Articolo 8 della Legge 23 settembre 1981, n. 527
Articolo 7Articolo 9
Versione
26 settembre 1981
Art. 8.
Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per l'altra meta' a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 26 settembre 1981