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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 30/06/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Seconda Civile
R.G. 402 / 2024
La Corte di appello di Genova, Sezione seconda civile, in persona dei magistrati:
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Paolo Gibelli Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado avverso la sentenza n. 2342/2023 emessa dal Tribunale di Genova e pubblicata in data 05/10/2023 tra e , con il patrocinio dell'avv. MARCO BALLABIO, Parte_1 Parte_2 come da mandato in atti appellante
e
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
, in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA DISTRETTUALE
DELLO STATO DI GENOVA appellati
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per e Parte_1 Parte_2
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, valutare l'opportunità di disporre il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto attinente all'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili e per l'effetto sospendere il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione;
in via parimenti pregiudiziale, dato atto che la questione inerente al Giudizio è già sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite della Suprema Corte e preso atto che la stessa non si è ancora pronunciata, disporre il rinvio del procedimento ad altra data in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite ovvero di sospendere la procedura, come peraltro già indicato dal provvedimento del 09.10.2024 della Corte di Appello di Genova. in via subordinata, rimettere la causa in istruttoria anche attraverso il licenziamento di idonea C.T.U; in via parimenti subordinata, annullare e/o revocare rispetto agli specifici punti di impugnazione la sentenza n. 2342/2023 pubblicata il 05.10.2023 e per l'effetto annullare e/o revocare ogni atto ad essa collegato, respingendo le domande di parte attrice/appellata, per i motivi di cui in narrativa;
in ogni caso, con vittoria di spese relative al primo
e al secondo grado di giudizio, oltre occorrende”.
*
Per e Controparte_1 [...]
: Controparte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, -respingere l'avverso atto di appello, confermando integralmente, per l'effetto, la pronuncia impugnata. Con vittoria di spese di lite relativamente ad entrambi i gradi di giudizio”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato il e l' Controparte_1 [...]
convenivano in giudizio e al fine di ottenere la CP_2 Parte_1 Parte_2 dichiarazione di nullità dell'atto unilaterale di rinuncia abdicativa del diritto di proprietà da questi ultimi espresso, e formalizzato con rogito, in relazione ai beni immobili siti in Altare (SV), consistenti nel fabbricato avente accesso dal civico n. 3 di Via XXV Aprile, censiti in NCEU del predetto
Comune al Foglio 4, mappali 116 sub. 16, 17, 18, 24, 25 (di proprietà di ), e Foglio 4, Parte_1 mappale 116 sub. 12 e 23 (di proprietà di ). Parte_2
Le amministrazioni attrici enunciavano, in citazione, la totale assenza di utilità economica e di potenziale commerciabilità, versando gli stessi in stato di degrado strutturale tale da inficiare la stabilità statica ed essendo anche forieri anche di importanti oneri manutentivi e fiscali.
Evidenziavano, altresì, la circostanza che, nelle premesse dell'atto di rinuncia, i convenuti dichiaravano espressamente di “ voler rinunciare alla piena proprietà di tali beni immobili, essendo troppo elevati i costi di gestione e mantenimento degli stessi”, con ciò dimostrando che l'atto di rinuncia era stato posto in essere all'unico fine di sottrarsi agli oneri e alle responsabilità connessi
2 alla titolarità del diritto reale abdicato, con l'illegittima quanto censurabile pretesa che detti oneri dovessero essere accollati e sostenuti dalla collettività. Eccepivano, più in generale, che l'operazione in questione era viziata da nullità per illiceità della causa, e quindi improduttiva di effetti giuridici, e che la rinuncia al diritto di proprietà immobiliare non era prevista dal codice civile, né disciplinata da alcuna altra fonte normativa.
Si costituivano i convenuti contestando le domande attoree e chiedendone il rigetto.
Evidenziavano in particolare gli stessi, richiamando un parere dell'Avvocatura Generale dello Stato
e giurisprudenza del Consiglio di Stato, che l'istituto della rinuncia abdicativa sia ammissibile, in quanto, pur nell'assenza di una norma che la preveda, risulterebbe altrettanto vero che non si riviene nell'ordinamento una disposizione che, al contrario, la vieti. Argomentavano così l'ammissibilità dell'istituto mediante da connessioni di sistema tra norme che implicitamente lo ammettono.
Con riferimento alla causa negoziale rilevavano che, ai fini della validità della rinuncia abdicativa, negozio unilaterale non recettizio, non era necessario che l'atto presentasse il requisito di essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, come invece richiesto per i contratti atipici, ma che, comunque, nel caso di specie, la causa poteva ritenersi lecita avendo i convenuti rinunciato all'immobile non per fini egoistici ed individuali, ma per l'età avanzata di , la residenza Parte_1 in Germania di , l'insuccesso nei tentativi di vendita del bene, e per gli oneri che Parte_2 necessariamente dovevano affrontare per la proprietà dell'immobile.
Infine, precisavano che l'immobile in oggetto non era diruto, era privo di vizi strutturali determinanti, imminenti pericoli e costi per la messa in sicurezza, ovvero altri elementi da cui desumere la mancanza di interessi meritevoli di tutela.
***
Esaurita l'istruttoria documentale, disattese le istanze di prove orali formulate dai convenuti, il
Tribunale decideva la vertenza con la sentenza in epigrafe indicata, così statuendo:
“il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: dichiara la nullità e conseguentemente l'inefficacia dell'atto di rinuncia abdicativa stipulato da e Parte_1 Pt_2
a rogito Notaio in data 07.06.2016, rep. n. 123.355, racc. n. 13.852; ordina la trascrizione della
[...] Persona_1 sentenza al conservatore dei registri immobiliari condanna i convenuti a pagare all' la somma di € Controparte_2
346 oltre interessi fino al saldo. Spese di lite integralmente compensate”.
Il Tribunale stabiliva che la rinuncia abdicativa della proprietà non è un istituto giuridico riconosciuto in via generale dall'ordinamento. La legge prevede la rinuncia alla proprietà solo in casi specifici e funzionali alla corretta gestione del bene. Ammettere una rinuncia generale comporterebbe
3 l'acquisizione forzata di beni da parte dello Stato, in contrasto con il principio che anche le donazioni e gli acquisti a titolo gratuito devono essere accettate.
Di conseguenza, il Tribunale dichiarava nullo l'atto di rinuncia abdicativa stipulato dai convenuti, ordinando la trascrizione della sentenza e condannando i convenuti al pagamento di una somma pari ad € 346,00 a titolo di rimborso TARI all' . Controparte_2
Le spese legali erano compensate tra le parti, data la complessità e la novità della questione.
***
Propongono appello e . Parte_1 Parte_2
Con primo motivo di appello lamentano errore in diritto del Tribunale laddove ha ritenuto non ammissibile l'istituto della rinuncia abdicativa. Sostengono che l'atto di rinuncia abdicativa è, invece, pienamente ammissibile, richiamandosi ad un parere reso in precedenza dall'Avvocatura
Generale dello Stato e a vari arresti giurisprudenziali.
Con secondo motivo di appello sostengono la meritevolezza in concreto del negozio messo in atto.
Queste deduzioni non erano vagliate dal Tribunale in quanto assorbite dalla pronuncia sulla domanda di nullità, avendo ritenuto astrattamente non ammissibile il negozio della rinuncia abdicativa.
Con terzo motivo di appello deducono contraddizioni tra quanto riferito nell'atto introduttivo dagli enti pubblici, odierni appellati, ed il contenuto delle relazioni tecniche da loro stessi allegate. Ciò al fine di dimostrare una sufficiente qualità strutturale degli immobili, escludendo così un aggravio a carico dello Stato.
Si costituiscono e l' contestando Controparte_1 Controparte_2 integralmente l'appello e chiedendo la conferma della sentenza.
***
Il primo motivo è infondato.
Le difese ivi sostenute sono sostanzialmente basate su richiami di sistema a diverse norme da cui sarebbe desumibile l'ammissibilità del negozio. In particolare, fanno riferimento agli artt. 1350 e
2643 c.c., i quali menzionano – rispettivamente tra gli atti che devono farsi per iscritto e di cui è prevista la trascrizione – i negozi di rinuncia ai diritti reali, presupponendone così l'ammissibilità.
Inoltre, riportano alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa e civile.
Citano un arresto delle SS.UU. civili (735/2015) con il quale si ammette la possibilità per il privato di rinunciare al diritto di proprietà immobiliare (ponendo l'atto come alternativa alla richiesta di restituzione del bene) nei casi in cui il proprietario abbia subito un'occupazione sine titulo del proprio fondo da parte della pubblica amministrazione;
inoltre, una sentenza dell'Adunanza Plenaria del CDS
4 (2/2020) avrebbe ritenuto la rinuncia abdicativa inidonea a provocare un acquisto di carattere traslativo derivativo, data la mancanza della natura contrattuale dell'atto medesimo, con la conseguenza che l'effetto in capo al terzo si produrrebbe ipso iure, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge. Per il suo perfezionamento non sarebbe richiesto l'intervento o l'espressa accettazione del terzo né che lo stesso debba esserne notiziato.
Ancora gli appellanti si riferiscono, poi, ad un parere reso in precedenza dell'Avvocatura Generale dello
Stato, sostenendo che la facoltà di rinunciare alla proprietà immobiliare è atto espressivo di libertà negoziale dei soggetti dell'ordinamento e del principio di disponibilità della stessa proprietà privata.
Concludono affermando che l'art. 827 c.c. in tema di proprietà residuale dello Stato degli immobili sarebbe sostanzialmente inutile se non si ammettesse la rinuncia abdicativa.
La causa può essere decisa sulle questioni di diritto come sopra introdotte, prospettate e riproposte in impugnazione e, in definitiva, dirimenti.
La Corte osserva, innanzitutto, che gli artt. 1350 e 2643 c.c. contemplano gli atti rinunciativi di diritti reali solamente ai fini della loro rispettiva disciplina, ovvero la forma scritta e la trascrizione. Gli atti rinunciativi sono così riferiti in modo aspecifico ai diritti reali menzionati nelle medesime norme,
e tanto ne comporta l'ammissibilità nei limiti della compatibilità di ciascuno. In particolare, è pacifica la rinunciabilità a diritti reali di godimento che non hanno contenuto pieno ed esclusivo (usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali, ecc.), stante il loro effetto ripristinatorio del pieno godimento in capo al proprietario.
Il riferimento al “diritto di proprietà” è collaterale alla proposizione normativa in questione, infatti sono presenti nell'elencazione normativa solo gli atti di trasferimento del diritto di proprietà, e la costituzione di comunioni, senza espressa menzione della rinuncia alla proprietà.
Non sono menzionati nelle norme anzidette atti di “costituzione” del diritto di proprietà, e ciò, del resto, non sarebbe possibile in quanto non si rinviene nell'ordinamento alcun modo di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per effetto di un negozio. Infatti, la legge prevede i modi di acquisto a titolo originario, descrivendo situazioni di fatto a cui fa seguire l'effetto giuridico dell'acquisto del diritto, mentre gli acquisti negoziali si ammettono esclusivamente per atti fra vivi,
o a causa di morte, sicché l'acquisto negoziale esiste solo per via derivativa.
La norma in punto di trascrizioni quindi, contrariamente a quanto sostenuto, non disciplinando la trascrizione contro “l'acquirente automatico del diritto” (lo Stato), che tale sarebbe in base alla tesi recata dal motivo attoreo, depone più contro che a favore della previsione ordinamentale della rinuncia abdicativa.
5 Detto quanto sopra in ordine alla impossibilità di far riferimento decisivo, in materia, alla norma sulla trascrizione degli acquisti immobiliari, si deve ora meglio mettere a fuoco la difficoltà di ipotizzare la rinuncia al diritto reale fuori da un quadro normativo di “riallocazione del bene”.
Occorre muovere dall'osservazione per cui la rinuncia alla proprietà non potrebbe operare – unilateralmente – come rinuncia all'acquisto.
Riguardo alle forme di acquisto a titolo originario, ammetterne la rinuncia al loro operare, si porrebbe in violazione delle stesse norme che le regolano prevedono il diritto quale effetto giuridico di una situazione di fatto, e che non paiono eludibili.
In modo ancor più evidente, in ordine agli acquisti tra vivi, risulta palese l' impossibilità di ipotizzare una generale e generica facoltà di rinuncia all'affetto acquisitivo della proprietà, senza una vera e propria disciplina della devoluzione alternativa della proprietà medesima;
basti pensare al fatto che tale generica facoltà di abdicazione degli acquisti potrebbe, in difetto di deversa destinazione legale del diritto, integrare una retroversione del tutto asistematica al dante causa non consenziente (in violazione della bilateralità necessaria della recesso o della risoluzione consensuale) ovvero, in materia ereditaria, determinare una inammissibile rinuncia all'eredità già accettata, (in contrasto con il principio semel heres semper heres, nonché con quello di universalità dell'eredità).
Un negozio abdicativo in materia di diritto di proprietà piena non può che concernere il diritto in sé
e lasciare conseguentemente il bene senza titolare alcuno (vacante). Posto che l'ordinamento non prevede la “occupazione” dei beni immobili, per evitare la creazione della inammissibile figura di un bene insuscettibile soggezione a qualsiasi diritto reale, l'ipotesi del negozio abdicativo implica la necessità assoluta, di una “disciplina di devoluzione del bene”
A conferma di quanto sopra risulta evidente che le problematiche cennate non si pongono riguardo al caso della comunione, ove, in caso di rinuncia unilaterale, l'atto può assumere razionalmente orientamento traslativo, e non meramente abdicativo, per via dell'”effetto accrescitivo” in favore delle quote dei comunisti residui (effetto legale idoneo a conferire completezza al percorso rinuncia/riallocazione senza effetti eversivi).
Si ribadisce quindi che l'ammissibilità della rinuncia abdicativa non si può ritenere ex se, come manifestazione della libertà negoziale, ma solo nel contesto di un quadro che designi una vicenda traslativa con copertura normativa idonea.
Una volta verificata la sussistenza del detto quadro normativo di settore, in cui collocare l'ipotizzato istituto, occorre poi verificare come lo stesso “impatti” sulla disciplina generale della circolazione giuridica dei beni. Infatti, non trovando espressa disciplina legislativa, l'istituto stesso presenta consistenza proteiforme ed indefinibile, di talché vanno disattese le argomentazioni rivolte a far
6 discendere “per via deduttiva” una sua qualche “cittadinanza” nell'ordinamento da una presunta, e presupposta sua natura giuridica, che, in effetti, altro non è se non una “mera ipotesi”. Al contrario l'indagine sull'ammissibilità deve piuttosto seguire, un percorso “induttivo”, considerando come premessa gli “effetti concretamente accertabili”, che la rinuncia abdicativa avrebbe nel contesto della circolazione giuridico-economica, e valutarne poi la convergenza con figure istituzionali generali oggetto di effettiva previsione, al fine di validarne l'operatività, ritenendola o meno, in specifico contesto, conforme al sistema o meno, e ciò al fine di confortare, o meno, l'idea della sua “previsione implicita”. Questa verifica, per così dire “di risultato” segue tuttavia, come detto, l'esplicitazione della vicenda traslativa che la rinuncia innescherebbe.
Sotto il profilo della esistenza di una “disciplina generale di attribuzione del bene immobile che si ipotizzi dismesso” il riferimento all'art. 827 c.c. è certamente l'argomento centrale a favore delle tesi affermative, recando un principio di necessaria proprietà dei beni immobili, che viene residualmente attribuita allo Stato. La norma, nella tesi contestata, implicherebbe un sostanziale automatismo tra l'ipotetica abdicazione del diritto di proprietà e l'acquisto in capo allo Stato. Da punto di vista formale, tuttavia, già questa impostazione asimmetrica della norma, che parrebbe mettere in luce solo il “segmento acquisitivo” del processo, e non quello abdicativo, lascia perplessi circa il fatto che la sola dichiarazione di proprietà residuale degli immobili in favore dello Stato sottenda un inespresso
e tuttavia fondamentale istituto come la rinuncia alla proprietà. La norma non si presenta come una
“norma devolutiva”, collocata a valle di un negozio abdicativo, ma come una norma “ricognitivo/ attributiva”. La “vacanza del bene” è “a monte” e la legge la legge si limita a dichiarala “equivalente alla proprietà statuale”, ma, con evidenza, la norma non collega la vacanza ad una abdicazione.
L'omissione non può essere priva di effetto in sede di interpretazione. Assai più agevole sarebbe stata infatti l'espressione “i beni immobili abbandonati (o derelitti) entrano a far parte del patrimonio dello stato”. Non vi sarebbero stati più dubbi. Ma la formulazione della norma è assai diversa: ” i beni vacanti appartengono …”. La “vacanza” del bene immobile pare una mera situazione di fatto, esprimendo, semplicemente, “l'impossibilità, di fatto, di attribuire ad un qualsiasi soggetto la proprietà del bene immobile in questione”. Per i beni mobili non registrati tale condizione di fatto è di “immediata intuizione” e la cosa mobile “vacante” res nullius fino all'occupazione; ma anche per gli immobili vi può essere una condizione di “vacanza”. Si può verificare il caso di estinzione di persona giuridica in difetto di previsioni sulla devoluzione dei suoi beni, o senza attuazione delle stesse previsioni;
vi possono essere beni intestati a persone defunte da molto tempo di cui si ignora ogni vicenda successoria e persino l'esistenza di eredi, vi può essere un fenomeno successorio che conduca ad un ordinamento in cui è possibile una mera abdicazione, vi possono essere beni
7 appartenenti a categorie non menzionate dalla legge e mai attribuiti a privati (pareti rocciose, morene montane); vi possono essere beni irreversibilmente trasformati da soggetto ignoto o estinto.
Per attribuire un significato alla disciplina degli immobili vacante non è necessario ipotizzare la possibilità di una derelizione “a monte”. La norma conserva significato per altri casi.
L'art.827 cc non è norma “devolutiva”, destinata a garantire l'effetto della “derelizione immobiliare”, se mai la stessa esclude la possibilità della “giuridica esistenza” del bene immobile “nullius”, e la possibilità di “occupazione” degli immobili.
La norma in questione appare piuttosto come norma residuale - e di chiusura - destinata a realizzare la completezza della proprietà immobiliare, principio che contiene, piuttosto, un “latente contrasto” con l'idea della possibile abdicazione alla proprietà medesima.
Interpretare tale norma come contenente una implicita ed illimitata autorizzazione a chiunque ad
“assegnare unilateralmente i propri beni immobili allo Stato”, quasi come gli stessi fossero in una sorta di regime concessorio ed in modo “latente” sempre dello Stato, appare un eccesso
Il dato giuridico ricostruttivo per cui lo Stato acquisterebbe il bene “a titolo originario” non modifica il quadro detto. Lo stesso costituisce una mera semplificazione dei rapporti in capo a questo, e non implica una soluzione di continuità tra il segmento rinunciativo e quello acquisitivo, data l'inesistenza di un alternativo effetto e il necessario automatismo del passaggio.
Detto della impossibilità di ravvisare indici di “giuridica necessità” della rinuncia abdicativa si deve procedere, come anticipato, a valutare la congruità dell'istituto ipotizzato con l'ordinamento.
Come visto la combinazione del negozio unilaterale meramente abdicativo e di un meccanismo acquisitivo a titolo originario disciplinato dall'art. 823 del cc., realizzerebbe un automatismo traslativo che sarebbe – di fatto – un trasferimento imposto.
È principio generale dell'ordinamento la consensualità degli effetti traslativi. Il principio trova la sua più alta affermazione nella necessità di accettazione delle donazioni, che per loro natura sono atto di liberale intesi all'arricchimento. Quindi la necessità del consenso vale, a molto maggior ragione se non sussiste l'effetto di arricchimento.
Il trasferimento di un bene, soprattutto se immobile, è un atto di per sé neutro in termini di convenienza patrimoniale. È infatti possibile – come nel caso di specie – che lo stesso comporti oneri e costi di gestione in misura superiore al suo stesso valore, o addirittura che sia foriero di pericoli e danni per terzi, e quindi fonte di responsabilità.
La rinuncia abdicativa quindi, se ritenuta in forza dell'art. 827 c.c., e quale presupposto dello stesso avrebbe l'effetto di un'attribuzione imposta allo Stato anche contro il suo interesse, il che spesso significherebbe “contro l'interesse pubblico”.
8 Non si può negare che in altri contesti normativi l'atto abdicativo, ove espressamente o implicitamente sotteso dalla normativa di settore possa coniugarsi cui un successivo effetto traslativo ammissibile.
Si spiega così l'arresto delle Sezioni Unite, il quale, calato in un contesto di occupazione sine titulo da parte della Pubblica Amministrazione, la quale è certamente in conflitto con l'interesse conservativo del proprietario, il che colloca la rinuncia abdicativa, in materia, in un contesto sostanzialmente transattivo. È di palmare evidenza che in un caso simile l'assetto degli interessi è invertito: la parte pubblica è interessata all'acquisizione dell'immobile, volendo – ai fini della presente trattazione – un arricchimento, e la parte privata si conforma a quell'interesse rinunciando
(peraltro con controprestazione transattiva). Resta il problema della implicita previsione del negozio, ma non quello del carattere “eversivo del suo effetto”.
Nemmeno la pronuncia dell'Adunanza plenaria è pertinente alla questione di diritto in esame. Ivi il
Giudice amministrativo contestualizza la decisione ad un caso di illecita occupazione da parte della pubblica amministrazione: “l'oggetto del presente giudizio è, al contrario, limitato alla rinuncia abdicativa nella materia dell'espropriazione, e riguarda la mera possibilità di riconoscere la rinuncia abdicativa nell'atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della proprietà illecitamente occupata dalla P.A., in seguito, come detto, all'irreversibile trasformazione del fondo occupato” (C.d.S., Ad. Plen. n. 2/2020).
In parte motiva, peraltro, l'Adunanza plenaria tratta solo incidentalmente la questione dell'ammissibilità in astratto della rinuncia abdicativa “pura” (al di fuori, quindi, del contesto espropriativo), e si mostra tutt'altro che possibilista in merito.
Si deve comunque segnalare che, nonostante il contesto “maggiormente favorevole all'istituto” rappresentato dal campo della espropriazione, anche in detta matria, una volta introdotta una norma tipica per la regolazione dei rapporti tra la PA e l'espropriando interessato a liberarsi del bene, la costruzione della rinuncia abdicativa è stata abbandonata.
Cfr T.A.R., Roma , sez. I 19/07/2022, n. 10208
La proposizione della sola domanda di risarcimento del danno per equivalente monetario, da parte del proprietario spogliato del fondo utilizzato dalla P.A., non è ammissibile perché tale richiesta si colloca al di fuori dello schema tipico legale previsto per disciplinare la materia dall'art. 42 bis,
d.P.R. n. 327/2001, ponendosi anzi in contrasto con esso;
essa presuppone la rinuncia abdicativa che non è un modo legale previsto per far cessare l'illecita occupazione da parte della P.A. Manca il presupposto fondamentale rappresentato dalla perdita formale della proprietà che rappresenta
l'elemento costitutivo dell'illecito .
9 Infine, è appena il caso di sottolineare che la libertà di rinunciare al diritto di proprietà non può essere necessaria espressione del principio di libertà negoziale e di disponibilità dei diritti reali, dato che il godimento degli stessi (dovendosi intendere la facoltà di rinuncia al bene come un modus del godimento stesso) è limitato dall'osservanza degli obblighi imposti dall'ordinamento. Tra questi vi è certamente il diritto dei consociati, ed a maggior ragione dello Stato, a non subire un peso imposto.
Va così esclusa l'ammissibilità dell'istituto implicito della rinuncia abdicativa.
Il negozio unilaterale posto in essere non corrisponde ad una causa tipica lecita e non è in grado di conseguire l'effetto che intende realizzare. Deve pertanto reputarsi nullo.
Nei termini suddetti vanno approvati i motivi già svolti dal giudice di prime cure che è pervenuto alla medesima conclusione.
***
Da quanto sopra discende l'assorbimento dei seguenti motivi di appello, vertenti l'uno sulla causa in concreto del negozio, la quale per essere delibata ne presuppone l'ammissibilità almeno in astratto, e l'altro sull'accertamento delle condizioni dell'immobile in ordine all'effettiva onerosità dello stesso.
Per completezza, la Corte osserva che anche il secondo motivo di appello sarebbe stato virtualmente infondato, avendo gli stessi appellanti ammesso (con effetto frontalmente confessorio) che l'atto dispositivo era stato negoziato per “l'avanzata età del signor , la residenza in Parte_1
Germania della figlia , l'insuccesso nei tentativi di vendita del bene e gli oneri che Pt_2 necessariamente devono affrontarsi quando si ha la proprietà di un immobile”.
Anche ammettendosi in astratto un negozio atipico di rinuncia abdicativa, lo stesso non potrebbe sfuggire al vaglio di meritevolezza di cui all'art. 1322 c.c., pacificamente applicabile anche ai negozi unilaterali. La meritevolezza è attributo che non ha riguardo al negozio in sé, bensì al risultato concreto a cui tende, il quale non può essere contrario alla coscienza civile, all'economia, al buon costume od all'ordine pubblico (Cass. civ. Sez. Un. 5657/2023).
Il risultato in concreto perseguito dagli appellanti era, come dagli stessi ammesso, liberarsi di un onere gestorio ponendolo a carico dello Stato.
L'appello è quindi rigettato integralmente, e la sentenza confermata.
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Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
L'integrale rigetto dell'appello è presupposto per il raddoppio del C.U. a carico degli appellanti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 e s.m.i.
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P.Q.M.
La Corte di Appello
Definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione disattesa, respinge integralmente l'appello, e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
Condanna e in solido tra loro a rifondere al Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e all' (unitariamente intesi) le spese legali del grado, che si
[...] Controparte_2 liquidano in € 8.470,00 per compensi.
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del C.U., essendo integralmente rigettato l'appello.
Così deciso in Genova, 13-05-2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott. Paolo Gibelli Dott. Marcello Bruno
Minuta redatta con la cooperazione dell'ufficio del processo nella persona del Dr. Matteo Laganaro.
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