TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/06/2025, n. 2013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2013 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1879/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1879/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 25.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2024 esponeva: - che svolgeva Parte_1 attività di difensore, in favore di in due procedimenti, uno penale (proc. n. CP_1
8007/2018) e uno civile (proc. n. 5993/2021); - che nella sentenza definitiva del giudizio penale veniva liquidata la somma di € 3.592,00 per rifusione delle spese legali sostenute relative alla costituzione di parte civile della;
- che, invece, per il procedimento civile CP_1 maturava un compenso complessivo pari ad € 3.000,00; - che tale importo atteneva allo studio della controversia, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale che veniva trattata da un altro difensore;
- che, in data
02.10.2023, provvedeva a consegnarle tutta la documentazione relativa all'attività svolta come da dichiarazione sottoscritta ove nulla veniva rimesso a titolo di competenze professionali;
- che con successiva raccomandata a/r del 30.10.2023 chiedeva senza successo il pagamento di quanto dovuto.
Tanto premesso concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'espletamento dell'attività professionale espletata in favore di e, per l'effetto, condannarla al CP_1 pagamento della somma di € 6.592,00. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 30.05.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non si costituiva e non compariva nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto.
1 Il Giudice, all'udienza del 17.10.2024, dichiarata la contumacia di parte convenuta, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ove parte ricorrente, con il deposito di note di trattazione scritta, si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**********
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento delle competenze professionali per l'attività svolta da in favore di sia nel procedimento Parte_1 CP_1 penale (proc. n. 8007/2018), sia in quello civile (proc. n. 5993/2021).
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Analizzando il merito del ricorso, risulta dagli atti che l'avv. ha assistito Pt_1 CP_1 nei procedimenti suddetti. Infatti, in merito al procedimento civile, parte ricorrente ha depositato la memoria di costituzione e risposta munita di nomina a difensore di fiducia/procura speciale, i verbali di udienza del 16.11.2022, 14.02.2023 e 23.05.2023, i provvedimenti dell'11.04.2022 e del 27.06.2022, nonché note di trattazione scritta del
27.05.2022 e del 02.06.2022. In merito, invece, al procedimento penale, ha depositato copia della sentenza definitiva del giudizio (cfr. sent. n. 1702/2023 depositata in data 15.05.2023) ove il Giudice ha liquidato le spese legali in suo favore e a carico di in € 3.592,00. CP_1
Ora, premessa la fondatezza della domanda dell'avv. in merito al Parte_1 quantum da stabilirsi per il giudizio civile, questo Giudice, alla luce dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria), ritiene equa la somma dallo stesso determinata in quanto conforme ai valori tra i minimi e i medi (in considerazione anche delle varie udienze) di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, deve corrispondere in CP_1 favore di la somma complessiva di € 6.592,00 (di cui € 3.592,00 per il Parte_1 procedimento penale, come liquidate dal Giudice in sentenza, ed € 3.000,00 per quello civile), alla quale vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora coincidente con la richiesta di pagamento (cfr. raccomandata a/r del 30.10.2023 ricevuta dalla in data 03.11.2023). CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese e competenze per l'attività professionale da quest'ultimo prestata che liquida in € 6.592,00; sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di messa in mora.
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA ha emesso, la seguente
SENTENZA
a verbale a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 1879/2024
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso da sé medesimo;
Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 25.11.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.03.2024 esponeva: - che svolgeva Parte_1 attività di difensore, in favore di in due procedimenti, uno penale (proc. n. CP_1
8007/2018) e uno civile (proc. n. 5993/2021); - che nella sentenza definitiva del giudizio penale veniva liquidata la somma di € 3.592,00 per rifusione delle spese legali sostenute relative alla costituzione di parte civile della;
- che, invece, per il procedimento civile CP_1 maturava un compenso complessivo pari ad € 3.000,00; - che tale importo atteneva allo studio della controversia, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria/trattazione, con esclusione della fase decisionale che veniva trattata da un altro difensore;
- che, in data
02.10.2023, provvedeva a consegnarle tutta la documentazione relativa all'attività svolta come da dichiarazione sottoscritta ove nulla veniva rimesso a titolo di competenze professionali;
- che con successiva raccomandata a/r del 30.10.2023 chiedeva senza successo il pagamento di quanto dovuto.
Tanto premesso concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'espletamento dell'attività professionale espletata in favore di e, per l'effetto, condannarla al CP_1 pagamento della somma di € 6.592,00. Con vittoria di spese e competenze di lite. Con decreto del 30.05.2024 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti alla quale parte convenuta non si costituiva e non compariva nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto.
1 Il Giudice, all'udienza del 17.10.2024, dichiarata la contumacia di parte convenuta, fissava l'udienza per la discussione orale della causa ove parte ricorrente, con il deposito di note di trattazione scritta, si riportava al contenuto dei propri scritti chiedendone l'accoglimento.
**********
Oggetto del presente giudizio è il riconoscimento delle competenze professionali per l'attività svolta da in favore di sia nel procedimento Parte_1 CP_1 penale (proc. n. 8007/2018), sia in quello civile (proc. n. 5993/2021).
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Analizzando il merito del ricorso, risulta dagli atti che l'avv. ha assistito Pt_1 CP_1 nei procedimenti suddetti. Infatti, in merito al procedimento civile, parte ricorrente ha depositato la memoria di costituzione e risposta munita di nomina a difensore di fiducia/procura speciale, i verbali di udienza del 16.11.2022, 14.02.2023 e 23.05.2023, i provvedimenti dell'11.04.2022 e del 27.06.2022, nonché note di trattazione scritta del
27.05.2022 e del 02.06.2022. In merito, invece, al procedimento penale, ha depositato copia della sentenza definitiva del giudizio (cfr. sent. n. 1702/2023 depositata in data 15.05.2023) ove il Giudice ha liquidato le spese legali in suo favore e a carico di in € 3.592,00. CP_1
Ora, premessa la fondatezza della domanda dell'avv. in merito al Parte_1 quantum da stabilirsi per il giudizio civile, questo Giudice, alla luce dell'attività svolta (fase di studio, fase introduttiva e fase istruttoria), ritiene equa la somma dallo stesso determinata in quanto conforme ai valori tra i minimi e i medi (in considerazione anche delle varie udienze) di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147/2022.
Alla luce delle suddette considerazioni, dunque, deve corrispondere in CP_1 favore di la somma complessiva di € 6.592,00 (di cui € 3.592,00 per il Parte_1 procedimento penale, come liquidate dal Giudice in sentenza, ed € 3.000,00 per quello civile), alla quale vanno aggiunti gli interessi legali a decorrere dalla data di messa in mora coincidente con la richiesta di pagamento (cfr. raccomandata a/r del 30.10.2023 ricevuta dalla in data 03.11.2023). CP_1
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia e dell'applicazione dei valori minimi per le fasi svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta da ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, Parte_1 accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore del CP_1 ricorrente delle spese e competenze per l'attività professionale da quest'ultimo prestata che liquida in € 6.592,00; sulla detta somma devono essere riconosciuti gli interessi legali dalla data di messa in mora.
Condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di CP_1 Parte_1 che liquida in € 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CAP come per legge.
2 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA
3