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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/06/2025, n. 2033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2033 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9866/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9866/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
- Controparte_1 Controparte_2
APPELLATA
Oggi 12 giugno 2025, alle ore 10:30, innanzi al dott.ssa Susanna Zanda, sono comparsi: per in sostituzione dell'avv.to IACOVACCI Controparte_3
ROBERTO
NESSUNO per la Controparte_4
Il comparente ribadisce che il verbale era stato notificato oltre 90 giorni dalla commessa infrazione. Si confermano tutte le restanti deduzioni contenute nell'appello. Chiede vittoria di spese del doppio grado da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Avv. rileva che l'orientamento della Cassazione è stato recentemente confermato anche dall'Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025
Il Giudice dichiara la contumacia della e pronuncia la sentenza di seguito Controparte_1 estesa, dandone lettura alle parti non presenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc
Pagina 1 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9866/2024
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], n.q. di Legale Rapp.te della Controparte_5 con sede in Naz-Sciaves (BZ), Via Foerche, 36, n.q. rappresentato e difeso, giusta
[...] mandato in calce al presente atto dall'Avv. Roberto Iacovacci (C.F.: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Latina (LT), Via Cicerone, 90.
Appellante
Contro
c/o Avvocatura dello Controparte_4
Stato di CP_4 appellata
OGGETTO: appello GdP sanzioni cods
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis CdS il Sig. n.q. di Legale Rapp.te della Parte_1 [...] proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. n. M_IT PR FISPC 00017465 Controparte_5
12/02/2018 Area III, nonché contro il verbale presupposto n° SCV0005017787, relativo alla presunta violazione dell'art. 142/8 CdS, rilevata in data 21.07.16, h. 20:14, in Via A1 Var. Variante Co Valico, Alt. Km 27,650, direz. Sud, nel territorio del Comune di Barberino del Mugello (FI), accertata a mezzo di . Parte_2
Il eccepiva in particolare il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, dove per Pt_1 esempio nulla era stato scritto sulla tardiva notifica del verbale, avvenuta dapprima tentata in data 10.1.17 e poi andata a buon fine con notifica al in qualità di rapp.te della società Pt_1
ROTECH&CF vvenuta in data 1.6.17; entrambe le notifiche quella Controparte_6 andata a vuoto e quella proficua erano invero tardive perché la presunta violazione risalirebbe al
21.7.16, con violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 201 cds
Inoltre nulla è stato motivato sul fatto che la società consortile cui è stata fatta la notifica non era proprietaria del mezzo, in quanto la proprietaria del mezzo era una srl ovvero la con sede Parte_3 in provincia di Bolzano a Campo di Trenz come si evincerebbe dal doc. di circolazione.
Ha poi eccepito in primo grado la violazione dell'art. 192 cds perché l'avvenuta omologazione dello strumento di rilevazione a distanza, non è sufficiente occorrendo anche la prova documentale della verifica periodica di funzionalità e taratura giusta cassazione richiamata.
Ha dedotto anche la violazione art. 12 cds e 345 comma 4 regolam att. Cds in quanto nel verbale non risulta indicato il numero di matricola dell'apparecchio e sottolineando che gli unici apparecchi utilizzabili dovevano essere quelli di proprietà della Polizia Municipale e non di proprietà di terzi privati come nel caso di specie
Ha eccepito che la segnaletica non era conforme a legge e la mancata contestazione immediata dell'infrazione ; l'inadeguatezza dello strumento impiegato per l'accertamento a distanza, ossia il sistema SICVEE dato che minimi errori di cronomonitoraggio start-stop possono determinare sovrastime superiori al 5% anche del 10%; dunque inapplicabilità dei limiti di tolleranza del 5% sull'apparecchio utilizzato (SICVE), tolleranza invece richiesta dall'art. 345 comma 2 DPR 495/92; il vizio di forma del procedimento e la scriminante art. 3 legge 689/81.
Pagina 2 La si è costituita contestando il ricorso e chiedendo la conferma del verbale e della CP_4 ordinanza del Prefetto sottolineando l'omologazione e perfetta funzionalità dell'apparecchio impiegato per irlevamento a distanza dell'infrazione.
Il GdP di Firenze, Dr. Blasi, con sentenza n° 1399/2022, depositata in data 05.02.24, rigettava la opposizione promossa da Sig. n.q. e condannava lo stesso al pagamento delle Parte_1 spese di lite pari ad €. 100,00 in favore della P.A. resistente.
Avverso la sentenza propone appello il deducendo: Pt_1
1) ILLEGITTIMO UTILIZZO DELLE Controparte_7 PRESCRITTE OMOLOGAZIONI, VERIFICHE DI FUNZIONALITA' ad es. EX SENT. C. COST. N. 113/15; Per la sentenza della Consulta n. 113/2015 deve farsi discendere che le verifiche di funzionalità devono essere effettuate da soggetti appartenenti a un'amministrazione diversa da quella contro la quale è possibile impugnare il verbale di accertamento e che siano dotati di una specifica competenza per i controlli.
Nella sentenza in commento, infine, si sottolinea anche che il mero controllo di funzionamento del rilevatore di velocità non è sufficiente per legittimare le sanzioni poiché il "mero accertamento che l'apparecchiatura funzioni, cioè si accenda, registri la velocità e così via" non è bastevole! Al contrario, ciò che è necessario e che manca nel caso di specie è la “verifica di corretta funzionalità dell'apparecchiatura, cioè l'accertamento che lo strumento non solo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale, sia preciso nella misurazione e non registri la velocità in modo errato".
Questi test devono essere ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli operanti in modalità media (IL NS. CASO).
Con Sentenza n. 104/2018 il Giudice di Pace di Latina ha ricordato che di questa attività è obbligatorio darne conto producendo in giudizio il N. di certificazione di controllo di funzionalità (c.d. VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' ex D.M. N. 282 del 13.06.2017) debitamente PROTOCOLLATO che va corredato col (rectius: va sempre allegato in CP_8 quanto unica prova dell'effettivo espletamento del controllo di funzionalità!!) dei PASSAGGI (100 scatti per i SICVE-TUTOR, ossia i rilevatori di velocità media) delle varie categorie di VEICOLI
(autovetture, camion, motocicli ecc.) CONTROLLATI con annotazione delle rispettive TARGHE
(UE, straniere; leggibili, illeggibili; sanzionate e non sanzionate).
E', dunque, richiesto il CONFRONTO col che è garantito solo per Controparte_9 tramite di un rilevatore di flusso o di un autovelox ausiliario da montare in parallelo (rectius: controllori) ai fini della fornitura di una corretta prova di funzionalità dello strumento TUTOR
(rectius: controllato) che si intende verificare.
La NON ha mai prodotto alcun verbale di funzionalità, come pure NON ha mai prodotto CP_4 alcun report dei passaggi (a corredo del verbale di funzionalità) (100 SCATTI per i TUTOR) delle varie categorie di veicoli (auto, moto, camion, ecc.) con annotazione delle targhe rilevate
(comunitarie, straniere;
leggibili, illeggibili;
sanzionate, non sanzionate) ex D.M. n° 282 del
13/06/2017.
La mancanza di prova di funzionalità veniva dal ricorrente ribadita anche nel verbale di 1° udienza del 20.12.23: “insiste, altresì, per la eccezione circa la MANCANZA di FUNZIONALITÀ, giusta Cass. Ordinanza n. 1283/2022 che ha affermato che "tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità; in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (cfr. Cass. n. 533/2018; Cass. 32369/2018): nel caso in esame, la verifica ha riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il Giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo (cfr. Cass. Ordinanza n. 1283/2022)”.
Pagina 3 Si fa rilevare, altresì, come un presunto verbale di funzionalità risulterebbe di MOLTO
ANTERIORE e/o POSTERIORE (come spesso accade!) rispetto al dì della presunta infrazione. Ma vi è di più. Il presunto verbale di funzionalità del fa genericamente riferimento (senza Pt_4 dettaglio – che si ripete – sarebbe offerto solo dal report che nel Ns. caso non risulta prodotto!) a
“transiti raccolti” ma senza che i medesimi risultino essere annotati in un report dei passaggi! Conseguentemente un siffatto verbale di funzionalità risulterebbe ASSOLUTAMENTE
INIDONEO a sostenere la prova della funzionalità rispetto al dì della presunta infrazione. Si contesta e disconosce, quindi, il superamento del limite di velocità perché non veritiero vista anche la inaffidabilità del SICVE per MANCANZA di un certificato di FUNZIONALITA'
PROTOCOLLATO e CONTESTUALE al dì della presunta infrazione CORREDATO dal predetto
REPORT dei PASSAGGI.
Per quanto precede, quindi, il ricorso sul punto deve essere accolto e la ordinanza-ingiunzione opposta integralmente annullata, poiché la P.A. non ha assolto l'onere della prova del costante, corretto e perdurante funzionamento dell'apparecchiatura nell'intervallo tra una verifica di taratura (ogni anno) e l'altra (la sola taratura non è, infatti, da sola sufficiente a dimostrare – cosa completamente ignorata dal GdP – la affidabilità del rilevatore avendo quest'ultimo bisogno del necessario controllo periodico di funzionalità!) (in tal senso GdPace di San Miniato, Sent. N. 187/2022; Tribunale Piacenza, Sent. N. 77/2022 e successiva Sent. N. 551/2020 GdPace di Per_1 seguito fotoriprodotta).
Sent. Corte Cost. n. 113/2015: “tutte le apparecchiature impegnate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
… verifiche periodiche di funzionalità e di taratura le quali non possono esser sostituite con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.
2) Ha rilevato che l'apparecchio impiegato non aveva la prescritta omologazione, la quale è ben diversa dalla approvazione.
Il TUTOR de quo risulta sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 e
per questi motivi
non poteva essere prodotto, commercializzato, distribuito, installato e messo in funzione.
Conseguentemente, risulta viziato tutto il procedimento sanzionatorio ab origine con conseguente nullità dell'atto sanzionatorio, ossia della multa. L'apparecchio TUTOR, NON essendo “debitamente omologato” (vgs art. 142 c. 6), viola l'art. 142/ 6 del CdS così come ribadito dalla Sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale che ha previsto esclusivamente l'OMOLOGAZIONE per Autovelox/Tutor e Cronotachigrafi. Se l'apparecchiatura utilizzata per i controlli elettronici della velocità non ha – IL NS. - un Pt_5 prototipo omologato la velocità rilevata e riportata nell'eventuale verbale di contestazione deve ritenersi carente dei requisiti di certezza e il procedimento di accertamento è inficiato. Ed, infatti, si ricordi come:
La omologazione ex art. 192 co. 7 Reg. Att. CdS deve avvenire attraverso un Decreto Ministeriale di omologazione che va, poi, pubblicato su Gazzetta Ufficiale;
conseguentemente, le Determine Dirigenziali a firma dell'Ing. (che vengono “spacciate” per omologazioni) non sono Per_2 assimilabili in alcun modo ai predetti Decreti Ministeriali di Omologazione. MANCA NEL CASO DE QUO UN DECRETO MINISTERIALE DI OMOLOGAZIONE.
La omologazione è il mezzo per verificare l'affidabilità dello strumento (TUTOR) e la rispondenza dello stesso alle norme europee ed internazionali sulla metrologia legale così come previsto dall'art. 117 Cost. It. (Sent. Cass. Pen., Sez. 4, N. 3201/2020).
Pagina 4 Per il rilascio della omologazione è stato previsto al Titolo VII, Tabella VII.1, art. 405 Reg. Att. CdS rubricato “Diritti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” una tariffa da pagare per il rilascio della omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni, pari ad €. 1.076,19. MANCA NEL CASO DI SPECIE LA PROVA DEL PAGAMENTO.
E' necessaria, altresì, la produzione del libretto metrologico dello strumento (TUTOR) ex L. 93/2017 che deve riportare l'identificazione dello strumento rilevatore della velocità ed è destinato a ricevere menzione della avvenuta omologazione, delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari di funzionamento relativi allo strumento e se del caso, delle riparazioni effettuate.
MANCA NEL NS. CASO IL LIBRETTO METROLOGICO.
3) Anche per la CARTELLONISTICA di PREAVVISO FISSA è richiesta la omologazione (quanto a forma, dimensione, colore, catarifrangenza, ecc.) la quale deve essere rilasciata con Decreto
Ministeriale di omologazione che va, poi, pubblicato su Gazzetta Ufficiale. MANCA NEL CASO
DE QUO UN DECRETO MINISTERIALE DI OMOLOGAZIONE.
Con la Cassazione Ordinanza n. 10505/2024 si è annullato un verbale viziato proprio per l'assenza di omologazione del rilevatore di infrazioni utilizzato per l'accertamento.
La vicenda ha alla sua base una rilevante criticità, che è rappresentata dalla mancata distinzione tra approvazione e omologazione dell'apparecchio.
L'amministrazione, infatti, aveva tentato - di far valere l'adempimento dell'obbligo di omologazione facendo riferimento al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Tuttavia, tale decreto contiene soltanto l'approvazione dell'utilizzo dello strumento per i fini di cui al codice della strada, ma non ne permette comunque l'utilizzo in difetto di omologazione, che è di competenza CP_1 dell'Ex MI.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico), ora (Ministero dell'Industria CP_10
Made in Italy).
In appello la è stata dichiarata contumace e la causa giunge ora in decisione. CP_4
MOTIVAZIONE
L'appello è risultato fondato.
Premesso che la mancanza di omologazione dell'apparecchio seppure sussistente è però un motivo nuovo inammissibile, l'appello risulta ammissibile e fondato sul motivo della tardività della notifica del verbale, perché emerge per tabulas che la PA aveva tentato la notifica all'indirizzo sconosciuto quando già erano decorsi 90 giorni di cui all'art. 201 cds. Effettivamente la ordinanza prefettizia contiene sul punto un vizio di motivazione.
In effetti a fronte di una violazione contestata come avvenuta in data 21.7.16 il primo tentativo di notifica all'indirizzo dove il destinatario risultava sconosciuto, era comunque tardivo (10.1.2017).
Da osservare che anche nell'anno 2016 il termine per notifica del verbale CDS era di 90 giorni, e che nell'ordinanza prefettizia nulla si dice sul perché sia stato sforato tale termine. Dalle carte risulta che il termine per il primo tentativo di notifica cadeva, dunque, già oltre i 90 giorni.
Fondato è anche il motivo sulla mancata prova di verifiche di funzionalità periodiche del tutor come richieste dalla legge e da un indirizzo costante di legittimità.
Quanto al difetto di omologazione se è vero che essa è cosa diversa dalla approvazione e se è vero che per la omologazione occorre un decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale in cui si approvano le caratteristiche tecniche di un prototipo, mentre nel caso di specie il verbale richiama un atto dirigenziale definendolo impropriamente “omologazione” laddove era una mera
“approvazione” non equipollente, tuttavia, ciò è stato dedotto tardivamente dall'appellante avendo fatto in primo grado una pura questione di mancata taratura e dei controlli periodici di funzionalità.
Pagina 5 Vista la tardività di tale motivo e dunque soccombenza su alcune argomentazioni si ritiene corretto applicare la soccombenza al 50% sulle spese del grado d'appello mentre al primo grado sussiste soccombenza totale della . CP_4
Per questi motivi
mentre le spese del primo grado vanno poste a carico della nella misura CP_4 di euro 346,00 per onorari, oltre accessori di legge, invece, nel secondo grado si applica la soccombenza al 50% e dunque si condanna la a rimborsare all'appellante il residuo 50% CP_4 di onorari, liquidati in euro 331,00 oltre accessori di legge, oltre il 50% delle spese vive.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1- Accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza del Giudice di pace di n. CP_4
1399/2022 e annulla l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR FISPC 00017465
12/02/2018 Area III, e il verbale presupposto n° SCV0005017787;
2- condanna la a rimborsare all'opponente il 100% delle spese del primo grado CP_4 liquidandole in euro 346,00 per onorari, oltre accessori di legge e oltre spese vive di contributo e marche;
e compensando al 50% quelle del grado d'appello e così condannando la a rimborsare all'opponente /appellante il residuo 50% che CP_4 liquida in euro 331,00 per onorari, oltre accessori di legge e 50% di spese di contributo e marche.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti alle h. 14.23 e inserimento nel verbale udienza.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
Pagina 6
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 9866/2024 tra
Parte_1
APPELLANTE
- Controparte_1 Controparte_2
APPELLATA
Oggi 12 giugno 2025, alle ore 10:30, innanzi al dott.ssa Susanna Zanda, sono comparsi: per in sostituzione dell'avv.to IACOVACCI Controparte_3
ROBERTO
NESSUNO per la Controparte_4
Il comparente ribadisce che il verbale era stato notificato oltre 90 giorni dalla commessa infrazione. Si confermano tutte le restanti deduzioni contenute nell'appello. Chiede vittoria di spese del doppio grado da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
L'Avv. rileva che l'orientamento della Cassazione è stato recentemente confermato anche dall'Ordinanza n. 12924 del 14.05.2025
Il Giudice dichiara la contumacia della e pronuncia la sentenza di seguito Controparte_1 estesa, dandone lettura alle parti non presenti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 429 cpc
Pagina 1 Nella causa civile iscritta al n. r.g. 9866/2024
Promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...], n.q. di Legale Rapp.te della Controparte_5 con sede in Naz-Sciaves (BZ), Via Foerche, 36, n.q. rappresentato e difeso, giusta
[...] mandato in calce al presente atto dall'Avv. Roberto Iacovacci (C.F.: ) ed CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato presso lo Studio del medesimo in Latina (LT), Via Cicerone, 90.
Appellante
Contro
c/o Avvocatura dello Controparte_4
Stato di CP_4 appellata
OGGETTO: appello GdP sanzioni cods
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ex art. 204 bis CdS il Sig. n.q. di Legale Rapp.te della Parte_1 [...] proponeva opposizione avverso l'ordinanza prot. n. M_IT PR FISPC 00017465 Controparte_5
12/02/2018 Area III, nonché contro il verbale presupposto n° SCV0005017787, relativo alla presunta violazione dell'art. 142/8 CdS, rilevata in data 21.07.16, h. 20:14, in Via A1 Var. Variante Co Valico, Alt. Km 27,650, direz. Sud, nel territorio del Comune di Barberino del Mugello (FI), accertata a mezzo di . Parte_2
Il eccepiva in particolare il difetto di motivazione dell'ordinanza prefettizia, dove per Pt_1 esempio nulla era stato scritto sulla tardiva notifica del verbale, avvenuta dapprima tentata in data 10.1.17 e poi andata a buon fine con notifica al in qualità di rapp.te della società Pt_1
ROTECH&CF vvenuta in data 1.6.17; entrambe le notifiche quella Controparte_6 andata a vuoto e quella proficua erano invero tardive perché la presunta violazione risalirebbe al
21.7.16, con violazione del termine di 90 gg previsto dall'art. 201 cds
Inoltre nulla è stato motivato sul fatto che la società consortile cui è stata fatta la notifica non era proprietaria del mezzo, in quanto la proprietaria del mezzo era una srl ovvero la con sede Parte_3 in provincia di Bolzano a Campo di Trenz come si evincerebbe dal doc. di circolazione.
Ha poi eccepito in primo grado la violazione dell'art. 192 cds perché l'avvenuta omologazione dello strumento di rilevazione a distanza, non è sufficiente occorrendo anche la prova documentale della verifica periodica di funzionalità e taratura giusta cassazione richiamata.
Ha dedotto anche la violazione art. 12 cds e 345 comma 4 regolam att. Cds in quanto nel verbale non risulta indicato il numero di matricola dell'apparecchio e sottolineando che gli unici apparecchi utilizzabili dovevano essere quelli di proprietà della Polizia Municipale e non di proprietà di terzi privati come nel caso di specie
Ha eccepito che la segnaletica non era conforme a legge e la mancata contestazione immediata dell'infrazione ; l'inadeguatezza dello strumento impiegato per l'accertamento a distanza, ossia il sistema SICVEE dato che minimi errori di cronomonitoraggio start-stop possono determinare sovrastime superiori al 5% anche del 10%; dunque inapplicabilità dei limiti di tolleranza del 5% sull'apparecchio utilizzato (SICVE), tolleranza invece richiesta dall'art. 345 comma 2 DPR 495/92; il vizio di forma del procedimento e la scriminante art. 3 legge 689/81.
Pagina 2 La si è costituita contestando il ricorso e chiedendo la conferma del verbale e della CP_4 ordinanza del Prefetto sottolineando l'omologazione e perfetta funzionalità dell'apparecchio impiegato per irlevamento a distanza dell'infrazione.
Il GdP di Firenze, Dr. Blasi, con sentenza n° 1399/2022, depositata in data 05.02.24, rigettava la opposizione promossa da Sig. n.q. e condannava lo stesso al pagamento delle Parte_1 spese di lite pari ad €. 100,00 in favore della P.A. resistente.
Avverso la sentenza propone appello il deducendo: Pt_1
1) ILLEGITTIMO UTILIZZO DELLE Controparte_7 PRESCRITTE OMOLOGAZIONI, VERIFICHE DI FUNZIONALITA' ad es. EX SENT. C. COST. N. 113/15; Per la sentenza della Consulta n. 113/2015 deve farsi discendere che le verifiche di funzionalità devono essere effettuate da soggetti appartenenti a un'amministrazione diversa da quella contro la quale è possibile impugnare il verbale di accertamento e che siano dotati di una specifica competenza per i controlli.
Nella sentenza in commento, infine, si sottolinea anche che il mero controllo di funzionamento del rilevatore di velocità non è sufficiente per legittimare le sanzioni poiché il "mero accertamento che l'apparecchiatura funzioni, cioè si accenda, registri la velocità e così via" non è bastevole! Al contrario, ciò che è necessario e che manca nel caso di specie è la “verifica di corretta funzionalità dell'apparecchiatura, cioè l'accertamento che lo strumento non solo funzioni, ma funzioni bene, cioè, come dice la Corte costituzionale, sia preciso nella misurazione e non registri la velocità in modo errato".
Questi test devono essere ripetuti almeno una volta ogni 20 controlli per i dispositivi che operano in modalità istantanea e 100 per quelli operanti in modalità media (IL NS. CASO).
Con Sentenza n. 104/2018 il Giudice di Pace di Latina ha ricordato che di questa attività è obbligatorio darne conto producendo in giudizio il N. di certificazione di controllo di funzionalità (c.d. VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' ex D.M. N. 282 del 13.06.2017) debitamente PROTOCOLLATO che va corredato col (rectius: va sempre allegato in CP_8 quanto unica prova dell'effettivo espletamento del controllo di funzionalità!!) dei PASSAGGI (100 scatti per i SICVE-TUTOR, ossia i rilevatori di velocità media) delle varie categorie di VEICOLI
(autovetture, camion, motocicli ecc.) CONTROLLATI con annotazione delle rispettive TARGHE
(UE, straniere; leggibili, illeggibili; sanzionate e non sanzionate).
E', dunque, richiesto il CONFRONTO col che è garantito solo per Controparte_9 tramite di un rilevatore di flusso o di un autovelox ausiliario da montare in parallelo (rectius: controllori) ai fini della fornitura di una corretta prova di funzionalità dello strumento TUTOR
(rectius: controllato) che si intende verificare.
La NON ha mai prodotto alcun verbale di funzionalità, come pure NON ha mai prodotto CP_4 alcun report dei passaggi (a corredo del verbale di funzionalità) (100 SCATTI per i TUTOR) delle varie categorie di veicoli (auto, moto, camion, ecc.) con annotazione delle targhe rilevate
(comunitarie, straniere;
leggibili, illeggibili;
sanzionate, non sanzionate) ex D.M. n° 282 del
13/06/2017.
La mancanza di prova di funzionalità veniva dal ricorrente ribadita anche nel verbale di 1° udienza del 20.12.23: “insiste, altresì, per la eccezione circa la MANCANZA di FUNZIONALITÀ, giusta Cass. Ordinanza n. 1283/2022 che ha affermato che "tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità; in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate" (cfr. Cass. n. 533/2018; Cass. 32369/2018): nel caso in esame, la verifica ha riguardato solo la taratura e non la regolarità del controllo periodico, mentre il Giudice avrebbe dovuto provvedere a verificare anche questo secondo profilo (cfr. Cass. Ordinanza n. 1283/2022)”.
Pagina 3 Si fa rilevare, altresì, come un presunto verbale di funzionalità risulterebbe di MOLTO
ANTERIORE e/o POSTERIORE (come spesso accade!) rispetto al dì della presunta infrazione. Ma vi è di più. Il presunto verbale di funzionalità del fa genericamente riferimento (senza Pt_4 dettaglio – che si ripete – sarebbe offerto solo dal report che nel Ns. caso non risulta prodotto!) a
“transiti raccolti” ma senza che i medesimi risultino essere annotati in un report dei passaggi! Conseguentemente un siffatto verbale di funzionalità risulterebbe ASSOLUTAMENTE
INIDONEO a sostenere la prova della funzionalità rispetto al dì della presunta infrazione. Si contesta e disconosce, quindi, il superamento del limite di velocità perché non veritiero vista anche la inaffidabilità del SICVE per MANCANZA di un certificato di FUNZIONALITA'
PROTOCOLLATO e CONTESTUALE al dì della presunta infrazione CORREDATO dal predetto
REPORT dei PASSAGGI.
Per quanto precede, quindi, il ricorso sul punto deve essere accolto e la ordinanza-ingiunzione opposta integralmente annullata, poiché la P.A. non ha assolto l'onere della prova del costante, corretto e perdurante funzionamento dell'apparecchiatura nell'intervallo tra una verifica di taratura (ogni anno) e l'altra (la sola taratura non è, infatti, da sola sufficiente a dimostrare – cosa completamente ignorata dal GdP – la affidabilità del rilevatore avendo quest'ultimo bisogno del necessario controllo periodico di funzionalità!) (in tal senso GdPace di San Miniato, Sent. N. 187/2022; Tribunale Piacenza, Sent. N. 77/2022 e successiva Sent. N. 551/2020 GdPace di Per_1 seguito fotoriprodotta).
Sent. Corte Cost. n. 113/2015: “tutte le apparecchiature impegnate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura.
… verifiche periodiche di funzionalità e di taratura le quali non possono esser sostituite con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità”.
2) Ha rilevato che l'apparecchio impiegato non aveva la prescritta omologazione, la quale è ben diversa dalla approvazione.
Il TUTOR de quo risulta sprovvisto di decreto di omologazione ai sensi dell'art. 111 D.P.R. 16 Settembre 1996 n. 610 e
per questi motivi
non poteva essere prodotto, commercializzato, distribuito, installato e messo in funzione.
Conseguentemente, risulta viziato tutto il procedimento sanzionatorio ab origine con conseguente nullità dell'atto sanzionatorio, ossia della multa. L'apparecchio TUTOR, NON essendo “debitamente omologato” (vgs art. 142 c. 6), viola l'art. 142/ 6 del CdS così come ribadito dalla Sentenza 113/2015 della Corte Costituzionale che ha previsto esclusivamente l'OMOLOGAZIONE per Autovelox/Tutor e Cronotachigrafi. Se l'apparecchiatura utilizzata per i controlli elettronici della velocità non ha – IL NS. - un Pt_5 prototipo omologato la velocità rilevata e riportata nell'eventuale verbale di contestazione deve ritenersi carente dei requisiti di certezza e il procedimento di accertamento è inficiato. Ed, infatti, si ricordi come:
La omologazione ex art. 192 co. 7 Reg. Att. CdS deve avvenire attraverso un Decreto Ministeriale di omologazione che va, poi, pubblicato su Gazzetta Ufficiale;
conseguentemente, le Determine Dirigenziali a firma dell'Ing. (che vengono “spacciate” per omologazioni) non sono Per_2 assimilabili in alcun modo ai predetti Decreti Ministeriali di Omologazione. MANCA NEL CASO DE QUO UN DECRETO MINISTERIALE DI OMOLOGAZIONE.
La omologazione è il mezzo per verificare l'affidabilità dello strumento (TUTOR) e la rispondenza dello stesso alle norme europee ed internazionali sulla metrologia legale così come previsto dall'art. 117 Cost. It. (Sent. Cass. Pen., Sez. 4, N. 3201/2020).
Pagina 4 Per il rilascio della omologazione è stato previsto al Titolo VII, Tabella VII.1, art. 405 Reg. Att. CdS rubricato “Diritti di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici” una tariffa da pagare per il rilascio della omologazione di mezzi tecnici di controllo, di regolazione del traffico e per l'accertamento delle violazioni, pari ad €. 1.076,19. MANCA NEL CASO DI SPECIE LA PROVA DEL PAGAMENTO.
E' necessaria, altresì, la produzione del libretto metrologico dello strumento (TUTOR) ex L. 93/2017 che deve riportare l'identificazione dello strumento rilevatore della velocità ed è destinato a ricevere menzione della avvenuta omologazione, delle operazioni e risultati dei controlli regolamentari di funzionamento relativi allo strumento e se del caso, delle riparazioni effettuate.
MANCA NEL NS. CASO IL LIBRETTO METROLOGICO.
3) Anche per la CARTELLONISTICA di PREAVVISO FISSA è richiesta la omologazione (quanto a forma, dimensione, colore, catarifrangenza, ecc.) la quale deve essere rilasciata con Decreto
Ministeriale di omologazione che va, poi, pubblicato su Gazzetta Ufficiale. MANCA NEL CASO
DE QUO UN DECRETO MINISTERIALE DI OMOLOGAZIONE.
Con la Cassazione Ordinanza n. 10505/2024 si è annullato un verbale viziato proprio per l'assenza di omologazione del rilevatore di infrazioni utilizzato per l'accertamento.
La vicenda ha alla sua base una rilevante criticità, che è rappresentata dalla mancata distinzione tra approvazione e omologazione dell'apparecchio.
L'amministrazione, infatti, aveva tentato - di far valere l'adempimento dell'obbligo di omologazione facendo riferimento al decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT). Tuttavia, tale decreto contiene soltanto l'approvazione dell'utilizzo dello strumento per i fini di cui al codice della strada, ma non ne permette comunque l'utilizzo in difetto di omologazione, che è di competenza CP_1 dell'Ex MI.S.E. (Ministero dello Sviluppo Economico), ora (Ministero dell'Industria CP_10
Made in Italy).
In appello la è stata dichiarata contumace e la causa giunge ora in decisione. CP_4
MOTIVAZIONE
L'appello è risultato fondato.
Premesso che la mancanza di omologazione dell'apparecchio seppure sussistente è però un motivo nuovo inammissibile, l'appello risulta ammissibile e fondato sul motivo della tardività della notifica del verbale, perché emerge per tabulas che la PA aveva tentato la notifica all'indirizzo sconosciuto quando già erano decorsi 90 giorni di cui all'art. 201 cds. Effettivamente la ordinanza prefettizia contiene sul punto un vizio di motivazione.
In effetti a fronte di una violazione contestata come avvenuta in data 21.7.16 il primo tentativo di notifica all'indirizzo dove il destinatario risultava sconosciuto, era comunque tardivo (10.1.2017).
Da osservare che anche nell'anno 2016 il termine per notifica del verbale CDS era di 90 giorni, e che nell'ordinanza prefettizia nulla si dice sul perché sia stato sforato tale termine. Dalle carte risulta che il termine per il primo tentativo di notifica cadeva, dunque, già oltre i 90 giorni.
Fondato è anche il motivo sulla mancata prova di verifiche di funzionalità periodiche del tutor come richieste dalla legge e da un indirizzo costante di legittimità.
Quanto al difetto di omologazione se è vero che essa è cosa diversa dalla approvazione e se è vero che per la omologazione occorre un decreto ministeriale da pubblicare in Gazzetta Ufficiale in cui si approvano le caratteristiche tecniche di un prototipo, mentre nel caso di specie il verbale richiama un atto dirigenziale definendolo impropriamente “omologazione” laddove era una mera
“approvazione” non equipollente, tuttavia, ciò è stato dedotto tardivamente dall'appellante avendo fatto in primo grado una pura questione di mancata taratura e dei controlli periodici di funzionalità.
Pagina 5 Vista la tardività di tale motivo e dunque soccombenza su alcune argomentazioni si ritiene corretto applicare la soccombenza al 50% sulle spese del grado d'appello mentre al primo grado sussiste soccombenza totale della . CP_4
Per questi motivi
mentre le spese del primo grado vanno poste a carico della nella misura CP_4 di euro 346,00 per onorari, oltre accessori di legge, invece, nel secondo grado si applica la soccombenza al 50% e dunque si condanna la a rimborsare all'appellante il residuo 50% CP_4 di onorari, liquidati in euro 331,00 oltre accessori di legge, oltre il 50% delle spese vive.
P.Q.M.
Il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio
1- Accoglie l'appello e per l'effetto revoca la sentenza del Giudice di pace di n. CP_4
1399/2022 e annulla l'ordinanza prefettizia prot. n. M_IT PR FISPC 00017465
12/02/2018 Area III, e il verbale presupposto n° SCV0005017787;
2- condanna la a rimborsare all'opponente il 100% delle spese del primo grado CP_4 liquidandole in euro 346,00 per onorari, oltre accessori di legge e oltre spese vive di contributo e marche;
e compensando al 50% quelle del grado d'appello e così condannando la a rimborsare all'opponente /appellante il residuo 50% che CP_4 liquida in euro 331,00 per onorari, oltre accessori di legge e 50% di spese di contributo e marche.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti alle h. 14.23 e inserimento nel verbale udienza.
Firenze, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Susanna Zanda
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