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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/04/2025, n. 2288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2288 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE così composta:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3473 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 12.03.2025, vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Elisabetta Zannotti (c.f. ) e presso l'avvocato Dominella C.F._1
Agostino (c.f. ) che la rappresentano e difendono per procura in C.F._2
atti- ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
E
(c.f. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato Maurizio
Silimbani (c.f. ) che la rappresenta e difende per procura in atti- C.F._3
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE -
OGGETTO: giudizio di riassunzione dalla Cassazione per ordinanza n. 8253/2024, pubblicata in data 27.03.2024- responsabilità contrattuale e risarcimento danni -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 oggi conviene in giudizio, dinanzi Parte_2 Controparte_1
al Tribunale di Roma, per ottenerne la condanna al pagamento Parte_1
della somma complessiva di euro 6.210,05, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, ricondotti alla negoziazione dell'assegno “non trasferibile” emesso per detto importo, su mandato ricevuto dall'attrice, dalla in favore di tale Parte_3 CP_2
e incassato, presso , da persona diversa dal legittimo beneficiario, in
[...] Parte_1 violazione del disposto dell'art. 43 comma 2 DPR 1736/1933. resiste alla domanda, di cui chiede il rigetto, opponendo Parte_1
l'osservanza della dovuta diligenza del bonus argentarius, nella identificazione del soggetto che si è presentato per incassare il titolo e profili di responsabilità dell'attrice, con riguardo alle prescelte modalità di spedizione del titolo medesimo.
Con sentenza n. 3114/2015, il Tribunale di Roma respinge la domanda di Parte_2
escludendo qualsivoglia responsabilità a carico di rispetto alla
[...] Parte_1
determinazione del danno subito da , e condanna Parte_2 Parte_2
a rifondere, al le spese di lite. Parte_1
(già impugna la decisione resa dal Controparte_1 Parte_2
Tribunale e conclude per l'accertamento di responsabilità a carico di Parte_1
con condanna, della appellata, al risarcimento del danno.
[...]
Il giudizio è definito con la sentenza in data 17.10.2019, n. 6276/2019 di accoglimento integrale dell''appello di che in riforma della decisione Controparte_1
di primo grado, accerta la esclusiva responsabilità di per aver Parte_1 consentito l'incasso dell'assegno e non aver fornito la prova liberatoria di cui all'art. 1218 cc, condannandola a risarcire, all'appellante, il danno conseguito dall'incasso dell'assegno, quantificato in euro 9.610,00, oltre interessi legali.
propone ricorso in Cassazione affidato a due motivi. Parte_1
1. “Violazione e falsa applicazione dell'art. 1176 I e II comma Cc in relazione all'art.
1992 II comma cc (art. 360 c.p.c.)”. Vi si censura la decisione nella parte in cui ritiene non provata la diligenza richiesta alla banca negoziatrice nell'esecuzione della propria obbligazione.
2.“Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 I e II comma cc (art. 360 c.p.c.)”. Vi si censura la decisione nella parte in cui esclude la configurabilità di un concorso di colpa di Sai, essendo ricorsa, per la spedizione dell'assegno, alla posta “ordinaria” e Pt_4 non “assicurata”.
Resiste, con controricorso, . Controparte_1
r.g. n. 2 Con la ordinanza di rinvio, la Corte di Cassazione, accogliendo solo il secondo motivo di ricorso (respinto il primo), enuncia il seguente principio di diritto, rinviando, anche per la regolamentazione e liquidazione delle spese di lite relative al giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma.
“La questione concerne la configurabilità di un rapporto di causalità tra la riscossione dell'assegno non trasferibile da parte di un soggetto non legittimato e la spedizione del titolo mediante posta ordinaria è stata risolta delle Sezioni Unite n. 9769/2020 che hanno affermato che la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore ”.
Ai sensi dell'art. 392 c.p.c., riassume la causa e rassegna le seguenti Parte_1
conclusioni:
“ (…) - in via principale, in accoglimento del presente atto di citazione in appello in riassunzione ed in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte con Ordinanza n. 8253/2024, pubblicata il 27/03/2024 e non notificata, riformare la gravata sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma n. 6276/20219 del 17/10/2019
e, per l'effetto, riconoscere ex art. 1227, c.c., la responsabilità concorrente, in capo alla
, per la mancata cautela nella spedizione del titolo Controparte_1
per posta ordinaria non tracciabile;
Con il favore delle spese di tutti i gradi di giudizio”, chiedendo l'accertamento del concorso di colpa di Controparte_3
per aver spedito l'assegno poi portato all'incasso dal soggetto non legittimato,
[...]
tramite corrispondenza ordinaria anziché tramite posta raccomandata o assicurata, ponendo in essere il necessario antecedente causa del verificarsi dell'evento dannoso ed essendo richiesta, per la spedizione del titolo in oggetto, una maggior cautela.
Con comparsa depositata il 28.10.2024, si costituisce e Controparte_1 rassegna le seguenti conclusioni: “(…) dichiarare tenuta e condannare
[...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento Parte_1
r.g. n. 3 in favore di , in persona del suo legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, della somma di euro 6.210,05= oltre rivalutazione monetaria dal diritto al saldo effettivo ed interessi di legge dalla domanda al saldo. Ove del caso dichiarando la nullità del contratto bancario avente ad oggetto il libretto postale n. 25982802 intestato a aperto presso l'Ufficio postale di Corsico 1 in data 17.11.2006, CP_2
e la nullità della successiva operazione di incasso del titolo per cui è causa.
Con vittoria di ogni spesa e compenso per l'esplicata attività di difesa, siccome liquidate dalla Corte d'Appello per i due gradi precedenti, e a liquidarsi secondo i parametri di legge per quanto al presente grado, oltre oneri fiscali. In via Istruttoria: ove tutto quanto a oggi dedotto e prodotto ai fini dell'accoglimento della domanda non dovesse essere giudicato sufficiente, insta per l'ammissione delle CP_1 seguenti prove, rinviando al Giudice competente per l'espletamento:1) prova per interrogatorio formale della Banca convenuta (in persona del legale rappresentante pro tempore) e per testi, sui seguenti capi, all'uopo da intendersi preceduti dalla locuzione "vero che":
a) "l'assegno n. 9101541445-09 dell'11.10.06 (tratto su conto corrente intestato alla
ed acceso presso dell'importo di Euro 6.210,05 Parte_2 Parte_3
che si è prodotto in copia a doc. n. 2), è stato posto all'incasso da soggetto diverso dall'effettivo beneficiario, ovvero dal sedicente nato a [...] il CP_2
03.02.1975, tramite sportello della convenuta;
b) "tale Parte_1
circostanza è emersa a seguito di contestazione svolta dall'effettivo beneficiario del titolo in questione, Sig. nato a [...] il [...] ed ivi CP_2
residente in [...], il quale ha dichiarato (come da doc. 3 prodotto e da rammostrarsi al rispondente) che l'assegno n. 9101541445-09 dell'11.10.06 non era mai stato ricevuto dal medesimo e di disconoscere la firma ivi apposta";c) "al Sig. nato a [...] il [...] ed ivi CP_2
residente in [...], fu pagata - da parte della Parte_2
- la somma di Euro 6.210,05, a titolo di risarcimento danni allo stesso dovuti,
[...]
con pagamento successivo all'incasso del titolo per cui è causa da parte di terzo soggetto non legittimato"; d) "alla spedizione del titolo provvide sulla Parte_3
scorta dei dati comunicati dalla . Indica a testi sui capi indicati: - Parte_2
sui capi b) e c): Sig. nato a [...] il [...] ed ivi CP_2 residente in [...], effettivo beneficiario dell'assegno in questione;
chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al
r.g. n. 4 Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di OR NZ (o altro Tribunale che risulterà competente sulla scorta dei diversi dati anagrafici che dovessero emergere in corso di causa); - sui capi a), b), c) d): Dott. Testimone_1
domiciliato presso Milano Via Senigallia 18/2 Milano;
chiede disporsi CP_4
l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al Tribunale di Milano, ovvero a mezzo testimonianza scritta;
- sul capo
d): in persona del suo l.r. pro tempore, o altro soggetto all'uopo Parte_3
delegato, con sede in Torino, C.so G. Galilei 12. Chiede disporsi l'assunzione della predetta prova a mezzo delega al Tribunale competente ex art. 203 cpc, pertanto al
Tribunale di Torino, ovvero a mezzo testimonianza scritta. Per tali ultimi due testi si chiede altresì di essere autorizzati - per motivi di economia processuale - ad indicare nell'atto di intimazione testimoniale il numero dell'assegno per cui è causa. 2) Insta affinché siano acquisite informative ex art. 213 cpc dal circa il Controparte_5
nominativo nato a [...] il [...], secondo i dati acquisiti dalla CP_2
convenuta dal presentatore allo sportello dell'assegno indicato in Parte_1
citazione. Soltanto se ritenuto d'uopo, posta l'avvenuta produzione da parte di questa difesa della certificazione rilasciata dal Comune di (doc. 7). Richiama ogni CP_5
altro precedente documento comunque prodotto, da intendersi riproposto e le conclusioni in atti per quanto d'occorrenza, declinato il contraddittorio su domande ed eccezioni nuove”.
La prova orale articolata da è inammissibile, in quanto Controparte_1 diretta ad acquisire elementi per l'accertamento di responsabilità a carico di
[...]
che, in ragione della valutazione del primo dei motivi di ricorso in Parte_1
Cassazione, non è oggetto dell'odierno decidere.
Oggi si controverte esclusivamente del concorso di colpa del danneggiato,
[...]
nella determinazione del danno, concorso che si accerta, all'esito Controparte_1
della istruttoria espletata nel corso del giudizio di primo grado, nella misura del 60%.
In tal senso, le seguenti considerazioni.
È pacifico, tra le parti, che l'assegno, posto all'incasso da soggetto diverso dal beneficiario, è stato spedito, da a mezzo posta Controparte_1
“ordinaria”.
Tale condotta di è sussumibile nell'ambito di Controparte_1 applicazione dell'art. 1227, comma 1, c.c. e integra violazione di una regola di comune prudenza, che impone cautele a tutela della posizione altrui.
r.g. n. 5 La scelta di spedire un assegno a mezzo posta, utilizzando un'opzione che non permetta di seguire il plico e la sua consegna, si pone come antecedente causale rispetto alla vicenda che vede, pagare l'importo di un assegno a un soggetto Parte_1
non legittimato che lo ha posto all'incasso. avrebbe potuto utilizzare un mezzo di pagamento Controparte_1 diverso o una modalità di trasmissione dell'assegno con garanzie maggiori della posta ordinaria.
Nella valutazione del concorso colposo, assume rilievo la violazione, da parte di del regolamento postale;
il mancato uniformarsi, da Controparte_1
parte di alle linee guida del settore e la mancata scelta, Controparte_1
da parte di di un mezzo più sicuro e rintracciabile di Controparte_1
pagamento.
In tal senso, i seguenti rilievi.
Il d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, rubricato:” Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni”, all'art. 83 prevede il: "Divieto di includere valori nelle corrispondenze ordinarie e raccomandate”.
Dunque, vieta di includere nelle corrispondenze ordinarie, in quelle raccomandate e nei pacchi ordinari denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Sempre per l'articolo in esame, “(…) Le corrispondenze ed i pacchi, riconosciuti, per segni esterni, in contravvenzione a tale divieto, sono sottoposti d'ufficio, a carico del destinatario, al doppio della tassa di raccomandazione e di quella minima di assicurazione, se trattasi di corrispondenze ordinarie, od al doppio della tassa minima di assicurazione se trattasi di corrispondenze raccomandate e di pacchi. / I destinatari saranno esonerati dal pagamento di tali tasse se, prima di ritirare le corrispondenze o i pacchi, faranno constatare l'inesistenza di valori. (...)"; tale previsione indica chiaramente la volontà di di cautelarsi, anche mediante la attivazione di una Pt_1
polizza assicurativa, del rischio nel quale è incorso nella fattispecie oggetto di causa e il comportamento di di fatto ha precluso a di Controparte_1 Pt_1
cautelarsi da tale rischio (oltre ad aver comportato un minor incasso per il rischio assunto con tale spedizione).
L'art. 84 del medesimo regolamento, rubricato: "Assicurazione obbligatoria.”, prevede che:” Le lettere ed i pacchi contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore debbono essere assicurati. / La dichiarazione di valore non può essere
r.g. n. 6 superiore al valore reale del contenuto, ma è consentito di dichiarare un valore inferiore. / È ammessa l'assicurazione anche per i casi di forza maggiore. / È ammessa, altresì, l'assicurazione convenzionale per la 10 spedizione di documenti, carte ed oggetti di speciale importanza e di valori non esigibili al portatore. / Per ciascuna di tali forme di assicurazione il mittente, salvo il disposto dell'art. 54, è tenuto a pagare anticipatamente la relativa tassa".
Dunque, il regolamento postale, con gli articoli esaminati, pone un divieto, che attiene ai rapporti fra l'ente postale e gli utenti, al fine di prevenire condotte e comportamenti fonte di responsabilità per le parti del rapporto stesso.
Altre disposizioni in tal senso sono state adottate dopo la privatizzazione delle . Pt_1
Il decreto del Ministro delle Poste e Telecomunicazioni del 09.04.2001, rubricato
“Approvazione delle condizioni generali del servizio postale”, all'art. 6, rubricato:” obbligo di assicurazione” prevede che “per spedire denaro contante e altri valori in genere il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati di cui all'art. 15, dichiarando il relativo valore” e all'art. 15, rubricato:” Posta assicurata”, prevede che “ il mittente può assicurare gli invii di posta raccomandata contro lo smarrimento, il furto e il danneggiamento, dietro pagamento di un corrispettivo maggiorato, può chiedere di assicurarli anche contro i casi fortuiti e di forza maggiore”.
La Carta della qualità del servizio pubblico postale, approvata con il successivo D.M.
26.02.2004, prevede che “l'invio di denaro, preziosi e titoli può avvenire solo con Posta
Assicurata, dichiarando il relativo valore”.
L'art. 2, dell'allegato A alla deliberazione n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , al comma 2, Parte_1 lett. c) e d), che si occupa della “posta raccomandata” e della “posta assicurata”: per la prima, il servizio “fornisce al mittente la ricevuta come prova dell'avvenuta spedizione
e consente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio”; per la seconda, “il servizio di posta assicurata consente di verificare al mittente e al destinatario lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio”.
Per entrambe le ipotesi, l'art. 5 regola il servizio accessorio dell'avviso di ricevimento.
L'art. 12, dell'allegato A alla deliberazione n. 385/13/CONS del 20 giugno 2013 dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni-Agcom, sulle Condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio universale postale di , prevede: “Ai Parte_1
r.g. n. 7 fini della spedizione di denaro contante, e altri valori, il mittente è tenuto ad utilizzare gli invii assicurati dichiarando il relativo valore e nel rispetto, ove previsto, delle norme di sicurezza vigenti in materia”.
adottando per la spedizione la posta “ordinaria” sceglie Controparte_1 una modalità di trasmissione di un assegno che seppure “ non trasferibile” non è esente dal rischio di incasso da parte di soggetto diverso dal beneficiario, laddove esistono modalità di spedizione con la possibilità tecnica di “tracciabilità” della corrispondenza
(le raccomandate) che consentono di seguire il percorso della spedizioni on-line, con invio di informazioni per la localizzazione del plico e che consentono al mittente di predisporre cautele atte ad evitare il pagamento a soggetto non legittimato.
Seppure debba escludersi la natura giuridica vincolante dei richiamati precetti sull'uso del servizio postale in capo agli utenti;
tuttavia, tali disposizioni configurano un reale parametro di valutazione della condotta tenuta da Controparte_1
La scelta di è quella di una modalità di pagamento Controparte_1
sostanzialmente desueta e apparentemente non giustificata da circostanze concrete, laddove vi è ampia diffusione dei conti correnti bancari e di modalità di pagamento più sicure rispetto alla spedizione degli assegni (quale il bonifico bancario), senza apprezzabile sacrificio per il mittente e che consentono un monitoraggio dei disposti pagamento e che ben avrebbero consentito, nel concreto, in ragione del lasso di tempo intercorso tra la spedizione e l'incasso di operare verifiche presso il soggetto legittimato a procedere all'incasso.
In ragione dell'accertato concorso di colpa di 0%), Controparte_1
per le ragioni di causa, deve corrispondere, a Parte_1 [...]
il 40% del danno liquidato nella sentenza della Corde di Appello Controparte_1
n.6276/2019 in data 17.10.2019, accertamento non oggetto di censure.
Spese di lite per tutti i gradi di giudizio.
Per l'esito complessivo della controversia, si compensano tra le parti, nella misura del
50% e, per il restante 50%, seguono la soccombenza.
Si liquidano ai sensi del d.m.55/2014 e s.s. modifiche, tenuto conto del valore della controversia (tra euro 5.201, ed euro 26.000,00), applicati i valori medi, esclusa, per i due gradi di appello, la fase istruttoria, che non c'è stata ed escluse, per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione, le spese vive, non documentate.
P. Q. M.
r.g. n. 8 La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice di rinvio dalla Cassazione, ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Accerta il concorso di colpa di nella Controparte_1 determinazione del danno oggetto di causa, in misura pari al 60% e per l'affetto, in riforma della sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma n. 3114/2015, in data 10.02.2015, condanna a corrispondere il 40% Parte_1 dell'importo liquidato a titolo di danno nella sentenza della Corde di Appello
n.6276/2019, in data 17.10.2019.
- Compensa, tra le parti, le spese di lite relative a tutti i gradi di giudizio nella misura del 50%. Per il restante 50%, condanna a rifonderle, a Parte_1
e le liquida, per il primo grado, in euro 2.538,00 Controparte_1
per compensi ed euro 39,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e
CPA come per legge;
per il giudizio di appello n.r.g. 5473/2016 in euro 1.983,00 per compensi ed euro 155,00 per spese, oltre a rimborso forfettario (15%), IVA
e CPA come per legge;
per il giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione in euro
1.541,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge;
per il presente giudizio di rinvio in euro 1.983,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%), IVA e CPA come per legge
Così deciso in Roma il giorno 26.03.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 9