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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 826/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4698/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 589/2023 pronunciata il 03.02.2023 dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l' Avviso di Accertamento esecutivo Tari n. 1089014200004770 del 19/10/20 (prot. n. 22337 del 16/10/2020) emesso dal Comune di Pachino, ritenendolo infondato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Pachino non risulta costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono dedotti (in breve) i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice e da questo ritenuti infondati: la violazione dell' art. 7 c. 1, legge 212/2000; dell' art.3 legge n. 241/90; la violazione dell' art. 1 c. 162 legge n. 296/2007; il difetto di motivazione;
la violazione dell' art. 24 Costituzione;
la violazione art. 1
c.87 87 l. 549/95; violazione regolamento Tari del Comune di Pachino;
la violazione art. 1 c. 87, L. 549/1995 nonché la violazione della Legge finanziaria 296/2006.
L'appello va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione,Ordinanza n. 15793/2025) ha ritenuto che l'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la provenienza della richiesta ed i relativi presupposti;
deve essere sufficientemente motivato, anche per relationem.
Il provvedimento in contestazione contiene i requisiti appena citati: ne è prova che il Contribuente ha potuto
- in ben due gradi di giudizio - esercitare il proprio diritto alla difesa dando prova di conoscere le ragioni della pretesa.
2.- Presupposto Tari è la detenzione di locali o aree suscettibile di produrre rifiuti: legge n. 147/2013, art. 642.
Nell'ipotesi di mancato versamento TARI (fattispecie concreta qui in esame) è sufficiente il richiamo alla denuncia (cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
3.- L'articolo 1, c. 689 147/2013 onera il Comune di “informare” i Contribuenti a mezzo dei bollettini di pagamento.
L' Avviso impugnato, inoltre, indica gli elementi sui quali è fondata la pretesa impositiva: nessun obbligo di allegazione sussiste con riguardo ai provvedimenti normativi o regolamentari richiamati.
4.- L'art. 1, c. 87 L. 549 del 29/12/95 dispone che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario autorizzato (cfr. provvedimento in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4698/2023 depositato il 26/10/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Pachino
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 589/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez.
1 e pubblicata il 28/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2015
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1089014200004770 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza n. 589/2023 pronunciata il 03.02.2023 dalla Corte di giustizia tributaria di I grado di Siracusa chiedendone - per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Il primo Giudice ha rigettato il ricorso avverso l' Avviso di Accertamento esecutivo Tari n. 1089014200004770 del 19/10/20 (prot. n. 22337 del 16/10/2020) emesso dal Comune di Pachino, ritenendolo infondato (cfr. sentenza di I grado in atti).
Il Comune di Pachino non risulta costituito.
La controversia è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vengono dedotti (in breve) i medesimi motivi già sottoposti al primo Giudice e da questo ritenuti infondati: la violazione dell' art. 7 c. 1, legge 212/2000; dell' art.3 legge n. 241/90; la violazione dell' art. 1 c. 162 legge n. 296/2007; il difetto di motivazione;
la violazione dell' art. 24 Costituzione;
la violazione art. 1
c.87 87 l. 549/95; violazione regolamento Tari del Comune di Pachino;
la violazione art. 1 c. 87, L. 549/1995 nonché la violazione della Legge finanziaria 296/2006.
L'appello va rigettato.
1.- La Giurisprudenza di legittimità (Cassazione,Ordinanza n. 15793/2025) ha ritenuto che l'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la provenienza della richiesta ed i relativi presupposti;
deve essere sufficientemente motivato, anche per relationem.
Il provvedimento in contestazione contiene i requisiti appena citati: ne è prova che il Contribuente ha potuto
- in ben due gradi di giudizio - esercitare il proprio diritto alla difesa dando prova di conoscere le ragioni della pretesa.
2.- Presupposto Tari è la detenzione di locali o aree suscettibile di produrre rifiuti: legge n. 147/2013, art. 642.
Nell'ipotesi di mancato versamento TARI (fattispecie concreta qui in esame) è sufficiente il richiamo alla denuncia (cfr. Avviso di accertamento originariamente impugnato).
3.- L'articolo 1, c. 689 147/2013 onera il Comune di “informare” i Contribuenti a mezzo dei bollettini di pagamento.
L' Avviso impugnato, inoltre, indica gli elementi sui quali è fondata la pretesa impositiva: nessun obbligo di allegazione sussiste con riguardo ai provvedimenti normativi o regolamentari richiamati.
4.- L'art. 1, c. 87 L. 549 del 29/12/95 dispone che la firma autografa può essere sostituita dall'indicazione a stampa del funzionario autorizzato (cfr. provvedimento in atti). -Per le argomentazioni che precedono l'appello è infondato.
Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
GN EN