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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 22/09/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 15 ottobre 2024, iscritta al n. 2528 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 294, presso lo studio dell'Avv. Carla Torregrossa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Giuliana C.F._2
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesca Russo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 16.9.2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17 aprile 2023 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 16);
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno al proprio mantenimento;
2. la casa coniugale di Viterbo alla Via Monti Cimini n. 3, di proprietà della sig.ra
, dalla quale il sig. si è già allontanato, rimarrà alla stessa Parte_1 Pt_2
assegnata.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 15 ottobre 2024, iscritta al n. 2528 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 294, presso lo studio dell'Avv. Carla Torregrossa che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via della Giuliana C.F._2
n. 32, presso lo studio dell'Avv. Francesca Russo che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c. e 5 della legge n. 898/1970.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate in data 16.9.2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. - TRIBUNALE DI VITERBO -
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto, ai sensi dell'art. 473- Parte_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17 aprile 2023 (trascritto nei registri dello stato civile del comune di Viterbo, parte I, n. 16);
Al riguardo hanno premesso che dalla loro unione non sono nati figli;
che sono separati per effetto della sentenza n. 12/2025 emessa dal Tribunale di Viterbo e pubblicata in data 14 gennaio 2025; che la separazione si è protratta per il tempo stabilito dall'art. 3, primo comma, n. 2, della legge n. 898/1970, come modificato dall'art. 27, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 149/2022.
Hanno quindi concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici:
“1. I coniugi, entrambi autonomi economicamente, provvederanno al proprio mantenimento;
2. la casa coniugale di Viterbo alla Via Monti Cimini n. 3, di proprietà della sig.ra
, dalla quale il sig. si è già allontanato, rimarrà alla stessa Parte_1 Pt_2
assegnata.”
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condizioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto della sussistenza dei requisiti per pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, rileva che le condizioni concordate dalle parti non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'iniziativa congiunta assunta dalle parti.
A cura della cancelleria la presente sentenza andrà trasmessa al comune di Viterbo
(VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma
1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Pag. 2 di 3 - TRIBUNALE DI VITERBO -
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile dei coniugi e Parte_1
alle condizioni indicate in motivazione;
Parte_2
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali;
c) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 16 settembre 2025.
Il Presidente est. (Francesco Oddi)
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