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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 25/10/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 894/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
( ), in persona dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CANDIANI LUCA giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ) nessuno;
Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio Controparte_1 [...]
spiegando che in data 26.7.2023, erano stati disposti alcuni accrediti bancari non dovuti, CP_3
a causa di un problema nei processi amministrativi che avevano erroneamente rielaborato l'IBAN con la conseguenza che, per mezzo dei citati bonifici il denaro, era accreditato, in luogo della società A.T.F.
S.r.l., in favore di intestatario dell'Iban erroneamente rielaborato, per un Controparte_3 importo complessivo di euro 22.344,20.
Affermava poi, di aver inviato in data 22.11.2023 una missiva per ottenere la restituzione della somma nonché di aver inoltrato l'invito a procedere alla negoziazione assistita cui non era seguito alcun accordo positivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Condannare il convenuto a pagare all'attrice la somma di Euro
22.344,20, oltre agli interessi, al saggio di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero, in subordine, al tasso legale ordinario, dal dovuto al saldo effettivo. Condannare il convenuto a rifondere all'attrice le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 1 di 3 Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per il convenuto e all'udienza del 13.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di necessità istruttorie, la causa era chiamata all'udienza del 24.10.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive e, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Ciò posto, questo Giudice non può non rilevare come la parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Come noto, l'art. 2033 c.c. prevede che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Presupposto dell'azione è l'inesistenza – originaria (conditio indebiti sine causa) o sopravvenuta in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam) – del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. 18266/2018; Cass.
7897/2014; Cass. 14084/2005).
Trattasi di azione restitutoria (cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole generali previste dagli artt. 2033 e ss. c.c.), non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi
In base ai principi generali di distribuzione dell'onere della prova, è chiaro, che graverà sull'attore – che agisce per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato – provare i fatti costitutivi dell'indebito oggettivo;
lo stesso, dunque, dovrà dimostrare di aver effettuato un pagamento non dovuto nei confronti dell'accipiens ed allegare la mancanza di causa dello spostamento patrimoniale, incombendo, invece, sul convenuto, l'onere di dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento – così come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n. 21340/2025).
Trasponendo tali granitici principi al caso che ci occupa, è evidente come, dalla documentazione in atti, non è possibile evincere che il pagamento effettuato da per mezzo di un codice Iban errato CP_1 per un totale di euro 22.344,20 sia stato effettuato verso un conto corrente il cui intestatario risulta
. Controparte_3
Parte attrice, infatti, ha prodotto soltanto un documento (all. 1 all'atto di citazione, peraltro privo di data certa) con il quale si attesta l'esistenza di un bonifico ad un IBAN diverso da quello indicato nelle fatture dalla società A.T.F. (cfr. doc. 6 allegato alla II memoria 171 ter c.p.c. di parte attrice), dimostrando così di aver fatto un bonifico ad un Iban differente da quello indicato dalla creditrice pagina 2 di 3 (benchè la creditrice sia stata indicata come destinataria) ma senza fornire alcuna prova, nemmeno indiziaria, del fatto che quell'IBAN corrisponde ad un conto corrente intestato all'odierno convenuto.
È evidente, poi, come la contumacia della parte convenuta non potrebbe equivalere, come invece sostenuto dalla parte attrice in sede di note conclusionali, a mancata contestazione dei fatti allegati con la conseguenza che, non avendo parte attrice dimostrato i fatti posti a fondamento della propria domanda, la stessa non può che essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della parte convenuta, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 894 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24.10.2025
Il Giudice
NZ OT
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. NZ OT ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 894/2024 promossa da:
( ), in persona dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CANDIANI LUCA giusta procura in atti;
ATTORE contro
( ) nessuno;
Controparte_3 C.F._1
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato chiamava in giudizio Controparte_1 [...]
spiegando che in data 26.7.2023, erano stati disposti alcuni accrediti bancari non dovuti, CP_3
a causa di un problema nei processi amministrativi che avevano erroneamente rielaborato l'IBAN con la conseguenza che, per mezzo dei citati bonifici il denaro, era accreditato, in luogo della società A.T.F.
S.r.l., in favore di intestatario dell'Iban erroneamente rielaborato, per un Controparte_3 importo complessivo di euro 22.344,20.
Affermava poi, di aver inviato in data 22.11.2023 una missiva per ottenere la restituzione della somma nonché di aver inoltrato l'invito a procedere alla negoziazione assistita cui non era seguito alcun accordo positivo.
Concludeva, pertanto, chiedendo “Condannare il convenuto a pagare all'attrice la somma di Euro
22.344,20, oltre agli interessi, al saggio di cui al combinato disposto degli artt. 17, D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, e 5, D. Lgs. 231/02, ovvero, in subordine, al tasso legale ordinario, dal dovuto al saldo effettivo. Condannare il convenuto a rifondere all'attrice le spese, competenze ed onorari di giudizio”.
pagina 1 di 3 Nonostante la ritualità della notifica nessuno si costituiva per il convenuto e all'udienza del 13.12.2024 ne veniva dichiarata la contumacia.
In assenza di necessità istruttorie, la causa era chiamata all'udienza del 24.10.2025 – poi sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte – per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione alle parti di termine fino a 30 giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive e, all'esito, era decisa con la presente sentenza depositata mediante “consolle del magistrato”.
Ciò posto, questo Giudice non può non rilevare come la parte attrice non abbia assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante.
Come noto, l'art. 2033 c.c. prevede che “Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda”.
Presupposto dell'azione è l'inesistenza – originaria (conditio indebiti sine causa) o sopravvenuta in virtù di eventi successivi che hanno posto nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (conditio ob causam finitam) – del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa (v. Cass. 18266/2018; Cass.
7897/2014; Cass. 14084/2005).
Trattasi di azione restitutoria (cosicché la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole generali previste dagli artt. 2033 e ss. c.c.), non risarcitoria, a carattere personale, che riflette l'obbligazione insorta tra il solvens ed il destinatario del pagamento privo di causa adquirendi
In base ai principi generali di distribuzione dell'onere della prova, è chiaro, che graverà sull'attore – che agisce per ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato – provare i fatti costitutivi dell'indebito oggettivo;
lo stesso, dunque, dovrà dimostrare di aver effettuato un pagamento non dovuto nei confronti dell'accipiens ed allegare la mancanza di causa dello spostamento patrimoniale, incombendo, invece, sul convenuto, l'onere di dimostrare l'esistenza di una causa giustificativa del pagamento – così come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n. 21340/2025).
Trasponendo tali granitici principi al caso che ci occupa, è evidente come, dalla documentazione in atti, non è possibile evincere che il pagamento effettuato da per mezzo di un codice Iban errato CP_1 per un totale di euro 22.344,20 sia stato effettuato verso un conto corrente il cui intestatario risulta
. Controparte_3
Parte attrice, infatti, ha prodotto soltanto un documento (all. 1 all'atto di citazione, peraltro privo di data certa) con il quale si attesta l'esistenza di un bonifico ad un IBAN diverso da quello indicato nelle fatture dalla società A.T.F. (cfr. doc. 6 allegato alla II memoria 171 ter c.p.c. di parte attrice), dimostrando così di aver fatto un bonifico ad un Iban differente da quello indicato dalla creditrice pagina 2 di 3 (benchè la creditrice sia stata indicata come destinataria) ma senza fornire alcuna prova, nemmeno indiziaria, del fatto che quell'IBAN corrisponde ad un conto corrente intestato all'odierno convenuto.
È evidente, poi, come la contumacia della parte convenuta non potrebbe equivalere, come invece sostenuto dalla parte attrice in sede di note conclusionali, a mancata contestazione dei fatti allegati con la conseguenza che, non avendo parte attrice dimostrato i fatti posti a fondamento della propria domanda, la stessa non può che essere rigettata.
Le spese di lite, tenuto conto della contumacia della parte convenuta, andranno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, in persona del giudice NZ OT, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al 894 del 2024, e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda compensa le spese di lite.
Ascoli Piceno, 24.10.2025
Il Giudice
NZ OT
pagina 3 di 3