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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 21/02/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 483/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere dott. Antonio Picardi ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 483/2023 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso, ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1
( ) C.F._1
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASTIANINI PAOLO PA C.F._3
(C.F. ) C.F._4
(C.F. ) - contumace Controparte_2 C.F._5
(C.F. – contumace CP C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15-24.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, tenuto conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 20768/22, pubblicata il 28.06.2022, corretta con ordinanza n. 20768/2022 pubblicata in data 14/12/2022, in totale riforma della sentenza n. 83/10 del Tribunale di Grosseto, così giudicare: Nel merito: In via principale: ordinare la divisione del diritto d'uso
pagina 1 di 14 esclusivo della porzione di terreno sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub 5, parte terminale lato sud, c.d. corte comune, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi e del Parte_3 Parte_4 restante 50% alla IG.ra , previo computo dei metri quadrati già occupati PA abusivamente da quest'ultima. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte non intenda accogliere la domanda principale, provvedere alla regolamentazione del diritto d'uso, individuando compiutamente i limiti entro i quali detto diritto possa essere esercitato dai coniugi e dalla IG.ra . In via Parte_4 PA istruttoria: - si reiterano tutte le richieste istruttorie svolte nell'ambito del giudizio di primo grado, dal momento che la fase istruttoria non è stata tenuta e detta omissione è parte del gravame stesso - in particolare, si insiste sull'espletamento della C.T.U., su cui si è già dedotto in atti, volta a stabilire la dimensione dell'area rimasta esclusa dalla divisione avvenuta a rogito del Notaio di Grosseto, individuato in atti, rispetto al quale oggi si chiede la divisione del diritto Per_1 d'uso, nonché a determinare le porzioni di terreno di cui rispettivamente i coniugi
[...] e la IG.ra possono usufruire, nonché ad effettuare sopralluogo per CP_4 PA accertare la situazione dell'area in questione. In ogni caso, condannare gli appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, come da relativo dispositivo, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. ex art. 93 c.p.c.” Pt_1
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Firenze contrarie domande ed eccezioni disattese dichiarare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2
improponibile e/o inammissibile ex art. 164 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; in via Parte_1 pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in primo grado;
nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la impugnata sentenza n. 83/10 del 08.02.2010 emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , PA [...]
, riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza CP_2 CP di rinvio della Corte di Cassazione n. 20768/2022, depositata in data 28.6.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 226/2017 di questa Corte d'Appello,
l'aveva cassata con rinvio in relazione al secondo motivo del ricorso principale proposto dai
Parte_4
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato il 24.11.2005, e avevano Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di Grosseto, esponendo: PA
pagina 2 di 14 - di aver acquistato, con atto pubblico del 27.5.1999 a rogito Notaio Dr. Persona_2
(Rep. 36794/8161), un appartamento sito nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, via
Poggio del Barbiere, facente parte di un più ampio complesso condominiale e corredato da resede di 842 mq;
- che, con il medesimo atto, gli stessi si erano resi acquirenti dei diritti sulle parti comuni, costituite dall'area adibita a sede stradale, banchine, fossette, ecc. rappresentata al catasto urbano al foglio 77, mappale 279, sub 5;
- che, in particolare, era stata ceduta agli acquirenti la proprietà della parte terminale del lato sud dell'area di cui al mappale 279, sub 5, che il venditore aveva in comunione Controparte_5 con , come da atto di divisione a rogito Notaio di PA Persona_2
Grosseto, rep. n. 35373/7554 del 3.11.1997, trascritto in data 20.11.1997; che dopo l'acquisto da parte dei coniugi , le parti avevano realizzato dei recinti per Pt_1 delimitare la loro proprietà esclusiva;
che, tuttavia, , nella realizzazione del proprio accesso, aveva sconfinato nella PA corte in proprietà comune con gli attori, apponendovi abusivamente una scala ed un cancello;
che, inoltre, sebbene nell'atto di divisione fosse stato previsto che l'area destinata a parcheggio doveva essere realizzata nella proprietà esclusiva di ciascun comproprietario, la CP_1 aveva adibito a parcheggio della sua abitazione proprio la corte comune, occupandola per la maggior parte;
che, quindi, gli attori si erano visti costretti a chiedere la divisione dell'area, in quanto la ne ostacolava il libero godimento da parte degli stessi;
CP_1 concludevano, dunque, chiedendo di “ordinare la divisione dell'area sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub. 5, parte terminale lato sud, c.d. “corte comune”, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi comproprietari ed il restante 50% alla IG.ra , previo computo Parte_4 PA dei metri quadri già occupati abusivamente da quest'ultima”.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio , PA contestando integralmente la domanda degli attori di cui chiedeva il rigetto, con condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta rilevava che i coniugi erano comproprietari dell'area in Pt_1 questione nella misura del 28% (e non del 50% come dagli stessi sostenuto), in quanto contitolari di essa erano, oltre alla medesima , anche e . PA Controparte_2 CP
Eccepivano, inoltre, la non divisibilità dell'area ex art. 1112 c.c., essendo questa adibita a sede stradale che fungeva da collegamento tra la via pubblica e le varie unità immobiliari.
pagina 3 di 14 1.3. – Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP
, ritenuti litisconsorti necessari, gli stessi rimanevano contumaci.
[...]
1.4. – In sede di memoria ex art. 183, sesto comma 5, c.p.c., gli attori riformulavano le loro conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito, regolare le modalità d'uso, disponendo l'uso frazionato e correlativamente ordinando la divisione del godimento dell'area sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub. 5, parte terminale lato sud, c.d. “corte comune”, da attribuirsi nella parte_____ in uso e godimento esclusivo ai coniugi comproprietari e nella restante parte ____ in uso e Parte_4 godimento alla IG.ra e/o al IG. e/o alla IG.ra PA CP [...]
[…]” CP_2
Nel suddetto libello difensivo, i specificavano che la loro domanda riguardava la Parte_4 divisione del diritto d'uso esclusivo della porzione di terreno denominata “corte comune”, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi ed il restante 50% a . In Pt_1 PA subordine, nel caso in cui il Giudice non avesse ritenuto di procedere alla divisione del diritto d'uso, chiedevano di provvedere alla regolamentazione dello stesso.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con sentenza n. 83/2010, rigettava la domanda degli attori, rilevando:
(-) che nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., essi avevano operato una vera e propria mutatio libelli, con conseguente inammissibilità della domanda ivi proposta;
(-) che, quanto alla domanda di divisione dell'area formulata nell'atto di citazione, la stessa era infondata, in ragione sia della natura condominiale del bene sia dell'applicazione dell'art. 1112
c.c., dal momento che la divisione avrebbe comportato l'impossibilità per l'immobile di servire all'uso a cui era stato destinato;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva qualificato la domanda contenuta nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. come mutatio libelli in quanto si trattava, secondo loro, di mera emendatio libelli;
2) con il secondo, rilevavano che la domanda era stata, sin dall'inizio, correttamente formulata, in quanto gli attori avevano chiesto “la divisione dell'area denominata corte comune”, con la conseguenza che, nella stessa, doveva “ritenersi convenuta, in rapporto di continenza species a
pagina 4 di 14 genus, quella successivamente specificata, con cui si precisava che precipuo oggetto della causa era la divisione del diritto d'uso dell'area suddetta;
3) con il terzo, rilevavano l'erroneità della decisione per avere escluso la divisibilità dell'area che, essendo adibita da sempre parcheggio, era, al contrario, certamente divisibile;
4) con il quarto, censuravano la decisione del tribunale di revocare l'ammissione della c.t.u., il cui espletamento avrebbe consentito, invece, di sciogliere ogni dubbio in ordine alla divisibilità del bene;
5) con il quinto, si dolevano del comportamento di che avrebbe impedito agli PA appellanti di poter esercitare, in modo paritario, il loro diritto d'uso sull'area.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'appello, di cui PA chiedeva il rigetto.
2.3. – Rimanevano contumaci e . Controparte_2 CP
2.4. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 226/2017, così decideva: “rigetta la domanda per nullità del patto divisorio a rogito not. di Grosseto, rep. N. 35373/7554 del 3/11/97 Per_1 sottoscritto dal dante causa degli appellanti, Sig. , limitatamente al punto “D”, Controparte_5 nella parte in cui viene stabilito l'uso coevo da parte dei Sigg. e del medesimo PA
(dante causa degli appellanti) “della parte finale del sub. 5 (che resta in Controparte_5 comune e non è oggetto di divisione)”. In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Grosseto, n. 83/2010, compensa le spese del primo grado di giudizio e ordina a CP_1
la restituzione agli appellanti di quanto eventualmente percepito in punto di spese in forza
[...] della riformata sentenza di primo grado. Compensa le spese del presente grado di giudizio”.
Nello specifico, il giudice d'appello, preliminarmente, evidenziava che la domanda di divisione dell'area, proposta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, doveva ritenersi abbandonata in quanto non riformulata nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.
L'appello, dunque, verteva sulla dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta con tale memoria.
Sul punto doveva accogliersi la prospettazione degli appellanti, in quanto si trattava di una emendatio libelli consentita alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015.
Acclarata l'ammissibilità della domanda, la Corte d'Appello evidenziava che, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, emergeva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del patto divisorio.
La porzione della particella sub 5 di cui gli attori chiedevano la regolamentazione dell'uso non era di fatto determinata nell'atto di divisione né dalla documentazione prodotta nel giudizio poteva rilevarsene la consistenza.
pagina 5 di 14 Doveva, pertanto, dichiararsi la nullità del patto divisionale per indeterminatezza, limitatamente alla parte di particella da destinare all'uso comune tra , da un lato, e i coniugi PA
, dall'altro, quest'ultimi aventi causa di . Pt_1 Controparte_5
Il parziale accoglimento dell'appello giustificava la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. - Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1102 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti denunciavano l'erroneità della decisione impugnata che, a loro dire, non avrebbe potuto pronunciare la nullità del patto divisorio, avendo gli stessi agito, ai sensi dell'art. 1102 c.c., per regolare le modalità d'uso della corte comune, ovvero della parte terminale lato sud del sub. 5.
Pertanto, la Corte d'Appello, nello statuire la nullità del patto divisorio, era incorsa in un vizio di ultrapetizione.
Ad ogni modo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto decidere in merito alle modalità d'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., come richiesto dagli originari attori, trattandosi di bene comune a tutte le parti in causa, indipendentemente dalla presunta nullità della clausola che ne prevedeva l'uso coevo da parte dei coniugi e . Pt_1 PA
2) Con il secondo, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c., 1418 e/o 1419
c.c.” in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto nullo il patto divisorio per indeterminatezza dell'oggetto.
Difatti, la parte terminale sud del sub 5 era stata identificata, determinata e localizzata con precisione nell'atto di divisione e raffigurata pure nell'elaborato planimetrico allegato all'atto.
Inoltre, la stessa era facilmente rilevabile anche tramite l'ispezione dei luoghi ai sensi dell'art. 258
c.p.c., come richiesto nel giudizio di primo e secondo grado, senza che il giudice di merito motivasse alcunché in ordine al rigetto della relativa istanza.
3.2. – Resisteva con controricorso , proponendo ricorso incidentale per i PA seguenti motivi:
1) con il primo (condizionato all'accoglimento del ricorso principale), deduceva la violazione dell'art. 183 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto ammissibile la nuova domanda proposta con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.;
pagina 6 di 14 2) con il secondo, deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello, essendo stata disposta la loro compensazione in difetto dei presupposti di legge, stante il rigetto della domanda proposta dai Parte_4
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20768/2022, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, rigettava il primo motivo relativamente alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e lo dichiarava assorbito quanto alla violazione dell'art. 1102 c.c.
Rigettava, altresì, il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarava assorbito il secondo.
Rinviava, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte riteneva fondato il secondo motivo del ricorso principale, dal momento che la pattuizione che prevedeva l'uso coevo da parte di e della parte finale della particella sub 5, lato PA Controparte_5 sud, foglio catastale 77, mappale 279, aveva un oggetto determinabile, come si evinceva dalla lettera della clausola, dalle planimetrie allegate all'atto di divisione e dalla chiara volontà negoziale che aveva inteso fare riferimento all'area indicata quale parte terminale del lato sud del sub. 5.
Pertanto, aveva errato il giudice d'appello nell'omettere qualsiasi verifica in tal senso, in quanto l'area indicata nella clausola in questione era senz'altro identificabile nella sua esatta consistenza.
Per quanto concerneva, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla , CP_1 lo stesso era infondato, in quanto i fatti dedotti in giudizio con la prima domanda (di divisione dell'area), poi abbandonata, erano gli stessi posti a fondamento di quella proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c. (di divisione/regolamentazione del diritto d'uso). Il mutamento della domanda aveva riguardato solo il petitum, restando identica la causa petendi così come la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente ammissibilità della modifica, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015.
4 – Il giudizio di rinvio
4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, PA
l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione, “in ragione del difetto di riscontro, nell'atto devolutivo, delle prescrizioni richieste dall' art. 342, relativamente ai punti 1), 2) e 3)
c.p.c. tanto da non permettere all'Ecc.ma Corte adita di prendere compita posizione sul merito dell'appello, sui motivi di esso ed i capi della sentenza di cui è chiesta la riforma”.
Eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del giudice adito.
pagina 7 di 14 Nel merito, contestava integralmente l'esistenza del diritto d'uso vantato dagli attori, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
4.3. – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_2 CP notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
4.4. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 15-24.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (essendo il giudizio di rinvio sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata l'1.3.2023 e, quindi, entro il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (28.6.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato il 24.11.2005, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
pagina 8 di 14 5.3. – Ciò posto, sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha
l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2309/2007).
In altri termini, non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (cfr. Cass. civ., n. 17243/2006), costituendo elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta attività di riattivare il giudizio (cfr. Cass. civ., n. 6679/2006).
Elementi tutti presenti nell'atto di citazione con cui i hanno riassunto la causa ex Parte_4 art. 392 c.p.c., in quanto tale atto contiene una compiuta disamina delle precedenti fasi processuali e la chiara volontà della parte di dare nuovo impulso al processo a seguito della cassazione della sentenza d'appello.
5.4. – Per quanto concerne, invece, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata sempre dalla convenuta, la stessa deve essere considerata inammissibile, essendo stata già rigettata dalla Corte di Appello, nella sentenza n. 226/2017, sul presupposto della sua tardiva formulazione.
Tale statuizione non è stata in alcun modo censurata ed è, quindi, passata in giudicato, di talché non può essere riesaminata in questa sede.
Sgombrato il campo dalle suddette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare le domande formulate dagli attori in riassunzione.
6 – L'esame delle domande degli attori
6.1. – Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, nella decisione che ha concluso la fase rescindente, deve ritenersi superata l'eccezione di nullità del patto divisorio, a rogito Notaio di Grosseto, rep. n. 35373/7554 del 3/11/97, nella parte in cui veniva previsto l'uso da Per_1
pagina 9 di 14 parte di e di (dante causa dei coniugi ) del tratto PA Controparte_5 Pt_1
“terminale del lato sud del sub. 5”.
Del resto, tale area è compiutamente identificata nell'allegato A del suddetto atto di divisione, recante la sottoscrizione di tutti i condividenti, che contiene, oltre ai numeri dei singoli subalterni in essa rappresentati, pure l'indicazione dell'orientamento verso Nord della planimetria, sicché il lato sud risulta agevolmente individuabile.
6.2. – Ora, nella memoria ex art. 183, sesto comma 5, c.p.c., i avevano chiesto Parte_4 la “divisione del diritto d'uso esclusivo”, in comunione al 50% con , sul predetto PA lato sud, e, in subordine, di “provvedere alla regolamentazione dello stesso”, uniche domande ad essere state riproposte in questa sede, stante l'abbandono di quella di divisione dell'area (come già rilevato dalla Corte d'Appello, nella sentenza n. 226/2017, con statuizione passata in giudicato).
Tali domande sono state formulate sulla base del presupposto, come chiarito nell'atto di appello
(pag. 11-12) e nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio (pag. 14), di essere i coniugi subentrati, per effetto dell'atto di compravendita del 27.5.1999, nella posizione Pt_1 del loro dante causa , a cui il diritto d'uso dell'area in questione era stato Controparte_5 conferito, unitamente a , con l'atto di divisione del 3.11.1997. PA
Se così è, e tanto si evince dall'incartamento processuale, emerge, già solo sotto tale angolo prospettico, l'infondatezza della domanda.
6.2.1. – Invero, rivendicando gli odierni attori la titolarità del diritto d'uso “esclusivo”, il Collegio è tenuto a confrontarsi con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui: “la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art.
1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art.
1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo
pagina 10 di 14 (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza del
17.12.2020, n. 28972).
6.2.1.a – In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella citata pronuncia, ha, innanzi tutto, escluso che il diritto d'uso esclusivo possa essere inquadrato tra le servitù prediali, in quanto “vi osta la conformazione della servitù, che può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale”.
6.2.1.b. – Inoltre, ha anche escluso che la creazione di un atipico “diritto reale d'uso esclusivo”, tale da svuotare completamente il diritto di comproprietà, possa essere il prodotto dell'autonomia negoziale “essendovi di ostacolo il principio, o i principi, sovente in dottrina tenuti distinti, sebbene in gran parte sovrapponibili, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi: in forza del primo solo la legge può istituire figure di diritti reali;
per effetto del secondo i privati non possono incidere sul contenuto, snaturandolo, dei diritti reali che la legge ha istituito”.
Pertanto, alla luce di tali principi, qualora la previsione contenuta nell'atto di divisione del 1997 dovesse essere letta nel senso della costituzione di un diritto d'uso esclusivo a favore di e sull'area in questione – sulla quale è pacifico che esista una PA CP_5 comunione – dovrebbe concludersi per la sua illegittimità.
6.2.2. – Non resterebbe, allora, che verificare, alternativamente, se le parti, nel citato atto di divisione abbiano inteso: i) costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c.; ii) trasferire, a favore di , la proprietà dell'area de qua; iii) creare un vincolo di natura Parte_5 obbligatoria.
6.2.2.a. – Ebbene, a voler ritenere costituito il diritto d'uso di cui all'art. 1021 c.c., esso non può ritenersi ceduto da ai coniugi , ostandovi il divieto ex art. 1024 c.c. Controparte_5 Pt_1
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “ai sensi dell'art. 1020 cod. civ. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso, ex art. 1024 cod. civ., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.3.2006, n.
4599).
Nella specie, l'atto di divisione non contempla alcuna deroga in tal senso, essendosi le parti limitate a stabilire che “la parte terminale del lato sud del sub. 5 (che resta in comune e non è
pagina 11 di 14 oggetto di divisione) verrà usata dai IGnori e ”, senza Controparte_5 PA prevedere alcuna possibilità di cessione da parte degli usuari.
Pertanto, coerentemente, l'atto di compravendita del 27.5.1999, stipulato tra Controparte_5
e i coniugi , non contiene alcuna pattuizione in ordine alla cessione del diritto d'uso – di Pt_1 cui il venditore beneficiava in forza dell'atto di divisione del 3.11.1997 – essendo prevista unicamente la cessione, oltre all'appartamento (sub. 13) ed alla corte pertinenziale (sub. 7 e 11), dei “proporzionali diritti sulle parti del maggior fabbricato comuni per legge o per destinazione, in particolare sull'area adibita a sede stradale, banchine, fossette, ecc., rappresentata al Catasto
Urbano al foglio 77, mappale 279, sub. 5”.
Del resto, un eventuale patto di cessione del diritto d'uso, senza il consenso degli altri comunisti, sarebbe stato nullo, proprio per violazione dell'art. 1024 c.c.
6.2.2.b. – È, poi, da escludere che i condividenti abbiano inteso trasferire a e Controparte_5
il diritto di proprietà del tratto terminale del lato sud del sub. 5, stante l'espressa CP_1 specificazione, contenuta nell'atto di divisione, che tale area “resta in comune e non è oggetto di divisione”, con ciò volendosi, evidentemente, disconoscere qualsiasi effetto traslativo.
6.2.2.c. – Infine, anche a voler ritenere che i condividenti, nella divisione del 1997, abbiano voluto costituire, a favore di e , la concessione in uso esclusivo dell'area, con Controparte_5 CP_1 un patto avente valenza obbligatoria, lo stesso sarebbe inidoneo a produrre i suoi effetti a favore degli odierni attori, per essere costoro estranei all'atto.
6.3. – Peraltro, non ci si può esimere dal rilevare come i coniugi abbiano chiesto non già Pt_1 la divisione dell'area (essendo la relativa domanda stata abbandonata, per quanto già esposto al §
6.2), bensì del “diritto d'uso esclusivo” e, dunque, non di un bene bensì della situazione giuridica soggettiva attiva vantata su di esso, il che rende pure evidente l'infondatezza della domanda ex art. 1100 e seg. c.c.
6.4. – Le considerazioni che precedono (eccetto quella da ultima esposta) valgono anche per la domanda, proposta in via subordinata, con cui è stato chiesto di “provvedere alla regolamentazione del diritto d'uso”.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale domanda sia finalizzata ad ottenere la regolamentazione dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., la stessa si presenterebbe inammissibile.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di
pagina 12 di 14 rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 28.8.2020, n. 18038).
6.5. – Per completezza, giova considerare come non risultino neppure dimostrate le condotte ascritte a (e, cioè, l'aver occupato l'area comune con manufatti adibendola pure PA
a parcheggio delle proprie autovetture) e poste dagli attori a fondamento dell'azione.
In proposito, trattandosi di provare determinati fatti storici, del tutto non pertinente si presentava l'istanza di ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c., così come anche l'invocata c.t.u., stante il suo palese carattere esplorativo.
Inoltre, alcun valore può attribuirsi alla documentazione fotografica versata in atti, raffigurante la presenza di autovetture su di un'area, non emergendo alcun collegamento con i luoghi per cui è causa e, comunque, non potendosi dalla stessa desumere alcun pregiudizio per la proprietà
. Pt_1
Per quanto esposto, si impone il rigetto delle domande proposte dagli attori.
7 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, le domande degli attori sono state rigettate, con la conseguenza che le spese dei vari gradi di giudizio devono essere poste a loro carico.
Tali spese vengono liquidate in misura ridotta rispetto ai criteri adottabili, in aderenza alla domanda desumibile dalla nota spese (sulla applicazione del principio della domanda in tema di misura degli oneri processuali: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez.
6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la pagina 13 di 14 sentenza n. 226/2017 emessa da questa Corte, riassunto da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli attori al pagamento, in solido, delle spese processuali che liquida, come da nota specifica in atti, in complessivi € 3.028,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 12.2.2025
Il ConIGliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi ConIGliere dott. Antonio Picardi ConIGliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 483/2023 promossa da:
Avv. (C.F. ), rappresentato e difeso da se stesso, ex Parte_1 C.F._1 art. 86 c.p.c.
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 Parte_1
( ) C.F._1
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BASTIANINI PAOLO PA C.F._3
(C.F. ) C.F._4
(C.F. ) - contumace Controparte_2 C.F._5
(C.F. – contumace CP C.F._6
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 15-24.1.2025 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte attrice in riassunzione: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, tenuto conto dei rilievi svolti ed uniformandosi ai principi enunciati dalla Corte Suprema di Cassazione nell'ordinanza n. 20768/22, pubblicata il 28.06.2022, corretta con ordinanza n. 20768/2022 pubblicata in data 14/12/2022, in totale riforma della sentenza n. 83/10 del Tribunale di Grosseto, così giudicare: Nel merito: In via principale: ordinare la divisione del diritto d'uso
pagina 1 di 14 esclusivo della porzione di terreno sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub 5, parte terminale lato sud, c.d. corte comune, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi e del Parte_3 Parte_4 restante 50% alla IG.ra , previo computo dei metri quadrati già occupati PA abusivamente da quest'ultima. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesta ecc.ma Corte non intenda accogliere la domanda principale, provvedere alla regolamentazione del diritto d'uso, individuando compiutamente i limiti entro i quali detto diritto possa essere esercitato dai coniugi e dalla IG.ra . In via Parte_4 PA istruttoria: - si reiterano tutte le richieste istruttorie svolte nell'ambito del giudizio di primo grado, dal momento che la fase istruttoria non è stata tenuta e detta omissione è parte del gravame stesso - in particolare, si insiste sull'espletamento della C.T.U., su cui si è già dedotto in atti, volta a stabilire la dimensione dell'area rimasta esclusa dalla divisione avvenuta a rogito del Notaio di Grosseto, individuato in atti, rispetto al quale oggi si chiede la divisione del diritto Per_1 d'uso, nonché a determinare le porzioni di terreno di cui rispettivamente i coniugi
[...] e la IG.ra possono usufruire, nonché ad effettuare sopralluogo per CP_4 PA accertare la situazione dell'area in questione. In ogni caso, condannare gli appellati, in via solidale, al pagamento delle spese di lite del presente giudizio e di tutti i precedenti gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità, come da relativo dispositivo, con distrazione delle stesse a favore dell'Avv. ex art. 93 c.p.c.” Pt_1
Per la parte convenuta in riassunzione: “Voglia l'Ecc. Corte di Appello di Firenze contrarie domande ed eccezioni disattese dichiarare l'appello proposto dai Sigg.ri e Parte_2
improponibile e/o inammissibile ex art. 164 c.p.c. e 348 bis c.p.c.; in via Parte_1 pregiudiziale: dichiarare l'incompetenza per materia del giudice adito in primo grado;
nel merito: rigettare l'appello proposto avverso la impugnata sentenza n. 83/10 del 08.02.2010 emessa dal Tribunale di Grosseto in composizione monocratica siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese competenze ed onorari di tutti i gradi di giudizio, ivi compreso il giudizio di legittimità”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio, innanzi questa Corte di Appello, , PA [...]
, riassumendo ex art. 392 c.p.c. il giudizio a seguito dell'ordinanza CP_2 CP di rinvio della Corte di Cassazione n. 20768/2022, depositata in data 28.6.2022, che, pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 226/2017 di questa Corte d'Appello,
l'aveva cassata con rinvio in relazione al secondo motivo del ricorso principale proposto dai
Parte_4
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – Con atto di citazione notificato il 24.11.2005, e avevano Parte_2 Parte_1 convenuto in giudizio , dinanzi al Tribunale di Grosseto, esponendo: PA
pagina 2 di 14 - di aver acquistato, con atto pubblico del 27.5.1999 a rogito Notaio Dr. Persona_2
(Rep. 36794/8161), un appartamento sito nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, via
Poggio del Barbiere, facente parte di un più ampio complesso condominiale e corredato da resede di 842 mq;
- che, con il medesimo atto, gli stessi si erano resi acquirenti dei diritti sulle parti comuni, costituite dall'area adibita a sede stradale, banchine, fossette, ecc. rappresentata al catasto urbano al foglio 77, mappale 279, sub 5;
- che, in particolare, era stata ceduta agli acquirenti la proprietà della parte terminale del lato sud dell'area di cui al mappale 279, sub 5, che il venditore aveva in comunione Controparte_5 con , come da atto di divisione a rogito Notaio di PA Persona_2
Grosseto, rep. n. 35373/7554 del 3.11.1997, trascritto in data 20.11.1997; che dopo l'acquisto da parte dei coniugi , le parti avevano realizzato dei recinti per Pt_1 delimitare la loro proprietà esclusiva;
che, tuttavia, , nella realizzazione del proprio accesso, aveva sconfinato nella PA corte in proprietà comune con gli attori, apponendovi abusivamente una scala ed un cancello;
che, inoltre, sebbene nell'atto di divisione fosse stato previsto che l'area destinata a parcheggio doveva essere realizzata nella proprietà esclusiva di ciascun comproprietario, la CP_1 aveva adibito a parcheggio della sua abitazione proprio la corte comune, occupandola per la maggior parte;
che, quindi, gli attori si erano visti costretti a chiedere la divisione dell'area, in quanto la ne ostacolava il libero godimento da parte degli stessi;
CP_1 concludevano, dunque, chiedendo di “ordinare la divisione dell'area sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub. 5, parte terminale lato sud, c.d. “corte comune”, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi comproprietari ed il restante 50% alla IG.ra , previo computo Parte_4 PA dei metri quadri già occupati abusivamente da quest'ultima”.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio , PA contestando integralmente la domanda degli attori di cui chiedeva il rigetto, con condanna degli stessi ex art. 96 c.p.c.
In particolare, la convenuta rilevava che i coniugi erano comproprietari dell'area in Pt_1 questione nella misura del 28% (e non del 50% come dagli stessi sostenuto), in quanto contitolari di essa erano, oltre alla medesima , anche e . PA Controparte_2 CP
Eccepivano, inoltre, la non divisibilità dell'area ex art. 1112 c.c., essendo questa adibita a sede stradale che fungeva da collegamento tra la via pubblica e le varie unità immobiliari.
pagina 3 di 14 1.3. – Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e Controparte_2 CP
, ritenuti litisconsorti necessari, gli stessi rimanevano contumaci.
[...]
1.4. – In sede di memoria ex art. 183, sesto comma 5, c.p.c., gli attori riformulavano le loro conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis, così giudicare: in via principale e nel merito, regolare le modalità d'uso, disponendo l'uso frazionato e correlativamente ordinando la divisione del godimento dell'area sita nel Comune di Castiglione della Pescaia, Punta Ala, Via Poggio del Barbiere, foglio catastale 77, mappale 279 sub. 5, parte terminale lato sud, c.d. “corte comune”, da attribuirsi nella parte_____ in uso e godimento esclusivo ai coniugi comproprietari e nella restante parte ____ in uso e Parte_4 godimento alla IG.ra e/o al IG. e/o alla IG.ra PA CP [...]
[…]” CP_2
Nel suddetto libello difensivo, i specificavano che la loro domanda riguardava la Parte_4 divisione del diritto d'uso esclusivo della porzione di terreno denominata “corte comune”, da attribuirsi nella misura del 50% ai coniugi ed il restante 50% a . In Pt_1 PA subordine, nel caso in cui il Giudice non avesse ritenuto di procedere alla divisione del diritto d'uso, chiedevano di provvedere alla regolamentazione dello stesso.
1.5. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove documentali, il tribunale, con sentenza n. 83/2010, rigettava la domanda degli attori, rilevando:
(-) che nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c., essi avevano operato una vera e propria mutatio libelli, con conseguente inammissibilità della domanda ivi proposta;
(-) che, quanto alla domanda di divisione dell'area formulata nell'atto di citazione, la stessa era infondata, in ragione sia della natura condominiale del bene sia dell'applicazione dell'art. 1112
c.c., dal momento che la divisione avrebbe comportato l'impossibilità per l'immobile di servire all'uso a cui era stato destinato;
(-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponevano appello e per i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi:
1) con il primo, denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui il primo giudice aveva qualificato la domanda contenuta nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c. come mutatio libelli in quanto si trattava, secondo loro, di mera emendatio libelli;
2) con il secondo, rilevavano che la domanda era stata, sin dall'inizio, correttamente formulata, in quanto gli attori avevano chiesto “la divisione dell'area denominata corte comune”, con la conseguenza che, nella stessa, doveva “ritenersi convenuta, in rapporto di continenza species a
pagina 4 di 14 genus, quella successivamente specificata, con cui si precisava che precipuo oggetto della causa era la divisione del diritto d'uso dell'area suddetta;
3) con il terzo, rilevavano l'erroneità della decisione per avere escluso la divisibilità dell'area che, essendo adibita da sempre parcheggio, era, al contrario, certamente divisibile;
4) con il quarto, censuravano la decisione del tribunale di revocare l'ammissione della c.t.u., il cui espletamento avrebbe consentito, invece, di sciogliere ogni dubbio in ordine alla divisibilità del bene;
5) con il quinto, si dolevano del comportamento di che avrebbe impedito agli PA appellanti di poter esercitare, in modo paritario, il loro diritto d'uso sull'area.
2.2. – Si costituiva in giudizio , contestando integralmente l'appello, di cui PA chiedeva il rigetto.
2.3. – Rimanevano contumaci e . Controparte_2 CP
2.4. – La Corte d'Appello, con sentenza n. 226/2017, così decideva: “rigetta la domanda per nullità del patto divisorio a rogito not. di Grosseto, rep. N. 35373/7554 del 3/11/97 Per_1 sottoscritto dal dante causa degli appellanti, Sig. , limitatamente al punto “D”, Controparte_5 nella parte in cui viene stabilito l'uso coevo da parte dei Sigg. e del medesimo PA
(dante causa degli appellanti) “della parte finale del sub. 5 (che resta in Controparte_5 comune e non è oggetto di divisione)”. In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di
Grosseto, n. 83/2010, compensa le spese del primo grado di giudizio e ordina a CP_1
la restituzione agli appellanti di quanto eventualmente percepito in punto di spese in forza
[...] della riformata sentenza di primo grado. Compensa le spese del presente grado di giudizio”.
Nello specifico, il giudice d'appello, preliminarmente, evidenziava che la domanda di divisione dell'area, proposta nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, doveva ritenersi abbandonata in quanto non riformulata nella memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.
L'appello, dunque, verteva sulla dichiarazione di inammissibilità della domanda proposta con tale memoria.
Sul punto doveva accogliersi la prospettazione degli appellanti, in quanto si trattava di una emendatio libelli consentita alla luce della sentenza delle Sezioni Unite n. 12310 del 2015.
Acclarata l'ammissibilità della domanda, la Corte d'Appello evidenziava che, dall'esame degli atti e dei documenti prodotti, emergeva la nullità per indeterminatezza dell'oggetto del patto divisorio.
La porzione della particella sub 5 di cui gli attori chiedevano la regolamentazione dell'uso non era di fatto determinata nell'atto di divisione né dalla documentazione prodotta nel giudizio poteva rilevarsene la consistenza.
pagina 5 di 14 Doveva, pertanto, dichiararsi la nullità del patto divisionale per indeterminatezza, limitatamente alla parte di particella da destinare all'uso comune tra , da un lato, e i coniugi PA
, dall'altro, quest'ultimi aventi causa di . Pt_1 Controparte_5
Il parziale accoglimento dell'appello giustificava la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
3 – Il giudizio di legittimità.
3.1. - Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione e Parte_1 Parte_2
per i seguenti motivi:
[...]
1) con il primo, rubricato “violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 1102 c.c. nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, in relazione agli artt. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c., i ricorrenti denunciavano l'erroneità della decisione impugnata che, a loro dire, non avrebbe potuto pronunciare la nullità del patto divisorio, avendo gli stessi agito, ai sensi dell'art. 1102 c.c., per regolare le modalità d'uso della corte comune, ovvero della parte terminale lato sud del sub. 5.
Pertanto, la Corte d'Appello, nello statuire la nullità del patto divisorio, era incorsa in un vizio di ultrapetizione.
Ad ogni modo, la Corte d'Appello avrebbe dovuto decidere in merito alle modalità d'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 c.c., come richiesto dagli originari attori, trattandosi di bene comune a tutte le parti in causa, indipendentemente dalla presunta nullità della clausola che ne prevedeva l'uso coevo da parte dei coniugi e . Pt_1 PA
2) Con il secondo, rubricato “violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c., 1418 e/o 1419
c.c.” in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., denunciavano l'erroneità della decisione nella parte in cui aveva ritenuto nullo il patto divisorio per indeterminatezza dell'oggetto.
Difatti, la parte terminale sud del sub 5 era stata identificata, determinata e localizzata con precisione nell'atto di divisione e raffigurata pure nell'elaborato planimetrico allegato all'atto.
Inoltre, la stessa era facilmente rilevabile anche tramite l'ispezione dei luoghi ai sensi dell'art. 258
c.p.c., come richiesto nel giudizio di primo e secondo grado, senza che il giudice di merito motivasse alcunché in ordine al rigetto della relativa istanza.
3.2. – Resisteva con controricorso , proponendo ricorso incidentale per i PA seguenti motivi:
1) con il primo (condizionato all'accoglimento del ricorso principale), deduceva la violazione dell'art. 183 c.p.c., in quanto la Corte d'Appello aveva erroneamente ritenuto ammissibile la nuova domanda proposta con la memoria ex art. 183, comma 5, c.p.c.;
pagina 6 di 14 2) con il secondo, deduceva la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto di regolamentazione delle spese di lite da parte del giudice d'appello, essendo stata disposta la loro compensazione in difetto dei presupposti di legge, stante il rigetto della domanda proposta dai Parte_4
3.3. – La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20768/2022, accoglieva il secondo motivo del ricorso principale, rigettava il primo motivo relativamente alla violazione dell'art. 112 c.p.c. e lo dichiarava assorbito quanto alla violazione dell'art. 1102 c.c.
Rigettava, altresì, il primo motivo del ricorso incidentale e dichiarava assorbito il secondo.
Rinviava, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, anche in ordine alla regolamentazione delle spese.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio di rinvio, la Suprema Corte riteneva fondato il secondo motivo del ricorso principale, dal momento che la pattuizione che prevedeva l'uso coevo da parte di e della parte finale della particella sub 5, lato PA Controparte_5 sud, foglio catastale 77, mappale 279, aveva un oggetto determinabile, come si evinceva dalla lettera della clausola, dalle planimetrie allegate all'atto di divisione e dalla chiara volontà negoziale che aveva inteso fare riferimento all'area indicata quale parte terminale del lato sud del sub. 5.
Pertanto, aveva errato il giudice d'appello nell'omettere qualsiasi verifica in tal senso, in quanto l'area indicata nella clausola in questione era senz'altro identificabile nella sua esatta consistenza.
Per quanto concerneva, invece, il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla , CP_1 lo stesso era infondato, in quanto i fatti dedotti in giudizio con la prima domanda (di divisione dell'area), poi abbandonata, erano gli stessi posti a fondamento di quella proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c. (di divisione/regolamentazione del diritto d'uso). Il mutamento della domanda aveva riguardato solo il petitum, restando identica la causa petendi così come la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, con conseguente ammissibilità della modifica, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12310/2015.
4 – Il giudizio di rinvio
4.1. – e riassumevano la causa dinanzi a questa Corte, Parte_1 Parte_2 formulando le conclusioni di cui in epigrafe.
4.2. – Si costituiva in giudizio eccependo, preliminarmente, PA
l'improcedibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione, “in ragione del difetto di riscontro, nell'atto devolutivo, delle prescrizioni richieste dall' art. 342, relativamente ai punti 1), 2) e 3)
c.p.c. tanto da non permettere all'Ecc.ma Corte adita di prendere compita posizione sul merito dell'appello, sui motivi di esso ed i capi della sentenza di cui è chiesta la riforma”.
Eccepiva, altresì, l'incompetenza territoriale del giudice adito.
pagina 7 di 14 Nel merito, contestava integralmente l'esistenza del diritto d'uso vantato dagli attori, chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti.
4.3. – Non si costituivano in giudizio e e, sulla regolarità della Controparte_2 CP notifica dell'atto di riassunzione nei loro confronti, ne veniva dichiarata la contumacia.
4.4. – La causa veniva, quindi, trattenuta in decisione in data 15-24.1.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, e previo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica (essendo il giudizio di rinvio sottoposto al nuovo rito di cui al d.lgs n.
149/2022).
MOTIVI DELLA DECISIONE
5 – Sulle questioni preliminari
5.1. – In via preliminare, va rilevata la tempestività della riassunzione, in quanto avvenuta con citazione notificata l'1.3.2023 e, quindi, entro il termine di un anno decorrente dalla pubblicazione dell'ordinanza della Corte di Cassazione (28.6.2022).
Per completezza, si osserva che, nella specie, trova applicazione l'art. 392, comma 2, c.p.c. nella versione antecedente alle modifiche introdotte dell'art. 46, comma 21, della legge 18.6.2009, n.
69 (che ha ridotto da un anno a tre mesi il termine per la riassunzione), atteso che, ai sensi del successivo art. 58, la novella vale solo per i giudizi introdotti successivamente alla sua entrata in vigore (4.7.2009).
Il presente giudizio, invece, è iniziato con atto di citazione notificato il 24.11.2005, sicché lo stesso risulta essere sottoposto alla disciplina codicistica previgente.
5.2. – Occorre, poi, rilevare che questo giudizio di rinvio si configura certamente come
“prosecutorio” dato che la sentenza cassata era entrata nel merito, diversamente dal c.d. rinvio
“restitutorio” o “improprio” che si verifica, invece, quando la sentenza impugnata si limiti ad una pronuncia meramente processuale (sulla distinzione tra i due tipi di rinvio cfr. Cass. civ. ord. n.
25877 del 16/11/2020 e sent. n. 23314 del 27/09/2018).
Trattandosi, quindi, di rinvio “prosecutorio”, ne consegue che “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti” (così, fra le molte, Cass. sez. 6 civ. ord. 20.4.2017 n. 10009; Cass. sez. 2 civ. ord. 31.5.2021 n. 15143).
La Corte d'Appello, dunque, in questa sede di rinvio deve pronunciare sulle domande delle parti, senza alcuna inammissibile riforma, modifica o conferma della sentenza di primo e di secondo grado.
pagina 8 di 14 5.3. – Ciò posto, sempre in via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione, sollevata dalla convenuta, di improcedibilità/inammissibilità dell'atto di riassunzione.
Difatti, per costante orientamento giurisprudenziale: “nel giudizio di rinvio, le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, e ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse e, in genere, alle difese svolte, ha
l'effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese assunte e spiegate nel giudizio originario. Pertanto, ai fini della validità dell'atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano rigorosamente riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato - senza necessità, cioè, di integrale e testuale riproduzione - l'atto introduttivo in base al quale sia determinabile "per relationem" il contenuto dell'atto di riassunzione nonché il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima” (cfr. ex plurimis Cass. civ. n. 2309/2007).
In altri termini, non deve ritenersi imposta, per la validità dell'atto di riassunzione, l'adozione della medesima precisione espositiva richiesta per l'atto introduttivo del giudizio di primo grado o per l'atto di appello (cfr. Cass. civ., n. 17243/2006), costituendo elementi essenziali dell'atto di riassunzione il riferimento esplicito alla precedente fase processuale e la manifesta attività di riattivare il giudizio (cfr. Cass. civ., n. 6679/2006).
Elementi tutti presenti nell'atto di citazione con cui i hanno riassunto la causa ex Parte_4 art. 392 c.p.c., in quanto tale atto contiene una compiuta disamina delle precedenti fasi processuali e la chiara volontà della parte di dare nuovo impulso al processo a seguito della cassazione della sentenza d'appello.
5.4. – Per quanto concerne, invece, l'eccezione di incompetenza del giudice adito, sollevata sempre dalla convenuta, la stessa deve essere considerata inammissibile, essendo stata già rigettata dalla Corte di Appello, nella sentenza n. 226/2017, sul presupposto della sua tardiva formulazione.
Tale statuizione non è stata in alcun modo censurata ed è, quindi, passata in giudicato, di talché non può essere riesaminata in questa sede.
Sgombrato il campo dalle suddette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare le domande formulate dagli attori in riassunzione.
6 – L'esame delle domande degli attori
6.1. – Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte, nella decisione che ha concluso la fase rescindente, deve ritenersi superata l'eccezione di nullità del patto divisorio, a rogito Notaio di Grosseto, rep. n. 35373/7554 del 3/11/97, nella parte in cui veniva previsto l'uso da Per_1
pagina 9 di 14 parte di e di (dante causa dei coniugi ) del tratto PA Controparte_5 Pt_1
“terminale del lato sud del sub. 5”.
Del resto, tale area è compiutamente identificata nell'allegato A del suddetto atto di divisione, recante la sottoscrizione di tutti i condividenti, che contiene, oltre ai numeri dei singoli subalterni in essa rappresentati, pure l'indicazione dell'orientamento verso Nord della planimetria, sicché il lato sud risulta agevolmente individuabile.
6.2. – Ora, nella memoria ex art. 183, sesto comma 5, c.p.c., i avevano chiesto Parte_4 la “divisione del diritto d'uso esclusivo”, in comunione al 50% con , sul predetto PA lato sud, e, in subordine, di “provvedere alla regolamentazione dello stesso”, uniche domande ad essere state riproposte in questa sede, stante l'abbandono di quella di divisione dell'area (come già rilevato dalla Corte d'Appello, nella sentenza n. 226/2017, con statuizione passata in giudicato).
Tali domande sono state formulate sulla base del presupposto, come chiarito nell'atto di appello
(pag. 11-12) e nella comparsa conclusionale depositata in questo giudizio (pag. 14), di essere i coniugi subentrati, per effetto dell'atto di compravendita del 27.5.1999, nella posizione Pt_1 del loro dante causa , a cui il diritto d'uso dell'area in questione era stato Controparte_5 conferito, unitamente a , con l'atto di divisione del 3.11.1997. PA
Se così è, e tanto si evince dall'incartamento processuale, emerge, già solo sotto tale angolo prospettico, l'infondatezza della domanda.
6.2.1. – Invero, rivendicando gli odierni attori la titolarità del diritto d'uso “esclusivo”, il Collegio è tenuto a confrontarsi con il principio affermato dalle Sezioni Unite secondo cui: “la pattuizione avente ad oggetto l'attribuzione del cd. "diritto reale di uso esclusivo" su una porzione di cortile condominiale, costituente, come tale, parte comune dell'edificio, mirando alla creazione di una figura atipica di diritto reale limitato, idoneo ad incidere, privandolo di concreto contenuto, sul nucleo essenziale del diritto dei condomini di uso paritario della cosa comune, sancito dall'art.
1102 c.c., è preclusa dal principio, insito nel sistema codicistico, del "numerus clausus" dei diritti reali e della tipicità di essi. Ne consegue che il titolo negoziale che siffatta attribuzione abbia contemplato implica di verificare, nel rispetto dei criteri di ermeneutica applicabili, se, al momento di costituzione del condominio, le parti non abbiano voluto trasferire la proprietà ovvero, sussistendone i presupposti normativi previsti e, se del caso, attraverso l'applicazione dell'art.
1419 c.c., costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c. ovvero, ancora se sussistano i presupposti, ex art. 1424 c.c., per la conversione del contratto volto alla creazione del diritto reale di uso esclusivo in contratto avente ad oggetto la concessione di un uso esclusivo e perpetuo
pagina 10 di 14 (ovviamente "inter partes") di natura obbligatoria” (cfr. Cassazione civile, S.U., sentenza del
17.12.2020, n. 28972).
6.2.1.a – In particolare, il massimo organo della nomofilachia, nella citata pronuncia, ha, innanzi tutto, escluso che il diritto d'uso esclusivo possa essere inquadrato tra le servitù prediali, in quanto “vi osta la conformazione della servitù, che può sì essere modellata in funzione delle più svariate utilizzazioni, pur riguardate dall'angolo visuale dell'obbiettivo rapporto di servizio tra i fondi e non dell'utilità del proprietario del fondo dominante, ma non può mai tradursi in un diritto di godimento generale del fondo servente, il che determinerebbe lo svuotamento della proprietà di esso, ancora una volta, nel suo nucleo fondamentale”.
6.2.1.b. – Inoltre, ha anche escluso che la creazione di un atipico “diritto reale d'uso esclusivo”, tale da svuotare completamente il diritto di comproprietà, possa essere il prodotto dell'autonomia negoziale “essendovi di ostacolo il principio, o i principi, sovente in dottrina tenuti distinti, sebbene in gran parte sovrapponibili, del numerus clausus dei diritti reali e della tipicità di essi: in forza del primo solo la legge può istituire figure di diritti reali;
per effetto del secondo i privati non possono incidere sul contenuto, snaturandolo, dei diritti reali che la legge ha istituito”.
Pertanto, alla luce di tali principi, qualora la previsione contenuta nell'atto di divisione del 1997 dovesse essere letta nel senso della costituzione di un diritto d'uso esclusivo a favore di e sull'area in questione – sulla quale è pacifico che esista una PA CP_5 comunione – dovrebbe concludersi per la sua illegittimità.
6.2.2. – Non resterebbe, allora, che verificare, alternativamente, se le parti, nel citato atto di divisione abbiano inteso: i) costituire un diritto reale d'uso ex art. 1021 c.c.; ii) trasferire, a favore di , la proprietà dell'area de qua; iii) creare un vincolo di natura Parte_5 obbligatoria.
6.2.2.a. – Ebbene, a voler ritenere costituito il diritto d'uso di cui all'art. 1021 c.c., esso non può ritenersi ceduto da ai coniugi , ostandovi il divieto ex art. 1024 c.c. Controparte_5 Pt_1
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “ai sensi dell'art. 1020 cod. civ. il diritto d'uso, che ha natura personale, trova la sua fonte in un'obbligazione assunta da un soggetto nei confronti di un altro soggetto, il quale può servirsi della cosa secondo lo schema delineato dalla norma citata, con conseguente divieto di cedere il diritto stesso, ex art. 1024 cod. civ., salvo espressa pattuizione di deroga ad opera delle parti” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 2.3.2006, n.
4599).
Nella specie, l'atto di divisione non contempla alcuna deroga in tal senso, essendosi le parti limitate a stabilire che “la parte terminale del lato sud del sub. 5 (che resta in comune e non è
pagina 11 di 14 oggetto di divisione) verrà usata dai IGnori e ”, senza Controparte_5 PA prevedere alcuna possibilità di cessione da parte degli usuari.
Pertanto, coerentemente, l'atto di compravendita del 27.5.1999, stipulato tra Controparte_5
e i coniugi , non contiene alcuna pattuizione in ordine alla cessione del diritto d'uso – di Pt_1 cui il venditore beneficiava in forza dell'atto di divisione del 3.11.1997 – essendo prevista unicamente la cessione, oltre all'appartamento (sub. 13) ed alla corte pertinenziale (sub. 7 e 11), dei “proporzionali diritti sulle parti del maggior fabbricato comuni per legge o per destinazione, in particolare sull'area adibita a sede stradale, banchine, fossette, ecc., rappresentata al Catasto
Urbano al foglio 77, mappale 279, sub. 5”.
Del resto, un eventuale patto di cessione del diritto d'uso, senza il consenso degli altri comunisti, sarebbe stato nullo, proprio per violazione dell'art. 1024 c.c.
6.2.2.b. – È, poi, da escludere che i condividenti abbiano inteso trasferire a e Controparte_5
il diritto di proprietà del tratto terminale del lato sud del sub. 5, stante l'espressa CP_1 specificazione, contenuta nell'atto di divisione, che tale area “resta in comune e non è oggetto di divisione”, con ciò volendosi, evidentemente, disconoscere qualsiasi effetto traslativo.
6.2.2.c. – Infine, anche a voler ritenere che i condividenti, nella divisione del 1997, abbiano voluto costituire, a favore di e , la concessione in uso esclusivo dell'area, con Controparte_5 CP_1 un patto avente valenza obbligatoria, lo stesso sarebbe inidoneo a produrre i suoi effetti a favore degli odierni attori, per essere costoro estranei all'atto.
6.3. – Peraltro, non ci si può esimere dal rilevare come i coniugi abbiano chiesto non già Pt_1 la divisione dell'area (essendo la relativa domanda stata abbandonata, per quanto già esposto al §
6.2), bensì del “diritto d'uso esclusivo” e, dunque, non di un bene bensì della situazione giuridica soggettiva attiva vantata su di esso, il che rende pure evidente l'infondatezza della domanda ex art. 1100 e seg. c.c.
6.4. – Le considerazioni che precedono (eccetto quella da ultima esposta) valgono anche per la domanda, proposta in via subordinata, con cui è stato chiesto di “provvedere alla regolamentazione del diritto d'uso”.
In ogni caso, anche a voler ritenere che tale domanda sia finalizzata ad ottenere la regolamentazione dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., la stessa si presenterebbe inammissibile.
Difatti, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di regolamentazione dell'uso della cosa comune, la previsione, ad opera dell'art. 1105, comma 4, c.c. del ricorso, da parte di ciascun partecipante, all'autorità giudiziaria per adottare gli opportuni provvedimenti in sede di volontaria giurisdizione (inclusi gli atti di conservazione), preclude al singolo partecipante alla comunione di
pagina 12 di 14 rivolgersi al giudice, in sede contenziosa, per ottenere provvedimenti di gestione della "res", ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti;
ne consegue che non è consentito il ricorso all'A.G. per ottenere determinazioni finalizzate al "migliore godimento" delle cose comuni, ovvero l'imposizione di un regolamento contenente norme circa l'uso delle stesse, spettando unicamente al gruppo l'espressione della volontà associativa di autorganizzazione contenente i futuri criteri di comportamento vincolanti per i partecipanti alla comunione” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 28.8.2020, n. 18038).
6.5. – Per completezza, giova considerare come non risultino neppure dimostrate le condotte ascritte a (e, cioè, l'aver occupato l'area comune con manufatti adibendola pure PA
a parcheggio delle proprie autovetture) e poste dagli attori a fondamento dell'azione.
In proposito, trattandosi di provare determinati fatti storici, del tutto non pertinente si presentava l'istanza di ispezione dei luoghi ex art. 258 c.p.c., così come anche l'invocata c.t.u., stante il suo palese carattere esplorativo.
Inoltre, alcun valore può attribuirsi alla documentazione fotografica versata in atti, raffigurante la presenza di autovetture su di un'area, non emergendo alcun collegamento con i luoghi per cui è causa e, comunque, non potendosi dalla stessa desumere alcun pregiudizio per la proprietà
. Pt_1
Per quanto esposto, si impone il rigetto delle domande proposte dagli attori.
7 – In punto di spese processuali, giova considerare che “il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, ordinanza del 6.4.2023, n. 9448).
Nella specie, le domande degli attori sono state rigettate, con la conseguenza che le spese dei vari gradi di giudizio devono essere poste a loro carico.
Tali spese vengono liquidate in misura ridotta rispetto ai criteri adottabili, in aderenza alla domanda desumibile dalla nota spese (sulla applicazione del principio della domanda in tema di misura degli oneri processuali: Cass. sez. 3^ civ. 26.6.2019 n. 17057 rv 654402-01; Cass. sez.
6^ civ. ord. 14.5.2013 n. 11522 rv 626367).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, nel giudizio di rinvio dalla Corte di Cassazione che ha cassato la pagina 13 di 14 sentenza n. 226/2017 emessa da questa Corte, riassunto da e Parte_1 Parte_2
, così provvede:
[...]
1) rigetta le domande proposte da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli attori al pagamento, in solido, delle spese processuali che liquida, come da nota specifica in atti, in complessivi € 3.028,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA (se ed in quanto dovuta) e CAP come per legge.
Firenze, 12.2.2025
Il ConIGliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi
Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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