Articolo 2 della Legge 21 luglio 1965, n. 913
Articolo 1
Versione
17 agosto 1965
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Versione
2 giugno 1966
Art. 2. ((Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12 della legge 29 ottobre 1954, n. 1046, possono essere ammessi, indipendentemente da ogni limite di eta', ad un corso normale ordinario delle scuole per infermiere e infermieri generici))
Entrata in vigore il 2 giugno 1966