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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 08/05/2025, n. 1142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1142 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 15982/2023
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15982/2023, promossa da:
, con l'avv. CUCCHETTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_3
All'esito della discussione all'udienza del 29 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 4 dicembre 2023, il ricorrente, cittadino della Sierra Leone nato nel 1995, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza, notificato il 03.11.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. La Questura di Piacenza trasmetteva copia del provvedimento impugnato. All'udienza del 29 aprile 2025, veniva sentito il ricorrente, il quale in lingua italiana dichiarava: «sono stato in carcere per espiazione della pena sino al dicembre del 2022 a , poi sono CP_2 stato scarcerato per buona condotta e da allora sono libero;
il reato è avvenuto a causa di un litigio tra ubriachi;
da allora non ho più avuto problemi con la polizia, vivo in un appartamento;
non sono riuscito più a lavorare perché non ho il permesso di soggiorno;
riesco a sopravvivere grazie alla signora qui presente come interprete e inoltre ogni tanto qualcuno della Caritas mi aiuta per comprarmi qualcosa da mangiare;
Pagina 1 ho visto la dottoressa qualche mese fa, ho un altro appuntamento e nel frattempo sto prendendo tre volte al giorno il medicinale che mi ha dato per l'epatite b, ma di cui non ricordo il nome, sono in Italia da dieci anni, in Sierra Leone non ho più familiari;
sono figlio unico, i miei genitori sono morti nel 2013 a causa dell'Ebola; hanno preso anche me in ospedale, avevo circa 19 anni e sono rimasto in ospedale 21 giorni, in Per Sierra Leone non ho nessuno;
la mia città è nella parte est, sono di etnia Limba, parlo inglese e . La causa veniva quindi portata al Collegio per la decisone. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata il 20 dicembre 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis,
Pagina 2 configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pagina 3 Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla
Pagina 4 partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei dieci anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza, da cui si rileva lo svolgimento dell'audizione in lingua italiana, e il titolo fornito dal CPIA del 03.06.2022 nel quale si dà riscontro dell'ottenimento CP_2 della certificazione di apprendimento della lingua italiana di livello A2) e trova riscontro nella documentazione prodotta da cui si ha conferma che il ricorrente ha preso attivamente parte ad un percorso di reinserimento sociale mediante il supporto della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. Il ricorrente, dopo aver svolto attività di volontariato presso l'associazione (cfr. scheda di adesione alla associazione del 10.07.2023), ha preso parte, sempre presso la Caritas, ad un progetto di tirocinio lavorativo come operatore del verde (cfr. relazione Caritas del 20 novembre 2023). In particolare, dalla relazione sociale depositata in atti si dà atto che: «Il Sig. sta svolgendo il tirocinio in modo proficuo;
in particolare è inserito nel progetto Caritas con sede a Cadeo Pt_1
(Piacenza) dimostrando responsabilità e disponibilità all'apprendimento. Inoltre, ha saputo creare ottime relazioni con il tutor aziendale e con gli altri operatori coinvolti». Tali relazioni con gli operatori della Caritas trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni prestate dal ricorrente nel corso dell'udienza del 29 aprile 2025 (cfr. verbale di udienza). Dalla documentazione in atti si rileva, infine, che il ricorrente ha svolto, a partire dal 16 marzo 2023 fino al termine del contratto, attività lavorativa in ambito agricolo, e che nonostante il datore di lavoro avesse manifestato la sua disponibilità nel prolungare il rapporto di lavoro, il rinnovo non sarebbe stato possibile a causa dell'assenza del permesso di soggiorno (cfr. relazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII del 21.11.2023). A ciò deve aggiungersi come le relazioni sanitarie acquisite in ordine alla condizione del ricorrente (cfr. documentazione medica) riferiscano di una grave infermità derivante da un'infezione cronica da HBV a cui si affianca una sintomatologia psicologica ritenuta riconducibile ad un Disturbo dell'adattamento. Al riguardo, come noto la nozione di vita privata indicata nell'art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 evoca, come unanimemente riconosciuto, l'analoga nozione contenuta nell'art. 8 della Cedu, su cui la Corte europea dei diritti umani ha sviluppato una consolidata elaborazione giurisprudenziale, includendo, fra l'altro, anche l'integrità fisica e morale della persona (v. ex multis, X e Y c. Paesi Bassi, § 22 in cui la Corte ha indicato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona: la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela), la garanzia d'una sfera all'interno della quale le persone possano perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; EM e
c. Germania, decisione della Commissione;
Federazione e dei Tes_1 Controparte_4 sindacati degli sportivi e altri c. Francia, § 153), il diritto allo sviluppo personale e a CP_5
Pagina 5 stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno ( c. Per_3
Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, §§ 61 e 67; c. Ucraina, §§ 165-167; Parte_2 [...]
c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia), l'obbligo positivo di garantire ai propri cittadini il Pt_3 diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (Nitecki c. Polonia (dec.); Sentges c. Paesi Bassi (dec.); Odièvre c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; Pentiacova e altri c. Moldavia) e la Corte ha pure affermato che anche la salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale della vita privata connessa all'aspetto dell'integrità morale (Bensaid c. Regno Unito, § 47). Dall'insieme di tali decisioni emerge dunque una nozione assai ampia e aperta di vita privata, che, ben al di là delle relazioni sociali, lavorative, di partecipazione ad attività pubbliche (educative, di formazione, volontariato, sportive…) attiene alla stessa identità della persona, al suo benessere psico-fisico e al suo diritto di sviluppare liberamente la propria personalità, nelle relazioni sociali e/o in solitudine, secondo le proprie esigenze e le proprie attitudini, nel pieno rispetto delle proprie origini etniche, religiose e linguistiche. Emerge, dunque, la stretta connessione e in buona misura l'identificazione fra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla identità personale e a sviluppare liberamente la propria personalità. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, con il quale il ricorrente non avrebbe più alcun legame. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti (cfr. certificato del Casellario Giudiziale) il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Bologna 10.12.2021 alla pena di anni 2, mesi 4, multa di € 440,00, ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato, e ulteriore pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di rapina in concorso art. 110, 628 comma 1 c.p., circostanze: art. 628 comma 3 n. 1 c.p., lesione personale in concorso art. 110, 582 c.p., circostanze: art. 585 c.p., in relazione art. 577 n.1 c.p. (commessi il 28.12.2020) - con ordinanza del 23.08.2022 del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata ex art. 54 L. 354/75 - pena detentiva eseguita. A tale riguardo va tuttavia osservato come la presenza di detto precedente penale, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare un giudizio prognostico sfavorevole posto che si tratta di un unico episodio risalente ad oltre quattro anni fa e che successivamente a tale episodio non si evidenziano ulteriori segnalazioni (cfr. comunicazione di iscrizione indagato); inoltre, il ricorrente, come detto, ha preso produttivamente parte ad un percorso di reinserimento sociale. Va peraltro
Pagina 6 osservato, infine, come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 30 aprile 2025.
Il Presidente est. Marco Gattuso
Pagina 7
TRIBUNALE DI BOLOGNA Sezione specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Marco Gattuso Presidente Relatore dott. Maria Cristina Borgo Giudice dott. Rada Vincenza Scifo Giudice
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 15982/2023, promossa da:
, con l'avv. CUCCHETTI MICHELA Parte_1
RICORRENTE contro
, con l'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, Controparte_2 Controparte_3
All'esito della discussione all'udienza del 29 aprile 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi degli artt. 281 undecies, terdecies c.p.c., 19 ter D.lvo 150/2011
1. Con ricorso tempestivamente presentato in data 4 dicembre 2023, il ricorrente, cittadino della Sierra Leone nato nel 1995, ha impugnato il provvedimento del Questore di Piacenza, notificato il 03.11.2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286, chiedendo altresì la sospensione dell'esecutorietà del provvedimento impugnato. Il si costituiva con comparsa di risposta nella quale chiedeva la Controparte_1 reiezione del ricorso. La Questura di Piacenza trasmetteva copia del provvedimento impugnato. All'udienza del 29 aprile 2025, veniva sentito il ricorrente, il quale in lingua italiana dichiarava: «sono stato in carcere per espiazione della pena sino al dicembre del 2022 a , poi sono CP_2 stato scarcerato per buona condotta e da allora sono libero;
il reato è avvenuto a causa di un litigio tra ubriachi;
da allora non ho più avuto problemi con la polizia, vivo in un appartamento;
non sono riuscito più a lavorare perché non ho il permesso di soggiorno;
riesco a sopravvivere grazie alla signora qui presente come interprete e inoltre ogni tanto qualcuno della Caritas mi aiuta per comprarmi qualcosa da mangiare;
Pagina 1 ho visto la dottoressa qualche mese fa, ho un altro appuntamento e nel frattempo sto prendendo tre volte al giorno il medicinale che mi ha dato per l'epatite b, ma di cui non ricordo il nome, sono in Italia da dieci anni, in Sierra Leone non ho più familiari;
sono figlio unico, i miei genitori sono morti nel 2013 a causa dell'Ebola; hanno preso anche me in ospedale, avevo circa 19 anni e sono rimasto in ospedale 21 giorni, in Per Sierra Leone non ho nessuno;
la mia città è nella parte est, sono di etnia Limba, parlo inglese e . La causa veniva quindi portata al Collegio per la decisone. 2. Al riguardo della richiesta del ricorrente di concessione della protezione speciale ex art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386, va osservato preliminarmente come il legislatore sia intervenuto nel 2020 riformando, con l'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020, il comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98. Com'è altresì noto, il Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20 (Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare), convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, intervenendo nuovamente sul testo normativo ha quindi previsto all'art. 7, secondo comma che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, trattandosi di domanda presentata il 20 dicembre 2022, non possono esservi dubbi in ordine all'applicabilità nella presente causa della forma di protezione complementare stabilita in forza del comma 1.1 dell'art. 19 D.lgs 286/98, come formulata in seguito all'art. 1 del D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con L. 137/2020. Il testo da applicare nella formulazione prevista nel 2020 prevede che «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine». Al comma 1.2, è stato quindi previsto che nei casi del comma 1 e comma 1.1 il Questore rilasci, previo parere della Commissione Territoriale, un permesso denominato per «protezione speciale». Infine, differentemente da quanto disposto in seguito al d.l. 113/2018, col d.l. 130/2020 il legislatore ha previsto che il permesso per protezione speciale abbia durata biennale (e non più annuale) e che sia convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
2.1. Ciò posto, è evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare, contemplata nella normativa nella formulazione applicabile ratione temporis,
Pagina 2 configuri in buona misura l'esito del percorso di sistemazione interpretativa avente ad oggetto la precedente protezione umanitaria, elaborato prima dell'intervento legislativo del 2018 dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, sulla falsariga della giurisprudenza CEDU sul rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, e, anzi, come per alcuni aspetti ne ampli la portata. A tale riguardo le Sezioni unite hanno chiarito la necessità di valorizzare il criterio del «diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU, quale prerequisito di una "vita dignitosa"; diritto, va aggiunto, che inscindibilmente è connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'articolo 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'articolo 2 Cost.» (Corte di cassazione Sez. U, Sentenza n. 24413 del 09/09/2021). Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è dunque necessaria la prova di un pericolo di lesione dei diritti fondamentali della persona, derivante dalla comparazione fra la situazione nel paese di origine e l'effettiva integrazione nel tessuto sociale del paese ospitante, la quale può comprendere, ma non si esaurisce, nel suo inserimento lavorativo, dovendosi valorizzare, inevitabilmente, la necessità di preservare la vita privata e familiare del richiedente protezione, assicurati e garantiti, innanzitutto, dall'art. 8 della Convenzione EDU e dagli stessi artt. 2 e 3 in combinato disposto con l'art. 10, terzo comma della Costituzione. Dunque, già nel regime precedente alla riforma del 2020 dell'art. 19 (e dell'art. 5, comma 6 D.lgs 286/98, cui sono state aggiunte le parole «fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»), quanto più la persona abbia consolidato in Italia la propria vita privata e familiare, tanto più deve assumersi che il suo subitaneo e coartato sradicamento comporterebbe una manifesta lesione dei suoi diritti fondamentali. Le Sezioni unite hanno invero efficacemente rilevato la necessità di verificare, caso per caso, «se il ritorno in Paesi d'origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno», sicché una volta accertata la sussistenza di una concreta rete di relazioni affettive e sociali ed «in presenza di un livello elevato d'integrazione effettiva nel nostro Paese
- desumibile da indici socialmente rilevanti quali (…) la titolarità di un rapporto locatizio, la presenza di figli che frequentino asili o scuole, la partecipazione ad attività associative radicate nel territorio di insediamento - saranno le condizioni oggettive e soggettive nel Paese di origine ad assumere una rilevanza proporzionalmente minore» (sent. n. 24413/2021, cit.).
2.2. L'art. 19 nella sua formulazione applicabile ratione temporis a questo procedimento, richiede dunque l'accertamento di «fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare», a meno che il respingimento o l'espulsione sia necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica» (nonché, con espressione il cui significato è tuttora oggetto di dibattito, «di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea»). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, la disposizione prescrive che si tenga conto «della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Pagina 3 Appare dunque evidente come la protezione speciale per il fondato timore di violazione della vita privata e familiare si inserisca appieno nel percorso già tracciato dalla Suprema Corte e, anzi, ne concreti un ulteriore ampliamento. Come sottolineato dalle SSUU «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
“di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute”» (Sentenza n. 24413/2021, cit.). Secondo le parole delle SSUU, dunque, ove sia accertato in concreto il pericolo di lesione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tale divieto di allontanamento può essere oggi superabile «esclusivamente» ove sia accertato, in concreto, che l'allontanamento sia «necessario» per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, le quali, com'è evidente, debbono essere ancorate a specifici elementi acquisiti in ordine alla condotta del ricorrente (sent. n. 24413/2021 cit., corsivo aggiunto).
2.3. In una decisione con cui la Corte di cassazione ha annullato un provvedimento di questo Tribunale (emesso contestualmente all'entrata in vigore della riforma del dicembre 2020), a fronte dell'unico motivo di ricorso per cui «tanto minore è l'interesse dello Stato all'allontanamento dal territorio (perché, ad esempio, non vi sono problemi di pericolosità e perché si contribuisce all'economia del paese con il proprio lavoro), tanto minore deve essere il rigore con cui viene valutata la “vita privata”», la Corte di cassazione ha sottolineato come ai fini dell'accertamento dei presupposti della nuova protezione complementare non sia corretto richiedere «ai fini dello stabile insediamento e della tutela del diritto alla vita privata anche un lungo periodo trascorso sul territorio nazionale e l'acquisizione di una vera e propria identità sociale e di un legame significativo con lo Stato ospitante» (Corte di cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022). La Corte ha osservato al riguardo che «i parametri di aggancio al territorio italiano, o, se si preferisce, di
“radicamento” sono tre. Il primo è familiare, espresso in relazione ai vincoli di tal genere esistenti in Italia, che debbono essere effettivi (termine, non a caso, utilizzato due volte nell'ambito dello stesso periodo) ed esprimersi quindi in una relazione intensa e concreta che accompagni il rapporto di coniugio o il legame di sangue, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza. Il secondo è sociale e si traduce nella necessità di un inserimento, ancora una volta richiesto nella sua dimensione di effettività. Il terzo parametro considerato dalla legge è la durata del soggiorno del richiedente asilo sul territorio nazionale ed esprime un concorrente elemento di valenza presuntiva (dello sradicamento dal contesto di provenienza e del radicamento in Italia), che sembra difficile potersi apprezzare in via autonoma». Come rammentato dalla Corte EDU nella nota sentenza c. Italia 14 febbraio 2019 «si deve accettare che tutti i rapporti sociali Per_2 tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata». Ne consegue che a fronte di un soggiorno in Italia di circa tre anni, con un'attività lavorativa appena intrapresa, la Corte di cassazione ha ritenuto la necessità di verificare i diversi indici relativi al radicamento della vita privata del ricorrente e in siffatta prospettiva, la Corte di cassazione ha ritenuto che il Tribunale non avesse «valutato i molteplici elementi addotti dal ricorrente, sia in ordine alla durata del soggiorno in Italia (che risaliva all'aprile 2017), sia in ordine alla partecipazione a molteplici attività culturali, integrative e volontaristiche, sia alla
Pagina 4 partecipazione a corsi di lingua, sia soprattutto alle attività lavorative svolte a partire dal maggio 2019 e all'assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato a partire dal 1.12.2020 e al reddito conseguentemente ricavato». 3. Venendo al caso di specie, si deve osservare come nei dieci anni trascorsi sul territorio italiano il ricorrente abbia radicato qui la propria vita privata, per le relazioni – affettive, amicali, nei rapporti di lavoro e sociali – inevitabilmente intrecciate con tutti i suoi contatti sociali. L'inserimento nel contesto italiano è confermato anche da una buona conoscenza della lingua (cfr. il verbale di udienza, da cui si rileva lo svolgimento dell'audizione in lingua italiana, e il titolo fornito dal CPIA del 03.06.2022 nel quale si dà riscontro dell'ottenimento CP_2 della certificazione di apprendimento della lingua italiana di livello A2) e trova riscontro nella documentazione prodotta da cui si ha conferma che il ricorrente ha preso attivamente parte ad un percorso di reinserimento sociale mediante il supporto della Caritas Diocesana di Piacenza-Bobbio. Il ricorrente, dopo aver svolto attività di volontariato presso l'associazione (cfr. scheda di adesione alla associazione del 10.07.2023), ha preso parte, sempre presso la Caritas, ad un progetto di tirocinio lavorativo come operatore del verde (cfr. relazione Caritas del 20 novembre 2023). In particolare, dalla relazione sociale depositata in atti si dà atto che: «Il Sig. sta svolgendo il tirocinio in modo proficuo;
in particolare è inserito nel progetto Caritas con sede a Cadeo Pt_1
(Piacenza) dimostrando responsabilità e disponibilità all'apprendimento. Inoltre, ha saputo creare ottime relazioni con il tutor aziendale e con gli altri operatori coinvolti». Tali relazioni con gli operatori della Caritas trovano ulteriore conferma nelle dichiarazioni prestate dal ricorrente nel corso dell'udienza del 29 aprile 2025 (cfr. verbale di udienza). Dalla documentazione in atti si rileva, infine, che il ricorrente ha svolto, a partire dal 16 marzo 2023 fino al termine del contratto, attività lavorativa in ambito agricolo, e che nonostante il datore di lavoro avesse manifestato la sua disponibilità nel prolungare il rapporto di lavoro, il rinnovo non sarebbe stato possibile a causa dell'assenza del permesso di soggiorno (cfr. relazione Centro Sociale Papa Giovanni XXIII del 21.11.2023). A ciò deve aggiungersi come le relazioni sanitarie acquisite in ordine alla condizione del ricorrente (cfr. documentazione medica) riferiscano di una grave infermità derivante da un'infezione cronica da HBV a cui si affianca una sintomatologia psicologica ritenuta riconducibile ad un Disturbo dell'adattamento. Al riguardo, come noto la nozione di vita privata indicata nell'art. 19, comma 1.1. seconda parte D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 evoca, come unanimemente riconosciuto, l'analoga nozione contenuta nell'art. 8 della Cedu, su cui la Corte europea dei diritti umani ha sviluppato una consolidata elaborazione giurisprudenziale, includendo, fra l'altro, anche l'integrità fisica e morale della persona (v. ex multis, X e Y c. Paesi Bassi, § 22 in cui la Corte ha indicato che la nozione di vita privata comprende l'integrità fisica e morale della persona: la causa concerneva l'aggressione sessuale subita da una sedicenne affetta da disabilità mentale e l'assenza di disposizioni penali che fornissero alla giovane una effettiva e concreta tutela), la garanzia d'una sfera all'interno della quale le persone possano perseguire liberamente lo sviluppo e la realizzazione della loro personalità (A.-M.V. c. Finlandia, § 76; EM e
c. Germania, decisione della Commissione;
Federazione e dei Tes_1 Controparte_4 sindacati degli sportivi e altri c. Francia, § 153), il diritto allo sviluppo personale e a CP_5
Pagina 5 stabilire e sviluppare rapporti con altri esseri umani e con il mondo esterno ( c. Per_3
Germania, § 29; Pretty c. Regno Unito, §§ 61 e 67; c. Ucraina, §§ 165-167; Parte_2 [...]
c. ex Repubblica jugoslava di Macedonia), l'obbligo positivo di garantire ai propri cittadini il Pt_3 diritto all'effettivo rispetto della loro integrità fisica e psicologica (Nitecki c. Polonia (dec.); Sentges c. Paesi Bassi (dec.); Odièvre c. Francia [GC], § 42; Glass c. Regno Unito, §§ 74-83; Pentiacova e altri c. Moldavia) e la Corte ha pure affermato che anche la salute mentale deve essere considerata una componente fondamentale della vita privata connessa all'aspetto dell'integrità morale (Bensaid c. Regno Unito, § 47). Dall'insieme di tali decisioni emerge dunque una nozione assai ampia e aperta di vita privata, che, ben al di là delle relazioni sociali, lavorative, di partecipazione ad attività pubbliche (educative, di formazione, volontariato, sportive…) attiene alla stessa identità della persona, al suo benessere psico-fisico e al suo diritto di sviluppare liberamente la propria personalità, nelle relazioni sociali e/o in solitudine, secondo le proprie esigenze e le proprie attitudini, nel pieno rispetto delle proprie origini etniche, religiose e linguistiche. Emerge, dunque, la stretta connessione e in buona misura l'identificazione fra diritto al rispetto della vita privata e diritto alla identità personale e a sviluppare liberamente la propria personalità. Nonostante l'attuale stato di disoccupazione, non si può sostenere che dall'attuale mancato impiego lavorativo derivi l'insussistenza del rischio di violazione della sua vita privata. Lo stato di disoccupazione non esclude invero la violazione della vita privata o familiare, posto che le relazioni sociali e lo sviluppo della personalità non si esauriscono nel lavoro. L'inserimento lavorativo, pur rappresentando un indice di valutazione per l'individuazione della vita privata, non ne costituisce elemento esclusivo o dirimente, sicché ove sia comunque accertato, come nel caso di specie, il radicamento della vita privata della persona sul territorio italiano, deve ravvisarsi in caso di espulsione la violazione del suddetto diritto, sebbene lo straniero sia momentaneamente disoccupato. Per altro verso, non può dubitarsi che alla durata del soggiorno in Italia corrisponda un progressivo sfilacciamento dei legami con il paese d'origine, con il quale il ricorrente non avrebbe più alcun legame. A fronte di tali circostanze, non emerge alcun elemento che induca ad assumere che nella specie l'espulsione si renda necessaria «per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica». Come si rileva dalla lettura del certificato del casellario giudiziale in atti (cfr. certificato del Casellario Giudiziale) il ricorrente è stato condannato con sentenza della Corte di Appello di Bologna 10.12.2021 alla pena di anni 2, mesi 4, multa di € 440,00, ritenute le diminuenti di rito del giudizio abbreviato, e ulteriore pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici per anni 5, per i reati di rapina in concorso art. 110, 628 comma 1 c.p., circostanze: art. 628 comma 3 n. 1 c.p., lesione personale in concorso art. 110, 582 c.p., circostanze: art. 585 c.p., in relazione art. 577 n.1 c.p. (commessi il 28.12.2020) - con ordinanza del 23.08.2022 del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia è disposta la riduzione della pena per liberazione anticipata ex art. 54 L. 354/75 - pena detentiva eseguita. A tale riguardo va tuttavia osservato come la presenza di detto precedente penale, pur evidenziando una condotta che appare di particolare gravità e allarme sociale, non consenta di formulare un giudizio prognostico sfavorevole posto che si tratta di un unico episodio risalente ad oltre quattro anni fa e che successivamente a tale episodio non si evidenziano ulteriori segnalazioni (cfr. comunicazione di iscrizione indagato); inoltre, il ricorrente, come detto, ha preso produttivamente parte ad un percorso di reinserimento sociale. Va peraltro
Pagina 6 osservato, infine, come l'eventuale manifestarsi di ulteriori condotte pregiudizievoli potrà comunque dare luogo, tenuto conto della loro eventuale gravità, alla revoca del permesso di soggiorno. La ravvisata presenza di positivi riferimenti, unitamente al manifesto pregiudizio che verrebbe sicuramente patito dal ricorrente in ipotesi di subitaneo sradicamento dal territorio italiano e ai gravissimi disagi conseguenti alla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, ormai lasciato da anni, inducono ad affermare dunque con certezza la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, non potendosi dubitare della necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione di suoi diritti fondamentali e inviolabili. Sussistono, in conclusione, le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 4. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato per un verso come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, comma 1 e 1.1 nella formulazione successiva al Decreto-Legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50, e come per altro verso il già ricordato art. 7, secondo comma preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. 5. Atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio, sussistono nella specie i presupposti di cui all'art. 92, secondo comma c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Ogni ulteriore domanda respinta, RICONOSCE al ricorrente il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 32, terzo comma D.Lvo 25/08 e 19, comma 1 e 1.1. D. L.vo 25 luglio 1998 n. 286 e DISPONE di conseguenza la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del conseguente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 30 aprile 2025.
Il Presidente est. Marco Gattuso
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