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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 2841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2841 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 7779/ 2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
01/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 31/12/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 3/A 20057 ASSAGO (MI)
e
2) Parte_2
Nata il 15/07/1979 a VIBO VALENTIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] ITA
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LATINI LAURA con studio in MILANO, C.SO XXII
MARZO N. 4 presso la quale sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti con i seguenti figli: nato il [...] Parte_3
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 367/2022 resa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022 e pubblicata il 28.06.2022, dando atto che intendevano recepire un desiderio del figlio che seppur ancora minore aveva ormai 14 anni e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1. I Signori e a modifica delle condizioni di divorzio ai numeri 2, 3 e 10 di cui Parte_4 Pt_2 alla sentenza n. 367/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022, pubblicata in data 28.06.2022, RG n. 124/2022 relative al figlio , congiuntamente Persona_1 pattuiscono che,
2. In modifica del punto 2: affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, a partire dal mese di agosto 2025, presso il padre, a condizione che il minore venga promosso nell'anno scolastico in corso 2024/2025; diversamente il minore resterà presso la madre alle condizioni indicate nella sentenza di divorzio che restano immutate, fino al superamento della terza media e comunque sin tanto che il minore proseguirà a vivere con la madre.
3. In modifica del punto 3: qualora, a partire dal mese di agosto 2025 il minore andrà a vivere con il padre, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore una volta a settimana dalle 18:00/19:00 sino a dopo cena, con rientro presso l'abitazione paterna entro le
21:00/21:30, nonché a fine settimana alternati dal venerdì verso le 18:00/19:00 sino alla domenica sera ore 21:00 – durante le vacanze natalizie dal 23.12 al 31.12, o dal 31.12 al
06.01 ad anni alterni, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive prolungabili con accordo dei genitori fino a 20 giorni, anche non consecutivi, da comunicare al padre entro il 31.05 di ogni anno – sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore – salvo diverso accordo dei genitori;
4. In modifica al punto 10: pone a carico della sig.ra dal momento in cui il Parte_5 figlio minore si trasferirà presso la casa del padre, l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione al sig. entro il giorno 5 Pt_2 del mese, di un assegno mensile dell'importo pari ad euro 200,00, da rivalutarsi Parte annualmente secondo gli indici Istat – costo vita oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto dalla Corte d'Appello di Milano. Dal mese successivo a quando il minore si trasferirà a vivere con il padre, il sig. percepirà al Pt_2
100% l'assegno unico per il figlio;
Pagina 2 5. I sig.ri e dichiarano di accettare le suddette condizioni, a modifica Parte_5 Pt_2 degli accordi di divorzio di cui alla sentenza n. 367/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022, pubblicata in data 28.06.2022, RG n. 124/2022, condizioni che sottoscrivono personalmente, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto di natura economico - patrimoniale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a Parte_7 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 367/2022 resa dal Tribunale di
Novara in data 23.06.2022 e pubblicata il 28.06.2022:
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est.
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
01/07/2025 da
1) Parte_1
Nato il 31/12/1975 a MILANO (MI) cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]N. 3/A 20057 ASSAGO (MI)
e
2) Parte_2
Nata il 15/07/1979 a VIBO VALENTIA cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] ITA
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. LATINI LAURA con studio in MILANO, C.SO XXII
MARZO N. 4 presso la quale sono elettivamente domiciliati, come da procura in atti con i seguenti figli: nato il [...] Parte_3
Pagina 1 FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 01/07/2025, hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 367/2022 resa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022 e pubblicata il 28.06.2022, dando atto che intendevano recepire un desiderio del figlio che seppur ancora minore aveva ormai 14 anni e chiedevano di accogliere le condizioni congiunte di seguito riportate:
1. I Signori e a modifica delle condizioni di divorzio ai numeri 2, 3 e 10 di cui Parte_4 Pt_2 alla sentenza n. 367/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022, pubblicata in data 28.06.2022, RG n. 124/2022 relative al figlio , congiuntamente Persona_1 pattuiscono che,
2. In modifica del punto 2: affida il figlio minore in via condivisa ad entrambi i genitori con collocazione prevalente, a partire dal mese di agosto 2025, presso il padre, a condizione che il minore venga promosso nell'anno scolastico in corso 2024/2025; diversamente il minore resterà presso la madre alle condizioni indicate nella sentenza di divorzio che restano immutate, fino al superamento della terza media e comunque sin tanto che il minore proseguirà a vivere con la madre.
3. In modifica del punto 3: qualora, a partire dal mese di agosto 2025 il minore andrà a vivere con il padre, la madre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore una volta a settimana dalle 18:00/19:00 sino a dopo cena, con rientro presso l'abitazione paterna entro le
21:00/21:30, nonché a fine settimana alternati dal venerdì verso le 18:00/19:00 sino alla domenica sera ore 21:00 – durante le vacanze natalizie dal 23.12 al 31.12, o dal 31.12 al
06.01 ad anni alterni, oltre a 15 giorni durante le vacanze estive prolungabili con accordo dei genitori fino a 20 giorni, anche non consecutivi, da comunicare al padre entro il 31.05 di ogni anno – sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici del minore – salvo diverso accordo dei genitori;
4. In modifica al punto 10: pone a carico della sig.ra dal momento in cui il Parte_5 figlio minore si trasferirà presso la casa del padre, l'obbligo di contribuire indirettamente al mantenimento del figlio minore mediante corresponsione al sig. entro il giorno 5 Pt_2 del mese, di un assegno mensile dell'importo pari ad euro 200,00, da rivalutarsi Parte annualmente secondo gli indici Istat – costo vita oltre al 50% delle spese straordinarie, come da protocollo sottoscritto dalla Corte d'Appello di Milano. Dal mese successivo a quando il minore si trasferirà a vivere con il padre, il sig. percepirà al Pt_2
100% l'assegno unico per il figlio;
Pagina 2 5. I sig.ri e dichiarano di accettare le suddette condizioni, a modifica Parte_5 Pt_2 degli accordi di divorzio di cui alla sentenza n. 367/2022 emessa dal Tribunale di Novara in data 23.06.2022, pubblicata in data 28.06.2022, RG n. 124/2022, condizioni che sottoscrivono personalmente, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto di natura economico - patrimoniale, e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione al di fuori di quanto qui concordato.
Ritiene il Collegio che l'accordo raggiunto dalle parti può essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene, altresì, il Collegio che, atteso il contenuto degli accordi raggiunti relativi alla prole, appare manifestamente superfluo l'ascolto della stessa (art. 337octies c.c.).
Nulla sulle spese.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e a Parte_7 Parte_2 parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n. 367/2022 resa dal Tribunale di
Novara in data 23.06.2022 e pubblicata il 28.06.2022:
1. Provvede in conformità all'accordo come sopra riportato, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
2. conferma nel resto per quanto di ragione;
3. Nulla sulle spese.
Si comunichi.
Provvedimento immediatamente esecutivo
Così deciso in Milano, il 23/07/2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 3