CA
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 22/04/2025, n. 2489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2489 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConIGliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 741/19, posta in deliberazione all'udienza del 12 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Salvatore Vitale)
PARTE APPELLANTE
E
RT
(Avv. Raffaele Mario Vavalà) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Arnaldo Cascino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24408/18 emessa dal Tribunale di RO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24408/2018 il Tribunale Civile di RO ha definito come segue il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da Parte_1
e nei confronti di “definitivamente
[...] CP_2 RT
pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, formulata da entrambe le parti, relativamente all'immobile di Via G.B. Valente n. 169 piano IV int. 19 censito al
N.C.E.U. di RO Capitale, già Comune di RO al foglio 637 particella 157 sub. 46 cat. A/2 classe 2 vani 6,5 rendita Euro 1.342,79=; - accertata l'indivisibilità del medesimo bene immobile nonché la richiesta di attribuzione in proprietà esclusiva, formulata dalla parte convenuta, dichiara che l'immobile sopra descritto è attribuito definitivamente in proprietà esclusiva alla convenuta , nata a [...]
RO il 28.06.1977 C.F. ; - in ragione del contenuto e portata C.F._1
degli accertamenti tecnici del consulente tecnico d'ufficio, richiamati nella parte motiva della presente sentenza, alla luce della relazione tecnica e delle note integrative, accertato, come evidenziato nella parte motiva della presente statuizione, che il valore di mercato attualizzato dell'appartamento di Via G.B. Valente n. 169
RO è di Euro 328.000,00= ed il valore locativo attualizzato del medesimo bene è di
Euro 71.416,80=, considerato il valore pro quota delle spese sostenute e documentate dalla convenuta, sul medesimo bene, per totali Euro 1880,00 : 3 = €. 629,00= pro quota per totali Euro 419.931,80=; accertato altresì il valore di mercato attualizzato dell'immobile di via Corona Australe n. 57 in Ardea in Euro 281.140,00= ed il valore locativo attualizzato in Euro 186.082,00= al netto delle spese sostenute da parte attrice per Euro 7.127,00 pari ad Euro 2.375,66= pro quota;
accertato inoltre il valore di mercato attualizzato dell'immobile di via Ballao n. 70 in RO in Euro 287.000,00= ed il valore locativo attualizzato in Euro 170.475,00= al netto delle spese sostenute da parte attrice in Euro 52.531,00=, pari a Euro 17.510,33= pro quota, ritenuta e dichiarata la parziale compensazione delle somme di dare ed avere tra le parti, riconosce dovute alla parte convenuta dalle attrici RT Parte_1
e ved. in solido tra loro la somma totale di Euro
[...] CP_2 CP_1
36.662,10=, pari ad Euro 18.331,05= pro quota, per l'effetto condanna le attrici al pagamento in solido dell'importo totale di Euro 36.662,10= spese comprese sostenute sui singoli cespiti ed al netto delle operate compensazioni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;
- condanna le attrici in solido a corrispondere all'avv. Raffaele Mario Vavalà, procuratore dichiaratosi antistatario della convenuta
, la complessiva somma di Euro 16.000,00= di cui Euro RT
13.000,00= a titolo di onorari, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale delle attrici le spese di CTU”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di 1° grado: 1) in via istruttoria disporre la rinnovazione della c.t.u. con altro consulente;
2) in via principale ricalcolare i conguagli tra le parti secondo le censure del presente atto, con relativa condanna dell'appellata al pagamento di quanto di giustizia a favore dell'appellante; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o con vittoria di spese del presente grado di giudizio e compensazione delle spese di 1° grado;
3) in via subordinata ridurre l'importo e conguaglio dovuto alla appellata, , nella misura di giustizia, RT escludendo il vincolo di solidarietà passiva, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato le RT
conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis:
1. rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. procedere alla correzione dell'errore materiale di calcolo inficiante l'impugnata sent. n.
24408/2018 del Tribunale Civile di RO (da cui deriva che il credito vantato dalla IG.ra nei confronti dell'appellante RT Parte_1
risulta pari a € 9.013,72);
3. in ogni caso, accogliere l'appello incidentale parziale proposto dalla IG.ra ed in riforma parziale della gravata RT
sentenza, per l'effetto, dichiarare che il valore locativo del bene di Via G.B. Valente n.
169 ROMA non poteva essere non poteva essere quantificato ai fini della determinazione della massa ereditaria del defunto in quanto il Parte_2
Tribunale sul punto si è pronunciato nonostante lo stesso non sia stato oggetto di specifica domanda da parte attrice, , con la conseguenza, che Parte_1
la statuizione sul punto è illegittima ed arbitraria e l'ulteriore conseguenza che
l'effettivo credito vantato dalla IG.ra nei confronti della coerede RT
, pro quota, risulta pari a € 16.409,65, in virtù dei calcoli Parte_1
effettuati nel presente atto al motivo V. Condannare, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1
pro quota a pagare a la somma di €.16.409,65
[...] RT
oltre interessi dalla domanda di primo grado al soddisfo con espressa rinuncia alla statuizione di condanna in via solidale delle attrici e . Il tutto, con CP_1 CP_2
vittoria di spese e onorari di lite, distratte al procuratore antistatario avv. Raffaele
Mario VAVALA', oltre alla refusione del Contributo Unificato versato per la proposizione del presente appello incidentale”. Si è costituita a sua volta in giudizio che ha concluso come segue: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di RO, previa declaratoria della cessata materia del contendere, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di essa comparente . Spese compensate tra le parti”. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 settembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria gravante sui beni appartenenti al de cuius che ha lasciato, quali eredi, la moglie Parte_2
, la figlia nata da una precedente convivenza, ed CP_2 Parte_1
che ha ottenuto il riconoscimento della qualità di figlia in esito RT
ad un contenzioso avviato nel 1999.
Il Tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in
RO, Via G.B. Valente 169, e - in ragione dell'indivisibilità del cespite - ne ha attribuito la proprietà esclusiva ad che ne aveva fatto richiesta RT
in quanto già viveva nell'immobile con il padre, poi deceduto;
ha ricompreso nella massa ereditaria - oltre al citato appartamento - il valore dell'immobile sito in Ardea,
Via Corona Australe 57, e di quello ubicato in RO, Via Ballao 70, alienati da CP_2
e rispettivamente nel 2004 e nel 2008; ha quantificato il
[...] Parte_1
valore locativo e le spese relativi ai tre cespiti;
ha condannato le attrici al pagamento in favore di a titolo di conguaglio della somma di € 18.331.05 RT
ciascuna, con il vincolo della solidarietà; ha posto a carico delle attrici le spese di lite.
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita Parte_1
accoglimento nei limiti che saranno di seguito espressi. Innanzitutto, risultano passate in giudicato, in difetto di impugnazione principale e incidentale, le statuizioni della sentenza che hanno disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con l'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria e l'assegnazione in via esclusiva a dell'immobile di Via G.B. RT
Valente 169.
Occorre anche dare atto che in data 13 marzo 2019 e RT CP_2
hanno sottoscritto una transazione con la quale hanno definito le reciproche
[...]
spettanze, quantificando in € 15.000,00 complessivi la somma dovuta dall'originaria attrice;
in conclusione, in esito al citato accordo, ha rinunciato ad CP_2
impugnare la pronuncia resa dal Tribunale e a far valere qualsiasi RT
ulteriore pretesa.
Nel presente giudizio, , ancorché evocata ai fini dell'integrazione del CP_2
contraddittorio, non è stata, infatti, destinataria di alcuna domanda in via principale né incidentale.
Ciò posto, la prima censura, con la quale la parte appellante si duole del conteggio dei frutti civili relativi agli immobili siti in Ardea, Via Corona Australe 57, e in RO, Via
Ballao 70, (ossia di quelli oggetto delle alienazioni intervenute antecedentemente all'accertamento della qualità di erede in capo all'originaria convenuta) assumendo che la domanda di attribuzione non era stata formulata, va disattesa.
In sede di costituzione ha chiesto, invero, la condanna delle attrici RT
al risarcimento dei danni materiali patiti a seguito delle vendite e il Tribunale ha correttamente ricompreso nell'ambito del pregiudizio subito dalla convenuta la mancata disponibilità dei cespiti;
nel momento in cui sono state concluse le vendite, aveva, infatti, già avviato il contenzioso poi conclusosi con RT
l'accertamento della paternità di e, per l'effetto, le attrici hanno Parte_2
alienato i beni assumendo il rischio di esporsi a successive pretese risarcitorie da parte della convenuta. Condivisibilmente, il giudice di primo grado ha, quindi, tenuto conto del valore locativo dell'immobile di Via Valente 169, occupato dalla sola RT
al fine di ripartire pro quota l'indennità di occupazione e, per le medesime ragioni, ha calcolato l'utilità ritraibile dal godimento degli altri due appartamenti, venduti in via anticipata;
in tal modo, ha armonizzato la posizione delle tre coeredi e, nel contempo, ha ristorato il pregiudizio sofferto dalla convenuta, che non ha potuto evidentemente godere dei beni in esame, in quanto gli stessi - in un primo momento - sono rimasti nella disponibilità delle attrici e - in un secondo momento - sono stati alienati a terzi, con conseguente sottrazione al compendio ereditario.
La decisione del Tribunale di attualizzare tutte le somme al momento dell'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, merita, del pari, condivisione, sempre nell'ottica di effettuare una valutazione omogenea delle poste relative ai tre immobili.
La seconda censura, afferente all'erroneo calcolo dei conguagli, è fondata.
La stessa parte appellata non si è opposta all'accoglimento del motivo d'impugnazione, riconoscendo che il Tribunale è incorso in un errore, avendo duplicato il conguaglio per effetto della mancata detrazione delle spese che deve RT
restituire alle coeredi;
l'importo del conguaglio dovuto dall'appellante non è, quindi, pari a € 18.331,05, come statuito nella sentenza, bensì ammonta a complessivi a €
9.015,07.
In parziale riforma della sentenza, va condannata, quindi, al Parte_1
pagamento in favore di del minore importo di € 9.015,07. RT
Il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente condannato le originarie attrici in via solidale al pagamento dei conguagli in favore di merita condivisione. RT
In tema di divisione ereditaria vige, infatti, il principio in virtù del quale “ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.”(Cass.
26170/09).
La stessa parte appellata è parsa consapevole dell'insussistenza dei presupposti del vincolo solidale, tanto che in data 13 marzo 2019 ha sottoscritto con un CP_2
accordo transattivo e in tale sede - oltre a definire con la moglie del de cuius ogni profilo della vicenda successoria - si è impegnata ad agire per il recupero del credito vantato in virtù della sentenza gravata “nei confronti della sola , Parte_1
al solo fine di ottenere il pagamento dei crediti pro quota vantati in danno della stessa
, sia per sorte capitale che per interessi e spese legali, con Parte_1
impegno ed obbligo a manlevare e rendere indenne da eventuali CP_2
richieste di pagamento di sorte e/o spese che abbiano a superare la quota pari al 50% delle somme dovute pro quota dalla stessa , rinunciando a far Parte_1
valere in danno dell'appellante la solidarietà passiva per Parte_1
l'intero importo dovuto e liquidato in sentenza per sorte, interessi e spese legali”.
La circostanza che l'odierna appellante sia rimasta estranea all'accordo rende perdurante l'interesse alla pronuncia giudiziale sul punto, cosicché - in parziale riforma della sentenza gravata - il vincolo della solidarietà va escluso.
L'ultima censura, relativa al regolamento delle spese di lite di primo grado che il
Tribunale ha posto a carico della parte attrice, sarà esaminato successivamente al vaglio dell'appello incidentale, così da avere il quadro completo dell'esito della lite.
L'appello incidentale proposto da non è fondato e deve essere RT
respinto. L'unica doglianza, con la quale l'appellata lamenta la “erroneità della sent. n.
24408/2018 del Tribunale civile di RO, nella parte in cui ha inteso considerare, ai fini della formazione della massa ereditaria, anche il valore locativo del bene di via
G.B. Valente n. 169, nonostante che lo stesso non fosse stato oggetto di specifica richiesta delle attrici. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 2697 cc”., va disattesa.
Invero, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado contiene espressamente la domanda di riconoscimento pro quota dell'indennità di occupazione relativa all'immobile di Via Valente 169, sul presupposto che ne RT
aveva avuto il godimento esclusivo;
all'uopo la parte attrice ha chiesto, altresì che venisse disposta una Consulenza tecnica d'ufficio per la relativa quantificazione.
La circostanza che la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., alla quale l'attrice si è riportata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di primo grado, si sia maggiormente concentrata su altri profili della complessa vicenda successoria non ha comportato affatto la dedotta rinuncia alla pretesa, in quanto ha Parte_1
richiesto, tra l'altro, l'accertamento dei reciproci rapporti di dare – avere e determinazione degli importi attribuiti e degli eventuali conguagli, facendo evidente riferimento a tutte le poste indicate nell'atto di citazione, compresa l'indennità di occupazione dell'appartamento di Via Valente 169.
In ogni caso, trova applicazione il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24). Nel caso in esame dagli scritti difensivi della parte attrice emerge chiaramente l'intenzione di coltivare la pretesa, tanto che è stato proprio su impulso di Parte_1
che il Tribunale ha chiamato a chiarimenti il Consulente tecnico d'ufficio
[...]
per determinare il valore locativo del bene di Via Valente 169 all'attualità.
L'appello incidentale va, dunque, respinto.
Passando all'esame dell'ultimo motivo dell'appello principale relativo alla pronuncia di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, la censura merita condivisione.
Nelle controversie aventi ad oggetto la divisione ereditaria può ravvisarsi una vera e propria soccombenza solo in relazione “alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione“.
Nel giudizio di primo grado non ha assunto alcun atteggiamento Parte_1
processuale pretestuoso, in quanto le parti sono state concordi nello scioglimento della comunione e nell'assegnazione del bene alla convenuta, mentre con riferimento ai conguagli - ove sono sorte reciproche contestazioni - la somma dovuta dall'attrice è risultata di modesta entità, in relazione all'ammontare complessivo del patrimonio del de cuius.
Ricorrono, quindi, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di primo grado tra ed Parte_1 RT
Per le ragioni già espresse e per la reciproca soccombenza in relazione ad alcune delle prospettazioni svolte dalle parti nella presente sede, le spese del grado di appello vanno del pari compensate, anche in relazione alla posizione di che non è stata CP_2
destinataria di alcuna domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n.
24408/18 emessa dal Tribunale di RO, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
a titolo di conguaglio della somma di € 9.015,07, con esclusione del CP_1
vincolo della solidarietà;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da RT
3) Compensa le spese del primo grado di giudizio tra ed Parte_1
RT
4) Compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio;
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
RO, così deciso nella camera di conIGlio dell'11 aprile 2025
La ConIGliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Marianna D'Avino Presidente
dr.ssa Maria Grazia Serafin ConIGliera rel.
dr.ssa Fiorella Gozzer ConIGliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 741/19, posta in deliberazione all'udienza del 12 settembre 2024 e vertente
TRA
Parte_1
(Avv. Salvatore Vitale)
PARTE APPELLANTE
E
RT
(Avv. Raffaele Mario Vavalà) PARTE APPELLATA
E
Controparte_2
(Avv. Arnaldo Cascino)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 24408/18 emessa dal Tribunale di RO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con sentenza n. 24408/2018 il Tribunale Civile di RO ha definito come segue il giudizio di scioglimento della comunione ereditaria promosso da Parte_1
e nei confronti di “definitivamente
[...] CP_2 RT
pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria, formulata da entrambe le parti, relativamente all'immobile di Via G.B. Valente n. 169 piano IV int. 19 censito al
N.C.E.U. di RO Capitale, già Comune di RO al foglio 637 particella 157 sub. 46 cat. A/2 classe 2 vani 6,5 rendita Euro 1.342,79=; - accertata l'indivisibilità del medesimo bene immobile nonché la richiesta di attribuzione in proprietà esclusiva, formulata dalla parte convenuta, dichiara che l'immobile sopra descritto è attribuito definitivamente in proprietà esclusiva alla convenuta , nata a [...]
RO il 28.06.1977 C.F. ; - in ragione del contenuto e portata C.F._1
degli accertamenti tecnici del consulente tecnico d'ufficio, richiamati nella parte motiva della presente sentenza, alla luce della relazione tecnica e delle note integrative, accertato, come evidenziato nella parte motiva della presente statuizione, che il valore di mercato attualizzato dell'appartamento di Via G.B. Valente n. 169
RO è di Euro 328.000,00= ed il valore locativo attualizzato del medesimo bene è di
Euro 71.416,80=, considerato il valore pro quota delle spese sostenute e documentate dalla convenuta, sul medesimo bene, per totali Euro 1880,00 : 3 = €. 629,00= pro quota per totali Euro 419.931,80=; accertato altresì il valore di mercato attualizzato dell'immobile di via Corona Australe n. 57 in Ardea in Euro 281.140,00= ed il valore locativo attualizzato in Euro 186.082,00= al netto delle spese sostenute da parte attrice per Euro 7.127,00 pari ad Euro 2.375,66= pro quota;
accertato inoltre il valore di mercato attualizzato dell'immobile di via Ballao n. 70 in RO in Euro 287.000,00= ed il valore locativo attualizzato in Euro 170.475,00= al netto delle spese sostenute da parte attrice in Euro 52.531,00=, pari a Euro 17.510,33= pro quota, ritenuta e dichiarata la parziale compensazione delle somme di dare ed avere tra le parti, riconosce dovute alla parte convenuta dalle attrici RT Parte_1
e ved. in solido tra loro la somma totale di Euro
[...] CP_2 CP_1
36.662,10=, pari ad Euro 18.331,05= pro quota, per l'effetto condanna le attrici al pagamento in solido dell'importo totale di Euro 36.662,10= spese comprese sostenute sui singoli cespiti ed al netto delle operate compensazioni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione;
- condanna le attrici in solido a corrispondere all'avv. Raffaele Mario Vavalà, procuratore dichiaratosi antistatario della convenuta
, la complessiva somma di Euro 16.000,00= di cui Euro RT
13.000,00= a titolo di onorari, oltre contributo spese generali, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente a carico solidale delle attrici le spese di CTU”.
Avverso la citata sentenza ha proposto appello e ha chiesto Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza di 1° grado: 1) in via istruttoria disporre la rinnovazione della c.t.u. con altro consulente;
2) in via principale ricalcolare i conguagli tra le parti secondo le censure del presente atto, con relativa condanna dell'appellata al pagamento di quanto di giustizia a favore dell'appellante; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, o con vittoria di spese del presente grado di giudizio e compensazione delle spese di 1° grado;
3) in via subordinata ridurre l'importo e conguaglio dovuto alla appellata, , nella misura di giustizia, RT escludendo il vincolo di solidarietà passiva, con compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio”
Instaurato il contraddittorio, si è costituita che ha rassegnato le RT
conclusioni di seguito riportate: “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis:
1. rigettare l'appello proposto dalla IG.ra , in quanto Parte_1
infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nel presente atto;
2. procedere alla correzione dell'errore materiale di calcolo inficiante l'impugnata sent. n.
24408/2018 del Tribunale Civile di RO (da cui deriva che il credito vantato dalla IG.ra nei confronti dell'appellante RT Parte_1
risulta pari a € 9.013,72);
3. in ogni caso, accogliere l'appello incidentale parziale proposto dalla IG.ra ed in riforma parziale della gravata RT
sentenza, per l'effetto, dichiarare che il valore locativo del bene di Via G.B. Valente n.
169 ROMA non poteva essere non poteva essere quantificato ai fini della determinazione della massa ereditaria del defunto in quanto il Parte_2
Tribunale sul punto si è pronunciato nonostante lo stesso non sia stato oggetto di specifica domanda da parte attrice, , con la conseguenza, che Parte_1
la statuizione sul punto è illegittima ed arbitraria e l'ulteriore conseguenza che
l'effettivo credito vantato dalla IG.ra nei confronti della coerede RT
, pro quota, risulta pari a € 16.409,65, in virtù dei calcoli Parte_1
effettuati nel presente atto al motivo V. Condannare, per l'effetto, in riforma parziale della gravata sentenza ed in accoglimento dell'appello incidentale, Parte_1
pro quota a pagare a la somma di €.16.409,65
[...] RT
oltre interessi dalla domanda di primo grado al soddisfo con espressa rinuncia alla statuizione di condanna in via solidale delle attrici e . Il tutto, con CP_1 CP_2
vittoria di spese e onorari di lite, distratte al procuratore antistatario avv. Raffaele
Mario VAVALA', oltre alla refusione del Contributo Unificato versato per la proposizione del presente appello incidentale”. Si è costituita a sua volta in giudizio che ha concluso come segue: CP_2
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di RO, previa declaratoria della cessata materia del contendere, dichiarare l'estromissione dal presente giudizio di essa comparente . Spese compensate tra le parti”. CP_2
La causa è stata riservata in decisione, ex art. 127 ter c.p.c., alla scadenza del termine stabilito per il deposito di note sostitutive dell'udienza di trattazione scritta fissata per il 12 settembre 2024, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia per relationem all'impugnata sentenza e agli scritti difensivi delle parti.
Il presente ha ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria gravante sui beni appartenenti al de cuius che ha lasciato, quali eredi, la moglie Parte_2
, la figlia nata da una precedente convivenza, ed CP_2 Parte_1
che ha ottenuto il riconoscimento della qualità di figlia in esito RT
ad un contenzioso avviato nel 1999.
Il Tribunale ha disposto lo scioglimento della comunione relativa all'immobile sito in
RO, Via G.B. Valente 169, e - in ragione dell'indivisibilità del cespite - ne ha attribuito la proprietà esclusiva ad che ne aveva fatto richiesta RT
in quanto già viveva nell'immobile con il padre, poi deceduto;
ha ricompreso nella massa ereditaria - oltre al citato appartamento - il valore dell'immobile sito in Ardea,
Via Corona Australe 57, e di quello ubicato in RO, Via Ballao 70, alienati da CP_2
e rispettivamente nel 2004 e nel 2008; ha quantificato il
[...] Parte_1
valore locativo e le spese relativi ai tre cespiti;
ha condannato le attrici al pagamento in favore di a titolo di conguaglio della somma di € 18.331.05 RT
ciascuna, con il vincolo della solidarietà; ha posto a carico delle attrici le spese di lite.
Ciò posto, l'appello proposto da è fondato e merita Parte_1
accoglimento nei limiti che saranno di seguito espressi. Innanzitutto, risultano passate in giudicato, in difetto di impugnazione principale e incidentale, le statuizioni della sentenza che hanno disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, con l'individuazione dei beni facenti parte della massa ereditaria e l'assegnazione in via esclusiva a dell'immobile di Via G.B. RT
Valente 169.
Occorre anche dare atto che in data 13 marzo 2019 e RT CP_2
hanno sottoscritto una transazione con la quale hanno definito le reciproche
[...]
spettanze, quantificando in € 15.000,00 complessivi la somma dovuta dall'originaria attrice;
in conclusione, in esito al citato accordo, ha rinunciato ad CP_2
impugnare la pronuncia resa dal Tribunale e a far valere qualsiasi RT
ulteriore pretesa.
Nel presente giudizio, , ancorché evocata ai fini dell'integrazione del CP_2
contraddittorio, non è stata, infatti, destinataria di alcuna domanda in via principale né incidentale.
Ciò posto, la prima censura, con la quale la parte appellante si duole del conteggio dei frutti civili relativi agli immobili siti in Ardea, Via Corona Australe 57, e in RO, Via
Ballao 70, (ossia di quelli oggetto delle alienazioni intervenute antecedentemente all'accertamento della qualità di erede in capo all'originaria convenuta) assumendo che la domanda di attribuzione non era stata formulata, va disattesa.
In sede di costituzione ha chiesto, invero, la condanna delle attrici RT
al risarcimento dei danni materiali patiti a seguito delle vendite e il Tribunale ha correttamente ricompreso nell'ambito del pregiudizio subito dalla convenuta la mancata disponibilità dei cespiti;
nel momento in cui sono state concluse le vendite, aveva, infatti, già avviato il contenzioso poi conclusosi con RT
l'accertamento della paternità di e, per l'effetto, le attrici hanno Parte_2
alienato i beni assumendo il rischio di esporsi a successive pretese risarcitorie da parte della convenuta. Condivisibilmente, il giudice di primo grado ha, quindi, tenuto conto del valore locativo dell'immobile di Via Valente 169, occupato dalla sola RT
al fine di ripartire pro quota l'indennità di occupazione e, per le medesime ragioni, ha calcolato l'utilità ritraibile dal godimento degli altri due appartamenti, venduti in via anticipata;
in tal modo, ha armonizzato la posizione delle tre coeredi e, nel contempo, ha ristorato il pregiudizio sofferto dalla convenuta, che non ha potuto evidentemente godere dei beni in esame, in quanto gli stessi - in un primo momento - sono rimasti nella disponibilità delle attrici e - in un secondo momento - sono stati alienati a terzi, con conseguente sottrazione al compendio ereditario.
La decisione del Tribunale di attualizzare tutte le somme al momento dell'espletamento della Consulenza tecnica d'ufficio, merita, del pari, condivisione, sempre nell'ottica di effettuare una valutazione omogenea delle poste relative ai tre immobili.
La seconda censura, afferente all'erroneo calcolo dei conguagli, è fondata.
La stessa parte appellata non si è opposta all'accoglimento del motivo d'impugnazione, riconoscendo che il Tribunale è incorso in un errore, avendo duplicato il conguaglio per effetto della mancata detrazione delle spese che deve RT
restituire alle coeredi;
l'importo del conguaglio dovuto dall'appellante non è, quindi, pari a € 18.331,05, come statuito nella sentenza, bensì ammonta a complessivi a €
9.015,07.
In parziale riforma della sentenza, va condannata, quindi, al Parte_1
pagamento in favore di del minore importo di € 9.015,07. RT
Il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante lamenta che il Tribunale ha erroneamente condannato le originarie attrici in via solidale al pagamento dei conguagli in favore di merita condivisione. RT
In tema di divisione ereditaria vige, infatti, il principio in virtù del quale “ove vi siano più coeredi debitori di conguagli in denaro, e più coeredi creditori di conguagli, non sussiste solidarietà passiva tra i condividenti tenuti al pagamento in favore dei coeredi creditori, senza però che si debba pervenire a statuire reciproche obbligazioni proporzionali all'ammontare del debito e del credito di ciascuno, potendo ciascun creditore di conguaglio, nei limiti dei proprio credito, soddisfarsi interamente nei confronti di uno solo dei debitori, nei limiti del conguaglio da questi dovuto.”(Cass.
26170/09).
La stessa parte appellata è parsa consapevole dell'insussistenza dei presupposti del vincolo solidale, tanto che in data 13 marzo 2019 ha sottoscritto con un CP_2
accordo transattivo e in tale sede - oltre a definire con la moglie del de cuius ogni profilo della vicenda successoria - si è impegnata ad agire per il recupero del credito vantato in virtù della sentenza gravata “nei confronti della sola , Parte_1
al solo fine di ottenere il pagamento dei crediti pro quota vantati in danno della stessa
, sia per sorte capitale che per interessi e spese legali, con Parte_1
impegno ed obbligo a manlevare e rendere indenne da eventuali CP_2
richieste di pagamento di sorte e/o spese che abbiano a superare la quota pari al 50% delle somme dovute pro quota dalla stessa , rinunciando a far Parte_1
valere in danno dell'appellante la solidarietà passiva per Parte_1
l'intero importo dovuto e liquidato in sentenza per sorte, interessi e spese legali”.
La circostanza che l'odierna appellante sia rimasta estranea all'accordo rende perdurante l'interesse alla pronuncia giudiziale sul punto, cosicché - in parziale riforma della sentenza gravata - il vincolo della solidarietà va escluso.
L'ultima censura, relativa al regolamento delle spese di lite di primo grado che il
Tribunale ha posto a carico della parte attrice, sarà esaminato successivamente al vaglio dell'appello incidentale, così da avere il quadro completo dell'esito della lite.
L'appello incidentale proposto da non è fondato e deve essere RT
respinto. L'unica doglianza, con la quale l'appellata lamenta la “erroneità della sent. n.
24408/2018 del Tribunale civile di RO, nella parte in cui ha inteso considerare, ai fini della formazione della massa ereditaria, anche il valore locativo del bene di via
G.B. Valente n. 169, nonostante che lo stesso non fosse stato oggetto di specifica richiesta delle attrici. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cpc e 2697 cc”., va disattesa.
Invero, l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado contiene espressamente la domanda di riconoscimento pro quota dell'indennità di occupazione relativa all'immobile di Via Valente 169, sul presupposto che ne RT
aveva avuto il godimento esclusivo;
all'uopo la parte attrice ha chiesto, altresì che venisse disposta una Consulenza tecnica d'ufficio per la relativa quantificazione.
La circostanza che la memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c., alla quale l'attrice si è riportata in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice di primo grado, si sia maggiormente concentrata su altri profili della complessa vicenda successoria non ha comportato affatto la dedotta rinuncia alla pretesa, in quanto ha Parte_1
richiesto, tra l'altro, l'accertamento dei reciproci rapporti di dare – avere e determinazione degli importi attribuiti e degli eventuali conguagli, facendo evidente riferimento a tutte le poste indicate nell'atto di citazione, compresa l'indennità di occupazione dell'appartamento di Via Valente 169.
In ogni caso, trova applicazione il principio dettato dalla Corte di Cassazione secondo cui “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda” (Cass. 12756/24). Nel caso in esame dagli scritti difensivi della parte attrice emerge chiaramente l'intenzione di coltivare la pretesa, tanto che è stato proprio su impulso di Parte_1
che il Tribunale ha chiamato a chiarimenti il Consulente tecnico d'ufficio
[...]
per determinare il valore locativo del bene di Via Valente 169 all'attualità.
L'appello incidentale va, dunque, respinto.
Passando all'esame dell'ultimo motivo dell'appello principale relativo alla pronuncia di condanna dell'attrice alla rifusione delle spese di lite, la censura merita condivisione.
Nelle controversie aventi ad oggetto la divisione ereditaria può ravvisarsi una vera e propria soccombenza solo in relazione “alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione“.
Nel giudizio di primo grado non ha assunto alcun atteggiamento Parte_1
processuale pretestuoso, in quanto le parti sono state concordi nello scioglimento della comunione e nell'assegnazione del bene alla convenuta, mentre con riferimento ai conguagli - ove sono sorte reciproche contestazioni - la somma dovuta dall'attrice è risultata di modesta entità, in relazione all'ammontare complessivo del patrimonio del de cuius.
Ricorrono, quindi, i presupposti per disporre la compensazione delle spese di primo grado tra ed Parte_1 RT
Per le ragioni già espresse e per la reciproca soccombenza in relazione ad alcune delle prospettazioni svolte dalle parti nella presente sede, le spese del grado di appello vanno del pari compensate, anche in relazione alla posizione di che non è stata CP_2
destinataria di alcuna domanda.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L.
228/2012 a carico della parte appellante incidentale.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza n.
24408/18 emessa dal Tribunale di RO, così provvede:
1) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
a titolo di conguaglio della somma di € 9.015,07, con esclusione del CP_1
vincolo della solidarietà;
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da RT
3) Compensa le spese del primo grado di giudizio tra ed Parte_1
RT
4) Compensa tra tutte le parti le spese del secondo grado di giudizio;
5) Dà atto che per effetto della odierna decisione sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 1, comma 17, della L. 228/2012 a carico dell'appellante incidentale.
RO, così deciso nella camera di conIGlio dell'11 aprile 2025
La ConIGliera est. La Presidente
Dr.ssa Maria Grazia Serafin Dr.ssa Marianna D'Avino