedente denominazione della Controparte_7
) e la è stata oggetto di un procedimento conclusosi con CP_6 Controparte_1
sentenza n. 56/2019 della Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di cancellazione per inattività delle parti ( determinata dal
33 raggiungimento di un accordo tra le contendenti). Inoltre tra le suddette ( ed altre) parti è pendente – in fase di appello – il giudizio n. 3611/2024 ( prossima udienza
22.9.2026) costituente appello alla sentenza n. 2418/2024 del Tribunale di Napoli
Sezione Imprese. Ebbene, la asserita natura pregiudiziale dell'appello n. 3611/2024
– avente ad oggetto anche, tra l'altro, l'invalidità della transazione - rispetto alla domanda qui scrutinata è smentita dal fatto che tale ultimo giudizio è stato intrapreso in primo grado nel 2020, quindi, successivamente alla proposizione della domanda della nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo ( n. CP_6
757/2015 R.G., in cui la a introdotto la domanda con comparsa di intervento CP_6
del 26.10.2019), in cui la non ha affrontato il tema della nullità della CP_1
transazione; ciò rende evidente che la sorte della domanda di corresponsione diretta della quota del 15% alla – fondata sulla suddetta transazione – era già sub CP_6
iudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi le questioni relative alla validità della transazione avrebbero dovuto trovare sede nel giudizio prioritariamente instaurato e, per scelta dell'opposta , sono state trascurate. Il percorso CP_1 processuale come tracciato dall'odierna appellante incidentale nega, quindi, il presupposto per accedere alla richiesta di separazione della domanda dell'interventrice dalla domanda della Controparte_1
Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza in ordine Controparte_1 al capo con il quale è stata disattesa la domanda volta al conseguimento degli interessi moratori così come richiesti per assenza di un “formale contratto scritto o di un titolo ad esso equivalente, rappresentato dal perfezionamento della procedura prescritta dal citato art.
147”.
Per la società appellata, per i lavori eseguiti non sarebbe stata necessaria la stipula di un contratto, perché la fattispecie da cui deriva ex lege il diritto al pagamento è la emanazione da parte del funzionario del verbale di somma urgenza ex art. 176 del
D.P.R. n. 207/2010 (e prima art. 147 del D.P.R. n. 554/1999) e il successivo accordo dei prezzi, seguito dall'esecuzione dei lavori. In particolare, sebbene il diritto sia sorto ex lege, non v'è ragione di non riconoscere gli interessi moratori, e precisamente sia quelli ex L. 231/2002 sia quelli previsti in via generale per il ritardato pagamento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione delle opere pubbliche ed anche solo per la
34 ritardata emissione del titolo di spesa, a norma della disciplina dei LL.PP. ( D.P.R. del 16 luglio 1962, n. 1063 e successivamente DPR 554/1999 e D.M. n. 145/2000 nonché dagli artt. 141-144 del Codice degli appalti DPR 207/2010). Erroneamente, quindi, il Tribunale ha argomentato che “soltanto dopo la fissazione di tutte le condizioni regolatrici del rapporto, comprensive del titolo di spesa, può configurarsi la violazione di un termine di pagamento”, giacché nel Foglio di e Condizioni sottoscritto da CP_10 entrambe le parti vi era una compiuta regolamentazione contrattuale, ivi compreso il termine per il pagamento del corrispettivo (art. 7, 90 giorni dalla presentazione della fattura).
Il motivo è infondato sotto ogni profilo.
In primis non può dubitarsi del fatto che per il riconoscimento degli interessi ex d.lgs.
231/2002 è necessario che i crediti scaturiscano da un rapporto di natura contrattuale, che nel caso in esame manca, stante la definizione inequivoca ( ritardo nel pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale) di cui agli artt. 1 e
2 del d.lgs. cit.. Nel nostro caso non manca solo il contratto scritto ( richiesto ad substantiam ) ma difetta anche la natura di vero e proprio “corrispettivo” del pagamento in questione, per le ragioni già spiegate.
Con riferimento agli interessi moratori previsti dalla normativa di settore ( cioè in tema di appalto di opera pubblica), la censura è infondata per le ragioni già esplicitate nell'esaminare l'appello principale, quando si è spiegato che il richiamo al Foglio di e Condizioni sottoscritto dalle parti è fuorviante in quanto il Tribunale ha CP_10 riconosciuto solo il credito ex lege relativo a lavori di somma urgenza ex art. 176 del
D.P.R. n. 207/2010 (e prima art. 147 del D.P.R. n. 554/1999), effettivamente svolti e contabilizzati ad una certa data certa, epurato del profitto dell'impresa esecutrice.
Siamo dunque al di fuori di una regolare esecuzione della relazione tra stazione appaltante ed appaltatrice, come è evidente dall'assenza del segmento costituito dall'utile di impresa, con tutte le conseguenze anche in termini di accessori del credito.
Sul tema i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare che gli interessi
“speciali di mora” previsti dalle norme richiamate da “postulano la CP_1
determinazione certa del prezzo e costituiscono speciali interessi moratori, che riguardano esclusivamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, e non
35 sono analogicamente ed estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento” ( Cass. 9545/2014, conf. a Cass. 6612/2005); nel caso in esame all'individuazione dell'importo del debito si è pervenuti attraverso una specifica ipotesi normativa, di natura eccezionale, ragion per cui la motivazione adottata dal Tribunale
è coerente con essa.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'Autorità Portuale al pagamento dell'ulteriore importo di € 130.000,00, oltre IVA, quale differenza tra la somma indicata nella fattura n. 47 del 16.10.2013 e l'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto. La censura è infondata per i motivi già spiegati e riassumibili nel fatto che il titolo del credito, si ripete, non è la fattura, quindi il suo ammontare non può essere tenuto in considerazione quale minuendo da cui sottrarre l'importo del d.i.. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che, riconoscendo il credito nei limiti di cui all'art. 176, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, ne è conseguito che esso non ha rappresentato il “prezzo della prestazione”, dal che deriva l'irrilevanza dell'importo in fattura. Del pari irrilevanti sono le difese con cui la invoca il pagamento dell'ulteriore 10% dell'importo fatturato a titolo CP_1 risarcitorio, in ragione dell'allegato comportamento scorretto e inadempiente dell'Amministrazione, richiamando anche il fatto che, in sede di aggiudicazione,
l'impresa aveva offerto un ribasso del 21,043%, ossia una percentuale ben superiore a quella presa come riferimento dal Tribunale quale importo dell'utile di impresa. A parere della Corte l'argomento è suggestivo ma infondato;
nel giudizio di primo grado l'odierna appellante incidentale non ha formulato alcuna conclusione evocante un titolo risarcitorio. Inoltre, il ribasso offerto in sede di aggiudicazione non è in alcun modo comparabile con quanto ottenuto con il d.i., essendo esso solo uno strumento teso all'attivazione di una gara tra imprese partecipanti.
Con il quarto motivo la ripropone la domanda subordinata di indebito CP_1
arricchimento. Il motivo è inammissibile in quanto non funzionale alla riforma anche parziale della sentenza di primo grado;
ed infatti il Tribunale ha accolto la domanda principale formulata ai nn. 2 e 3 delle conclusioni dell'opposta in primo grado, nei limiti di quanto ivi richiesto, quindi correttamente non ha esaminato la domanda
36 proposta “in via ulteriormente gradata” ( conclusioni al punto 6) ex art. 2041 c.c., che, peraltro, da un punto di vista strettamente quantitativo non avrebbe portato ad un risultato diverso ( cfr. Cass. Ord. n. 21138 del 29/07/2024).
L'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
Deve premettersi che con la comparsa di costituzione con appello incidentale la ha formulato, per la prima volta in appello la domanda di condanna CP_1 dell'A.P. al pagamento diretto in suo favore delle somme di cui al d.i.; tale domanda
è inammissibile stante il divieto di nova in appello.
Nel merito ed in sintesi, vertendo l'appello incidentale sulla mancata titolarità del credito in questione in capo alla , esso va rigettato alla luce delle CP_1
motivazioni già esposte in merito all'appello principale.
Si è già spiegato, infatti, che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo, ha correttamente interpretato le clausole contenute nell'atto di cessione del ramo di azienda del 30.12.2013, pervenendo al convincimento che il credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 era stato ceduto da alla CP_4 in quanto non provato che esso fosse incluso nelle attività del ramo Controparte_1
di azienda ceduto dalla prima alla CP_1
Il secondo motivo dell'appello incidentale della ha ad Controparte_3
oggetto l'infondatezza della domanda della interventrice CP_6 relativamente al riconoscimento del 15% del credito di cui alla fattura n. 47 del
16.10.2013”; l'appellante incidentale reitera l'argomento trattato in primo grado e, cioè, che avendo l'interventrice asserito di essere titolare di parte del credito azionato da in forza di un “atto di cessione del credito” del 16.10.2018, con il CP_1
quale la interventrice avrebbe acquistato da una quota pari al 15% CP_1
dell'intero credito, cioè non sarebbe stato possibile in quanto la cedente non era legittima titolare del credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013, quindi non avrebbe potuto cederlo all'interventrice. Della corretta legittimazione creditoria riconosciuta dal Tribunale alla si è già detto, quindi la censura va respinta per le CP_1
ragioni spiegate.
Sotto altro profilo, la eccepisce ancora che, se si dovesse Controparte_3 ritenere che il credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 era stato correttamente
37 ceduto alla , l'atto di cessione intervenuto tra quest'ultima ed CP_1 CP_7
(oggi del 16.10.2018 non potrebbe spiegare alcun effetto in quanto l'atto in CP_6 questione sarebbe simulato, nullo e/o annullabile, tematica in relazione alla quale pende dinanzi a codesta Corte il giudizio n. 3611/2024 R.G. volto ad accertarlo .
Secondo l'appellante, del tutto contraddittoriamente il Tribunale avrebbe, da un lato preso atto delle gravissime vicende societarie della e, dall'altro, ha CP_1 ritenuto che le stesse non potessero assumere rilievo nel presente giudizio con la motivazione “ … dal momento che non risulta specificamente impugnata la validità o
l'efficacia di detto atto transattivo contenente la cessione che qui interessa e che, pertanto, non può essere messa in discussione a causa di tale problematica societaria interna”.
Della non pregiudizialità del giudizio in materia societaria rispetto al presente giudizio si è già detto. In ogni caso, premessa l'ambiguità – correttamente evidenziata dal Tribunale – tra la strategia processuale adottata dalla e dalla stessa CP_1 società quando posta in liquidazione, la lettura della comparsa di costituzione della società in liquidazione in primo grado non contiene alcuna domanda di nullità o annullabilità della transazione suddetta ( si vedano le conclusioni inserite nella penultima pagina, non numerata) ma solo una lunga narrativa delle vicissitudini delle società facenti capo “ al gruppo ed il patrimonio accumulato dai germani ”, Pt_5 Pt_5
del tutto estranee al presente giudizio, come ritenuto correttamente dal Tribunale .
In definitiva, anche l'appello incidentale della va respinto, con il che la CP_1
sentenza di primo grado risulta interamente confermata.
Il governo delle spese deve tener contro dell'esito negativo sia dell'appello principale che dei due appelli incidentali. Quindi, nel rapporto tra Autorità Portuale e appellante incidentale le spese del grado possono essere compensate. Controparte_1
L'Autorità Portuale, la e la vanno Controparte_1 Controparte_3
condannate in solido, stante “l'interesse comune “ manifestato dalle stesse nel negare il credito della a rifondere a quest'ultima le spese del Controparte_6
grado, liquidate in € 14.317,00 corrispondente all'importo medio ( per le quattro fasi processuali ) di cui alla tariffa in tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore ricompreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00, importo cui va aggiunto quello di € 2.147,55 per le
38 spese generali e da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Chierchia ex art. 93
c.p.c.. A sua volta, la va condannata al rimborso delle Controparte_3 spese del grado in favore della liquidate in € 26.154,70 Controparte_1
corrispondente all'importo medio ( per le quattro fasi processuali ) di cui alla tariffa in tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore ricompreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00 , importo cui va aggiunto quello di € 3.923,20 per le spese generali e da distrarre in favore dell'avvocato Alessandro Lipani ex art. 93 c.p.c..
Infine, considerato l'esito degli appelli, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale Autorità Portuale e delle parti appellanti incidentali e di Controparte_1 Controparte_3
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_8
n.8716/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020, nonché sugli appelli incidentali proposti dalla e dalla così provvede: Controparte_1 Controparte_3
1. rigetta tutti gli appelli, confermando la sentenza appellata;
2. compensa le spese del grado nel rapporto tra Autorità Portuale e Controparte_1
3. condanna l'Autorità Portuale, la e la Controparte_1 Controparte_3
in solido al rimborso delle spese del grado sostenute dalla
[...] [...]
liquidate in € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55 per le spese Controparte_6
generali, il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Chierchia;
4. condanna la al rimborso delle spese del grado in Controparte_3
favore della liquidate in € 26.154,70 per compensi ed € 3.923,20 Controparte_1
per le spese generali, il tutto da distrarre in favore dell'avvocato Alessandro Lipani.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 il Presidente estensore
Caterina Molfino
39
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente - Relatore -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. ssa Caterina di Martino - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli recante il n. 8716/2020 e pubblicata il 18 dicembre 2020, iscritto al n. 814/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, pendente
TRA
Parte_1
(c.f./p.iva ) in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'avv. Antonio Giuseppe Esposito ( ) con procura alle liti CodiceFiscale_1 in calce all'atto di appello previa delibera di incarico n.24/2021 del 26.01.2021
- appellante -
E
(c.f./p.iva ) in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2 unico e legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Lipani (c.f.
) C.F._2
- appellata/appellante incidentale -
NONCHÉ
1 L.M.G. – c.f./p.iva ) in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3
rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Chierchia (c.f.
) C.F._3
appellata–
E
(già , (c.f./p.iva Controparte_3 CP_1
) in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano P.IVA_4
Blandini (c.f. ) C.F._4
- appellata/appellante incidentale -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con un ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 23.6.2014, la CP_1 CP_1
chiedeva al Tribunale di Napoli di ingiungere all'Autorità di Sistema Portuale del
Mare EN NT (d'ora in poi, Autorità Portuale o anche A.P. ) il pagamento in suo favore della somma di €.1.586.000,00 oltre interessi legali in virtù della fattura n.47 del 16.10.2013, inerente ai lavori di somma urgenza – effettuati dalla quale armatore autorizzato ad effettuare servizi portuali - aventi ad CP_4
oggetto la rimozione di “trovanti rocciosi” dai fondali prospicienti gli ormeggi nn.47/48/49 nel porto di Napoli ed appaltati dall'Autorità Portuale con ordinativo n.103 del 26.03.2013.
La ricorrente allegava che:
- con verbale di somma urgenza del 12 febbraio 2013 l'Autorità Portuale dichiarava “essere urgenti i lavori per la individuazione e la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47, 48 e 49 al Molo Flavio Gioia nel Porto di Napoli di Somma Urgenza ai sensi dell'art. 147 del Regolamento 21/12/1999 n° 54 onde procedere ad eseguire un primo intervento di ispezione subacquea e la successiva rimozione di eventuali trovanti rinvenuti con l'ausilio di moto pontone” e invitava formalmente l'armatore suddetto – ed altre ditte specializzate - con lettera di invito prot. n. 72 del 28 febbraio 2013, a partecipare alla procedura di affidamento lavori, predisponendo un elenco prezzi con previsione di ribasso ai fini dell'aggiudicazione;
2 - all'esito dell'esperimento della gara la era dichiarata CP_4
aggiudicataria dei lavori, avendo offerto un ribasso percentuale unico del
21,043% da applicarsi sull'elenco prezzi posto a base di gara per l'esecuzione dei lavori;
con ordinativo n. 103 del 26 marzo 2013, l'Autorità Portuale comunicava alla che le erano stati affidati i lavori in rassegna sulla base del CP_4 ribasso offerto del 21,043% e, con successivo processo verbale del 26 marzo
2013, procedeva alla consegna dei lavori;
- eseguite le lavorazioni commissionate, la inoltrava all'Autorità CP_4
Portuale la fattura n. 47 del 16 ottobre 2013 per un importo di Euro
1.586.000,00;
- l'Autorità Portuale il 21 ottobre 2013 emetteva il certificato di esecuzione dei lavori eseguiti, a firma del R.U.P. geometra altresì Controparte_5 attestando che l'importo contabilizzato alla data del 16 ottobre 2013 era pari ad
Euro 1.300.000,00 oltre I.V.A. e riconoscendo espressamente che alla data del
21 ottobre 2013 “i lavori sono stati eseguiti regolarmente con buon esito e non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria”;
- la committente non effettuava il pagamento, sicché, con nota del 25 febbraio
2014, la sollecitava il saldo della fattura;
CP_4
- con missiva dell'1.3.2014 la comunicava di aver acquistato da CP_1
il ramo di azienda relativo “ ai lavori/servizi in essere” con atto CP_4 per Notar del 30.12.2013 rep. 132603; Per_1
- con delibera n. 128 del 21.5.2014 l'Autorità Portuale – in persona del
Commissario Straordinario prendeva atto della cessione e Persona_2
attestava il subentro della alla nei diritti ed CP_1 CP_4
obblighi di cui al ramo ceduto;
- con atto pubblico per Notar del 26.03.2014 repertorio Persona_3
n. 61 era costituita la di cui la ra unico socio Controparte_1 Controparte_4
e nel cui patrimonio era conferito – tra l'altro - il credito di cui alla fattura impagata n. 47 del 16.10.2013;
3 - l'atto di cessione veniva notificato in data 02.05.2014 all'Autorità Portuale che con nota prot. 806 del 12.05.2014 ne confermava la ricezione e richiedeva chiarimenti sul motivo per il quale era stato notificato l'atto di costituzione della
Controparte_1
- con nota del 19.5.2014, riscontrata dall'Autorità Portuale il giorno successivo, la chiariva che con la costituzione della società, l'unico socio Controparte_1 della stessa, aveva ceduto alla stessa il credito di cui alla fattura CP_4
impagata n. 47 del 16.10.2013 e che, pertanto, la committente sarebbe stata
“legittimamente liberata” pagando l'importo della fattura alla neonata
[...]
di cui venivano comunicate le coordinate bancarie;
CP_1
- il pagamento non interveniva.
Il giudice del monitorio con provvedimento dell'8.8.2014 richiedeva chiarimenti documentali del seguente tenore “chiarimenti in ordine al titolo della pretesa azionata, in particolare sull'approvazione dei lavori da parte della stazione appaltante ex art. 147 Regio decreto n. 54/1999”.
La depositava una nota producendo il certificato di regolare Controparte_1
esecuzione dei lavori del 21.10. 2013 da cui si evinceva che l'importo contabilizzato alla data del 16 .10. 2013 era pari ad € 1.300.000,00 oltre Iva.
A seguito del successivo decreto di integrazione documentale del 25.9.2014, richiamato il comma 5 dell'art. 147 del DPR 555/1999 secondo cui “qualora un'opera
o un lavoro intrapreso per motivi si somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati”, la ricorrente produceva ulteriore nota integrativa in cui riduceva la somma inizialmente richiesta del 10%, chiedendo la liquidazione dei costi corrispondenti al 90% e quindi il minor importo di €.1.170.00,00 sulla base dell'art.147 del DPR n.554/1999.
Con il decreto ingiuntivo n. 6576/2014 emesso il 9.10.2014 e depositato il giorno successivo, notificato il 2014, il Tribunale ingiungeva alla Autorità di Sistema
Portuale del il pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
della somma di €.1.170.000,00, oltre IVA come per legge, “con gli interessi legali dalla
4 notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo, non essendo applicabili gli interessi di cui al D.Lgs.
n.163/06 in mancanza di titolo contrattuale”, oltre spese e competenze di lite.
Al detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione la Autorità Portuale con atto di citazione notificato l'8.1.2015, eccependo la non debenza dell'importo ingiunto per i seguenti motivi:
a) inefficacia del decreto ex art.644 c.p.c. per omessa notifica dell'istanza di riformulazione della domanda in uno col provvedimento monitorio;
b) nullità del decreto per il difetto dei presupposti dell'art.633 c.p.c. per modifica del titolo della pretesa azionata in giudizio, stante l'inutilizzabilità della fattura n. 47;
c) nullità del decreto per carenza di legittimazione attiva ed inammissibilità della domanda monitoria per mancanza di titolarità attiva della essendo Controparte_1
evidente che la non avrebbe potuto cedere in favore della CP_4 [...]
il credito portato dalla fattura n.47 in quanto si trattava di un credito CP_1 ricompreso nel ramo di azienda già precedentemente ceduto dalla CP_4
(ditta appaltatrice) alla (ora ) con atto di CP_1 Controparte_3 cessione di ramo di azienda per notaio n.132603 del 30.12.2013; Per_1
d) l'infondatezza e/o inammissibilità della domanda, in quanto le opere eseguite non potevano essere affidate con la procedura di somma urgenza in quanto l'art. 175 DPR
207/2010 prescrive la procedura di somma urgenza per i lavori in economia, di poi l'art. 176 limita tale procedura ai lavori che non superino l'importo di € 200.000,00;
e) l'infondatezza della pretesa in quanto le opere non sono state né contabilizzate né approvate dall'Autorità portuale, cosicché la relativa spesa non le è opponibile;
f) la mancata sottoposizione delle opere eseguito a collaudo;
g) l'inesigibilità del credito ai sensi dell'art. 141 comma 9 del decreto legislativo n.
163/2006 e 143 DPR n. 207/2010, che prevedono la necessità del certificato di collaudo o di regolare esecuzione per il pagamento.
Quindi, rassegnava le seguenti conclusioni: “ 1) In via preliminare, in accoglimento delle ragioni espresse al capo A) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, dichiararsi l'inefficacia del decreto opposto ex art. 644 cpc;
2) Ancora in via preliminare, in accoglimento delle ragioni espresse al capo B) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, dichiararsi la nullità del decreto opposto per il
5 difetto dei presupposti dell'art. 633 cpc;
3) In accoglimento delle ragioni espresse al capo C) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto per carenza di legittimazione attiva, nel merito, dichiararsi l'inammissibilità della domanda per mancanza di titolarità dal lato attivo dell'obbligazione dedotta;
4) In via gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo D) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda;
5) In via ancora gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo E) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda;
6) In via ulteriormente gradata, in accoglimento delle ragioni espresse al capo F) della premessa, che qui si intendano integralmente riferite e trascritte, revocato il decreto opposto, nel merito, dichiararsi
l'inammissibilità della domanda. In ogni caso, vinte le spese e le competenze di lite …”
Si costituiva la con una comparsa depositata il 9.4.2015 e, nel Controparte_1
resistere all'avversa opposizione, deduceva che:
- non vi era stata alcuna modifica della domanda monitoria;
- l'omessa notifica della nota integrativa non pregiudicava la tempestività della notifica del decreto ingiuntivo;
- sussisteva, in suo favore, la titolarità del credito, in quanto con l'atto pubblico
Notar del 26.3.2014 rep. 61 racc. 35 registrato il 4.4.2014 al n. Per_1
6221/T, notificato all'Autorità Portuale il 2.5.2014, la aveva CP_4 ceduto alla il credito verso l'Autorità Portuale per l'importo Controparte_1
di € 1.586.000,00 per la fattura n. 47; precisava inoltre che il contratto di cessione di ramo di azienda dalla alla era estraneo CP_4 CP_1
al credito in questione in quanto la fattura n. 47 non era ricompresa tra i crediti ceduti con la cessione del ramo d'azienda, crediti partitamente individuati ed elencati;
- sull'assenza di approvazione dei lavori eseguiti richiamava la lettera ordinativo prot. n. 103 del 26.3.213, il processo verbale di consegna lavori, il certificato di regolare esecuzione lavori firmati dal geometra dell'Autorità Controparte_5
6 Portuale, funzionario delegato al procedimento di affidamento dei lavori di somma urgenza;
- sull'assenza del certificato di collaudo, allegava che tale mancanza dipendeva solo da una condotta omissiva ingiustificata dell'amministrazione, non contestabile alla controparte.
Pertanto, così concludeva: “
1. Rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi esposti nel corpo della presente comparsa di costituzione e risposta, e per
l'effetto 2. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 6575/2014 emesso dal
Tribunale di Napoli, sez. X, G.U. Dott. Magliulo in data 09.10.2014 e depositato in data
10.10.2014 e per l'effetto 3. Dichiarare dovuta alla a somma di cui Controparte_1
al predetto decreto ingiuntivo pari ad € 1.170.000,00 oltre iva e interessi legali, dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo, oltre spese legali come liquidate nel predetto decreto ingiuntivo, a titolo di rimborso dei costi sostenuti per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza ex art. 176 D.P.R. n. 207/2010 e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma;
4. Accertare
e dichiarare altresì dovuto alla l'ulteriore importo pari ad € Controparte_1
130.000,00 oltre iva quale differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 e la somma liquidata nel decreto ingiuntivo n. 6576/2014 e per l'effetto condannare l'Autorità
Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi legali e al tasso di mora per le OO.PP. sulla somma complessiva di €
1.300.000,00 dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
5. In via gradata rispetto a quanto sub 2, 3, 4, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenga di dover revocare il decreto ingiuntivo n. 6576/2014, accertare e dichiarare che la
[...]
è creditrice nei confronti dell'Autorità Portuale di Napoli dell'importo complessivo CP_1
di € 1.300.000,00 oltre iva per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porto di
Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi legali e al tasso di mora per le OO.PP. dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
6. In via ulteriormente gradata rispetto a tutto quanto sub 2, 3, 4, 5, nella denegata ipotesi in cui Codesto On.le Tribunale ritenga di dover accogliere le eccezioni di
7 merito ex adverso formulate, accertare e dichiarare il diritto della l Controparte_1
pagamento da parte dell'Autorità Portuale di Napoli dell'importo complessivo di €
1.300.000,00 oltre iva per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porto di Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041
c.c., e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della suddetta somma, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo;
7. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre iva e CPA, con attribuzione ex art. 93 cpc al sottoscritto procuratore antistatario …”
Nella fase istruttoria le parti producevano documenti;
venivano escussi i due testi indicati dalla società opposta, e , soggetti operanti sul Testimone_1 Tes_2
cantiere della . Respinta l'istanza di CTU contabile, sull'eccezione CP_4 dell'Autorità portuale, il Tribunale, con ordinanza del 30.01/03.02.2017, ordinava la chiamata in causa della la quale con atto del 02.11.2018, si costituiva CP_1 dichiarando “di non aver nulla a pretendere in relazione al credito di cui al contenzioso in oggetto e di cui è presente causa, trattandosi di credito di titolarità della CP_1
(e/o suoi aventi causa anche parziali). Dichiara, altresì, espressamente di non aver
[...]
nulla a pretendere con riferimento ai sottostanti lavori e/o operazioni e ribadisce pertanto di non aver nessun interesse al presente giudizio”.
Con comparsa del 24.10.2019, si costituiva la Controparte_3 dichiarando di non aderire alle difese avanzate precedentemente dalla CP_1
chiedeva, quindi, di accertare che il credito vantato dalla oggetto Controparte_1
del decreto ingiuntivo, era di spettanza della - in Controparte_3
quanto esso non avrebbe potuto essere ceduto senza specifica approvazione della
Autorità debitrice - e per l'effetto accogliere l'opposizione.
Spiegava, altresì, intervento con comparsa ex art. 111 c.p.c. depositata il 26.10.2019 anche la (già , nella qualità di cessionaria Controparte_6 Controparte_7
del 15% del credito oggetto del giudizio in virtù di atto di cessione del credito del
16.10.2018 tra la e l chiedendo di accogliere le Controparte_1 Controparte_7 conclusioni formulate dalla cedente e, anche a parziale modifica del Controparte_1
8 decreto opposto, condannare l' Controparte_8
al pagamento, direttamente in favore della della quota parte del 15%
[...] CP_6 del credito che sarà riconosciuto in favore della cedente, oltre interessi al saggio commerciale (o in subordine ex art. 1284 IV comma c.c.), rivalutazione, iva ed ulteriori accessori.
All'udienza del 13.07.2020, l'Autorità Portuale eccepiva la tardività della costituzione della , con conseguente inammissibilità delle domande Controparte_3
di accertamento ex adverso avanzate;
al contempo, però, evidenziava che le deduzioni della confermavano la fondatezza dell'eccezione di Controparte_3
carenza di legittimazione attiva della Controparte_1
La eccepiva la tardività e l'inammissibilità della domanda avanzata Controparte_1
sia dalla sia dalla e, in Controparte_3 Controparte_6
ogni caso, ne eccepiva l'infondatezza.
Sull'opposizione decideva il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 8716/2020, pubblicata il 18 dicembre 2020, che così disponeva:
“a) rigetta l'opposizione ma, preso atto dell'intervento della e Controparte_6
della cessione parziale alla stessa del credito in questione, revoca il decreto ingiuntivo n.
6576/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014; b) condanna l'Autorità di
Sistema Portuale del Mar EN NT al pagamento, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 994.500,00 in favore della e di € Controparte_1
175.500,00 in favore della oltre Iva, e con gli interessi legali Controparte_6 dalla notifica del decreto ingiuntivo;
c) condanna l' Parte_1
al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate nel
[...]
decreto ingiuntivo opposto, e di quelle del giudizio di opposizione che liquida, in favore della in € 27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in € 7.456,80 per compensi, oltre – per entrambe le società vittoriose - il Controparte_6
rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Alessandro Lipani ed all'avv. Giuseppe Chierchia, quali procuratori antistatari rispettivamente della società opposta e di quella interventrice;
restano a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute”.
[...]
9 In particolare, il Tribunale ripercorreva le eccezioni hinc et inde formulate e così motivava la decisione: sull'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. riteneva che l'omessa notifica della memoria di chiarimenti richiesta dal Tribunale stesso ( unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo e al decreto ingiuntivo) non comportava l'inefficacia del provvedimento monitorio in quanto ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
“l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso”.
Sulla nullità del decreto per difetto dei presupposti dell'art. 633 c.p.c. il Tribunale evidenziava che la domanda ex art. 147 comma V del D.P.R. n. 554/2019 comportava una mera modifica del titolo ed una riduzione dell'importo rispetto alla domanda di natura contrattuale proposta nel ricorso monitorio e non costituiva, pertanto, una mutatio libelli ma una emendatio, tenuto conto della totale identità del fatto dedotto alla base del credito azionato.
Sulla nullità del decreto per carenza di legittimazione attiva e l'inammissibilità della domanda per mancanza di titolarità del credito da parte della il Controparte_1
Tribunale esaminava preliminarmente il contratto di cessione di ramo di azienda operata dalla in favore della con atto Notar n. CP_4 CP_1 Per_1
132603 del 30.12.13, che prevedeva all'art. 4: non rientranti nel ramo di azienda che si cede, e come individuati nella perizia di stima di cui sopra;
pertanto detti debiti resteranno rispettivamente a favore e a carico della cedente, ad eccezione dei debiti e crediti afferenti il summenzionato ramo di azienda che sono espressamente elencati negli elenchi allegati come 'Allegato 9', 'Allegato 10', 'Allegato 11',
'Allegato 12', Allegato 13' a 'Allegato 14'…>. Quindi, scrutinato partitamente il contenuto di tutti gli allegati richiamati e prodotti in unione al contratto di cessione di ramo di azienda, il Tribunale riteneva che “ soltanto i debiti e crediti indicati nei menzionati Allegati rientrano nella cessione, mentre gli altri ne sono esclusi: e poiché dalla lettura dell'Allegato n. 11 risulta ceduto alla il credito vantato nei confronti CP_1
dell'Autorità Portuale in forza della fattura n. 60 del 27.11.2013 per l'importo di €
27.816,00, mentre il presente giudizio verte sul pagamento della fattura n. 47 del 16.10.2013
10 per l'importo di € 1.568.000,00, ne deriva che il credito oggetto di quest'ultima fattura, a seguito della cessione, sarebbe rimasto nella titolarità della che quindi CP_4 legittimamente l'avrebbe ceduto alla odierna convenuta con atto pubblico del 26.03.2014”. Più in particolare, il Tribunale non mancava di osservare che “la cessione del ramo di azienda ha avuto ad oggetto la realizzazione di alcuni lavori specificamente elencati, tra cui pure quelli relativi alle opere fluviali, di sistemazione idraulica e di bonifica, con contestuale cessione anche dei requisiti relativi al costo della manodopera impiegata ed ai beni strumentali.
Se tale enunciazione è formulata in via generale e tendenzialmente omnicomprensiva di qualunque attività inerente detti lavori, deve però rilevarsi che, nel prosieguo dell'atto, si chiarisce, al fine di determinare il prezzo della cessione, che le “attività afferenti il ramo di azienda” ceduto sono quelle indicate al punto 3) del medesimo atto e sono, appunto, quelle identificate negli Allegati da 9) a 14). Ora, di tali Allegati risulta esibito solo quello recante il numero 11), che non contiene pacificamente il riferimento al credito controverso nel presente giudizio, ma non anche gli altri Allegati;
ciononostante, dalle considerazioni che seguono, si desume che il credito di cui alla fattura azionata dalla non era ricompreso Controparte_1 in alcuno degli elenchi contenuti negli Allegati dal 9) a 14). Difatti, le attività elencate nell'atto di cessione come “afferenti il ramo di azienda” sono quasi tutte stimate assegnando a ciascuna di essa valori alquanto ridotti, quindi molto inferiori a quelli dei lavori per cui è causa, e sono collegate a posizioni soggettive o beni diversi da quelli oggetto del presente giudizio, come l'avviamento, quote di partecipazione sociali, attrezzature ecc. Le uniche attività tra quelle indicate in detto elenco ed oggetto di cessione che potrebbero in astratto ricomprendere i lavori di cui alla fattura n. 47/2013, sono due, ossia quelle stimate rispettivamente per € 1.613.630,63 e per € 2.533.306,62. Sennonché, quest'ultima è relativa
a crediti “derivanti da rimanenze di lavori eseguiti e non ancora fatturati sui cantieri oggetto della presente cessione”, meglio dettagliati nel prospetto dell'Allegato 13. Il riferimento a crediti “non ancora fatturati” induce ad escludere che in tale voce possa essere ricompreso anche il credito posto a base del decreto ingiuntivo opposto, in quanto tale credito era stato invece inserito nella fattura suindicata precedente all'atto di cessione, e ciò esclude inequivocamente che esso potesse quindi rientrare nell'ambito dei crediti “non ancora fatturati”.
L'altra voce, invece, è quella relativa a “crediti derivanti da fatture emesse dai clienti e relativi ai lavori oggetto della presente cessione del ramo di azienda” che, quindi, potrebbe
11 astrattamente includere quella relativa al credito, regolarmente fatturato, per cui la
[...]
ha agito nel presente giudizio. Tuttavia, i crediti inclusi nella voce de qua sono solo CP_1 quelli riportati nell'Allegato n. 11 e tra questi, come già innanzi anticipato, vi è la fattura n.
60 del 27/11/2013 e non anche la n. 47 del 16/10/2013. Per concludere sul punto, il credito oggetto della presente lite non era ricompreso tra quelli ceduti dalla alla CP_4
perché non era inserito tra i crediti elencati negli Allegati e perché solo questi CP_1 erano stati oggetto di cessione unitamente al ramo d'azienda. Dal che deriva che la CP_4
era effettivamente ancora titolare del credito in argomento nel momento in cui l'aveva
[...]
ceduto successivamente alla Controparte_1
Sulla posizione della il Tribunale osservava che la stessa aveva assunto CP_1
“un atteggiamento ondivago e contraddittorio”, in quanto in un primo momento aveva aderito alla posizione della società creditrice per poi dissociarsi e rivendicare per sé il diritto di credito. Anche in fase extraprocessuale la condotta della s.r.l. si era palesata assai contraddittoria in quanto, con missiva dell' 1 marzo 2014, essa aveva comunicato all'Autorità che in data 30 dicembre 2013, con atto per Notar Per_4
rep. n° 132603, aveva proceduto all'acquisto del ramo di azienda della
[...]
società indicando i lavori di somma urgenza di cui all'ordinativo n. CP_4
103 del 25.3.2013. Invece, nell'atto di cessione di credito rogato dal Notar Per_5
in data 16.10.2018, in cui la aveva ceduto parzialmente il
[...] Controparte_1 credito oggetto del presente giudizio alla nella misura del 15%, la Controparte_7
era intervenuta per dichiarare espressamente, all'art. 5 di tale atto, di CP_1 non aver nulla a pretendere in relazione al credito ceduto e di non essere mai stata titolare dello stesso credito a nessun titolo;
di conseguenza la rivendicazione creditoria della società in liquidazione, al pari di quella della CP_1
originariamente intervenuta, non aveva ragione d'essere.
Nel merito della domanda creditoria il Tribunale, accertato che i lavori erano stati consegnati e regolarmente eseguiti e certificati dalla stessa Autorità Portuale alla data del 21.10.2013, riteneva che essa era sostenuta da prova scritta nei limiti di cui all'art. 147 comma 5 DPR n. 554/1999; in particolare affermava che, in mancanza di un contratto, il credito in contestazione non trovava la sua fonte nel titolo contrattuale, ma nella norma suddetta, necessariamente applicabile al fatto dedotto in
12 giudizio, e per la quale nel caso di lavori di somma urgenza, intrapresi, per necessità dell'autorità committente, senza l'approvazione preventiva dell'organo competente della stazione appaltante, in favore dell'appaltatrice era dovuto il pagamento di un importo corrispondente “alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori già realizzati”. Secondo il Tribunale, la mancanza della preventiva approvazione escludeva, si, il perfezionamento della procedura ma determinava ipso iure l'applicabilità della regola dettata dall'art. 147 cit., trasfusa nell'art. 176 comma
5 del DPR n. 207/2010, applicabile ratione temporis (“Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera
o dei lavori realizzati”).
Alla luce della documentazione prodotta ed, in particolare, del certificato di regolare esecuzione e contabilizzazione dei lavori ( come certificato dall'Autorità portuale alla data del 21.10.2013 ) e del contenuto del registro di contabilità della CP_4
in cui era riportato un “riepilogo settimanale attrezzature e maestranze”, con l'indicazione degli interventi realizzati giornalmente, il Tribunale ha ritenuto che i lavori erano stati correttamente eseguiti dalla In ordine alla Controparte_4 quantificazione della pretesa, il giudice di primo grado ha tenuto conto della relazione tecnica del perito di parte attrice ing. che ha ricostruito e Persona_6 contabilizzato le attività poste in essere dalla società ed ha raffrontato i documenti ed allegati con quanto contabilizzato dalla stessa Autorità portuale nella certificazione rilasciata;
ha ritenuto, pertanto, superflua la ctu richiesta dalla . Controparte_1
Sull'inesigibilità del credito per mancanza di collaudo il Tribunale ha ritenuto che l'assenza di collaudo non era idonea a paralizzare la pretesa creditoria in quanto essa era stata determinata dal comportamento inerte della committente, che non poteva riverberarsi in danno della società creditrice e pregiudicare il diritto di quest'ultima al pagamento dell'importo per lavori correttamente eseguiti.
Sul quantum debeatur a parere del Tribunale l'importo riconoscibile alla creditrice, sulla base della disciplina normativa applicabile e del consolidato indirizzo dei giudici di legittimità e dei giudici amministrativi al riguardo, era quello di cui alla seconda nota integrativa della creditrice in sede monitoria, in cui era operata una corretta
13 riduzione del 10% ( corrispondente al presumibile “profitto” dell'appaltatrice) sull'importo contabilizzato di € 1.300.000,00; confermava, pertanto, l'importo di cui al D.I. di € 1.170.000,00 oltre iva.
Infine, tenuto conto della mancata stipula di un contratto, non riconosceva gli interessi commerciali previsti dal D.lgs. n. 231/2002; negava, inoltre, gli interessi ex D.Lgs. n. 163/06 ed ex D.M. 145/2000 (artt. 29 e 30), confluiti nel D.P.R.
207/2010, recante il nuovo Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti
Pubblici previsti in materia di appalto pubblico, stante il mancato perfezionamento dell'iter di regolare affidamento dei lavori previa approvazione degli stessi;
riconosceva i soli interessi al tasso legale dalla data di notifica del decreto ingiuntivo.
In definitiva, l'Autorità Portuale veniva condannata al pagamento della somma complessiva di € 1.170.000,00, oltre l'Iva ed interessi legali sulla somma di €
1.170.000,00 dalla notifica del decreto ingiuntivo. L'importo suddetto era, tuttavia, diviso in due segmenti, situazione dalla quale derivava la revoca del decreto, per le ragioni che seguono.
Sulla domanda dell'interventrice – formulata con comparsa di intervento depositata il
26.10.2019 - (ex ) cessionaria del credito Controparte_6 Controparte_7 in esame nella misura del 15% in virtù del con atto di cessione di credito rogato dal
Notar in data 16.10.2018, Rep. n. 112.135 - notificato al debitore Persona_5 ceduto in data 16.11.2018, con il quale la lo aveva ceduto, il Controparte_1
Tribunale preliminarmente ha rigettato l'eccezione di tardività della sua costituzione argomentando che il limite temporale eccepito era inesistente;
ciò in quanto il terzo comma dell'art. 111 c.p.c. dispone che, in ogni caso, il successore a titolo particolare nel processo può intervenire o essere chiamato in causa in ogni fase del processo e che la sua costituzione non è soggetta alle forme ed ai termini prescritti dall'art. 269
c.p.c., riguardante la chiamata del terzo in causa su iniziativa di parte.
Nel merito della pretesa, riteneva la cessione parziale del credito legittima, in quanto essa aveva natura transattiva, come si evinceva sia dall'art. 1, secondo il quale la società “a titolo transattivo rinunzia alle azioni, diritti, ragioni ed eccezioni Controparte_7
promosse nei confronti della società , sia dall'art. 2 che prevede che Controparte_1
“Lemapod Fin. s.r.l…al medesimo titolo transattivo, cede parzialmente pro soluto il suddetto
14 credito litigioso sopra descritto, e le sottostanti ragioni di credito, vantato nei confronti dell'Autorità Portuale, oggi oltre Controparte_8
IVA, rivalutazione monetaria ed oltre interessi anche già maturati e di qualsiasi natura…alla società “ che, come innanzi rappresentata, accetta, affinché quest'ultima ne Controparte_7 diventi titolare, nella percentuale del 15% (quindici per cento) cento), a titolo di risarcimento del dedotto danno patrimoniale da questa subito a fronte delle rinunzie da essa effettuate».
Il Tribunale riteneva, inoltre, non rilevanti le vicende societarie della CP_4
riferite dall'opposta, dal momento che nel giudizio di opposizione non risultava impugnata la validità o l'efficacia di detto atto transattivo contenente la cessione in esame e che, pertanto, essa non poteva essere messa in discussione a causa di problematiche societarie interne.
Rigettava la contestazione mossa dalla secondo la quale, pur Controparte_1
ammettendo la validità e l'efficacia della cessione, il credito della
[...]
(già ) non sarebbe stato comunque liquido ed esigibile e, Controparte_6 CP_7
pertanto, l'azione proposta dall'interventrice doveva essere rigettata in quanto l'art. 2 della cessione prevedeva che l'ammontare del dovuto poteva essere quantificato solo nel momento in cui lo stesso fosse risultato in via definitiva accertato con il passaggio in giudicato del titolo giudiziale. Ciò in quanto, ad avviso del Tribunale, l'articolo 2 richiamato conteneva già una compiuta stima del credito pari a € 175.500,00 ( che corrispondeva al 15% di € 1.170.000,00) e si limitava a chiarire che l'importo del 15% doveva essere calcolato anche sul maggiore diverso credito eventualmente riconosciuto in sentenza, fattispecie in concreto non verificatasi.
Inoltre, l'art. 4 affermava che «la cessionaria avrà diritto di agire autonomamente, stragiudizialmente, giudizialmente ed anche in via esecutiva, e/ o intervenire in giudizio e/o incassare il 15% (quindici per cento) dell'intero importo che verrà accertato, riconosciuto e/o liquidato in sede giudiziale e/o arbitrale». In altri termini, la società cessionaria, aveva già negoziato con la cedente il proprio diritto di intervenire nel presente giudizio e di vedersi riconosciuto il 15% di quanto sarebbe stato alla fine accertato dal Tribunale nel giudizio medesimo.
In definitiva, statuiva: “a) rigetta l'opposizione ma, preso atto dell'intervento della
[...]
e della cessione parziale alla stessa del credito in questione, revoca il Controparte_6
15 decreto ingiuntivo n. 6576/2014 emesso dal Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014; b) condanna l'Autorità di Sistema Portuale del Mar EN NT al pagamento, per la causale di cui in motivazione, della somma di € 994.500,00 in favore della Controparte_1
e di € 175.500,00 in favore della oltre Iva, e con gli interessi Controparte_6 legali dalla notifica del decreto ingiuntivo;
c) condanna l' Parte_1
al pagamento delle spese del procedimento monitorio, come liquidate
[...] nel decreto ingiuntivo opposto, e di quelle del giudizio di opposizione che liquida, in favore della in € 27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in € 7.456,80 per compensi, oltre – per entrambe le società vittoriose - Controparte_6
il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione all'avv.
Alessandro Lipani ed all'avv. Giuseppe Chierchia, quali procuratori antistatari rispettivamente della società opposta e di quella interventrice;
restano a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute”.
[...]
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' Autorità Portuale con una citazione notificata il 16 febbraio 2021, formulando all'uopo i seguenti motivi così rubricati: “a)
Violazione dell'art.633 c.p.c. Nullità del decreto per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c.; b) Nullità del decreto ed inammissibilità della domanda di pagamento per carenza di legittimazione attiva;
c) Inammissibilità della domanda;
d) Mancata prova del credito;
e) Decorrenza interessi;
f) Spese della fase monitoria.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“I. In via cautelare, ai sensi e per gli effetti dell'art.283 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.8716/2020 del 18.12.2020 del Tribunale di Napoli, emessa all'esito del giudizio rubricato al n.R.G.757/2015; II. Nel merito, in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto ai punti “a”, “b”, “c” e “d”, accogliere l'opposizione spiegata dalla
[...]
e per, l'effetto revocare il decreto ingiuntivo Controparte_8
n.6576/2014 emesso del Tribunale di Napoli il 09/10.10.2014 e dichiarare non dovuta alla
e alla cessionaria intervenuta alcuna Controparte_1 CP_6 Controparte_6
somma; III. Nel merito, sempre in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto ai punti
“b”, “c” e “d”, revocare la condanna dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare EN
16 NT al pagamento della somma di €.994.500,00 in favore della e di Controparte_1
€.175.5000,00 in favore della . oltre IVA, ed interessi legali CP_6 Controparte_6 dalla notifica del decreto ingiuntivo;
IV. Nel merito, sempre in via principale, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di
Napoli per come dedotto al punto “f” e “g”, revocare la condanna dell'
[...]
al pagamento delle spese del monitorio, come liquidate Controparte_8 nel decreto ingiuntivo opposto, e alle spese del giudizio di opposizione liquidate, in favore della in €.27.803,10 per compensi professionali, ed in favore della Controparte_1 [...]
in €.7.456,80 per compensi, oltre accessori, con attribuzione ai rispettivi Controparte_6
procuratori, confermando, però, la pronuncia nella parte che pone a carico della CP_1
le spese processuali dalla stessa sostenute;
V. Nel merito, in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto al punto “f”, revocare la condanna dell' al Controparte_8
pagamento delle spese del monitorio, come liquidate nel decreto ingiuntivo opposto;
VI. Nel merito, in via estremamente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande principali, accogliere il presente gravame e per l'effetto, in riforma della sentenza
n.8716/2020 del Tribunale di Napoli per come dedotto al punto “e”, revocare la condanna dell' al pagamento degli interessi Controparte_8 legali dalla notifica del decreto, riconoscendo la decorrenza degli interessi stessi dalla notifica della sentenza;
VII. Con, in ogni caso, vittoria di spese e competenze di lite sia del presente grado di giudizio, che del giudizio di primo grado”.
Il 25 maggio 2021 si è costituita l'appellata che, nel resistere Controparte_1
all'appello, ha contestato i motivi di gravame eccependone l'infondatezza; ha proposto a sua volta appello incidentale per i motivi che saranno esposti in seguito e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in via pregiudiziale, respingere l'istanza ex art.
283 c.p.c. proposta dall'appellante; 2) sempre in via pregiudiziale, nell'ipotesi in cui l'Ecc.ma
Corte di Appello non ritenesse di poter accogliere l'appello incidentale di cui al n. 4 delle presenti conclusioni, separare la causa concernente la domanda della Controparte_6
avente ad oggetto la condanna dell'
[...] Parte_1
"al pagamento direttamente in favore della
[...] Parte_2
[.. già della quota parte del 15% (quindici per cento) del credito che sarà Controparte_9
riconosciuto in favore della cedente , e sospenderla, ex art. 295 c.p.c., fino Controparte_1 alla definizione del giudizio, il cui esito è pregiudiziale, pendente dinanzi al Tribunale di
Napoli, XII Sezione Civile, Dott.ssa Pezzullo, recante n. RG 27792/2020; nel merito 3) dichiarare inammissibile ovvero respingere l'appello proposto dalla di Sistema CP_8
Portuale del Mare EN NT e per l'effetto, salvi gli effetti degli appelli incidentali con questo stesso atto proposti, confermare la sentenza impugnata;
4) accogliere l'appello incidentale e, previa declaratoria di nullità dell'"atto di cessione del credito" del 16.10.2018, autenticato nelle firme dal Notaio , rep. 112135, racc. 25300, riformare la decisione Per_5
impugnata attribuendo alla 'intera somma dovuta dall' Controparte_1 [...]
previa (ove occorra) conferma del decreto Controparte_8
ingiuntivo opposto che aveva disposto in tal senso;
5) accogliere l'appello incidentale e, per
l'effetto, condannare l al pagamento Controparte_8 dell'ulteriore importo di € 130.000,00 oltre IVA, pari alla differenza tra l'importo di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 e la somma oggetto di condanna in primo grado (corrispondente all'importo del decreto ingiuntivo opposto), oltre interessi sino al soddisfo. 6) accogliere
l'appello incidentale e, per l'effetto, condannare l' Controparte_8 al pagamento, con riferimento a tutte le somme oggetto di condanna, degli
[...]
interessi di mora nella misura stabiliti dalla normativa in materia di opere pubbliche e fino al soddisfo. 7) in via gradata, accertare e dichiarare il diritto della l Controparte_1
pagamento da parte dell'Autorità di Sistema del dell'importo CP_8 Controparte_8 complessivo di € 1.300.000,00, oltre Iva, ovvero della diversa somma che dovesse essere accertata quale dovuta in corso di causa, per lavori di somma urgenza affidatile per la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi 47-48-49 al molo Flavio Gioia nel Porti di Napoli con ordinativo n. 103 del 26.03.2013, a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., e per l'effetto condannare l'Autorità Portuale di Napoli, in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore della esponente della predetta somma, oltre interessi come per legge dalla data di maturazione del diritto e sino al soddisfo. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio con attribuzione ex art. 93 c.p.c. al sottoscritto procuratore antistatario”.
18 Il 25 maggio 2021 si è costituita anche la che nel Controparte_3
resistere agli appelli avversi, ha a sua volta proposto appello incidentale per i motivi che saranno di seguito esposti, rassegnando le seguenti conclusioni: “1. dichiarare inammissibile in rito, infondato nel merito e, comunque, rigettare l'avverso appello ( principale), confermando la sentenza n. 8716/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data
18.12.2020; 2. tenuto conto dell'appello incidentale spiegato da Controparte_3 disporre la immediata sospensione della efficacia esecutiva della sentenza n. 8716/2020 emessa dal Tribunale di Napoli in data 18.12.2020; 3. accogliere, in ogni caso, i motivi di appello incidentale, così come proposti dall'appellata e, per l'effetto, riformare la sentenza in parte qua, ed in via assolutamente principale ed in primo luogo, dichiarare tenuto e condannare
l'appellante principale a pagare la somma accertata in primo grado direttamente in favore di
5. in linea gradata, nel caso di mancato accoglimento del primo Controparte_3
motivo di appello incidentale e, comunque, tenuto conto del fatto che l'atto di cessione del
16.10.2018 è stato impugnato, sospendere ex art. 295 cpc il presente giudizio in attesa della decisione di quello recante RG n. 27792/2020; 6. condannare chi di ragione al pagamento delle spese di lite, direttamente in favore del procuratore antistatario.
Il 25 maggio 2021 si è costituita, infine, la che nel Controparte_6 resistere agli appelli avversi ha contestato i motivi di gravame, eccependone l'infondatezza e ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) dichiarare l'improcedibilità
e/o inammissibilità dell'odierna impugnazione principale proposta dall'
[...]
ed incidentale proposta da 2) rigettare Controparte_8 Controparte_1
l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;
3) rigettare
l'avversa impugnazione principale proposta dall' Controparte_8
ed incidentale proposta da contro l'odierna appellata, ed attesa
[...] Controparte_1
la loro infondatezza in fatto ed in diritto confermare i capi di sentenza da loro impugnati contro l'odierna appellata;
4) il tutto con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso spese forfetario al 15%, C.P.A. ed I.V.A., con attribuzione al procuratore anticipatario”.
Con provvedimento del 15 giugno 2021 la Corte ha respinto l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata.
All'udienza collegiale del 4 febbraio 2025 l'appello è stato trattenuto in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. primo comma.
19 Negli scritti conclusionali depositati dalle parti non si rinvengono conclusioni difformi da quanto già in limine.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale
Con il primo motivo di appello principale rubricato“Violazione dell'art.633 c.p.c..
Nullità del decreto per difetto dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità di cui all'art.633 c.p.c.” l'appellante ripropone il primo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo, lamentando che il Tribunale non ha dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto nonostante l'assenza dei requisiti di cui all'art.633 c.p.c., allegando, in particolare, che la aveva inizialmente fondato la pretesa azionata Controparte_1
in monitorio sulla fattura n.47 del 16.10.2013 e successivamente, su richiesta del
Tribunale, poiché non vi era l'approvazione definitiva delle opere affidate né vi era un consuntivo circa la rilevazione e quantificazione del costo delle opere realizzate, aveva modificato con nota integrativa del 19.09.2014 l'originaria richiesta, riducendola alla somma di €.1.170.00,00 sulla base della prescrizione di cui all'art.147 del DPR
n.554/1999. Così facendo, secondo l'Autorità Portuale la società creditrice aveva modificato sia nell'an che nel quantum la domanda iniziale, che era fondata su titolo contrattuale, e basato la nuova domanda sull'anticipazione delle spese sostenute, fattispecie prevista dalla normativa in tema di appalti di opere di somma urgenza prevista dall'art.147 comma V del DPR n.554/1999. Tale modifica costituirebbe, quindi, una inammissibile mutatio libelli.
Secondo l'appellante, erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto che la procedura dei lavori di somma urgenza, che, secondo la disposizione speciale di cui all'art. 147, prevede unicamente la liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati, sia assimilabile a quella di arricchimento senza causa e che, quindi, sarebbe stata ammissibile la modifica della domanda originariamente fondata su titolo contrattuale in quella dettata dall'art.2041 c.c., posto che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ( richiama Cass. n.27124 del
25.10.2018, Cass. n.8582 del 09.04.2013, Corte di Appello Brescia sent.12.02.2019) la modifica della domanda di pagamento originariamente effettuata sulla base di un titolo contrattuale non consente la proposizione di una domanda di arricchimento ex
20 art.2041 c.c. che si configurerebbe come domanda nuova come tale inammissibile.
Inoltre la nuova domanda, introdotta con la nota integrativa del ricorso per D.I. sarebbe stata insufficiente a soddisfare i requisiti di ammissibilità del monitorio previsti dall'art.633 c.p.c.. in quanto il credito non era certo, liquido ed esigibile ma costituente un mero indennizzo di spese sostenute per le opere realizzate da un terzo soggetto la prive di approvazione, con un ribasso del 10%. CP_4
Inoltre, il Tribunale avrebbe omesso di considerare che ai sensi dell'art.13 del “foglio patti e condizioni inerente l'affidamento delle opere appaltate” era esclusa la possibilità di esigere anticipazioni, il che ha determinato l'inesistenza del credito vantato in sede monitoria. Inoltre ai sensi dell'art.7 del richiamato e prodotto “foglio patti e condizioni inerente all'affidamento delle opere appaltate” era stabilito che il pagamento sarebbe avvenuto solo a consuntivo, quindi dopo l'approvazione dell'organo appaltante e dietro presentazione di fattura, dal che l'inesigibilità del credito.
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
Inammissibile in quanto con esso l'appellante principale introduce lamentele generiche, che ricalcano pedissequamente le eccezioni e le difese effettuate in primo grado e che non sono idonee a mettere in crisi la decisione del Tribunale. Ed infatti, la somma di denaro attribuita alla ( ed in parte alla Controparte_1 CP_6
a) non è stata fondata sulla fattispecie di cui all'art. 2041 c.c., domanda formulata dalla società opposta solo in via “ulteriormente gradata “ in comparsa di costituzione a pagina 23. Il richiamo del Tribunale alla fattispecie de qua è stato fatto solo quale “assimilazione concettuale” ed al solo fine di motivare l'ammissibilità della “emendatio “ della domanda in fase monitoria;
b) il “mutamento del titolo” lamentato dall'appellante principale non è intervenuto nella fase dell'opposizione, ragion per cui la giurisprudenza richiamata in materia di limiti processuali della opposizione a decreto ingiuntivo non è pertinente, oltre che del tutto superata ( sul tema si veda Cass.
SS.UU. 26727/2024, che ha condiviso Cass. n. 9633/2022, Cass. n.
27183/2023 e Cass. n. 32933/2023);
c) la pretesa pecuniaria non è stata fondata sulla esecuzione di lavori affidati nel rispetto della normativa sull'appalto pubblico, a partire dall'approvazione del
21 competente organo della stazione appaltante, non intervenuta, quindi non è disciplinata dalle regole negoziali di cui al “Foglio e Condizioni “ allegato CP_10 al “processo verbale di consegna lavori” del 26.3.2013 ( in particolare, artt. 3,7
e 13 delle Condizioni). Ne consegue che il richiamo a tale disciplina rappresenta un tema sterile ed inidoneo a riformare la pronunzia di primo grado poiché relativo ad ipotesi negoziale regolare (o regolarizzata) non concretizzatasi e non richiamata a sostegno della decisione, anzi respinta dal Tribunale sia pure implicitamente, in quanto incompatibile con la costruzione in motivazione.
Il motivo è, altresì, infondato in quanto correttamente il Tribunale ha ritenuto applicabile al caso in esame la disciplina dei lavori di somma urgenza di cui all'art. 147
DPR 554/1999 . Ed infatti, preso atto dell'integrazione del ricorso sollecitata dallo stesso giudice in fase monitoria, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di un principio più che consolidato nella giurisprudenza di legittimità, relativo alla cd.
“complanarietà teleologica“ che consente l'emendatio della domanda all'interno della medesima vicenda sostanziale già dedotta tra le stesse parti, tendente alla realizzazione (almeno in parte) della medesima utilità finale già avuta di mira con l'originaria domanda ( nei termini, Cass. n. 28873/2024, conf. a Cass. Ord. n.
18546/2020).
Nel caso in esame, il decreto ingiuntivo è stato concesso in forza della esecuzione di lavori di somma urgenza effettuati in favore dall'Autorità Portuale;
il fatto che l'ingiunzione sia stata richiesta, in via definitiva, ed ottenuta per una somma inferiore a quella originariamente invocata dall'ingiungente non ha mutato il fondamento storico fattuale della pretesa stessa ma, con le integrazioni documentali offerte a norma dell'art. 640 c.p.c., ha consentito l'inquadramento della stessa nel disposto di cui all'art. 147, V comma del DPR 554/1999 – trasfuso nell'art. 176, V comma DPR
207/2010. Tale ipotesi normativa, come ritenuto dal costante indirizzo di legittimità, comporta che “in materia di appalto pubblico allorché sia stata disposta per ragioni di somma urgenza l'immediata esecuzione di lavori, cui non abbia fatto seguito l'approvazione nei termini previsti dalla stessa norma, sorge a carico dell'ente pubblico un'obbligazione ex lege al pagamento dei soli costi di produzione di quanto effettivamente realizzato, restando
22 invece escluso un compenso imputabile al profitto dell'imprenditore affidatario dei lavori “( nei termini, Cass. n. 25945/2018 conf. a Cass. 1073/2016 ).
Deve quindi ritenersi che, stante la vigenza della normativa richiamata e dell'interpretazione offerta dai giudici di legittimità, che questa Corte non ha motivo di non condividere, correttamente il giudice del monitorio ha offerto al creditore la possibilità di chiarire il fondamento della sua pretesa e parametrare il quantum debeatur all'insorgenza di una obbligazione ex lege a carico dell'Autorità portuale committente.
A tanto si aggiunga che, nella fase dell'opposizione, la parte opponente, debitrice in senso sostanziale, ha avuto ampia possibilità di paralizzare la pretesa avversa formulando eccezioni che tenessero conto del fatto dedotto in giudizio, costituito dalla esecuzione di lavori connotati da somma urgenza “eseguiti regolarmente con buon esito e che non hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria” alla data del 21.10.2013 . Ne consegue che, in questa sede, non ha senso insistere sulla erroneità del decreto ingiuntivo eccependo che “ La domanda spiegata nel ricorso per decreto ingiuntivo opposto, per come modificata mediante la nota integrativa depositata dall'appellata
è priva, infatti, dei requisiti di cui all'art.633 c.p.c., quindi non idonea a Controparte_1
giustificare l'emissione del monitorio” ( in atto di appello pagina 6), tenuto conto del fatto che un eventuale vizio genetico del D.I. è stato superato dalla pronunzia che ha definito la fase successiva a cognizione piena, nell'ambito della quale le questioni sorte in sede monitoria sono state tutte discusse dalle parti e risolte con la decisione.
Analogamente non può condividersi l'assunto dell'appellante, per il quale la CP_1
“non ha chiesto il pagamento di un credito certo, liquido ed esigibile (quale quello
[...]
presumibilmente basato su titolo contrattuale e su documento fiscale/fattura del quale si dichiarava cessionaria) bensì l'indennizzo di spese sostenute per le opere realizzate da un terzo soggetto la prive di approvazione, e con un ribasso del 10%” , quindi non CP_4
avrebbe diritto ad incamerare un credito privo di certezza e liquidità, cioè non esigibile;
la pretesa creditoria posta a fondamento del decreto ingiuntivo è stata oggetto di approfondimenti istruttori nella fase di cognizione in contraddittorio delle parti e, deve ripetersi, è stata accolta non sulla base di un titolo contrattuale, circostanza, quest'ultima, sulla quale dovrà tornarsi nell'esaminare parte dell'appello incidentale della CP_1
23 A fronte delle emergenze documentali offerte dall'ingiungente in primo grado, l'A.P. si è limitata a opporre eccezioni formali – quali quelle in merito alla pretesa inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo, correttamente disattese dal Tribunale – e sostanziali generiche e fumose – anch'esse correttamente disattese, oggetto dei successivi motivi di appello, di cui si dirà. Per contro, non ha contrastato specificamente i documenti depositati in giudizio ( alcuni dei quali, da parte della stessa opponente) quali:
- l'invito a gara n. 72 del 28.2.2013 ( con allegato elenco prezzi relativo al costo orario del nolo di pontone e dell'attività dei sommozzatori, redatto dal funzionario dell'A.P.) in cui già si faceva espresso riferimento alla somma urgenza ex art. 147 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 554/1999 ( cd. Regolamento Merloni) e l'indicazione “ i lavori sono finanziati con fondi propri dell'Autorità Portuale e per loro natura sono assimilabili a quelli previsti dal DPR 34/2000 (Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici n.d.r.) per la categoria OG 7 ( opere marittime e lavori di dragaggio in acque dolci e salate, n.d.r.);
- la lettera ordinativo prot. 103 del 26.3.2013, richiamante ancora una volta la normativa specifica suddetta;
- il processo verbale di consegna lavori del 26.3.2013 in cui si richiamava il progetto dei lavori e la lettera ordinativo e si nominava il geometra CP_11
della dei lavori;
[...] Controparte_12
- il certificato di esecuzione regolare dei lavori firmato dal responsabile del procedimento in cui l'Autorità committente dava atto del fatto che i lavori erano iniziati il 26.3.2013, che alla data del 21.10.2013 i lavori erano in corso, che fino a quel momento erano stati eseguiti dal soggetto affidatario e che le lavorazioni effettuate a quella data – ritenute regolari ed aventi buon esito - erano state contabilizzate per € 1.300.00,00.
Ne consegue che non assume rilievo, nei termini chiariti, il fatto che il lavoro complessivamente ipotizzato non era stato portato a compimento, dal momento che l'importo richiesto era relativo a quanto effettivamente e concretamente eseguito, che la committente non ha inteso pagare pur non contestandone specificamente la
24 quantità e la qualità. In definitiva, le censure di cui al primo motivo non possono in alcun modo essere condivise.
Con il secondo motivo rubricato “Nullità del decreto ed inammissibilità della domanda di pagamento per carenza di legittimazione attiva” l'appellante censura la sentenza nella parte in cui riconosce in capo alla la titolarità del credito dedotto, Controparte_1
sulla scorta di una interpretazione – non condivisa dall'appellante - dell'atto di cessione di ramo d'azienda intervenuto tra e la (ora in CP_4 CP_1
liquidazione) in data 30.12.2013. Per l'appellante la non disponeva Controparte_1
del credito azionato di cui alla fattura n.47 del 16.10.2013, in quanto esso era relativo all'attività inerente il ramo di azienda già ceduto dalla (ditta CP_4
appaltatrice) alla (ora ) con atto di CP_1 Controparte_3
cessione di ramo di azienda per notaio n.132603 del 30.12.2013. In Per_1
particolare, secondo l'appellante con delibera n.128 del 21.05.2014, la CP_1
– a seguito della cessione del ramo di azienda da parte della – era CP_4
subentrata in tutti i diritti e obblighi facenti capo al detto ramo ed in particolare proprio ai lavori urgenti appaltati con ordinativo n.103 del 23.03.2013; di conseguenza il Tribunale non avrebbe correttamente interpretato l'atto di cessione, ritenendo erroneamente che il credito portato dalla fattura n. 47 del 16.10.2013 poteva essere ceduto dalla alla in quanto specificamente escluso CP_4 Controparte_1 dalla cessione del ramo d'azienda effettuata a favore della oggi in CP_1
liquidazione. A tal proposito richiama gli articoli della cessione di ramo d'azienda ed in particolare l'art.2 con il quale si stabiliva che “La società cede alla CP_4
società la proprietà del ramo d'azienda dotato di tutti i requisiti necessari per CP_1
l'ottenimento dell'attestazione SOA e costituito dal complesso dei beni organizzati per
l'esercizio dell'attività di lavori pubblici e privati, per […] opere marittime e lavori di dragaggio (quali i lavori di somma urgenza appaltati con ordinativo n.103 del 26.03.2013 ed aventi ad oggetto la rimozione di trovanti dai fondali prospicienti gli ormeggi nn.47/48/49 nel Porto di Napoli) […] comprensivo del complesso di tutti i beni mobili registrati e non eventualmente impiegati nei cantieri oggetto della cessione del ramo di azienda
[…], oltre alla cessione di tutto il contenzioso attivo in essere e di quello da attivare ivi comprese le procedure monitorie in corso sia per quanto attiene alla fase di recupero delle
25 somme riconosciute […]”. Quindi, a suo dire, i lavori di somma urgenza appaltati rientravano nel ramo d'azienda ceduto dalla lla tenuto CP_4 CP_1 conto anche del fatto che gli stessi erano stati sospesi, quindi non ultimati, e che il procedimento, stante l'assenza del collaudo, non era concluso;
in altre parole, la titolarità del presunto credito era in capo alla e non poteva essere CP_1
oggetto di successiva cessione a favore della da parte di Controparte_1 CP_4 anche a norma dell'art.4 dell'atto di cessione in base al quale erano “esclusi dalla
[...]
presente vendita i debiti non rientranti nel ramo di azienda che si cede, [….] ad eccezione dei debiti e dei crediti afferenti il su menzionato ramo di azienda che sono espressamente elencati negli elenchi allegati come Allegato 9, Allegato 10, Allegato 11, Allegato 12, Allegato 13,
Allegato 14”. Ha chiesto alla Corte di porre l'attenzione sull' ”Allegato 13” – Prospetto di controllo delle valutazioni dei lavori in corso di esecuzione al 30.12.2013, del quale il Giudice di primo grado non avrebbe tenuto in alcun modo conto.
Il motivo è del tutto infondato poiché si basa, in sostanza, sulla lettura di un documento ( l'Allegato 13) di cui il Tribunale non ha potuto disporre in quanto non depositato nel giudizio di primo grado ma per la prima volta in appello, in violazione della regola dettata dall'art. 345 c.p.c.. Quindi paradossalmente l'appellante vorrebbe attribuire al giudice di primo grado un errore interpretativo che non era possibile commettere in quanto riferito ad un documento non prodotto, lacuna imputabile unicamente l'appellante principale. Ed infatti, non potrebbe sostenersi che trattasi di un documento di cui deve ammettersi in appello la, sia pur tardiva, produzione a seguito delle modifiche introdotte con d.l. n. 83/2012, convertito in legge n. 83/2012, al terzo comma dell'art.345 c.p.c. che ha fatto salva la produzione in appello di nuovi documenti “ che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”. Non è il nostro caso, stante la piena e risalente disponibilità di tale documento da parte della A.P..
Ma quand'anche lo si volesse esaminare, deve concludersi che il richiamo a tale allegato costituisce solo un mero tentativo di confondere le acque, in quanto esso non attiene assolutamente al credito in contestazione.
Il Tribunale ha correttamente esaminato e interpretato le disposizioni contenute nel contratto di cessione del ramo d'azienda dal quale risulta che per volontà delle parti
26 non tutti i crediti afferenti il ramo d'azienda sono stati ceduti ma solo quelli specificamente individuati nell'atto e nei suoi allegati. In particolare, il credito in questione non è indicato, né menzionato in alcun allegato né tanto meno nell'allegato
13; inoltre, l'importo dei lavori di cui al documento tardivo è di € 600.000,00 non corrispondente a quello dei lavori in questione, per i quali è stato emesso un certificato di contabilizzazione all'ottobre 2013 per € 1.300.000,00 oltre IVA, per un totale di €
1.586.000,00. Si aggiunga che il credito è stato fatturato il 16.10.2013 che, quindi, mai avrebbe potuto far parte di “crediti derivanti da lavori eseguiti e non ancora fatturati” al 30.12.2013 . Né l'opponente in primo grado ha offerto alcuna prova del fatto che il credito di cui al lavoro in questione fosse effettivamente parte del complesso ceduto, una prova volta a superare l'esame logico dei documenti del coacervo probatorio;
questo in quanto perché è del tutto illogico ritenere che per lavori contabilizzati per € 1.300.000,00 nel mese di ottobre 2013 ci si aspettasse in sede di cessione l'emissione di una fattura per appena € 600.000,00 a dicembre 2013.
Quindi, il fatto che il collaudo non fosse intervenuto e che, quindi, il procedimento di affidamento ed esecuzione dei lavori non fosse formalmente concluso – come sembra affermare l'A.P. a pagina 12 dell'atto di appello – non significa che il lavori di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 fossero ancora “in corso di esecuzione al 30.12.2013” .
In definitiva, il tema della cessione del credito di cui alla predetta fattura è stato correttamente affrontato e risolto dal Tribunale.
Con il terzo motivo rubricato “Inammissibilità della domanda” l'appellante lamenta, in modo ripetitivo e fumoso, che il Tribunale avrebbe erroneamente riconosciuto in favore della ed anche pro quota (15%) dell'interventrice Controparte_1
cessionaria il diritto al pagamento delle somme Parte_3
conseguenti i lavori di somma urgenza per cui è causa, a suo dire non riconoscibili in favore della in quanto i lavori erano stati eseguiti dalla CP_1 CP_4
ed in quanto le attività effettuate rientravano nel ramo di azienda ceduto dalla ad altra società, la successivamente posta in CP_4 CP_1
liquidazione. In particolare, secondo la A.P. la società ingiungente non aveva titolo per “ esigere il pagamento fondato su altro titolo causale, quale ad esempio l'indebito arricchimento o pagamento di una prestazione che non ha effettuato”.
27 La censura è inammissibile in quanto non chiara e, quindi, non idonea ad investire il giudice del gravame. Ed infatti, la censura sembra ripetere in termini cumulativi temi già trattati e chiariti:
- sul piano oggettivo, la causa petendi del credito della , quale CP_1
cessionaria, riposa sul fatto che la cedente ha svolto lavori di somma urgenza, quindi, indipendentemente al nomen iuris che ad esso si voglia attribuire, rappresenta la corresponsione di un importo dovuto de iure, pur epurato del profitto, previsto dall'art. 176 del D.P.R.
5.10.2010 n. 207 (già art. 147 del
D.P.R. n. 554/1999), ipotesi normativa nello specifico qui inveratasi;
- come ritenuto dal Tribunale, il giudice della opposizione a decreto ingiuntivo deve statuire sulla pretesa fatta valere in giudizio sulla base del fatto che ha dato origine al credito più che sulla base del “titolo”, ciò che il giudice di primo grado ha fatto;
- sul piano soggettivo, non può più dubitarsi del fatto che alla regolare cessione di un credito – di cui si è già parlato in occasione della disamina del secondo motivo - consegue il diritto del cessionario ad utilizzare gli strumenti legali disponibili per conseguire l'adempimento.
La censura, pertanto, non ha ragione d'essere.
Con il quarto motivo rubricato “Mancata prova del credito” l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver il Tribunale ritenuto il credito provato pur in assenza di una CTU contabile, che l'appellante ritiene essere necessaria essendo stata contestata la debenza delle somme e stante l'inattendibilità delle testimonianze rese.
Il motivo è infondato e va rigettato. Quanto alla mancata disposizione della ctu, vale la pena di ricordare che essa non è un mezzo probatorio nella disponibilità delle parti ma uno strumento di valutazione della prova gestito dal giudice facendo uso di poteri ufficiosi e discrezionali esercitabili – con adeguata motivazione - del tutto indipendentemente dalle richieste delle parti.
Nel merito della quantificazione del compenso spettante per i lavori eseguiti, il
Tribunale ha correttamente valutato secondo prudente apprezzamento tutti gli elementi documentali offerti anche dalla A.P. nonché le testimonianze dei due
28 operatori escussi e la consulenza di parte redatta dall'ingegnere non Persona_6
specificamente contestata dall'opponente, per concludere che “ il materiale probatorio fin qui esposto risulta univoco e concordante, e, pertanto, in assenza anche di concreti elementi di segno contrario, deve ritenersi certamente sufficiente a comprovare la regolare e completa esecuzione dei lavori per l'importo richiesto, e ciò rende superfluo l'espletamento di una consulenza contabile".
Il giudizio va senz'altro condiviso, tenuto conto di quanto risultante mediante acquisizione al processo di atti contabili, alcuni provenienti dalla stessa A.P.; il giudice di primo grado ha, infatti, esaminato il certificato di esecuzione dei lavori e dall'attestazione della contabilizzazione per € 1.300.000,00 per le lavorazioni effettuate fino al 21.10.2013 proveniente dal R.U.P. geometra il Controparte_5
registro di contabilità della firmato dal responsabile del motopontone CP_4
utilizzato e dall'Autorità Portuale in persona del suo direttore dei lavori geometra contenente il “riepilogo settimanale attrezzature e maestranze”, con CP_11
l'indicazione degli interventi realizzati giornalmente. Tali dati sono stati raffrontati dal Tribunale con la relazione tecnica dell'ingegnere in cui il tecnico aveva Per_7
ricostruito e contabilizzato le lavorazioni poste in essere con riferimento alle singole attività di uomini e di mezzi, con relative stime, parametrate sull'elenco prezzi redatto dal predetto geometra come tariffe orarie per l'utilizzazione dei mezzi e degli CP_11 uomini. A questo punto, in assenza di adeguate contestazioni di parte avversa, che, si ribadisce, non ha mai negato la effettiva e regolare esecuzione delle opere per le quali era richiesto il pagamento, correttamente il Tribunale ha attribuito valore probatorio minusvalente alle due testimonianze, come era nei suoi poteri fare in base ai principi ermeneutici dettati dall'art. 116 c.p.c., avendo spiegato che alcune distonie cronologiche evidenziate nelle deposizioni erano attribuibili a falli della memoria, stante il contenuto dirimente dei documenti. Né l'odierna appellante principale spiega per quale motivo logico la testimonianza dei signori sarebbe Tes_1 Tes_2
stata idonea a mettere in crisi le prove documentali, giustamente valorizzate dal
Tribunale e non contestate specificamente dalla debitrice.
Con il quinto motivo rubricato “Decorrenza interessi” l'appellante ritiene che la sentenza sia errata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza degli interessi legali
29 dalla notifica del decreto ingiuntivo “e non dalla di emissione della sentenza di accertamento del credito”.
Il motivo è infondato. Ancora una volta l'A.P. sembra non cogliere il nucleo della decisione adottata. Ed infatti, premesso che gli interessi di mora di regola decorrono dalla notifica del decreto ingiuntivo, pur se oggetto di opposizione, nel caso in esame non costituisce deroga al detto principio il fatto che il decreto sia stato revocato. Ciò in quanto se è vero, come è vero, che il decreto ingiuntivo è stato revocato solo perché nella fase dell'opposizione si è fatto avanti un soggetto condividente del credito, essendo stato riconosciuto il suo diritto di riceverne direttamente il 15%, è pur vero che in sostanza il debito dell'A.P. per i lavori di somma urgenza commissionati a norma del comma V dell'art. 147 DPR 554/1999 trasfuso dello stesso comma dell'art. 176 DPR 207/2010 ed eseguiti con buon esito è esattamente quello richiesto in via definitiva con il ricorso per decreto ingiuntivo e per le stesse ragioni esposte nella nota integrativa dell'originario ricorso, accolte con il decreto oggetto di opposizione.
Allora, non si vede per quale motivo il Tribunale avrebbe dovuto negare alla notifica del decreto ingiuntivo il valore di “interpellatio” intesa come esplicita richiesta di adempimento fatta dal creditore al debitore.
Né potrebbe negarsi che la debitrice era stata messa in mora, circostanza che potrebbe sostenersi solo se si eccepisse che con la notifica del decreto ingiuntivo l'ingiunta non era stata messa in condizioni di comprendere le ragioni in base alle quali il pagamento era richiesto;
nel caso in esame, pur se l'ingiunta avesse voluto ritenere – come ha affermato infondatamente in giudizio – che non era stata messa in condizioni di adempiere in quanto il credito azionato non era “liquido”, essa avrebbe potuto compierne una stima, facendo uso di ordinaria diligenza, piuttosto che assumere una condotta ingiustificatamente dilatoria esplicitata dalla contestazione giudiziale integrale del credito e dalla negatoria degli elementi essenziali del rapporto ( sul tema, cfr. Cass. n. 24482/2022 ) .
In definitiva, la correttezza della decorrenza dalla notifica del d.i. degli interessi al tasso legale ( ex art. 1224 comma 1 c.c.) è evidente.
Con il sesto motivo rubricato “Spese della fase monitoria. Non dovutezza” la A.P. lamenta che la sentenza di primo grado sarebbe errata nella parte in cui l'opponente
30 è stata condannata al pagamento delle spese del monitorio, nonostante il decreto fosse stato revocato. Il motivo è infondato.
E' noto che le spese sostenute per ottenere il decreto ingiuntivo vengono di norma poste a carico della parte che risulta soccombente nel giudizio di opposizione. Ciò in quanto, secondo un principio reiteratamente affermato dai giudici di legittimità, il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, costituita dal ricorso (cfr. anche Cass. S.U. n. 927/2022). A tale principio consegue il fatto che il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Se l'opposizione viene respinta, con la conseguente conferma del decreto opposto, va da sé che alla parte vittoriosa spettino anche le spese della fase monitoria;
tuttavia il giudice può escludere dal rimborso le spese affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora manchino le condizioni di ammissibilità di tale domanda, oppure può, senza per questo violare il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., porle a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta se la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa, per esempio, dal pagamento della somma di cui al decreto nel corso del giudizio di opposizione oppure da altra circostanza ( cfr. Cass. n. 2217/2007; Cass. n. 75/2010). Questo in quanto la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, ma ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione. In definitiva, per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria non è determinante la sola revoca del decreto opposto, come vorrebbe l'appellante, occorrendo invece avere riguardo all'esito complessivo del giudizio, dovendo la
31 valutazione di soccombenza anche in relazione a tali spese confrontarsi con il risultato finale del giudizio.
Nel caso in esame l'appellante erra nel riconnettere la pretesa erroneità della sua condanna alle spese della fase monitoria alla sola circostanza della revoca del decreto ingiuntivo, per i motivi spiegati;
giova, per contro, ribadire che il decreto è stato revocato per un motivo specifico estraneo alla fondatezza della pretesa creditoria, dal che deriva che la condanna in parola ha trovato giustificazione anche nella peculiare situazione processuale creatasi a seguito dell' intervento di un concreditore.
In conclusione, l'appello principale va interamente respinto.
Sull'appello incidentale proposto dalla Controparte_1
A questo punto occorre esaminare l'appello incidentale proposto con la comparsa di costituzione depositata il 24 maggio 2021 dalla Controparte_1
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardività sollevata dalla in quanto l'appello incidentale è tempestivo;
esso è stato proposto con la CP_6
comparsa depositata il 24.5.2021 – nel termine di 20 giorni di cui all'art. 343 c.p.c. – quando non era ancora spirato il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, non notificata.
Con il primo motivo la censura la sentenza nella parte in cui il Controparte_1
Tribunale ha condannato l'Autorità Portuale al pagamento della somma di €
175.500,00, oltre accessori, corrispondente al 15% del credito riconosciuto, in favore della in virtù dell'atto per Notaio del Controparte_6 Per_5
25.11.2018, con il quale la “apparentemente al fine di transigere Controparte_1
una lite esistente con la società ora ( in comparsa CP_7 Controparte_6
di costituzione pagina 28) aveva ceduto a quest'ultima pro soluto il 15% credito per cui alla presente causa.
Secondo la detto atto sarebbe nullo in quanto la cessione del credito si CP_1
inserisce in una serie di atti mediante i quali si è provveduto a depauperare la CP_1
delle proprie attività, così riassunti. Con delibera del 7.5.2015 la aveva
[...] CP_1
riconosciuto al commercialista della società, nominato Parte_4
amministratore, oltre al compenso anche un ingente risarcimento danni in caso di revoca senza giusta causa, pari ad euro 600.000,00, oltre ad una autovettura e una
32 indennità di fine rapporto di Euro 5.000,00. Il aveva ceduto poi il credito alla Pt_4
oggi costituita dalla moglie CP_7 Controparte_6
e dalla figlia Successivamente la Controparte_13 Controparte_14 [...]
revocato il ha disconosciuto tale debito azionando vittoriosamente CP_1 Pt_4 dinanzi al Tribunale di Napoli una causa di accertamento negativo, all'esito della quale
è stato riconosciuto che al spettasse solo l'indennità di fine rapporto pari a € Pt_4
5.000,00. Secondo la , con la transazione de qua alla CP_1 CP_7
sarebbe stato riconosciuto un credito di euro 175.000,00 nonostante l'accertamento giudiziale dell'inesistenza del credito di inoltre la transazione sarebbe nulla Pt_4
anche per genericità dell'oggetto ex art 1346 cc, per l'assenza di causa, stante la mancanza di reciproche concessioni, per contrarietà all'art 1229 c.c., stante l'illegittimo esonero da responsabilità per dolo o colpa grave, nonché agli art. 2392 e
2393 c.c.. Ha aggiunto che nel giudizio n. 27792/2020 R.G. pendente dinanzi al
Tribunale di Napoli la ha proposto domanda di invalidità della Controparte_1
transazione, ragion per cui ha chiesto disporsi la separazione della domanda attinente al diritto della di conseguire il 15% del credito Controparte_6
giudizialmente riconosciuto per i lavori de quibus e conseguentemente sospendere il suo esame in attesa della definizione di quel giudizio.
Il motivo è inammissibile con riferimento alla domanda di nullità della transazione.
Ed infatti, la domanda di nullità – e le argomentazioni che la sorreggono - risulta per tabulas introdotta per la prima volta in appello, contro la regola dettata dall'art. 345 comma 1 c.p.c.; nel giudizio di primo grado, invero, la all'esito della Controparte_1
costituzione in giudizio della con comparsa del Controparte_6
26.10.2019, ha eccepito, peraltro genericamente, solo l'infondatezza e l'inammissibilità della domanda della interventrice.
Quanto alla richiesta di separazione delle domande e sospensione del giudizio relativo alla domanda della ex art. 295 c.p.c., deve osservarsi Controparte_6
che la transazione intervenuta tra la ( precedente denominazione della Controparte_7
) e la è stata oggetto di un procedimento conclusosi con CP_6 Controparte_1
sentenza n. 56/2019 della Corte d'Appello di Napoli che ha dichiarato l'estinzione del giudizio a seguito di cancellazione per inattività delle parti ( determinata dal
33 raggiungimento di un accordo tra le contendenti). Inoltre tra le suddette ( ed altre) parti è pendente – in fase di appello – il giudizio n. 3611/2024 ( prossima udienza
22.9.2026) costituente appello alla sentenza n. 2418/2024 del Tribunale di Napoli
Sezione Imprese. Ebbene, la asserita natura pregiudiziale dell'appello n. 3611/2024
– avente ad oggetto anche, tra l'altro, l'invalidità della transazione - rispetto alla domanda qui scrutinata è smentita dal fatto che tale ultimo giudizio è stato intrapreso in primo grado nel 2020, quindi, successivamente alla proposizione della domanda della nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo ( n. CP_6
757/2015 R.G., in cui la a introdotto la domanda con comparsa di intervento CP_6
del 26.10.2019), in cui la non ha affrontato il tema della nullità della CP_1
transazione; ciò rende evidente che la sorte della domanda di corresponsione diretta della quota del 15% alla – fondata sulla suddetta transazione – era già sub CP_6
iudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, quindi le questioni relative alla validità della transazione avrebbero dovuto trovare sede nel giudizio prioritariamente instaurato e, per scelta dell'opposta , sono state trascurate. Il percorso CP_1 processuale come tracciato dall'odierna appellante incidentale nega, quindi, il presupposto per accedere alla richiesta di separazione della domanda dell'interventrice dalla domanda della Controparte_1
Con il secondo motivo di appello la censura la sentenza in ordine Controparte_1 al capo con il quale è stata disattesa la domanda volta al conseguimento degli interessi moratori così come richiesti per assenza di un “formale contratto scritto o di un titolo ad esso equivalente, rappresentato dal perfezionamento della procedura prescritta dal citato art.
147”.
Per la società appellata, per i lavori eseguiti non sarebbe stata necessaria la stipula di un contratto, perché la fattispecie da cui deriva ex lege il diritto al pagamento è la emanazione da parte del funzionario del verbale di somma urgenza ex art. 176 del
D.P.R. n. 207/2010 (e prima art. 147 del D.P.R. n. 554/1999) e il successivo accordo dei prezzi, seguito dall'esecuzione dei lavori. In particolare, sebbene il diritto sia sorto ex lege, non v'è ragione di non riconoscere gli interessi moratori, e precisamente sia quelli ex L. 231/2002 sia quelli previsti in via generale per il ritardato pagamento dei corrispettivi derivanti dall'esecuzione delle opere pubbliche ed anche solo per la
34 ritardata emissione del titolo di spesa, a norma della disciplina dei LL.PP. ( D.P.R. del 16 luglio 1962, n. 1063 e successivamente DPR 554/1999 e D.M. n. 145/2000 nonché dagli artt. 141-144 del Codice degli appalti DPR 207/2010). Erroneamente, quindi, il Tribunale ha argomentato che “soltanto dopo la fissazione di tutte le condizioni regolatrici del rapporto, comprensive del titolo di spesa, può configurarsi la violazione di un termine di pagamento”, giacché nel Foglio di e Condizioni sottoscritto da CP_10 entrambe le parti vi era una compiuta regolamentazione contrattuale, ivi compreso il termine per il pagamento del corrispettivo (art. 7, 90 giorni dalla presentazione della fattura).
Il motivo è infondato sotto ogni profilo.
In primis non può dubitarsi del fatto che per il riconoscimento degli interessi ex d.lgs.
231/2002 è necessario che i crediti scaturiscano da un rapporto di natura contrattuale, che nel caso in esame manca, stante la definizione inequivoca ( ritardo nel pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale) di cui agli artt. 1 e
2 del d.lgs. cit.. Nel nostro caso non manca solo il contratto scritto ( richiesto ad substantiam ) ma difetta anche la natura di vero e proprio “corrispettivo” del pagamento in questione, per le ragioni già spiegate.
Con riferimento agli interessi moratori previsti dalla normativa di settore ( cioè in tema di appalto di opera pubblica), la censura è infondata per le ragioni già esplicitate nell'esaminare l'appello principale, quando si è spiegato che il richiamo al Foglio di e Condizioni sottoscritto dalle parti è fuorviante in quanto il Tribunale ha CP_10 riconosciuto solo il credito ex lege relativo a lavori di somma urgenza ex art. 176 del
D.P.R. n. 207/2010 (e prima art. 147 del D.P.R. n. 554/1999), effettivamente svolti e contabilizzati ad una certa data certa, epurato del profitto dell'impresa esecutrice.
Siamo dunque al di fuori di una regolare esecuzione della relazione tra stazione appaltante ed appaltatrice, come è evidente dall'assenza del segmento costituito dall'utile di impresa, con tutte le conseguenze anche in termini di accessori del credito.
Sul tema i giudici di legittimità hanno avuto modo di osservare che gli interessi
“speciali di mora” previsti dalle norme richiamate da “postulano la CP_1
determinazione certa del prezzo e costituiscono speciali interessi moratori, che riguardano esclusivamente il ritardo nel pagamento delle rate di acconto e di saldo del corrispettivo, e non
35 sono analogicamente ed estensivamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardato pagamento” ( Cass. 9545/2014, conf. a Cass. 6612/2005); nel caso in esame all'individuazione dell'importo del debito si è pervenuti attraverso una specifica ipotesi normativa, di natura eccezionale, ragion per cui la motivazione adottata dal Tribunale
è coerente con essa.
Con il terzo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna dell'Autorità Portuale al pagamento dell'ulteriore importo di € 130.000,00, oltre IVA, quale differenza tra la somma indicata nella fattura n. 47 del 16.10.2013 e l'importo riconosciuto con il decreto ingiuntivo opposto. La censura è infondata per i motivi già spiegati e riassumibili nel fatto che il titolo del credito, si ripete, non è la fattura, quindi il suo ammontare non può essere tenuto in considerazione quale minuendo da cui sottrarre l'importo del d.i.. Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che, riconoscendo il credito nei limiti di cui all'art. 176, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, ne è conseguito che esso non ha rappresentato il “prezzo della prestazione”, dal che deriva l'irrilevanza dell'importo in fattura. Del pari irrilevanti sono le difese con cui la invoca il pagamento dell'ulteriore 10% dell'importo fatturato a titolo CP_1 risarcitorio, in ragione dell'allegato comportamento scorretto e inadempiente dell'Amministrazione, richiamando anche il fatto che, in sede di aggiudicazione,
l'impresa aveva offerto un ribasso del 21,043%, ossia una percentuale ben superiore a quella presa come riferimento dal Tribunale quale importo dell'utile di impresa. A parere della Corte l'argomento è suggestivo ma infondato;
nel giudizio di primo grado l'odierna appellante incidentale non ha formulato alcuna conclusione evocante un titolo risarcitorio. Inoltre, il ribasso offerto in sede di aggiudicazione non è in alcun modo comparabile con quanto ottenuto con il d.i., essendo esso solo uno strumento teso all'attivazione di una gara tra imprese partecipanti.
Con il quarto motivo la ripropone la domanda subordinata di indebito CP_1
arricchimento. Il motivo è inammissibile in quanto non funzionale alla riforma anche parziale della sentenza di primo grado;
ed infatti il Tribunale ha accolto la domanda principale formulata ai nn. 2 e 3 delle conclusioni dell'opposta in primo grado, nei limiti di quanto ivi richiesto, quindi correttamente non ha esaminato la domanda
36 proposta “in via ulteriormente gradata” ( conclusioni al punto 6) ex art. 2041 c.c., che, peraltro, da un punto di vista strettamente quantitativo non avrebbe portato ad un risultato diverso ( cfr. Cass. Ord. n. 21138 del 29/07/2024).
L'appello incidentale proposto dalla Controparte_3
Deve premettersi che con la comparsa di costituzione con appello incidentale la ha formulato, per la prima volta in appello la domanda di condanna CP_1 dell'A.P. al pagamento diretto in suo favore delle somme di cui al d.i.; tale domanda
è inammissibile stante il divieto di nova in appello.
Nel merito ed in sintesi, vertendo l'appello incidentale sulla mancata titolarità del credito in questione in capo alla , esso va rigettato alla luce delle CP_1
motivazioni già esposte in merito all'appello principale.
Si è già spiegato, infatti, che il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo, ha correttamente interpretato le clausole contenute nell'atto di cessione del ramo di azienda del 30.12.2013, pervenendo al convincimento che il credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 era stato ceduto da alla CP_4 in quanto non provato che esso fosse incluso nelle attività del ramo Controparte_1
di azienda ceduto dalla prima alla CP_1
Il secondo motivo dell'appello incidentale della ha ad Controparte_3
oggetto l'infondatezza della domanda della interventrice CP_6 relativamente al riconoscimento del 15% del credito di cui alla fattura n. 47 del
16.10.2013”; l'appellante incidentale reitera l'argomento trattato in primo grado e, cioè, che avendo l'interventrice asserito di essere titolare di parte del credito azionato da in forza di un “atto di cessione del credito” del 16.10.2018, con il CP_1
quale la interventrice avrebbe acquistato da una quota pari al 15% CP_1
dell'intero credito, cioè non sarebbe stato possibile in quanto la cedente non era legittima titolare del credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013, quindi non avrebbe potuto cederlo all'interventrice. Della corretta legittimazione creditoria riconosciuta dal Tribunale alla si è già detto, quindi la censura va respinta per le CP_1
ragioni spiegate.
Sotto altro profilo, la eccepisce ancora che, se si dovesse Controparte_3 ritenere che il credito di cui alla fattura n. 47 del 16.10.2013 era stato correttamente
37 ceduto alla , l'atto di cessione intervenuto tra quest'ultima ed CP_1 CP_7
(oggi del 16.10.2018 non potrebbe spiegare alcun effetto in quanto l'atto in CP_6 questione sarebbe simulato, nullo e/o annullabile, tematica in relazione alla quale pende dinanzi a codesta Corte il giudizio n. 3611/2024 R.G. volto ad accertarlo .
Secondo l'appellante, del tutto contraddittoriamente il Tribunale avrebbe, da un lato preso atto delle gravissime vicende societarie della e, dall'altro, ha CP_1 ritenuto che le stesse non potessero assumere rilievo nel presente giudizio con la motivazione “ … dal momento che non risulta specificamente impugnata la validità o
l'efficacia di detto atto transattivo contenente la cessione che qui interessa e che, pertanto, non può essere messa in discussione a causa di tale problematica societaria interna”.
Della non pregiudizialità del giudizio in materia societaria rispetto al presente giudizio si è già detto. In ogni caso, premessa l'ambiguità – correttamente evidenziata dal Tribunale – tra la strategia processuale adottata dalla e dalla stessa CP_1 società quando posta in liquidazione, la lettura della comparsa di costituzione della società in liquidazione in primo grado non contiene alcuna domanda di nullità o annullabilità della transazione suddetta ( si vedano le conclusioni inserite nella penultima pagina, non numerata) ma solo una lunga narrativa delle vicissitudini delle società facenti capo “ al gruppo ed il patrimonio accumulato dai germani ”, Pt_5 Pt_5
del tutto estranee al presente giudizio, come ritenuto correttamente dal Tribunale .
In definitiva, anche l'appello incidentale della va respinto, con il che la CP_1
sentenza di primo grado risulta interamente confermata.
Il governo delle spese deve tener contro dell'esito negativo sia dell'appello principale che dei due appelli incidentali. Quindi, nel rapporto tra Autorità Portuale e appellante incidentale le spese del grado possono essere compensate. Controparte_1
L'Autorità Portuale, la e la vanno Controparte_1 Controparte_3
condannate in solido, stante “l'interesse comune “ manifestato dalle stesse nel negare il credito della a rifondere a quest'ultima le spese del Controparte_6
grado, liquidate in € 14.317,00 corrispondente all'importo medio ( per le quattro fasi processuali ) di cui alla tariffa in tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore ricompreso tra euro
52.000,00 ed euro 260.000,00, importo cui va aggiunto quello di € 2.147,55 per le
38 spese generali e da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Chierchia ex art. 93
c.p.c.. A sua volta, la va condannata al rimborso delle Controparte_3 spese del grado in favore della liquidate in € 26.154,70 Controparte_1
corrispondente all'importo medio ( per le quattro fasi processuali ) di cui alla tariffa in tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore ricompreso tra euro 520.000,00 ed euro 1.000.000,00 , importo cui va aggiunto quello di € 3.923,20 per le spese generali e da distrarre in favore dell'avvocato Alessandro Lipani ex art. 93 c.p.c..
Infine, considerato l'esito degli appelli, occorre, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante principale Autorità Portuale e delle parti appellanti incidentali e di Controparte_1 Controparte_3
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per gli appelli proposti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall
[...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Controparte_8
n.8716/2020 pubblicata il 18 dicembre 2020, nonché sugli appelli incidentali proposti dalla e dalla così provvede: Controparte_1 Controparte_3
1. rigetta tutti gli appelli, confermando la sentenza appellata;
2. compensa le spese del grado nel rapporto tra Autorità Portuale e Controparte_1
3. condanna l'Autorità Portuale, la e la Controparte_1 Controparte_3
in solido al rimborso delle spese del grado sostenute dalla
[...] [...]
liquidate in € 14.317,00 per compensi ed € 2.147,55 per le spese Controparte_6
generali, il tutto da distrarsi in favore dell'avvocato Giuseppe Chierchia;
4. condanna la al rimborso delle spese del grado in Controparte_3
favore della liquidate in € 26.154,70 per compensi ed € 3.923,20 Controparte_1
per le spese generali, il tutto da distrarre in favore dell'avvocato Alessandro Lipani.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 13 maggio 2025 il Presidente estensore
Caterina Molfino
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