Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/06/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
V.G. n. 576/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giuseppe Bersani Presidente
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
Dott.ssa Martina Bianchi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero V.G. 576/2025, in materia di separazione congiunta ex art. 473- bis51 c.p.c. promosso da:
(C.F. ), nata a [...], il [...], con l'Avv. Parte_1 C.F._1
Giorgio Aicardi
- ricorrente -
e
(C.F. ), nato a [...], il [...], con l'Avv. Giorgio CP_1 C.F._2
Aicardi
- ricorrente -
Parere favorevole del Pubblico Ministero in data 20.3.2025.
Condizioni congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 23.5.2025: “- autorizzare in via provvisoria che i coniugi e vivano separatamente;
- dichiarare Parte_1 CP_1
la separazione personale dei coniugi e;
- ordinare al Comune di Parte_1 CP_1
1
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni della separazione personale;
condizioni: 1) La casa già adibita a residenza familiare in Garbagna (AL) Strada Ramero n. 1 lett.
A, di proprietà di entrambe e coniugi, sarà assegnata in abitazione alla sig.ra 2) La figlia Pt_1
minore sarà affidata ad entrambe i genitori e manterrà la collocazione abitativa e la Per_1
residenza presso la madre, che provvederà al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3) Il signor verserà alla sig.ra a titolo di CP_1 Pt_1
contributo al mantenimento ordinario della figlia minore e fino a che la stessa non avrà Per_1 raggiunto 1'indipendenza economica, entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T; 4) Le spese di carattere straordinario, così come specificate e regolamentate nel Proto- collo in uso presso il Tribunale di Alessandria sottoscritto in data
20.7.2016 saranno ripartite in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
5)
Il sig. , una volta ottenuto il relativo permesso dal Codesto Ill.mo Tribunale e comunque CP_1
senza ritardo, trasferirà la propria residenza presso quella dei di lui genitori, sino a quando non avrà trovato una diversa dimora ed ivi terrà con se la figlia minore un giorno a settimana Per_1
il martedì, dall'uscita da scuola ore 17.00 e sino alle 21.00, ore nelle quali la riaccompagnerà presso la casa della madre, oltre alla giornata del sabato dalle ore 10.00 del mattino sino alle
21.00 della sera ore nelle quali la riaccompagnerà presso la casa della madre. Una volta che il sig.
avrà trovato una dimora adeguata, nel superiore interesse della figlia minore, i genitori CP_1
potranno stabilire diverse regole di visita concernenti anche i pernotti;
6) Le feste comandate quali,
Natale, il Lunedì dell'Angelo, Pasqua, Capodanno, Ferragosto ecc. ed il compleanno, saranno trascorse dalla figlia minore alternativamente, un anno con il padre ed uno con la madre, Per_1
salvo diversi accordi nel superiore interesse del minore;
7) Le ferie estive nei mesi di giugno luglio e agosto e quelle invernali nei mesi di dicembre e gennaio, saranno trascorse dalla figlia minore alternativamente, un anno con il padre ed uno con la madre, salvo diversi accordi nel Per_1
superiore interesse del minore;
8) I coniugi sin d'ora concordano sulla necessità, per la figlia, di proseguire nei percorsi formativi intrapresi, mediante frequentazione di corsi di studio universitari, eventualmente anche all'estero, in relazione ai quali si impegnano a contribuire ai relativi costi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo diversi accordi;
9) I coniugi dichiarano di essere titolari ciascuno di un reddito adeguato e di essere autonomi sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia forma di contribuzione al loro mantenimento”.
2 MOTIVAZIONE
1. Con ricorso ex art. 473-bis51 c.p.c. depositato in data 14.3.2025, le parti hanno domandato la separazione congiunta.
2. All'esito dell'udienza cartolare del 23.5.2025, la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
3. La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, risultando che la prosecuzione della convivenza è divenuta, ormai da tempo, intollerabile ex art. 151, comma 1,
c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, ai fini della pronuncia sullo status, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n.
2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
4. Le condizioni congiunte devono essere omologate non risultando, alla luce della sommaria istruttoria prevista dalla legge, contrarie a norme imperative, né all'interesse della figlia minore, nata a [...], il [...]. Per_1
5. Le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di domanda congiunta.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, Sig.ri e i quali CP_1 Parte_1
hanno celebrato matrimonio, a Garbagna, il 30.8.2008;
- omologa ex art. 473-bis51 c.p.c. le seguenti condizioni congiunte: “- autorizzare in via provvisoria che i coniugi e vivano separatamente;
- dichiarare Parte_1 CP_1
la separazione personale dei coniugi e;
- ordinare al Comune Parte_1 CP_1
di Garbagna di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
- omologare le seguenti condizioni della separazione personale;
condizioni: 1) La casa già adibita a residenza familiare in Garbagna (AL) Strada
Ramero n. 1 lett. A, di proprietà di entrambe e coniugi, sarà assegnata in abitazione alla sig.ra 2) La figlia minore sarà affidata ad entrambe i genitori e manterrà la Pt_1 Per_1
3 collocazione abitativa e la residenza presso la madre, che provvederà al suo mantenimento fino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia;
3) Il signor verserà CP_1
alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia minore Pt_1
e fino a che la stessa non avrà raggiunto 1'indipendenza economica, entro il giorno Per_1
5 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario, un assegno mensile dell'importo di € 400,00, da rivalutarsi annualmente ed automaticamente secondo gli indici I.S.T.A.T; 4) Le spese di carattere straordinario, così come specificate e regolamentate nel Proto- collo in uso presso il Tribunale di Alessandria sottoscritto in data 20.7.2016 saranno ripartite in ragione del
70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
5) Il sig. , una volta ottenuto il CP_1
relativo permesso dal Codesto Ill.mo Tribunale e comunque senza ritardo, trasferirà la propria residenza presso quella dei di lui genitori, sino a quando non avrà trovato una diversa dimora ed ivi terrà con se la figlia minore un giorno a settimana il martedì, Per_1
dall'uscita da scuola ore 17.00 e sino alle 21.00, ore nelle quali la riaccompagnerà presso la casa della madre, oltre alla giornata del sabato dalle ore 10.00 del mattino sino alle 21.00 della sera ore nelle quali la riaccompagnerà presso la casa della madre. Una volta che il sig.
avrà trovato una dimora adeguata, nel superiore interesse della figlia minore, i CP_1
genitori potranno stabilire diverse regole di visita concernenti anche i pernotti;
6) Le feste comandate quali, Natale, il Lunedì dell'Angelo, Pasqua, Capodanno, Ferragosto ecc. ed il compleanno, saranno trascorse dalla figlia minore alternativamente, un anno con il Per_1
padre ed uno con la madre, salvo diversi accordi nel superiore interesse del minore;
7) Le ferie estive nei mesi di giugno luglio e agosto e quelle invernali nei mesi di dicembre e gennaio, saranno trascorse dalla figlia minore alternativamente, un anno con il Per_1
padre ed uno con la madre, salvo diversi accordi nel superiore interesse del minore;
8) I coniugi sin d'ora concordano sulla necessità, per la figlia, di proseguire nei percorsi formativi intrapresi, mediante frequentazione di corsi di studio universitari, eventualmente anche all'estero, in relazione ai quali si impegnano a contribuire ai relativi costi nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, salvo diversi accordi;
9) I coniugi dichiarano di essere titolari ciascuno di un reddito adeguato e di essere autonomi sotto il profilo economico e, pertanto, rinunciano l'uno nei confronti dell'altro a qualsivoglia forma di contribuzione al loro mantenimento”;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 10 giugno 2025
4 Il Giudice
(Dott. Marco Bonci)
Il Presidente
(Dott. Giuseppe Bersani)
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