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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/10/2025, n. 2783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2783 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Alfredo Granata, ha pronunciato la seguente
sentenza ex art. 189 cpc nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6466/2024 r.g., concessi i termini a
ritroso ex art. 189 c.p.c. all'esito dell'udienza del 09-10-2025- tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
avente ad oggetto : azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
tra
e per essa quale mandataria soc. , rappresentata e difesa dall' Avv.to Parte_1 Parte_2
NI LÈ , domiciliate come in atti,
ATTORE
E
e , rappresentati e difesi dall' Avv.to Vincenzo Sauro , domiciliati come Controparte_1 CP_2
in atti
CONVENUTI
conclusioni : come da verbale di udienza del 09 ottobre 2025
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 132, 2° COMMA, N. 4, C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N. 69/2009), LA
SENTENZA DEVE CONTENERE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE” (E NON PIÙ ANCHE “LA CONCISA ESPOSIZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO”).
- AI SENSI DELL'ART. 118, 1° COMMA, DISP. ATTUAZ., C.P.C. (COSÌ COME MODIFICATO DALLA LEGGE N.
69/2009), LA “MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA DI CUI ALL'ART. 132, SECONDO COMMA, NUMERO 4), DEL
CODICE CONSISTE NELLA SUCCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E DELLE RAGIONI
GIURIDICHE DELLA DECISIONE, ANCHE CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI CONFORMI.”
PERTANTO, CON RIGUARDO ALLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO SARANNO RICHIAMATI UNICAMENTE GLI
EVENTI RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE- .
La domanda espressa …...
Il thema decidendum del presente presente giudizio ha ad oggetto la domanda attorea volta ad ottenere la dichiarazione revocatoria ordinaria dell' atto dispositivo posto in essere da in danno della Controparte_1
attuale attrice processuale , conseguendone la valutazione delle condizioni di applicabilità dell'art .2901 c,c.
Si costituivano i convenuti regolarmente evocati in giudizio impugnando l'avverso dedotto a mezzo articolate argomentazioni.
Ciò posto, ritenuto di non dover procedere ad ulteriori attività di istruzione probatoria , il giudizio è stato fissato per le incombenze di cui all'art. 189 cpc di ultima riforma.
A mente dell'art. 1901 c.c ..” Il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può
domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni , quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione…”
Per quel che maggiormente rileva ai fini della presente decisione il requisito dell'anteriorità si giustifica tenuto conto che il patrimonio del debitore, legato alla funzione di garanzia e sul quale i creditori possono fare assegnamento, è quello presente, attraverso il quale viene valutata la solvibilità dello stesso,
conseguendone che il creditore non può dolersi di distrazioni anteriori quando già avevano operato il loro effetto al momento della costituzione del credito.
Orbene, lasciando momentaneamente impregiudicata la questione della natura giuridica dell'atto dispositivo che si palesa a titolo gratuito, va osservato che il sorgere del credito , da un punto di vista prettamente temporale , va individuato nel momento della sottoscrizione “omnibus” datata 23 03 2018 , a fronte di un atto dispositivo del patrimonio del 30 12 2019.
Tale contratto comportante un importo massimo di garanzia di € 630.000,00 deve necessariamente considerarsi la scaturigine , in termini temporali, sia del contratto di mutuo chirografario del 10 11 2023 che quello stipulato il 07 03 2024 oltre che di quello antecedente perfezionatosi in data 01 10 2020, atteso che l'istituto di credito, una volta ottenuta la certezza della solidità economica del contraente-fideiussore ha, di certo, valutato congruo concedere le successive linee di credito, tanto in virtù del combinato disposto dell'art
.1176 c.c comma 2 e l'art. 5 del TUB.
Tuttavia,” l'animus nocendi “e “la scientia damni” non sono richiesti quali elementi costitutivi della azione revocatoria ordinaria in ipotesi di atto di liberalità costituito, nel caso di specie, dal cespite donato , in quanto,
stante la implicita natura gratuita della donazione, il pregiudizio al credito è da considerarsi” in re ipsa”.
V'è più che, qualora il fideiussore abbia prestato garanzia con riguardo alle future obbligazioni del debitore in relazione ad un rapporto di credito, gli atti dispositivi dello stesso che siano successivi all'apertura di credito e alla stipula della garanzia, in caso di pregiudizio delle ragioni creditorie, possono essere sottoposti a revocatoria ex art. 2901 c.c. in ragione del requisito della consapevolezza e del fatto oggettivo della distrazione patrimoniale. Pertanto, prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale connesse ad un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito , se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901 c.c., n. 1 in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore ed al solo fatto oggettivo dell'accredito.
Ciò posto, parti convenute, sollevano plurime questioni afferenti proprio la validità della fideiussione omnibus e delle relative decadenze disciplinate dall'art .1957 c.c.
Orientamenti di legittimità recenti hanno statuito che l'onere di provare tale nullità e la sua incidenza sul contratto, spetta ai debitori i quali sono specificamente onerati di fornire prove adeguate.
Tanto ribadendo che per l'esercizio dell'azione revocatoria è sufficiente una semplice 'ragione di credito',
non essendo necessario un suo accertamento definitivo.( Ord. Cassazione Civile Sez. 3 Num. 20550 Anno
2025).
Orbene la prova della nullità della fideiussione non risulta fornita neppure in termini di “fumus “ indiziario.
Invero la richiamata giurisprudenza attestante la prefata patologia contrattuale scaturita nella sentenza della
Cassazione a Sezioni Unite n. 41994/2021 fa espresso riferimento alla qualifica di mero “ consumatore” ,
ipotesi distinta da quella oggetto del presente giudizio , lì dove , sì come da visura camerale Controparte_1
versata in atti di parte attrice, risulta essere l'amministratore della soc. con sede in Avellino alla Parte_3
Via Ferriera n. 5 , carica professionale incompatibile con la prefata qualità indicata nella richiamata decisione di legittimità.
In sintesi, circa le condizioni di applicabilità della fattispecie ipotetica evocata , in tema di revocatoria ordinaria, per quanto concerne il requisito oggettivo dell'eventus damni, ai fini della configurabilità
del pregiudizio alle ragioni del creditore non è difatti necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo, invece, sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale abbia comportato una modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (v. Cass. 17-07-2007, n. 15880); per concorde giurisprudenza, l'azione revocatoria ordinaria tutela difatti non solo l'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, ma anche l'interesse all'assicurazione di uno stato di maggiore fruttuosità e speditezza dell'azione esecutiva diretta a far valere la detta garanzia (v. per tutte Cass. n. 5105/2006); ad integrare il presupposto dell'eventus damni, non è pertanto necessaria una variazione quantitativa ma è sufficiente anche una semplice variazione peggiorativa del patrimonio del debitore dal punto di vista meramente qualitativo
(v. Cass.ni n.ri 20.813/2004, 15.257/2004); né è necessario che l'atto di disposizione abbia reso impossibile la realizzazione del credito, essendo invece sufficiente, come innanzi detto, che l'atto medesimo abbia determinato una maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (v. per tutte Cass. n.ri 5105/2006, 12.678/2001).
Sempre in ordine all'accertamento dell'eventus damni, circa la distribuzione del relativo onere della prova tra le parti, il creditore è tenuto soltanto a dimostrare la pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore;
al contrario incombe al convenuto che eccepisca la mancanza dell'eventus damni l'onere di provare l'insussistenza del predetto rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniale, tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (in tal senso per tutte Cass.ni n.ri 5105/2006, 19.963/2005,
15.257/2004).
Per quanto concerne l'atto di donazione impugnato con il presente giudizio, posto in essere tra soggetti dotati di collegamento parentale , sussistono i presupposti in linea meramente ipotetica per la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., trattandosi di atto a titolo gratuito con il quale, a fronte della dismissione patrimoniale posta in essere dal convenuto in Controparte_1
favore della figlia , il primo non ha ricevuto alcuna controprestazione. CP_2
V'è più che il presupposto dell'azione revocatoria ordinaria, come si è detto, ricorre non solo quando l'atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale del debitore, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficoltà ed incertezza nell'esazione coattiva del credito. Inoltre, non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un mero pericolo di danno, anche a tutela .
Pertanto, il requisito dell'eventus damni può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ad esempio conseguente alla dismissione dei beni, ma anche in una variazione qualitativa, ad esempio conseguente alla conversione del patrimonio in beni facilmente occultabili una legittima aspettativa di credito.
Venendo, poi, all'accertamento dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria, ai fini della configurabilità del "consilium fraudis" per gli atti di disposizione a titolo gratuito compiuti dal debitore successivamente al sorgere del credito, non è necessaria l'intenzione di nuocere ai creditori,
essendo sufficiente la consapevolezza, da parte del debitore stesso (e non anche del terzo beneficiario), del pregiudizio che, mediante l'atto di disposizione, sia in concreto arrecato alle ragioni del creditore, consapevolezza la cui prova può essere fornita anche mediante presunzioni (Cass. 22-
08-2007, n. 17867).
L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula al contrario che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario,
il quale ha comunque acquisito un vantaggio senza un corrispondente sacrificio e, quindi, ben può
vedere il proprio interesse posposto a quello del creditore. (Cass. 17-05-2010, n. 12045).
Ne consegue che la domanda espressa va accolta.
Circa il regime delle spese processuali on sussistono ragioni di segno opposto alla regolamentazione generale disposta dall'art. 91 cpc, tenuto conto, tuttavia, della carenza di una fase istruttoria piena.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in persona del Giudice Unico dott. Alfredo Granata,
definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n. 6466/2024 di R.G., così
provvede: - accoglie la domanda dell'attore volta ad ottenere la revocatoria dell'atto di donazione per AR
del 30 dicembre 2019 rep. n. 6211 racc. n. 3425 , in quanto posto in essere in Persona_1
pregiudizio delle ragioni di credito della Banca istante e, per l'effetto, lo dichiara inefficace nei confronti di mandataria di ,relativamente ai seguenti cespiti: Parte_1 Parte_2
-appartamento articolato ai piani primo e seminterrato per complessivi 4,5 (quattro virgola cinque)
vani catastali,
- locale ad uso garage al piano terra della superficie catastale di metri quadrati 52 (cinquantadue) ivi compresa l'antistante e retrostante area esclusiva di pertinenza;
- locale ad uso deposito al piano terra della superficie catastale di metri quadrati 30 (trenta) ivi compresa l'antistante e retrostante area esclusiva di pertinenza;
- appartamento al piano secondo, di vani catastali 2,5 (due virgola cinque);
Dati catastali: Catasto Fabbricati di detto Comune al foglio 1: - part. 279 sub. 1 via Cupa snc piani
S1-1, cat.A/2 cl.3 vani 4,5 sup.cat.tot.mq.98, escluse aree scoperte mq.93 R.C. Euro 278,89,
- part. 279 sub. 2 via Cupa snc piano T, cat.C/6 cl.5 mq. 52, R.C. Euro 110,11,
- part. 279 sub. 3 via Cupa snc piano T, cat.C/2 cl.2 mq. 30, R.C. Euro 32,54,
- part. 279 sub. 4 via Cupa n.7 piano 2, cat.A/4 cl.3 vani 2,5 sup.cat.tot.mq.97, escluse aree scoperte mq.92 R.C. Euro 121,37, già part. 48 giusta denuncia di variazione prot.
- conseguentemente , ordina al competente Dirigente dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale
- Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Caserta di trascrivere la presente sentenza con esonero da ogni e qualsiasi sua responsabilità;
- condanna e , in solido tra loro, a pagare alla attrice processuale le Controparte_1 CP_2
spese di lite, le quali vengono liquidate in euro 800,00 per esborsi ed in euro 8.433,00 per compenso professionale, oltre IVA e Cassa, ove dovute Così deciso in Nola, lì 18 10 2025
Il Giudice Unico
dott. Alfredo Granata