TRIB
Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 07/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 439/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Laura Di Bernardi Presidente rel. dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice dott. Niccolò Cogliati Dezza Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato
da
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
e residente in [...] rappresentato e difeso, giusto mandato allegato al ricorso, dall'avvocato Martina Gaiardo con studio in 38051 Borgo Valsugana, Via F. Bordignon n. 2, (C.F. P. Iva C.F._2 P.IVA_1 recapito pec: presso lo studio della quale è elettivamente Email_1 domiciliato e
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e residente in 38019 Ville D'Anaunia (TN), fraz. Portolo, via di San C.F._3
Tomaso n. 25, rappresentata e difesa, giusto mandato allegato al ricorso, dall'avv. Martina Taddei con studio in 38122 Trento (TN), Viale S. Francesco D'Assisi n. 14 (C.F.
, P. Iva recapito pec: C.F._4 P.IVA_2
presso lo studio della quale è elettivamente domiciliata Email_2
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 19 marzo 2025 celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 18.05.1996, a OM (TN), come da estratto di matrimonio nr. 2, P. II, Serie A, anno 1996; che, dalla loro unione, erano nati i figli in data 18.08.1999 e in data 16.04.2003; che la loro Persona_1 CP_2 separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento in data 21.05.2021, depositata il 10.08.2021 e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra che accetta, a Pt_1 CP_1 titolo di liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, L. 898/70 la somma complessiva di euro 10.000,00. L'importo verrà corrisposto sul conto corrente della sig.ra (IBAN: IT04 X020 0834 6710 0042 1011 568) in data CP_1 antecedente al deposito delle note scritte in sostituzione d'udienza. 2) Con il corretto adempimento di quanto sopra le parti dichiarano di aver definito ogni e qualsivoglia rapporto di debito- credito in essere tra loro, con la conseguenza che le medesime non avranno più nulla a pretendere l'una verso l'altra per alcuna ragione o titolo discendente dal loro matrimonio. 3) Con spese legali integralmente compensate”. All'udienza del 19-03-2025 le parti sono state onerate di provvedere al deposito del decreto di omologa mancante in atti, di cui è stato, poi, regolarmente effettuato il deposito in data 26 marzo 2025. La causa è stata, dunque, rimessa in decisione.
………………………..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Il procedimento di separazione è stato definito nel 2021, con separazione omologata con decreto di omologa del 21.05.2021, depositata presso la cancelleria del Tribunale il 10.08.2021, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 03.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 3 febbraio 2025, così provvede: -dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OM (TN) in data 18.05.1996 (matrimonio trascritto nel predetto comune al nr. 2, parte II, Serie A, dell'anno 1996) da , nato a [...] il [...] e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], alle condizioni concordate dalle parti e
[...] riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 aprile 2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Laura Di Bernardi