Sentenza 5 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 05/07/2019, n. 3766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3766 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/07/2019
N. 03766/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06595/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6595 del 2015, proposto da
C.I.T.E. - Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali Soc. Cons. A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Biagio Matera, in Napoli, via Duomo, 61;
contro
Gisec S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Laudante, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Vergara in Napoli, via Monte di Dio, 66;
nei confronti
Tua Assicurazioni S.p.A., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
a - della nota prot. n. 8824 dell'11.11.2015, con la quale la GISEC S.p.a. ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria precedentemente consegnata dalla ricorrente, ai fini della partecipazione alla "gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio di trasporto in ambito nazionale ed internazionale dei rifiuti aventi codice CER 19.12.12. e 19.05.01 ...",
b - della nota prot. n. 8874 del 12.11.2015, con la quale la GISEC S.p.A. ha segnalato all'A.N.A.C. la revoca dell'aggiudica provvisoria del servizio di cui alla gara sub a), precedentemente disposta in favore della ricorrente;
c - ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 2526 del 13.10.2015, con la quale la GISEC S.p.A. ha revocato l'aggiudica precedentemente disposta in favore della ricorrente;
d - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Gisec S.p.A.;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che la società ricorrente impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, le note con le quali la Gisec S.p.a., stazione appaltante, ha disposto l'escussione della polizza fideiussoria precedentemente consegnata ai fini della partecipazione alla gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi di trasporto in ambito nazionale ed internazionale dei rifiuti, procedendo, altresì, alla segnalazione della revoca dell'aggiudicazione provvisoria del servizio alla Autorità di controllo;
Preso atto del mero richiamo, quale atto presupposto, al provvedimento di revoca dell'aggiudica, datato 13.10.2015, senza, cioè, deduzione di autonome censure (cfr. produzione di parte ricorrente del 26.03.2019), che, comunque, sarebbero tardive, rendendo in parte qua il ricorso, avviato alle notifiche l’11.12.2015, irricevibile;
Specificato, incidentalmente, che:
“La segnalazione all'ANAC, ai fini dell'inserimento di un'annotazione nel casellario informatico delle imprese, oltre a costituire un obbligo per la Stazione Appaltante, si configura come atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, perché non dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali vizi solo in via derivata impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di Vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo” (T.A.R., Napoli, sez. VII, 21.12.2018, n. 7307; T.A.R. Trentino -Alto Adige, Trento, sez. I, 2.08.2018, n. 175; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II , 31.05.2018, n. 1229);
Ritenuto che, come eccepito, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 73, comma 3, c.p.a. nel corso dell’udienza di discussione, il ricorso, quanto al petitum sostanziale, sia inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, atteso che: “La controversia avente ad oggetto l'escussione … di una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'adempimento di obblighi ed oneri assunti dal partecipante ad una gara di appalto di opere pubbliche, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la domanda di accertamento dell'inesistenza della debenza dell'importo preteso dall'ente e di manleva in relazione a quanto eventualmente da pagarsi a quest'ultimo riguardano comunque il rapporto privatistico inerente la garanzia” (Cassazione civile , sez. un., 8.09.2015, n. 17741; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 05.03.2018, n. 1395; T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 10.08.2018, n. 181);
Precisato, altresì, che, declinata la giurisdizione di questo giudice amministrativo, è consentito alla parte, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a., proseguire il giudizio avanti giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, con salvezza degli effetti già prodottisi all'atto della proposizione dell'azione avanti a questo giudice, secondo quanto stabilito dalla norma citata;
Stimato equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio, ad eccezione del contributo unificato, il cui onere rimane in carico alla parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione indicando quale competente il giudice ordinario.
Spese compensate, ad eccezione del C.U. a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Pierluigi Russo, Consigliere
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO