Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 7886/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7886/2024 R.G. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Fuoco Assunta, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Sabatino Livia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 06.02.2025.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori (16.01.2009) e (22.09.2010), durante la Per_1 Per_2 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente chiedeva: 1) l'affidamento congiunto dei figli minori con collocamento presso di sé; 2) la regolamentazione del diritto di visita della madre secondo il piano genitoriale descritto nel ricorso;
3) la previsione a carico della resistente di un assegno di mantenimento in favore dei quattro figli di € 600,00, oltre alla suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
4) la corresponsione in suo favore dell'intero importo dell'assegno unico universale.
Con comparsa del 27.01.2025 si costituiva contestando il Controparte_1 contenuto dell'atto introduttivo e chiedendo la regolamentazione del suo diritto in visita in linea con le esigenze dei figli, il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dal ricorrente e la corresponsione in suo favore del 50% dell'importo dell'assegno unico come per legge.
Le parti, comparse personalmente alla prima udienza del 06.02.2025, raggiungevano un accordo in ordine alla regolamentazione dei doveri genitoriali.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, c.p.c., invitava i difensori alla discussione orale ed assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Ebbene, le parti hanno chiesto di regolamentare i rispettivi doveri genitoriali alle seguenti condizioni:
“1) i figli minori (16.01.2009) e (22.09.2010) Persona_3 Persona_4 restano congiuntamente affidati ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso il padre, con il quale vivono anche le figlie maggiorenni non autosufficienti
(29.02.2004) e (23.02.2006); Persona_5 Persona_6
2) attesa l'età di e la madre concorderà direttamente con i figli i Per_1 Per_2 tempi e le modalità dei loro incontri nel rispetto degli impegni e degli interessi dei minori;
3) la sig.ra verserà per il mantenimento dei quattro figli un Controparte_1 assegno mensile di euro 600,00 (150,00 a figlio) oltre aggiornamento annuale ed
2 Proc. n. 7886/2024 R.G.
automatico Istat al sig. ; Parte_1
4) le spese straordinarie contratte nell'interesse dei quattro figli – per le quali le parti richiamano e fanno proprio il protocollo del CNF – verranno divise al 50% tra
i genitori;
5) l'assegno unico per i figli minori verrà percepito al 50% dai genitori come per legge”.
Il Collegio ritiene che le predette pattuizioni siano conformi agli interessi dei minori, all'art. 160 c.c. e che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento.
Ne deriva che i rapporti tra i genitori e i minori saranno regolati dalle predette pattuizioni che il Tribunale fa proprie.
Tenuto conto degli accordi delle parti, le spese di lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
- DISPONE che la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti dei minori,
(16.01.2009) e (22.09.2010), avvenga secondo Persona_3 Persona_4 le condizioni concordate dalle parti all'udienza del 06.02.2025 ed integralmente riportate in motivazione;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 6/02/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente
dott.ssa Ilaria Bianchi
3